Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-09-2011) 10-11-2011, n. 40900 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la decisione impugnata la Corte d’appello di Lecce (sez. dist. di Taranto) ha confermato la sentenza emessa in data 29 settembre 2009, con cui il locale tribunale aveva condannato P.M. alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione e 27.000 Euro di multa per avere detenuto, a fine di spaccio, in concorso con il fratello C., sostanza stupefacente del tipo eroina, di cui 157 grammi sequestrati.

2. Contro la sentenza d’appello ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con unico motivo, "mancanza e illogicità della motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), con riferimento alla valutazione di quanto riferito dal teste mar.llo V. sull’individuazione dell’autore del reo e alla conseguente attribuzione di responsabilità all’imputato".

Motivi della decisione

1. Risulta dalla sentenza impugnata – e non è contestato dal ricorrente – che in casa dei P. era detenuta sostanza stupefacente tipo eroina e che nel pomeriggio del 3 febbraio 2009, sotto gli occhi dei Carabinieri appostati a distanza di sicurezza, si svolse lo spaccio di tale sostanza.

P.C. si assunse l’esclusiva responsabilità della detenzione e dello spaccio della sostanza stupefacente. Oggetto del ricorso, presentato nell’interesse di P.M., è la sussistenza di un’adeguata motivazione della sentenza circa la partecipazione a tale fatto di P.M..

2. Si rileva in ricorso che – in mancanza di altre prove sul concorso dell’imputato nel fatto commesso dal fratello P.C. – è viziata la motivazione della sentenza che fonda la responsabilità del ricorrente sulle affermazioni del maresciallo V., che diresse la pattuglia di polizia giudiziaria che, a seguito di appostamento, assistette direttamente ai contatti tra l’uno o l’altro dei fratelli P. con gli acquirenti della sostanza.

L’identificazione dell’odierno imputato, quale autore dello spaccio assieme al fratello C. ("a volte usciva M. e a volte usciva C.") fu operata dal V., attesa la rassomiglianza tra i fratelli, sulla circostanza che P.M. "ha gli occhiali", cosicchè si riusciva a distinguere quale dei fratelli di volta in volta usciva per avvicinarsi ai cessionari della sostanza.

"Tale identificazione – assume il ricorrente – è fondata su una supposizione apodittica e viene ritenuta dalla Corte d’appello con una motivazione priva di ancoraggio logico e probatorio. … Perchè un simile elemento (gli occhiali) possa costituire prova certa … della partecipazione di M. alle condotte criminose, occorrerebbe avere certezza del fatto che lui, e solo lui, indossasse gli occhiali". In mancanza di tale certezza, è illogica la conclusione di responsabilità tratta dai giudici di merito.

2. Oltre alla previa conoscenza visiva che l’ufficiale e gli agenti di polizia giudiziaria avevano dei fratelli P., realizzata tramite esame delle fotografie in possesso dei Carabinieri, nei quali soltanto M. risultava portatore di occhiali, sta di fatto che i due fratelli furono osservati, in un ristretto lasso temporale (tra le 14.30 e 16 del 3 febbraio 2009), mentre si avvicendavano nell’uscire da casa per avere contatti con gli acquirenti. La circostanza che a volte il P. che usciva da casa avesse gli occhiali e a volte no, è stato ragionevolmente assunto dai giudici d’appello quale elemento d’identificazione dei due fratelli, concorrenti nel reato. La diversa interpretazione di tale circostanza fattuale da parte del ricorrente implica che il P.C., confesso autore del reato, avesse la strana abitudine di affacciarsi sull’uscio di casa una volta inforcando gli occhiali e una volta a viso scoperto. Tale comportamento, singolarissimo e stravagante non è conforme alla massima di comune esperienza, secondo cui il portatore di occhiali da vista se ne serve abitualmente, soprattutto quando ha necessità di esaminare con attenzione ciò che sta negoziando (milligrammi di eroina contro denaro).

L’assoluta inverosimiglianza di tale illogico comportamento rende plausibile la conclusione cui è pervenuta la sentenza d’appello con insindacabilità della motivazione ex art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) e conseguente inammissibilità del ricorso.

3. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di Euro 1000,00, in relazione alla natura delle questioni dedotte.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di (mille) Euro in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 03-01-2012, n. 42

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con l’impugnativa in esame, le ricorrenti impugnano, per l’annullamento, l’atto – comunicato con nota 10 aprile 2000, inviata ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L. n. 118 del 1999 – con cui AIMA (ora AGEA), con riferimento alle due annate 1995/96 e 1996/97, ha riportato i dati relativi al prelievo supplementare derivante dalla compensazione effettuata a livello nazionale.

Le ricorrenti, dopo aver ricostruito la normativa comunitaria e nazionale sul regime delle c.d. "quote latte", propongono in sintesi le seguenti censure:

– mancanza di motivazione dei dati relativi alla compensazione nazionale;

– illegittimità della assegnazione retroattiva delle QRI per violazione dei principi di derivazione comunitaria di certezza del diritto e di affidamento;

– illegittimità della richiesta di prelievo in quanto basata su dati presupposti (come le assegnazioni di QRI) sospesi in via giurisdizionale;

– illegittimità della procedura di compensazione prevista dall’art. 1, comma 8, del D.L. n. 43 del 1999 per contrasto con l’art. 2 del Reg. CE n. 3950/1992.

Le ricorrenti deducono inoltre, con riferimento alla comunicazione impugnata, una serie di violazioni formali concernenti il difetto di sottoscrizione e le modalità di invio.

Concludono insistendo per l’accoglimento del ricorso e, se del caso, per il rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di Giustizia della CE, previa sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c..

Con ordinanza n. 4806/2000, è stata accolta la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

Le amministrazioni intimate – Aima (ora AGEA) e Ministero del Tesoro (ora Ministero dell’Economia) – si sono costituite chiedendo il rigetto del ricorso per i motivi illustrati nella memoria depositata in vista dell’udienza di discussione.

Alla pubblica udienza del 2 novembre 2011 il Collegio, dopo aver eccepito d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, dell’allegato 1 del D.Lgs. n. 104 del 2010, l’inammissibilità in parte qua del ricorso per mancanza di legittimazione di una delle ricorrenti, ha trattenuto la causa in decisione.

2. – Con riguardo alla ricorrente Alvi Cooperativa Latte Alto Vicentino Scarl – che agisce in qualità di primo acquirente – il ricorso è inammissibile.

Secondo l’orientamento consolidatosi sul punto, i soggetti primi acquirenti dei prodotti lattiero-caseari sono infatti da ritenersi privi di legittimazione ed interesse ad impugnare gli atti applicativi del complesso meccanismo del prelievo supplementare, nell’ambito del mercato regolamentato di tale settore (cfr. Cons. St., sez. VI, 19 gennaio 2010, n. 176; 19 giugno 2009, n. 4134; TAR Lazio, sez. II Ter, 22 gennaio 2004, n. 610 e, da ultimo, 7 luglio 2011 nn. 6027 e 6028).

3. – Quanto al merito della controversia, il Collegio ritiene che vi siano i presupposti per pronunciare, ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs. n. 104 del 2010, una sentenza in forma semplificata: tutte le questioni sollevate con il ricorso in esame sono state infatti oggetto di approfondimento con la sentenza della Sezione del 6 luglio 2011, n. 5975, ed altre dello stesso tenore, con le quali sono state, altresì, richiamate ulteriori pronunce della giurisprudenza amministrativa che, nel tempo, ha avuto modo di affrontare le questioni riguardanti la complessa vicenda delle c.d. "quote latte".

Trattandosi, quindi, di questioni analoghe affrontate con le citate sentenze della Sezione, il Collegio, non avendo motivi per discostarsene, si richiama integralmente alle argomentazioni ivi contenute: in quelle sedi, invero, le medesime censure che vengono ora dedotte con il ricorso all’esame sono state ritenute prive di fondamento.

4. In conclusione il ricorso va in parte dichiarato inammissibile – per mancanza di legittimazione della ricorrente Alvi Cooperativa Latte Alto Vicentino Scarl – e va comunque respinto nel merito.

Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, in coerenza con quanto deciso nella citata sentenza della Sezione e tenuto conto dell’esito della fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile, in parte lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente, Estensore

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Daniele Dongiovanni, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-01-2011, n. 288

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell’Interno prot. 0000072 del 9.6.2010 con il quale il sig. V.M. è stato escluso dalla procedura selettiva riservata al personale volontario per l’accesso all’occupazione di Vigile del Fuoco permanente indetta con il D.M. 3747/2007, per deficit dell’acutezza visiva (OD 7/10 e OS 2/10) e per obesità di I° grado (peso corporeo kg. 98m altezza cm. 170,5: IMC 33,71 kg/mq).

Avverso il provvedimento impugnato sono state proposte censure di violazione di legge ed eccesso di potere, sotto diversi profili, deducendo: – la violazione dell’art. 1, co. 1, lett. f), punto 1), del DM n. 78/2008, in quanto il ricorrente ha un visus diverso da quello accertato dall’Amministrazione (cfr. certificazione del Dr. G. Greco del 22.7.2010: OD 10/10 e OS 9/10); – l’erroneità del giudizio inerente alla presunta obesità del ricorrente, posto che l’Amministrazione ha commesso errori nella misurazione dell’altezza del candidato (sbagliando di ben due centimetri) e non ha tenuto conto del rapporto tra massa grassa e massa magra e della struttura ossea robusta del candidato; – la contraddittorietà tra il giudizio contestato e quanto accertato nel corso degli anni dalla Commissione medica di Firenze.

Ritenuto che le censure indicate risultano infondate in quanto: – dalle risultanze degli accertamenti eseguiti dall’Amministrazione e dagli atti depositati in giudizio in allegato alla nota dell’Amministrazione in data 29.11.2010, emerge che il giudizio di non idoneità è stato espresso nel rispetto della disciplina della procedura selettiva e all’esito degli accertamenti del caso; – pur a voler prescindere dal profilo inerente all’acutezza visiva, il giudizio espresso in relazione all’IMC del ricorrente risulta senz’altro corretto in quanto non è contestato in giudizio che l’altezza del ricorrente (cm. 170,5) sia stata misurata mediante altimetro sottoposto a controlli con piombatura e punzonatura dell’ufficio Metrico e del Saggio e Marchio di Roma, seguendo le modalità di misurazione disciplinate dall’art. 1 del DPR n. 1008/1985, mentre l’IMC è stato calcolato matematicamente, ai sensi dell’allegato A) al DM n. 78/2008, tenendo conto del peso corporeo e dell’altezza.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso debba essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo respinge;

– condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00);

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 31-01-2013) 22-08-2013, n. 35384

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Il Tribunale di Cosenza, con sentenza in data 16.2.2012, emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., applicava la pena concordata dalle parti di mesi due giorni 20 di arresto ed Euro 750 di ammenda, nei confronti di S.S. in relazione al reato di cui all’art. 186 bis C.d.S., comma 1, lett. A) e C) perchè guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico pari a 1,97 g/l).

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione avverso la richiamata sentenza, rilevando l’omessa applicazione. da parte del giudice della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e l’omessa applicazione dell’aumento di pena previsto dall’art. 186 bis C.d.S. per la commissione delle due fattispecie contravvenzionali di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) e c).

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha presentato requisitoria scritta con la quale ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

La sentenza impugnata, nel ratificare l’accordo fra le parti sulla pena, in relazione al contestato reato di cui all’art. 186 bis C.d.S., comma 2, lett. a) e c), guida in stato di ebbrezza, ha omesso l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

L’art. 186 C.d.S., come introdotto dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito in L. n. 160 del 2007, già vigente all’epoca del fatto per cui si procede, stabilisce che all’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

Dunque il giudice doveva disporre la suindicata sanzione amministrativa pur in presenza di una sentenza di applicazione della pena.

Difatti, secondo consolidato orientamento di questa Corte, con la sentenza di applicazione della pena concordata dalle parti, ex art. 444 c.p.p., comma 1, debbono essere applicate le sanzioni amministrative accessorie, che dall’illecito contestato ed accertato conseguono di diritto, come la sospensione della patente di guida, atteso che il divieto di applicazione delle pene accessorie di cui all’art. 445 c.p.p., non può essere estensivamente riferito anche alle sanzioni amministrative.

Tale divieto è difatti limitato alle sole pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca. La sospensione della patente di guida, avendo natura di sanzione amministrativa accessoria, non rientra tra le pene accessorie per le quali opera il suddetto divieto, con la conseguenza che essa deve essere disposta anche in presenza di sentenza di applicazione della pena, a nulla rilevando che nella richiesta di patteggiamento non sia fatta alcuna menzione di tale sanzione, in quanto questa non può formare oggetto dell’accordo tra le parti – limitato alla pena e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia (sez. U, n. 8488, 27/05/1998, 1/07/1998, rv. 210981, sez. 6 n. 45687 del 20/11/2008 – 10/12/2008 Rv. 241611, Sez. 4, n. 27994 03/07/2012 – 12/07/2012 Rv. 253591).

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Poichè l’applicazione in concreto di tale misura comporta l’uso dei poteri discrezionali riservati al giudice di merito in ordine alla durata, che deve essere determinata secondo i parametri ai quali rinvia la specifica normativa del codice della strada, in accoglimento del ricorso proposto dal pubblico ministero, l’annullamento della sentenza impugnata deve essere disposto con rinvio al Tribunale di Cosenza nella parte in cui non dispone l’applicazione della predetta sanzione amministrativa accessoria.

Deve essere invece disattesa la censura relativa all’omesso aumento della pena in conseguenza del concorso delle due fattispecie contravvenzionali di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) e c), in quanto, costituendo tale aumento una circostanza aggravante, deve ritenersi che nel patteggiamento siano state ritenute prevalenti su tale aggravanti le circostanze attenuanti generiche.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Cosenza.

Rigetta il ricorso sul resto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.