Cassazione civile 11353/2010 Perdita di chance = lucro cessante ?

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
Con sentenza del 28.1.2002, il tribunale di Roma rigettava la domanda di risarcimento danni proposta da G.M. nei confronti della Fondazione del Teatro dell’Opera di (OMISSIS), in relazione al provvedimento di mancata ammissione dello stesso all’anno scolastico (OMISSIS) della Scuola di danza del Teatro dell’Opera di (OMISSIS), condannando anche la Fondazione al risarcimento dei danni in favore del G., per l’indebita pubblicazione di una sua immagine su di una locandina.

A diversa conclusione perveniva la Corte d’Appello che accoglieva, sia l’appello principale proposto dal G., sia quello incidentale proposto dalla Fondazione.

Hanno proposto, ricorso principale per cassazione affidato a due motivi la Fondazione del Teatro dell’Opera di (OMISSIS) ed incidentale, affidato a due motivi, il G. che resiste, anche con controricorso, al ricorso principale.

Motivi della decisione
Preliminarmente, i ricorsi – principale ed incidentale – vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Ricorso principale.

Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 1227 c.c.; omessa, insufficiente, contraddittoria e illogica motivazione circa un punto decisivo della controversia risultante ex actis: con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Il motivo non è fondato.

La Corte di merito, dopo avere rilevato che "l’oggetto della domanda riguardava non tanto la ripetizione della prova d’esame in conformità del giudicato amministrativo, quanto il ristoro dei danni derivati dall’illegittimo provvedimento (poi annullato dal T.A.R.) che aveva portato all’esclusione dell’allievo G. dalla Scuola di danza del Teatro dell’Opera per la stagione (OMISSIS)" , ha individuato la ragione del diritto dello stesso al risarcimento del danno considerando che l’illegittimo "fermo" artistico dell’allievo era stato causato da "vizi talmente eclatanti del provvedimento di non ammissione da comportare un obiettivo comportamento colpevole del Teatro dell’Opera, esteso anche alla fase esecutiva della sentenza del TAR (significativamente non impugnata) e non eliminabile attraverso la tardiva (e, per l’interessato ormai inutile) ripetizione della prova d’esame".

La ricorrente contesta alla Corte di merito che il fermo artistico subito dal G. non sarebbe direttamente ed immediatamente collegabile al provvedimento illegittimo, dal momento che lo stesso non sarebbe imputabile alla Fondazione, ma a circostanze estranee ai Teatro; con la conseguenza che i pretesi danni lamentati, non sarebbero causalmente riferibili a la condotta del Teatro, omettendo di valutare, ai sensi dell’art. 1227 c.c., il concorso del fatto colposo dello stesso G. nella produzione dell’evento.

Le censure non colgono nel segno.

Deve, a tal fine, osservarsi che la domanda di risarcimento dei danno proposta è fondata proprio sulla il Legittimità del provvedimento di esclusione: illegittimità che il giudice amministrativo ha riconosciuto sussistere per difetto di motivazione dello stesso provvedimento, e per la mancanza del quorum integrale dei componenti la Commissione esaminatrice; e la cui decisione, non impugnata, è intervenuta a distanza di tempo (due anni dall’esclusione).

E’ di tutta evidenza che il tempo trascorso e la stasi artistica subita dall’allievo, e non più rimediabile attraverso la ripetizione di una prova del tutto inutile nell’economia della sua preparazione tecnica – così come riconosciuto dalla Corte di merito – siano stati direttamente e causalmente ricollegabili ala condotta della Fondazione, a nulla rilevando la natura dei vizi riconosciuti al provvedimento adottato.

In questa ottica, infatti, è stato il lungo tempo trascorso a determinare il mancato interesse del G. alla ripetizione di una prova di esame, le cui connotazioni temporali e modali di effettuazione lasciano piuttosto perplessi.

Nè può essere condivisa l’affermazione – che la ricorrente imputa alla Corte di merito – secondo cui la stessa avrebbe errato nel ritenere che all’annullamento del provvedimento illegittimo sarebbe dovuto conseguire automaticamente e necessariamente anche il riconoscimento de diritto dell’allievo a frequentare il corso successivo.

La Corte di merito, infatti, non ha mai detto questo, tanto è vero che, dopo avere indicato un primo titolo di responsabilità risarcitoria nel fermo artistico di tre anni subito dal G., ha ritenuto che ulteriore aspetto di responsabilità della Fondazione dovesse essere individuato nella condotta tenuta successivamente alla sentenza del giudice amministrativo, in relazione alle modalità esecutive del giudicato.

Quindi, la Corte di merito ha correttamente e motivatamente ricondotto il grave pregiudizio, sia al provvedimento illegittimamente adottato dal Teatro delll’Opera, sia al comportamento successivo alla sentenza amministrativa definitiva posto in essere dallo stesso, con la fissazione della prova, singola di esame dell’allievo a distanza di oltre tre anni, con un preavviso di tempo molto ridotto, in termini di giorni, oltretutto con un differimento ulteriore rispetto all’originaria data fissata.

Condizioni tutte tali da non consentirgli. – come rilevato nella sentenza impugnata – "un’adeguata ripresa degli allenamenti".

Nè alcun fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell’evento dannoso, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 3, è stato ipotizzato, neppure a titolo difensivo, nel giudizio davanti alla Corte di merito, tale per cui la stessa avrebbe omesso di pronunciarsi sul punto, come censurato dall’odierna ricorrente principale.

Ne consegue che, solo in tale caso, la Corte avrebbe dovuto esaminare, anche d’ufficio, la situazione allegata e sempre che fossero risultati prospettati gli elementi di fatto dai quali ricavare – sul piano causale – la colpa concorrente dello stesso creditore (v. anche Cass. 6.7.2006 n. 15382).

La mancata allegazione postula, quindi, che nessun violazione di un dovere di pronuncia, censurabile in questa sede, è imputabile alla Corte di merito.

Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2056 c.c.; violazione del principio dell’onere della prova ex art. 2697 c.c.; omessa, insufficiente, contraddittoria e illogica motivazione circa un punto decisivo della controversia:

con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Il motivo non è fondato.

La ricorrente censura la sentenza impugnata anche per avere riconosciuto il danno consistente nel cd. fermo artistico in mancanza di prova della sua ricorrenza.

Rileva che "Era onere di parte attrice dimostrare che l’esito del giudizio, ove non annullato dal TAR per vizi formali, si sarebbe concluso in senso a lui favorevole, sicchè soltanto all’eventuale esito positivo della prova di detta circostanza si sarebbe potuto riconoscere il danno dalla mancata frequentazione del corso";

conseguendone, quindi, l’erroneità della liquidazione del danno patrimoniale identificato nel mancato guadagno e nella perdita di chance.

Anche queste censure non possono essere seguite.

A tal fine, va sottolineato che la Liquidazione equitativa del danno patrimoniale, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c. – come avvenuta nella specie – richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale.

E’necessario, quindi che, dagli atti, risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, non potenziale o possibile.

In definitiva, tale pregiudizio deve essere Legato all’illecito in termini di certezza od, almeno, con un grado di elevata probabilità;

ciò, comunque, anche semplicemente in considerazione dell’id quod plerumque accidit (v. anche Cass. 29.7.2009 n. 4052).

Ora, la Corte di merito ha correttamente rinvenuto, e motivato, il pregiudizio patrimoniale in senso stretto subito dal G. in termini di mancato guadagno, tenendo presente, nella sua liquidazione equitativa, quale criterio di riferimento, i compensi annui percepiti quale allievo della scuola, sulla base della documentazione prodotta (cedolini retributivi).

Quanto, poi, al danno da perdita di chance deve ribadirsi che la perdita di chance (quale danno da lucro cessante) si sostanzia nella concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, e non costituisce una mera aspettativa di fatto, ma un’entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione (v. anche Cass. 12.3.2008 n. 21544).

Il suo riconoscimento esige la prova, anche presuntiva, dell’esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di, elevata probabilità, e non di mera potenzialità, l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (Cass. 19.2.2009 n. 4052).

E la Corte di merito, nel liquidare anche tale voce di danno equitativamente, rapportandolo significativamente a quello più strettamente patrimoniale già provato e liquidato, ha rinvenuto, in via presuntiva, che il danno sia stato integrato dalla perdita delle concrete possibilità, conseguenti al forzato ed illegittimo fermo artistico, proprio nel periodo in cui, per la maturazione raggiunta sul piano artistico, il giovane allievo avrebbe avuto maggiori possibilità di guadagni professionali nel settore della danza.

Ricorso incidentale.

Con il primo motivo il ricorrente incidentale denuncia la omessa, insufficiente, contraddittoria e illogica motivazione circa un punto decisivo della controversia, in ordine alla quantificazione del danno.

Il motivo è manifestamente infondato, al limite dell’inammissibilità.

Il ricorrente incidentale propone una diversa lettura degli argomenti di prova fondanti la liquidazione de danno, ma non censura puntualmente la quantificazione dei danni come operata dalla Corte di merito sotto il profilo del vizio di motivazione denunciato, limitandosi ad indicare nella somma di Euro 258.228,00 "la quantificazione dei danni da ritenersi nella misura minima".

Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 633 del 1941, art. 91 e, quindi, una violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) ed evidenziando una omessa, insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5).

Il motivo è fondato per le ragioni che seguono.

Va premesso che il diritto all’immagine rientra fra i diritti della personalità che – nei loro aspetti non patrimoniali – integrano diritti inviolabili della persona, la cui violazione attribuisce al titolare il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali.

L’art. 10 c.c. è stato interpretato nei senso che a la lesione del diritto all’immagine consegue, oltre al diritto al risarcimento dei danni patrimoniali sei provati, anche il diritto al risarcimento di quelli non patrimoniali, soluzione confermata dal rilievo che, trattandosi di diritto costituzionalmente protetto (art. 2 Cost.), vale il principio più volte enunciato da questa Corte, secondo cui la relativa lesione non è soggetta al .Limite derivante dalla riserva di legge prevista dall’art. 185 c.p., e non presuppone la qualificabilità del fatto come reato.

Ciò perchè il rinvio di cui all’art. 2059 c.c. "… ben può essere riferito … anche alle previsioni della Legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento, nella Costituzione, dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica, implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale" (in particolare le sentenze "gemelle" Cass. 31 maggio 2003 n. 8827 e 88288, e le successive conformi).

L’indebita pubblicazione dell’immagine altrui, quindi, obbliga l’autore, oltre che al risarcimento dei danni patrimoniali, se provati, anche al risarcimento di quelli non patrimoniali, sia ai sensi dell’art. 10 c.c., sia in virtù della L. n. 675 del 1996, art. 29 qualora la fattispecie configuri anche violazione del diritto alla riservatezza (Cass. 16.5.2008 n. 12433).

Deve, poi, rilevarsi che a legge sul diritto d’autore n. 633 del 1941, nello stabilire, per quel che riguarda l’immagine altrui, con l’art. 96, la regola generale per la quale "il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa", prevede, poi, all’art. 97 alcune ipotesi, valevoli quali eccezioni alla regola generale.

La norma, infatti, nel fare salve le disposizioni di cui all’art. 97, chiarisce che "non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione del l’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali o quando la riproduzione è collegata ad avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico svoltisi in pubblico. Aggiungendo, a chiusura, che Il ritratto non può tuttavia essere esposto, o messo in commercio, quando l’esposizione e messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata." La giurisprudenza di legittimità ha statuito che tali ipotesi – nelle quali l’immagine della persona ritrattata può essere riprodotta senza il consenso della persona stessa – trovano la loro giustificazione nella esigenza di salvaguardare l’interesse pubblico all’informazione (Cass. 27.b. 75 n. 2129), con la conseguenza, però, che, avendo carattere derogatorio del diritto alla immagine, sono di stretta interpretazione (Cass. 28.3.1990 n. 2527).

Soltanto, in questo caso, la rilevanza dell’interesse pubblico può condurre a sacrificare quello della proiezione del diritto all’immagine.

Quando, dunque, la divulgazione dell’immagine avviene per fini diversi, ovvero a scopo di lucro, la mancanza di consenso, da parte dell’interessato, rende illecito tale comportamento, obbligando l’autore al risarcimento dei danno ex art. 2043 c.c..

Pertanto, per essere consentito l’utilizzo dell’immagine altrui senza il consenso dell’interessato, è necessario che sussista l’interesse pubblico alla divulgazione previsto dalla L. n. 633 del 1941, art. 97.

Nel caso in esame, la Corte di merito ha ritenuto che l’esposizione della fotografia "rispondeva ad esigenze didattico-culturali, collegate ad un evento pubblico (spettacolo della Scuola di Danza di cui G.M. era stato allievo fino al (OMISSIS)", concludendo "e ciò esclude, ai sensi della L. n. 633 del 1941, art. 97, comma 1, la necessità del consenso".

Ma una tale affermazione è errata.

Trattasi, infatti, della pubblicazione dell’immagine del G. nella locandina promozionale di uno spettacolo della Scuola di Danza, esposta al Teatro (OMISSIS) nell’anno (OMISSIS).

Non quindi, un "saggio" della Scuola, ma un comune evento a pagamento, rientrante, fra l’altro, nella sfera della comune attività della stessa, nell’ambito del quale l’immagine del G. era contenuta nel materiale promozionale e pubblicitario dello spettacolo, ed a tal fine utilizzata.

Evidente, quindi, l’insussistenza delle "esigenze didattiche e culturali" che avrebbero legittimato il suo utilizzo anche senza consenso.

D’altra parte, diversamente, qualsiasi evento a pagamento, nell’ambito delle arti e dello spettacolo, integrerebbe quel presupposto "culturale e didattico" che consente l’utilizzo a fini promozionali, senza autorizzazione e compenso, dell’immagine altrui.

In conclusione, quindi, l’utilizzo dell’immagine del G., che, oltretutto, non era più allievo della scuola da ben quattro anni, deve ritenersi effettuata a lini pubblicitari e promozionali, quindi di Lucro.

Costituendo, pertanto, lesione del diritto esclusivo all’immagine, in difetto di un consenso prestato al suo utilizzo, provoca un danno risarcibile, la cui liquidazione spetta al giudice del rinvio, sia per i profili patrimoniali, sia per quelli non patrimoniali.

In ordine al profilo risarcitorio relativo ai danni patrimoniali è, poi, opportuno osservare.

Nessun dubbio che la parte lesa dall’indebita pubblicazione della sua immagine abbia sempre il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali di cui sia in grado di fornire la prova, in base ai principi generali di legge in materia.

Peraltro, in molti casi non appare agevole, nè configurare natura ed entità del pregiudizio propriamente economico, nè quantificarne l’importo, pur essendo certi, sia l’illiceità del comportamento dell’autore della pubblicazione, sia il fatto che questi ne abbia tratto vantaggio.

Si è ritenuto, allora, che (anche in mancanza di prova di altre, specifiche voci di danno, determinabili ai sensi degli artt. 2056 e ss. e 1223 e ss. c.c.) l’interessato abbia, comunque, il diritto di far valere, a titolo di danno patrimoniale, la perdita dei vantaggi economici che avrebbe potuto conseguire se – essendogli stato chiesto il consenso alla pubblicazione – avesse potuto negoziarne la concessione e chiedere per essa un compenso.

Considerato, infatti, che ogni soggetto ha il diritto esclusivo sulla propria immagine, ed è il solo titolare del diritto di sfruttarla economicamente, ne deriva che, con la pubblicazione non autorizzata, l’autore dell’illecito si appropria indebitamente di vantaggi economici che sarebbero spettati alla vittima.

Il risarcimento dei danni patrimoniali consiste, pertanto, nel ritrasferire quei vantaggi dall’autore dell’illecito al titolare del diritto, e ad essi va commisurata l’entità della liquidazione (cd. prezzo del consenso alla pubblicazione), anche determinandone l’importo in via equitativa, ai sensi dell’art. 2056 c.c..

Il principio è stato alcune volte applicato anche dalla Corte di legittimità (così, implicitamente, Cass. 1 dicembre 2004 n. 22513), ed è stato anche recepito nelle leggi, tramite la modificazione introdotta dal D.Lgs. n. 140 del 2006, art. 5, alla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 128, sulla protezione del diritto di autore, il cui comma 2 oggi dispone che il risarcimento dei danni conseguenti alla lesione dei diritti di utilizzazione economica deve essere quantificato "… ai sensi dell’art. 2056 c.c., comma 2 anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto … sulla base quanto meno dell’importo dei diritti che avrebbero dovute essere riconosciuti, qualora l’autore della violazione avesse chiesto al titolare autorizzazione per l’utilizzazione del diritto".

Il nuovo testo dell’art. 128, non era in vigore all’epoca dei fatti di causa, ma recepisce un criterio interpretativo elaborato e più volte applicato anche in precedenza, di cui conferma la validità.

La quantificazione dei danni, con riferimento al prezzo del consenso, peraltro, può risultare, in molti casi, particolarmente difficoltoso, specie se il soggetto leso non sia persona nota, alla cui immagine possa essere attribuito un valore economico oggettivamente determinabile.

La liquidazione va, allora, compiuta, ai sensi dell’art. 2056 c.c., con riferimento agli utili presumibilmente conseguiti dall’autore dell’illecito, in relazione alla diffusione del mezzo sul quale la pubblicazione è avvenuta, alle finalità (pubblicitarie o d’altro genere) che esso intendeva perseguire, e ad ogni altra circostanza rilevante a tal fine (v. anche Cass. 16.5.2008 n. 12433).

Conclusivamente, vanno rigettati il ricorso principale ed il primo motivo di quello incidentale, mentre va accolto il secondo motivo dello stesso ricorso incidentale.

La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivo accolto, e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Le spese vanno rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta i ricorso principale ed il primo motivo di quello incidentale.

Accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale. Cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE – SENTENZA 14 luglio 2011, n.15523 USO DELLA COSA COMUNE NEL CONDOMINIO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 28-2-1995 C.T., proprietaria di un appartamento nel Condominio (omissis) , conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Monza Ci.Lu., assumendo:

– che sul lastrico solare dell’edificio condominiale, sin dall’epoca dell’edificazione, era eretto un manufatto in muratura adibito a ‘locale antenna’, avente all’interno una cisterna per la riserva d’acqua;

– che il condominio aveva fatto uso ininterrotto di tale manufatto fino al settembre del 1993, allorché la convenuta, proprietaria dell’appartamento all’ultimo piano sulla cui porzione di lastrico sorge il locale antenna, se n’era di fatto impossessata, ottenendone il benestare dall’assemblea dell’11-10-1993, che aveva deliberato a maggioranza dei condomini;

– che la Ci. faceva uso esclusivo del locale e inibiva agli altri condomini l’accesso, avendo sostituito la serratura della porta;

– che la convenuta aveva altresì rimosso la cisterna ivi esistente.

Tanto premesso, la Crippa chiedeva che venisse dichiarato che il locale antenna conteso era di proprietà comune del condominio, e comunque di comproprietà della stessa attrice, e che venisse pronunciata la condanna della convenuta alla restituzione ed al ripristino dello status qua ante.

Nel costituirsi, la Ci. affermava di non aver mai rivendicato la proprietà esclusiva del manufatto e di non aver compiuto alcun atto di spoglio del possesso dei condomini, essendo sia la chiave che il locale erano a disposizione del condominio. Faceva presente che la chiusura del locale era stata deliberata dall’assemblea dell’11-10-1993, la quale aveva altresì stabilito che la chiave di tale locale fosse posta a disposizione dei condomini in un’apposita cassetta.

Con sentenza del 31-3-2003 il Tribunale rigettava la domanda.

La C. proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte di Appello di Milano con sentenza del 26-2-2005.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la C., sulla base di un unico motivo.

La C. resiste con controricorso, al quale ha fatto seguire il deposito di una memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con l’unico motivo, articolato in più censure, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 113, 115, 116 c.p.c. e degli artt. 1102, 1117, 1130, 1140, 2051, 2697 c.c., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Deduce in primo luogo che la Corte di Appello, nel ritenere la mancanza d’interesse ad agire della C. in ordine alla proposta azione di accertamento, non ha tenuto conto della documentazione acquisita, da cui risulta lo stato di assoluta incertezza ante causarti sulla proprietà e sull’uso del locale, nonché delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e del comportamento processuale tenuto dalla C., che dimostrano l’errata applicazione, da parte del giudice di appello, dell’art. 100 c.p.c. Sostiene che la sentenza impugnata è affetta da vizi di motivazione e violazioni di legge anche nella parte in cui ha escluso la sussistenza del dedotto spoglio e ha negato che vi sia stata una compromissione del diritto al pari uso della cosa comune da parte degli altri condomini, essendo emerso dagli atti che la Ci. ha utilizzato in maniera esclusiva il locale cisterna per fini personali e ne ha sostituito la serratura. Deduce ha la Corte di Appello ha errato nel fare riferimento al verbale di assemblea condominiale dell’11-10-1993, con cui veniva avallato il comportamento della convenuta. Fa presente, infatti, che tale assemblea è viziata nella sua formazione e che la delibera adottata si pone in contrasto con l’art. 4 del regolamento condominiale, il quale dispone che le parti comuni non possono essere occupate o ingombrate nemmeno temporaneamente; e che, comunque, la predetta delibera è stata superata da quella 9 successiva del 14-7-1994, con la quale i condomini decidevano di intraprendere azione legale nei confronti della Ci., ove questa non avesse provveduto alla consegna del locale. Sostiene che il giudice del gravame, nel ritenere infondata la richiesta di ripristino dello status quo ante, sulla base della deliberazione del 18-9-1992, che aveva autorizzato la rimozione della cisterna, non ha considerato che tale delibera aveva semplicemente statuito di non effettuare alcun intervento, ed è stata, comunque, superata dalla successiva delibera del 14-7-1994. Censura, infine, la sentenza impugnata anche nella parte in cui ha posto a carico dell’attrice le spese di doppio grado.

Il motivo è infondato.

Va in primo luogo rilevato che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, l’interesse ad agire, necessario, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., per la proposizione di qualsiasi domanda, richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice (Cass. 28-11-2008 n. 28405; Cass. 28-6-2010 n. 1535; Cass. 27-1-2011 n. 2051). In particolare, l’interesse ad agire con una azione di mero accertamento, pur non implicando necessariamente l’attuale verificarsi della lesione del diritto, f. presuppone pur sempre uno stato di incertezza sull’esistenza di un rapporto giuridico e sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione della detta incertezza un risultato utile e giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l’intervento del giudice (Cass. 14-11-2002 n. 16022; Cass. 26-7-2006 n. 17026; Cass. 26-5-2008 n. 13556).

Nella specie la Corte di Appello, dopo aver precisato che sin dal primo grado la G. aveva sostanzialmente chiesto, in via principale, che venisse accertato che la C. faceva del locale antenna un uso illecito e contrario ai limiti previsti dall’art. 1102 c.c., ha dato atto che la convenuta, sin dal momento della sua costituzione in giudizio, non aveva contestato, sotto il profilo petitorio, che il vano in questione fosse di proprietà condominiale e fosse destinato ad utilità comune, ed aveva affermato, sotto il profilo possessorio, di non aver mai posto in essere alcuno spoglio del possesso degli altri condomini. Nel corpo della motivazione è stato altresì evidenziato che non vi era prova che la Ci., prima della introduzione del giudizio, avesse posto in essere comportamenti atti a pregiudicare il diritto d’uso della C. o degli altri condomini sul locale in oggetto.

Pertanto, non sussistendo tra le parti alcuna controversia alla quale fosse necessario dare immediata soluzione, giustamente il giudice del gravame ha ritenuto la carenza di interesse dell’attrice alla proposizione della domanda di mero accertamento.

La decisione impugnata appare immune da censure anche nella parte in cui ha escluso che la convenuta abbia sottratto il locale antenna alla sua destinazione e all’uso comune.

All’esito delle prove assunte, la Corte di Appello ha accertato, con apprezzamento in fatto non sindacabile in questa sede:

– che era stato l’amministratore a disporre la chiusura del locale in questione, in quanto si era verificata una fuoriuscita d’acqua dalla cisterna in esso esistente;

– che le chiavi del locale erano in possesso, oltre che della Ci., di altri due condomini, altra copia era tenuta dall’amministratore ed altra era posta all’interno di una cassetta appesa sul muro della scala comune, a disposizione di tutti i condomini;

– che la convenuta aveva depositato nel vano in oggetto — il quale, per il resto, dopo la rimozione della cisterna, era del tutto vuoto e inutilizzato -, uno stendino, una sedia e un vaso, e non si era mai opposta ad un eventuale uso del locale da parte di altri condomini;

-che la rottamazione della cisterna esistente nel locale antenna era stata deliberata dal condominio.

Alla stregua di simili emergenze, correttamente la Corte territoriale ha escluso che la Ci. abbia compiuto atti di spoglio e abbia fatto un uso del bene comune non conforme al disposto dell’art. 1102 c.c.

Sotto il primo profilo, è sufficiente considerare che la chiusura della porta è avvenuta non per iniziativa unilaterale della convenuta, ma per disposizione dell’amministratore del condominio, a seguito della fuoriuscita di acqua dalla cisterna e della ravvisata esigenza di regolamentare con criteri di maggiore sicurezza l’accesso al locale; e che da tale intervento dell’amministratore è derivata la distribuzione delle chiavi nei termini innanzi indicati.

Sotto il secondo profilo, si rammenta che l’art. 1102 c.c. – applicabile, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 1139 c.c., anche in materia di condominio negli edifici -, consente a ciascun partecipante di servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione, cioè non incida sulla sostanza e struttura del bene, e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Il partecipante alla comunione, pertanto, può usare della cosa comune per un suo fine particolare, con la conseguente possibilità di ritrarre dal bene una utilità specifica aggiuntiva rispetto a quelle che vengono ricavate dagli altri, con il limite di non alterare la consistenza e la destinazione di esso, o di non impedire l’altrui pari uso (Cass. Sez. 2, 12-3-2007 n. 5753); con l’ulteriore precisazione che la nozione di pari uso della cosa comune, cui fa riferimento l’art. 1102 c.c., non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri, posto che nei rapporti condominiali si richiede un costante equilibrio tra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione (Cass. 27-2-2007 n. 4617; Cass. 30-5-2003 n. 8808; Cass. 12-2-1998 n. 1499).

Nel caso in esame, è evidente, da un lato, che il possesso di una copia della chiave da parte della Ci. non impedisce agli altri condomini la possibilità di accedere nel locale antenna, servendosi della chiave collocata sulle scale comuni o rivolgendosi all’amministratore; e, dall’altro, che il fatto che la convenuta si sia servita di una parte del predetto vano per depositarvi alcuni beni personali, non pregiudica il pari uso degli altri condomini, né comporta alcuna alterazione della cosa comune, ma solo una più ampia utilizzazione di tale bene, consentita dalla legge.

Si rivelano altresì prive di pregio le doglianze mosse dalla ricorrente avverso il rigetto della richiesta di condanna della convenuta al ripristino dello status quo ante, mediante installazione di una nuova cisterna per l’acqua nel locale antenna.

Anche sul punto, la decisione impugnata risulta sorretta da una motivazione adeguata e logica, con la quale è stato posto in evidenza che la rimozione della preesistente cisterna era stata disposta con delibera condominiale del 18-9-1992, a causa della sua rottura e delle sue condizioni di degrado. Di qui l’ineccepibile conclusione secondo cui non può ritenersi illecito il comportamento della convenuta, che ha provveduto a proprie spese alla materiale rimozione dell’impianto fuori uso, né è configurabile alcun interesse dell’attrice al ripristino di un bene ormai inidoneo al servizio cui era destinato.

Le ulteriori censure mosse dalla ricorrente in ordine alle statuizioni di merito adottate dal giudice di appello, oltre ad investire questioni (quali quelle inerenti al travalicamento, da parte dell’amministratore, dei poteri attribuitigli dalla legge, ovvero alla invalidità della delibera assembleare dell’11-10-1993 o, ancora, alla violazione delle previsioni del regolamento condominiale) che non risultano dedotte nel giudizio di merito e non possono, pertanto, trovare ingresso in questa sede, mirano sostanzialmente ad ottenere una rilettura degli atti ed una diversa valutazione delle risultanze processuali, estranee alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione.

Quanto, infine, alle doglianze inerenti alla pronuncia di condanna alle spese di giudizio, si osserva che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la statuizione adottata dai giudici di merito in tema di regolamento delle spese non è censurabile in Cassazione, salvo che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (tra le tante v. Cass. 2-7-2007 n. 14964; Cass. 20-10-2006 n. 22541, Cass. 8-9-2005 n. 17953). Una simile ipotesi non ricorre certamente nel caso di specie, avendo la C. visto respingere tutte le sue domande. Le censure in esame, di conseguenza, devono ritenersi inammissibili.

Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 17-01-2011, n. 53 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso notificato il 10 dicembre 2008, depositato il 31 successivo, la signora S.L., docente di scuola inserita nelle graduatorie ad esaurimento volte alla provvista del personale scolastico, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe nella parte in cui l’Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino, in rettifica delle graduatorie medesime, l’ha ricollocata in coda alle stesse attribuendole il posto n. 154 in luogo del precedente n. 88.

Vengono dedotte censure di violazione di legge e di eccesso di potere.

L’intimata Amministrazione scolastica, costituitasi in giudizio il 5 gennaio 2009, richiamando le pronunce delle S.S.U.U. della Corte di Cassazione, con la memoria depositata il 15 novembre 2010, ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.

La ricorrente, con la memoria depositata in data 11 novembre 2010, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Nella Camera di Consiglio del 8 gennaio 2009 è stata respinta la domanda cautelare con ordinanza riformata dal Consiglio di Stato.

Preliminarmente si osserva che è fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione di questo Tribunale sollevata dall’Amministrazione resistente.

Gli atti impugnati, come risulta dall’esposizione in fatto, riguardano la posizione attribuita alla ricorrente nelle graduatorie permanenti e ad esaurimento per l’assegnazione degli incarichi d’impiego come docente nelle scuole medie.

Si verte quindi in materia di accertamento del diritto al conferimento dei posti di lavoro d’insegnamento derivante dalla gestione delle graduatorie.

Si deve allora rilevare la Corte Suprema regolatrice della giurisdizione, con varie pronunce, ha chiarito che in materia sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario (Corte Cass. S.S.U.U. 22/7/2003 n. 11404; id. 20/6/2007 n. 14290; id. 13/2/2008 n. 3399) sulla considerazione secondo cui il conferimento dei posti di lavoro derivante dalla gestione delle graduatorie ed alla corretta collocazione nelle stesse che si basa su predeterminati titoli posseduti dagli aspiranti all’impiego, le controversie, concernendo questioni in cui si fa valere il diritto al lavoro chiedendosene la realizzazione alla P.A., attengono ad interessi qualificabili come diritti soggettivi. E’ devoluta, invece, al Giudice Amministrativo la materia delle procedure concorsuali che hanno inizio col bando di concorso e terminano con l’approvazione della graduatoria di merito dei vincitori, procedure queste che, comportando la valutazione comparativa dei candidati, attengono – a differenza delle graduatorie preordinate all’assunzione del lavoro basate su requisiti oggettivi e predeterminati – ad un’attività discrezionale della P.A.

Il Collegio non ignora il diverso avviso mostrato dal Consiglio di Stato in qualche pronuncia anche recente (decisione Sez. IV 9/3/2010 n. 1396), ma reputa di dover seguire l’orientamento pure più volte ribadito anche recentemente dalle SSUU della Corte di Cassazione (Cfr. decisioni 30/4/2010 n. 10510 e 16/6/2010 n. 14496) che è Giudice regolatore della giurisdizione ed in ragione del fatto che nelle graduatorie permanenti appaiono sussistenti e precipuamente rilevanti gli elementi concernenti l’assunzione al lavoro sulla base di requisiti predeterminati e già acquisiti dagli aspiranti in relazione ai quali anche per gli atti amministrativi presupposti viene espressamente richiamato dall’art. 63 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 il potere di disapplicazione del G.O.

In definitiva, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.

In applicazione del principio della translatio iudicii, affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 12 marzo 2007 n. 77 e recentemente disciplinato dall’art. 59 della legge 18.6.2009 n. 69, il processo potrà essere riassunto davanti al giudice ordinario nel termine perentorio dettato da tale disposizione legislativa.

Tenuto conto della peculiarità della fattispecie e dei non univoci orientamenti giurisprudenziali in materia, sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso indicato in epigrafe, proposto da S.L..

Dispone la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-10-2010) 04-02-2011, n. 4191 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 1 febbraio 2010 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone rigettava la richiesta del pubblico ministero di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di L.G. in ordine al reato di associazione per delinquere (capo H) e ad altri reati a lui ascritti in concorso con il padre L.L. ed altri soggetti (capo A: artt. 81, 110 e 353 c.p. e art. 640 c.p., comma 2; capo B:

artt. 81, 110 e 356 c.p., art. 640 c.p., comma 2, e art. 479 c.p.;

capo E: artt. 81, 110 e 353 c.p. e art. 640 c.p., comma 2; capo G:

artt. 81, 110 e 323 c.p., e art. 640 c.p., comma 2; capo L: L. n. 17 del 1982, artt. 1 e 2). Detti reati, secondo la ricostruzione accusatoria, sarebbero stati commessi nell’ambito di un accordo criminoso diretto ad un sistematico accaparramento degli appalti relativi alla fornitura di materiale didattico, supporti informatici e arredi per gli istituti scolastici posto in essere da L. L., responsabile del Centro Servizi amministrativi di (OMISSIS), a favore delle società del figlio L.G., con il concorso di numerosi dirigenti scolastici.

Il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento parziale dell’appello proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza di rigetto emessa dal giudice per le indagini preliminari, disponeva l’applicazione nei confronti di L.G. della misura cautelare degli arresti domiciliari, con divieto di comunicazione telefonica e telematica con persone diverse dalle persone che lo assistevano o che con lui coabitavano, limitatamente ai reati contestati ai capi A, B, E, G, H. L.G. ha proposto, tramite il difensore, ricorso per Cassazione.

Con il primo motivo si deduce l’erronea applicazione della legge penale ( art. 606 c.p.p., lett. b), con riferimento all’art. 273 c.p.p., D.Lgs. n. 59 del 1998, Decreto Interminist. N. 44 del 2001, art. 34, artt. 353, 640, 356, 479, 314, 490, 323 e 416 c.p. e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all’art. 273 c.p.p. e artt. 353, 640, 356, 479, 314, 490 e 416 c.p.;

in particolare secondo il ricorrente:

a) – non si sarebbe tenuto conto che il D.I. n. 44 del 2001, art. 34 prevede la comparazione almeno tra tre offerte nel caso che gli acquisti, gli appalti e le forniture abbiano un valore eccedente Euro 2.000,00 o, anche, il diverso limite preventivamente fissato dal consiglio d’istituto; nel caso in esame non si sarebbe proceduto a verificare se i diversi consigli d’istituto interessati avessero preventivamente stabilito un limite diverso;

b) – non si sarebbe tenuto conto che, oltre ai dirigenti scolastici asseritamente compiacenti e coindagati, i quali avevano assunto gli impegni di spesa, spettava ai direttori servizi generali e amministrativi (D.S.G.A.) dei singoli istituti (non sottoposti ad indagini) la liquidazione delle spese previo accertamento, nel caso di acquisto di beni, della regolarità della fornitura sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi; non si sarebbe inoltre considerato che se gli acquisti delle singole scuole sono disciplinati dal D.I. n. 44 del 2001, quelli effettuati dal C.S.A., oggi Ufficio scolastico regionale (U.S.R.), o da altro Ufficio scolastico sono disciplinati dal Decreto direttoriale 5 febbraio 2002 che all’art. 4 lett. l, m, n indica quale soglia massima l’importo di Euro 130.000,00 (oggi elevato a Euro 137.234,00, oltre I.V.A., per singolo anno), soglia che nel caso specifico non sarebbe stata superata essendo oggetto di contestazione vendite in favore del C.S.A. per Euro 90.000,00, compresa I.V.A., nell’arco di cinque anni;

c) – quanto ai beni forniti al C.S.A. di Crotone, per l’importo di Euro 75.000,00, pagati con fondi delle singole scuole, erroneamente si sarebbe affermato che i beni in questione, non rinvenuti, erano stati oggetto di fatturazione per operazioni inesistenti, essendo allegato agli atti un verbale di consegna da parte di L.L. al dott. M.G. del 16 aprile 2009; il materiale non rinvenuto presso il C.S.A. di Crotone sarebbe quello trasmesso alla Direzione Generale Regionale di Catanzaro Lido in data 11 dicembre 2006 e verificato da T.E. e S.G. (consegnatario regionale);

d) – quanto all’utilizzazione di fondi di un istituto scolastico per le esigenze di altri istituti o uffici, si tratterebbe di una prassi non anomala perchè utilizzata a livello nazionale fino all’anno 2008 e, quindi, fino all’entrata in vigore del provvedimento di adeguamento della contabilità speciale dell’Ufficio scolastico provinciale (U.S.P.); in prossimità della scadenza dell’esercizio finanziario il Ministero dell’Istruzione assegnava fondi direttamente alle contabilità speciali dell’U.S.P. capoluogo di regione, che li allocava presso le singole scuole quali depositarle tesoriere; la liquidazione delle somme da parte dell’U.S.P. o della Direzione generale regionale avveniva poi con il previo assenso del Consiglio d’istituto interessato;

secondo il ricorrente il Tribunale di Catanzaro, senza prendere in considerazione la normativa di settore, avrebbe quindi acriticamente recepito le conclusioni investigative della Guardia di Finanza, senza tener conto delle fonti dichiarative favorevoli e senza valutare la genuinità delle fonti eteroaccusatorie; nell’ordinanza impugnata si sarebbero valorizzate le dichiarazioni rese da S.F., Lo.Pa. e Lo.Fo. introdotte dal pubblico ministero attraverso la documentazione prodotta prima dell’udienza camerale (i tre non avevano riconosciuto le firme apposte sulle singole offerte comparate con quelle della società facente capo a L.G.), senza considerare che l’ipotizzata associazione criminosa – una volta esclusa la partecipazione dei Lo., di S. e dei singoli dirigenti scolastici – non comprenderebbe il numero minimo di tre soggetti partecipi dell’ipotizzato accordo delinquenziale.

Con il secondo motivo si deduce l’assenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alle esigenze cautelari ( art. 274 c.p.p., lett. C) in quanto il Tribunale, pur escludendo l’esistenza di indizi in ordine all’associazione segreta (nell’abitazione di L.L. era stato trovato l’elenco di appartenenti ad una loggia massonica) ipotizzata al capo L, non avrebbe tenuto conto dei documenti prodotti dalla difesa ( decreto 5 novembre 2008 di collocamento a riposo di L.L. per raggiunti limiti di età; documentazione relativa alla messa in liquidazione o non attività delle società facenti capo a L.G.) nè del fatto che le condotte criminose sarebbero comunque cessate nell’anno 2008.

Il primo motivo è infondato.

Con il ricorso si espongono doglianze sull’inquadramento giuridico delle condotte contestate senza tener conto della dettagliata motivazione dell’ordinanza impugnata nella quale, a sostegno della gravità indiziaria, si indicano specificamente le anomalie ricorrenti nelle singole gare in cui erano risultate aggiudicatane le due società riconducibili a L.G.. In particolare il giudice di merito ha ricostruito, in maniera dettagliata e documentata, il sistematico accaparramento degli appalti di fornitura di materiale didattico, arredi e supporti informatici a favore delle società (Enigma Research s.r.l e Askmore) riconducibili a L. G. nel periodo compreso tra il (OMISSIS), periodo nel corso del quale il padre Lu. era responsabile del Centro servizi amministrativi di (OMISSIS). Il Tribunale ha posto in adeguato rilievo, attraverso una circostanziata e precisa esposizione dei risultati dell’attività investigativa svolta dalla Guardia di Finanza, che le numerose acquisizioni contabili e documentali e le sommarie informazioni rese dalle persone informate avevano consentito di accertare, oltre a episodi di forniture fittizie a istituti scolastici di merci fatturate, che in svariati casi le gare in cui erano risultate aggiudicatane le società facenti capo a L. G. erano state precedute da intese collusive con le ditte (apparentemente) concorrenti sull’entità delle offerte e, inoltre, che in molte procedure delle tre offerte presentate (il numero minimo richiesto) due erano riconducibili a L.G. e la terza ad un altro soggetto con il quale era stata preventivamente concordata l’entità dell’offerta più vantaggiosa. Dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza era emerso, inoltre, che il gruppo di persone a vario titolo coinvolto nel considerevole numero di reati accertati era costituito da L.L. (che subordinava l’erogazione di fondi alle scuole per il finanziamento di progetti didattici all’invito delle società del figlio G. alle gare di appalto), da L.G. (il quale direttamente entrava in contatto con i dirigenti degli istituti scolastici), da vari dirigenti d’istituto (i quali, contravvenendo a quanto previsto dal D.I. n. 44 del 2001, art. 34, procedevano all’affidamento diretto anche nei casi in cui l’appalto superava la soglia dei Euro 2.000,00 o, comunque, ritenevano più vantaggiosa l’offerta presentata dalle società di L.G. nonostante ciò apparisse ictu oculi non veritiero), dai titolari di ditte (quasi sempre le stesse, mai aggiudicatane) che partecipavano alle gare solo formalmente avendo preventivamente comunicato a L.G. l’entità della loro offerta. Correttamente, anche attraverso un espresso e puntuale richiamo ai principi della giurisprudenza di legittimità in materia di associazione per delinquere, è stata ravvisata la gravità indiziaria in relazione agli specifici reati contestati a L. G. (tranne quello contestato al capo L) nonchè al reato associativo, in considerazione del considerevole numero di reati commessi con identiche modalità e dell’intesa di commetterne una serie indeterminata nel quadro di una stabile struttura organizzativa di persone consapevolmente partecipi del comune programma criminoso, con precisa suddivisione dei ruoli e con modalità esecutive collaudate nell’arco di ben quattro anni.

In tale contesto, che descrive una generalizzata situazione di condotte illegali finalizzate a favorire le società del figlio del responsabile del Centro servizi amministrativi di Crotone, i rilievi difensivi relativi alla possibile fissazione di un limite superiore a quello di Euro 2.000,00 da parte dei diversi consigli d’istituto risultano del tutto generici, perchè privi di riferimenti a specifiche situazioni in contrasto con le emergenze investigative.

Quanto alla mancata sottoposizione alle indagini dei direttori dei servizi generali e amministrativi dei singoli istituti, si tratta di un’osservazione riguardante un fatto (l’eventuale concorrente responsabilità di altri soggetti) del tutto privo di rilevanza con riferimento alla posizione del ricorrente. Il riferimento al decreto direttoriale 5 febbraio 2002 è anch’esso generico poichè, sulla base degli atti trasmessi a questa Corte, non risulta che per gli acquisti di beni e servizi cui si fa riferimento nell’ordinanza impugnata si sia proceduto da parte del C.S.A., ai sensi dell’art. 4 del citato decreto direttoriale, all’acquisto di beni e servizi in economia nel limite di Euro 130.000,00 o comunque che sia stato motivato, come prescritto in tale caso, il ricorso a procedure non concorsuali. Quanto alla tesi difensiva dell’effettiva consegna alla Direzione generale regionale di Catanzaro Lido in data 11 dicembre 2006 di materiale destinato a singoli istituti scolastici, il ricorrente in sostanza propone una diversa lettura delle risultanze investigative attribuendo al verbale di consegna citato nel ricorso un contenuto corrispondente a quello del materiale informatico formalmente destinato alle scuole, ma "dirottato" al C.S.A. cui non risultava essere stato consegnato (il Tribunale nell’ordinanza impugnata ha peraltro fatto puntuale riferimento, in proposito, alle dichiarazioni di G.M. e alla catagolazione effettuata il 15 luglio 2009 dalla Guardia di Finanza di tutti i mobili, arredi ed apparecchiature informatiche presenti presso l’Ufficio scolastico provinciale, già C.S.A., di Crotone, senza che il materiale formalmente acquistato dall’Istituto comprensivo C.M. G. di (OMISSIS) e allo stesso fatturato venisse rinvenuto o risultasse comunque preso in carico cartolarmente). Anche la riferita prassi dell’utilizzazione di fondi di un istituto scolastico per le esigenze di altri istituti o uffici costituisce, a parere della Corte, la mera prospettazione di una versione difensiva che, allo stato, non è idonea a smentire la valutazione del complessivo materiale indiziario scrupolosamente esaminato e valutato nell’ordinanza impugnata, con precisi riferimenti a documenti e dichiarazioni rese da persone informate che costituiscono una solida base per affermare la gravità del quadro indiziario a carico del ricorrente. Infondato è, inoltre, il rilievo relativo alla pretesa mancanza del numero minimo di tre persone per poter ravvisare gli estremi del reato di associazione per delinquere in quanto – pur escludendo, in ipotesi, S.F., Lo.Pa. e Lo.Fo. che non hanno riconosciuto le firme apposte sulle singole offerte comparate con quelle delle società facenti capo a L.G. – rimarrebbero gravemente indiziati, oltre a L. L., quanto meno L.G., P.M. e le altre persone che risultano indagate in ordine al reato di associazione per delinquere dall’imputazione provvisoria risultante dall’atto di appello del pubblico ministero. Quanto infine alle ulteriori doglianze difensive circa la sussistenza di gravi indizi in ordine al reato associativo, la Corte rileva che è consolidata la giurisprudenza di legittimità in tema di associazione per delinquere nel senso che la ripetuta commissione, in concorso con i partecipi al sodalizio criminoso, anche di un solo reato-fine integra, per ciò stesso, gravi, precisi e concordanti indizi in ordine alla partecipazione al reato associativo, superabili solo con la prova contraria che il contributo fornito non è dovuto ad alcun vincolo preesistente con i correi (Cass. sez. 2, 22 gennaio 2010 n.5424, Syndial; sez. 1, 20 gennaio 2010 n.6308, Ahmed; sez. 3, 16 ottobre 2008 n.43822, Romeo; sez. 5, 25 marzo 1997 n.6026, Puglia).

Il secondo motivo è, invece, fondato e rende indispensabile l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente alla ritenuta esigenza cautelare. A fronte di condotte criminose commesse attraverso la strumentalizzazione delle funzioni pubbliche svolte da L.L., nessuna rilevanza risulta essere stata attribuita, nella valutazione della sussistenza del pericolo concreto di reiterazione della condotta criminosa, alla circostanza che il L., come risulta dalla documentazione prodotta dalla difesa al giudice di merito, sia stato collocato a riposo con decreto in data 5 novembre 1998, mentre le società del figlio coindagato, come documentato dalla difesa, non risultano più operanti. E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte che il giudice della cautela – per affermare la persistenza del pericolo di reiterazione criminosa in riferimento a reati connessi alla funzione pubblica esercitata dall’imputato o indagato – deve dare adeguata e logica motivazione, ove la funzione pubblica non venga più svolta per sospensione o cessazione dal servizio, in ordine all’irrilevanza dell’attuale posizione di soggetto divenuto estraneo alla pubblica amministrazione, con riferimento alle concrete e specifiche circostanze di fatto che concorrono a evidenziare la probabile rinnovazione di analoghe condotte criminose (Cass. sez. 6, 16 dicembre 2009 n.1963, Rotondo; sez. 6, 28 gennaio 1997 n.285, Ortolano; sez. 6, 30 maggio 1995 n.2179, Stilo). Manca infatti nell’ordinanza impugnata l’indicazione di concreti elementi dai quali sia possibile desumere che l’indagato -tenuto conto del collocamento a riposo del padre e, quindi, dell’allontanamento dall’ambiente scolastico di Crotone in cui era maturato il sistema collusivo nonchè della cessazione dell’attività delle sue società- sia attualmente in condizione di reiterare la condotta criminosa. Inoltre le considerazioni contenute nell’ordinanza impugnata circa la distinzione tra l’attualità del fatto illecito e l’attualità delle esigenze cautelari, in particolare di quella prevista dall’art. 274 c.p.p., lett. c), sono del tutto generiche perchè prive di concreto riferimento alla particolare posizione di L.G.. Questa Corte ha più volte affermato in tema di misure cautelari (Cass. Sez.Un. 24 settembre 2009 n.40538, Lattanzi; Cass. sez. 2, 8 maggio 2008 n.21564, Mezzatenta; sez. 6, 15 gennaio 2003 n. 10673, Khiar Mohamed Zenab) che il riferimento al "tempo trascorso dalla commissione del reato" di cui all’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) impone al giudice di motivare sotto il profilo della valutazione della pericolosità del soggetto in proporzione diretta al tempo intercorrente tra tale momento e la decisione sulla misura cautelare, giacchè ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari. Il giudice di merito nel caso in esame non risulta aver compiuto, nonostante fossero trascorsi circa tre anni dalla cessazione della condotta criminosa ascritta al ricorrente, uno specifico esame della personalità dell’indagato e delle condotte ascrittegli.

Dette carenze impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente alla ritenuta esigenza cautelare, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per un più approfondito esame circa l’effettiva sussistenza dell’esigenza cautelare prevista dall’art. 274 c.p.p., lett. c).

Il ricorso, nel resto, deve essere rigettato.
P.Q.M.

Annulla l’impugnata ordinanza limitatamente alla ritenuta esigenza cautelare, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame sul punto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.