Cass. civ. Sez. I, Sent., 08-09-2011, n. 18450 Competenza e giurisdizione del giudice ordinario Indennità di espropriazione Opposizione al valore di stima dei beni espropriati

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to di ragione del ricorso incidentale.
Svolgimento del processo

Con citazione del 9.4.2002 C.S., nella qualità di erede del padre V. che aveva condotto un terreno in (OMISSIS) di proprietà dei P., occupato nell’Aprile 1989 e quindi rilasciato, convenne innanzi alla Corte di Lecce l’ANAS e la s.n.c. Impresa Ferrara di Ottavio e Gaetano Ferrara per ottenere la determinazione della indennità della L. n. 865 del 1971, ex art. 17, comma 2. Costituitisi l’ANAS (eccipiente la decadenza ex art. 19 e la propria carenza di legittimazione) e l’Impresa (deducente l’incompetenza della Corte adita e la propria assenza di legittimazione), la Corte di Lecce con sentenza 11.5.2005, affermata la propria competenza a pronunziare sulla domanda, qualificabile come opposizione alla stima, ne ha però rilevata la tardività ai sensi dell’art. 19, essa essendo stata proposta solo il 9.4.2002 nel mentre il decreto di esproprio era stato emesso il 20.2.1993 si che il termine di decadenza di 30 giorni decorrente dall’inserzione dell’avviso di deposito della relazione UTE nel FAL doveva essere considerato decorso non avendo l’opponente fornito alcuna prova del rispetto di tale termine ed anzi essendo il suo superamento largamente presumibile.

Per la cassazione di tale sentenza il C. ha proposto ricorso con tre motivi in data 22.11.2005 al quale si è opposta l’Impresa con proprio controricorso 21.12.2005 contenente ricorso incidentale con tre motivi; si è anche difesa l’ANAS con atto del 30.1.2006.
Motivi della decisione

Riuniti i due ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c., ritiene il Collegio che meriti condivisione il complesso delle doglianze articolate nel ricorso principale e che, con riguardo all’impugnazione incidentale condizionata, debbano essere rigettati i primi due motivi ed assorbiti i residui.

Il ricorso principale.

Primo motivo: ci si duole della inversione dell’onere della prova della pubblicazione nel FAL, onere gravante sull’espropriante che eccepisce la decadenza ed invece dal giudice del merito erroneamente posto a carico dell’attore.

Secondo motivo: con esso ci si duole della decisione intervenuta in assenza di alcuna allegazione del fatto generatore della decadenza e cioè della pubblicazione sul FAL dell’avviso, avendo l’ANAS sol genericamente addotto l’esproprio del 1993 e l’Impresa essendosi limitata ad eccepire la prescrizione. Terzo motivo: in esso si lamenta la indebita applicazione di presunzioni quando invece appariva presumibile, sulla base della esperienza, la esistenza di una anomalia procedimentale (decreto di esproprio successivo alla inserzione nel FAL) e la stessa assenza di una comunicazione del decreto di esproprio stesso.

I motivi, da trattare congiuntamente per la loro evidente connessione, vanno accolti. Si richiama la condivisa motivazione della pronunzia di questa Corte n. 2238 del 2007 per la quale l’indennità "aggiuntiva" contemplata dalla L. n. 865 del 1971, art. 17, comma 2, caratterizzata da una funzione compensativa del sacrificio sopportato dai soggetti ivi indicati a causa della definitiva perdita del terreno su cui esercitavano l’attività agricola, è autonoma rispetto all’indennità di espropriazione, pur trovando titolo diretto nel provvedimento ablatorio (Cass. S.U. n. 3577 del 1989 e Cass. n. 18237 del 2004). Le relative impugnazioni sono certamente soggette, in difetto di diversa previsione, al termine di decadenza di trenta giorni stabilito dalla citata L. n. 865 del 1971, art. 19 per l’esperimento della relativa opposizione alla stima (Sezioni Unite n. 3577 del 1989,sopra cit.). Ma, con riguardo alla fissazione della data di decorrenza del termine ad opponendum, non ci si può sottrarre dal rammentare che questa Corte (Cass. n. 4748 del 1997 e n. 21640 del 2005) ha ritenuto che, nelle ipotesi (definite di "anomalia procedimentale") in cui il decreto di esproprio "segua" e non "preceda" la pubblicazione, sul FAL, dell’avviso di deposito della stima, la "conoscenza legale" dell’indennità definitiva come stimata, alla quale è indefettibilmente legata la decorrenza del termine decadenziale di cui trattasi a carico dell’espropriato, non può ritenersi acquisita con la mera pubblicità legale, attraverso il FAL stesso, dell’indennità stimata in difetto di una sua correlazione ad una specifica (ed adottata) misura ablatoria, ma può affermarsi solo all’atto in cui l’espropriante notifichi il decreto di esproprio, Ebbene, prosegue il rilievo della pronunzia 2238 del 2007, tale principio deve trovare applicazione anche in tema di indennità aggiuntiva, di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 17, comma 2, non ostando, al riguardo, il fatto che la normativa di riferimento imponga la notifica del decreto di esproprio esclusivamente nei confronti dei proprietari e che un simile incombente non risulti, quindi, previsto per legge nei confronti dei soggetti diversi dai proprietari stessi. E infatti, nel quadro di uno spazio sempre più largo riconosciuto alla tutela dei coltivatori dei terreni, la L. n. 865 del 1971 art. 17, comma 2, ha introdotto un dato normativo di particolare significato, essendo stata attribuita ai soggetti ivi indicati una posizione autonoma rispetto a quella del proprietario, una posizione, che, per ragioni sistematiche, non può venire ristretta al solo ambito dell’impugnazione avverso la determinazione dell’indennità di espropriazione, non risultando, cioè, ammissibile che proprio i soggetti più immediatamente e direttamente colpiti, per la perdita dello strumento produttivo e dei beni in esso incorporati, rimangano estranei agli effetti del provvedimento ablatorio. Si deve concludere nel senso che il tenore letterale delle disposizioni contenute nella L. n. 865 del 1971, art. 13, comma 2 e art. 15, comma 2 alla stregua di un’interpretazione logico- sistematica e costituzionalmente orientata deve essere coordinato con la previsione dell’art. 19 della già richiamata L. n. 865 del 1971, il quale legittima alla proposizione dell’opposizione avverso la stima dell’indennità di esproprio non soltanto "i proprietari", ma anche "gli altri interessati" (ex art. 17, comma 2, il fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, costretto ad abbandonare il terreno espropriato) si da dover porre in evidenza la necessità che anche a tali soggetti vengano notificati gli atti ablatori dei fondi da apprendere solo a tal condizione e dal momento del suo verificarsi operando la pur estensibile previsione decadenziale.

Ebbene, e come denunziato, nella specie la Corte territoriale, da un canto ha ignorato il principio secondo il quale, nel caso in cui per anomalia del procedimento espropriativo il decreto ablativo segua, anzichè precedere, la determinazione e pubblicazione della stima definitiva, il termine di decadenza decorre dalla notificazione del decreto medesimo, e dall’altro canto altrettanto indebitamente ha ritenuto gravante sull’opponente l’onere di provare il dies a quo della decorrenza dei trenta giorni ed ancor più scorrettamente ha applicato presunzioni indebite ad una materia sulla quale non ha condotto alcun accertamento di fatto (per appurare se si vertesse in ipotesi di anomalia procedimentale e se, comunque, il decreto di esproprio fosse stato comunicato anche al C.).

Il ricorso incidentale condizionato.

Con i motivi primo e secondo si pongono le censure, alternative, per le quali sarebbe errata la affermazione di competenza per materia della Corte di Appello a conoscere della domanda di indennità ex art. 17 citato e sarebbe comunque errata la trattazione della domanda separatamente da quella proveniente dal proprietario espropriato.

Orbene se la seconda censura appare proporre una ipotesi di sanzione da mancata integrazione del contraddittorio con il proprietario opponente che non è contenuta in alcuna norma (semmai essendo predicabile una esigenza di simultaneus processus, ove e se possibile), la prima censura è priva di alcun fondamento. Si richiamano al proposito Cass. 2238 del 2007 citata e Cass. 10685 del 2005 alla stregua dei cui pronunziati va ribadita la affermazione per la quale la speciale competenza in unico grado della Corte di Appello, ai sensi della ridetta L. n. 865 del 1971, art 19 comprende anche i giudizi per la determinazione dell’indennità, cosiddetta "aggiuntiva", che la medesima L. n. 865 del 1971, art. 17, comma 2 riconosce, in misura uguale a quella spettante al proprietario, a favore del fittavolo, del mezzadro, del colono o del compartecipante, costretto ad abbandonare il terreno espropriato. La pronuncia di Cass. n. 12331 del 1998 non contraddice tale assunto, ma, anzi, implicitamente lo conferma, limitandosi ad escludere, in tema di determinazione dell’indennità aggiuntiva della L. n. 865 del 1971, ex art. 17, comma 2, la speciale competenza in questione soltanto in relazione all’ipotesi di cessione volontaria. La pronunzia di Cass. 5603 del 1992 è invece da ritenersi superata dalle successive univoche decisioni. Quanto agli altri motivi (3-4-5-6) essi sono stati assorbiti dalla Corte, che di essi ha dato atto ai punti 2-3-4- 5 pagg. 4 e 5 ma che non li ha esaminati avendo accolto l’eccezione pregiudiziale di decadenza dell’AIMAS: in questa sede pertanto detti motivi vanno dichiarati assorbiti.
P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta i primi due motivi del ricorso incidentale e dichiarata assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello ai Lecce in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 26-05-2011, n. 1364 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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rbale;
Svolgimento del processo

I ricorrenti agiscono per l’ottemperanza della sentenza indicata in epigrafe.

Le parti resistenti non si sono costituite in giudizio.

Durante la camera di consiglio del 12.05.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Con sentenza n. 1035/2010 del 13 aprile 2010, non impugnata, il Tribunale ha accolto l’impugnazione proposta dagli odierni ricorrenti e diretta ad ottenere la restituzione, a seguito di occupazione sine titulo – correlata ad una procedura espropriativa non conclusa dall’amministrazione mediante l’emanazione del decreto di espropriazione – dei terreni di proprietà, situati in Comune di Colico identificati al C.T., foglio 7, mappali nn. 10777/c e 10778/a.

Le aree in questione sono state oggetto di una procedura espropriativa promossa da A., con occupazione d’urgenza risalente al 1983, al fine di realizzare la superstrada da Lecco al Trivio di Fuentes – Lotto X° – 2° Stralcio – Lavori di completamento – Strada Statale n. 36 "del lago di Como e dello Spluga".

Con la sentenza suindicata, il Tribunale ha condannato le amministrazioni resistenti alla restituzione delle aree e al risarcimento del danno per equivalente, secondo i criteri e le modalità precisati nella motivazione della medesima sentenza.

Nonostante la formazione del giudicato, le ricorrenti lamentano la mancata esecuzione della sentenza suindicata, atteso che l’amministrazione – neppure costituitasi nel presente giudizio – non ha restituito le aree, né ha provveduto al risarcimento del danno.

Va osservato che già con sentenza n. 500/2011, depositata in data 18.02.2011, il Tribunale, in sede di ottemperanza, ha ritenuto opportuno procedere con gradualità al fine di favorire l’esecuzione da parte dell’amministrazione inadempiente, ordinando ad A.N.A.S. – Azienda Nazionale Autonoma delle Strade s.p.a. – e alla società I.F.G. T. s.p.a., l’impresa "Ing. T." s.p.a. (ora I.F.G. T. s.p.a.) di ottemperare alla sentenza n. 1035/2010 entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione se anteriore.

Con successiva sentenza il Tribunale ha differito all’udienza del 12.05.2011 la verifica dello stato dell’esecuzione della decisione, così da consentire all’amministrazione di fruire di un ulteriore margine temporale ai fini dell’ottemperanza e ferme restando le prescrizioni già impartite sul punto.

Ciò nonostante permane la situazione di inottemperanza e le amministrazioni interessate continuano a non essere costituite.

Tanto premesso, al Tribunale non resta che prendere atto della permanente mancata esecuzione della sentenza n. 1035/2010 ed adottare le conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 c.p.a..

In particolare, il Tribunale ritiene opportuno procedere alla nomina di un Commissario ad acta, individuandolo nel Prefetto di Lecco, affinché provveda all’esecuzione della sentenza.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, sezione terza,

non definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto:

1) nomina Commissario ad acta il Prefetto di Lecco, con facoltà di delega ad altri funzionari a lui gerarchicamente subordinati, affinché, previo accertamento della perdurante inottemperanza dell’amministrazione ingiunta, provveda entro 90 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla notificazione se anteriore, all’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe, disponendo la restituzione delle aree e il risarcimento del danno per equivalente, secondo i criteri e le modalità precisati nella motivazione della medesima sentenza;

2) rinvia per il prosieguo alla Camera di Consiglio del 29 settembre 2011 ad ore di rito;

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-10-2011, n. 21269 contratto a termine

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Poste italiane chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Roma, pubblicata il 7 settembre 2006, che ha confermato la sentenza di primo grado di accoglimento dei ricorsi di T. D.F. e S.M., con la quale era stata dichiarata la nullità dei termini apposti al contratta a tempo determinato stipulata tra le parti con decorrenza 9.12.1999 per il primo e 23.11.98 per la seconda, con i provvedimenti consequenziali.

Poste italiane propone un ricorso articolato in quattro motivi.

I lavoratore si sono difesi con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

I primi due motivi, pongono il problema della legittimità di contratti a termine stipulati per "esigenze eccezionali" stipulati dopo il 30 aprile 1998.

La posizione articolata da Poste italiane non è conforme alla giurisprudenza costante di questa Corte in controversie del tipo di quella in esame: contratto a termine, stipulato ai sensi dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997, dopo la data del 30 aprile 1998.

Cass. n. 18272 del 2006; Cass. n. 13728 del 2009 e una lunga serie di altre decisioni ricordano che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco all’autonomia collettiva, la quale, pertanto, non è vincolata all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che in forza della sopra citata delega in bianco le parti collettive hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997.

Partendo da questo principio la giurisprudenza di questa Corte, dopo aver ribadito la legittimità della formula adottata nell’accordo integrativo, caratterizzata, in particolare, dalla mancata previsione di un termine finale, ha ritenuto tuttavia viziate le decisioni dei giudici di merito che avevano affermato la natura meramente ricognitiva dei c.d. accordi attuativi e conseguentemente il carattere non vincolante degli stessi quanto alla determinazione della data entro la quale era legittimo ricorrere a contratti a termine, atteso che con tale interpretazione dei suddetti accordi si sono discostate dal chiaro significato letterale delle espressioni usate – ed in particolare di quella secondo cui .. per far fronte alle predette esigenze si potrà procedere ad assunzioni di personale straordinario con contratto a tempo determinato fino al 30/4/98 (cfr. accordo del 16 gennaio 1998); ciò, fra l’altro, in violazione del principio secondo cui nell’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, nel cui ambito rientrano sicuramente gli accordi sindacali sopra riferiti, si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, è precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti (cfr., ex plurimis, Cass. n. 28 agosto 2003 n. 12245, Cass. 25 agosto 2003 n. 12453).

La stessa giurisprudenza ha ritenuto inoltre la sussistenza, nelle suddette sentenze, di una violazione del canone ermeneutico di cui all’art. 1367 cod. civ. a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anzichè in quello per cui non ne avrebbero alcuno; ed infatti la statuizione secondo cui le parti non avevano inteso introdurre limiti temporali alla previsione di cui all’accordo del 25 settembre 1997 implica la conseguenza che gli accordi attuativi, così definiti dalle parti sindacali, erano "senza senso" (così testualmente Cass. n. 14 febbraio 2004 n. 2866).

La giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378) ha, per contro, ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo del 18 gennaio 2001 in quanto stipulato dopo circa due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto del soggetto si era già perfezionato; ed infatti, ammesso che le parti abbiano espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25 settembre 1997 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la suddetta conclusione deve comunque ritenersi conforme alla regula iuris dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12 marzo 2004 n. 5141). Gli altri due motivi sono inammissibili.

Con il terzo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 421, 425 e 437 c.p.c. in connessione con l’art. 1362 c.c. e segg., formulando i seguenti due quesiti: "se ai sensi dell’art. 425 c.p.c. le informazioni ed osservazioni sindacali devono essere rese dai rappresentanti sindacali su specifici quesiti, la cui rilevanza deve essere preventivamente valutata dal giudice". "Se dette informazioni sono utili per la ricostruzione dello svolgimento della vicenda contrattuale, in particolare per la determinazione dell’oggetto dibattuto tra le parti e della posizione da questa assunta nel corso delle trattative, ma non possono risolversi in valutazioni interpretative".

Sta di fatto che le questioni poste con i quesiti non corrispondono alle censure mosse nella esposizione del motivo, concernenti, invece, la idoneità delle persone assunte come informatori, il fatto che non si sia tenuto conto di molte delle dichiarazioni da questi rese ed, in generale, la valutazione di tali dichiarazioni da parte del giudice.

Con il quarto motivo si è denunziata violazione degli artt. 1217 e 1233 c.c., formulando il seguente quesito "dica la Suprema Corte se per il principio di corrispettività della prestazione, il lavoratore – a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità del contratto a termine stipulato – ha diritto al pagamento delle retribuzioni soltanto dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia costituito in mora il datore di lavoro, offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel rispetto della disciplina di cui all’art. 1206 c.c.".

Come si è più volte rilevato in presenza di quesiti così formulati, il quesito è inammissibile perchè generico e non pertinente rispetto alla fattispecie esaminata, in quanto si risolve nella enunciazione in astratto delle regole vigenti nella materia, senza enucleare il momento di conflitto rispetto ad esse del concreto accertamento operato dal giudice di merito. Inoltre non vi è corrispondenza tra il tema posto con il quesito e le censure mosse nel corso della esposizione del motivo (idoneità del tentativo di conciliazione alla messa in mora e aliunde perceptum). Nella memoria Poste italiane chiede l’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32.

In materia questa Corte ha affermato i seguenti principi: La previsione si applica anche ai processi in corso, compresi quelli in grado di appello o di cassazione (Cass. 3.1.2011, n. 65; Cass. 4.1.2011, n. 80; Cass. ord. 28.1.2011, n. 2112; Cass. 2.2.2011, n. 2452). Tuttavia, quanto ai processi pendenti in cassazione, è necessario che la quantificazione del risarcimento sia stato oggetto di specifico motivo di impugnazione (formulato in modo ammissibile), altrimenti la decisione sul punto deve ritenersi passata in giudicato (Cass. 3.1.2011, n. 65; 4.1.2011,n. 80; 2.2.2011, n. 2452).

Nel caso in esame la sentenza è passata in giudicato, in quanto il relativo capo della decisione non è stato oggetto di specifica impugnazione e l’unico motivo che, in qualche modo, investiva il tema del risarcimento del danno (quarto motivo) è inammissibile per le ragioni su esposte.

Il ricorso, pertanto deve essere rigettato, con condanna della parte che perde il giudizio alla rifusione delle spese.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione ai controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 2.040,00 (duemilaquaranta/00) Euro, di cui 2.000,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-11-2011, n. 23426 Categoria, qualifica, mansioni

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 3801 del 2007, confermando la decisione n. 425 del 2004 del Tribunale della stessa città, ha riconosciuto il richiesto grado 3^ ad L.A., il quale assumeva di avere svolto dal 10 novembre 1995 – quale preposto all’Ufficio tecnico fondiario del Banco di Napoli – mansioni di particolare importanza e complessità e in ogni caso superiori al grado 5^.

Il Banco nella sua difesa aveva contrastato tale domanda sui presupposto che l’Ufficio in esame non era autonomo ed era stato ridimensionato, sicchè ben poteva essere diretto da un dipendente che rivestiva il 5^ grado.

Nel pervenire a tale conclusione la Corte territoriale ha osservato che, come si evinceva dall’istruttoria e in special modo dalle deposizioni dei testi escussi, il L. era succeduto all’Ing. D., che era un 3^ grado svolgendo sempre gli stessi compiti, che le sue mansioni erano corrispondenti a quelle indicate nella contrattazione collettiva per il riconoscimento del grado rivendicato, che l’Ufficio tecnico fondiario non aveva subito alcun ridimensionamento, che – come richiedeva appunto il 3^ grado – egli era stato assegnato ad un ufficio di particolare complessità, rispondeva del buon andamento dello stesso e collaborava anche con il capo dello stesso servizio, ed infine svolgeva un compito di rilevante professionalità nell’opera di apprestamento del c.d. disciplinare. Era rimasta sfornita di critica – ad avviso della Corte – l’osservazione del primo giudice secondo la quale l’eccepita previsione di cui all’accordo del 31 luglio 1991 non era applicabile al L. svolgente altri compiti, in quanto riferita solo ai dipendenti svolgenti mansioni di sovrintendenza e/o preposizione alla data dell’accordo stesso.

La Corte ha aggiunto che non poteva condividersi neanche l’assunto della Banca secondo cui la domanda del L. non poteva trovare accoglimento, atteso che ai sensi dell’accordo del 4 agosto 1995 non era più in vigore – al momento della preposizione de lavoratore all’Ufficio 6^ del credito fondiario – la più favorevole norma dell’accordo sindacale del 12 marzo 1990 che attribuiva al grado 3^ le mansioni di coordinamento degli addetti, in quanto nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado il Banco di Napoli non aveva minimamente eccepito sul punto quale fatto impeditivo l’inapplicabilità della più favorevole previsione dell’accordo 12 marzo 1990 per effetto dell’accordo sindacale del 4 agosto 1995, ma aveva invece eccepito che con accordo del 3 luglio 1991 era stata prevista la possibilità di utilizzazione dei lavoratori di grado 5^ in mansioni di collaborazione con i preposti nell’ambito delle funzioni di coordinamento agli stessi attribuite ed aveva anzi richiamato l’accordo del 22 luglio 1996, con il quale solo dalla data dello stesso venivano abolite le categorie tecniche e il mansionario con sopravvivenza delle stesse fino al mantenimento in sevizio degli appartenenti alle medesime.

Contro la sentenza di appello ricorre per cassazione la intesa San Paolo con due motivi.

Il L. resiste con controricorso.

La difesa di quest’ultimo ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso la Banca rinnova la critica alla sentenza di appello per errata interpretazione ed applicazione delle fonti collettive, in quanto – a suo avviso – non era operante, stante il combinato disposto degli accordi 12 marzo 1990 e 4 agosto 1995, il trattamento favorevole riconosciuto dal primo giudice – come da quello di appello – al L. con l’attribuzione del grado 3^.

Il motivo è privo di pregio e va disatteso, perchè – a fronte di una decisione supportata da una motivazione congrua, priva di salti logici e corretta sul versante giuridico – la ricorrente non allega i numerosi accordi su cui basa le sue censure nè indica – in violazione del principio di autosufficienza – se detti atti siano stati ritualmente e tempestivamente acquisiti in giudizio, nè specifica – con riferimento alla loro lettura da parte del giudice di appello – quali dei diversi criteri ermeneutici siano stati violati, precisando le ragioni di tali violazioni, sia infine perchè in alcuni passaggi il ricorso tende ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie non consentita in sede di legittimità. 2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione della norma contrattuale dell’ordinamento interno del 20 gennaio 1979 riguardante la declaratoria del grado 3^ – Ingegnere Capo, nonchè violazione e falsa applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 c.c., e segg..

Anche questo motivo è inammissibile, non essendo stato allegato nè specificato quando l’anzidetto ordinamento interno dell’istituto sia stato acquisito agli atti nè quale dei criteri ermeneutica sia stato violato nell’interpretazione di tale accordo, che si assume disatteso dal ricorrente, secondo cui ai fini del riconoscimento del grado 3^ rivendicato doveva considerarsi necessaria la formale qualificazione attribuita al lavoratore dalla banca sulla base della particolare complessità ed importanza dell’Ufficio tecnico cui era preposto l’ingegnere capo. Il motivo per di più introduce questioni e circostanze di fatto da ritenersi nuove, non essendo state evidenziate nel ricorso per cassazione la loro rituale e tempestiva proposizione, e ciò in violazione del criterio dell’autosufficienza dello stesso ricorso.

3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 40,00, oltre Euro 2.500,00 per onorari ed oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

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