Cass. civ. Sez. VI, Sent., 01-02-2012, n. 1449 Danno non patrimoniale

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Svolgimento del processo

R.U. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 2,042,00 per anni quattro e mesi uno di ritardo, ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al TAR di Napoli dal 12.10.2000 al 14.11.2007.

Resiste l’Amministrazione con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

Con i primi cinque motivi di ricorso si deduce violazione della L. n. 89 del 2001 e della Convenzione nonchè difetto di motivazione in relazione alla quantificazione del danno non patrimoniale che il giudice del merito ha determinato in Euro 500,00 per ogni anno eccedente il periodo di tre anni ritenuto ragionevole.

I motivi sono fondati.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito come la valutazione dell’indennizzo per danno non patrimoniale resti soggetta – a fronte dello specifico rinvio contenuto nella L. n. 89 del 2001, art. 2 – all’art. 6 della Convenzione, nell’interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo, e, dunque, debba conformarsi, per quanto possibile, alle liquidazioni effettuate in casi similari dal Giudice europeo, sia pure in senso sostanziale e non meramente formalistico, con la facoltà di apportare le deroghe che siano suggerite dalla singola vicenda, purchè in misura ragionevole (Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2004, n. 1340); in particolare, detta Corte, con decisioni adottate a carico dell’Italia il 10 novembre 2004 (v., in particolare, le pronunce sul ricorso n. 62361/01 proposto da Riccardi Pizzati e sul ricorso n. 64897/01 Zullo), ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno la base di partenza per la quantificazione dell’indennizzo, ferma restando la possibilità di discostarsi da tali limiti, minimo e massimo, in relazione alle particolarità della fattispecie, quali l’entità della posta in gioco e il comportamento della parte istante (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1^, 26 gennaio 2006, n. 1630).

Da tali principi consegue che non è giuridicamente rilevante, ai fini dell’attribuzione di una somma apprezzabilmente inferiore rispetto a detto standard minimo, il riferimento all’atteggiamento processuale del ricorrente che non ha proposto istanza di prelievo.

Gli ulteriori motivi che attengono alla liquidazione delle spese sono assorbiti, dovendosi procedere a nuova statuizione sul punto.

Il ricorso deve dunque essere accolto nei limiti di cui in motivazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito e pertanto, in applicazione della giurisprudenza della Corte (Sez. 1^, 14 ottobre 2009, n. 21840) a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere ridotto ad una misura inferiore (Euro 750,00 per anno) a quella del parametro minimo indicato nella giurisprudenza della Corte europea (che è pari a Euro 1.000,00 in ragione d’anno) per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento mentre solo per l’ulteriore periodo deve essere applicato il richiamato parametro, il Ministero della Economia e delle Finanze deve essere condannato al pagamento di Euro 3.335,00 in favore del ricorrente a titolo di equo indennizzo per il periodo di anni quattro e mesi uno di irragionevole ritardo quale determinato dal giudice del merito.

Tenuto conto de parziale accoglimento della domanda le spese del giudizio di merito possono essere compensate in ragione della metà mentre per il residuo debbono essere poste a carico dell’Amministrazione unitamente a quelle di questa fase.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Economia e delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 3.335,00, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda, nonchè alla rifusione della metà delle spese del giudizio di merito che, per l’intero, liquida in complessivi Euro 873,00, di cui Euro 378,00 per diritti, Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, compensato il residuo, nonchè di quelle del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 700,00, di cui Euro 600,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge; spese distratte in favore del difensore antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 07-11-2011, n. 885 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto il ricorso notificato il 21 febbraio 2000 e depositato il successivo 7 marzo, con cui il sig. C.C. ha impugnato il provvedimento in epigrafe, col quale il Comune di Gaeta ha denegato il nulla osta paesaggistico sull’istanza di sanatoria edilizia ex art. 13 L. 47/85 presentata dal ricorrente in data 15.9.1999 per lavori abusivi realizzati su un manufatto a sua volta oggetto di istanza di condono presentata il 25.2.1995;

Rilevato che alla pubblica udienza del 20 ottobre 2011 il ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla coltivazione del ricorso;

Visto l’art. 35 comma 1 lett. c) c.p.a.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 322/2000, lo dichiara improcedibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 22-11-2011, n. 9160

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Collegio rileva che alla Pubblica Udienza celebrata in data odierna, il nuovo procuratore della parte ricorrente ha depositato in giudizio un "atto di costituzione di nuovo difensore e di rinuncia al ricorso ex art. 84 c.p.a."sottoscritto dal difensore medesimo e un "atto di rinuncia al ricorso, ai sensi dell’art. 84, comma 1, c. p.a.", sottoscritto dalla parte ricorrente il quale, rappresentando di versare in gravi condizioni di salute ed economiche, chiede volersi pronunciare l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.

Il Collegio considera che l’atto di rinuncia in questione non appare ritualmente notificato alle altre parti nei termini di legge – di cui all’art. 84, comma 2, del d.lgs 2 luglio 2010, n. 104 (recante il Codice del processo amministrativo) – vale a dire almeno dieci giorni prima dell’odierna udienza, e pertanto esso non può spiegare gli effetti propri della rinuncia formale, consistenti, sul piano processuale, nella necessaria declaratoria dell’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), del Codice.

Tuttavia, ai sensi dell’art. 84, comma 4, del ripetuto Codice, la rinuncia proposta pur in assenza delle prescritte formalità può valere alla stregua di un fatto o di un comportamento della parte (o delle parti) da cui il Giudice desume argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa.

Verificandosi, nel caso di specie, una siffatta evenienza – che ridonda nel venir meno di una indefettibile condizione dell’azione, onde il Giudice è spogliato del poteredovere di decidere la controversia – il Collegio non può che dare atto della sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, definendo il giudizio con una sentenza in rito che dichiara la improcedibilità del ricorso, con compensazione delle spese di lite, ricorrendone giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-09-2011) 10-11-2011, n. 40888

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 17.5.2010 la Corte di Appello di Salerno confermava la sentenza emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Sala Consilina in data 11-2-2008, nei confronti di D.M. D.,condannato quale responsabile di indebito utilizzo di una carta di credito-reato di cui al D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 12 (carta intestata a F.M.) e del furto aggravato di tale carta, sottratta in un pubblico ufficio.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo:

1 – la inosservanza di norme processuali e la mancanza,contraddittorietà ed illogicità della motivazione,rilevando il vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). A riguardo evidenziava che – al di là del vizio relativo al riconoscimento che avrebbe effettuato la persona offesa (in violazione dell’art. 213 c.p.p.), ritenuto dalla difesa non suscettibile di sanatoria in riferimento alla scelta del rito abbreviato, mancava nella sentenza ogni spiegazione di come potesse essere stata utilizzata la carta di credito in assenza della conoscenza del codice pin, o password. 2 – la inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 624-625 -626 c.p. e degli artt. 129-177-191-192-511 e segg. c.p.p., nonchè del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 12 e vizi di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B).

A riguardo evidenziava che secondo l’assunto dei Giudici di merito la persona offesa si sarebbe accorta di un prelievo bancomat a proprio danno eseguendone un altro il giorno seguente. Da tale elemento la difesa desumeva che la carta, dopo l’indebito utilizzo era stata restituita al legittimo titolare, onde riteneva applicabile l’ipotesi del furto d’uso, previsto dall’art. 626 c.p., comma 1.

Sul punto rilevava che la Corte di appello nel disattendere le deduzioni dell’appellante,aveva tuttavia ritenuto configurabile per il furto in contestazione l’aggravante della destrezza,che non risultava essere stata contestata.

3 – Deduceva altresì la carenza,contraddittorietà ed illogicità della motivazione in riferimento alla determinazione della pena, evidenziando che erroneamente si era considerato come reato più grave quello enunciato al capo b), ossia il furto, mentre sarebbe stato di maggiore gravità – ai fini della ritenuta continuazione – il reato di cui al capo a) del decreto di citazione ( D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 12 conv. in L. 5 luglio 1991, n. 197".

Inoltre censurava il giudizio di bilanciamento tra le attenuanti generiche e le aggravanti,rilevando tra l’altro che non sussisteva l’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 4, che si era ritenuta contestata in fatto e l’aggravante ex art. 625 c.p., n. 7 (non essendo qualificabile come pubblico ufficio il luogo in cui si era verificata la sottrazione della carta di credito). Parimenti rilevava l’insussistenza dell’aggravante del nesso teleologico,e censurava l’eccessiva entità della pena,non rispondente al minimo edittale, definita con il mero richiamo ai criteri dettati dall’art. 133 c.p. – Infine evidenziava carenza della motivazione in merito alle richieste relative alla applicazione della non menzione della condanna.

In base a tali rilievi il ricorrente riteneva che la sentenza fosse viziata ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e ne chiedeva l’annullamento.

La Corte rileva il fondamento del primo motivo di ricorso concernente la carenza della motivazione della sentenza impugnata in merito all’accertamento della responsabilità dell’imputato.

Invero la Corte territoriale non ha illustrato in modo adeguato le ragioni in base alle quali l’azione di indebito utilizzo della carta di credito di cui alla imputazione sia in concreto ascrivibile, con assoluta certezza, all’odierno ricorrente, avendo unicamente richiamato le risultanze di un video, in base al quale il soggetto sarebbe stato individuato e riconosciuto dalla persona offesa, senza svolgere un apprezzamento circa le prove acquisite, laddove la difesa aveva rappresentato nei motivi di appello che la parte lesa si era avveduta della sottrazione della carta il giorno seguente alla indebita utilizzazione del documento, ed aveva censurato con uno specifico motivo di gravame la carenza di prove e la ritualità della ricognizione eseguita dalla persona offesa.

Sul punto vi è pertanto carenza della motivazione.

– D’altra parte appare fondata la censura riguardante la indebita valutazione dell’aggravante relativa al furto eseguito con destrezza, non emergendo la contestazione di tale circostanza dalla formulazione della rubrica .

Per tali rilievi la sentenza risulta viziata ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), onde la Corte – dovendosi ritenere superata ogni ulteriore deduzione difensiva – deve annullare il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, per nuovo giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio.

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