Cons. Stato Sez. V, Sent., 30-06-2011, n. 3908 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che, giusta dichiarazione acquisita in atti, l’avvocato Domenico Concilla Midossi, in nome e per conto del Comune di Capodimonte e gli avvocati Angelo Clarizia e Antonella Capria, in nome e per conto di E. E. s.r.l., hanno comunicato che tra le parti è intervenuto un accordo transattivo che contempera gli opposti interessi e che, in base allo stesso, essi dichiarano, la sopravvenuta carenza di interesse al presente giudizio e, contestualmente chiedono la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;

Ritenuto di doversi prendere atto della intervenuta carenza di interesse al presente giudizio, dichiarata dalle parti, intervenuta in forma rituale e, per l’effetto, di doversi dichiarare improcedibile il ricorso, con compensazione delle spese di lite tra le parti, come concordato tra le stesse;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per intervenuta carenza di interesse al presente giudizio, dichiarata dalle parti;

Compensa le spese di lite tra le parti, come in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-11-2011, n. 25509 Accertamento

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Svolgimento del processo

La contribuente impugnava in sede giurisdizionale, l’avviso di rettifica, ai fini IVA per l’anno 1996, con il quale l’Ufficio aveva determinato la maggiore imposta dovuta, sanzioni ed interessi.

L’adita CTP di Ferrara accoglieva il ricorso, limitatamente ai rilievi relativi ai rapporti tra società consortili e con la SAIMI SRL, confermando, per il resto, l’operata rettifica. I Giudici di Secondo Grado, pronunciando sull’appello principale dell’Agenzia Entrate ed incidentale della società, li rigettava entrambi, confermando la decisione di primo grado.

Con ricorso 23/28 luglio 2008, l’Agenzia Entrate, ha chiesto la cassazione della decisione di appello.

Con controricorso 21 ottobre 2008, la contribuente ha chiesto il rigetto dell’impugnazione principale e con contestuale ricorso incidentale, ha chiesto l’annullamento della decisione, nella parte ritenuta a sè sfavorevole.

L’Agenzia Entrate ha depositato memoria datata 21.07.2011, con la quale ha, ulteriormente, illustrato le proprie ragioni.

Motivi della decisione

In via preliminare, ex art. 335 c.p.c., va disposta la riunione dei due ricorsi, trattandosi di impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza.

Con il primo mezzo, la ricorrente Agenzia censura la decisione di appello, per insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi.

Con il secondo motivo si deduce omessa pronuncia su motivi di appello e violazione dell’art. 112 c.p.c..

Con il terzo mezzo, in via subordinata a quanto prospettato con il secondo motivo, si denuncia l’omessa motivazione su fatti controversi e decisivi.

La società ha affidato il ricorso incidentale a sei mezzi, deducendo:

con il primo, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.;

con il secondo nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22 comma 3 e 53 comma 2;

con il terzo, violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 56 della L. n. 212 del 2000, art. 7 e art. 2697 c.c.;

con il quarto, omessa motivazione in ordine a punto decisivo della controversia;

con il quinto, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5;

con il sesto, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, artt. 91 e 92 c.p.c..

Il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale, che avuto riguardo agli effetti ricollegabili all’eventuale accoglimento, vanno esaminati preliminarmente e congiuntamente, sono infondati.

Il primo, tenuto conto del principio secondo cui "Il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo a vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, potendo profilarsi, invece, al riguardo, un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 cod. proc. civ. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data da detto giudice alla problematica prospettata dalla parte" (Cass. n. 24808/2005, n. 22860/2004, n. 5148/2003).

Il secondo, in base al condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui "In tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 3, – richiamato, per il giudizio di appello, dall’art. 53, che disciplina il deposito nella segreteria della commissione tributaria adita della copia del ricorso notificato mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale, va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra il documento depositato ed il documento notificato, ma solo la loro effettiva difformità, accertata d’ufficio dal giudice in caso di detta mancanza" (Cass. 17180/2004, n. 18088/2004, n. 4615/2008).

Il terzo motivo del ricorso incidentale, con il quale si deduce l’illerfgittimità dell’avviso impugnato per mancanza di motivazione, per le ragioni anzi esposte, deve, pure, esaminarsi preliminarmente, è va, del pari, riconosciuto infondato.

Ciò, sulla base del condiviso principio, secondo cui "In tema di motivazione degli atti impositivi tributari (relativi alìIVA), il regime delineato dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56, comma 1 e dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, commi 3, 22 e segg. anteriormente all’entrata in vigore della L. 27 luglio 2000, n. 212, ed alla modifica recata al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56 dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 2 (la fattispecie è infatti relativa al 1996), comporta che il giudice accerti se l’atto notificato sia dotato di motivazione diretta, o autonoma, ovvero di motivazione indiretta, "per relationem"; in tale secondo caso, che sia indicato l’atto o il documento cui si rinvia per l’integrazione della motivazione e che se ne sia assicurato l’accesso della L. n. 241 del 1990, ex art. 22 anche nell’ipotesi in cui l’atto o il documento fosse già’ stato altrimenti reso conoscibile al contribuente, senza che, pertanto, sia necessaria l’allegazione dell’atto oggetto di rinvio" (Cass. n. 18117/2004, n. 9363/2002), nonchè tenuto conto del fatto che "In tema di IVA, ove l’amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture perchè relative ad operazioni inesistenti, spetta al contribuente l’onere di provare la legittimità e la correttezza della detrazione mediante l’esibizione dei relativi documenti contabili. Pertanto, quando costui non è in grado di dimostrare la fonte che giustifica la detrazione, questa devesi ritenere indebita, sicchè legittimamente l’Ufficio procede a recuperare a tassazione l’imposta irritualmente detratta" (Cass. n. 13662/2001, n. 1181/2001).

La decisione impugnata, sul punto, si è attenuta a tali principi e, quindi, non giustifica censure, avendo ritenuto legittimo l’accertamento, in quanto contenente gli elementi necessari per mettere in grado "il contribuente di espletare la propria difesa" e, d’altronde, non essendo indispensabile, in base alla normativa applicabile ratione temporis, l’allegazione del pvc dei verificatori.

Il primo ed il terzo motivo del ricorso principale ed il quarto mezzo dell’impugnazione incidentale, con i quali si denuncia insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi, vanno accolti, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui ricorre il vizio di motivazione della sentenza, "denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento" (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).

La decisione impugnata non appare in linea con il richiamato orientamento giurisprudenziale, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni, senza tenere in considerazione l’anzi trascritto principio, affermato tra l’altro, dalle citate pronunce n. 13662/2001 e n. 1181/2001, ed omettendo di verificare e valutare gli elementi probatori pretermessi, indicati nei mezzi in esame.

In particolare, la CTR, quanto alle doglianze mosse dalla ricorrente Agenzia, ha dedotto la sussistenza e correttezza delle contestate operazioni, per il solo fatto dell’accertata realizzazione di un capannone, quindi, senza verificare in concreto, malgrado le specifiche contestazioni dell’Ufficio, la sussistenza di elementi, idonei a far ritenere l’inesistenza, totale, parziale delle operazioni esposte in alcune delle fatture (n. 55, 77, 109, 132, 144, e 224 del 1996 emesse dalla Saimi srl) portate in detrazione e, quindi, a giustificare un diverso decisum, mentre quanto alle censure dell’appellante incidentale, la decisione non da contezza dell’iter decisionale, seguito per ritenere l’esistenza e l’avvenuta registrazione delle note di accredito e, quindi, la relativa incidenza fiscale, stante la specifica contestazione della contribuente – che anche in primo grado aveva sostenuto di non avere mai emesso e contabilizzato le note di variazione – e la possibilità di verifica della circostanza, attraverso la contabilità fiscale.

Il quinto mezzo del ricorso incidentale è inammissibile, in base al principio secondo cui "I motivi del ricorso per cassazione devono investire questioni che abbiano formato oggetto del "thema decidendum" del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti, e, in particolare, non possono riguardare neanche nuove questioni di diritto se esse postulano indagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità" (Cass. n. 16742/2005, 22154/2004).

Nel caso, la questione relativa alla rideterminazione delle sanzioni, era stata decisa dai Giudici di primo grado, i quali, in apposito capo di sentenza, avevano rimesso all’Ufficio per la determinazione delle sanzioni applicabili per le verificate infrazioni, nel rispetto del principio di continuazione.

La statuizione andava, quindi, aggredita con specifico motivo di appello, e non già in via di mera "opposizione all’appello principale dell’Ufficio", dal momento che solo la parte totalmente vittoriosa in primo grado non ha l’onere di riproporre, con appello incidentale, le domande od eccezioni non accolte, mentre quella rimasta – come nel caso -, parzialmente, soccombente, ha l’onere, onde sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., di riproporre la questione con apposito motivo di appello incidentale.

Restano assorbite le censure di cui al secondo mezzo del ricorso principale ed al sesto di quello incidentale.

Conclusivamente, vanno accolti il primo ed il terzo motivo del ricorso principale ed il quarto mezzo dell’impugnazione incidentale ed in relazione, va annullata la decisione impugnata; vanno rigettati i motivi primo, secondo, terzo e quinto del ricorso incidentale e dichiarato assorbito il sesto, nonchè il secondo mezzo del ricorso principale.

Il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna, procederà al riesame e, quindi, adeguandosi ai principi affermati dalle citate pronunce, deciderà sul merito e sulle spese del presente giudizio di cassazione, offrendo congrua motivazione.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li accoglie, nei termini indicati nella parte motiva; cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-12-2011, n. 27319 Diritti politici e civili Danno non patrimoniale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilavato che:

1. I ricorrenti impugnano il decreto della Corte di Appello di Roma che pronunciando sui loro ricorsi per equa riparazione, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri a corrispondere a ciascuno di loro la somma di 8.000 Euro con interessi legali dalla data del decreto al saldo;

2. la richiesta di equa riparazione si riferiva all’eccessiva durata (dall’aprile 1993 al dicembre 2004) dei procedimenti svoltisi davanti al Tribunale amministrativo del Lazio par il riconoscimento agli istanti, tutti appartenenti al personale amministrativo del Ministero della Giustizia, del loro diritto all’adeguamento triennale, ex L. n. 27 del 1981, dell’indennità giudiziaria percepita ai sensi della L. n. 221 del 1988;

3. La Corte di appello ha liquidato il danno morale di cui i ricorrenti avevano richiesto l’equa riparazione determinando in 8 anni e 7 mesi la durata eccessiva dei procedimenti e applicando i criteri di valutazione di cui all’art. 2056 cod. civ., richiamati dalla stessa L. n. 89 del 2001;

4. I ricorrenti deducono tre motivi di ricorso: a) violazione e/o falsa applicazione di legge (della L. n. 89 del 2001, art. 2 artt. 6, 13, 41 e 41 della Convenzione E.D.U., violazione dei principi interpretativi sanciti in casi analoghi dalla Corte E.D.U. e del principio di sussidiarietà) nonchè la omessa e/o insufficiente motivazione; b) violazione e/o falsa applicazione (della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 1173 cod. civ.)in considerazione della natura indennitaria dell’equa riparazione e della finalità non interamente compensativa della relativa liquidazione; c) violazione e/o falsa applicazione di legge ( artt. 90 e 91 cod. proc. civ., D.M. n. 127 del 2004, artt. 4 e 5) e la liquidazione degli onorari e delle competenze in misura inferiore alle tariffe;

5. in relazione al primo motivo di ricorso si propone il seguente quesito di diritto: "se il giudice del merito, chiamato a determinare il danno ex L. n. 89 del 2001, deve riferirsi alle liquidazioni effettuate in casi simili, e di pari natura, dalla Corte di Strasburgo, e agli standards medi dalla stessa elaborati – che ne costituiscono la prima e più importante guida ermeneutica – motivando espressamente, in relazione alla fattispecie concreta, eventuali scostamenti, che, comunque, non debbono essere irragionevoli, in particolare, egli non può ignorare, ai fini di detta determinazione, nè la particolare natura giuslavoristica della controversia, nè i relativi precedenti specifici della Corte Europea, compresi quelli richiamati dall’istante";

6. in relazione al secondo motivo di ricorso si propone alla Corte il seguente quesito di diritto: "se gli interessi sulla somma liquidata a titolo di equa riparazione per superamento della ragionevole durata del processo, ai sensi della L. n. 89 del 2001, vanno riconosciuti dal momento della domanda azionata dinanzi alla Corte di appello e non a decorrere dalla relativa pronuncia?";

7. in relazione al terzo motivo di ricorso si propongono alla Corte i seguenti quesiti: "a) se in caso di riunione di più cause la liquidazione di un onorario unico, del D.M. n. 127 del 2004, ex art. 5, punto 4 è legittima soltanto a decorrere dal momento dell’avvenuta riunione, dovendosi invece, per le attività professionali svolte in precedenza, determinare gli onorari difensivi separatamente per ognuna delle cause azionate?", b) "se in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, il giudice è tenuto al rispetto dei relativi minimi e massimi, nonchè degli importi prescritti dalla tariffa professionale forense applicabile (nella fattispecie dalla tariffa riportata nel D.M. n. 127 del 2004, tabelle A, par 4^, e B)?", c) "se, ai sensi del D.M. n. 127 del 2004, art. 14 il rimborso forfettario per spese generali deve essere determinato in misura pari al 12.5% dell’importo degli onorari e dei diritti ripetibili dal soccombente?";

8. Si difende con controricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri e eccepisce pregiudizialmente l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica del ricorso;

9. Sull’eccezione di inammissibilità del ricorso i ricorrenti con memoria del 3 giugno 2010 rilevano che la notifica del decreto eseguita personalmente alla parte in forma esecutiva non fa decorrere il termine breve di impugnazione invocato dalla Presidenza del Consiglio;

10. Sulla questione della idoneità della notifica eseguita personalmente alla parte in forma esecutiva il Collegio ha ritenuto opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo per attendere la pronuncia delle SS.UU. che è intervenuta con sentenza n. 12898/2011 con la quale si è ribadito che la notificazione della sentenza in forma esecutiva, eseguita alla parte personalmente anzichè al procuratore costituito, ai sensi dell’art. 170 c.p.c., comma 1 e dell’art. 285 c.p.c., non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione nè per il notificante, nè per il notificato;

11. La causa è stata quindi discussa e decisa alla udienza del 18 novembre 2011 in cui la Corte ha deciso di adottare una motivazione semplificata;

ritenuto che:

1. Il primo motivo di ricorso è infondato in quanto la liquidazione del danno non patrimoniale effettuata dalla Corte di appello di Roma è compatibile con gli standards della giurisprudenza Europea e di legittimità avendo la Corte liquidato un indennizzo corrispondente a 940 Euro per anno di durata non ragionevole della procedura. La natura lavoristica della controversia può essere presa in considerazione dal giudice di merito che al riguardo esercita un potere discrezionale nella liquidazione che non può essere sindacato in questa sede;

2. Il secondo motivo di ricorso è fondato essendo pacifico nella giurisprudenza di legittimità che sulla somma liquidata a titolo di indennizzo decorrono gli interessi legali dalla domanda al saldo;

3. Infine il terzo motivo risulta assorbito dovendosi cassare la sentenza impugnata in relazione all’accoglimento del secondo motivo di ricorso;

4. Le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico del Ministero controricorrente.
P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e dichiara dovuti gli interessi sulla somma liquidata a titolo di equa riparazione dalla domanda. Condanna il Ministero controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di merito, liquidate in Euro 26.805, di cui 8.700 per competenze, 18.105 per onorari, oltre Euro 600 per spese, e delle spese del giudizio di cassazione liquidate in 2.100 Euro di cui. 100 per spese, con assegnazione agli intestatari anche per il grado progresso.

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-04-2011) 17-08-2011, n. 32124 Applicazione della pena

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Svolgimento del processo

Con sentenza resa in esito all’udienza del 28/9/2010 il Tribunale di Savona ha applicato a V.A. la pena concordata tra le parti ex art. 444 c.p.p., a fronte dell’addebito del reato di cui all’art. 189 C.d.S., commi 1, 2 e 7, concesse le attenuanti generiche, applicato l’aumento per la continuazione rispetto all’ipotesi di cui all’art. 189 C.d.S., comma 7, la riduzione per il rito e disposta la sospensione condizionale della pena.

L’imputato V. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

Parte ricorrente denunzia:

1. falsa o erronea applicazione di legge con riferimento all’art. 461 c.p.p., art. 464 c.p.p., comma 3, e art. 557 c.p.p., per avere, dopo opposizione a decreto penale di condanna, proceduto ad applicazione di pena concordata non consentita a mente degli artt. 461, 464 e 557 c.p.p., posto che l’imputato con l’atto di opposizione aveva formulato domanda di giudizio immediato e non domanda di accesso al rito per l’accordo sulla pena.

2. abnormità della pronuncia impugnata per essersi questa esplicata al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di la di ogni ragionevole limite.

All’udienza pubblica del 14/4/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

L’imputato V., che con l’atto di opposizione aveva chiesto il giudizio immediato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ha chiesto l’applicazione della pena che poi è stata in concreto applicata. Avendo l’imputato ottenuto attraverso il processo ciò che aveva domandato non risulta immediatamente evidente il suo interesse a proporre impugnazione della decisione richiesta.

In ogni caso è decisivo considerare che in tema di patteggiamento la procedura dettata dall’art. 444 e ss., è tale per cui la stipulazione del patto comporta implicitamente la rinuncia a qualsiasi eccezione di natura processuale (Cass. Pen. Sez. 6^ 30/5/2000 n. 1445) che riguardi le fasi procedimentali che hanno preceduto la ratifica del patto stesso.

Tanto comporta la inammissibilità per pari manifesta infondatezza del secondo motivo di censura proposto.

Il ricorso è per le ragioni fin qui esposte inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di Euro 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.