Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-04-2011) 12-07-2011, n. 27215 Circostanze speciali

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 2 aprile 2010 la Corte d’Appello di Roma, confermando la decisione assunta dal Tribunale di Civitavecchia, ha riconosciuto M.S. e B.B. responsabili di concorso in tentato furto pluriaggravato di oggetti contenuti all’interno dell’autoveicolo di proprietà di S.A..

Gli imputati erano stati colti nell’atto di rovistare all’interno della vettura, parcheggiata sulla pubblica via, dopo avere infranto con un martelletto il vetro dello sportello.

Entrambi hanno proposto ricorso per cassazione, con atti separati ma dal contenuto sovrapponibile, deducendo tre motivi.

Col primo motivo i ricorrenti deducono carenza di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di assoluzione.

Col secondo motivo lamentano che, con una postilla illeggibile, la Corte abbia frettolosamente disatteso la linea difensiva volta a contestare l’applicabilità dell’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 7, riferita agli oggetti eventualmente contenuti nell’autoveicolo.

Col terzo motivo deducono vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di applicazione dell’attenuante del danno di particolare tenuità e delle attenuanti generiche, nonchè di esclusione della recidiva dal calcolo della pena.

I ricorsi sono privi di fondamento e vanno, perciò, disattesi.

Il primo motivo neppure raggiunge la soglia dell’ammissibilità, traducendosi in una generica denuncia di vuoto motivazionale, priva dell’indicazione dei passaggi logici assertivamente mancanti in una sentenza che, esponendo le ragioni della ritenuta responsabilità, implicitamente ha disatteso le proteste di innocenza degli imputati.

Quanto al secondo motivo va detto che la postilla, collocata in calce alla terza pagina della sentenza e debitamente siglata dall’estensore, è leggibile e contiene, pur nella sua sintesi, un’esauriente esplicitazione delle ragioni per cui la Corte d’Appello ha ritenuto applicabile l’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 7.

In essa è infatti rimarcato che, all’interno dell’autovettura, erano presenti alcuni beni in essa custoditi per necessità e per consuetudine, quali il kit di manutenzione e i documenti di circolazione del veicolo; tale rilievo si richiama, in modo implicito ma assai chiaro, al principio giurisprudenziale secondo cui il furto – ergo anche il tentato furto – di oggetti posti all’interno di un’autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via deve considerarsi aggravato dall’esposizione alla pubblica fede quando si tratti di oggetti costituenti normale dotazione del veicolo. La motivazione così addotta dal giudice di merito è giuridicamente ineccepibile, in quanto il concetto di "necessità" va inteso in senso relativo e comprende ogni apprezzabile esigenza di condotta imposta da particolari situazioni, in contrapposizione agli opposti concetti di comodità e di trascuratezza nella vigilanza (Cass. 24 marzo 2005 n. 14978; Cass. 8 luglio 2008 n. 45488).

La duplice censura che informa il terzo motivo è inammissibile, in quanto esulante dal novero dei motivi di ricorso contemplati dall’art. 606 c.p.p..

Infatti l’esclusione dell’attenuante del danno di speciale tenuità è stata motivata dalla Corte territoriale in base a un apprezzamento del costo di riparazione del cristallo infranto nel tentativo di furto, che, per il suo carattere valutativo, attiene esclusivamente al merito e non può essere oggetto di sindacato in sede di legittimità.

L’aumento di pena in considerazione della recidiva è stato motivato in base al pertinente rilievo secondo cui il tentativo di furto di cui al processo ha costituito un’ulteriore manifestazione della capacità a delinquere degli imputati, già dimostrata dai precedenti specifici reiterati: onde il giudice di merito ha dato adeguatamente conto delle ragioni della decisione assunta, anch’essa appartenente alla sfera del merito.

Analogamente è a dirsi delle restanti doglianze appuntate sul trattamento sanzionatorio. In proposito va rimarcato che tanto la modulazione della pena quanto la concessione delle attenuanti generiche sono statuizioni che l’ordinamento rimette alla discrezionalità del giudice di merito, per cui non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica. Nel caso di specie la Corte d’Appello non ha mancato di motivare la propria decisione sui punti in questione: sia col rilevare i precedenti penali dei due imputati, sottoposti fra l’altro alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, sia col valorizzare la totale assenza, da parte di entrambi, di qualsiasi atto di resipiscenza. Siffatta linea argomentativa non presta il fianco a censura, rendendo adeguatamente conto delle ragioni della decisione adottata; d’altra parte non è necessario, a soddisfare l’obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all’art. 133 c.p,, essendo invece sufficiente l’indicazione di quegli elementi che, nel discrezionale giudizio complessivo, assumono eminente rilievo.

Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-05-2011) 25-07-2011, n. 29710 Arresti domiciliari

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 29 dicembre 2009, il Tribunale di Napoli ha accolto l’istanza di riesame, proposta da M E.P. avverso il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di S. Maria Capua Vetere in data 27 novembre 2009, con il quale gli era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari ( art. 284 c.p.p.), siccome indagato per il reato di concorso nel tentato omicidio di D. C.M., attinto da un colpo di coltello sferrato alla regione epigastrica dal concorrente R.E.; ed il ruolo attribuito al M. era stato quello di aver incitato ed aver invitato il primo a porre in essere l’accoltellamento del D.C..

2.Il Tribunale di Napoli ha ritenuto la sussistenza, a carico del M., di plurimi elementi indiziari in ordine al reato ascrittogli, avendo rilevato come il medesimo si fosse unito al R. quando quest’ultimo si era trovato in difficoltà nella colluttazione con il D.C. e come, pur avendo visto il R. tirar fuori un coltello, invece di adoperarsi per evitare che la situazione degenerasse, aveva addirittura incitato il R. ad accoltellare il D.C.; tale comportamento rivelava una personalità fortemente aggressiva, nonostante la sua incensuratezza;

tuttavia, tenuto conto della necessità che aveva il M. di recarsi a lavorare in una regione distante dalla Campania, aveva ritenuto di sostituire nei confronti del medesimo la misura cautelare degli arresti domiciliari con quello mena afflittiva dell’obbligo di dimora nella provincia di Lucca, dove il M. svolgeva il suo lavoro, il che consentiva altresì di evitare qualsiasi contatto fra il medesimo ed il gruppo di riferimento, nel quale si erano sviluppate logiche di aggressione di "branco". 3. Avverso detto provvedimento del Tribunale del riesame di Napoli, M.P. ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore, che ha dedotto carenza di motivazione in quanto nessun riferimento aveva fatto il provvedimento impugnato in ordine al suo corretto comportamento; ed un singolo episodio di trasgressione non poteva ritenersi sufficiente per una valutazione complessivamente negativa della sua personalità. Ha chiesto pertanto la revoca della misura cautelare impostagli ovvero, in subordine, la revoca della successiva misura, emessa nei suoi confronti in data 19 novembre 2010 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la quale gli era stato imposto di non allontanarsi dall’abitazione in (OMISSIS) dalle ore 19,00 di sera alle ore 8,00 del mattino, trattandosi di orario incompatibile con il suo lavoro di carpentiere, da lui svolto con diligenza e serietà dal gennaio del 2010.

Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da M.P. è inammissibile siccome manifestamente infondato.

2. Con esso infatti il ricorrente reitera nella presente sede censure sostanzialmente di merito, già ampiamente esaminate e disattese dal Tribunale di Napoli con l’ordinanza impugnata, e concernenti la sussistenza di valide esigenze cautelari, tali da giustificare la pur ridotta misura cautelare dell’obbligo di dimora nella provincia di Lucca, disposta nei suoi confronti.

3.Premesso che la presente impugnazione è da ritenere ritualmente proposta solo avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Napoli in data 29 dicembre 2009, si che non è dato nella presente sede esaminare la successiva ordinanza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 19 novembre 2010, alla quale il ricorrente pure ha fatto riferimento, va rilevato che il Tribunale di Napoli, con l’ordinanza del 29 dicembre 2009, oggetto della presente impugnazione, oltre ad aver ritenuto la sussistenza di gravi indizi a carico di esso ricorrente in ordine al reato ascrittogli, indizi peraltro neppure contestati dal ricorrente, con motivazione incensurabile nella presente sede di legittimità, siccome rispondente ai canoni della logicità e della non contraddizione, ha altresì ritenuto la sussistenza di esigenze cautelari, tali da giustificare la pur ridotta misura cautelare in esame, avendo il Tribunale fatto riferimento alla gravita intrinseca del fatto contestato ed alla personalità dell’indiziato, alla luce delle modalità della sua condotta, caratterizzata da un’accentuata aggressività che lo induceva a commettere azioni violente e dagli esiti imprevedibili, mettendosi a disposizione di un contesto pseudo amicale, con le logiche proprie di una aggressione "di branco".

Va peraltro sottolineata l’oggettiva tenuità della misura cautelare adottata nei confronti dell’odierno ricorrente, il quale, se necessario, ben potrà chiedere all’a.g. le autorizzazioni necessarie ad un più adeguato svolgimento del proprio lavoro.

Alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte invero, in tema di misure cautelari personali, allorchè venga denunciato con ricorso per cassazione vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di valide esigenze cautelari, questa Corte è tenuta unicamente a verificare, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti ad esso inerenti, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la sussistenza di tali esigenze cautelari, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e della non contraddizione (cfr., in termini, Cass. SS.UU. 22.3.2000 n. 11;

Cass. 4A, 8.6.07 n. 22500); e le argomentazioni svolte al riguardo dal Tribunale di Napoli sono da ritenere valide ed esaustive.

4.Il ricorso proposta da M.P. va pertanto dichiarato inammissibile, con sua condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 19-09-2011, n. 712

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Svolgimento del processo

1. Con il provvedimento impugnato il comune di Ponza ha respinto un’istanza che la società ricorrente aveva presentato in data 22 maggio 2007 con cui era richiesto il rilascio di una concessione demaniale per l’occupazione di uno specchio acqueo di circa 600 mq. (20 m. * 30 m) in località "Spiaggia di Giancos".

2. Con il ricorso all’esame, notificato il 21 dicembre 2010 e depositato in segreteria il successivo 13 gennaio 2011, la società ricorrente espone che: a) sull’istanza erano stati acquisiti i pareri occorrenti (dell’ufficio locale marittimo, guardia costiera di Ponza, dell’agenzia delle dogane di Gaeta, del provveditorato interregionale delle opere pubbliche e della sede di Roma dell’agenzia del demanio) ed era svolta favorevolmente la valutazione di incidenza ambientale; b) la medesima era stata oggetto di pubblicazione ex articolo 18 reg. nav. mar.; c) il comune di Ponza in data 8 maggio 2009 pretendeva il pagamento del canone relativo al 2009, dell’imposta di registro per il rinnovo sessennale e della tassa regionale e la prestazione di polizza assicurativa o fideiussoria a garanzia degli obblighi del concessionario; d) ciononostante, il comune non definiva il procedimento sicchè la ricorrente inoltrava in data 23 giugno 2010 una diffida a provvedere; in data 12 agosto 2010 il comune inviava quindi alla ricorrente un preavviso di rigetto ex articolo 10bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, facendo presente di voler utilizzare, in conformità alle previsioni del regolamento per l’utilizzazione del demanio marittimo, lo specchio acqueo oggetto dell’istanza per "attività pubblica ludicosportiva"; e) seguiva in data 10 novembre 2010 il provvedimento di diniego impugnato, motivato dalla circostanza che lo specchio acqueo oggetto della richiesta (o meglio una porzione di esso) sarebbe destinato ad attività pubblica ludicosportiva dall’allegato n. 2 al regolamento per l’utilizzazione del demanio marittimo (d’ora innanzi RUDM) approvato con delibera C.C. n. 13 del 31 marzo 2010.

Sostiene la ricorrente che il provvedimento di diniego è illegittimo in quanto: a) sulla sua istanza si era formato il silenzio assenso ex articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per cui l’amministrazione, ove avesse voluto porre nel nulla gli effetti del titolo concessorio già tacitamente assentito, avrebbe dovuto porre in essere un procedimento di riesame; b) la destinazione impressa allo specchio acqueo in questione dal RUDM non avrebbe potuto esser ritenuta vincolante in quanto la potestà pianificatoria in materia appartiene non al comune ma alla regione; c) la disposizione del piano, d’altra parte, tenuto anche conto del faticoso iter procedurale da lungo tempo in corso alla data della sua adozione, pare costituire soltanto un espediente per impedire il perfezionamento della concessione; in questa prospettiva il provvedimento viene censurato altresì per difetto di motivazione ed eccesso di potere; d) nonostante la ricorrente avesse presentato, a seguito della ricezione del preavviso di rigetto, una articolata memoria, di essa l’amministrazione non ha tenuto alcun conto così vanificando la funzione del preavviso.

3. Il comune di Ponza resiste al ricorso.

4. Con ordinanza n. 90 del 10 febbraio 2011 la sezione accoglieva l’istanza di tutela cautelare ordinando al comune un riesame e fissando la trattazione del merito del ricorso all’udienza pubblica del 14 luglio 2011.

5. In data 11 maggio 2011 – e solo dopo che la ricorrente aveva notificato una istanza di esecuzione – il comune provvedeva al riesame adottando un atto con il quale anullava l’atto impugnato, nel presupposto che, eseguito un più approfondito esame, era risultato che, a seguito della pubblicazione dell’istanza della ricorrente, erano state presentate due istanze in concorrenza con conseguente necessità di procedere alla loro "comparazione".

6. In prossimità dell’udienza pubblica entrambe le parti hanno depositato memorie: il comune di Ponza ha chiesto che sia dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse; la ricorrente da parte sua ha convenuto sulla carenza d’interesse in ordine all’annullamento del diniego, stante l’avvenuto ritiro di quest’ultimo, ma ha comunque chiesto, essendosi riservata di proporre una domanda di risarcimento dei danni, l’accertamento della sua illegittimità ex articolo 34, comma 3, cod. proc. amm.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente occorre verificare se vi siano i presupposti per la declaratoria di improcedibilità dell’impugnazione del diniego del 10 novembre 2010.

Il problema nasce dal rilievo che, se in generale il ritiro dell’atto impugnato produce la conseguenza dell’improcedibilità dell’impugnazione (essendone venuto meno l’oggetto), questa conclusione non è corretta allorché il ritiro sia il frutto di un atto di riesame imposto da un’ordinanza che abbia accolto l’istanza di tutela cautelare; la doverosa esecuzione dell’ordine del giudice, infatti, non produce né può produrre l’effetto di rendere improcedibile l’impugnazione dato che l’atto con cui è stata data esecuzione all’ordinanza cautelare è un atto avente effetti provvisori e interinali, i cui effetti si producono e si esauriscono nell’ambito del giudizio cautelare e sono condizionati dalla successiva pronuncia sul merito del ricorso, nel senso che, se il ricorso viene accolto, gli effetti dell’atto di riesame favorevole al ricorrente si consolidano, mentre se il ricorso viene respinto si consolidano gli effetti dell’atto impugnato e vengono meno quelli dell’atto di riesame.

Nella fattispecie, tuttavia, ritiene il Collegio che questa impostazione non trovi applicazione in quanto il ritiro dell’atto impugnato è avvenuto per ragioni del tutto estranee al giudizio e alle ragioni per cui la sezione aveva disposto il riesame, per cui può ritenersi che il ritiro sia il frutto di una scelta sostanzialmente autonoma e libera del comune di Ponza rispetto alla quale il riesame ordinato dalla sezione ha costituito una mera occasione.

2. Ciò premesso il Collegio ritiene che il ritiro del diniego impugnato determini la improcedibilità della relativa impugnativa.

Poiché tuttavia la ricorrente ha chiesto la verifica della legittimità dell’atto in funzione della eventuale proposizione di una domanda risarcitoria, deve comunque procedersi alla verifica richiesta ex articolo 34, comma 3, cod. proc. amm..

3. Con il primo motivo la ricorrente denuncia che sulla sua istanza si era formato il silenzio assenso cosicchè illegittimamente il comune di Ponza ha ritenuto di poter ancora determinarsi in merito alla medesima; al contrario il comune, essendosi il titolo già formato per silentium, avrebbe al più potuto esercitare il potere di riesame.

Questo motivo è infondato.

L’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, invocato dalla ricorrente, infatti non è direttamente applicabile ai comuni come disposto dai primi due commi dell’articolo 29. Occorre poi aggiungere che l’articolo 20 comunque non è applicabile a procedimenti riguardanti il patrimonio paesaggistico e l’area in contestazione è classificata come sito di importanza comunitaria (e infatti sulla istanza è stata compiuta, come accennato, la cd. valutazione di incidenza ambientale).

4. Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che il riferimento alla disciplina recata dal RUDM approvato dal comune il 31 marzo 2010 non costituisce motivazione idonea e sufficiente per il diniego.

Il motivo è fondato.

Occorre premettere che la stessa relazione tecnicoesplicativa al piano approvato dal comune reca un esplicito riferimento all’articolo 46 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 – che assegna alla competenza della regione l’approvazione del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, sentiti, tra l’altro, i Sindaci dei comuni interessati – spiegando che "il presente lavoro è stato concepito per essere recepito e inglobato nella più ampia programmazione regionale".

Se si tiene presente questa premessa non può non riconoscersi che la ricorrente coglie nel segno allorchè afferma, da un lato, che il semplice riferimento alle destinazioni recate dal PUDM comunale non può supportare il diniego, perché quelle destinazioni non avevano (ancora) carattere vincolante, e, dall’altro, che il diniego avrebbe dovuto essere supportato da una puntuale valutazione della situazione che tenesse nel debito conto il suo affidamento nella conclusione dell’iter che essa aveva avviato in epoca ben precedente all’approvazione del piano e che si era praticamente concluso già nel maggio del 2009. In effetti la ricorrente sin da quell’epoca (che precede di quasi un anno l’approvazione del PUDM) aveva in pratica pressoché completato l’iter del procedimento concessorio, avendo ottenuto i pareri (favorevoli) occorrenti ed essendo avvenuta la pubblicazione dell’istanza.

Il Collegio condivide queste argomentazioni. Non può seriamente dubitarsi che almeno sino a tutta la prima metà del 2009 il comportamento del comune pareva chiaramente ispirato alla volontà di assentire quanto richiestogli dalla ricorrente; l’affidamento in ordine al prossimo rilascio del titolo concessorio è stato chiaramente creato dall’amministrazione che – appunto nel maggio del 2009 – ha chiesto (e ottenuto) il pagamento dell’imposta di registro, della tassa regionale e del canone relativo al 2009, richiesta questa che non poteva che essere interpretata come preludio al formale rilascio del titolo concessorio facendo presumere una volontà del comune di accogliere l’istanza presentatagli sin dal 2007.

In questa situazione è chiaro che, anche senza ipotizzare che la disposizione del PUDM sia un "pretesto" del comune per frustrare le aspettative della ricorrente (fatto di cui non v’è prova), la decisione di denegare l’istanza a seguito dell’intervenuta approvazione del PUDM (ancora non recepito nel piano regionale) pregiudicava un (ormai relativamente) consolidato affidamento della ricorrente e ciò effettivamente avrebbe richiesto un ben diverso apparato motivazionale che desse conto puntualmente della comparazione degli opposti interessi. In questa prospettiva sussiste effettivamente il difetto di motivazione denunciato dalla ricorrente.

5. Conclusivamente l’impugnazione del diniego del 10 novembre 2010 va dichiarata improcedibile con declaratoria, tuttavia, dell’illegittimità di tale atto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, dichiara improcedibile l’impugnazione del diniego del 10 novembre 2010 e accerta l’illegittimità di quest’ultimo ai sensi dell’articolo 34, comma 2, cod. proc. amm.

Condanna il comune di Ponza al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro tremila.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-06-2011) 23-09-2011, n. 34704

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Svolgimento del processo

M.A., in espiazione di pena in esecuzione di provvedimento cumulo pene emesso dalla Procura della Repubblica di Ancona in data 11.5.2010, chiedeva al Tribunale di Ancona, in veste di giudice dell’esecuzione, di rideterminare la pena complessiva sottraendo dalla stessa le pene inflitte per i seguenti reati, a suo dire depenalizzati:

– L. 18 gennaio 1994, n. 50, art. 2 (illecita detenzione di tabacchi lavorati esteri in quantità superiore a quindici chilogrammi, commesso il 23.4.1998), abrogato dalla L. 19 marzo 2001, n. 92, art. 7;

– D.P.R. n. 663 del 1972, artt. 1 e 70 (evasione imposta in relazione ai T.L.E. importati di contrabbando, reato commesso il 23.4.1998), abrogato L. 27 febbraio 1984, n. 17, art. 3, comma 3;

-art. 12 D.L. 3.5.1991 n. 143 (indebito utilizzo o falsificazione di carte di credito ovvero possesso di suddette carte di provenienza illecita, commesso il 18.10.2001), abrogato dal D.Lgs. 21 novembre 2007.

A seguito di incidente di esecuzione, il Tribunale di Ancona respingeva l’istanza, ritenendo che il fatto previsto dalla L. n. 50 del 1994, art. 2 continuava ad essere sanzionato penalmente dal D.P.R. n. 43 del 1973, art. 291-bis;

che il fatto di cui al D.P.R. n. 663 del 1972, artt. 1 e 70 non era stato abrogato, poichè l’abrogazione era limitata alle disposizioni concernenti la falsa attestazione; che il fatto di cui al D.L. n. 143 del 1991, art. 12 continuava ad essere punito dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 55, comma 9.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone l’annullamento per erronea applicazione della legge penale.

Il Tribunale, per accertare la ricorrenza o meno dell’abolitio criminis, aveva utilizzato il criterio ella cd. continuità nel tipo di illecito, confrontando tra la vecchia e la nuova fattispecie l’interesse protetto e le modalità di aggressione del bene.

Detto criterio, secondo il ricorrente, non sarebbe più adottato dalla giurisprudenza, che ha elaborato il cd. criterio del rapporto di continenza, in applicazione del quale deve accertarsi se tra le fattispecie astrattamente considerate della vecchia e nuova disciplina vi sia un rapporto strutturale tale per cui, tra le stesse, possa instaurarsi una relazione di genere a specie.

Per quanto riguarda il contrabbando di tabacchi lavorati esteri, non sarebbe possibile alcun rapporto di continenza tra le fattispecie astratte, stante la diversità dell’elemento oggettivo.

Comunque il giudice dell’esecuzione non avrebbe potuto modificare l’originaria qualificazione giuridica del fatto.

Con riferimento alla condanna per il delitto di cui al D.L. n. 143 del 1991, art. 12, anche ammettendo il rapporto di continenza con la nuova fattispecie, comunque il giudice dell’esecuzione non avrebbe avuto il potere di modificare l’originaria qualificazione giuridica del fatto.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

In materia di successione di leggi penali, in caso di modifica della norma incriminatrice, per accertare se ricorra o meno "abolitio criminis" è sufficiente procedere al confronto strutturale tra le fattispecie legali astratte che si succedono nel tempo, senza la necessità di ricercare conferme della eventuale continuità tra le stesse facendo ricorso ai alteri valutativi dei beni tutelati e delle modalità di offesa, atteso che tale confronto permette in maniera autonoma di verificare se l’intervento legislativo posteriore assuma carattere demolitorio di un elemento costitutivo del fatto tipico, alterando così radicalmente la figura di reato, ovvero, non incidendo sulla struttura della stessa, consenta la sopravvivenza di un eventuale spazio comune alle suddette fattispecie (V. Sez. U. sent. n. 24468 del 26.2.2009, Rv. 243585). Dal confronto tra la vecchia normativa ( L. n. 50 del 1994, art. 2) e la nuova ( D.P.R. n. 43 del 1973, art. 291-bis) in materia di illecita detenzione di tabacchi lavorati esteri risulta del tutto evidente che non vi è stato alcun intervento strutturale che abbia modificato la fattispecie di reato e che quindi non vi è stata abolitio criminis.

Del resto, in tal senso si è costantemente pronunciata questa Corte stabilendo che in virtù dell’abrogazione (ad opera della L. 19 marzo 2001, n. 92, art. 7, comma 3) della L. n. 50 del 1994, art. 2 – il quale prevedeva come reato l’introduzione, la detenzione e la messa in vendita in misura superiore ai 15 Kg di tabacco lavorato estero, costituente una fattispecie autonoma di reato e non una circostanza aggravante del reato di contrabbando di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 282 – e dell’introduzione, L. n. 92 del 2001, ex art. 1, comma 1, lett. a) nel testo del D.P.R. n. 43 del 1973, dell’art. 291 bis, che sanziona le condotte di contrabbando di t.l.e. aventi ad oggetto quantitativi superiori a Kg 10 con la multa e la reclusione, si è determinata una successione di norme meramente modificativa. Ne consegue l’applicabilità, per i fatti di reato commessi anteriormente alla vigenza della nuova normativa, del trattamento sanzionatorio previsto dalla normativa previgente in quanto più favorevole ex art. 2 c.p., comma 3 (V. Sez. 3 sent. n. 14456 del 6.2.2003, Rv. 224245). Anche con riguardo al delitto di indebito utilizzo o falsificazione di carte di credito ovvero possesso di dette carte di illecita provenienza, il D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55, comma 9 ha previsto fattispecie di reato del tutto analoghe a quelle già previste dal D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 12 (convertito nella L. 5 luglio 1991, n. 197), senza quindi che sia intervenuta alcuna modifica strutturale della norma incriminatrice, come ha costantemente stabilito questa Corte (V. Sez. 2 sent. n. 24527 del 29.5.2009, Rv. 244272).

E’ del tutto inconferente, infine, la doglianza di una modifica in sede esecutiva della qualificazione giuridica del fatto, poichè il Tribunale non ha affatto modificato detta qualificazione ma si è limitato a verificare, come gli era stato chiesto con l’incidente di esecuzione, se fosse intervenuta una abolitio criminis che, per il disposto dell’art. 2 c.p., comma 2, avrebbe comportato la cessazione dell’esecuzione e degli effetti penali della condanna. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 2000), al versamento della somma alla Cassa delle Ammende indicata nel dispositivo, ritenuta congrua da questa Corte.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.