Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 02-03-2011) 11-04-2011, n. 14522 Omicidio colposo

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inaci Sante che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

Il GUP del Tribunale di Massa, all’esito del giudizio abbreviato, con sentenza in data 1.12.2005, condannava G.G. alla pena condizionalmente sospesa di mesi 4 di reclusione, con circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 62 c.p., n. 6 equivalenti alla contestata aggravante alla recidiva, oltre alla sospensione della patente per eguale periodo, avendolo riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 589 c.p., comma 2 perchè, per colpa consistita in imprudenza, imperizia e negligenza ed in particolare, per violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, percorrendo alla guida del motociclo Honda Varadero tg. (OMISSIS) l’autostrada A/15 della Cisa con direzione di marcia (OMISSIS), giunto al Km. 72+728, a causa della velocità non adeguatamente commisurata all’intensità del traffico nonchè della breve distanza dal veicolo che lo precedeva e senza attivare idonee manovre di emergenza, perdeva il controllo del motociclo, che sbatteva violentemente contro la parte posteriore della vettura Mazda 6 tg. (OMISSIS) che lo precedeva, cagionando in tal modo la morte del proprio passeggero, R.R., che decedeva immediatamente a causa del grave politrauma contusivo e fratturativo derivante dall’impatto del corpo sbalzato contro il suddetto autoveicolo (in data 01-08-2004).

La sentenza affermava che:

– le tracce di scarrocciamento al suolo e danni provocati dall’impatto erano la prova della residua energia cinetica del veicolo, che consentivano di risalire a una velocità ante impatto elevata e comunque non compatibile con il traffico molto intenso in un tratto autostradale con gallerie, viadotti e curve;

– i testi avevano provato che l’ostacolo costituito da veicoli antistanti fermi non era imprevedibile, poichè l’imputato avrebbe dovuto guidare con velocità prudenziale tale da consentirgli di rallentare repentinamente la corsa adeguandola ai veicoli antistanti;

– sussisteva dunque la colpa generica ascritta all’imputato.

La Corte di Appello di Genova, adita su appello dell’imputato, con pronuncia in data 25.5.2010, in parziale riforma della predetta sentenza, escludeva la recidiva, confermandola nel resto.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il difensore di fiducia di G.G. che, ripercorso tutto l’iter processuale della vicenda, deduce i seguenti motivi.

1. La mancanza di motivazione in ordine al mancato accoglimento dell’istanza di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria L. n. 689 del 1981, ex art. 53 e conseguente applicazione dell’indulto.

2. Il vizio motivazionale in relazione alla conferma della pena nella sua entità pur a fronte della esclusione della recidiva.

3. Il vizio motivazionale in riferimento alla ritenuta sussistenza dell’aggravante contestata.

Rileva che sia dalla sentenza di 1^ grado che da quella d’appello si evinceva solo la colpa generica dell’imputato; inoltre la velocità non era stata in alcun modo determinata e che era errata la convinzione della Corte di Appello che il G. viaggiasse sulla sinistra.

Dall’insussistenza dell’aggravante contestata discendeva la necessità di riduzione della pena per effetto delle sole attenuanti l’esclusione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida.

4. Il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta colpevolezza dell’imputato, che assume essere mero frutto di mera ipotesi formulata dal Giudice di secondo grado.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Quanto al motivo sub 1, infatti, premesso che l’indulto è correttamente applicabile nell’opportuna sede esecutiva ( art. 672 c.p.p.), si deve osservare che non può certo configurarsi la carenza motivazionale circa la mancata applicazione della pena sostitutiva L. n. 689 del 1981, ex art. 53. Infatti "il giudice di appello al quale sia dalla legge attribuito un potere discrezionale deve fornire adeguata motivazione nella sentenza solo se eserciti tale potere o non lo eserciti nonostante sia stato motivatamente sollecitato a farlo dall’imputato o dal difensore" (Cass. pen. Sez. 6^, n. 12358 del 3.11.1998, Rv. 212325). Nel caso di specie, però, non risulta che la richiesta sia stata formulata adducendo qualche specifica ragione che valesse ad indurre il Giudice a concedere il beneficio richiesto, tanto più che era già stata concessa la sospensione condizionale della pena inflitta.

Peraltro, deve ragionevolmente ritenersi che la Corte territoriale, nel valutare la congruità della pena comminata dal primo giudice con la concessione sia delle attenuanti generiche sia di quella del risarcimento del danno, condividendone espressamente il giudizio, ed esclusa la recidiva avendo il G. riportato due pregresse condanne per reati contravvenzionali (e segnatamente per guida in stato di ebbrezza), abbia, al contempo ed implicitamente, ritenuto, proprio sulla scorta della complessiva personalità del prevenuto desunta dal visionato certificato penale, l’inapplicabilità dell’ulteriore agevolazione della sostituzione della pena detentiva.

Del pari infondata è la censura sub 2.

Invero, non può ritenersi l’illogicità della motivazione addotta al riguardo poichè, essendo stata ritenuta l’equivalenza tra le riconosciute attenuanti generiche e quella di cui all’art. 62 c.p., n. 6 e l’aggravante e la recidiva contestate, la mera esclusione della recidiva non poteva comportare alcuna riduzione della pena, che, per effetto del giudizio di mera equivalenza, era pari al minimo assoluto di legge (con la diminuente del rito) e, quindi immodificabile.

Quanto alle censura sub 3 e 4, se deve rilevare l’aspecificità.

Infatti le suddette censure sono palesemente aspecifiche essendosi limitate a riproporre in questa sede le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattese con motivazione congrua e corretta. Invero, la mancanza di specificità del motivo dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecifidtà (Cass. pen. Sez. 4^, 29.3.2000, n. 5191 Rv.

216473 e successive conformi, quale: Sez. 2^, 15.5.2008 n. 19951, Rv.

240109).

Peraltro, le dette censure sono anche infondate.

Invero, come sostanzialmente riconosce lo stesso ricorrente, "Ai fini della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 589 c.p., comma 2, non è necessaria la violazione di una specifica norma del codice stradale, essendo sufficiente l’inosservanza delle regole di generica prudenza, perizia e diligenza. (In motivazione la Corte ha precisato che tali regole devono ritenersi far parte integrante della disciplina della circolazione stradale, come si desume dal disposto dell’art. 140 C.d.S., la cui violazione, dunque, assume lo stesso valore della violazione di una disposizione specifica)". (Sez. 4^, n. 35665 del 19/06/2007, Rv. 237453). Peraltro l’aggravante de qua (in relazione all’art. 141 C.d.S., comma) è sufficientemente contestata in fatto nel capo d’imputazione.

Analogamente, il Giudice d’appello, anche sulla scorta di quanto rilevato da quello di primo grado, è pervenuto al verdetto di colpevolezza non a seguito di mera ipotesi, bensì di attenta ed approfondita analisi secondo la più stringente e corretta logica, della dinamica del sinistro, delle peculiarità delle condizioni della strada, della posizione della moto rispetto alla curva, del maggior carico del mezzo e delle omesse cautele del ricorrente – conducente della moto – in prossimità della curva a seguito del cui scarrocciamento perse la vita R.R..

Del resto, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito propone effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione è compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Non può, insomma, censurare la scelta di criteri opinabili e non persuasivi: essa deve annullare solo quando le regole di esperienza poste dal giudice di merito a fondamento della sentenza impugnata risultano universalmente e sicuramente rifiutate o comunque manifestamente inaccettabili e superate dalla cultura media o palesemente contraddette da conoscenze tecniche e scientifiche.

Infine, va rammentato che la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia – valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente – è rimessa al giudice di merito e integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (Cass. pen., Sez. 4^, 17.10.2007, n. 43403 rv. 238321; Sez. 4^, 1.7.2009, n. 37838, rv. 245294).

Il ricorso va pertanto rigettato e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., a tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-07-2011, n. 16471 Edilizia e urbanistica

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Ritenuto che con ricorso ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, depositato in data 31 dicembre 2008, la s.n.c. Le Streghe, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato dinanzi al Giudice di pace di Roma un avviso con il quale il Comune di Roma aveva ad essa intimato il pagamento della somma di Euro 3.319,05, a titolo di indennità di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche con opere di carattere temporaneo;

che l’adito Giudice di pace, con ordinanza in data 20 gennaio 2009, pronunciata prima dell’instaurazione del contraddittorio, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, sul rilievo che "l’iter processuale prescelto dal ricorrente ex L. n. 689 del 1981 non prevede l’opponibilità, secondo detto iter, del provvedimento impugnato, ammesso che lo stesso possa essere considerato definitivo, essendo necessario proporre opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. in quanto opposizione all’esecuzione";

che per la cassazione di detta ordinanza la società Le Streghe ha proposto ricorso, con atto notificato il 4 dicembre 2009, sulla base di un motivo;

che ha resistito, con controricorso, il Comune di Roma;

che in prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che, preliminarmente, va rigettata l’eccezione di nullità del controricorso sollevata dalla ricorrente con la memoria depositata in prossimità dell’udienza, in ragione del dedotto difetto di autorizzazione a stare in giudizio da parte della giunta municipale;

che, infatti, il Comune di Roma si è costituito in giudizio in persona del Sindaco pro tempore, on. A.G., il quale ha sottoscritto la procura speciali alle liti all’Avv. B. M.;

che va fatta applicazione del principio di diritto per cui nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, la rappresentanza processuale del Comune spetta istituzionalmente al Sindaco, cui compete, in via esclusiva, il potere di conferire al difensore la procura alle liti, senza necessità di autorizzazione della giunta municipale, salvo che una disposizione statutaria la richieda espressamente, spettando in tal caso alla parte interessata provare la carenza di tale autorizzazione producendo idonea documentazione (Cass., Sez. lav., 10 giugno 2010, n. 13968);

che nelle specie la parte che ha sollevato l’eccezione non ha dimostrato che lo statuto del Comune di Roma richieda l’autorizzazione della giunta municipale per il conferimento della procura alle liti da parte del Sindaco;

che, sempre in via preliminare, deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune controricorrente, ad avviso del quale il mezzo di impugnazione esperibile sarebbe, non il ricorso per cassazione, ma l’appello;

che è esatto che per effetto delle modifiche recate dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, il quale ha soppresso l’u.c., della L. n. 689 del 1981, art. 23, a far data dal 2 marzo 2006 il rimedio dell’appello è divenuto generale strumento di impugnazione delle sentenze pronunciate in primo grado in materia di opposizione a sanzione amministrativa, nonchè avverso le ordinanze di cui al citato art. 23, comma 5, con le quali, in caso di assenza in udienza dell’opponente, il giudice può convalidare il provvedimento impugnato, ove non ne risulti dagli atti la manifesta illegittimità, rimanendo impugnabili con ricorso diretto per cassazione soltanto le ordinanze che dichiarano inammissibile l’opposizione per tardiva proposizione, ai sensi del medesimo art. 23, comma 1 (Cass., Sez. 2, 4 gennaio 2011, n. 182);

che, tuttavia, occorre considerare che l’ordinanza di inammissibilità è stata pronunciata nella specie proprio ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, prima dell’instaurazione del contraddittorio;

che, pertanto, come già ritenuto in fattispecie analoga da questa Corte (Sez. Un., 30 marzo 2011, n. 7190), l’ordinanza di inammissibilità (non importa se per ragioni diverse dalla tardività) correttamente è stata impugnata direttamente con il ricorso per cassazione, giacchè, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento (Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2011, n. 390);

che, con l’unico motivo (violazione dell’art. 615 c.p.c., comma 1, della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e ss. e dell’art. 156 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), la ricorrente lamenta che il Giudice di pace abbia pronunciato l’inammissibilità del ricorso senza procedere all’esatta qualificazione del ricorso e senza verificare se sussistessero i presupposti per disporre il passaggio del rito;

che la censura è fondata;

che la proposizione di una domanda (nella specie, l’impugnazione di un avviso di pagamento dell’indennità di occupazione; abusiva) secondo le movenze del procedimento di opposizione ad ordinanza- ingiunzione, ai sensi della L. n. 689 del 1981, anzichè con il rito dell’opposizione all’esecuzione, ex art. 615 cod. proc. civ., non è, di per sè, causa di inammissibilità della domanda stessa nè di invalidità assoluta del giudizio, essendo il giudice tenuto, anche d’ufficio, a disporre la conversione del rito e a fissare un termine per l’eventuale integrazione dell’atto introduttivo (cfr. Cass., Sez. 1, 12 aprile 2002, n. 5279; Cass., Sez. 1, 18 agosto 2006, n. 18201);

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto;

che, cassata l’ordinanza impugnata, la causa deve essere rinviata al Giudice di pace di Roma, che la deciderà in persona di diverso giudicante;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, la causa, anche per le spese, al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso giudicante.

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T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, Sent., 12-05-2011, n. 1156 Concessione per nuove costruzioni

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Svolgimento del processo

Il signor P.A.M. è proprietario di un immobile nel Comune di Niscemi, per il quale in data 30/04/1986 ha presentato istanza di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della legge 47/1985, provvedendo al pagamento della relativa oblazione.

In data 20/05/2002, su richiesta d’integrazione documentale degli uffici comunali, il sig. Miccichè ha depositato ulteriori documenti.

Con provvedimento del 11/05/2007 il Comune ha chiesto il pagamento di euro Euro 3.564,38 a titolo di conguaglio dell’oblazione e di Euro 6059,96 a titolo di oneri concessori.

Con il ricorso in esame, il ricorrente ha quindi impugnato il predetto provvedimento deducendo le seguenti censure:

1/a) con riferimento alla richiesta di conguaglio dell’oblazione: intervenuta prescrizione del credito azionato dal Comune ai sensi dell’art. 35 della legge n. 47/1985; inoltre, il Comune non avrebbe applicato le riduzioni previste dall’art. 34, comma 3° della legge n. 47/1985 in caso di abitazione principale;

1/b) con riferimento agli oneri concessori: intervenuta prescrizione del credito ai sensi dell’art. 2934 del cod. civ.; violazione dell’art. 26 della l.r. 37/1985 e dell’art. 24 della legge n. 47/1985; eccesso di potere per contraddittorietà e travisamento;

2) violazione delle regole procedimentali previste dalla legislazione nazionale e regionale.

Il Comune di Niscemi regolarmente evocato in giudizio non si è costituito.

Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2011, la causa è stata posta in decisione, come da verbale.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, limitatamente al primo motivo d’impugnazione, nella parte in cui deduce l’intervenuta prescrizione triennale del credito relativo al conguaglio dell’oblazione.

Ve precisato, in via preliminare, che seconda giurisprudenza consolidata l’omessa presentazione della documentazione prescritta per la domanda di condono impedisce il decorso sia del termine di 24 mesi per la formazione del silenzio assenso sia di quello di 36 mesi per la prescrizione di eventuali crediti a rimborso o a conguaglio della oblazione versata (cfr. C.G.A. 19 aprile 2002 n. 199; T.A.R. Sicilia, Palermo, III, 8 giugno 2007 n. 1644, e 29 settembre 2006, n. 1996; T.A.R. Puglia, Lecce, III, 5 giugno 2004, n. 3394; T.A.R. Campania, Napoli, IV, 11 dicembre 2003, n. 15215). Nella fattispecie in esame, quindi i rispettivi termini decorrono dal 20/05/2002, data in cui è stata adempiuta la richiesta d’integrazione, documentale formulata dal Comune di Niscemi.

Peraltro, dalla nota d’integrazione depositata in atti, si evince che la documentazione richiesta (relazione tecnica, copie disegni, conteggi plano volumetrici, perizia giurata, titolo di proprietà, foto) fosse effettivamente necessaria ai fini delle definitive determinazioni del Comune sulla domanda di sanatoria, e non pretestuosa o dilatoria. Pertanto, appare corretto fissare il dies a quo della decorrenza dei rispettivi termini di prescrizione dal momento in cui sono esattamente noti tutti gli elementi utili alla determinazione dell’illecito e alla quantificazione dell’oblazione e degli oneri concessori (in tal senso cfr. T.A.R. Sardegna sez. II, 17 novembre 2010, n. 2600, secondo cui "la decorrenza del termine di prescrizione presuppone (tanto in favore della P.A. per l’eventuale conguaglio, quanto in favore del privato per l’eventuale rimborso) che la pratica di sanatoria edilizia sia definita in tutti i suoi aspetti e siano, per l’effetto, precisamente determinabili, alla stregua dei parametri stabiliti dalla legge, l’"an" ed il "quantum" dell’obbligazione gravante sul privato; ciò che riflette puntualmente la "ratio" sottesa all’art. 2935 cod. civ. secondo il quale, in generale, la prescrizione non può decorrere se non "… dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere".

In applicazione delle norme sopra citate e dei principi giurisprudenziali richiamati, nel caso in esame, il termine di trentasei mesi, è scaduto in data 20/05/2005, per cui, il provvedimento impugnato, nella parte in cui richiede il pagamento del conguaglio dell’oblazione, afferisce ad un credito ormai prescritto e, quindi, inesigibile.

2. Il ricorso è invece infondato, con riferimento alla richiesta di pagamento degli oneri concessori.

Sulla questione, va, in primo luogo, rilevato che l’atto con cui il Comune determina e richiede il pagamento degli oneri concessori, involge questioni di diritto soggettivo, rispetto alle quali opera il termine ordinario di prescrizione,.

Inoltre, in applicazione dei principi giurisprudenziali enunciati sub 1),il termine di ventiquattro mesi previsto dall’art. 35 della legge n. 47/1985 mesi per la formazione del silenzio – assenso sulla domanda di concessione edilizia in sanatoria decorre dalla data nella quale viene depositata la documentazione completa, a corredo della domanda di rilascio della concessione edilizia in sanatoria; pertanto, è dal compimento di questi ventiquattro mesi che decorre il termine decennale di prescrizione degli oneri concessori.

Premesso ciò, come sopra rilevato, la domanda di sanatoria è stata corredata della documentazione necessaria alla sua definizione con l’integrazione del 20/05/2002, il che significa che il termine di prescrizione decennale previsto per gli oneri concessori, una volta formatosi il silenzio assenso, è iniziato a decorrere il 20/05/2004, con la conseguenza che alla data di adozione del provvedimento impugnato non era intervenuta alcuna prescrizione del diritto del Comune di richiedere il pagamento degli oneri concessori.

3. Devono infine, essere disattese le censure concernenti la violazione delle regole partecipative del procedimento amministrativo formulate nel secondo motivo di ricorso poiché, si tratta del naturale esito di un procedimento avviato ad istanza di parte con la domanda di condono edilizio presentata dallo stesso ricorrente; inoltre, non si può non tenere conto della circostanza che l’azione volta ad ottenere il pagamento degli oneri concessori attiene ad una posizione di diritto soggettivo, mentre la legge n. 241/1990 e la legge regionale 10/1991 si applicano soltanto all’attività a carattere provvedimentale di diritto pubblico e non all’attività di diritto privato e/o paritetica della Pubblica Amministrazione. (in tal senso cfr. T.A.R. Basilicata, 02 agosto 2005, n. 743)

4. In conclusione, il presente ricorso è fondato limitatamente alla dedotta prescrizione del diritto del conguaglio dell’oblazione, con conseguente annullamento, in parte qua, del provvedimento impugnato; esso è invece infondato per le restanti censure e deve essere respinto.

5. In relazione alla reciprocità dei capi soccombenza può disporsi la compensazione delle spese del giudizio fra le parti.
P.Q.M.

Accoglie in parte in ricorso indicato in epigrafe, nei termini e nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla, in parte qua, il provvedimento impugnato; respinge il ricorso nella rimanente parte.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-02-2011) 26-05-2011, n. 21005

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Svolgimento del processo

Gli imputatati nei cui confronti è stato proposto ricorso sono stati prosciolti nei due gradi di merito dal reato di cui all’art. 416 bis per avere partecipato ad una associazione di stampo mafioso analiticamente descritta a pagg. 13 e 14 della sentenza impugnata ed in rubrica, incentrata, attraverso appositi accordi con cosche mafiose locali (dei P., dei M., dei Ca., degli A.) attorno l’attività svolta dal c.f. quale gestore effettivo della Società Case di cura riunite srl, attività concretatasi anche nell’assunzione di svariati personaggi legati ad associazioni malavitose nell’ambito della clinica, pur senza svolgere alcuna attività lavorativa, nell’assumere di fatto il controllo della situazione nelle cliniche gestire dal c. intimorendo la P.A., i sindacati, gli esponenti politici locali etc..

Il Tribunale e poi la Corte di appello hanno ritenuto che gli elementi raccolti non consentissero di accertare che fosse intervenuto uno specifico accordo in ordine alla costituzione di un sodalizio criminale ontologicamente diverso da quelli già operanti in Bari. Le dichiarazioni rese dal teste Ca.Ma., collaboratore di giustizia, erano troppo generiche ed anche contraddittorie e riguardavano prevalentemente l’assunzione di alcuni dipendenti da parte del c. e quindi difettavano delle precisione e della coerenza richieste dalla giurisprudenza della Suprema Corte in materia e, comunque, erano prive sostanzialmente di riscontri.

Venivano esaminate le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia che però non confermavano la tesi di uno specifico accordo tra il c. e le cosche sopracitate avente ad oggetto in particolare un programma criminoso ulteriore rispetto a quelli indipendentemente ed autonomamente perseguiti. Non emergeva neppure che fosse intervenuto alcun accordo circa il voto di scambio in favore di P.G.. Anche le dichiarazioni del c. che aveva patteggiato la pena mostravano solo che lo stesso si era dimostrato disponibile all’assunzione di soggetti legati alla malavita locale, solo per evitare complicazioni e su pressione di queste. Si erano peraltro verificati seri tentativi di intimidazione nei confronti del c.. Nè una prova del preteso accordo poteva desumersi dal rinvenimento, per le medesime ragioni, di elenchi informatici di assunti con relativi sponsor costituiti dalle associazioni cui gli stessi risultavano legati.

Venivano esaminati anche gli atti di intimidazione commessi ai danni di sindacalisti e si rilevava come il c. fosse rimasto estraneo agli stessi e che alcuni lavoratori avevano effettivamente interesse a contrastare l’azione sindacale in quanto contraria alla loro intenzione di firmare un accordo di solidarietà, onde salvare i posti di lavoro. Molti lavoratori avevano promosso controversie di varia natura nei confronti del c., in tal modo mostrando di non avere alcun soggezione e di non essere stati affatto intimoriti.

Irrilevante veniva giudicato l’episodio dei disordini per l’area di parcheggio davanti la Clinica e l’occupazione della clinica Villa Anthea, non riportarle per regia ed organizzazione al c..

Venivano analiticamente esaminati gli episodi delle aggressioni verbali alla ca. ed alla G., e giudicate autentiche le manifestazioni promosse dopo l’arresto del c., effettivamente mosse dalla paura di perdere il posto di lavoro.

L’esclusione di un accordo specifico tra il c. e le varie cosche era poi stata affermata dalla stessa Suprema Corte di cassazione in sede penale. La sentenza impugnata si soffermava poi sull’esame delle posizioni individuali mostrando come ai singoli imputati non potessero in specifico ascriversi episodi riconducibili e spiegabili in relazione alla partecipazione all’associazione contestata.

Nel ricorso il P.G. allega la mancanza di motivazione in ordine alla mancata rinnovazione dell’istruttoria in appello con l’escussione dell’avv.to Passaro, del c. e dei collaboratori di giustizia.

Con il secondo motivo si deduce la carenza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata: i vari episodi addotti a riprova dell’accordo relativo ad una specifica associazione a delinquere di stampo mafioso erano stati esaminati non contestualmente ma atomisticamente; l’attendibilità del teste Ca. era stata affermata anche se non oggetto dell’atto di appello. Non era stata motivata la ragione della preferenza accordata alle dichiarazioni del c. su quelle del Ca.Ma..

Il c. aveva interesse a non avallare l’impianto accusatorio.

Emergevano plurimi oggettivi e storici episodi, a cominciare dalle aggressioni ai sindacalisti per desumere il pactum sceleris dell’associazione ruotante sull’attività gestita dal c..

Dalle posizioni degli imputati cui si riferisce il ricorso emergono connessioni strettissime con i clan baresi, gli stessi imputati non avevano lavorato affatto nelle cliniche predette.
Motivi della decisione

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.

Il primo motivo appare generico e non circostanziato stante l’imponente massa di elementi probatori esaminati dalla Corte territoriale.

Circa il secondo motivo lo stesso appare meramente di fatto e ripropone questioni già dettagliamene esaminate nelle precedenti fasi del giudizio, la Corte territoriale ha infatti accertato la mancanza di prova di uno specifico accordo concernente la costituzione di una nuova associazione avente un oggetto predeterminato ulteriore rispetto ai sodalizi criminali cui risultano avere aderito (anche con condanne già inflitte) molti degli imputati e ruotante attorno l’attività del c. attraverso la società da questi gestita nei fatti, Case di cura riunite srl. Non vi è dubbio che tra l’attività svolta dal c. e quella dei clan malavitosi operanti nel barese vi sia stata una forte contaminazione emergente anche dall’assunzione di soggetti pregiudicati, ma tale contaminazione di per sè non attesta che non si tratti dell’ordinario programma criminoso dei vari clan locali prima ricordati che notoriamente perseguono il controllo del territorio e l’assoggettamento di ogni iniziativa imprenditoriale ai loro piani.

Le sentenze di merito hanno riferito di come il c. stesso sia stato sottoposto ad atti di intimidazione da parte dei clan ed hanno anche analiticamente ricostruito i singoli episodi che avrebbero, secondo l’accusa, potuto indirettamente spiegare l’esistenza di uno specifico e ulteriore pactum sceleris tra gli imputati e vertente sulle attività connesse al settore della sanità, escludendo la loro significatività in quanto spiegabili in base ad altre ragioni e non riconducibili ad accordi associativi come quelli ipotizzati in rubrica. La doglianza per cui tale esame avrebbe cercato di spiegare gli episodi atomisticamente e non in una ricostruzione unitaria dell’accaduto appare generica ed indimostrata, visto che neppure si contesta, se non genericamente, le spiegazioni addotte nelle sentenze per i vari episodi esaminati. In definitiva la motivazione appare persuasiva e logicamente coerente perchè si è dimostrato con solidi elementi che non vi è alcuna prova nè diretta nè indiretta che sia stata formata una ulteriore associazione rispetto a quelle già operanti avente un programma criminoso predeterminato ed aggiuntivo rispetto a quello perseguito da quest’ultime: le censure sono di merito e si limitano a riproporre elementi o di per sè non risolutivi come la penetrazione dei clan nella sfera di attività della società gestita dal c. o già esaminati dalla Corte di appello che ha escluso, come detto, la loro rilevanza in ordine allo specifico thema decidendum.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

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