Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 01-08-2012, n. 13831

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Svolgimento del processo

che:

1. P.M., + ALTRI OMESSI hanno chiesto, con ricorso dell’11 marzo 2008 alla Corte di appello di Venezia l’equa riparazione, ex L. n. 89 del 2001, del danno conseguente alla durata non ragionevole della procedura iniziata davanti al T.A.R. Lazio con ricorso del 1 agosto 1996 e definita con sentenza del 6 marzo 2007.

2. La Corte di appello ha riconosciuto la durata eccessiva della procedura stimandola in 7 anni e 7 mesi e ha liquidato l’indennizzo del danno non patrimoniale in complessivi Euro 1.900,00 applicando il parametro di 250,00 Euro per ogni anno di durata eccessiva della procedura, "dovendosi presumere che la sofferenza indotta dalla durata della lite sia stata nella fattispecie sostanzialmente irrisoria in presenza di un ricorso congiuntamente proposto da numerosissime parti (con conseguente affievolimento della partecipazione emotiva dei singoli, per il vincolo di solidarietà tra i litisconsorti) oltre che affidato a tesi giuridiche del tutto innovative".

3. Ricorrono per cassazione P.M., + ALTRI OMESSI affidandosi a due motivi di ricorso: a) violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 della C.E.D.U. in relazione all’art. 2056 c.c.. b) contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per la controversia.

4. Non svolge difese il Ministero.

5. La Corte ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Motivi della decisione

che:

6. Con i motivi di ricorso si contesta la decisione impugnata che ha ridotto a 250,00 Euro annui l’equa riparazione in considerazione del carattere collettivo del ricorso nel giudizio presupposto e del carattere innovativo delle tesi giuridiche poste a fondamento dello stesso.

7. Il ricorso è fondato. Infatti, come ha chiarito la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. civ. sezione 1, n. 19979 del 16 settembre 2009 e da ultimo Cass. civ. sez 6-1 n. 6655 del 2 maggio 2012), è irrilevante che la domanda nel giudizio presupposto sia proposta da una pluralità di attori, considerato che la forma collettiva e indifferenziata non equivale a trasferire sul gruppo situazioni di angoscia o patema d’animo, riferibili invece, specificamente, a ciascun singolo consorte in lite. Nè costituisce utile ragione, per ridurre sensibilmente l’importo dell’indennizzo la fondatezza o meno delle tesi giuridiche portate a sostegno della domanda nel giudizio presupposto, costituendo l’ansia e la sofferenza per l’eccessiva durata i riflessi psicologici del perdurare dell’incertezza in ordine alle posizioni coinvolte nel processo dei soggetti che agiscono per ottenere l’equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo, indipendentemente dal fatto che essi siano risultati vittoriosi o soccombenti, ad eccezione del caso in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio in difetto di una condizione soggettiva di incertezza (cfr.

Cass. civ. sezione 6-1 n. 28592 del 23 dicembre 2011 secondo cui dell’esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve dare prova puntuale l’Amministrazione).

8. La determinazione dell’indennizzo secondo il criterio seguito dalla Corte di appello di Venezia si pone quindi infondatamente in contrasto con la giurisprudenza della Corte E.D.U. (cfr. Cass. civ. sezione 1 n. 14753 del 18 giugno 2011) e con quella di questa Corte che, per i giudizi amministrativi ultradecennali, ritiene corrispondente a giustizia una liquidazione ridotta dell’indennizzo pari a 500,00 Euro per ogni anno di durata del procedimento e in ogni caso non inferiore a 6.250,00 Euro complessivi.

9. Nella specie l’applicazione di tale criterio comporta una liquidazione dell’indennizzo complessivo per il danno non patrimoniale pari a 6.250,00 Euro e al pagamento di tale somma, in favore di ciascuno dei ricorrenti, con interessi legali dalla domanda, va condannato il Ministero potendo la controversia essere decisa nel merito con la semplice applicazione dei criteri sopra esposti.

11. In considerazione della forte sperequazione fra la somma richiesta con il ricorso introduttivo e quella riconosciuta a titolo di equa riparazione, si ritiene di compensare per metà le spese del giudizio di merito da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, dell’indennizzo ex L. n. 89 del 2001 liquidato in Euro 6.250,00 con interessi dalla domanda. Condanna il Ministero al pagamento della metà delle spese del giudizio di merito liquidate, per tale quota, in complessivi 837,5 Euro, di cui Euro 542,5 per diritti, 245,00 per onorari e 50,00 per spese, in favore del difensore antistatario, e del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 965,00 Euro di cui 100,00 Euro per spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte di Cassazione, sezione seconda – sentenza 1 luglio 2010, n.24734. Criterio discretivo tra i delitti di “maltrattamento di animali” ex art. 544 ter c.p. e di “uccisione o danneggiamento di animali altrui” ex art. 638 c.p.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, lamenta il ricorrente l’errata qualificazione giuridica del reato commesso in Corigliano Calabro il 29.9.2004, argomentando che il fatto come contestato rientra nella previsione dell’art. 544 ter c.p. e non in quella dell’art. 638 c.p.
La L. 20 luglio 2004, n. 189, art. 1, comma 1, ha introdotto, dal 1 agosto 2004, nel libro secondo del codice penale, (dei delitti in particolare) al capo 3, il titolo IX bis, avente ad oggetto “i delitti contro il sentimento per gli animali”, l’art. 544 bis c.p., “Uccisioni di animali” che sanziona con la reclusione da tre mesi a tre anni chiunque, per crudeltà o senza necessità cagiona la morte di un animale” e l’art. 544 ter c.p., “maltrattamento di animali” che, al comma 1, sanziona con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da euro 3.000,00, a 15.000,00, “chiunque per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche”.
Il maltrattamento di animali, prima disciplinato come contravvenzione dall’art. 727 c.p., è quindi divenuto delitto ai sensi dell’art. 544 bis e segg. c.p. mentre l’attuale norma contenuta nell’art. 727 c.p., introdotta sempre della L. 1 agosto 2004, n. 189, art. 1, comma 3, contempla esclusivamente l’abbandono di animali.
Il nuovo delitto, che si configura come reato a dolo specifico, nel caso in cui la condotta lesiva dell’integrità e della vita dell’animale, che può consistere sia in un comportamento commissivo come omissivo, sia tenuta per crudeltà, e a dolo generico quando essa è tenuta, come nel caso in esame, senza necessità, si differenzia dall’art. 638 c.p. così come modificato dalla L. 20 luglio 2004, art. 1, comma 2, che ha introdotto l’inciso “salvo che il fatto costituisca più grave reato” e che stabilisce che “chiunque, senza necessità, uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire seicentomila”. Detta disposizione è contenuta nel titolo tredicesimo del libro secondo del codice penale, avente ad oggetto i delitti contro il patrimonio, in cui il bene protetto è la proprietà privata dell’animale, sicché, pur potendo coincidere l’elemento oggettivo con quello descritto nell’art. 727 “ante novellam” e nell’attuale 544 ter c.p. (qualora – come nel caso di specie – si sia in presenza di animali domestici), muta l’elemento soggettivo, costituito, nel reato di cui all’art. 638 c.p., dalla coscienza e volontà di produrre, senza necessità, il deterioramento, il danneggiamento o l’uccisione di un animale altrui e nel quale, diversamente dalla contravvenzione di cui all’art. 727 “ante novellam” e dal delitto di cui all’art. 544 ter c.p., che tutela il sentimento per gli animali, è tutelato l’animale come un bene patrimoniale e, pertanto, la consapevolezza dell’appartenenza di esso ad un terzo soggetto, parte offesa, è un elemento costitutivo del reato (v. Sez. III, sent. n. 44822/2007 Rv. 238457). Considerato poi che il concetto di deterioramento di cui all’art. 638 c.p. implica la sussistenza di un danno giuridicamente apprezzabile, mentre per le lesioni all’integrità fisica di cui all’art. 544 ter c.p. è necessario il verificarsi di una malattia atta a determinare una alterazione anatomica o funzionale dell’organismo anche non definitiva, ritiene il Collegio che, avendo riportato il cane evidenti ferite da taglio atte a determinare comunque un’alterazione anatomica significativa, la fattispecie rientri nella previsione di cui all’art. 544 ter c.p.
Rileva comunque il Collegio che il ricorrente non ha interesse a che gli venga contestato il delitto di cui all’art. 544 ter c.p., che – in quanto punito con la pena da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro – è più grave del delitto ritenuto in sentenza (punito a querela della persona offesa con la pena con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 300 euro); pertanto, qualificato il fatto come reato ex art. 544 ter c.p., va respinto il primo motivo di ricorso.
Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, attesa la illogicità delle argomentazioni sviluppate in ordine all’identificazione dello Z. vengono mosse non già precise contestazioni di illogicità argomentativa, ma solo doglianze di merito, non condividendosi dal ricorrente le conclusioni attinte ed anzi proponendosi versioni più persuasive di quelle dispiegate nella sentenza impugnata. La Corte d’Appello, con motivazione adeguata ed esente da evidenti vizi logici, ha ritenuto la responsabilità sulla base delle dichiarazioni di S. Francesco e del figlio S. Marco, “all’epoca sedicenne, della cui genuinità non appare potersi dubitare, atteso il carattere estremamente circostanziato delle deposizioni rese, e la presenza di riscontro nelle fotografie che ritraggono il cane, con un’evidente ferita sul muso”. E contro tali valutazioni sono dal motivo in esame formulate doglianze prive di consistenza e in termini di una inammissibile richiesta di rivalutazione di fatti.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Qualificato il fatto come reato ex art. 544 ter c.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 208 del 2011

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 31 del 20-7-2011

Sentenza nei giudizi di legittimita’ costituzionale dell’art. 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita’ economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promossi con ricorsi delle Regioni Toscana e Umbria, notificati il 28 settembre 2010, depositati in cancelleria il 30 settembre 2010 ed il 6 ottobre 2010 ed iscritti ai nn. 97 e 103 del registro ricorsi 2010. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell’udienza pubblica dell’8 giugno 2011 il Giudice relatore Giuseppe Frigo; Uditi gli avvocati Marcello Cecchetti per la Regione Toscana, Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione Umbria e l’avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1. – Con ricorso notificato il 28 settembre 2010 e depositato il successivo 30 settembre (r. ric. n. 97 del 2010), la Regione Toscana ha impugnato numerose disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita’ economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, tra queste, l’art. 15, commi 1 e 2, prospettando la violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione e del principio di leale collaborazione. La Regione, in premessa, richiama il contenuto delle disposizioni impugnate, ai sensi delle quali: «1. Entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalita’ per l’applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di ANAS S.p.a., in relazione ai costi di investimento e di manutenzione straordinaria oltre che quelli relativi alla gestione, nonche’ l’elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio. 2. – In fase transitoria, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di applicazione dei pedaggi di cui al comma 1, comunque non oltre il 31 dicembre 2011, ANAS S.p.a. e’ autorizzata ad applicare una maggiorazione tariffaria forfettaria di un euro per le classi di pedaggio A e B e di due euro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio assentite in concessione che si interconnettono con le autostrade e raccordi autostradali in gestione diretta ANAS. Le stazioni di cui al precedente periodo sono individuate con il medesimo d.P.C.m. di cui al comma 1. Gli importi delle maggiorazioni sono da intendersi IVA esclusa. Le maggiorazioni tariffarie di cui al presente comma non potranno comunque comportare un incremento superiore al 25% del pedaggio altrimenti dovuto». Premette ancora la ricorrente che, successivamente alla conversione, il primo comma e’ stato parzialmente modificato dall’art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125 (Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria), con l’aggiunta, dopo le parole «modalita’ per l’applicazione» della frase «entro il 30 aprile 2011». Ritiene la Regione Toscana che le disposizioni impugnate incidano sulle materie di competenza legislativa concorrente «governo del territorio» e «grandi reti di trasporto e navigazione». La ricorrente assume, infatti, che la variazione in aumento dei pedaggi sulle autostrade e sui raccordi autostradali, prevista dalla prima parte del primo comma dell’articolo impugnato, comporti necessariamente effetti riflessi sulla viabilita’ alternativa a quella autostradale, perche’ determinerebbe una maggiore affluenza del traffico sui percorsi alternativi, con conseguente aggravio dei costi di manutenzione e dei fenomeni di inquinamento nei territori limitrofi. In proposito, anche la giurisprudenza amministrativa ha affermato che gli aumenti tariffari «non possono non incidere sull’andamento della viabilita’, della circolazione e dei trasporti in ambito regionale» (viene citata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. III, del 5 ottobre 2006, n. 9917). In virtu’ di quanto esposto e, in specie, per l’incidenza delle disposizioni in esame sulle materie di competenza concorrente «governo del territorio» e «grandi reti di trasporto e navigazione», il legislatore statale avrebbe dovuto prevedere quantomeno il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni per la determinazione dei criteri e delle modalita’ di applicazione dei pedaggi. Analoghi rilievi varrebbero anche per la previsione dell’individuazione da parte del Governo delle tratte da sottoporre a pedaggio, contenuta nella seconda parte del primo comma dell’art. 15 impugnato, senza il coinvolgimento della Regione interessata: l’introduzione ex novo di un corrispettivo produrrebbe, secondo la ricorrente, conseguenze significative sulla viabilita’ in generale e, in particolare, sulla vivibilita’ delle zone interessate. Anche in questo caso, l’incidenza sulle materie «governo del territorio» e «grandi reti di trasporto e navigazione» avrebbe dovuto comportare un coinvolgimento della Regione interessata. Infine, dall’illegittimita’ costituzionale del comma 1 del citato art. 15 deriverebbe anche quella del comma 2, che consente all’ANAS S.p.a., sia pure soltanto in via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, di «applicare una maggiorazione tariffaria forfettaria di un euro per le classi di pedaggio A e B e di due euro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio assentite in concessione che si interconnettono con le autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta ANAS». Anche detta disposizione, influendo sulla viabilita’, inciderebbe sulle materie «governo del territorio» e «grandi reti di trasporto e navigazione» senza prevedere alcun coinvolgimento delle Regioni, neppure nella forma dell’intervento nella Conferenza Stato-Regioni. La dedotta illegittimita’ emergerebbe altresi’ dalla circostanza per la quale la maggiorazione di cui trattasi si applicherebbe anche alle stazioni di esazione che non si interconnettono in modo diretto ed esclusivo alle autostrade ed ai raccordi autostradali in gestione diretta ANAS S.p.a., e che, quindi, servono anche strade regionali; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 giugno 2010 ha, infatti, individuato una serie di stazioni di esazione alle quali applicare la maggiorazione prevista dalla disposizione censurata non collegate in via diretta ed immediata alle autostrade ed ai raccordi autostradali in gestione diretta ANAS S.p.a. (per quanto riguarda la Toscana, le stazioni di Firenze-Certosa e Val di Chiana). 2. – Anche la Regione Umbria, con ricorso notificato il 28 settembre 2010 e depositato il successivo 30 settembre (r. ric. n. 103 del 2010), ha impugnato, tra le altre, le disposizioni contenute nell’art. 15, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, prospettando la violazione dell’art. 117, terzo e sesto comma, della Costituzione e del principio di leale collaborazione. Dopo aver premesso il contenuto della normativa impugnata, la Regione Umbria si dichiara interessata ad agire per il tratto del raccordo autostradale, in gestione diretta ANAS S.p.a., Perugia-Vettole [rectius, Bettolle], che da Perugia conduce all’innesto della Al, casello Val di Chiana. La ricorrente ritiene che le norme in esame non rientrino in alcuna delle materie attribuite alla competenza esclusiva statale, bensi’ in materie, spettanti alla competenza concorrente stabilita dall’art. 117, terzo comma, Cost., delle «grandi reti di trasporto», o di «coordinamento della finanza pubblica» o, ancora – per gli effetti indiretti che tali disposizioni determinano sulla viabilita’ locale non soggetta a tariffazione – del «governo del territorio» e che, pertanto, illegittimamente, prevedrebbero disposizioni di dettaglio. Inoltre, anche a voler ritenere che esigenze di sussidiarieta’ giustifichino l’attrazione della competenza legislativa in capo allo Stato, nondimeno si sarebbe dovuto prevedere l’intesa con le Regioni interessate, secondo i principi stabiliti sin dalla sentenza n. 303 del 2003 di questa Corte. Sotto altro profilo, la previsione del ricorso ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e dunque ad una fonte non legislativa in una materia di competenza concorrente, sarebbe in contrasto con l’art. 117, sesto comma, Cost., ai sensi del quale la potesta’ regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. 3. – In entrambi i giudizi e’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ e, comunque, l’infondatezza dei ricorsi. In via preliminare, l’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito la tardivita’ del ricorso perche’ proposto avverso norme del decreto-legge non modificate in sede di conversione e, quindi, immediatamente lesive. Ha quindi premesso che le misure adottate con il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, nel quale si ascrivono le disposizioni impugnate, devono essere esaminate nel loro complesso «si’ che ognuna sorregge l’altra per raggiungere insieme le finalita’ perseguite di stabilizzazione e di rilancio economico». Quindi, con riguardo alle specifiche disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 15, la difesa dello Stato assume, parimenti, l’inammissibilita’ delle censure perche’ le disposizioni non riguarderebbero direttamente le Regioni ricorrenti, dal momento che «l’Anas e’ una societa’ statale, disciplinata da normativa statale, cosi’ come le autostrade». Inoltre, le misure previste dall’art. 15 in esame sarebbero finalizzate alla riduzione dei trasferimenti statali ad ANAS S.p.a. in un’ottica di contenimento della spesa pubblica e di maggior efficienza della rete autostradale nazionale, poiche’ la determinazione dei pedaggi e’ strettamente connessa ai costi di investimento, manutenzione straordinaria e gestione del servizio fornito. 4. – Con memorie depositate il 3 maggio 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito le argomentazioni svolte negli atti di intervento. Le disposizioni impugnate, infatti, inciderebbero solo di riflesso sulle competenze delle Regioni ricorrenti, per le ripercussioni che potrebbero avere sulla viabilita’ locale: le relative censure sarebbero, pertanto, inammissibili, in quanto non sorrette da un interesse concreto ed attuale. 5. – Di seguito, rispettivamente in data 17 e 18 maggio 2011, anche le Regioni Toscana ed Umbria hanno depositato memorie illustrative. La Regione Toscana ha, innanzitutto, replicato all’eccezione di inammissibilita’ sollevata dall’Avvocatura generale sostenendo di aver interesse alla proposizione del ricorso in quanto ente esponenziale, rappresentante degli interessi generali della comunita’ stanziata sul proprio territorio, e, quindi, legittimata ad impugnare gli atti che incidono in modo pregiudizievole su di esso. Ha, quindi, ribadito gli argomenti svolti nel ricorso introduttivo. Anche la Regione Umbria ha, innanzitutto, replicato all’eccezione di inammissibilita’ sollevata dall’Avvocatura generale, sottolineando l’invasione, ad opera di dette disposizioni, dell’ambito della propria competenza legislativa concorrente. Ha, inoltre, precisato che le disposizioni impugnate sono ritenute lesive delle competenze regionali per la disciplina applicabile al raccordo Perugia-Bettolle, per il quale l’art. 98 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) non riserva allo Stato la determinazione dei pedaggi. Infine, con riferimento alla deduzione della Presidenza del Consiglio in ordine all’intento di ridurre i finanziamenti all’ANAS S.p.a., la Regione ha sottolineato che anche la materia «coordinamento della finanza pubblica» e’ una materia concorrente, per la quale resterebbero ferme le censure avanzate nell’atto introduttivo. Considerato in diritto 1. – Le Regioni Toscana ed Umbria, con distinti ricorsi, hanno impugnato numerose disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita’ economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, tra queste, l’art. 15, commi 1 e 2, deducendo la violazione dell’art. 117, terzo e sesto comma, della Costituzione nonche’ del principio di leale collaborazione. Riservata a separate pronunce la decisione sulle impugnazioni delle altre disposizioni contenute nel suddetto decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, vengono qui in esame le questioni di legittimita’ costituzionale relative al citato art. 15, commi 1 e 2. 2. – Le ricorrenti assumono che le disposizioni impugnate ledono il precetto contenuto nell’art. 117, terzo comma, Cost. ed il principio di leale collaborazione. Le previsioni della variazione in aumento dei pedaggi sulle autostrade e sui raccordi autostradali, dell’individuazione delle tratte da sottoporre a pedaggio e della maggiorazione tariffaria forfettaria inciderebbero, infatti, sulla viabilita’ alternativa a quella autostradale, perche’ determinerebbero una maggiore affluenza del traffico sui percorsi alternativi, con conseguente aggravio dei costi di manutenzione e dei fenomeni di inquinamento nei territori limitrofi. Lo Stato avrebbe quindi disposto nelle materie di competenza concorrente «governo del territorio», «grandi reti di trasporto e navigazione», e, per la Regione Umbria, «coordinamento della finanza pubblica», senza prevedere il coinvolgimento delle Regioni interessate. 3. – Poiche’ i ricorsi pongono questioni analoghe, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi ai fini di una trattazione unitaria e di un’unica decisione. 4. – In via preliminare, l’eccezione sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri in ordine alla tardivita’ delle impugnazioni proposte solo dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, nei confronti di disposizioni non modificate da quest’ultima, va disattesa, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte che riconosce la tempestivita’ della impugnazione dei decreti-legge successivamente alla loro conversione in legge, la quale rende permanente e definitiva la normativa solo provvisoriamente da questi dettata (ex multis, sentenza n. 383 del 2005). Inoltre, sempre in via preliminare, la considerazione della manovra economica nel suo complesso, auspicata dall’Avvocatura dello Stato, se puo’ di certo orientare nell’individuazione delle finalita’ perseguite, vale a dire la stabilizzazione finanziaria ed il rilancio economico, non puo’, in questa sede, impedire che il vaglio di legittimita’ costituzionale sia operato in riferimento alle singole disposizioni, che presentano, tra l’altro, carattere fortemente disomogeneo le une dalle altre e che vengono impugnate in relazione a parametri costituzionali di volta in volta differenti. Parimenti infondata e’ l’eccezione di inammissibilita’ per carenza di interesse sollevata nell’atto di intervento – in quanto le disposizioni impugnate inciderebbero solo di riflesso sulle competenze regionali – poiche’, lamentando le Regioni la lesione delle proprie competenze, l’effettivo pregiudizio di esse concerne il merito del giudizio. 5. – Nel merito, le questioni non sono fondate. Le norme censurate constano di tre disposizioni, oggetto dell’odierno scrutinio di legittimita’. La prima, contenuta nella parte iniziale del primo comma del citato art. 15, stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano determinati criteri e modalita’ per l’applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta dell’ANAS S.p.a., in relazione ai costi di investimento e di manutenzione straordinaria, oltre che a quelli relativi alla gestione. La seconda, prevista dall’ultima parte del primo comma del suddetto art. 15, prescrive l’individuazione, ad opera del medesimo d.P.C.m., delle tratte da sottoporre a pedaggio, in precedenza a libera percorrenza. E’, infine, stabilita l’applicazione di una maggiorazione tariffaria forfettaria (di 1 o 2 euro, a seconda delle classi di pedaggio) in via transitoria (art. 15, secondo comma) presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio assentite in concessione che si interconnettono con le autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta dell’ANAS S.p.a. Dette disposizioni si articolano in una disciplina a regime, ove l’ammontare del pedaggio e’ determinato con il menzionato d.P.C.m., ed in una disciplina transitoria, ove viene previsto che, sino all’applicazione della nuova tariffa, sia applicata in via forfettaria una maggiorazione fissa ai caselli delle autostrade assentite in concessione, che si interconnettono con le autostrade e con i raccordi autostradali gestiti dall’ANAS. S.p.a. Come espresso nel terzo comma della disposizione impugnata, la previsione del pedaggio in tratte in precedenza a libera percorrenza e le modalita’ di determinazione di esso sulle autostrade e sui raccordi autostradali gestiti dall’ANAS S.p.a. sono state introdotte nell’ambito delle misure stabilite per ridurre i contributi annui, a favore di quest’ultima, a carico del bilancio statale. Costituiscono, dunque, il risultato della scelta del mutamento di regime dell’utilizzazione di infrastrutture, da gratuito a pagamento, per esigenze di bilancio, anche in conseguenza dell’applicazione in materia di trasporti del principio "chi usa paga", di matrice comunitaria. Il pagamento del pedaggio, infatti, viene richiesto in ragione dell’utilizzazione dell’autostrada o del raccordo autostradale gestiti direttamente dall’ANAS S.p.a., appartenenti al demanio statale. Secondo quanto previsto dall’art. 101, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), l’art. 1 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 (Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell’articolo 98, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112) ha, invero, individuato, sulla base della tabelle allegate, la rete autostradale e stradale di interesse nazionale, che – gia’ appartenente al demanio statale ai sensi dell’art. 822 cod. civ. – non e’ stata trasferita a quello regionale o locale. In essa sono ricomprese le autostrade ed i raccordi autostradali in gestione diretta dell’ANAS S.p.a. che, oltre a rimanere nella titolarita’ statale, mantengono la loro destinazione funzionale all’interesse generale. 6. – In questo quadro normativo, la previsione dell’applicazione di un pedaggio rientra nella disciplina degli aspetti dominicali del demanio statale e, quindi, anche nella materia, riservata alla potesta’ legislativa esclusiva dello Stato, «ordinamento civile». Questa Corte, per quanto concerne i beni del demanio marittimo, ha, invero, ritenuto che diritto dominicale e facolta’ ad esso inerenti «precedono logicamente la ripartizione delle competenze ed ineriscono alla capacita’ giuridica dell’ente secondo i principi dell’ordinamento civile» (sentenza n. 427 del 2004). Ha, inoltre, in piu’ occasioni, affermato che «la disciplina degli aspetti dominicali del demanio statale rientra nella materia dell’ordinamento civile di competenza esclusiva dello Stato» (sentenza n. 370 del 2008). In tali aspetti e’ compresa altresi’ la potesta’ di imposizione e di riscossione del canone per la concessione di aree del demanio statale, in relazione alla quale e’ determinante la titolarita’ del bene e non la titolarita’ delle funzioni legislative o amministrative delle Regioni in ordine all’utilizzazione dei beni (sentenza n. 286 del 2004). Sulla base delle considerazioni appena svolte, la fissazione del pedaggio per l’utilizzazione delle autostrade e dei raccordi in gestione diretta, nonche’ la determinazione dei criteri e delle modalita’ per la loro applicazione, in ragione della natura e del regime demaniale del bene cui afferisce, si ascrive alla potesta’ legislativa esclusiva statale. Inoltre, la stretta correlazione tra il disposto del comma 2 del citato art. 15 e quello del comma 1 – desumibile dalla sua collocazione sistematica e dalla transitorieta’ del regime ivi contemplato – consente un’interpretazione restrittiva dello stesso, volta ad escludere l’imposizione agli automobilisti di una prestazione patrimoniale a prescindere dall’utilizzo in concreto del tratto viario interessato dal pedaggio (autostrade e raccordi in gestione diretta dell’ANAS S.p.a.): interpretazione che rende infondate le censure sul punto. Dalle considerazioni che precedono emerge, quindi, l’infondatezza delle censure proposte dalle Regioni Toscana ed Umbria nei ricorsi in esame. 7. – Con riferimento, poi, alla dedotta lesione della materia «governo del territorio», secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, l’ambito cui ricondurre le relative competenze «va ricercato non secondo il criterio dell’elemento materiale consistente nell’incidenza delle attivita’ in questione sul territorio, bensi’ attraverso la valutazione dell’elemento funzionale, nel senso della individuazione degli interessi pubblici sottesi allo svolgimento di quelle attivita’» (sentenza n. 383 del 2003). Alla luce del richiamato principio, e’ irrilevante il fatto che la disposizione denunciata, pur non incidendo sulla conformazione del territorio, possa avere effetti sulla affluenza del traffico sui percorsi alternativi e, quindi, sulla viabilita’ locale. Le disposizioni, invero, non appaiono volte a disciplinare i molteplici usi del territorio, combinando tra loro i vari interessi rilevanti, al fine di conseguire un ordinato assetto di quest’ultimo, ma nell’intento di contribuire alla copertura dei costi di ANAS S.p.a. incidono solo indirettamente, a seconda della scelta operata dal singolo utente, sulla circolazione locale. Per quanto concerne l’invocata materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica», e’ assorbente la considerazione per cui «armonizzazione» e «coordinamento» della finanza presuppongono differenti risorse, attribuite a diversi enti. Di contro, nell’ambito delle norme oggetto di giudizio, non vengono incise risorse regionali, dal momento che l’ANAS S.p.a. e’ societa’ a partecipazione interamente statale, il bene e’ di interesse nazionale ed il pedaggio e’ dovuto dal singolo utente. Infine, per quanto riguarda il riferimento alla materia «grandi reti di trasporto», le disposizioni, sebbene abbiano ad oggetto autostrade e strade di interesse nazionale, non possono essere ricondotte interamente alla materia indicata che – come gia’ chiarito per la materia «aeroporti» dalla sentenza n. 51 del 2008 – riguarda principalmente le infrastrutture e non i loro aspetti gestori e di utilizzazione. Ne consegue che quanto richiesto all’utente per l’utilizzo del bene demaniale statale e del servizio pubblico cui il bene e’ funzionale rientra nella disciplina degli aspetti dominicali del demanio statale, come sopra illustrato, e, quindi, nella potesta’ legislativa statale esclusiva. 8. – La riconduzione della disciplina in esame alla potesta’ legislativa esclusiva riservata allo Stato, comporta, ai sensi del sesto comma dell’art. 117 Cost., la naturale conseguenza della attribuzione del potere regolamentare allo Stato e, pertanto, l’infondatezza delle questioni anche in riferimento a detto parametro.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni
di legittimita’ costituzionale promosse nei confronti delle
disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti
in materia di stabilizzazione finanziaria e competitivita’
economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
Riuniti i giudizi,
Dichiara non fondate le questioni di legittimita’ costituzionale
dell’art. 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
competitivita’ economica), convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, promosse, in riferimento agli artt. 117,
terzo e sesto comma, della Costituzione, ed al principio di leale
collaborazione, dalla Regione Toscana e dalla Regione Umbria, con i
ricorsi indicati in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2011.

Il Presidente: Quaranta

Il redattore: Frigo

Il cancelliere: Melatti

Depositata in cancelleria il 13 luglio 2011

Il Direttore della Cancelleria: Melatti

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-10-2010) 20-01-2011, n. 1756

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

S.T. proponeva, a mezzo difensore di fiducia, ricorso per Cassazione avvero la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 18-2-3009 di conferma della condanna alla pena di mesi due e gg 20 di reclusione perchè ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 588 c.p., comma 2, con la recidiva reiterata ed infraquinquennale.

Come motivo di ricorso deduceva la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione perchè la Corte di Appello aveva disatteso le doglianze difensive, senza tenere conto che vi era una incontrovertibile prova costituita dal verbale di arresto che il S. aveva solamente patito l’aggressione, senza parteciparvi.

Omessa motivazione perchè non era stato indicato il motivo per cui non si effettuava la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Infatti, nella succinta ed apodittica motivazione, la Corte di Appello di Napoli non ha risposto allo specifico motivo impugnazione con cui l’imputato aveva denunciato che dal verbale di arresto del 5.4.2008 risultava con chiarezza che egli aveva subito l’altrui aggressione, riportando lesioni, senza alcuna volontà di aggredire ma solo di difendersi.

La Corte ha omesso ogni motivazione sul punto, dedicando alla conferma della decisione sulla responsabilità penale dell’imputato una sola frase, con cui ha affermato che non vi era dubbio sulla colpevolezza dell’imputato "quale si desume dal verbale di arresto e dalla documentazione medica". La motivazione, nella sua estrema stringatezza, non spiega quali siano la ragioni rinvenibili nel verbale di arresto per ritenere che il S. avesse partecipato attivamente alla rissa, soprattutto tenendo conto che proprio il contenuto del verbale di arresto era stato posto a base dell’impugnazione con cui si chiedeva il proscioglimento dell’imputato.

Anche la documentazione medica ha rilevanza probatoria neutra, tenendo conto che la presenza di lesioni può essere conseguenza di una aggressione solo subita.

Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli che, tenendo conto delle suesposte considerazioni, provvedere liberamente ad un nuova valutazione dei fatti di causa.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.