Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-06-2011, n. 14426 Insegnanti elementari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La parte qui ricorrente, insegnante di ruolo di scuola elementare presso un istituto del secondo circolo didattico di Trani, ha convenuto in giudizio il Ministero della Pubblica istruzione chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore di una determinata somma a titolo risarcitorio.

Ha esposto che il circolo didattico di appartenenza, individuato come scuola situata in zona a rischio, era stato coinvolto dal Provveditorato agli studi di Bari nella relativa attività progettuale; che essa, pertanto, a richiesta del Ministero aveva assunto il formale impegno di rimanere in servizio presso il circolo anzidetto per tutta la durata del progetto e comunque per non meno di tre anni; che nel corso dell’anno scolastico 2001-2002 il Ministero aveva tuttavia comunicato che il progetto, come originariamente presentato e successivamente integrato secondo le indicazioni dello stesso Ministero, doveva ritenersi non confermato.

Su tali premesse, deducendo di aver subito un grave danno professionale ed economico dalla mancata approvazione al progetto, essendole stati negati il diritto alla mobilità, visto l’impegno a permanere nella medesima sede, ed il compenso accessorio annuo spettante sulla base dell’art. 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del 31 agosto 1999 ha chiesto che la somma corrispondente al compenso perduto le fosse riconosciuta a titolo di risarcimento del danno.

La domanda, accolta in primo grado è stata rigettata dalla Corte d’appello di Bari sulla base di considerazioni così riassumibili.

Il comportamento del Ministero, essendo riconducibile alle determinazioni assunte dagli organi preposti alla gestione del rapporto di lavoro con le capacità e i poteri del datore di lavoro, deve essere valutato secondo le norme civilistiche.

In base all’art. 4, comma 13, del contratto collettivo nazionale di lavoro il collegio dei docenti entro il mese di giugno di ogni anno valuta lo stato di attuazione del progetto e il raggiungimento, ancorchè parziale, degli obiettivi fissati. La valutazione viene inviata al Ministero della pubblica istruzione per la certificazione da effettuarsi ogni anno, anche per mezzo della consulenza CEDE, al fine della conferma o meno del progetto.

L’art. 14 del contratto (recte: l’art. 13, comma 14 del contratto) prevede che i progetti possano essere confermati ovvero integrati e modificati in relazione alle risultanze emerse nel corso della loro applicazione, alla disponibilità complessiva di risorse, alla certificazione CEDE ed al numero delle scuole sulle quali intervenire.

Secondo il contratto collettivo, quindi, dopo il primo anno, il Ministero ha il potere di confermare o no il progetto in relazione alle risorse disponibili e a seconda dello stato di realizzazione del medesimo.

Perciò, il diritto all’indennità, mentre per il primo anno sorge senz’altro in favore dell’insegnante, per gli anni successivi matura solo se il progetto, confermato dal Ministero, viene ulteriormente realizzato.

D’altra parte, nel confermare o no il progetto il Ministero non esercita un potere assoluto ma deve tenere conto delle condizioni dettate dall’articolo sopra richiamato.

Occorre quindi verificare la conformità dell’operato del Ministero alle norme contrattuali ed al dovere di buona fede e correttezza, invocati dalla parte appellante.

In proposito, la nota 21 settembre 2001 n. 279 del Ministero contiene doglianze circa il livello di informazione in alcune sezioni della cosiddetta "griglia strutturata".

Esse riguardano le informazioni sulla scuola e gli elementi indicativi del grado di dispersione scolastica da contenere, la situazione di disagio sociale del territorio nel quale si trova la scuola, la rete di collaborazione con l’ente locale, le istituzioni e le associazioni; l’assenza di indicazioni sui profili di apprendimento e sul comportamento degli alunni; l’assenza di flessibilità didattica e organizzativa per il biennio trascorso e/o di indicazioni previsionali di diversa articolazione didattica per l’ultimo anno del progetto; l’assenza di riscontro di un qualsivoglia intervento sulle modalità di verifica e valutazione dei processi di insegnamento-apprendimento e di monitoraggio dell’intero processo a fronte del dato costante di assenza di abbandoni; il carattere meramente formale del rapporto con le famiglie.

Con la successiva nota del 4 dicembre 2001 n. 793 il Ministero ha poi comunicato che, nonostante l’integrazione del progetto, predisposta dal collegio dei docenti, a seguito dell’esame del gruppo tecnico istituito con decreto del direttore generale 19 luglio 2001, sulla prosecuzione dell’attività nell’anno scolastico 2001/2002 è stato espresso parere sfavorevole.

Il Ministero evidenzia in tale nota le ragioni di detto parere, pur dopo le modifiche e le integrazioni al progetto, e si esprime in senso negativo sul permanere delle condizioni che negli anni scolastici precedenti avevano fatto indicare nel secondo circolo didattico di Trani la struttura idonea all’attivazione del progetto medesimo.

Non vi sono ragioni per ritenere che tale parere sia illogico, erroneo o incongruo, nè d’altra parte sono state allegate le specifiche inadempienze dell’amministrazione o il modo con cui in concreto sarebbe stato violato il dovere di correttezza, non essendo sufficiente a tal fine la circostanza che le verifiche effettuate nell’aprile 2001 dagli ispettori circa l’esecuzione del progetto si fossero concluse positivamente. Del resto, secondo il contratto collettivo la valutazione dei progetti deve esser fatta entro il mese di giugno da parte del collegio dei docenti e per mezzo di una griglia strutturata predisposta dal Ministero, sicchè il parere reso dagli ispettori, anteriormente alla anzidetta scadenza e con modalità diverse da quelle fissate dalla contrattazione collettiva, non assume rilievo come elemento indicativo di violazione del dovere di correttezza.

Il docente propone ricorso sulla base di due motivi. Il Ministero resiste con controricorso.
Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro.

La parte ricorrente si duole dell’interpretazione data dalla sentenza impugnata all’art. 4 del contratto collettivo nazionale integrativo comparto scuola del 31 agosto 1999, sostenendo che nel ritenere che, in base a tale disposizione, l’insegnante abbia diritto solo all’indennità stabilita per il primo anno, mentre per gli anni successivi il compenso dipenderebbe dalla conferma del progetto da parte del Ministero e dalla esecuzione dello stesso, il giudice di merito avrebbe trascurato la formulazione testuale della norma che conferisce al Ministero il potere di confermare il progetto dopo il primo anno senza nulla disporre per gli anni successivi, assegnando in ogni caso all’amministrazione solo il potere di certificare la correttezza della valutazione espressa dal collegio dei docenti, unico organo legittimato a valutare lo stato di attuazione del progetto pluriennale ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il secondo motivo di ricorso denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso il decisivo per il giudizio.

La parte ricorrente critica la sentenza per aver omesso di motivare adeguatamente sulla dedotta correttezza dell’operato del Ministero, trascurando di considerare i profili risarcitori collegati alla circostanza che i docenti avevano mantenuto l’impegno assunto per il triennio ed avevano saputo solo nel corso del terzo ed ultimo anno che l’attività svolta non sarebbe stata riconosciuta.

La parte ricorrente critica, inoltre, come illogica l’affermazione della sentenza secondo cui non erano stati addotti dalle parti attrici elementi tali da far ritenere che il parere negativo espresso dall’amministrazione fosse affetto da errore o travisamento dei fatti o inesatta applicazione dei criteri tecnici di valutazione, non considerando che non era compito del singolo insegnante denunziare tali vizi, essendo sufficiente considerare che ai docenti non era stata contestata alcuna inadempienza e che essi , ove l’amministrazione avesse ritenuto di non proseguire nel progetto, avevano comunque diritto di essere compensati per il lavoro espletato ed indennizzati per il vincolo triennale assunto, con perdita di diverse alternative.

La parte ricorrente critica, infine, la sentenza come contraddittoria nella parte in cui, dato atto del carattere privatistico delle reciproche obbligazioni delle parti, addebita al docente "una (inesistente) responsabilità processuale come se la singola insegnante avesse avuto la possibilità formale e materiale di conoscere le effettive ragioni della decisione del MIUR", in palese contrasto con la situazione reale e considerando comunque le scelte strategiche del Ministero come condizione essenziale per il diniego di diritti già riconosciuti.

I due motivi, fra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente. La Corte li giudica infondati.

Preliminarmente occorre mettere in evidenza che il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo Comparto scuola per gli anni 1998- 2001, firmato il 31 agosto 1999 (e pubblicato nel Supplemento ordinario alla GU 9 settembre 1999, n. 212) è contratto collettivo nazionale integrativo del contratto di comparto e non è quindi contratto decentrato, sicchè esso rientra fra quelli la cui violazione e falsa applicazione può esser direttamente denunciata a questa Corte (v. art. 63, comma 5, in relazione al D.Lgs. n. 165 del 2001).

L’art. 4 del citato contratto collettivo, sotto la rubrica "Scuole situate nelle zone a rischio" dispone testualmente quanto segue:

"1. Le norme contenute nel presente articolo intendono incentivare, sostenere e retribuire lo specifico impegno del personale disponibile ad operare nelle scuole collocate in aree a rischio di devianza sociale e criminalità minorile, caratterizzate da dispersione scolastica sensibilmente superiore alla media nazionale, e a permanervi per la durata prevista dal progetto e, comunque, per non meno di tre anni, al fine di sperimentare, attraverso specifici progetti da ampliare successivamente in relazione a ulteriori risorse, interventi mirati al contenimento e alla prevenzione dei fenomeni descritti. Le aree a rischio sono individuate nell’Intesa allegata al presente contratto integrativo intervenuta tra il Ministero della pubblica istruzione e le OO.SS. firmatarie del C.C.N.L..

2. Il Ministero della Pubblica Istruzione sulla base delle risorse disponibili invita, per il tramite dei competenti Provveditori agli studi, che a tal fine sottoscrivono intese con i rappresentanti provinciali delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L., un numero limitato di scuole appartenenti ai vari ordini e gradi situate nelle predette zone a rischio a presentare uno specifico progetto di durata pluriennale, finalizzato a sostenere e ad ampliare nelle situazioni individuate la scolarizzazione, la socializzazione, la formazione personale degli alunni e conseguentemente il successo scolastico.

3. Le risorse ammontano, in ragione d’anno, a 93 miliardi disponibili sulla base del C.C.N.L., a partire dall’anno scolastico 1999-2000 più eventuali ulteriori finanziamenti e risorse messi a disposizione dei progetti da parte degli Enti Locali, dalle autorità sanitarie, dagli uffici dei giudici dei minori, dalle associazioni di assistenza sociale, dagli altri soggetti interistituzionali interessati e dall’Unione Europea.

4.1 progetti delle scuole invitate devono essere presentati entro il 30 settembre 1999 per l’a.s. 1999-2000 ed entro il 31 dicembre per l’anno scolastico successivo.

5. Il progetto da presentare entro il 31 dicembre 1999 per l’anno scolastico 2000-2001, può confermare, con eventuali modifiche ed integrazioni, il progetto elaborato nel precedente mese di settembre.

6. Il numero delle scuole invitate a presentare il progetto di cui al comma precedente, ad eccezione delle situazioni disciplinate dall’art.3 della citata Intesa allegata al presente accordo, può essere superiore del 30% rispetto al numero massimo delle scuole tra le quali è possibile ripartire, secondo le modalità fissate nell’art. 2 dell’Intesa allegata, le risorse previste dal presente contratto, al fine di indirizzare le scelte verso progetti ritenuti particolarmente idonei. Ciò consentirà di predisporre una mappa delle istituzioni scolastiche nelle aree individuate, in modo tale da poter coinvolgere ulteriormente nel programma di interventi contro la dispersione scolastica gli Enti locali e gli altri soggetti menzionati nel precedente comma 3. In relazione alla disponibilità manifestata dagli altri Enti e soggetti interessati saranno posti in essere accordi di programma per l’assegnazione e la migliore utilizzazione di ulteriori risorse professionali, finanziarie, strumentali e logistiche.

7. I progetti devono indicare gli obiettivi che si intendono perseguire e contenere la previsione di attività d’insegnamento da svolgere in modo flessibile con arricchimento delle modalità e dei tempi di funzionamento delle scuole interessate sia sulla base dell’orario antimeridiano sia su orario prolungato pomeridiano e in collegamento con specifiche iniziative poste in essere parallelamente e congiuntamente dagli enti locali e dagli altri soggetti citati nel comma 3, che nel loro insieme concretizzino un sostanziale arricchimento dell’offerta formativa e l’individuazione di specifiche strategie. L’orario prolungato pomeridiano deve essere utilizzato per l’arricchimento delle attività destinate agli alunni, evitando l’appesantimento dei loro impegni e cercando di favorire il coinvolgimento delle famiglie nelle finalità del progetto. Nei progetti devono essere indicate, inoltre, le unità di personale docente ed a.t.a. chiamate a svolgere – ai vari livelli di responsabilità e funzione – le attività previste e le connesse prestazioni esigibili. Tutto il personale in servizio nell’istituzione può essere coinvolto nel progetto.

8. I progetti devono contenere proposte di specifiche attività formative modulari, da finanziare con le risorse iscritte nel bilancio di previsione del Ministero della pubblica istruzione e da far svolgere con le modalità previste dall’art. 18 del presente accordo, rivolte a tutto il personale coinvolto nel progetto e con precedenza a quello di nuova nomina o al primo anno di trasferimento.

9. Entro 30 giorni dalla loro presentazione, il Ministero sceglie i progetti da finanziare nel limite delle disponibilità finanziare previste dal comma 3 e sulla base dei criteri generali stabiliti nel precedente comma 7 e comunica alle scuole che li hanno predisposti le risorse assegnate. Una parte delle risorse disponibili fino al 10 percento è destinata a finanziare i progetti eventualmente presentati dalle scuole di cui all’art. 3 dell’Intesa.

10. In relazione alle finalità del contenimento della dispersione scolastica e alla necessità di una azione volta soprattutto alla prevenzione dei fenomeni descritti, saranno prioritariamente finanziati con le specifiche risorse contrattuali progetti redatti da scuole dell’infanzia e da scuole della fascia dell’obbligo in continuità e, in genere, progetti che prevedano il coinvolgimento dell’intera istituzione scolastica e di tutto il personale in servizio.

11. Il personale impegnato nelle attività di progetto deve dichiararsi disponibile a permanere in servizio nella scuola, anche a seguito di assunzione a tempo indeterminato o di provvedimento di mobilità territoriale e professionale, per la durata del progetto medesimo e, comunque, per non meno di tre anni. In caso di esubero, con la contrattazione decentrata e nell’ambito della diffusione dell’organico funzionale, saranno disciplinate forme di permanenza del personale in servizio impegnato nel progetto e per la durata del progetto medesimo.

12. Entro il mese di giugno, in sede di verifica delle attività del Piano Offerta Formativa (P.O.F), il collegio dei docenti valuta sulla base di una relazione redatta dal Capo d’istituto con la collaborazione degli insegnanti titolari delle funzioni obiettivo di cui all’art. 37 del presente contratto, lo stato di attuazione del progetto e il raggiungimento, anche se parziale, degli obiettivi fissati. Le valutazioni sono espresse per mezzo di una griglia strutturata, predisposta dal Ministero della pubblica istruzione entro il 30 gennaio del 2000, nella quale sono illustrati gli elementi posti alla base della valutazione medesima ed altri indicatori quali il numero degli alunni iscritti nelle varie classi, le attività svolte anche nel settore degli interventi didattici educativi integrativi, le unità di personale coinvolto nel progetto, le ore di servizio anche in eccedenza al normale orario prestato da ciascuna di esse, la percentuale di riduzione degli abbandoni rispetto alla media degli anni scolastici precedenti.

13. La valutazione del progetto è comunicata dal capo di istituto al Provveditore agli studi entro il 30 giugno di ogni anno e da questo inviata al Ministero della pubblica istruzione per la certificazione che sarà ogni anno effettuata anche per mezzo della consulenza del CEDE, al fine della conferma o meno del progetto medesimo.

14. Il capo d’istituto dispone entro il 30 giugno di ogni anno e, comunque, non oltre il 31 agosto il pagamento in unica soluzione del compenso accessorio annuo al personale coinvolto nel progetto, purchè esso sia stato effettivamente in servizio a scuola per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico di riferimento. Il compenso è pari a:

L. 5.000.000 per i capi d’istituto;

L. 4.500.000 per i docenti impegnati nel progetto per l’intero orario settimanale di insegnamento;

L. 2.500.000 per il responsabile amministrativo L. 1.200.000 per il restante personale.

Lo svolgimento delle attività aggiuntive da parte del personale impegnato nella realizzazione del progetto è retribuito con le risorse del fondo di istituto, in aggiunta ai predetti compensi accessori specifici, purchè hi relazione al particolare impegno orario aggiuntivo ciò sia previsto dal P.O.F. e dal progetto medesimo.

In relazione alla disponibilità complessiva di risorse, della certificazione del CEDE di cui al comma 13 e del numero delle scuole sulle quali intervenire, i progetti possono essere confermati. Essi possono anche essere integrati e modificati in relazione alle risultante emerse nel corso della sua applicazione." Il carattere non automatico della prosecuzione dei progetti per le aree a rischio dopo il primo anno risulta palese dalla considerazione dei commi 13 e 14, ultima parte, del testo sopra riportato. La prima disposizione è esplicita nel prevedere che la valutazione del progetto sia comunicata al fine della sua " conferma o meno", l’art. 15 prevede la possibilità di conferma indicando in proposito i parametri da tenere in considerazione.

D’altra parte, che l’unità temporale di riferimento del progetto sia l’anno emerge altrettanto chiaramente dall’art. 4, comma 3 letto in relazione al comma 9, nonchè dal riferimento del comma 15 alla misura annuale del compenso accessorio.

Secondo le parti qui ricorrenti tuttavia la norma contrattuale da un lato conferirebbe al Ministero il potere di confermare il progetto dopo il primo anno senza nulla disporre per gli anni successivi, e dall’altro, assegnerebbe in ogni caso all’amministrazione solo il potere di certificare la correttezza della valutazione espressa dal collegio dei docenti, unico organo legittimato a valutare lo stato di attuazione del progetto pluriennale ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Tali affermazioni non sono condivisibili.

Quanto alla prima, essa trascura il testo dell’art. 4, comma 13 del contratto, laddove esso prevede che il Provveditore deve inviare al Ministero "entro il 30 giugno di ogni anno" la valutazione del progetto da parte del collegio dei docenti, al fine della conferma o meno, il che mostra che il potere di conferma riguarda tutto il triennio e non il solo primo anno.

Quanto alla seconda, essa priva di contenuto l’attribuzione al Ministero del suddetto potere di conferma, attribuitogli per contro esplicitamente dal contratto, riducendolo ad una insignificante "presa d’atto" di quanto deciso dall’anzidetto collegio, in palese contrasto con l’evidenza testuale del comma 14 che indicando la "disponibilità complessiva di risorse", la "certificazione del CEDE di cui al comma 13" ed il "numero delle scuole sulle quali intervenire" ancora la decisione di conferma del progetto a parametri che vanno complessivamente valutati ad un livello più elevato di quello del ripetuto collegio.

Così stando le cose, non è dato comprendere quale fondamento normativo possa avere la pretesa di vedersi assicurato anche per gli anni successivi al primo, in assenza di progetto da eseguire, il compenso previsto per l’anno in cui il progetto ha avuto esecuzione.

Poichè a tale pretesa le parti qui ricorrenti hanno dato un fondamento risarcitorio, la Corte di merito indagando su tale tema ha correttamente messo in luce che la previsione contrattuale non poteva risolversi in una sorta di clausola meramente potestativa in favore dell’Amministrazione ma ha anche verificato che la correttezza dell’operato di quest’ultima in sostanza non era messa in discussione dalle parti attrici.

Questa affermazione però non riceve adeguata censura nel ricorso in esame, visto che, come emerge dai due motivi sinteticamente riferiti, le parti qui ricorrenti ritengono che il loro diritto al compenso, e quindi il diritto al risarcimento del danno per non averlo conseguito, prescinda dalla verifica della condotta dell’Amministrazione, che in sostanza costituirebbe un fatto meramente interno alla medesima, irrilevante rispetto alla sua relazione contrattuale con i docenti.

Poichè, per contro, questa relazione deve esser valutata in riferimento alle previsioni del contratto collettivo e poichè queste ultime da un lato non consentono di configurare un diritto soggettivo al rinnovo del progetto e dall’altro prevedono per tale rinnovo un procedimento articolato, è del tutto condivisibile, anche sotto il profilo metodologico, l’approccio della Corte territoriale che ha verificato la correttezza del modo di agire dell’amministrazione, ed ha conseguentemente rigettato la domanda.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con compensazione delle spese del giudizio, stante la novità e complessità della questione.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso; compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-07-2011, n. 16256 licenziamento

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o del ricorso, assorbiti gli altri.
Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 24 ottobre 2006 il Tribunale di Sala Consilina, giudice del lavoro, accogliendo parzialmente la domanda proposta da M.M. nei confronti de La Restructura Società Cooperativa r.l., dichiarava che fra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato, dal 13 giugno 2001 al 4 marzo 2002, e che il licenziamento intimato in tale data dalla datrice di lavoro era illegittimo, in quanto privo di giustificazione, accertando, inoltre, il credito del dipendente per differenze retributive;

condannava, pertanto, la società al pagamento degli importi retributivi relativi a queste ultime, respingendo però la domanda relativa al risarcimento del danno, in mancanza di esplicita richiesta di una pronuncia costitutiva e non essendovi prova del danno dedotto.

2. Tale decisione veniva riformata dalla Corte d’appello di Salerno, che, con la sentenza qui impugnata, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal lavoratore, condannava la società alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento dei danni pari alle mensilità di retribuzione maturate dal recesso alla reintegra.

In particolare, la Corte di merito rilevava che la domanda attorea, facendo, fra l’altro, esplicito riferimento alla tutela reale, imponeva la pronuncia di reintegrazione, in conseguenza dell’accertata declaratoria di illegittimità del licenziamento; il diritto al risarcimento, inoltre, scaturiva da tale declaratoria, ai sensi della normativa sui licenziamenti, non essendovi necessità di provare specificamente l’esistenza e l’entità del danno.

2. Avverso questa decisione la società propone ricorso per cassazione con quattro motivi di impugnazione, illustrati anche con memoria, cui il lavoratore resiste con controricorso.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., degli artt. 112 e 434 c.p.c., si lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto ammissibile in appello, siccome non nuova, la domanda di reintegrazione ai sensi dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, ritenuta, erroneamente, implicitamente contenuta nella richiesta di declaratoria di illegittimità del recesso, nonchè in quella di risarcimento del danno, senza considerare che in prime cure il lavoratore non aveva neppure allegato l’esistenza del requisito dimensionale deducendone, anzi, la inapplicabilità nei confronti del socio – lavoratore.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 416, 437 e 421 c.p.c., anche in relazione all’art. 101 c.p.c. e art. 24 Cost. Si lamenta che la Corte d’appello abbia disposto la reintegrazione sulla base di una circostanza – quale la dimensione occupazionale dell’azienda – non allegata nel ricorso introduttivo di primo grado, e introdotta per la prima volta in appello, con allegazione del tutto nuova supportata da documentazione mai prodotta dinanzi al Tribunale.

3. Col terzo motivo, deducendo violazione dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, si censura l’affermazione della decisione impugnata secondo cui dalla declaratoria di illegittimità del licenziamento derivava l’applicazione delle conseguenze automatiche previste da tale norma, cioè la reintegrazione e il risarcimento.

4. Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 2909 c.c.. Si sostiene che, in ogni caso, si era formato il giudicato interno sulla statuizione del Tribunale – non impugnata in appello dal lavoratore – di rigetto della domanda di risarcimento.

5. I primi tre motivi di ricorso devono essere trattati in modo unitario, per l’intima connessione delle censure; e l’esame congiunto ne rivela la infondatezza per ognuno degli evidenziati profili.

5.1. L’interpretazione operata dal giudice di appello riguardo al contenuto e all’ampiezza della domanda giudiziale è assoggettabile al controllo di legittimità limitatamente alla valutazione della logicità e congruità della motivazione e, a tal riguardo, il sindacato della Corte di cassazione comporta l’identificazione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla medesima perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, tale volontà si ricostruisce in base a criteri ermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio, diversamente dall’interpretazione riferibile ad atti processuali provenienti dal giudice, ove la volontà dell’autore è irrilevante e l’unico criterio esegetico applicabile è quello della funzione obiettivamente assunta dall’atto giudiziale (cfr. Cass. n. 17947 del 2006).

5.2. Nella specie, la società ricorrente deduce la violazione del criterio esegetico prescritto dall’art. 1362 c.c.. La censura si fonda, nella sua essenza, nella mancata considerazione, da parte della Corte d’appello, della assoluta, e letterale, carenza di un petitum riguardante la reintegrazione nel posto di lavoro. Il rilievo, però, non tiene conto che nel rito del lavoro l’inesatta e incompleta indicazione, nel ricorso introduttivo, dell’oggetto della domanda e degli elementi di diritto, tale da non impedire l’identificazione dell’oggetto e dei motivi in diritto della pretesa, può essere superata dal giudice attraverso l’interpretazione complessiva dell’atto di parte, così ritenendo assolto l’onere gravante sul ricorrente in funzione del pieno spiegamento del contraddittorio e della formazione della decisione giudiziale in modo aderente ai legittimi interessi delle parti (cfr. Cass. n. 15966 del 2007). Ebbene, la Corte territoriale ha ravvisato, nella specie, nelle espressioni contenute nel ricorso al giudice di primo grado un’implicita invocazione della tutela reale, insita nella esplicita e ribadita deduzione della normativa dello Statuto dei lavoratori, ritenendo quell’invocazione tempestiva in primo grado ed ammissibile in appello. La valutazione, così operata, non è peraltro dissimile – a ben vedere – dalla qualificazione della domanda adottata dal Tribunale, che, da un lato, aveva rilevato che non erano "state richieste dalle parti pronunce costitutive", ma, dall’altro, aveva ritenuto di precisare che non era "stata raggiunta la prova che ne ricorressero le condizioni", escludendo infine il diritto al risarcimento per la genericità della domanda "non indicante il danno subito": una conclusione che è fatta propria, in questa sede, dalla datrice di lavoro, e che, però, presupponendo una domanda del tutto svuotata di contenuti – se pure ricondotta in maniera esplicita alla tutela reale – richiederebbe una qualche valutazione, in ordine alla configurazione della volontà espressa dalla parte, ai fini della effettività della tutela richiesta, specialmente nell’ambito di un giudizio vertente sulla dedotta illegittimità del licenziamento. Nè può soccorrere, ai fini della censurata configurazione del petitum ad opera del giudice d’appello, la circostanza che il lavoratore non avesse ab origine allegato la ricorrenza del requisito dimensionale:

ed invero l’allegazione di tale fatto non era certo imposta al dipendente licenziato, visto che l’onere di dimostrarne l’esistenza spetta al datore di lavoro, e non al lavoratore licenziato, sì che, d’altra parte, perdono ogni rilievo le osservazioni della ricorrente circa la produzione in appello della relativa documentazione (cfr.

Cass., sez. un., n. 141 del 2006).

Ne consegue che, in questa situazione processuale, l’attività interpretativa della Corte d’appello si sottrae alle critiche sollevate dalla società datrice di lavoro.

6. Non fondato è anche il quarto motivo, poichè dalla decisione impugnata risulta che l’appello ha investito espressamente la statuizione del Tribunale relativa al rigetto della domanda di risarcimento, dovendosi pertanto escludere la formazione del giudicato interno in parte qua.

7. In conclusione il ricorso è respinto. La ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio, secondo soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 20,00 Euro per esborsi e in Euro tremila/00 per onorario, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-03-2011) 11-05-2011, n. 18604 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo

1. – Il Tribunale di Brindisi – sezione distaccata di Mesagne, pronunciando quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 28 settembre 2010, ha accolto l’istanza di rideterminazione della pena per effetto della continuazione, ai sensi dell’art. 671 c.p.p., proposta da P.B. relativamente ai reati oggetto di due sentenze di condanna ivi compiutamente indicate, relative a fatti di furto aggravato, avendo ritenuto che tali reati fossero espressione di un medesimo disegno criminoso, essendo provata, in particolare, la condizione di tossicodipendenza dell’istante come da certificato del locale SERT. 2. – Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ( art. 666 c.p.p., comma 2) e vizio di motivazione, evidenziando che l’istanza del P. accolta dal giudice dell’esecuzione costituiva mera riproposizione di una richiesta già rigettata da altro giudice del medesimo tribunale, con provvedimento del 25 settembre 2009.
Motivi della decisione

1. – L’impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi è fondata.

Al riguardo va rilevato, infatti, in via preliminare ed assorbente, che come dedotto dal PM ricorrente l’istanza di rideterminazione della pena per effetto della continuazione, ai sensi dell’art. 671 c.p.p. proposta dal P., ed accolta dal giudice dell’esecuzione, era stata già decisa in senso sfavorevole al condannato, con provvedimento emesso il 25 settembre 2008, sicchè, non prospettando il P. alcuna circostanza obiettiva verificabile che giustifichi la mancata impugnazione del precedente provvedimento, deve ritenersi senz’altro realizzato nel presente procedimento l’effetto preclusivo di cui all’art. 666 c.p.p., comma 2 (in termini, si veda ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5195 del 5/12/2003, dep. 10/02/2004, imp. Prestianni, Rv. 227329) anche perchè, la nuova istanza, come dedotto in ricorso, non risulta, in effetti, prospettare elementi nuovi, considerato, in particolare, che la condizione di tossicodipendenza era stata già allegata dall’Istante e ritenuta insufficiente a giustificare l’accoglimento della richiesta.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Brindisi, per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-09-2011, n. 20075 Provvedimenti riguardo ai figli

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Svolgimento del processo

che:

1. B.F. ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe della Corte di appello di Bologna che ha confermato la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Rimini nel giudizio di separazione promosso nei suoi confronti da M.L..

Lamenta il B. l’affidamento in via esclusiva dei figli alla M. e chiede che la sentenza della corte bolognese sia cassata al fine di disporre l’affidamento condiviso dei figli con collocazione abitativa presso la casa paterna e la conseguente riduzione del contributo di mantenimento per i minori.

2. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 155 cod. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. 3. Il ricorrente pone alla Corte il seguente quesito di diritto:

"vero che, ai sensi dell’art. 155 c.c., il giudice è tenuto a disporre l’affidamento congiunto dei figli minori ad entrambi i genitori, salvo che sussistano specifiche e comprovate situazioni di inidoneità genitoriale, nel senso che la convivenza del minore con uno dei genitori possa risultare pregiudizievole per il primo al punto di determinare nel giudicante il convincimento che l’affidamento esclusivo costituisca in tali casi l’unica soluzione idonea a salvaguardare l’interesse del minore?" 4. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la contraddittorietà della motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Deduce il ricorrente che l’accertata circostanza della capacità del B. di garantire ai figli, qualora andassero a convivere con il medesimo, un’esistenza agiata, costituisce senza dubbio un importante elemento in favore del giudizio di idoneità del ricorrente quale genitore coaffidatario, presso la cui abitazione collocare preferibilmente i figli, rendendo ingiustificata la decisione della Corte di appello di affidare i minori esclusivamente alla madre (anche) a causa della indigenza economica del padre.

5. Non svolge difese l’intimata.

6. La Corte, riunita in Camera di consiglio, ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Motivi della decisione

che:

1. Il primo motivo di ricorso è infondato. La riforma dell’art. 155 cod. civ., segna sicuramente l’affermazione di una preferenza per l’affido condiviso dei minori senza però escludere la possibilità per il giudice della separazione di adottare regimi diversi avuto riguardo all’interesse preminente dei minori.

2. Il secondo motivo contesta la motivazione della sentenza della Corte di appello di Bologna deducendo una sua contraddittorietà che appare smentita dalla lettura della motivazione stessa. In particolare la Corte bolognese ha messo in rilievo la contraddittorietà delle affermazioni del B. che, da una parte, ha ritenuto l’assegno di mantenimento disposto in primo grado dal Tribunale di Rimini eccessivo rispetto alle sue capacità economiche non beneficiarie di un lavoro stabile nè di una occupazione e, d’altro lato, ha insistito per ottenere l’affido condiviso e la collocazione dei figli presso di sè adducendo migliori condizioni economiche rispetto a quelle della moglie.

Tuttavia la decisione della Corte di appello di non accogliere allo stato la richiesta di modifica del regime di affidamento dei figli non è stata affatto giustificata da valutazioni di ordine economico ma di carattere personale e in particolare sulla base del comportamento del B. che la Corte ha considerato poco in sintonia con l’interesse dei minori a un sereno e condiviso esercizio della bigenitorialità (conflittualità permanente con la M., mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento);

3. pertanto anche il secondo motivo di ricorso è infondato e il ricorso va respinto. Nessuna statuizione va adottata sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione.

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