T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 19-09-2011, n. 7390 Esclusioni dal concorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandolo illegittimo sotto più profili, il signor E.N. ha impugnato – con contestuale richiesta di tutela cautelare – il provvedimento (comunicatogli l’11.3.2011) col quale – in buona sostanza – lo si è escluso dal concorso indetto per l’ammissione di 50 allievi al primo anno del 193° Corso dell’Accademia per la formazione di base degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri. (G.U., IV s.s., n.103 del 28.12.2010).

Nella Camera di Consiglio del 12.7.2011: data in cui il relativo ricorso (dopo l’emanazione di un’apposita ordinanza istruttoria) è stato (ri)sottoposto – ai fini della delibazione della suindicata istanza incidentale – al prescritto vaglio collegiale, si constata che il procuratore del N. ha depositato in giudizio un documento che comprova irrefutabilmente come il proprio assistito non abbia più interesse (in considerazione degli sviluppi avuti, "medio tempore", dalla situazione) ad ottenere un pronuncia sul "merito" della controversia da lui instaurata.

Nel dare atto di quanto sopra, il Collegio (che, da un lato, ravvisa giustificati motivi per far luogo alla compensazione delle ordinarie spese di lite e – dall’altro – non ritiene che vi siano i presupposti per procedere alla liquidazione delle spese di una verificazione che, per ammissione dello stesso Comando Generale della G.d.F., non è comunque stata effettuata) non può che concludere per un’immediata declaratoria di improcedibilità della proposta impugnativa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

definitivamente pronunciando in rito,

dichiara improcedibile il ricorso indicato in epigrafe;

compensa, tra le parti, le ordinarie spese di lite.

Nulla per le spese relative alla verificazione disposta con ordinanza collegiale n.3881/2011.

Ordina che la presente sentenza (che, a cura della Segreteria, dovrà esser trasmessa anche al Comando Generale della G.d.F.) sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-02-2012, n. 1425 Lavoro giornalistico

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Svolgimento del processo

Il Messaggero s.p.a. impugnava le sentenze non definitiva e definitiva, con cui il Tribunale di Frosinone dichiarò che il rapporto di lavoro intrattenuto con lo I., iscritto all’albo dei pubblicisti, dal 21 gennaio 1988 al 31 marzo 1998, era un rapporto di lavoro subordinato giornalistico, con diritto di quest’ultimo al trattamento economico spettante al redattore ordinario, condannando la società al pagamento delle conseguenti differenze retributive, quantificate in complessivi Euro 308.524,36, oltre accessori.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 2 luglio 2009, respingeva il gravame della società editrice.

Riteneva la corte che dalle testimonianze escusse risultava provato lo stabile inserimento dello I. presso la redazione di (OMISSIS), ove si recava quotidianamente con l’osservanza di un orario di lavoro, assicurando la copertura giornalistica della cronaca nera; respingeva la riproposta eccezione di prescrizione e confermava la pronuncia del Tribunale.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la società Il Messaggero, affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria.

Resiste lo I. con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia una insufficiente motivazione in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e della connessa manifestazione di una volontà novativa rispetto al rapporto di collaborazione autonoma ed occasionale inizialmente instaurata.

Lamenta che lo I. era dipendente della Provincia di (OMISSIS); che in tale contesto venne instaurato un rapporto di collaborazione autonoma, come evincevasi dalla forma dei compensi in parte formalmente versati alla moglie, ancorchè all’insaputa della società; che una più attenta valutazione delle risultanze istruttorie avrebbe dovuto indurre la corte territoriale a ritenere insussistente la subordinazione di cui non erano emerso gli indici rivelatori.

Il motivo è inammissibile per sottoporre alla Corte un riesame dei fatti di causa.

Il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5), non equivale infatti alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di Cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa. Del resto, il citato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione operata dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. (Cass. 6 marzo 2006 n. 4766; Cass. 25 maggio 2006 n. 12445; Cass. 8 settembre 2006 n. 19274; Cass. 19 dicembre 2006 n. 27168; Cass. 27 febbraio 2007 n. 4500).

Inoltre è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata (Cass. 26 marzo 2010 n. 7394).

Nella specie la corte capitolina ha congruamente e logicamente motivato che, prevalendo l’effettivo atteggiarsi del rapporto rispetto alla iniziale qualificazione formale, dalle prove raccolte era emerso lo stabile inserimento dello I. nella redazione di (OMISSIS), ove operava quotidianamente e con il rispetto di un orario di lavoro, assicurando la copertura giornalistica della cronaca nera, circostanza nota all’editore, essendo i suoi articoli pubblicati regolarmente sulla cronaca locale e nazionale del giornale.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e cioè il riconoscimento allo I. della qualifica di redattore ordinario e la conseguente attribuzione allo stesso del corrispondente trattamento economico previsto dal c.c.n.l.g..

Lamenta la società editrice che la corte territoriale non aveva adeguatamente valutato l’inserimento dello I. nella redazione di (OMISSIS), la realizzazione di servizi riguardanti particolari avvenimenti, la partecipazione all’attività organizzativa, di programmazione e formazione del prodotto finale, essendo irrilevante il numero di articoli pubblicati.

Lamenta ancora la contraddittorietà della sentenza impugnata laddove da una parte aveva accertato la maggiore affidabilità dei giornalisti professionisti all’interno della redazione, e d’altro canto aveva parimenti riconosciuto allo I. il trattamento economico collettivo spettante al redattore ordinario.

Si duole inoltre che il rapporto di lavoro giornalistico con chi non risulta iscritto all’albo dei giornalisti professionisti deve intendersi nullo, con diritto del lavoratore, ex art. 2126 c.c., unicamente ad una equa retribuzione ex art. 36 Cost., senza possibilità di applicazione integrale del trattamento economico previsto dal c.c.n.l..

Mentre le prime due censure risultano inammissibili per sottoporre al giudice di legittimità un riesame delle circostanze di causa e delle risultanze istruttorie attraverso un diretto apprezzamento delle stesse da parte della Corte di Cassazione, l’ultima censura risulta fondata.

Come è stato più volte affermato da questa Corte, "per l’esercizio dell’attività giornalistica di redattore ordinario è necessaria l’iscrizione nell’albo dei giornalisti professionisti" (Cass. 22 novembre 2010 n. 23638; Cass. 1 luglio 2004 n. 12095). Ne consegue che "il contratto giornalistico concluso con il redattore – intendendosi per tale il giornalista professionista stabilmente inserito nell’ambito di una organizzazione editoriale o radiotelevisiva, la cui attività è caratterizzata dall’autonomia della prestazione, non limitata alla mera trasmissione di notizie, ma estesa alla elaborazione, analisi e valutazione delle stesse – che non sia iscritto nell’albo dei giornalisti professionisti, è nullo non già per illiceità della causa o dell’oggetto, ma per violazione di norme imperative, con la conseguenza che, a norma dell’art. 2126 c.c., detta nullità non produce effetti per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, periodo in relazione al quale il redattore ha diritto, ex art. 36 Cost., alla giusta retribuzione, la cui determinazione spetta al giudice del merito" (ex plurimis, Cass. 22 novembre 2010 n. 23638; Cass. 10 marzo 2004 n. 4941).

Tali principi vanno qui riaffermati ex art. 384 c.p.c., e tanto basta per accogliere in parte qua il secondo motivo e cassare con rinvio l’impugnata sentenza.

3. Con il terzo motivo la società denuncia la violazione dell’art. 2948 c.c. per avere la corte territoriale escluso la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto, pur lavorando lo I. per una impresa avente più di quindici dipendenti, il cui rapporto lavorativo era dunque assistito dalla stabilità reale, che peraltro derivava anche dalla circostanza che lo I. era anche dipendente dall’amministrazione provinciale di (OMISSIS).

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha più volte affermato che la decorrenza o meno della prescrizione in corso di rapporto va verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo in relazione alla effettiva esistenza di una situazione psicologica di "metus" del lavoratore e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto (ex plurimis, Cass. 13 dicembre 2004 n. 23227; Cass. 23 agosto 2007 n. 17935; Cass. 19 gennaio 2011 n. 1147).

Proprio con riferimento all’attività giornalistica da parte di soggetto iscritto nell’elenco dei pubblicisti, comportante la nullità del contratto e il riconoscimento della prestazione di fatto, questa Corte ha affermato che, ai sensi dell’art. 2948 cod. civ., n. 4 (nel testo risultante dalle sentenze della Corte costituzionale), la prescrizione quinquennale resta sospesa durante l’esecuzione del rapporto di lavoro non assistito da garanzia di stabilità, e che nelle ipotesi di prestazioni di fatto con violazione di legge – incompatibili con il licenziamento, ma comportanti la più assoluta libertà del datore di lavoro di rifiutare la prestazione – è radicalmente esclusa la situazione di stabilità, sicchè i relativi crediti, spettanti "ex" art. 2126 cod. civ., restano sospesi durante il rapporto (Cass. 12 novembre 2007 n. 23472).

Per tali ragioni deve anche escludersi il rilievo dell’esistenza di altro rapporto di lavoro stabile intrattenuto con altro datore di lavoro.

4. In conclusione deve accogliersi il secondo motivo di ricorso inerente la quantificazione del credito dello I., la sentenza impugnata conseguentemente cassarsi in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, che si atterrà ai principi di cui sopra.

P.Q.M.

La Corte accoglie parzialmente il secondo motivo di ricorso e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-11-2011, n. 8509 Annullamento dell’atto in sede giurisdizionale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

Rilevato:

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità dell’art. 60 c.p.a.;

Rilevato:

che con il presente ricorso si impugna il provvedimento adottato dall’Amministrazione intimata, in esecuzione della sentenza di questo Tribunale n. 2931/2011 del 4.4.2011, con cui si accoglieva il ricorso n. 1483/2011, avente per oggetto impugnativa del silenzio serbato dalla stessa sull’istanza di assegnazione provvisoria ai sensi dell’art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001, presentata dall’odierno ricorrente per assistere la figlia minore di tre anni;

che il provvedimento qui contestato ha concesso la suddetta assegnazione provvisoria solo per trenta giorni, vale a dire sino al compimento del terzo anno di età della figlia del ricorrente, per la quale lo stesso aveva chiesto il beneficio de quo;

che la disposizione citata prevede che "il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche (…) può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione";

che nella specie l’assegnazione provvisoria per un arco temporale così ridotto non risulta motivata se non dalla rilevata circostanza che, al suo scadere, la minore avrebbe compiuto i tre anni di età;

Considerato:

che, secondo l’interpretazione fornita dall’accordo sindacale del 24.2.2005, il compimento dei tre anni di età del figlio per la quale si chiede l’assegnazione provvisoria costituisce solo il limite oltre il quale la relativa domanda non può essere più presentata e non già quello oltre il quale non può più fruirsi del beneficio in parola;

che detta interpretazione appare la più logica, tenuto conto che, con i rinnovi, si può fruire fino ad un massimo di tre anni di assegnazione provvisoria e che in ogni caso la domanda può essere presentata quando il figlio minore sia già nato;

Ritenuto:

che il provvedimento impugnato sia illegittimo, perché in violazione del predetto accordo sindacale interpretativo del citato art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001;

che in conclusione il ricorso sia fondato e da accogliere e che, perciò, il provvedimento impugnato debba essere annullato e l’Amministrazione debba assumere le conseguenti determinazioni;

che le spese, i diritti e gli onorari seguano la soccombenza, ponendosi a carico dell’Amministrazione resistente, e debbano quantificarsi come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione I Quater – definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato ed ordina all’Amministrazione resistente di assumere le conseguenti determinazione, conformemente a quanto evidenziato in motivazione.

Condanna quest’ultima alle spese di giudizio, forfetariamente quantificate in Euro 1.000,00 (mille/00), oltre I.V.A. e C.P.A., in favore del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 22-06-2011) 24-10-2011, n. 38329

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 12.3.2010 il Giudice Monocratico del Tribunale di Savona confermava – a seguito di appello proposto dalla Parte Civile – L.S., come in atti rappresentata e difesa – la sentenza emessa in data 8-1-2008 dal Giudice di Pace del luogo nei confronti di C.A., imputato dei reati di cui all’art. 594 c.p. – capo A – per il quale era stato assolto perchè il fatto non sussiste, capo B – reato di cui all’art. 612 c.p., per il quale era stato assolto perchè il fatto non costituisce reato. In sede di impugnazione la Parte civile aveva formulato richiesta di condanna dell’imputato al risarcimento dei danni,consistenti nell’offesa all’onore e al decoro della stessa parte e nel timore provocato dalla minaccia di aggressione alla propria integrità fisica,danni che sarebbero stati definiti dal Giudice, indicati dalla parte appellante nella somma non inferiore a quella di Euro 300,00,da devolvere alla Associazione Nazionale di ricerca sul cancro.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la Parte civile,deducendo: 1 – la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), rilevando che la sentenza risultava viziata da carenza assoluta di motivazione, avendo il Giudice rilevato di condividere integralmente la pronunzia del primo giudice,senza valutare le censure addotte dalla parte appellante -.

In tal senso riteneva violato il disposto dell’art. 125 c.p.p..

2-In secondo luogo deduceva la violazione dell’art. 594 c.p., per erronea applicazione dellanorma,ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B).

Rilevava al riguardo che l’art. 594 CP risultava contestato per avere l’imputato-pronunziato gli epiteti "arrogante" e "maleducata" nei confronti della persona offesa. In tal senso la difesa di parte civile rilevava che le parole di cui si tratta erano idonee ad arrecare offesa alla persona, secondo giurisprudenza.

Inoltre evidenziava che il reato è caratterizzato da dolo generico,e dunque censurava la sentenza per avere escluso la natura ingiuriosa delle espressioni contestate all’imputato.

3 – deduceva infine la violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) dell’art. 612 c.p., rilevando che la frase pronunziata dal C. "metterò una bomba al palazzo" era di contenuto intimidatorio, e citava anche sul punto giurisprudenza evidenziando che si tratta di reato di pericolo, con dolo generico, e che – d’altra parte – l’antigiuridicità del fatto non poteva ricorrere nella specie,in relazione alla circostanza che l’imputato stesso fosse un condomino.

In conclusione osservava che non è configurabile alcuna esimente, essendo quella indicata dall’art. 599 c.p., limitata alle ipotesi di ingiuria e diffamazione. Chiedeva pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.

Il ricorso risulta dotato di fondamento-li primo motivo può ritenersi dotato di fondamento,essendo la motivazione meramente apodittica,e non avendo il giudice di appello illustrato in alcun modo le ragioni -in fatto e diritto-poste a fondamento della decisione. Pertanto non si tratta di motivazione per relationem, essendo del tutto carente l’apparato argomentativo.

In ogni caso si deve rilevare il fondamento delle censure formulate per erronea applicazione degli artt. 594 e 612 c.p., per esclusione della illiceità della condotta contestata ai sensi dell’art. 612 c.p. – essendo la frase pronunziata all’indirizzo della persona offesa esplicitamente diretta a prospettare un pericolo di male ingiusto e considerata altresì la natura intrinsecamente offensiva delle parole contestate ai sensi dell’art. 594 c.p..

Va al riguardo menzionata – per la configurabilità della minaccia sentenza Sez. 5^ del 23 dicembre 2004, n. 4633(secondo la quale è sufficiente che il male prospettato possa incutere timore nel soggetto passivo, menomandone la sfera della libertà morale).

In tal senso si rende evidente che il giudice di appello non individua alcun dato idoneo a confutare la domanda della Parte appellante, poichè non pone in luce l’esistenza di elementi atti a suffragare la conferma della sentenza di primo grado, che agli effetti civili veniva impugnata ritualmente, in presenza di condotta idonea a configurare le ipotesi di cui agli artt. 594 e 612 c.p., essendo il fatto – nella sua oggettività – accertato,e non essendo individuabile dalla motivazione alcuna esimente. Tali considerazioni evidenziano l’infondatezza delle deduzioni svolte in memoria dalla difesa dell’imputato.

La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
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