Cass. civ. Sez. III, Sent., 06-03-2012, n. 3445

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

p. 1. Nel luglio del 1992 la Banca Agricola Mantovana s.p.a. stipulava un contratto di mutuo ipotecario con la C3F di Chittolina Evaristo s.n.c. ed a garanzia della somma mutuata C. E. in proprio concedeva, come terzo datore, ipoteca sui suoi beni immobili nel (OMISSIS).

Con atto successivo dello stesso anno 1992 il C. conferiva uno dei beni immobili ipotecati nella Immobiliare Chittolina s.r.l..

Resasi inadempiente al pagamento di alcune rate di mutuo la debitrice mutuataria, nel febbraio del 2000 la Banca – per quello che si legge nell’esposizione del fatto nel ricorso – intimava precetto alla stessa, al terzo datore di ipoteca C.E. ed alla s.r.l. Immobiliare Chittolina.

Quindi procedeva al pignoramento immobiliare.

Nella relativa procedura esecutiva intervenivano altri creditori.

Successivamente, mentre lo svolgimento della procedura esecutiva proseguiva, con ricorso dell’aprile 2001 proponevano opposizione all’esecuzione davanti al Tribunale di Brescia il C. e la s.r.l. Immobiliare Chittolina svolgendo contestazioni sulla validità del mutuo e deducendo l’esistenza di un controcredito verso la Banca, a loro dire ceduto dalla debitrice C3F di Chittolina Evaristo & C. s.n.c. e C..

Nel corso del giudizio veniva ordinata l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di Z.G., altro creditore intervenuto nell’esecuzione e si costituiva la Intesa gestioni s.p.a., quale incorporante la Banca Commerciale Italiana, creditrice intervenuta. Veniva successivamente dato atto della cessazione della materia del contendere fra gli opponenti e lo Z. per intervenuta transazione. Il processo veniva interrotto per l’incorporazione della Banca Agricola Mantovana nel Monte dei Paschi di Siena s.p.a.

Riassunto dagli opponenti il processo nei suoi confronti e delle altre parti costituite, il Monte dei Paschi non si costituiva, mentre interveniva la neo costituita Banca Agricola Mantovana quale cessionaria del ramo d’azienda della vecchia Banca Agricola Mantovana. p.2. Con sentenza del 6 giugno 2008 il Tribunale rigettava l’opposizione nei confronti della creditrice procedente Banca Agricola Mantovana, dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento alla posizione della creditrice intervenuta Banco di Sicilia s.p.a., mentre disponeva la rimessione nella fase istruttoria della controversia quanto alle posizioni della Intesa Gestione Crediti s.p.a. e del V.. p.3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, C.E. e la s.r.l.

Immobiliare Chittolina contro "la Banca Agricola Mantovana s.p.a. divenuta Monte dei paschi di Siena s.p.a." ed il Banco di Sicilia.

Ha resistito con controricorso la s.p.a. MPS Gestione Crediti Banca in nome e per conto della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., dando atto che quest’ultima, in data 16 settembre 2008, ha incorporato per fusione la Banca Agricola Mantovana s.p.a.. p.4. I ricorrenti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

p.1. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del controricorso della Banca Monte dei Paschi di Siena, proposta dai ricorrenti sotto il profilo che quest’ultima avrebbe agito in persona di un soggetto nella veste di "responsabile dell’Ufficio periferico di Mantova della MPS Gestione Crediti Banca s.p.a. e come tale legale rappresentante per gli affari del ridetto Ufficio Periferico ai sensi dell’art. 21 del vigente Statuto", il quale sempre in tale qualità avrebbe rilasciato la procura ad litem in calce al ricorso, mentre l’affare di cui alla presente controversia non potrebbe essere di pertinenza di quell’ufficio, concernendo un’opposizione all’esecuzione promossa davanti al Tribunale di Brescia, su beni immobili siti in (OMISSIS) e sulla base di mutuo ipotecario ivi stipulato.

L’eccezione non è fondata, perchè non si fornisce alcuna dimostrazione che tra gli affari del detto ufficio periferico non rientrino affari territorialmente collegati ad un territorio comprendente anche Brescia. p.2. Con il primo motivo si denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 102, 602, 604 e 615 c.p.c. e si svolgono due distinte censure. p.2.1. Con la prima si lamenta che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe negato, in accoglimento dell’eccezione avversaria, la possibilità per gli opponenti di contestare la validità del contratto di mutuo posto a base della procedura esecutiva. La censura viene mossa, alla parte della motivazione della decisione, espressamente riprodotta nell’illustrazione del motivo, nella quale il Tribunale si è così espresso: "deve escludersi che costoro cioè gli opponenti abbiano titolo alcuno per sollevare contestazioni in merito alla validità del mutuo ipotecario che, come già detto, costituisce il titolo esecutivo in forza del quale la B.A.M. – s.p.a. ha proceduto in via esecutiva. Da ciò deriva, pertanto, che tutte le doglianze avanzate dalla Immobiliare Chinolina s.r.l. e da C.E. nei riguardi del titolo posto alla base della esecuzione de qua non possono che essere disattese, in quanto proposte appunto da soggetti privi della prescritta legittimazione (attiva)".

Sostengono i ricorrenti, sull’assunto che tale affermazione sia stata fatta dal Tribunale perchè o solo perchè essi non erano cessionari del mutuo, che il terzo datore di ipoteca per debito altrui o il terzo proprietario, assoggettati all’esecuzione ai sensi degli artt. 602 e ss. c.p.c., sarebbero da considerare legittimati ad esercitare "tutti i diritti e le facoltà spettanti al debitore", onde per ammetterli a ciò non sarebbe stato necessario che la mutuataria C3F avesse ceduto loro il mutuo. p.2.2. Con la seconda censura, dopo il richiamo del principio di diritto di cui a Cass. n. 19562 del 204 e n. 4607 del 204 sulla necessità della partecipazione del debitore principale al giudizio di opposizione all’esecuzione promosso dal terzo assoggettato all’esecuzione ai sensi degli artt. 602 ss. c.p.c., si sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto comunque ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti della originaria debitrice e mutuataria C3F s.n.c.. p.2.2.1. La seconda censura ha carattere preliminare, in quanto, se fosse fondata, ne deriverebbe la cassazione della decisione impugnata con rinvio al Tribunale perchè disponga l’integrazione del contraddittorio nei riguardi della s.n.c. C3F di Chittolina Evaristo & C..

La censura è, tuttavia, inammissibile per inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto, al fine di evidenziare una situazione dì ricorrenza della fattispecie di litisconsorzio necessario che si assume violata per mancata applicazione del principio di diritto invocato, sarebbe stato necessario fornire l’indicazione specifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado nei sensi richiesti da detta norma, che costituisce il precipitato normativo del cd. principio di autosufficienza. In particolare, sarebbe stato necessario che si riproducessero le parti dell’atto di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. evidenzianti i fatti posti a fondamento dell’azione esercitata con esso in relazione alla minaccia dell’esecuzione forzata formulata nel precetto della Banca Agricola, nonchè che si specificasse se e dove in questa sede di legittimità l’atto sarebbe stato esaminabile, in quanto prodotto. E ciò allo scopo di evidenziare che la situazione era riconducibile al principio di diritto che si invoca.

Allo stesso fine sarebbe stato necessaria l’indicazione specifica dell’atto di precetto, onde porre in relazione il contenuto dell’opposizione con la pretesa esecutiva posta a base dell’esecuzione opposta.

Ora sia l’indicazione dell’atto di opposizione, sia quella del precetto sono effettuate nel ricorso quanto alla loro produzione in questa sede, posto che essi risultano indicati nell’apposito elenco degli atti su cui si fonda il ricorso che chiude l’esposizione del fatto e l’atto di opposizione all’esecuzione è del resto evocato anche in essa, alla pagina tre del ricorso.

Viceversa nessuna riproduzione del contenuto dei due atti per la parte giustificativa della censura si coglie nel ricorso, con la conseguenza che il requisito di cui all’art. 366, n. 6 non è adempiuto sotto tale profilo e la Corte dovrebbe ricercare nell’atto di opposizione e nel precetto il fondamento della censura, con il rischio di non cogliere ciò che, in ipotesi, secondo i ricorrenti giustificherebbe la loro censura.

Nè il rilievo dell’art. 366 c.p.c., n. 6 può venir meno per il fatto che la questione dell’integrità del contraddicono sarebbe comunque rilevabile d’ufficio da questa Corte, con la possibilità di verificarne la fondatezza negli atti, atteso che i poteri della Corte a preservazione del rispetto dell’art. 102 c.p.c., pur sempre suppongono che il ricorso per cassazione sia proposto con un atto di impugnazione ammissibile.

Sicchè, quando il ricorso propone esso stesso una censura di violazione di quella norma l’esistenza del potere di ufficio di rilevazione del difetto integrità del contraddittorio non toglie che sia onere del ricorrente indicare gli atti ed i documenti che evidenziano la violazione dell’art. 102 c.p.c. al fine di rendere il motivo ammissibile. Se il ricorrente non adempia a tale onere, non diversamente che nel caso in cui il ricorrente non lamenti la violazione dell’art. 102 c.p.c., l’esercizio del potere di ufficio della Corte può aver luogo comunque, ma soltanto in presenza di un ricorso ammissibile perchè sono stati dedotti altri motivi ammissibili (a differenza di quello ai sensi dell’art. 102 c.p.c.) ed in tal caso soltanto se la violazione dell’art. 102 sia evidenziata dalle allegazioni svolte dal ricorso riguardo a questi altri motivi oppure dalle difese del resistente od anche dal tenore della sentenza impugnata al cui esame si deve procedere sulla base degli altri motivi.

Nella specie, come si vedrà, gli altri motivi di ricorso sono però anch’essi inammissibili.

La censura in esame è, pertanto, dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6 per mancata ottemperanza, sotto il profilo sopra precisato, all’indicazione specifica dell’atto processuale (l’opposizione) e del documento antecedente all’opposizione, cioè il precetto, su cui si fonda (al riguardo, per l’indicazione specifica degli atti processuali si veda la recentissima Cass. sez. un. n. 22726 del 2011, che, intervenendo a proposito dell’assolvimento del requisito di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, ha fatto salvo espressamente l’onere di indicazione specifica degli atti processuali; per i documenti, qual è il precetto, si vedano Cass. sez. un. nn. 28547 del 2008 e 7161 del 2010, fra tante).

Il profilo funzionale dell’indicazione specifica prescritta dall’art. 366 c.p.c., n. 6 ripete quello del principio di autosufficienza, elaborato dalla Corte già anteriormente alla sua introduzione. p.2.3. Anche la prima censura proposta con il primo motivo appare inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, perchè il suo esame suppone la conoscenza del contenuto del precetto e del contenuto dell’opposizione, sia al fine di individuare l’esatta posizione assunta dai ricorrenti in relazione all’esecuzione, sia al fine di percepire gli esatti termini della contestazione della validità del mutuo, per la verifica della loro legittimazione a prospettarla. p.3. L’inammissibilità della prima censura proposta con il primo motivo rende a questo punto superfluo scrutinare il secondo ed il terzo motivo di ricorso, perchè essi pertengono all’avere il Tribunale disatteso la fondatezza delle contestazioni svolte riguardo al mutuo.

Poichè il Tribunale ha enunciato la motivazione in proposito espressamente dicendo di farlo "a titolo di completezza" e, quindi, in via soltanto superflua ed aggiuntiva alla prima ratio decidendi (pagina sette delle sentenza, ultima proposizione), una volta che detta ratio resta ferma, i ricorrenti non hanno interesse a vedere scrutinato il secondo ed il terzo motivo, perchè, se anche essi fossero fondati, la sentenza impugnata risulterebbe passata in cosa giudicata quanto a detta prima ratio decidendo. p.3.1. In ogni caso, il Collegio osserva che detti motivi, se si potessero scrutinare, si paleserebbero anch’essi inammissibili ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, perchè:

a) nella illustrazione del secondo non è fornita l’indicazione specifica dei conti correnti e del mutuo sui quali si fonda. Infatti, essi non sono riportati quanto alle parti cui si riferiscono le allegazioni illustrative dei due motivi. Inoltre, al terzo rigo della pagina 12 si fa riferimento al ricorso introduttivo dell’opposizione senza riprodurre la parte con cui si sarebbe fatta la deduzione e successivamente al quindicesimo rigo si fa riferimento alla conclusionale senza riprodurne il contenuto per la parte in cui si sarebbe fatto riferimento a quanto poi oggetto della doglianza. Di modo che viene in rilievo nuovamente la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul requisito della indicazione specifica degli atti processuali e dei documenti fondativi del ricorso, cui sopra si è già fatto riferimento;

b) nella illustrazione del terzo si fa riferimento ad estratti di conto corrente e alla formulazione di un’eccezione, senza indicare dove venne formulata e riprodurre il contenuto del relativo atto.

Inoltre, quanto al secondo motivo andrebbe rilevato: aa) che si dice che la sentenza impugnata avrebbe rigettato un’eccezione ai sensi dell’art. 1344 c.c. ancorchè essa non enunci alcunchè al riguardo;

bb) che si critica apoditticamente l’affermazione della sentenza impugnata circa la tardiva introduzione in conclusionale di un’eccezione di nullità del mutuo, invocando – senza spiegare come e perchè esso sarebbe idoneo a giustificare la censura alla sentenza impugnata – un principio di diritto, quello di cui a Cass. n. 10847 del 1991 circa la conoscenza d’ufficio delle norme applicabili "fermo solo il rispetto dei fatti posti a fondamento della domanda", del quale non si giustifica la pertinenza perchè essa avrebbe supposto il precisare quali fossero stati nella specie i fatti tempestivamente allegati prima della conclusionale che il giudice avrebbe dovuto conoscere e da dove essi sarebbero risultati. p.4. Con il quarto motivo si denuncia "violazione dell’art. 1284 c.c., art. 1418 c.c., comma 2 e art. 1419 c.c. in relazione all’art. 1346 c.c.".

Il motivo pertiene alla questione, che sarebbe stata sollevata con l’opposizione, relativamente alla "infondatezza e, in ogni caso, all’eccessività della pretesa della procedente BAM derivane dal mutuo – relativamente alla quale erano state prodotte n 18 ricevute di pagamento per L. 332.665.398 (doc. n. 15 del ricorso in opposizione), eccependo(si) l’infondatezza della pretesa della mutuante relativa agli interessi corrispettivi e di mora per nullità della relativa pattuizione".

Anche tale motivo è inammissibile per inosservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 6, perchè non riproduce la parte dell’atto con cui venne prospettata la questione e fa riferimento a ricevute di cui non riproduce il contenuto, di modo che, argomentato poi dal contenuto di due clausole del mutuo (che invece, riproduce, oltre ad indicare di averlo prodotto in questa sede), non adempie all’onere di indicazione specifica dell’atto processuale e di tutti i documenti su cui si fonda.

Inoltre, il motivo non viene nemmeno argomentato quanto alla sua decisività, nel senso che non vi si svolge alcuna attività dimostrativa diretta ad evidenziare che ai fini della quantificazione della pretesa posta in esecuzione venne fatta applicazione delle due clausole evocate e delle quali si asserisce la nullità. Con l’inammissibile conseguenza che alla Corte si vorrebbe demandato il compito di ricercare negli atti, non tutti indicati specificamente, il riscontro della doglianza, compito che, al livello della sua individuazione, spettava ai ricorrenti. p.5. Il quinto motivo denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 183 c.p.c., violazione art. 1418 c.c., comma 1, artt. 1419 e 1421 c.c.".

Anch’esso è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, perchè vi si fa riferimento ad una difesa che era stata svolta in una memoria istruttoria non meglio identificata, nella quale sarebbe stata eccepita l’infondatezza e la eccessività della pretesa esecutiva della creditrice procedente sotto il profilo del carattere usurario degli interessi addebitati. Di detta memoria non si riproduce il contenuto in parte qua e nuovamente non si argomenta la decisività nei sensi indicate riguardo al motivo precedente.

Inoltre, all’invocazione delle due norme processuali degli artt. 112 e 183 c.p.c. non corrisponde alcuna attività assertiva diretta ad evidenziare come e perchè siano state violate. In particolare, non si dice in alcun modo in quale fase del processo sarebbe stata articolata la non meglio identificata (temporalmente) memoria, sicchè la doglianza circa l’avere il Tribunale giudicato tardiva anche la relativa deduzione risulta anche carente di giustificazione, là dove si allude all’essersi trattato di mera difesa e ciò sempre in disparte il preliminare ed assorbente rilievo ai sensi dell’art. 366, n. 6. p.6. Il sesto motivo denuncia "violazione dell’art. 115 c.p.c. e falsa applicazione dell’art. 163 c.p.c., nn. 3 e 4, art. 164 c.p.c., commi 1 e 6" ed in esso ci si duole che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto nulla la domanda intesa a riconoscere l’esistenza di un controcredito derivante da indebito oggettivo in relazione a due conti correnti intrattenuti dalla mutuataria ed oggetto di cessione a favore dei ricorrenti come da un atto notificato alla Banca. Di detta domanda, invece, si sarebbe dovuto ordinare semmai l’integrazione (evidentemente ai sensi dell’art. 164 c.p.c., comma 5, che, peraltro, nemmeno è stato evocato e sarebbe l’unico adeguato alla doglianza).

Il motivo, in disparte che nuovamente non osserva il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 (perchè non riproduce il contenuto dell’opposizione in parte qua), è privo di aderenza alla motivazione della decisione impugnata, perchè non si appunta sull’effettiva sua ratio decidendi la quale, dopo aver dato atto che la domanda era nulla siccome eccepito dalla Banca, l’ha, tuttavia, rigettata perchè non provata e, dunque, non ne ha dichiarato la nullità, omettendo di ordinarne l’integrazione, ma l’ha giudicata nel merito infondata con l’applicazione della regola dell’onere della prova.

Sicchè il motivo non coglie l’effettivo decisum della sentenza impugnata. p.7. Il settimo motivo denuncia "violazione dell’art. 1264 c.c." ed addebita alla sentenza impugnata proprio di avere ritenuto non provata la domanda inerente il controcredito, perchè non era stato prodotto l’atto di cessione.

Vi si sostiene che, potendo la cessione risultare anche non da atto scritto, erroneamente sarebbe stato ritenuto necessario l’atto di cessione. Nella specie doveva ritenersi sufficiente la produzione della comunicazione di cessione sottoscritta dalla cedente C3F s.n.c. e da essa notificata alla Banca, nonchè lo stesso ricorso in opposizione con cui i cessionari e qui ricorrenti ebbero a chiedere il pagamento del credito ceduto.

Il motivo è nuovamente inammissibile per inosservanza dell’art. 366, n. 6, in quanto non si riproduce il contenuto della comunicazione di cessione e tra l’altro al n. 11, nell’elenco dei documenti prodotti, si indica non la comunicazione della cessione, ma l’atto di cessione.

Inoltre, nemmeno si riproduce il contenuto dell’opposizione nella parte in cui si era prospettata e, quindi, individuata la cessione. p.8. L’ottavo motivo deduce "violazione dell’art. 112 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c.".

Il motivo è rivolto contro il Banco di Sicilia, interveniente nell’esecuzione – si dice – con atto depositato il 13 novembre 2000 ed inerente un mutuo industriale. Esso censura la dichiarazione di cessazione della materia del contendere quanto alla posizione di detto istituto, che la sentenza impugnata ha fatto a seguito di rinuncia all’intervento. Si sostiene che non estinguendo la rinuncia all’intervento il diritto fatto valere dal Banco, permaneva il diritto dei ricorrenti a sentir dichiarare infondata la pretesa esecutiva, riguardo alla quale si era dedotta la carenza di legittimazione del Banco, per essere stato il credito ceduto al Banco di Sicilia s.p.a., la nullità del contratto di mutuo (avente natura di mutuo di scopo) e l’usurarietà di una non meglio specificata pattuizione in esso contenuta.

Il motivo è inammissibile, perchè viola l’art. 366, n. 6 là dove:

a) fa riferimento alle contestazioni svolte riguardo all’intervento senza indicare dove erano state svolte e particolarmente – se esse lo erano state nell’atto di opposizione – non riproduce il contenuto dell’atto in parte qua; b) fa riferimento alla dichiarazione di rinuncia senza riprodurla; c) si fonda sul contenuto del mutuo, del quale non fa riproduzione, particolarmente quanto alla pattuizione cui ci si riferisce; d) dice che nella conclusionale e nella replica gli opponenti qui ricorrenti avevano insistito nella domanda, senza, però, riprodurre il relativo contenuto.

Inoltre: al) quanto alla contestazione sulla legittimazione del Banco è del tutto apodittico; b) quanto alla deduzione dell’insistenza nella domanda contro l’interveniente in conclusionale ed in memoria di replica, non precisa se tale insistenza vi era stata anche nella sede della precisazione delle conclusioni, che era quella che valeva ad individuare il dovere decisorio del Tribunale. p.9. Conclusivamente il ricorso dev’essere rigettato. p.10. Le spese del procedimento seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro ottomila, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 22-11-2011, n. 1603

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’art. 1 ter del d.l. 1 luglio 2009 n°78, convertito con modificazioni nella l. 3 agosto 2009 n°102, prevede l’istituto della cd. "emersione", detta altrimenti anche "legalizzazione", ovvero una sanatoria straordinaria, a date condizioni, degli stranieri non appartenenti all’Unione Europea i quali fossero irregolarmente presenti sul territorio nazionale e alla data del 30 giugno 2009 fossero impiegati da almeno tre mesi in attività di assistenza familiare o di lavoro domestico, alle dipendenze di datori di lavoro cittadini dell’Unione, ovvero anche non appartenenti alla stessa, purché in tale ultimo caso in possesso dello status di lungosoggiornante, e con rapporto tuttora in essere alla data di presentazione della domanda.

M.B., odierno ricorrente, cittadino della Repubblica Islamica del Pakistan, ha ritenuto di poter beneficiare di tale istituto, allegando di avere lavorato per il periodo di tempo previsto in una delle qualifiche previste alle dipendenze di un connazionale, certo M.S., il quale risulta aver presentato la relativa domanda (cfr. doc. 1 ricorrente, copia provvedimento impugnato).

A fronte di ciò, M.B. riceveva peraltro il provvedimento negativo meglio indicato in epigrafe, motivato con il presunto carattere fittizio del rapporto di lavoro in questione, desunto da una non meglio precisata "documentazione agli atti" (doc. 1 ricorrente, cit.).

Avverso tale provvedimento, M.B. propone impugnazione con ricorso notificato il 29 dicembre 2010 e articolato in unico motivo di eccesso di potere, nel senso che il diniego non sarebbe in alcun modo motivato.

Ha resistito l’amministrazione, con atto e relazione del 27 gennaio 2011, ed ha domandato la reiezione del ricorso, rifacendosi agli atti di una indagine di p.g., la quali confermerebbe quanto affermato nel provvedimento.

Con ordinanza 10 febbraio 2011 n°157, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare ed ha contestualmente fissato udienza per la trattazione del merito all’udienza del giorno 26 ottobre 2011, alla quale ha da ultimo trattenuto il ricorso in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va respinto, nei termini di cui appresso.

1. In termini generali, è del tutto noto che la motivazione di un qualunque provvedimento amministrativo deve consentire di in modo agevole di ripercorrere il percorso logico seguito nell’emanare il provvedimento stesso: sul principio, si veda per tutte C.d.S. sez. V 11 novembre 2005 n°6347. La regola è intesa in modo ampio, nel senso che la motivazione si considera presente in tutti i casi in cui anche "a prescindere dal tenore letterale dell’atto finale, i documenti dell’istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni… della determinazione assunta", come affermato ad esempio da C.d.S. sez. IV 10 maggio 2005 n°2231, purché -come è ovvio- tale ricostruzione sia possibile, e non meramente ipotetica o congetturale.

2. L’onere di motivazione poi, come previsto in modo espresso dall’art. 3 della l. 7 agosto 1990 n°241, può essere assolto anche con il rinvio esplicito ad uno degli atti del procedimento, cd. motivazione per relationem: come dispone il comma 3 dell’articolo in questione, infatti, "se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama". In proposito, come ha chiarito la giurisprudenza, l’atto richiamato deve essere offerto in copia o per lo meno in visione, e ciò su istanza di parte, si che non può dolersi di un difetto di motivazione chi non possa provare di avere richiesto l’accesso all’atto e di non essere stato in ciò soddisfatto: così sul punto C.d.S. sez. IV 24 dicembre 2007 n° 6653 e 20 ottobre 2000 n° 5619.

3. Alla luce dei principi appena delineati, l’unico motivo di ricorso è infondato e va respinto. L’amministrazione, con una relazione prodotta in data 8 agosto 2011, ovvero per inciso posteriormente all’ordinanza cautelare citata in premesse, ha fatto pervenire una comunicazione notizia di reato formata il 18 novembre 2009 dalla Stazione Carabinieri di Iseo, completa degli allegati. Fra gli stessi, compaiono due distinti verbali di sommarie informazioni testimoniali, entrambi resi lo stesso 18 novembre rispettivamente dall’odierno ricorrente e da certo M.I.. In tali verbali, l’odierno ricorrente asserisce di non aver mai prestato alcuna attività lavorativa per il proprio presunto datore di lavoro prima del 23 settembre 2009; M.I. dichiara invece di essere cugino del ricorrente stesso e di aver pagato il contributo richiesto dalla legge al presunto suo datore di lavoro per presentare una richiesta di legalizzazione fittizia.

4. In tali termini, emerge anzitutto che sotto il profilo sostanziale effettivamente la richiesta di legalizzazione per cui è causa non poteva essere accolta, se non altro perché il ricorrente stesso ammette di non aver prestato lavoro nel periodo considerato utile per la sanatoria. Sotto il profilo formale, poi, non è stato nemmeno dedotto che la "documentazione agli atti" sulla quale il diniego si fonda non fosse costituita dagli atti di indagine appena descritti, sì che i requisiti della motivazione per relationem sono soddisfatti, nel senso che il ricorrente avrebbe avuto la possibilità di chiederne e ottenerne copia.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente a rifondere all’amministrazione intimata le spese del giudizio, spese che liquida in Euro 1.500 (millecinquecento), oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, Sent., 14-12-2011, n. 1829 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A. Il Comune di Venezia, con la delibera 156 del 9.4.2009, adottava il piano di recupero di iniziativa pubblica relativo all’area "piazza Barche".

B. Con raccomandata del 14.5.2009 la società ricorrente, in qualità di proprietaria di un’area interessata dal predetto strumento urbanistico attuativo, chiedeva informazioni all’Amministrazione comunale in merito all’adozione dello stesso.

C. Con nota prot. n. 529518 del 17.12.2009 il Comune di Venezia confermava la presentazione del piano di recupero in data 30.3.2009, ritenendo sussistente il requisito della percentuale dei proponenti, richiesta dall’art. 20 della L.R. n. 11/2004.

D. Quindi con la nota del 9.3.2011 prot. n. 102269 il Comune resistente portava a conoscenza della società ricorrente la delibera di approvazione definitiva del piano di recupero per la zona di piazza Barche.

E. La ricorrente censura le delibere comunali:

1) per violazione e falsa applicazione della disciplina contenuta nella direttiva 2001/42/CE e nel D.lgs. n.152/2006 in materia di valutazione ambientale strategica, per violazione, falsa applicazione e, occorrendo, disapplicazione dell’art. 4 della L.R. n.11/2004, nonché delle D.G.R. n.3262 del 24.10.2006 e n.791 del 31.3.2009 giacché il piano di recupero non solo non è stato assoggettato a V.A.S., ma non è stata neanche avviata la procedura per l’esclusione della detta valutazione. Peraltro, in forza dell’art. 6 del citato D.lgs. n.152/2006, anche i piani che determinino l’uso di piccole aree a livello locale vanno assoggettati a V.A.S. se l’autorità competente valuti l’esistenza di un impatto significativo, a meno che il piano urbanistico generale non sia stato sottoposto a sua volta a V.A.S.. Infine nella delibera impugnata non viene dato atto neanche della redazione della relazione preliminare ambientale prevista dal Codice dell’ambiente e del rapporto ambientale imposto dalle rammentate D.G.R.;

2) per violazione e falsa applicazione degli artt.7 e 8 della legge n. 241/1990, dei principi di buon andamento e imparzialità dell’Amministrazione, nonché per eccesso di potere per carenza assoluta d’istruttoria e mancato rispetto delle regole del giusto procedimento in quanto il programma di recupero oggetto del provvedimento impugnato è stato adottato e approvato senza alcun coinvolgimento della società ricorrente, nonostante si trattasse della proprietaria di un’area coinvolta nella programmazione e, quindi, direttamente incisa dagli effetti della stessa;

3) per violazione e falsa applicazione degli artt.27 e 28 della legge n. 457/1978, nonché per eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta e carenza assoluta di istruttoria poiché, in forza del combinato disposto delle richiamate disposizioni, il Consiglio comunale avrebbe dovuto approvare il piano di recupero entro tre anni dall’individuazione delle aree e degli immobili per i quali il rilascio del titolo edilizio è subordinato alla previa formazione di uno strumento attuativo, a pena di decadenza. Orbene, nel caso di specie, l’individuazione della zona di "piazza Barche", ai sensi dell’art. 27, comma 3, della legge n.457/1978, è avvenuta con la delibera della Giunta Regionale del 15.7.1997, mentre l’adozione del piano di recupero è del 2009, con conseguente decadenza ad ogni effetto dell’individuazione del 1997;

4) per violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 20 e 21 della L.R. n. 11/2004, per sviamento di potere, illogicità e ingiustizia manifesta, carenza d’istruttoria e difetto di motivazione dal momento che il Comune di Venezia avrebbe mascherato sotto un piano attuativo d’iniziativa pubblica uno strumento attuativo d’iniziativa privata, come si può agevolmente desumere dalla celerità della sua adozione (avvenuta solo nove giorni dopo la sua presentazione) e dall’assenza di qualsiasi istruttoria;

5) per eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta, per contrarietà rispetto alle prescrizioni contenute nel P.R.G. e per violazione dei principi della concorrenza in quanto il Comune resistente si sarebbe impegnato a cedere diritti edificatori fino a 5000 mc., consentendo in tal modo la realizzazione di un edificio a destinazione terziaria in luogo di quello a destinazione pubblica, previsto nelle delibere di adozione e di approvazione e nella scheda normativa n. 4.

F. Il Comune di Venezia, ritualmente costituito in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, l’irricevibilità del ricorso per tardività in quanto, sebbene la notifica della delibera di approvazione del piano sia avvenuta il 9.3.2011, la società ricorrente ne aveva conoscenza sin dal 3.2.2011, data nella quale aveva inoltrato una nota per chiedere il rilascio di copia della detta delibera.

L’Amministrazione comunale ha, inoltre, eccepito l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse in quanto la società ricorrente, da un lato, non sembra ricevere alcun pregiudizio dall’approvazione del piano di recupero, mentre dall’altro, omette di rammentare di essere divenuta proprietaria di parte degli immobili compresi nel perimetro dello strumento urbanistico a seguito della fusione con la società I.N.M. s.r.l.. A tale ultimo riguardo occorre, allora, evidenziare che la ricorrente è subentrata nei rapporti giuridici della I.N.M., ivi compreso il contratto di compravendita dell’11.6.2004 con la controinteressata immobiliare L.B., in forza del quale veniva conferita a tale ultima società una procura irrevocabile per i rapporti con le P.A. inerenti proprio al piano di recupero. Nel merito l’Amministrazione ha, infine, concluso per la reiezione del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

G. L’Immobiliare L.B. s.r.l. ha eccepito, in via preliminare di rito, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse per le medesime ragioni esposte dall’Amministrazione comunale, nonché la nullità del ricorso per incertezza assoluta degli elementi identificativi della ricorrente in quanto nel procedimento di adozione e approvazione ha agito la N.P. Company s.r.l., mentre il gravame è stato proposto dalla N.P. s.r.l., con sede legale diversa dalla prima. Nel merito la controinteressata ha concluso per la reiezione del ricorso.

H. La F.C. s.r.l. ha eccepito, in via preliminare, l’irricevibilità per tardività del ricorso, nonché la sua inammissibilità per carenza di interesse per le medesime ragioni dedotte dall’Amministrazione comunale, concludendo nel merito per la reiezione del gravame.

I. Alla pubblica udienza del 27.10.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dall’Amministrazione resistente e dalle controinteressate, essendo il ricorso infondato nel merito per le ragioni di seguito esposte.

2. Con la prima censura la società ricorrente lamenta l’illegittimità delle delibere impugnate per violazione e falsa applicazione della disciplina contenuta nella direttiva 2001/42/CE e nel D.lgs. n. 152/2006, nonché per violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della L.R. n. 11/2004 e delle D.G.R. n.3262 del 24.10.2006 e n.791 del 31.3.2009 poiché il piano di recupero relativo alla zona di "piazza Barche" non è stato assoggettato a V.A.S..

2.1. La censura non è fondata e va disattesa per le seguenti motivazioni.

2.2. Il Collegio ritiene opportuno rammentare brevemente il quadro generale della normativa statale e regionale che disciplina la V.A.S., già ricostruito nella recente sentenza di questa stessa Sezione del 28.11.2011, n. 1779.

2.3. L’art. 6, comma 1, del D.lgs. n.152/2006 stabilisce che la valutazione ambientale strategica (V.A.S.) "riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente…", precisando (comma 2) che, fatto salvo quanto disposto al comma 3, la stessa valutazione "viene effettuata per tutti i piani e i programmi che sono elaborati per i settori della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli…"; il citato comma 3 dispone, inoltre, che "per i piani e i programmi di cui al comma 2, che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull’ambiente", a conclusione della procedura di screening, quale regolata dal successivo art. 12.

2.4. Nella Regione Veneto l’autorità competente ad effettuare la V.A.S. è la commissione regionale, istituita con la D.G.R. n.3262 del 24.10.2006, i cui compiti sono stati confermati con la L.R. n. 4/2008.

2.5. L’art. 35 del D.lgs. n.152/2006, come sostituito dall’articolo 1, comma 3, del D.lgs. n.4/2008, prevede poi che le Regioni, se necessario, adeguino il proprio ordinamento alle disposizioni dello stesso decreto, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore; trascorso tale termine, trovano diretta applicazione le sue disposizioni, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili.

2.6. Orbene il predetto termine è scaduto il 13.2.2009; ma nel frattempo la Regione Veneto ha approvato l’art. 14 della L.R. n.4/2008, intitolato "disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica" per cui, tra l’altro, fino ad una specifica normativa regionale in materia:

a) per i piani la cui approvazione e adozione compete alla Regione, o agli enti locali, l’autorità a cui compete l’adozione del provvedimento di screening è la predetta commissione regionale V.A.S., nominata con D.G.R. n.3262 del 24.10.2006; b) per i piani e programmi di cui al precitato art. 6, afferenti la pianificazione territoriale ed urbanistica, si applica l’articolo 4 della L.R. n. 11/2004.

2.7. Spirato il termine annuale, la Giunta regionale, con la D.G.R. n.791 del 31.3.2009, ha adeguato le procedure di V.A.S. alle modifiche introdotte con il D.lgs. n.4/2008, ribadendo come la valutazione riguardi tutti i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e, tra questi, anche gli strumenti urbanistici i quali esplicano i propri effetti nel territorio regionale.

2.8. Tanto premesso, secondo la prospettazione di parte ricorrente, il piano di recupero relativo alla zona "piazza Barche" non è stato sottoposto alla competente commissione regionale per la procedura di screening, per cui è stato illegittimamente sottratto a detta commissione il compito di verificare l’assoggettabilità (o meno) alla V.A.S. del piano stesso (il quale – si sottolinea – attua una variante anch’essa non assoggettata alla V.A.S in quanto risalente al 1997): quanto sopra, in violazione degli artt. 6 e 12 del D.lgs n.152/2006 (come modificato dal D. lgs. n.4/2008); con conseguente illegittimità delle delibere impugnate.

2.9. Il Collegio, come già affermato nella rammentata sentenza n. 1779/2011, evidenzia che la valutazione ambientale strategica è "il processo che comprende… lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l’espressione di un parere motivato, l’informazione sulla decisione ed il monitoraggio" (art. 5 D. lgs. n. 152/06, lett. a), e riguarda "i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale" (art. 6, comma 1).

2.10. L’art. 4 della L.R. n. 11/2004 affida, quindi, alla Giunta regionale "criteri e modalità di applicazione della V.A.S., in considerazione dei diversi strumenti di pianificazione e delle diverse tipologie di comuni" (comma 1); al comma 2, poi, stabilisce che sono sottoposti alla V.A.S. "il piano territoriale regionale di coordinamento, i piani territoriali di coordinamento provinciali, i piani di assetto del territorio comunali e intercomunali".

2.10.1. Ad avviso del Collegio l’elencazione di cui al comma 2 della citata disposizione non è qualificata, né si presenta come tassativa e, inoltre, il citato comma 1 dello stesso art. 4, con il rinvio alla deliberazione di giunta, lascia a quest’ultima un ampio margine di autonomia, riferibile anche all’individuazione degli strumenti urbanistici oggetto di valutazione (cfr. T.A.R. Veneto, II, 28.11.2011, n. 1779).

2.10.2. Inoltre, la direttiva regionale, di cui alla D.G.R. n.791/2009, si limita a riprodurre ed a recepire le previsioni dell’art. 6 del D.lgs. n.152/2006, per la parte in cui stabilisce che "l’ambito di applicazione della procedura VAS si estende a tutti i piani e programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale. In particolare:… a) i piani e i programmi che sono elaborati…per i settori… della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV" del D.lgs. n.152/06.

2.10.3. E, d’altro canto, che la legislazione statale all’epoca includesse, tra gli strumenti urbanistici sottoposti a V.A.S., anche i piani attuativi si desume, a contrario, da quanto ora stabilito dall’art. 5 del D.L. n. 70/2011, convertito con modifiche nella legge n. 106/2011: questo, dopo aver previsto al comma 1, lett. g), l’esclusione della V.A.S. "per gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica", al successivo comma 8 ne specifica le condizioni, aggiungendo un comma all’art. 16 della legge n. 1150/1942.

2.10.4. Gli elementi sin qui esposti conducono, quindi, ad affermare, a differenza di quanto sostenuto dall’Amministrazione comunale e dalla controitneressata Immobiliare L.B., che un piano attuativo, a determinate condizioni, può essere sottoposto a V.A.S. ovvero, ancor prima, a screening: tuttavia, ciò non si verifica per l’intervento in questione, sebbene la variante presupposta non sia stata a suo tempo oggetto di V.A.S., in conformità alle previsioni allora vigenti.

2.10.5. E, infatti, l’allegato IV al D.lgs. n.152/2006 include tra i progetti d’infrastrutture quelli di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari, ovvero i progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all’interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari.

2.10.6. Orbene, secondo quanto desumibile dalla documentazione allegata e condivisibilmente evidenziato nelle proprie difese dalla controinteressata F.C. s.r.l., il piano attuativo de quo interessa una superficie territoriale di m² 20.636, di poco superiore dunque ai due ettari, ed in Z.T.O. di tipo A, per la quale, ai sensi dell’art. 3 delle N.T.S.A., valgono le specifiche prescrizioni dettate dalla variante al P.R.G. n.2572 del 15.7.1997. Non venendo, quindi,raggiunto il limite dei 10 ettari, è escluso a priori che il piano di recupero relativo all’area de qua possa essere sottoposto a V.A.S., in considerazione del preciso limite di superficie indicato. Dalle suesposte considerazioni discende, inoltre, la superfluità della verifica preliminare di screening, con conseguente reiezione della prima censura anche sotto tale ultimo profilo.

3. Anche la seconda censura con la quale la ricorrente lamenta la violazione degli artt.7 e 8 della legge n. 241/1990, nonché delle regole del giusto procedimento deve essere disattesa.

3.1. Invero, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, condiviso dal Collegio, "ai sensi dell’art. 13 l. n. 241 del 1990, l’adozione di una variante al piano regolatore generale, in quanto provvedimento di pianificazione, non deve essere necessariamente preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei soggetti interessati. Il principio di partecipazione di cui agli art.7 e 8 della legge summenzionata non si applica, infatti, ai procedimenti di adozione di strumenti urbanistici (oltre che per il rispetto della lettera della disposizione dell’art. 13 l. n. 241 del 1990), giacché, sul piano ontologico, l’esigenza del contraddittorio tra le parti pubbliche e private risulta già salvaguardata nell’ambito della vigente disciplina di formazione degli strumenti urbanistici primari (pubblicazione, presentazione di osservazioni, esame, controdeduzioni, approvazione)" (cfr. in termini Cons. Stato, sez. IV, 22.3.2005, n. 1236;T.A.R. Veneto, sez. II, 22.11.2010, n. 6083).

4. Con la terza censura parte ricorrente si duole dell’illegittimità della delibera impugnata per violazione degli artt.27 e 28 della legge n. 457/1978, nonché per eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta e carenza assoluta di istruttoria giacché, in forza del combinato disposto dei rammentati articoli, sarebbe intervenuta la decadenza del piano di recupero perché approvato oltre tre anni dall’individuazione dell’area oggetto dello stesso.

4.1. Anche tale censura non è fondata e va disattesa per le seguenti ragioni.

4.2. La tesi sostenuta da parte ricorrente muove, in realtà, da un’erronea ricostruzione degli effetti scaturenti dalla tardiva approvazione dello specifico strumento urbanistico.

4.2.1. Ed invero, il procedimento che conduce all’approvazione dei piani di recupero è analiticamente disciplinato nel titolo IV della legge n. 457/1978 e, segnatamente, gli artt.27 e 28, da un lato, e l’art. 30, dall’altro, delineano una precisa scansione degli adempimenti procedurali per la formazione di validi piani di recupero d’iniziativa, rispettivamente, pubblica o privata.

4.2.2. In entrambi i casi la pianificazione comincia con l’individuazione ad opera dei comuni, con deliberazione consiliare, delle zone degli strumenti urbanistici generali ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante la realizzazione di interventi variamente rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione ed alla migliore utilizzazione degli immobili già edificati.

4.2.3. L’atto di individuazione delle zone di recupero segue le sorti dello strumento urbanistico generale al quale accede ed è, dunque, destinato a valere, almeno tendenzialmente, per un tempo indeterminato. Nell’ambito di tali zone il Comune ha la facoltà di individuare – "con le stesse modalità di approvazione" – "gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree" per i quali subordinare il rilascio del titolo edilizio alla preventiva formazione di piani di recupero (art. 27).

4.2.4. Questi ultimi sono disciplinati dal successivo art. 28 che ne prevede l’ approvazione con una deliberazione del Consiglio comunale, recante contestualmente la decisione delle opposizioni eventualmente presentate. Orbene, ai sensi del citato art. 28, comma 3,"ove la deliberazione del consiglio comunale di cui al comma precedente non sia assunta, per ciascun piano di recupero, entro tre anni dalla individuazione di cui al terzo comma del precedente articolo 27, ovvero non sia divenuta esecutiva entro il termine di un anno dalla predetta scadenza, l’individuazione stessa decade ad ogni effetto. In tal caso, sono consentiti gli interventi edilizi previsti dal quarto e quinto comma del precedente articolo 27". Infine, l’art. 27, comma 4, chiarisce quali siano gli effetti giuridici dell’ individuazione soggetta a decadenza.

4.2.5. Infatti, mentre per le aree e gli immobili, non assoggettati ai piani di recupero e comunque in questi non compresi, possono attuarsi tutti gli interventi che non siano in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici generali, diversamente, nei casi di avvenuta individuazione degli immobili da recuperare, sono unicamente realizzabili gli interventi edilizi diretti alla conservazione dell’esistente, peraltro variamente limitati sul piano qualitativo e quantitativo, a seconda che si tratti di singole unità immobiliari e di parti di esse oppure di uno o più edifici globalmente considerati.

4.2.6. La restrizione delle potenzialità edificatorie degli immobili individuati a norma dell’art. 27, comma 3, non può però durare per oltre tre anni, secondo quanto stabilito dal successivo art. 28. Secondo la giurisprudenza, condivisa dal Collegio, dalla lettura in combinato disposto di tutte le richiamate disposizioni emergono le ragioni sottese alla previsione di decadenza: il vincolo di piano attuativo, che viene in essere a seguito della deliberazione consiliare di individuazione degli immobili, assolve ad una chiara funzione di salvaguardia, mirante alla conservazione interinale del compendio immobiliare esistente, onde consentire in futuro la piena realizzazione degli interventi previsti dallo strumento urbanistico esecutivo, nel frattempo eventualmente adottato.

4.2.7. Qualora, tuttavia, siffatta adozione non segua entro i successivi tre anni, il vincolo scaturente dalla deliberazione consiliare summenzionata necessariamente decade e, pertanto, torna ad applicarsi la regola generale della possibilità di realizzare ogni intervento edilizio conforme agli strumenti urbanistici generali, posto che nel novero degli immobili non assoggettati al piano di recupero o non compresi in questo devono includersi anche quelli per i quali sia scaduta l’ individuazione deliberata a norma dell’art. 27, comma 3.

4.2.8. Le considerazioni sin qui svolte conducono, quindi, al rigetto della terza censura giacché la decadenza in parola di per sé non precludeva né rendeva illegittima l’approvazione tardiva del piano presentato. Occorre, infatti, precisare che l’ approvazione del piano di recupero può intervenire dopo lo spirare del termine triennale a condizione della perdurante eseguibilità degli interventi previsti nello strumento urbanistico attuativo, ovverosia soltanto nell’ipotesi dell’assenza di modifiche dei luoghi – comunque diverse da quelle assentibili anche durante il regime di salvaguardia – verificatesi in epoca successiva alla decadenza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 1.7.2005, n. 3666).

5. Con la quarta censura parte ricorrente deduce l’illegittimità della delibera gravata per violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 20 e 21 della L.R. n. 11/2004, nonché per sviamento di potere, illogicità e ingiustizia manifesta, carenza d’istruttoria e difetto di motivazione.

5.1. Il Collegio evidenzia, in primo luogo, l’inammissibilità della predetta censura per carenza di interesse giacché parte ricorrente nulla deduce in ordine alla lesione che avrebbe subito a causa di detta procedura, né, come noto, è sufficiente a legittimarne la proposizione il mero e generico interesse al ripristino della legalità violata.

5.2. Nel merito il Collegio rileva, inoltre, che nel caso di specie il progetto di piano è stato redatto da un professionista esterno e proposto al Comune resistente che ne ha verificato la corrispondenza alle linee guida e alle finalità indicate nella scheda normativa n. 4, seguendo l’iter prescritto dalla L.R. n. 11/2004. Orbene, in considerazione dell’inesistenza di una specifica disposizione di legge che vieta la redazione del piano di recupero di iniziativa pubblica da parte di un professionista esterno all’Amministrazione, ad avviso del Collegio, non ricorre nel caso di specie alcuna circostanza idonea a dimostrare il lamentato sviamento di potere, limitandosi sul punto la censura al solo richiamo del breve lasso di tempo intercorso tra la presentazione e l’adozione del piano di recupero, circostanza di per sé neutra e non sintomatica di alcun vizio di eccesso di potere.

6. Infine con la quinta censura la ricorrente lamenta l’illegittimità della delibera gravata per eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta, per contrarietà rispetto alle prescrizioni contenute nel P.R.G. e per violazione dei principi della concorrenza giacché il Comune di Venezia si sarebbe impegnato a cedere diritti edificatori fino a 5000 mc., consentendo in tal modo la realizzazione di un edificio a destinazione terziaria in luogo di quello a destinazione pubblica, previsto nelle delibere di adozione e di approvazione e nella scheda normativa n. 4.

6.1. Dalla lettura di tale ultima scheda normativa si evince che è prevista "la nuova costruzione, sulla testata tra via Lazzari, via Colombo e P.le Cialdini, di un complesso edilizio contenente funzioni di servizio pubblico e privato, al previsto nodo di interscambio tra le linee autobus e tram, costituito da immobili con destinazione d’uso mista (commerciale/direzionale), per un volume totale di 5.000 mc.". La delibera di approvazione dispone testualmente che l’edificio B è un nuovo edificio contenente funzioni di servizio pubblico e privato al previsto nodo di interscambio tra le linee di autobus e tram. Ne discende, quindi, che il progetto da realizzare è perfettamente conforme alla variante del centro storico e che non sussiste la discrasia sostenuta da parte ricorrente tra lo strumento urbanistico generale e quello attuativo.

6.2. Né, infine, appare condivisibile il richiamo alla necessità di una procedura di evidenza pubblica giacché l’esecuzione di un P.U.A. deve necessariamente essere demandata ai proprietari degli immobili interessati dallo strumento urbanistico attuativo.

7. Per tutte le suesposte ragioni il ricorso deve, quindi, essere rigettato.

8. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione comunale e delle controinteressate costituite, che liquida in euro 7.000,00 (settemila/00) per ciascuna parte, a titolo di diritti, onorari e spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Angelo Gabbricci, Consigliere

Marina Perrelli, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-06-2012, n. 9502 Assegno di invalidità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Crotone, appellata dall’Inps, riconosceva il diritto di D.I. all’assegno di invalidità civile con decorrenza dal 1 gennaio 2008, invece che dal 20.1.2006, come statuito dal giudice di primo grado.

La Corte d’appello, infatti, non riteneva sufficiente ad integrare il requisito dell’incollocazione la presentazione alla ASL territorialmente competente della istanza per essere sottoposti agli accertamenti sanitari necessari ai fini dell’iscrizione al collocamento mirato al lavoro dei disabili. Osservava anche che è possibile presentare la domanda di iscrizione all’ufficio di collocamento anche in difetto del preventivo accertamento del requisito sanitario da parte delle commissioni sanitarie, allegando documentazione apprestata dall’interessato.

La prestazione richiesta poteva essere riconosciuta a partire dal 2008, quando ormai per effetto della Legge Finanziaria 14 dicembre 2007, art. 1, comma 35, era stato eliminato il requisito della iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio.

La D. propone ricorso per cassazione – illustrato da successiva memoria -, a cui resiste l’Inps con controricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, art. 13 (recte, del D.L. n. 5 del 1971, convertito da detta legge), in relazione alla L. n. 482 del 1968, art. 1, comma 2, e alla L. n. 68 del 1999, art. 1. Si ripropone la tesi che ai fini dell’integrazione del requisito dell’incollocazione doveva ritenersi sufficiente la presentazione della domanda alle competenti commissioni sanitarie di accertamento delle condizioni di disabilità necessario ai fini dell’iscrizione nelle liste speciali per il collocamento dei disabili.

Questa Corte nell’esaminare i problemi interpretativi e applicativi posti dalla previsione del D.L. n. 5 del 1971, art. 13 convertito dalla L. n. 118 del 1971, che subordina il diritto all’assegno di invalidità civile alla condizione che l’interessato sia "incollocato al lavoro", ha ritenuto che l’interessato al fine di dimostrare tale condizioni dovesse richiedere l’iscrizione, in relazione alla sua condizione di invalidità, nelle liste del collocamento c.d.

obbligatorio e ha anche precisato che tale adempimento dovesse essere eseguito anche in attesa della conclusione del procedimento per il riconoscimento da parte delle autorità competenti del possesso di quel grado di invalidità che abilitava a fruire del collocamento obbligatorio, tenuto anche presente il tenore della L. n. 482 del 1968, art. 19 circa la documentazione da presentare a corredo della domanda (cfr. Cass. 13279/2003, 17329/2003, 23762/2009; cianche Cass. n. 5085/2012 con riferimento alla nuova L. n. 68 del 1999 sul collocamento dei disabili).

In effetti, dall’art. 19 cit., comma 2 che recita: "La richiesta di iscrizione è presentata direttamente dagli interessati o dalle associazioni, opere, enti di cui all’art. 15, u.c., munita della necessaria documentazione concernente la sussistenza dei requisiti che, a norma delle leggi in vigore, danno titolo al collocamento obbligatorio, le attitudini lavorative e professionali del richiedente anche in relazione all’occupazione cui aspira, e per coloro che hanno menomazioni fisiche, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l’invalido, per la natura e il grado della mutilazione o invalidità, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti" è desumibile che nella vigenza, in materia di collocamento degli invalidi, della L. n. 482 del 1968 non erano dettate regole sulla documentazione della relativa domanda che formalmente subordinassero l’ammissibilità della domanda stessa al previo riconoscimento del previsto grado di invalidità da parte delle apposite commissioni.

Come puntualmente dedotto nel ricorso, devono ora prendersi in considerazione prescrizioni dettate al riguardo nell’ambito della nuova disciplina della L. 12 marzo 1999, n. 68, dettante "norme per il diritto al lavoro dei disabili". Deve rilevarsi allora che l’art. 1, comma 1, prevede che la legge si applica alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi del D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 2 dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità".

Coerentemente il comma 4 precisa che "L’accertamento delle condizioni di disabilita di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 4 secondo i criteri indicati nell’atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri (…)". Infine l’art. 8, comma 1, con specifico riferimento all’avviamento al lavoro, e all’iscrizione nei relativi elenchi, fa riferimento alle "persone di cui all’art. 1, comma 1" e precisa che in occasione dell’iscrizione viene compilata un’apposita scheda in cui sono annotati, oltre alle capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni del lavoratore, la natura e il grado della minorazione, con analisi dei posti assegnabili al lavoratore disabile.

In questo quadro risulta evidente che l’esperimento del procedimento per l’accertamento dell’invalidità da parte delle appositi – commissioni è rigorosamente propedeutico all’iscrizione negli elenchi degli invalidi aspiranti al collocamento agevolato.

Conseguentemente non può darsi continuità all’indirizzo giurisprudenziale formatosi con riferimento alla precedente disciplina del collocamento dei disabili e deve invece darsi rilievo, ai fini dell’integrazione del requisito dell’incollocamento, previsto dal D.L. n. 5 del 1971, art. 13 (convertito dalla L. n. 118 del 1971), anche alla propedeutica domanda di accertamento, da parte delle apposite commissioni, dello stato di invalidità costituente presupposto per l’accesso alle modalità di avviamento al lavoro degli invalidi regolate dalla L. n. 68 del 1999. Ciò naturalmente fin quando la L. 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, comma 35, non ha sostituito il testo dell’art. 13 cit., introducendo, in luogo del requisito dell’incollocazione, quello più generico del mancato svolgimento di attività lavorativa.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata nella parte oggetto della censura e rinvio della causa ad altro giudice (stessa Corte in diversa composizione), che si atterrà al principio di diritto sopra indicato. Allo stesso si demanda anche la regolazione delle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2012

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