Cons. Stato Sez. VI, Sent., 13-06-2011, n. 3544 Armi da fuoco e da sparo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Viene in decisione l’appello proposto dal signor M. P. per ottenere la riforma della sentenza del T.a.r. per la Puglia, sede di Bari, di estremi indicati in epigrafe, che in primo grado ha respinto il ricorso avverso il provvedimento del Prefetto di Foggia, datato 13 dicembre 2003, con cui si è fatto divieto al ricorrente di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, e si è revocato nei confronti dello stesso il porto di pistola per difesa personale n. 66415/02, rilasciato in data 2 marzo 2002.

2. L’appello non merita accoglimento.

Il provvedimento impugnato è motivato per relationem facendo riferimento alla nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia. In detta nota si legge che in data 12 maggio 2003, nel corso di un controllo sulle armi legalmente detenute dall’odierno appellante, "si constatava che il P. deteneva solo 88 cartucce calibro 9×21 a fronte delle 150 denunciate. Interpellato nel’immediatezza dei fatti, in merito all’ammanco delle 62 cartucce, il predetto si giustificava asserendo di averle esplose in data imprecisata all’interno della sua azienda agricola per allenarsi al tiro, atteso che gli impegni di lavoro non gli permettono di recarsi al poligono di tiro".

La Prefettura di Foggia, nell’adottare il provvedimento impugnato, ha ragionevolmente ritenuto che tale circostanza determinasse un ragionevole dubbio circa l’affidamento nel corretto uso delle armi, ed ha, quindi, adottato il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, nonché il provvedimento di revoca del porto d’armi per fini di difesa personale.

3. Nel ricorso di primo grado, il signor P. ha impugnato il suddetto provvedimento, ritenendolo viziato da eccesso di potere sotto diversi profili (difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S.).

4. Il T.a.r. ha respinto il ricorso evidenziando che le circostanze accertate dai Carabinieri di Foggia fossero di gravità tale da giustificare le misure adottate, anche in considerazione dell’ampio margine di discrezionalità che dispone l’Amministrazione nell’adottare simili provvedimenti.

5. Nell’appello il signor P. muta completamente la propria strategia difensiva, dando una diversa ricostruzione dei fatti, contraddicendo le dichiarazioni che in precedenza lo stesso aveva reso ai Carabinieri nell’immediatezza dei fatti.

L’appellante sostiene, infatti, che la mancanza delle 62 cartucce sarebbe dovuta non al fatto che queste sono state esplose in data imprecisata per allenarsi al tiro, come inizialmente dichiarato ai Carabinieri, ma al "fatto di aver dovuto prevenire, molte volte, di notte quando la guardiania dell’azienda veniva svolta personalmente, l’accostarsi di estranei o male intenzionati".

Deduce ancora l’appellante che non fece valere tali circostanze nell’immediatezza del fatto perché fu preso alla sprovvista dai Carabinieri, e per il timore di ritorsione da parte degli autori delle intrusioni notturne.

6. Il motivo di appello si rivela inammissibile, in quanto totalmente mediante esso si propone una censura avverso il provvedimento nuova rispetto a quelle proposte in primo grado.

Innanzi al T.a.r., infatti, il Piseo, senza procedere ad una nuova ricostruzione dei fatti, si era limitato a denunciare che le circostanze accertate (e da lui dichiarate ai Carabinieri) non erano di gravità tale da giustificare l’adozione del provvedimento. Non era stata messa in discussione, quindi, la verità dei fatti, ma solo la valutazione che di essi aveva dato l’Amministrazione al fine di desumerne l’inaffidabilità del ricorrente nell’uso delle armi.

Trattandosi di motivo totalmente nuovo, l’appello (che solo su quel motivo si fonda) si rivela inammissibile.

7. Nel merito, comunque, la nuova ricostruzione dei fatti appare del tutto inverosimile, sia in considerazione del lasso di tempo trascorso rispetto all’iniziale accertamento (il P. aspetta circa tre anni prima di cambiare versione), sia perché non è comunque plausibile che il P., che aveva già denunciato all’autorità di P.S. intrusioni notturne da parte di soggetti estranei, abbia avuto delle remore a giustificare ai Carabinieri la mancanza delle cartucce proprio facendo riferimento all’esigenza di prevenire i pericoli connessi a tali intrusioni.

Il quadro che ne emerge è, comunque, tale da confermare quel giudizio di inaffidabilità sulla cui base è stato adottato il provvedimento impugnato.

8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il signor M. P. al pagamento delle spese processuale a favore della Prefettura di Foggia che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 30-06-2011, n. 3889 Assunzioni obbligatorie Carriera

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1). Con atto notificato il 17 aprile 2007 il Ministero della pubblica istruzione ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania n. 996 del 2007 recante l’annullamento del decreto del Direttore generale dell’ Ufficio regionale scolastico per la Campania n. 3444/P del 24 ottobre 2006. con il quale – in relazione all’esito di contenzioso insorto fra i partecipanti a concorso interno per la copertura di posti nell’ area funzionale B, posizione economica B3 – è stata disposta la rettifica della graduatoria finale.

Il giudice territoriale, ritenuta la giurisdizione, riconosceva fondato il motivo inerente alla violazione delle garanzie di partecipazione degli interessati, secondo quanto stabilito dagli artt. 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, al procedimento conclusosi con la modifica della graduatoria.

Appella il Ministero della pubblica istruzione che ha, in via preliminare, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella procedura concorsualee, nel merito, ha contestato le conclusioni del Tribunale regionale rilevando, con richiamo all’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, che il procedimento di rettifica non poteva avere esito diverso, essendo diretto, con carattere vincolato, all’esecuzione di sentenze del giudice ordinario che avevano definito il contenzioso insorto fra i partecipanti al concorso.

Si sono costituti di in giudizio il sig. C. B. e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe che hanno contraddetto i motivi di impugnativa e concluso per la conferma delle sentenza appellata.

All’udienza del 31 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2). L’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dal Ministero della pubblica istruzione è fondata.

2.1). La Corte di Cassazione a Sezioni unite – nella sua funzione regolatrice della giurisdizione – ha individuato i criteri di riparto della giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo per le controversie in tema di procedure concorsuali afferenti al rapporto di pubblico impiego privatizzato (Cass., SS.UU.,12 ottobre 2009, n. 21558; 9 settembre 2009, n. 3051; 25 novembre 2008, n. 28058; 29 novembre 2006, n. 25277).

Essa ha, in particolare, chiarito, con riferimento all’area di giurisdizione assegnata al giudice amministrativo dall’art. 63, quarto comma, del d.lgs. 30 marzo2001, n. 165, in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che la nozione di assunzione va riferita non solo all’immissione per la prima volta in impiego, ma anche a tutti quei casi in cui, in esito a procedura selettiva e di valutazione comparativa, debba attribuirsi una nuova qualifica cui si colleghi una diversa posizione di status nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’ente.

Tale conclusione viene ad armonizzarsi con l’indirizzo segnato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale che – in un ordinamento del pubblico impiego articolato per qualifiche funzionale, e non più in carriere, a loro volta comprendenti più qualifiche – postula, nel quadro dei principi dettati dagli artt. 51 e 97 della Costituzione, la necessità del previo esperimento del concorso, aperto anche a soggetti esterni, per il conferimento di posti di qualifica, di livello o di fascia funzionale superiore, venendosi ad integrare una vera e propria forma di reclutamento, con modifica della posizione di status e novazione del rapporto di impiego (ex multis Corte Costituzionale, 29 maggio 2002, n. 218; 4 gennaio 1999, n. 1; 30 ottobre 1997, n. 320).

È stata pertanto riconosciuta:

a) la giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie relative a concorsi per soli candidati esterni;

b) identica giurisdizione su controversie relative a concorsi misti, restando irrilevante che il posto da coprire sia compreso o meno nell’ambito della medesima area funzionale alla quale sia riconducibile la posizione di dipendenti interni ammessi alla procedura selettiva; in tal caso, infatti, la circostanza che non si tratti di passaggio ad un’area diversa viene vanificata dalla presenza di possibili vincitori esterni;

c) ancora la giurisdizione amministrativa quando si tratti di concorsi per soli interni che comportino passaggio da un’area funzionale ad un’altra spettando, poi, al giudice del merito la verifica di legittimità delle norme che escludono l’apertura del concorso all’esterno;

d) giurisdizione ordinaria nelle controversie attinenti a concorsi per soli interni, che comportino passaggio da una qualifica ad un’altra, ma nell’ambito della medesima area funzionale.

In termini conforme è la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, che declina la giurisdizione ordinaria per le controversie che attengono all’espletamento di un concorso interno per il passaggio da una posizione ad un" altra nell’ambito della stessa area (cfr. ex multis Cons. Stato, VI, 15 dicembre 2010, n. 8920; 13 maggio 2008, n. 2231; 22 agosto 2007, n. 4479; 22 agosto 2007, n. 4477; IV, 24 aprile 2009, n. 2619; 12 ottobre 2009, n. 21558; 25 novembre 2008, n. 28058; 29 novembre 2006, n. 25277; V, 24 aprile 2009, n. 2619).

2.1). Ciò posto, va rilevato che il contenzioso qui introdotto attiene ad una procedura concorsuale per il passaggio – nell’ambito dell’area B – dalle posizioni economiche B1 e B4 alla posizione economica B3, riservata dal C.C.N.L. di comparto al solo personale già in rapporto di impiego con l’ente ed appartenente alla medesima area funzionale.

La contrattazione di settore ha determinato criteri di selezione interna prevalentemente riferiti a percorsi di riqualificazione ed aggiornamento professionale.

L’accorpamento in un’unica area professionale di dipendenti in precedenza in possesso di diversa qualifica, con differenziazione delle posizioni economiche (B1, B2 e B3), assegna ad esse una configurazione unitaria e compiti omogenei, ancorché graduati per il livello, tipo di impegno ed affinamento professionale. All’esito del concorso non segue il mutamento della posizione di inquadramento, che resta sempre collegata all’area professionale B, ma il conferimento di una diversa posizione economica in relazione al più elevato contenuto dei compiti assegnati.

Si versa, quindi, a fronte di un’attività dell’Amministrazione di gestione del rapporto di lavoro secondo le regole del C.C.N.L. che, come prima detto, riservano, con selezione interna, ai soli soggetti già appartenenti alle posizioni economiche B1e B2 la possibilità di accedere alla posizione B3; ciò in un quadro ordinamentale teso a valorizzare – come reso evidente dai criteri selettivi elaborati nella contrattazione in sede decentrata – l’esperienza professionale acquisita nell’ambito della fascia di inquadramento ai fini dell’attribuzione di una posizione di impiego con più elevata retribuzione e però, come innanzi detto, senza mutare l’area di inquadramento.

Il conferimento della posizione di impiego B3 non determina, quindi, una novazione della posizione di status, così che possa equipararsi alla nozione di assunzione cui fa richiamo l’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, ai fini della riserva di giurisdizione amministrativa in ordine alle controversie che investono le procedure selettive dei pubblici impiegati.

In accoglimento dell’ appello il ricorso si primo grado va dunque dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione e, per l’ effetto, va annullata la sentenza impugnata.

Ai fini del prosieguo del giudizio avanti al giudice ordinario trova applicazione l’art. 11 Cod. proc. amm.

Spese ed onorari di causa possono essere compensati fra le parti in presenza di non univoci indirizzi della giurisprudenza – alla data di proposizione del ricorso – sul giudice competente a dirimere la controversia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’ effetto, dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso di primo grado ed annulla la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore

Claudio Contessa, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-11-2011, n. 25486 Personale non docente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La parte ricorrente chiede l’annullamento della sentenza di appello che ha negato il suo diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR).

La medesima questione è stata già decisa da Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980 e Cass. 14 ottobre 2011, n. 21282, cui si rinvia per una motivazione più analitica. In estrema sintesi, deve rilevarsi quanto segue.

La controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8.

Tale norma fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal D.M. Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che recepì l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in D.M..

La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829).

Intervenne il legislatore, dettando la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (Finanziaria del 2006), che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del D.M.. Il legislatore elevò, quindi, a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva.

Si sostenne, da un lato, che tale norma non avesse efficacia retroattiva e, dall’altro, che se dotata di efficacia retroattiva, fosse incostituzionale sotto molteplici profili. Entrambe le posizioni sono stata giudicate non fondate. L’efficacia retroattiva è stata affermata da questa Corte (per tutte, S.U., 8 agosto 2011, n. 17076) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2007).

L’incostituzionalità è stata esclusa in quattro interventi del giudice delle leggi (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009). Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato, sono stati respinti (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

Questo approdo deve ora essere integrato con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) nella sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C- 108/10), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. La prima consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 costituisca un trasferimento d’impresa ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: -se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione);

-se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione). Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo".

Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivo.

In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo scopo della direttiva, consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri.

1. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e, al n. 77, si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

2. Quanto alle modalità, si deve trattare di peggioramento retributivo sostanziale (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere globale (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto.

3. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto all’atto del trasferimento (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente della Legge Finanziaria del 2006, art. 1, comma 218, all’art. 6, n. 2 TUE in combinato disposto con gli artt. 6 della CEDU e artt. 46, 47 e 52 n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate. La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e all’art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr, per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

Il caso in esame deve quindi essere deciso in consonanza con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ciò comporta che il ricorso deve essere accolto perchè la violazione del complesso normativo, costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 denunziata, deve essere verificata in concreto sulla base dei principi enunciati dalla Corte di giustizia europea. La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, la quale, applicando i criteri di comparazione su indicati, dovrà decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento e dovrà accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale accertamento. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio. Il collegio ha deliberato che la presente sentenza venisse redatta con motivazione semplificata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-12-2011, n. 27303 Spese processuali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

C.F. ha impugnato con ricorso per cassazione il decreto della Corte d’appello di Salerno depositato il 9.4.2008 che, in parziale accoglimento della sua domanda di equa riparazione formulata in relazione a processo civile iniziato con atto del 13.9.2000 innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania definito con sentenza d’appello del 14.3.2007, accertato un eccesso di 3 anni e 8 mesi rispetto alla ragionevole durata, ha liquidato il danno non patrimoniale su base annua di Euro 1000,00 e le spese giudiziali secondo la tariffa dei procedimenti camerali.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso ed ha altresì proposto ricorso incidentale il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

Motivi della decisione

Disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 35 c.p., in quanto proposti avverso la stessa decisione, il ricorso principale deve essere accolto.

Si censura l’applicazione da parte della Corte del merito della tariffa professionale prevista per i procedimenti camerali, formulando pertinente quesito di diritto con cui si chiede se nella specie trovino applicazione la L. n. 1051 del 1957, e la tariffa adottata con delibera nazionale forense 20.9.2002 ed approvata con D.M. 8 aprile 2004, e gli artt. 1 e 11 detta tabella, che non è applicabile secondo consolidato orientamento al procedimento in questione che, ai fini della liquidazione delle spese processuali, va considerato quale procedimento avente natura contenziosa e non rientra tra quelli speciali di cui alla tabelle A) e B) allegate al, D.M. 8 aprile 2004, n. 127 (rispettivamente voce 50 paragrafo 7 e voce 75, paragrafo 3), per tali dovendo intendersi,ai sensi dell’art. 11 della tariffa allegata al D.M. n. 127 cit., i procedimenti in camera di consiglio ed in genere i procedimenti non contenziosi (Cass. nn. 25352/2008 e 21371/2009).

Il decreto impugnato collide con questo orientamento e va pertanto cassato in parte qua.

Il ricorso incidentale merita invece il rigetto.

Genericamente formulata, la censura deduce il vizio di motivazione omessa e/o insufficiente in ordine alla modesta rilevanza della posta in gioco nonchè del lungo tempo trascorso tra l’inizio del processo presupposto e l’insorgere della pretesa azionata in quella sede, introducendo argomenti di fatto che i giudici del merito hanno esaminato e criticamente apprezzato ai fini della determinazione del danno. Il motivo nel resto è manifestamente infondato, siccome la Corte di merito si è uniformata allo standard Europeo.

Non necessitando ulteriori indagini istruttorie, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., applicando la tariffa vigente per i procedimenti ordinar tenendo conto dell’attività difensiva svolta in sede di merito, e determinandone l’ammontare come da dispositivo, con condanna del resistente al pagamento delle spese della presente fase di legittimità liquidate come da dispositivo con attribuzione in favore del procuratore antistatario per dichiarato anticipo.

P.Q.M.

La Corte:

riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale e rigetta l’incidentale. Cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali che liquida per la fase di merito in Euro 50,00 per esborsi, Euro 378,00 per diritti ed Euro 445,00 per onorario, ed al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 600,00 oltre Euro 100,00 per esborsi, oltre ancora spese generali ed accessori di legge per entrambe le liquidazioni, con attribuzione in favore dell’Avv. Felice Amato per entrambe le liquidazioni.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.