Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-07-2011, n. 16251 Estinzione del processo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte di Appello di Torino, confermando la sentenza di primo grado, respingeva la domanda di T.D., proposta nei confronti della Fondazione Italiana per la Fotografia, avente ad oggetto: il riconoscimento della natura subordinata dell’attività lavorativa svolta in favore di detta Fondazione dall’11 dicembre 1992 al 31 maggio 2006 con mansioni di responsabile mostre ed inquadramento nel livello Q1; la nullità del contratto a progetto stipulato, sempre, con la nominata Fondazione, in data 1 febbraio 2006; l’illegittimità del recesso intimato alla scadenza del contratto a progetto con tutte le conseguenze economiche e giuridiche di cui alla tutela reale o obbligatoria; la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive pari ad Euro 148.521,40.

La predetta Corte riteneva, innanzitutto, che l’atto sottoscritto in data 6 giugno 2006 integrava gli estremi di vera e propria rinuncia, non impugnata nei termini di cui all’art. 2113 c.c., limitatamente al contratto a progetto e tanto perchè la lettura dell’atto nonchè le dichiarazioni rese davanti al primo giudice non consentivano di definirlo quale quietanza a saldo.

Assumeva, poi, la Corte territoriale che l’attività svolta dalla ricorrente in favore della Fondazione nel periodo dall’11 dicembre 1992 al 31 maggio 2006 non era qualificabile di natura subordinata, in quanto, ancorchè il contenuto particolare ed altamente qualificato della prestazione stessa presupponeva un attenuazione del potere gerarchico, la compenetrazione organica derivante dalla sua qualità di componente del consiglio di Amministrazione della Fondazione escludeva un vincolo di tal genere.

Avverso questa sentenza la T. ricorre in cassazione sulla base di sei censure.

Resiste con controricorso la Fondazione.

Successivamente parte ricorrente ha depositato dichiarazione, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., comma 2, con la quale ha rinunciato al ricorso nei confronti della resistente che ha vistato la rinuncia.

Il processo deve essere pertanto dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ..

Nulla deve disporsi per le spese a norma dell’ultimo comma del richiamato art. 391 cod. proc. civ..
P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 12-05-2011, n. 1229 Silenzio della Pubblica Amministrazione

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 28 gennaio 2011 e depositato il 7 febbraio successivo, la ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzioinadempimento nel procedimento avviato in data 4 agosto 2010, inerente la domanda per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, radicata davanti alla Questura di Milano, e non ancora concluso.

A sostegno del gravame vengono dedotte le censure di violazione e/o omessa applicazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 e di violazione e/o omessa e/o erronea applicazione dell’art. 5, comma 9, del D. Lgs. n. 286 del 1998.

L’Amministrazione, illegittimamente, avrebbe omesso di pronunciarsi sull’istanza di rilascio della carta di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo presentata dalla ricorrente, pur essendo trascorso un certo lasso di tempo dalla richiesta, superiore a quanto stabilito dall’art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 394 del 1999 che prevede un termine di novanta giorni per il rilascio della carta di soggiorno dal momento della domanda. Ugualmente, in materia di rilascio del permesso di soggiorno è previsto un termine di venti giorni dalla data di presentazione della domanda (art. 5, comma 9, del D. Lgs. n. 286 del 1998).

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla Camera di consiglio del 12 aprile 2011, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. La ricorrente ha presentato la richiesta di rilascio della carta di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in data 4 agosto 2010 (all. 1 al ricorso).

Il procedimento non risulta allo stato attuale giunto a conclusione, pur essendo trascorso un non piccolo lasso di tempo dal momento della proposizione della domanda; del resto, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 394 del 1999 (Regolamento di attuazione del Testo unico sull’immigrazione), "la carta di soggiorno è rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta, previo accertamento delle condizioni richieste dal testo unico".

3. In questa sede non è possibile, comunque, verificare la fondatezza nel merito dell’istanza, tenuto conto che non si è in possesso di tutte le informazioni necessarie per decidere, oltre a non trovarsi in presenza di un atto totalmente vincolato per l’emanazione del quale il giudice potrebbe sostituirsi all’Amministrazione (cfr. art. 31, comma 3, cod. proc. amm.).

4. Trattandosi di inerzia non legittima e sussistendo l’obbligo di pronuncia esplicita, come emerge dal citato art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 394 del 1999, va accolto il ricorso sul silenzio e fatto obbligo all’Amministrazione di pronunciarsi in modo espresso sull’istanza formulata dalla parte ricorrente entro trenta (30) giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o notificazione se anteriore, della presente sentenza.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero dell’Interno di pronunciarsi in modo espresso sull’istanza formulata dalla parte ricorrente entro trenta (30) giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o notificazione se anteriore, della presente sentenza.

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente nella misura di Euro 1.000,00 (mille/00), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge. Dispone altresì la rifusione del contributo unificato a favore della ricorrente e a carico dell’Amministrazione resistente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-03-2011) 26-05-2011, n. 21196 Misure di prevenzione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 16/4/09 la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza 19/3/08 del Tribunale di Pisa che, con le attenuanti generiche, condannava G.L. alla pena di mesi otto di reclusione per il reato (in (OMISSIS)) di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9 (violazione delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale della PS con obbligo di soggiorno).

Il G., controllato dai CC alle 23,10 presso la propria abitazione (da cui non poteva allontanarsi dalle 21 alle 7), si affacciava alla finestra e dava in escandescenze per il presunto sopruso, preannunciando che sarebbe andato a parlare col comandante della stazione. In effetti alle 23,45 la stessa pattuglia lo sorprendeva in strada che si dirigeva a piedi verso la caserma e gli contestava il reato oggi giudicato.

Ricorreva per cassazione la difesa, osservando – come già in sede di appello – che il G. aveva tempestivamente comunicato agli stessi CC la propria intenzione di recarsi in caserma (per parlare con il comandante). Per una tale comunicazione la legge non prevede particolari modalità, ma solo che sia preventiva. Essa comunque esclude il dolo e la stessa lesione o messa in pericolo del bene tutelato (la sicurezza pubblica).

Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG concludeva per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Nessuno compariva per il ricorrente.

Il ricorso, manifestamente infondato, è inammissibile.

Impropriamente vi si afferma che per una condotta come quella posta in essere dal prevenuto (l’allontanamento dalla propria abitazione in orario non consentito) la legge preveda solo la necessità di una preventiva comunicazione all’autorità di PS: in realtà la norma (la L. n. 1423 del 1956, art. 5) parla in proposito di comprovata necessità dell’allontanamento (nel caso del tutto assente, viste le ragioni umorali dell’allontanamento stesso) e, comunque, non senza averne dato tempestiva notizia all’autorità locale (notizia, nel caso, invece del tutto estemporanea). L’assenza di tali requisiti (necessità, tempestiva notizia) esclude soggettivamente l’assenza di dolo nel prevenuto ed integra oggettivamente la lesione e la messa in pericolo del bene tutelato della sicurezza pubblica. Alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una congrua sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

Visti l’art. 606 c.p.p., comma 3 e art. 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000 alla cassa delle ammende.

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Cons. Stato Sez. VI, Sent., 13-06-2011, n. 3564 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con il ricorso odierno, notificato in data 18 febbraio 2010, è stata chiesta l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 3985 del 3 giugno2008, recante condanna del Ministero della Salute alla corresponsione, in favore di G. G., in qualità di erede della defunta R. S., dell’indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992;

con d.d. 11 marzo 2010, l’Amministrazione ha provveduto a liquidare la somma di euro 76.971,02, comprensiva di sorte capitale ed interessi legali;

all’esito di un’articolata istruttoria, è emerso che con il citato d.d. 11 marzo 2010 l’Amministrazione ha eseguito la sentenza citata, sicché risulta pienamente soddisfatta la pretesa azionata con il ricorso;

va, pertanto, dichiarata l’improcedibilità del ricorso;

anche in considerazione dell’esito della reiterata istruttoria disposta dalla Sezione su sollecitazione del ricorrente, sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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