Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-03-2011) 09-06-2011, n. 23211 Falsità ideologica in atti pubblici commessa da privato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Tivoli ha presentato ricorso avverso la sentenza 27.10.09 del tribunale della stessa sede, sezione distaccata di Palestrina, con la quale S. S., St.Sa. e St.St. sono stati assolti, perchè il fatto non sussiste, dal reato ex art. 483 c.p., contestato in relazione alla falsa attestazione, nella dichiarazione allegata al contratto di fornitura di energia elettrica, stipulato con l’ENEL, sul tipo di utilizzazione dell’energia medesima.

Il tribunale ha deciso l’assoluzione, in quanto ha ritenuto che il contratto stipulato dal privato con l’ente non è atto pubblico, avente la funzione di provare i fatti in esso attestati, per cui la dichiarazione di adibire l’energia ad un uso diverso da quello reale non integra l’ipotesi di cui all’art. 483 c.p..

Il ricorso merita accoglimento.

Va rilevato che, a norma del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 48, il privato deve allegare alla domanda di fornitura di energia elettrica una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. L’apposito stampato predisposto dall’ente erogatore richiede una serie di affermazioni, compresa quella relativa all’uso concreto del servizio, allo scopo di impedire l’elusione del divieto di fornitura di energia per immobili abusivi o di stipulare contratti per determinati usi, di cui alla prevista casistica.

Nel caso in esame, gli imputati nella dichiarazione allegata alla domanda di fornitura hanno attestato che l’energia elettrica era destinata ad irrigazione ad uso agricolo, mentre è risultata la sua utilizzazione all’interno di immobili abusivi.

Secondo un consolidato orientamento interpretativo, la falsa affermazione del privato in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà su un fatto del quale l’atto è destinato a provare la verità, configura l’ipotesi delittuosa in esame. Infatti questa dichiarazione si considera come resa a un pubblico ufficiale e l’affermazione del privato in essa contenuta ha una valenza probatoria inerente alla natura e all’essenza dell’atto stesso e deve perciò corrispondere a verità. Va inoltre rilevato che, nel caso di specie, l’addetto dell’ENEL a cui è stata resa la falsa affermazione sull’uso dell’energia elettrica, è da considerare pubblico ufficiale, in base alla specifica e convincente interpretazione, indicata dal ricorrente, secondo cui ,ai fini della nozione di pubblico ufficiale, non rileva il rapporto di dipendenza del soggetto rispetto allo Stato o ad altro ente pubblico, ma è richiesto soltanto l’esercizio effettivo di una pubblica funzione. Tale deve essere considerata l’attività, da parte del funzionario dell’ENEL, di acquisizione della prova di un fatto (la consentita utilizzazione dell’energia elettrica), imposta dall’ordinamento come condizione per l’erogazione del pubblico servizio (sez. 5, n. 2036/1997, in Riv.

Pen. 1997, pag 472).

La sentenza va quindi annullata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma per il giudizio di secondo grado.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma per il giudizio di secondo grado.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-06-2011) 24-06-2011, n. 25378

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

V.G. ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa dal giudice di primo grado per il reato di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 3 bis per avere omesso di versare alla Cassa delle Ammende nel termine di legge la somma di Euro 200,00 a titolo di cauzione, quale persona sottoposta alla sorveglianza speciale di p.s..

Nell’unico motivo a sostegno della richiesta di annullamento dell’impugnata decisione il ricorrente denuncia la violazione di legge in riferimento alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. avvenuta nelle mani del difensore di ufficio, nonostante che al momento della notifica di detto atto ad opera della polizia giudiziaria all’uopo delegata, l’imputato avesse proceduto alla nomina del difensore di fiducia.

Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza della censura, sulla quale ha già risposto il giudice del gravame, correttamente uniformandosi al principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale nel caso di nomina di difensore di fiducia in sostituzione del precedente difensore di ufficio, successivamente al deposito dell’atto da notificare e anteriormente alla notifica dello stesso, la circostanza che l’atto venga notificato all’originario difensore, anzichè al nuovo, non è causa di nullità della notifica, regolarmente eseguita sulla base degli elementi di riferimento esistenti al momento del deposito dell’atto, e senza che possano avere rilievo le successive variazioni, intervenute nella fase di esecuzione della notifica dell’atto medesimo (Cass. Sez. 3^ 25/9-17/10/07 n. 38268 Rv. 237946;

Sez. 4^ 4/10-1/12/04 n. 46544 Rv. 230282).

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 15-07-2011, n. 6378 Promozioni

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato nelle date 810 novembre 1995, depositato il successivo 20 novembre, l’istante ha esposto prestare servizio alle dipendenze della Consob a decorrere dall’1 gennaio 1986, con la qualifica di coadiutore – ivi transitato da diversa amministrazione – e di essere stato ammesso, avendo egli maturato il prescritto periodo di anzianità nella qualifica di 8 anni, alla selezione di merito e per titoli per la promozione alla qualifica di coordinatore principale a decorrere dall’1 gennaio 1995, ai sensi dell’art. 51, comma 1, parte II del Regolamento del personale della Consob.

Ha narrato parte ricorrente che, quale criterio di valutazione per la categoria relativa alla "Assiduità", la competente Giunta di scrutinio per il personale delle carriere operative, nella seduta del 31 maggio 1995, ha stabilito di adottare quello fissato dall’art. 97 del Regolamento per il personale per la corresponsione del premio di presenza, in forza del quale, ai fini del calcolo dei giorni di presenza, non si tiene conto delle assenze determinate da malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio, stabilendo su tale base di procedere all’attribuzione di 2,00 punti per più di 968 giorni di presenza nell’ultimo quadriennio e di 1,60 punti per un numero di giorni di presenza da 921 a 968.

Ciò posto, il ricorrente, al quale è stato attribuito, per la suddetta voce, il punteggio di 1,60 punti in ragione di 938 giorni di presenza, lamenta che sia stato illegittimamente omessa la considerazione del periodo di 48 giorni di congedo di cui ha usufruito, nel periodo preso in considerazione dalla procedura, per malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, che ha comportato la sua collocazione al 4° posto della graduatoria finale, e l’esclusione dalla promozione, prevista per i primi tre classificati.

Ulteriormente rappresentato che la corretta attribuzione del maggior punteggio spettante, pari a 2,00, avrebbe comportato la sua collocazione in graduatoria al 2° posto, il ricorrente ha dedotto avverso la graduatoria finale della selezione e gli ulteriori atti di cui in epigrafe, di cui ha domandato l’annullamento, le censure di violazione degli artt. 51, 53 e 97 del Regolamento del personale della Consob, reso esecutivo con d.P.C.M. del 16 marzo 1993, nonché degli artt. 3, 35, 36 e 97 della Costituzione e dei principi generali, eccesso di potere.

In dettaglio, parte ricorrente, nell’affermare di aver prestato, nel quadriennio intercorrente tra il 1991 ed il 1995, 938 giorni di servizio effettivo e di aver fruito di 48 giorni di congedo per malattia "ischemia del miocardio", riconosciuta dipendente da causa di servizio con decreto n. 2111 del 30 gennaio 1971 del Ministero della difesa, presso il quale prestava precedentemente servizio, invoca la spettanza di 2,00 punti per la categoria "Assiduità" in applicazione dell’art. 97 del citato Regolamento del personale, dovendo i giorni di malattia essere computati ai fini del calcolo dei giorni di presenza, con conseguente diritto alla collocazione al secondo posto della graduatoria finale ed alla promozione alla qualifica di coadiutore principale a decorrere dall’1 gennaio 1995.

Si è costituita in resistenza l’intimata Amministrazione senza formulare specifiche difese.

Con sentenza 11 giugno 2010, n. 17285 la Sezione ha onerato l’amministrazione resistente del deposito di documentati chiarimenti in ordine alle ragioni ed ai criteri che hanno portato alla attribuzione al ricorrente di 1,60 punti per la voce "Assiduità", nonchè della documentazione attestante i giorni di servizio effettivo prestato dal ricorrente nel quadriennio di interesse ed i giorni di congedo fruiti per malattia dipendente da causa di servizio in tale periodo.

In data 29 luglio 2010 la Consob ha dato parziale adempimento all’incombente.

Parte ricorrente ha affidato a successiva memoria lo sviluppo delle proprie tesi difensive.

Alla pubblica udienza del 25 maggio 2011 la causa è stata indi trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. Si controverte nel presente giudizio in ordine alla legittimità del punteggio attribuito al ricorrente, transitato dai ruoli del Ministero della difesa a quelli della Consob a decorrere dall’1 gennaio 1986, con la qualifica di coadiutore, nell’ambito della selezione di merito e per titoli per la promozione alla qualifica di coordinatore principale a decorrere dall’1 gennaio 1995, ai sensi dell’art. 51, comma 1, parte II del Regolamento del personale della Consob.

In particolare, il ricorrente lamenta, quanto alla categoria di valutazione relativa alla "Assiduità", che gli sia stato illegittimamente attribuito, per la suddetta voce, il punteggio di 1,60 punti, calcolato in ragione di 938 giorni di presenza, senza considerare nel computo dei giorni di presenza il periodo di 48 giorni di congedo di cui ha usufruito per malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, ciò che ha comportato la sua collocazione al 4° posto della graduatoria finale, e l’esclusione dalla promozione, prevista per i soli primi tre classificati.

La predetta illegittimità viene dalla parte ricorrente rilevata in forza di quanto espressamente stabilito nella procedura selettiva in parola dalla competente Giunta di scrutinio per il personale delle carriere operative, che, nella seduta del 31 maggio 1995, quanto alla categoria di valutazione relativa alla "Assiduità":

– ha fissato l’attribuzione di 2,00 punti per più di 968 giorni di presenza nell’ultimo quadriennio e di 1,60 punti per un numero di giorni di presenza da 921 a 96;

– ha adottato, quale criterio per il conteggio dei giorni di presenza, quello previsto dall’art. 97 del Regolamento per il personale Consob per la corresponsione del premio di presenza, in forza del quale, ai fini del calcolo dei giorni di presenza, non si tiene conto delle assenze determinate da malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio.

2. Con la relazione depositata all’esito della sentenza interlocutoria di cui in fatto, la Consob ha confermato che la Giunta di scrutinio della selezione di cui trattasi ha stabilito di fare riferimento, quale criterio di valutazione per la categoria relativa alla "Assiduità", al criterio fissato dall’art. 97 del Regolamento per il personale per la corresponsione del premio di presenza, in forza del quale, ai fini del calcolo dei giorni di presenza, non si tiene conto delle assenze determinate da malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio.

Ciò posto, la Consob ha sostenuto che i 48 giorni di congedo per malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, usufruiti dal ricorrente nel 1993, e qui rivendicati ai fini dell’attribuzione di un maggior punteggio, non sono stati conteggiati sia in quanto il ricorrente ha omesso di inoltrare la domanda volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza della patologia dalla causa di servizio nei termini e secondo le modalità indicati dall’art. 36 del Regolamento del personale vigente nel periodo, sia in quanto la malattia cui fa riferimento l’interessato si è verificata in costanza di un precedente rapporto di lavoro e non di quello alle dipendenze della Consob.

La tesi non è convincente.

Come attestato dalla documentazione prodotta in uno al ricorso, con decreto 30 gennaio 1971 del Ministero della difesa – presso cui all’epoca il ricorrente prestava servizio – la patologia "cardiopatia ischemica anterolaterale" di cui il ricorrente è risultato affetto è già stata riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Per l’effetto di siffatta acclarazione, i cui effetti sono duraturi nel tempo e la cui valenza non si esplica solo nei confronti dell’amministrazione che ha riconosciuto la dipendenza, la previsione di cui all’art. 36 del Regolamento del personale vigente all’epoca della selezione, invocata dalla Consob, volta a regolare termini e modalità della domanda di riconoscimento della dipendenza di patologie da causa di servizio, non era suscettibile di trovare alcuna applicazione nei confronti della posizione giuridica del dipendente, già caratterizzata dal riconoscimento.

Né assume rilievo la circostanza che la malattia in parola si è verificata in costanza di un precedente rapporto di lavoro.

Ed infatti, il principale criterio rinvenibile nella selezione in parola per la voce in argomento, che ragguaglia l’attribuzione di un punteggio in ragione dei giorni di effettiva presenza in servizio del dipendente, ha una evidente ratio premiale dell’assiduità dell’apporto lavorativo dal medesimo assicurato all’Istituto.

A tale criterio è stato poi fatto accedere un subcriterio, che ha una chiara finalità correttiva del criterio principale.

Esso comporta, in via di eccezione al predetto criterio principale, la non imputabilità al dipendente delle assenze relative a congedi per malattia derivanti da patologie con causa accertata dipendente proprio dal rapporto di lavoro.

Il subcriterio è indi correlato esclusivamente alla sussistenza di una condizione di carattere oggettivo.

Ne deriva che l’applicazione del subcriterio richiede esclusivamente l’accertamento da parte dell’Istituto della esistenza della condizione oggettiva contemplata, restando del tutto indifferenti i tempi e le modalità nella quale la stessa si è provvedimentalmente concretata.

In altri e più chiari termini, secondo la norma regolamentare di cui trattasi, ai fini dell’operatività della fictio iuris consistente nel considerare come presente in servizio presso la Consob, ai fini della corresponsione del premio di presenza nonchè dell’attribuzione del punteggio premiale di cui si discute, il dipendente assente per congedo per malattia derivante da patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio, risulta del tutto indifferente che al riconoscimento abbia provveduto la Consob ovvero altra amministrazione, a ciò deputata all’atto del riconoscimento.

Diversamente opinando, si perverrebbe alla abnorme conclusione che, per la sola Consob, un accertamento effettuato in via amministrativa, e destinato ad esplicare effetti durevoli nel tempo anche all’esterno dell’amministrazione che vi ha provveduto, sarebbe tamquam non esset.

Pare, infine, opportuno rilevare che nulla muta considerando che il ricorrente, come riferito dalla Consob, ha fatto acquiescenza alla interpretazione, analoga a quella qui avversata, adottata dall’Istituto in sede di attribuzione al medesimo del premio di presenza.

Tale notazione ha invero un mero rilievo di fatto.

Ciò in quanto il mancato azionamento in via giudiziale da parte dell’interessato di un diritto a carattere economico non riconosciutogli dall’amministrazione in forza di una non corretta interpretazione di una norma, nella specie regolamentare, determina esclusivamente la prescrizione del relativo diritto e non il consolidamento dell’erronea interpretazione resa nell’atto di diniego ovvero di non riconoscimento del diritto stesso.

Siffatta erronea interpretazione resta, pertanto, sempre suscettibile di essere avversata laddove l’interessato azioni tempestivamente in giudizio una diversa pretesa che, seppure contempli anche la ridetta interpretazione, sia fondata su una posizione giuridica soggettiva diversa rispetto a quella precedentemente non fatta valere.

3. Per tutto quanto precede, in accoglimento del ricorso, per quanto di ragione, va disposto l’annullamento degli atti della selezione de quo nei quali si è riflessa l’attribuzione al ricorrente del punteggio contestato, con conseguente riattribuzione, anche ai fini della formazione della graduatoria, del corretto punteggio spettante al medesimo in forza dei criteri predeterminati adottati nella procedura.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione.

Condanna la Consob a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate complessivamente in Euro 1.000,00, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cons. Stato Sez. V, Sent., 04-08-2011, n. 4684 Competenza e giurisdizione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la sentenza del TAR impugnata ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione nel ricorso per l’annullamento della deliberazione n. 1091 assunta dalla Giunta Regionale d’Abruzzo nella seduta del 28 novembre 2003, avente ad oggetto la definizione dei contributi a saldo dal 1987 al 2003 dovuti alla aziende esercenti trasporto pubblico locale e approvazione della metodologia di calcolo, nonché per il risarcimento dei danni patiti e patiendi, in quanto nella specie sussiste giurisdizione del giudice ordinario;

Ritenuto che esattamente il TAR ha affermato che quando alla P.A. non è attribuito alcun potere discrezionale in ordine alla concessione di un contributo in favore di un privato, in quanto il contributo stesso è riconosciuto direttamente dalla legge in capo ad un determinato soggetto, ed alla pubblica amministrazione è demandato esclusivamente il controllo formale di determinati adempimenti, il privato risulta titolare di un diritto soggettivo perfetto al suo conseguimento; diritto relativamente al quale la pubblica amministrazione non dispone di alcun potere discrezionale di disconoscere il contributo, se non nell’ambito del riferimento al difetto dei presupposti. Ne consegue che, al di fuori di tali presupposti, l’eventuale provvedimento con il quale il contributo sia determinato in base a criteri individuabili dalla legge stessa è inidoneo a degradare il diritto soggettivo in mero interesse legittimo e le relative controversie rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, cui è riconosciuto il potere di disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo, ai sensi dell’art. 5 all. E l. n. 2248 del 1865;

Ritenuto che tale orientamento è stato di recente ribadito dalla Corte regolatrice della giurisdizione, che ha affermato che è assoggettata alla giurisdizione del giudice ordinario, pur in un procedimento amministrativo di accertamento del quantum, le vicende ove non sono ravvisabili momenti di valutazione comparativa degli interessi privati e pubblici in gioco, ma esclusivamente l’applicazione di un parametro di natura normativa, di cui si contesta la corretta applicazione, ed essendo, conseguentemente, qualificabile come diritto soggettivo ad ottenere l’adempimento di un’obbligazione pecuniaria la posizione giuridica soggettiva astrattamente azionata.

Ne consegue che, a tal riguardo, è irrilevante la riconduzione della controversia nella materia dei pubblici servizi, mancando l’esercizio di un potere autoritativo della P.A., né opera l’art. 244 del d. lgs. n. 163 del 2006 (e, oggi, l’art. 133 c.p.a.) che, in materia di revisione prezzi, attribuisce la giurisdizione al giudice amministrativo, essendo esclusa, per espressa previsione di cui all’art. 23 del medesimo d. lgs., la prestazione di servizi di pubblico trasporto dall’ambito di applicazione del citato codice degli appalti pubblici (Cassazione civile, Sez. un., 11 gennaio 2011, n. 397);

Ritenuto che non rileva che si versi in materia di pubblici servizi, occorrendo pur sempre, per radicare la giurisdizione del giudice amministrativo, che la pubblica amministrazione agisca esercitando il suo potere autoritativo (C. Cost. 2004/204) e che, comunque, non si tratti di corrispettivi, qualifica, questa, inclusiva anche dei contributi di esercizio a favore delle imprese di trasporti locali in concessione (S.U. n. 12372 del 2008);

Rilevato che, sempre secondo la Corte regolatrice della giurisdizione (sentenze n. 27618 del 21.11.2008, e n. 13338 del 1.6.2010) il presupposto per l’insorgenza della giurisdizione ordinaria è l’inesistenza di una discrezionalità amministrativa nella determinazione della entità del credito controverso anche alla stregua dei criteri tecnici posti dalla legge regionale in materia.

Ritenuto, pertanto, di dover respingere l’appello;

Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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