Cass. civ. Sez. II, Sent., 29-12-2011, n. 29804 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 6-9-2005 I.S.T.F. proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c., presso il Giudice di Pace di Nicosia avverso una cartella di pagamento notificata il 22-7-2005 dalla Montepaschi SE.RI.T s.p.a. Servizio Riscossione Tributi, Concessione di Enna, con la quale veniva richiesta la somma complessiva di Euro 1.224,32 per infrazioni al Codice della Strada accertate in Roma.

Costituendosi in giudizio la Montepaschi SE.RI.T eccepiva l’incompetenza per territorio del giudice adito, ritenendo la competenza territoriale del Giudice di Pace di Roma, luogo in cui erano state commesse le infrazioni.

Il Giudice di Pace di Nicosia con sentenza del 17-1-2006 ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, dichiarando la competenza del Giudice di Pace di Roma dinanzi al quale ha rimesso le parti assegnando loro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione de deposito della sentenza per la riassunzione della causa.

Per la cassazione di tale sentenza l’ I.S. ha proposto un ricorso articolato in tre motivi illustrato successivamente da una memoria; la parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

Preliminarmente si osserva che il Giudice di Pace adito ha qualificato il ricorso proposto dall’ I.S. come una opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., e che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 17-1-2006; occorre quindi rilevare che alle sentenze che hanno deciso opposizioni all’esecuzione pubblicate prima del 1-3-2006 il regime d’impugnazione applicabile è quello dell’appello, mentre a quelle pubblicate successivamente si applica la nuova regola della non impugnabilità ai sensi del nuovo testo dell’art. 616 c.p.c., introdotto dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, con la conseguenza dell’esclusiva ricorribilità per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (Cass. 21-1-2011 n. 1402); pertanto la menzionata sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Nicosia era impugnabile mediante appello, e non tramite ricorso per cassazione.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile; non occorre procedere ad alcuna statuizione in ordine alle spese di giudizio non avendo la parte intimata svolto alcuna attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 12-10-2011, n. 7909 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con istanza del 15.12.2008 la I.E.G. s.r.l., impresa di costruzioni, aveva chiesto al Comune di Roma permesso di costruire per realizzare un edificio residenziale da destinare a "villini signorili" nei termini della convenzione RussoAjello del 1936, tra il Comune di Roma e i proprietari di terreni nel comprensorio dell’Acqua Traversa.

Il 26.3.2009 il Dipartimento IX del Comune di Roma ha trasmesso alla società preavviso di rigetto della domanda. In data 8.10.2009 è stato adottato il provvedimento reiettivo, sia per il contrasto delle opere con l’art. 49 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore, sia, sul piano procedimentale, perché la società non ha prodotto documentazione integrativa richiesta e non ha fornito controdeduzioni al preavviso di rigetto.

L’I. ha impugnato il provvedimento negativo, facendo presente di aver osservato le indicazioni degli uffici comunali nella richiesta di incombenti istruttori, che ha fornito, e di aver presentato le osservazioni in merito alle deduzioni amministrative sulla preannunciata decisione reiettiva.

Dal punto di vista sostanziale la I. rileva che il piano regolatore del 2003 effettivamente escludeva l’edificabilità per la zona del proposto intervento, (art. 49 delle n.t.a.), ma la delibera consiliare di adozione è stata annullata dal Giudice amministrativo.

L’Amministrazione di Roma Capitale, già Comune di Roma, si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto dell’impugnativa.

Con ordinanza 29.1.2010 n. 455 questa Sezione ha respinto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato. In sede di appello alla pronuncia cautelare il provvedimento del giudice di prima istanza è stato riformato (ord. Cons.St., IV, 31.3.2010 n. 1442). L’I. ha invitato l’Amministrazione a riavviare il procedimento, sulla scorta della statuizione del giudice d’appello.

In data 9.2.2011 il dirigente del Dipartimento IX U.O. ha comunicato alla I. una nota di richiesta documentale, nell’ambito della verifica di applicabilità in fattispecie della convenzione RussoAjello. I. ha impugnato l’atto con motivi aggiunti al ricorso.

Le parti hanno presentato memorie conclusionali.

La causa passa in decisione all’udienza del 23 giugno 2011.

Motivi della decisione

Il piano regolatore cui si fa riferimento nelle premesse motive era stato adottato con delibera n. 33/2003 del Consiglio Comunale di Roma. La previsione di cui all’art. 49 delle norme tecniche di attuazione aveva posto per la zona dell’Acqua Traversa un vincolo a verde pubblico, in sostituzione della destinazione all’edilizia residenziale privilegiata di cui alla convenzione urbanistica RussoAjello del 1936.

Con sentenza n. 9.1.2008 n. 109 di questa Sezione, assunta tra le stesse parti della controversia oggi all’esame, la delibera di adozione del piano è stata dichiarata illegittima e annullata in parte qua, riguardo alla previsione di vincolo, in ragione di un difetto di valutazione e di identificazione dei parametri utili alla modifica della originaria vocazione ad aedificandum della zona (in senso analogo si era espressa la sentenza 6.12.2004 n. 14894 della Sezione I di questo Tribunale sulla variante al previgente piano regolatore, adottata con delibera C.C. n. 92/1997, detta "piano delle certezze").

Peraltro, con delibera C.C. n. 64/2006, in risposta alle controdeduzioni dei privati, la destinazione della zona è stata ulteriormente modificata, introducendo il vincolo a verde privato. Questa delibera non è stata impugnata da I. e la nuova destinazione è stata approvata con delibera 12.2.2008 n. 18.

La giurisprudenza delle corti amministrative è consolidata nel rinvenire l’effetto caducante, sui successivi atti di approvazione, della pronuncia giudiziale di annullamento dei provvedimenti di adozione di strumenti urbanistici nelle fattispecie in cui i provvedimenti approvativi espletino la mera conferma delle determinazioni adottate; mentre nella diversa ipotesi in cui le scelte siano state modificate da nuove intervenute valutazioni, fondate su diversi presupposti e parametri, l’approvazione espleta legalmente effetti fin tanto che non venga anch’essa contestata innanzi al Giudice amministrativo e da questi annullata (tra le diverse pronunce: Cons.St., IV, 23.7.2009 n. 4362; T.A.R. Marche, I, 17.3.2006 n. 76).

Perciò la sentenza che ha annullato l’adozione del nuovo p.r.g. per quanto concerne la destinazione a verde pubblico per la zona dell’Acqua Traversa non esplica effetti di caducazione per il successivo atto di approvazione che introduce la diversa destinazione a verde privato, fondata da ragioni e standards differenti.

Occorre ulteriormente considerare che già alla pubblicazione della citata sentenza n. 109/2008 la destinazione della zona era mutata per effetto della delibera C.C. n. 64/2006, che ha modificato le scelte già effettuate in sede di adozione del nuovo p.r.g. ed è stata confermata dalla delibera approvativa n. 18/2008, non impugnata in giudizio dall’attuale ricorrente.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con assorbimento delle altre censure, considerato che la sussistenza e la riconosciuta validità del vincolo interdittivo dell’edificabilità inibisce la prosecuzione del procedimento anche sulla richiesta interlocutoria del 25.1.2011, impugnata con i motivi aggiunti (la quale, comunque e detto ad abudantiam, è un mero atto interno a carattere non provvedi mentale).

Sussistono giusti mottivi per compensare, tra le parti, le spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) rigetta il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-09-2011) 06-10-2011, n. 36262 Sospensione condizionale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.M., ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza emessa, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., il 10 marzo 2009, dal Tribunale di Lanciano, in composizione monocratica (con la quale alla predetta imputata veniva applicata, su richiesta concorde delle parti, per i reati di cui ai procedimenti riuniti n. 770/2007 e 1005/2007 R.G.N.R., la pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione) deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.

1) I motivi di impugnazione.

Con un primo motivo e un secondo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonchè vizio di motivazione sotto il profilo degli artt. 444 e 446 cod. proc. pen. in quanto il patteggiamento non avrebbe riguardato le accuse del procedimento 1005/2007.

Con un terzo motivo si lamenta ancora violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dovuta disamina ex art. 129 cod. proc. pen..

Con un quarto motivo si evidenzia come il consenso all’applicazione della pena concordata fosse stato dalla parte condizionato alla concessione della sospensione condizionale della pena.

Con memoria ritualmente depositata il ricorrente, ribadite le argomentazioni a sostegno dei primi tre motivi di ricorso evidenzia – per il 4^ motivo – che nella richiesta, manoscritta delle parti con il consenso del P.M., l’indicazione della pena patteggiata risulta accompagnata dalla dizione "P.S." da intendersi inequivocamente come "pena sospesa". 2) le conclusioni del Procuratore generale e le ragioni della decisione della Corte.

Il Procuratore generale ha rilevato, quanto alle censure di cui ai primi due motivi di ricorso, che, sebbene l’intestazione della sentenza riporti soltanto due capi di imputazione, riferiti al procedimento penale n. 770/2007 r.g.n.r., tuttavia la richiesta di patteggiamento, avanzata dalle parti e ratificata dal giudice, riguarda tutte le imputazioni di cui ai due procedimenti penali (n. 770/2007 r.g.n.r. e n. 1005/2007 r.g.n.r.), che erano stati, sull’accordo delle parti, previamente riuniti, onde la pena, complessivamente pattuita, comprende tutti i reati dei due suddetti procedimenti penali riuniti, e in tal senso il giudice l’ha ratificata e correttamente applicata, secondo il calcolo effettuato dalle parti stesse nella richiesta di patteggiamento.

L’argomentare del Procuratore generale per la sua aderenza alle emergenze processuali e la coerenza logica delle conseguenti asserzioni non può che diventare anche la conclusione di questa Corte, evidente essendo che il patteggiamento ha anche riguardato le accuse del procedimento 1005/2007.

Quanto al terzo motivo di ricorso dell’imputata, osserva il Procuratore generale come la doglianza circa il preteso difetto di motivazione, in ordine alla insussistenza delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., si appalesa infondata, alla stregua del principio giurisprudenziale, secondo cui, per soddisfare l’obbligo della motivazione relativamente alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p., è sufficiente l’enunciazione – anche implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento a norma del citato art. 129. Evenienza questa realizzata nella specie con la esplicita considerazione del giudice di non poter affermare l’estraneità dell’imputata ai reati a lei contestati.

Ritiene la Corte, in adesione alle richieste del Procuratore generale, che anche tale motivo sia privo di fondamento, attesa la motivazione del giudice sul punto e considerato che, per consolidata giurisprudenza, la sentenza ex art. 444 c.p.p., comma 2, la quale esclude la ricorrenza di una delle ipotesi di proscioglimento prevista dall’art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità di cui all’art. 129 succitato (Cass. Pen. Sez. 3^, 15 aprile 1991 n. 4271, Pulzone; Id., 11 dicembre 1992, Greco), circostanza questa nella specie non concretizzatasi.

Sul quarto motivo di ricorso, relativo alla censura che il giudice avrebbe dovuto considerare che la istanza di patteggiamento era subordinata alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, il Procuratore generale ritiene la doglianza infondata, dal momento che dal verbale di a udienza del 10.3.2009 emerge che i procuratori speciali dell’imputata hanno presentato, per i reati di cui ai procedimenti penali riuniti n. 770/2007 e n. 1005/2007 r.g.n.r., la richiesta di una pena complessiva, di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, senza, però, apporre alcuna condizione e, in particolare, senza subordinare la richiesta stessa alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

L’argomentare del Procuratore generale non è condivisibile ed il motivo di ricorso merita accoglimento.

Va infatti rilevato, in adesione alla prospettazione difensiva, che, nella specie, l’annotazione acronima "P.S", per come collocata (prima del conteggio in concreto della articolazione della sanzione) ha un unico incontestabile significato di accordo e proposta su di una "pena sospesa", significato che è stato assolutamente ignorato dal giudice della pronuncia, il quale in tal modo non ha tenuto conto di una condizione integrante l’accordo stesso, esplicitata sia pure in forma sintetica nel documento manoscritto delle parti e "con il consenso del P.M.".

Sul punto, la Corte si è infatti più volte pronunciata nel senso che il giudice, ove la richiesta concordata di applicazione della pena sia subordinata alla concessione della sospensione condizionale, è tenuto a pronunziarsi sulla concedibilità o meno del beneficio, ratificando in caso positivo l’accordo delle parti, oppure rigettando "in toto" la richiesta di patteggiamento (Cass. pen. sez. 4, 2455/2011 Rv. 249813).

La gravata sentenza va quindi annullata, relativamente alla omessa pronuncia sulla sospensione condizionale della pena, con rinvio al Tribunale di Lanciano per nuova deliberazione sul punto. Rigetta nel resto il ricorso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza Impugnata relativamente alla omessa pronuncia sulla sospensione condizionale della pena, e rinvia al Tribunale di Lanciano per nuova deliberazione sul punto. Rigetta nel resto il ricorso.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 06-07-2011) 24-10-2011, n. 38258

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Svolgimento del processo

che il Ministro di Giustizia, con riferimento alla domanda di assistenza giudiziaria allo stesso pervenuta dall’Autorità giudiziaria polacca (Procura Distrettuale di Varsavia) in relazione ad un procedimento penale a carico di ignoti ed avente quale persona offesa il cittadino polacco P.D., relativo all’utilizzazione dall’estero di una carta di pagamento, ha richiesto a questa Corte di determinare ex art. 724 c.p.p., comma 1 bis, la corte di appello competente, in considerazione del rilievo che la suddetta domanda ha per oggetto attività (interrogatorio in qualità di teste, previo accertamento della sua identità personale, di tale C.P.S., indicata come residente in Catania;

interrogatorio in qualità di teste di un rappresentante di una società di capitali la Meridiana S.p.A., con sede in Roma) che devono essere eseguiti in più distretti di corte d’appello.

Motivi della decisione

che delle attività processuali richieste quella più importante per tipologia risulta l’identificazione e l’eventuale audizione del teste C.P.S., residente in Catania.

P.Q.M.

Determina la competenza della Corte d’Appello di Catania, cui dispone trasmettersi gli atti.

Si comunichi al Ministero della Giustizia.

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