Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 10-03-2011, n. 5685 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte:

rilevato che intendendo procedere alla futura assunzione di operatori di esercizio, l’Azienda Mobilità e Trasporti di Bari – AMTAB spa ha demandato alla srl Studio Staff il compito di procedere al vaglio delle domande ed alla preselezione degli aspiranti;

che, all’esito di un esame per test a risposta multipla, è stato pubblicato l’elenco dei candidati ammessi alla successiva prova pratica di guida;

che C.P., + ALTRI OMESSI si sono rivolti al TAR della Puglia per ottenerne l’annullamento previa sospensiva;

che si sono costituiti sia l’AMTAB che due controinteressati e la Srl Studio Staff, la quale ha eccepito anche il difetto di giurisdizione del giudice adito;

che con sentenza n. 3298/2009, il TAR della Puglia si è però limitato a dichiarare la inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati;

che i ricorrenti hanno interposto appello al Consiglio di Stato, che dopo aver escluso l’avvenuta formazione di un giudicato implicito sulla giurisdizione, l’ha declinata in favore del giudice ordinario in quanto sebbene interamente partecipata dal Comune, l’AMTAB restava comunque una società privata rispetto alla quale risultava inapplicabile la deroga di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63;

che, il C.P. e gli altri aspiranti sopra ricordati hanno proposto allora ricorso per cassazione, sostenendo che il giudice a quo avrebbe dovuto invece decidere la causa;

che la sola AMTAB ha depositato controricorso, con il quale ha contestato la fondatezza dell’avversa doglianza, impugnando a sua volta in via incidentale nella parte in cui il Consiglio di Stato aveva "affermato di aver sollevato e risolto ex officio la questione di giurisdizione" che, tutt’al contrario, era stata puntualmente dedotta dagli appellanti nel ricorso introduttivo del giudizio di secondo grado;

che riuniti innanzitutto i due ricorsi perchè proposti contro la medesima sentenza, osserva il Collegio che il Consiglio di Stato non ha sostenuto allatto che gli appellanti non avessero fatto questione di giurisdizione, ma si è limitato (correttamente) a rilevare che si trattava di profilo ancora suscettibile di essere verificato anche di ufficio perchè il TAR non si era pronunciato nemmeno implicitamente al riguardo;

che tanto puntualizzato, devesi rilevare che queste Sezioni Unite si sono già pronunciate da tempo nel senso che le controversie di lavoro alle dipendenze delle aziende municipalizzate rientrano, anche per quanto riguarda l’espletamento delle procedure concorsuali, nella giurisdizione del giudice ordinario in conseguenza della natura privatistica del rapporto con tali aziende, che integrano strutture imprenditoriali autonome rispetto alla organizzazione pubblicistica (C. Cass. 1990/8173, 1993/10604, 2003/14672 e 2006/14852);

che in applicazione di tale principio, che il Collegio condivide e ribadisce, va pertanto affermata la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia promossa da C.P. e gli altri;

che a questo proposito appare ininfluente l’appartenenza di tutto il capitale sociale dell’AMTAB al Comune, perchè tale circostanza non vale a giustificare l’applicabilità della disposizione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 che testualmente riserva al giudice amministrativo le sole procedure concorsuali per l’assunzione di dipendenti delle "pubbliche amministrazioni" fra le quali, in difetto di una norma specifica quale, per esempio, quella dettata in materia di appalti, non può′ essere ricompresa l’Azienda controricorrente;

che entrambi i ricorsi vanno pertanto rigettati;

che in considerazione della reciproca soccombenza, dell’oggetto della controversia e della natura degli interessi in conflitto stimasi equo compensare per intero le spese del presente giudizio fra le parti.
P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi, compensando per intero le spese del presente giudizio fra le parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 21-02-2011, n. 1072 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

zia e Iacovone;
Svolgimento del processo

A) – La S. s.p.a. gestisce dal 2003 il servizio "energia e calore" presso l’A.u.l.s.s. n. 6 di Vicenza e ciò nell’ambito di una convenzione stipulata ai sensi e per gli effetti dell’art. 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla medesima A.u.l.s.s. n. 6 con la C. s.p.a.

Con bando pubblicato nella G.U.C.E. 5 luglio 2009, l’A.u.l.s.s. n. 6 aveva indetto, come capofila delle Aziende sanitarie ed ospedaliere dell’Area Vasta della provincia di Vicenza, una gara a procedura aperta per l’affidamento in appalto del medesimo servizio: vi aveva partecipato la stessa S., in raggruppamento temporaneo d’imprese, costituendolo con Gefi Servizi immobiliari s.p.a., Exitone s.p.a. e Poliedra Sanità s.p.a..

Con delib. n. 396 del 18 agosto 2009 il direttore generale dell’Azienda aveva preso atto delle conclusioni rassegnate dalla commissione giudicatrice della gara e dichiarato definitivamente conclusa la procedura di scelta del contraente, in assenza di aggiudicazione: la S. aveva impugnato tale provvedimento con ricorso ancora pendente dinanzi al T.a.r. al momento della pronuncia qui appellata.

Con delib. n. 451 del 22 settembre 2009 il direttore generale aveva quindi disposto, nelle more dell’espletamento della nuova gara, la proroga della convenzione in essere con la S. fino al 31 agosto 2010, quanto agli ospedali di Vicenza, Noventa Vicentina e Parco San Felice, e fino al 30 giugno 2010 per gli altri presidi.

Peraltro, con susseguente delib. n. 487 del 16 ottobre 2009, il medesimo direttore generale aveva limitato la durata di tali affidamenti al 15 novembre 2009, avendo contestualmente disposto l’adesione alla nuova convenzione C. per lo stesso servizio, ed in conseguenza di ciò, con nota prot. n. 74952 del 20 ottobre 2009, il dirigente preposto al Dipartimento area tecnica ed approvvigionamentiServizio Tecnico Impianti, Progetti e Logistica dell’Azienda aveva intimato alla S. la riconsegna degli impianti da essa gestiti entro il 15 novembre 2009.

Con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti la S. impugnava la deliberazione del direttore generale dell’U.l.s.s. n. 6 di Vicenza, n. 487 del 16 ottobre 2009, avente ad oggetto la fornitura di energia presso gli stabili della medesima A.u.l.s.s., recante "ulteriore proroga contrattuale – Ritorno deliberativo"; nonché ogni atto connesso e presupposto, comprese, per quanto occorresse, la nota dell’A.u.l.s.s. n. 6 di VicenzaDipartimento area tecnica ed approvvigionamentiServizio tecnico impianti, progetti e logistica, prot. n. 74952 del 20 ottobre 2009, e la nota dell’A.u.l.s.s. n. 6 di VicenzaDipartimento area tecnica ed approvvigionamentiServizio tecnico impianti, progetti e logistica, prot. n. 74062 del 3 novembre 2009.

La S. deduceva, al riguardo, l’avvenuta violazione dell’art. 3, legge 7 agosto 1990 n. 241, eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, perplessità della motivazione, difetto di presupposto, difetto di istruttoria, sviamento di potere e violazione del principio dell’affidamento.

Si costituivano in giudizio l’A.u.l.s.s. n. 6 e la C. s.p.a., concludendo per l’inammissibilità del ricorso, ovvero per la sua reiezione.

Si costituiva in giudizio anche il controinteressato raggruppamento temporaneo d’imprese Asm E.E.A. s.r.l., A. s.p.a.; A. Calore e Servizi s.r.l., Prima Vera s.p.a., Antas s.r.l., chiedendo anch’esso il rigetto del ricorso.

La parte controinteressata proponeva pure ricorso incidentale avverso l’anzidetta deliberazione n. 451 dd. 22 settembre 2009, con la quale il direttore generale aveva in precedenza disposto, nelle more dell’espletamento della nuova gara, la proroga della convenzione in essere con la S. fino al 31 agosto 2010, quanto agli ospedali sopra elencati, e fino al 30 giugno 2010 per gli altri presidi.

B) – I primi giudici respingevano il ricorso principale e dichiaravano improcedibile quello incidentale, compensando spese ed onorari processuali, con sentenza breve poi impugnata dalla S. per illogicità, contraddittorietà e vizio di motivazione della pronuncia di prima istanza (pendendo già impugnazioni all’epoca della delib. n. 451/2009 e coincidendo l’adesione alla nuova convenzione C. con la durata inizialmente e unilateralmente prevista per l’originaria proroga a favore della S.), in rapporto a poteri di autotutela sia pubblicistici che contrattuali; violazione della legge n. 488/1999 e dell’art. 23, legge comunitaria n. 62/2005, non risultando vietata una limitata proroga della durata contrattuale, in attesa dell’espletamento della nuova gara (al contrario del rinnovo negoziale di cui all’art. 6, legge n. 537/1993: cfr. C.S., sezione V, dec. n. 2882/2009, dec. n. 2961/2004 e dec. n. 9302/2003).

Si costituivano in giudizio la C. e l’A.C.E.S., che resistevano all’appello pure con rispettive memorie illustrative, in cui la C. poneva in luce il generalizzato divieto di proroghe e rinnovi nella contrattazione pubblicistica, come pure il risparmio ipotizzato dall’A.u.l.s.s. n. 6, mentre l’A.C.E.S. sosteneva la facoltà della p.a. di rideterminarsi nella gestione dei pubblici servizi, anche in assenza di fatti nuovi (ma, nella specie, sarebbero intervenute due se non addirittura tre ulteriori impugnazioni) e senza particolari obblighi motivazionali, onde porre fine ad un regime di prorogatio prolungatosi troppo nel tempo e trarre vantaggio dalla nuova convenzione C., in relazione ad un generalizzato divieto sia di rinnovo che di proroga contrattuale (nella prospettiva comunitaria di favore per la gara pubblica), senza che si potesse parlare di violazione del principio di affidamento, in presenza di uno scarto di soli 24 giorni tra le due deliberazioni in esame.

All’esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione.
Motivi della decisione

I) – Nel caso in cui siano stati proposti un ricorso principale ed uno incidentale la scelta del giudice amministrativo, nella priorità da dare al loro esame, deve collegarsi solo alle esigenze del giudizio e, dunque, ai principi di economia processuale e logicità (cfr., C.S., sezione IV, dec. 12 giugno 2009 n. 3696): il ricorso incidentale va esaminato, di regola, dopo quello principale, a meno che esso non introduca un thema decidendum idoneo a determinare la declaratoria d’inammissibilità del gravame principale per difetto di interesse (in quanto la "prova di resistenza" sia favorevole al ricorso incidentale) e fermo restando che la subalternità dell’impugnativa incidentale, che esiste nella fase di proposizione della stessa, deve essere mantenuta anche in sede di decisione, nel senso che l’esame del ricorso incidentale può aver luogo non per il mero fatto che sia stato ritualmente proposto un ricorso principale, ma solo una volta che di quest’ultimo sia stata delibata la fondatezza, perché soltanto tale evenienza fa sorgere l’interesse della parte all’esame della doglianza incidentale (cfr. C.S., sezione V, dec. 13 novembre 2007 n. 5811).

L’istituto processuale del ricorso incidentale si innesta nell’ambito dell’impugnativa proposta dal ricorrente principale contro l’atto amministrativo lesivo ed ha portata conservativa, ossia assolve alla funzione di mantenere l’assetto d’interessi definito in senso favorevole alla parte controinteressata (cfr. C.S., sezione V, dec. 22 luglio 2002 n. 4010), così paralizzando il gravame principale; pertanto, essendo il ricorso incidentale un’impugnativa accessoria rispetto a quella principale, la legittimazione a proporlo deriva automaticamente dall’avvenuta instaurazione di un giudizio, suscettibile di concludersi con la sottrazione all’interessato di una posizione di vantaggio derivante dal provvedimento impugnato (cfr., C.S., sez. V, dec. 8 luglio 2002 n. 3782).

Dunque, l’esame del ricorso incidentale dev’essere, in linea di principio, subordinato all’accoglimento di quello principale (cfr. C.S., sezione V, dec. 8 maggio 2002 n. 2468).

Tuttavia, anche omettendo di considerare le esigenze di economia processuale (che a loro volta devono rimanere connesse all’esigenza del rispetto del generale principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato), talvolta l’esame del ricorso incidentale può – e secondo alcune pronunce addirittura deve – precedere l’esame di quello principale: nell’ambito del contenzioso relativo ai procedimenti di scelta del contraente con la p.a., dovrebbero utilmente distinguersi le ipotesi in cui il ricorso incidentale introduca vere e proprie eccezioni quanto alla legittimazione del ricorrente principale a partecipare al procedimento (ad es., mancanza dei requisiti previsti dalla legge o dalla lex specialis o presentazione della domanda di partecipazione oltre i termini previsti da quest’ultima), con la conseguente esigenza di una disamina preliminare di tali problematiche, dalle ipotesi nelle quali si propongano questioni interpretative, in ordine al corretto esercizio della potestà di esclusione dalla gara, nei confronti di un concorrente non aggiudicatario, da parte della stazione appaltante; tali ultime questioni rilevano, nell’economia del giudizio, proprio in quanto l’interesse alla loro decisione sorge dalla contestazione della legittimità dell’aggiudicazione disposta dalla stazione appaltante medesima, con la conseguenza che le questioni stesse ragionevolmente dovrebbero essere trattate nel solo caso di riscontrata fondatezza del gravame principale.

II) – In tale prospettiva, la questione della legittimità della delib. n. 451/2009, sollevata per l’appunto dalla parte originariamente controinteressata mediante il proprio ricorso incidentale, non assuma una valenza preliminare rispetto alla questione della legittimità della susseguente adesione da parte della stessa Azienda alla convenzione C. ed alla conseguente cessazione del servizio interinalmente affidato alla S. dal 15 novembre 2009, proprio in quanto il suo interesse a contestare la legittimità del titolo giuridico della S. alla prosecuzione nella gestione interinale del servizio sorgerebbe nella sola ipotesi in cui la stessa S. avesse ottenuto l’annullamento del provvedimento con cui fosse stata da ultimo attribuita al raggruppamento d’imprese controinteressato la gestione del servizio medesimo, nel quadro della nuova convenzione C., con la conseguente reviviscenza del titolo giuridico predetto.

Quindi, andava innanzitutto esaminato – e respinto – il ricorso principale della S., secondo cui sussisterebbe una ben evidente contraddittorietà tra la prima deliberazione del direttore generale (n. 451/2009) di proroga dei servizi alla S. e la susseguente sua deliberazione (n. 487 del 2009), recante la revoca di tale affidamento interinale, con contestuale adesione ad una nuova convenzione C., in quanto proprio l’esercizio del diritto costituzionale di difesa in sede giurisdizionale, da parte dei due raggruppamenti esclusi dalla gara relativa all’Area Vasta (la stessa S. e C. c.p.l.) era stato assunto da parte della stessa A.u.l.s.s. a primario presupposto per l’adesione alla nuova convenzione C..

La deliberazione n. 451/2009 si configurava, in realtà, quale atto unilaterale di proroga del servizio disposto dall’Azienda nei riguardi del soggetto che aveva dall’inizio disimpegnato il servizio come impresa affidataria, in forza della convenzione C. del 2002, ma poi come soggetto unilateralmente reso destinatario di proroga del servizio stesso, dapprima con deliberazione del direttore generale del 24 luglio 2008 sino al 31 dicembre 2008; poi, fino al 31 agosto 2009, con sua deliberazione del 15 gennaio 2009 e, infine, con l’anzidetta sua deliberazione n. 451/2009.

Il provvedimento impugnato (delib. n. 487 del 2009) prefigurava, invece, la conclusione tra l’Azienda e la controinteressata, nell’ambito di una nuova convenzione C. successivamente stipulata, di un atto negoziale bilaterale per il disimpegno dello stesso servizio.

III) – In effetti, le motivazioni della delib. n. 451/2009 e della delib. n. 487/2009 si configuravano comuni, laddove la p.a. affermava di voler provvedere in tal modo, in via interinale, rispetto alla risoluzione del contenzioso insorto all’esito della gara dichiarata deserta: ma nel contesto dell’affidamento unilaterale (e per sua intrinseca natura precario) disposto nei confronti della S. nulla vietava (anzi, tutto consigliava) alla p.a. di rideterminarsi per un nuovo affidamento, ad essa indubbiamente consentito dalla legislazione vigente e che, perlomeno nel periodo di tempo previsto rispetto alla definizione del contenzioso in essere, le permettesse di realizzare un consistente risparmio di spesa (affidamento discendente da una convenzione C. all’epoca in vigore, rispetto ad altra cessata nella sua normale vigenza e già reiteratamente prorogata dalla stessa Azienda nei riguardi della S.).

Ai sensi dell’art. 26, comma 3, legge 23 dicembre 1999 n. 488, alla scadenza della precedente convenzione C. disimpegnata dalla S. e dopo una sua prima (ed unica) proroga, l’Azienda avrebbe potuto indire una nuova gara per l’affidamento del servizio, oppure aderire alla nuova convenzione C., nel frattempo entrata in vigore, risultando viceversa assodata l’impossibilità di ulteriori proroghe, per la generale valenza del divieto di rinnovo (e, ancor più, di proroga) dei contratti di appalto scaduti, introdotto dall’art. 23, legge 18 aprile 2005 n. 62: disciplina preclusiva di qualsivoglia scelta interpretativa estrinsecantesi nell’elusione di fatto del divieto medesimo (cfr. C.S., sezione V, dec. 11 maggio 2009 n. 2882; dec. 8 luglio 2008 n. 3391), per il doveroso rispetto dei principi di equilibrata concorrenzialità e di par condicio.

Essendosi rigettato il ricorso principale, quello incidentale non poteva che essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse alla sua decisione (cfr. C.S., sezione VI, dec. 25 giugno 2008 n. 3217), fermo restando che l’ulteriore – ma consequenziale – apprezzamento sull’impossibilità della proroga a favore della S., enunciato dal direttore del servizio tecnico dell’A.u.l.s.s. dopo la deliberazione del direttore generale, recante l’affidamento del servizio in conformità all’attuale convenzione C., non si configurava quale motivazione postuma (di per sé rilevante, in termini di illegittimità, solo ove intervenuta in pendenza di un procedimento giudiziale: cfr. C.S., sezione VI, dec. 19 agosto 2009 n. 4993), ma come apprezzamento contestuale e legittimo circa l’impraticabilità della precedente determinazione assunta dalla p.a..

Conclusivamente, l’appello va respinto, con salvezza dell’impugnata sentenza, mentre le spese e gli onorari di questa fase si liquidano in dispositivo, secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, definitivamente pronunciando, respinge l "appello e condanna l’impresa appellante S. a rifondere alla C. ed all’A.C.E.S. (in ragione di metà per ciascuno) le spese e gli onorari del giudizio di secondo grado, liquidati in complessivi euro quattromila/00, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 09-05-2011, n. 10072 Indennità di espropriazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia concerne l’azione svolta innanzi al TRAP Campania dalla società Vivai Ciccarella, quale proprietaria di un vivaio, oggetto di due distinte occupazioni, per espropriazione ed esecuzione dei lavori, nei confronti del consorzio concessionario dei lavori medesimi, disposti dal Presidente della Giunta Regionale campana in qualità di commissario straordinario del Governo per le zone terremotate: la società attrice chiedeva di essere indennizzata sia per l’occupazione, sia per la perdita di valore del residuo terreno, sia per la distruzione di un certo numero di piante ornamentali. Il giudice adito, preso atto che la domanda della società attrice era stata in sede di precisazione delle conclusioni limitata alla sola indennità di occupazione delle aree adibite a fasce di cantiere, con sentenza non definitiva, condannava in via generica il consorzio convenuto alla corresponsione della chiesta indennità da pagarsi fino alla data della decisione di primo grado e rimetteva la causa sul ruolo per la liquidazione del quantum, disponendo CTU. Eseguita la consulenza, il TRAP liquidava l’indennità di occupazione nella misura di Euro 15 mq e riteneva indennizzabile anche la perdita da distruzione delle piante allocate nel vivaio.

La sentenza era appellata innanzi al TSAP, tanto, in via principale, dalla società Vivai Ciccarella, quanto, in via incidentale, dalla società ARIN, che nelle more del giudizio di prime cure era succeduta al consorzio originariamente convenuto nel giudizio. A sostegno dell’appello principale la società espropriata deduceva la non congruità dell’indennità virtuale di esproprio liquidata, l’erroneità della determinazione del valore del soprassuolo e la violazione dell’art. 111 c.p.c. per la supposta estromissione dal giudizio del consorzio originariamente convenuto. A sostegno dell’appello incidentale, la società ARIN sosteneva che l’indennità avrebbe dovuto essere liquidata sulla base dei valori agricoli medi, stante la natura non edificabile dell’area.

Il TSAP, con la sentenza in epigrafe, rigettava sia l’appello principale, ritenendolo in parte inammissibile e in parte infondato, sia l’appello incidentale, ritenendolo carente di interesse, in quanto, sebbene dovesse riconoscersi la natura agricola del terreno, la misura dell’indennità non ne subiva una variazione in diminuzione, stante la coltura pregiata cui il terreno stesso era adibito. Avverso tale sentenza la società Vivai Cecarella propone ricorso per cassazione con tre motivi, illustrato anche con memoria.

Resiste la società ARIN con controricorso, proponendo con lo stesso atto ricorso incidentale con unico motivo.

MOTIVAZIONE
Motivi della decisione

Preliminarmente occorre disporre la riunione del ricorso principale e del ricorso incidentale ai sensi dell’art. 335 c.p.c. Altrettanto preliminarmente occorre dichiarare l’inammissibilità del controricorso e ricorso incidentale, perchè notificato oltre il termine di quaranta giorni previsto dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ.: infatti il ricorso risulta notificato alla società ARIN il 3 novembre 2010, mentre il controricorso e ricorso incidentale risulta notificato il 23 febbraio 2011. Passando, quindi, all’esame del ricorso principale, con il primo motivo la società Vivai Ciccarella contesta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il valore unitario medio determinato in Euro 15,00 mq, prima dal TRAP, e poi dal TSAP nella sentenza qui impugnata. Afferma la società ricorrente che il giudice si sarebbe discostato senza una adeguata motivazione dal valore individuato dal CTU tra gli Euro 20,00 e gli Euro 30,00 mq. Il motivo non è fondato e, peraltro, non coglie nella sua specificità la ratio decidendi della sentenza d’appello, la quale, con circostanziata motivazione, conferma il valore attribuito al terreno dal giudice di primo grado, ma sulla base di una diversa valutazione, e cioè sulla base della natura agricola – e non edificabile – del terreno in questione e della sua destinazione a coltura di pregio (coltura vivaistica) rispetto alla quale il valore agricolo medio può determinarsi in Euro 15,00 mq, identico a quello stabilito, ma su altri riferimenti normativi non applicabili nella specie, dal TRAP. Su questi aspetti, il motivo in esame non contiene alcuna adeguata argomentazione e si palesa come una inammissibile istanza di revisione del merito (e ciò anche in relazione alla identificazione delle aree in questione, attentamente vagliate dal giudice d’appello, con analitica motivazione).

Con il secondo motivo del ricorso principale, la società Vivai Cecarella contesta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il valore attribuito al soprassuolo, nonostante la formazione in merito di un giudicato (interno) parziale e la mancata prova da parte del debitore del concorso (e della misura del concorso) del danneggiato nella produzione dell’evento. Il motivo è infondato, oltre che inammissibilmente inteso ad ottenere una nuova valutazione da parte del giudice di legittimità, mentre la sentenza impugnata, che, peraltro, non contiene alcun riferimento motivazionale ad una supposta rilevanza del concorso del creditore al verificarsi dell’evento dannoso, è congruamente motivata, anche in coerente aderenza all’indirizzo di questa Corte secondo cui nella determinazione dell’indennità di espropriazione di suoli agricoli non è consentita alcuna considerazione separata tra il valore del suolo e quello delle colture su di esso praticate (c.d. soprassuolo), tenuto conto del fatto che il valore agricolo medio viene calcolato con riferimento ai tipi di coltura effetti va mente praticati, sicchè non possono formare oggetto di separato ristoro le piantagioni esistenti sul fondo espropriato (Cass. 9 aprile 2003, n. 5566; 9 marzo 2004, n. 4732; 12 aprile 2006, n. 8502; 3 aprile p 2007, n. 8361; 21 maggio 2007, n. 11782; 25 novembre 2009, n. 24761).

Con il terzo motivo del ricorso principale, la società Vivai Cecarella contesta, sotto il profilo della violazione di legge, l’aver la sentenza impugnata ritenuta inesistente l’avvenuta estromissione in primo grado del Consorzio originariamente convenuto e l’aver comunque escluso l’interesse della ricorrente a dedurre la violazione dell’art. 111 c.p.c., non potendosi pervenire ad una condanna solidale tra il Consorzio e la società ad esso succeduta.

Il motivo non è fondato, in quanto non si è verificata, come correttamente rileva la sentenza impugnata, alcuna estromissione dal giudizio del Consorzio "alienante", non essendo stata emessa alcuna pronuncia in tal senso ed essendo stato il dante causa evocato nel giudizio d’appello rimanendo contumace. Pertanto, deve essere rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. La reciproca soccombenza e la natura della controversia giustificano la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 09-06-2011, n. 12644 Effetti del fallimento per i creditori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il curatore del fallimento della società Iacovitti Costruzioni Srl dichiarato con sentenza 6 maggio 1999 convenne con atto 1 febbraio 2000 dinanzi al tribunale di Vasto la società Prominvest Srl e chiese che fosse dichiarata la inefficacia a norma della Legge fallimentare della vendita compiuta dalla fallita il 6 aprile 1998, un mese prima che fosse ammessa all’amministrazione controllata, di due appartamenti al rustico per L. 300 milioni, con la consapevolezza da parte dell’acquirente dello stato di insolvenza della venditrice.

La convenuta resistette deducendo la congruità del prezzo e la sua inscientia decoctionis.

Nel giudizio intervenne S.M.N., fideiussore della fallita.

Il tribunale respinse la domanda, che la Corte di appello dell’Aquila ha invece accolto, sull’impugnazione del fallimento, con sentenza 12 aprile 2005/30 maggio 2005, con cui ha revocato la vendita e condannato la appellata al pagamento delle spese processuali del doppio grado.

Ha ritenuto la corte di merito che le modalità dell’operazione – con cui la acquirente era divenuta nella stessa data dell’atto di vendita cessionaria del credito di L. 250 milioni dalla società Serfina S.p.A. credito vantato nei confronti della venditrice, con il quale era stato in parte compensato il prezzo della vendita – unitamente alla prossimità dell’atto rispetto alla procedura di amministrazione controllata, cui erano seguiti il concordato preventivo e il fallimento, alla circostanza che gli immobili erano stati ceduti al rustico, contrariamente alla prassi seguita dai costruttori edili, alla esistenza di numerose trascrizioni di preliminari di vendita e numerosi ricorsi per fallimento a carico della venditrice sin dal 1977, nonchè al fatto che il cantiere fosse chiuso, allorchè lo stimatore vi era acceduto per incarico della acquirente, convergono in modo palese verso la anomalia dell’atto e la conoscenza dello stato di decozione, posto che la Serfina era un società finanziaria che aveva scontato cambiali emesse dalla società venditrice e aveva poi quel credito cambiarlo ceduto alla acquirente.

Propone ricorso con un motivo la società Prominvest;

resiste con controricorso il fallimento.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo si deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; art. 67, L. Fall. e vizio di motivazione.

Rileva la ricorrente che le modalità di pagamento del prezzo debbono considerarsi irrilevanti ai fini della prova della scientia decoctionis, e che la curatela non aveva provato gli elementi previsti dall’art. 67, comma 1, nn. 1 e 2, nè dal comma 2, in ordine alla sproporzione delle prestazioni, essendo il prezzo contrattuale conforme ai valori di mercato, ovvero al collegamento della cessione del credito con la estinzione del prezzo, alla scientia decoctionis, prospettata con riferimento alle normali trascrizioni immobiliari, essendo la Iacovitti normalmente dedita all’attività di compravendita.

Il ricorso è infondato.

La sentenza impugnata ha posto a base dell’accoglimento dell’appello numerosi elementi utili a evidenziare la fattispecie revocatoria dedotta in giudizio, che nei termini in cui è stata rappresentata attraverso la esposizione in fatto, rimasta incontroversa nelle opposte difese delle parti, è risultata idonea a coprire l’intera area del art. 67, L. Fall., nella quale la corte territoriale ha ritenuto di identificare, come la più appropriata, quella dell’atto anomalo, inserita tra le ipotesi del comma 1 della legge, avuto anche riguardo agli assunti difensivi in primo grado della convenuta, che, per ciò che la stessa odierna ricorrente espone nell’atto di impugnazione, erano stati diretti a contestare la anomalia, attraverso la deduzione che la venditrice "fosse normalmente dedita alla compravendita di immobili e che pertanto l’acquisto degli appartamenti da parte della Prominvest rientrasse nella abituale attività svolta dalla Iacovitti Costruzioni e mancasse "qualsivoglia sproporzione tra le reciproche prestazioni, poichè la convenuta ebbe modo di farsi stimare i beni oggetto della compravendita precedentemente all’acquisto degli immobili, anche in considerazione del fatto che gli immobili erano e sono tuttora da completare per un importo di lavori di L. 185.120.000, pervenendo alla conclusione di una assoluta conformità del prezzo pattuito ai valori di mercato".

La premessa si appalesa utile da un lato ad identificare la ratio decidendi della sentenza impugnata, al di fuori delle articolazioni dell’art. 67, commi 1 e 2 considerati dalla ricorrente, e a contenere su tale ratio il tema in discussione, e dall’altro a verificare gli esatti termini dell’elemento soggettivo e del relativo onus probandi, che Prominvest ha ritenuto di riferire all’art. 67, comma 2 allorchè ha addebitato alla curatela di non aver dato la prova della scientia decoctionis, salvo subito dopo (f. 9 del ricorso) a precisare di avere fornito documentalmente e in corso di causa numerosi elementi a sostegno della propria inscientia, secondo la linea tracciata dalla corte abruzzese che sul comma 1, n. 2 ha concentrato la sua attenzione, lasciando fuori la ipotesi dell’atto a prestazioni sproporzionate, sulla quale il ricorso si è inutilmente soffermato, allo scopo di negarla.

Ciò posto va rilevato che la sentenza impugnata, dopo avere considerato che "è raro nella normale attività imprenditoriale" che i prodotti dell’impresa vengano scambiati con crediti vantati da società finanziarie nei confronti del venditore ceduto lo stesso giorno della compravendita ed avere osservato che "non è certamente normale comportamento dell’aspirante acquirente di mettersi in cerca, per pagare l’oggetto compravenduto, di crediti da acquistare e che cedente del credito, cessionario e venditore ceduto si trovino casualmente lo stesso giorno della stipula della compravendita e della cessione presso lo stesso studio notarile" ed avere infine preso atto che il prezzo di L. 360 milioni era stato pagato con accollo di mutuo per L. 110 milioni, tanto da rendere perfettamente conforme la differenza all’importo del credito ceduto, ha concluso, attraverso richiami giurisprudenziali di legittimità, che in tema di revocatoria fallimentare l’estinzione della precedente passività come scopo ulteriore rispetto alla causa tipica dei singoli negozi a tale fine utilizzati, secondo lo schema del "collegamento funzionale", conferisce all’operazione complessivamente realizzata un carattere anormale, in tali termini qualificandosi anche l’atto terminale, di per sè neutro, di estinzione del debito con conseguente presunzione semplice di conoscenza dello stato di insolvenza da parte del creditore così soddisfatto.

Se dunque la si colloca nella categoria dei mezzi indiretti per conseguire il risultato economico della datio in solutum, compiuta attraverso il collegamento dell’acquisto del bene e della compensazione del credito originario col pagamento del prezzo, sia pure parziale, nessun dubbio sussiste sulla fattispecie configurata dall’art. 67, comma 1, n. 2, L. Fall. (Cass. 193/2001; 3710/1984, 6675/1981; 5138/1980) – a nulla rilevando la ordinarietà dell’attività di impresa della Iacovitti Costruzioni, dal momento che ad assumere rilievo ai fini della decisione è invece la specificità in concreto dell’atto posto in essere – e sulla conseguente superfluità della indagine in ordine alla prova della scientia decoctionis, atteso che la ipotesi revocatoria configurata ribalta sull’accipiens l’onere della prova della inscientia, non assolto e persino superato dalle circostanze valutate dalla corte di merito (f. 4 della sentenza), che l’hanno indotta ad affermare che il collegamento dell’atto solutorio con la compravendita" e indice sicuro … di consapevolezza dell’acquirente dello stato di insolvenza in cui versava la società venditrice".

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in Euro 2.500,00 di cui 200 per esborsi e 2300,00 per onorari oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in Euro 2.500,00, di cui 200 per esborsi e 2300,00 per onorari oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.