Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-06-2011) 23-09-2011, n. 34612 Costruzioni abusive

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il GIP del Tribunale di Torre Annunziata – con decreto del 29.9.2010 – dichiarava la inammissibilità di un incidente di esecuzione proposto da B.A. al fine di ottenere la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione di un’opera edilizia abusiva, impartito con sentenza pronunziata, ex art. 444 c.p.p., dallo stesso G.I.P., irrevocabile in data 21.3.2006 nei suoi confronti, ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 7, u.c., (oggi D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, u.c.), ed ingiunto, in sede esecutiva, dal P.M. competente.

La B. aveva richiesto la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione, prospettando: a) la pendenza di una procedura amministrativa di sanatoria per accertamento di conformità, del D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 36; b) la impossibilità di ottemperare per avvenuta acquisizione gratuita delle opere abusive nel patrimonio del Comune.

Il G.I.P. – con procedura "de plano" – ha dichiarato manifestamente infondata la richiesta, per difetto delle condizioni di legge, osservando che: a) la pendenza di una procedura amministrativa finalizzata alla sanatoria non comporta necessariamente la sospensione dell’esecuzione; b) l’acquisizione dell’area al patrimonio disponibile del Comune non è ostativa all’esecuzione dell’ordine di demolizione.

Avverso tale decreto ha proposto ricorso l’interessata, la quale ha eccepito:

– la violazione dell’art. 666 c.p.p., comma 2, per avere il giudice dell’esecuzione adottato l’impugnato provvedimento "de plano" e senza il contraddittorio previsto dallo stesso art. 666 c.p.p., successivo comma 3;

– la violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36, in quanto appare probabile il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, essendo stati rispettati i requisiti di doppia conformità richiesti dalla norma;

– la violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, attesa l’incompatibilità dell’ordine di demolizione con l’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale;

– la illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, nella parte in cui consente un vero e proprio esproprio dell’area di sedime dell’immobile abusivo senza alcun indennizzo.

1. La proposta eccezione di incostituzionalità è palesemente irrilevante, perchè priva di ogni pertinenza con il thema decidendum: l’esistenza o meno di un diritto ad un equo indennizzo non incide, infatti, sul problema dell’eseguibilità o meno dell’ordine di demolizione.

2. Il primo motivo di ricorso, invece, è fondato e merita accoglimento, con valenza assorbente rispetto alle ulteriori censure.

2.1 L’art. 666 c.p.p., comma 2 prevede l’adozione della procedura "de plano" (oltre che nell’ipotesi di mera riproposizione di una richiesta già rigettata) in caso di manifesta infondatezza della richiesta "per difetto delle condizioni di legge".

La formulazione di tale ipotesi è semanticamente ambigua, in quanto autorizza due interpretazioni alternative della previsione del "difetto delle condizioni di legge":

– una prima, secondo la quale l’espressione va intesa come riferita ad un difetto che attiene direttamente alla richiesta (nel caso in cui manchi la legittimazione attiva del proponente, o il provvedimento non sia assoggettabile ad incidente di esecuzione o la richiesta sua assolutamente generica): vizio proprio della richiesta;

– una seconda, che estende il difetto riscontrabile anche alla manifesta infondatezza della asserita violazione di legge del provvedimento impugnato: vizio del provvedimento, che riguarda il "merito" della richiesta.

Entrambe le opzioni interpretative devono essere esaminate alla stregua di due fondamentali principi costituzionali: a) quello del contraddittorio, in quanto l’ampliamento in via esegetica dell’area delle procedure de plano inciderebbe vistosamente sulle garanzie di contraddittorio di chi attiva l’incidente; b) quello della ragionevole durata del processo, da cui deriva un principio di razionalità ed efficienza del processo stesso, per cui vanno bandite forme e garanzie ridondanti rispetto allo scopo perseguito.

Il contraddittorio camerale, però, appare ridondante quando non deve essere effettuata una valutazione del fatto sostanziale o del fatto processuale, ma una interpretazione della norma: cioè quando non viene in rilievo una "quaestio facti", bensì una "quaestio iuris", tenuto conto che in tal caso nessuna ulteriore argomentazione potrebbe aggiungere il contraddittorio in camera di consiglio a quelle già prospettate nella richiesta incidentale.

Deve dedursene, quale conseguenza, che, nel caso di incidente di esecuzione proposto in iure, quando non sono controversi i presupposti di fatto per l’applicazione delle norme processuali, è legittima l’adozione della procedura de plano nel caso di manifesta infondatezza della questione giuridica proposta. Al di fuori di tali casi, l’incidente va trattato, invece, in camera di consiglio.

2.2. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha già affermato che, in materia di esecuzione, il potere presidenziale di rilievo dell’inammissibilità senza contraddittorio:

– "è limitato ai casi in cui appaiono ictu oculi insussistenti i presupposti normativi della richiesta, sicchè rimangono riservate al collegio – ed al rito camerale – sia la pronuncia di incompetenza, sia questioni di diritto di non univoca soluzione, sia la delibazione di fondatezza nel merito dell’istanza" (Cass., sez. 1, 27.4.2004, n. 24164, Castellano);

– e "può essere esercitato solo quando non implichi alcuna valutazione discrezionale" (Cass., sez. 1,27.5.2003, n. 27737, Cimetti).

2.3 Nella fattispecie in esame le doglianze riferite, nell’atto introduttivo dell’incidente di esecuzione, alla concedibilità della concessione edilizia in sanatoria D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 36 ponevano una questione mista di fatto e di diritto ed il decreto impugnato non presenta alcuna analisi sulla possibilità di rilascio di una sanatoria siffatta, in modo da risolvere in iure la controversia.

Con l’adozione della procedura de plano, inoltre, si è precluso alla difesa di produrre informazioni rilevanti sullo stato del procedimento amministrativo.

2.4 Deve disporsi, quindi, l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata per nuovo esame.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-03-2012, n. 3544 Condotta antisindacale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La ILTE spa chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Torino, pubblicata il 2 febbraio 2009. 2. Il S.IN.COBAS, Sindacato intercategoriale dei Comitati di base, propose ricorso, ai sensi dell’art. 28 st. lav., dinanzi al Tribunale di Torino, chiedendo che venisse dichiarato antisindacale il comportamento della ILTE sii che rifiutava di dar corso alle cessioni di credito comunicate dai lavoratori dipendenti ai fini del versamento al sindacato ricorrente, delle quote di adesione in misura di 10 Euro al mese. Il Tribunale respinse il ricorso. Il sindacato propose opposizione. La ILTE si costituì proponendo domanda riconvenzionale volta ad ottenere la declaratoria di carenza di legittimazione del sindacato per mancanza del requisito della diffusione su tutto il territorio nazionale. Il Tribunale respinse l’opposizione.

3. Il sindacato propose appello. L’azienda propose appello incidentale, volto a dichiarare il difetto di legittimazione attiva del sindacato ricorrente.

4. La Corte d’appello di Torino ha accolto l’appello principale del sindacato e rigettato l’appello incidentale. Ha dichiarato "l’antisindacalità del diniego di operare la trattenuta per il pagamento della quota associativa al sindacato appellante", ordinando di rimuoverne gli effetti provvedendo ad operare le trattenute richieste.

5. Il ricorso per cassazione della ILTE srl è articolato in tre motivi. Il sindacato SDL Intercategoriale (già S.IN.COBAS) si difende con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato una memoria per l’udienza.

6. Il primo motivo è così rubricato dalla ricorrente: "violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla eccepita legittimazione del sindacato ricorrente a promuovere procedimenti L. n. 300 del 1970, ex art. 28 – omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio costituito dalla idoneità a costituire dimostrazione della dimensione nazionale, pur in mancanza della stipula di contratti o accordi nazionali, lo svolgimento di alcuni incontri sindacali e l’assunzione di iniziative di sciopero e la diffusione di volantini – violazione dell’art. 28 st. lav.". 7. Nei quesiti la ricorrente ha, da un lato, chiesto alla Corte di affermare che la legittimazione attiva ex art. 28 st. lav. richiede il requisito della nazionalità, dall’altro ha chiesto di accertare se la sentenza impugnata abbia violato l’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 28 st. lav. perchè, "in presenza di specifica questione prospettata attraverso appello incidentale, ha riconosciuto implicitamente la legittimazione ad agire a una organizzazione sindacale, quale il sindacato SDL intercategoriale, pur in mancanza della stipula di contratti o accordi nazionali e cioè degli elementi idonei a comprovare il requisito della nazionalità ai sensi dell’art. 28 st. lav. con conseguente violazione anche di quest’ultima norma". 8. Il motivo è infondato. La Corte si è pronunciata sul problema della legittimazione attiva del sindacato, in quanto ha respinto l’appello incidentale che aveva specificamente questo oggetto. Non vi è pertanto violazione dell’art. 112 c.p.c., norma che riguarda la pronuncia, non la motivazione.

9. La motivazione in effetti è minima, ma è evidente, dalla lettura complessiva della sentenza, che la Corte ha ritenuto di non accedere alle critiche della società fondate sull’assunto, ribadito nel motivo di ricorso per cassazione e sintetizzato nel quesito, che il carattere nazionale di una organizzazione sindacale è condizionato alla stipula di contratti collettivi di livello nazionale.

10. Tale assunto è in contrasto con la giurisprudenza di legittimità e bene ha fatto la Corte di Torino a non condividerlo.

La giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo, Cass. 29 luglio 2011, n. 16787, cui si rinvia per ulteriori richiami) sottolinea che in questo modo si introduce un criterio selettivo più forte di quello indicato dalla norma dello statuto, perchè un’associazione sindacale può avere carattere nazionale anche se non ha firmato contratti collettivi nazionali. Si è altresì evidenziato che non deve confondersi la legittimazione ai fini dell’art. 28, con i requisiti richiesti dall’art. 19 della medesima legge per la costituzione di rappresentanze sindacali titolari dei diritti di cui al titolo terzo: l’art. 19, a questo specifico fine, richiede la sottoscrizione di contratti collettivi nazionali (o anche provinciali o aziendali, purchè applicati in azienda); l’art. 28 non prevede analogo requisito, implicante il consenso della controparte datoriale, ma richiede esclusivamente che l’associazione sia nazionale. Il carattere nazionale non può desumersi da dati meramente formali e quindi non è sufficiente un’articolazione nazionale prevista dallo statuto associativo, ma è necessaria anche una effettiva attività diffusa a tale livello. Azione non significa però, necessariamente, stipulazione di contratti collettivi di livello nazionale. Se contratti di questo tipo sono stati sottoscritti, ciò sarà un indice importante del carattere nazionale dell’attività sindacale, ma possono presentare questo requisito anche associazioni che abbiano svolto attività su tutto, o quanto meno ampia parte, del territorio nazionale, anche se non abbiano sottoscritto contratti collettivi nazionali.

11. Con il secondo motivo si denunzia violazione di legge costituita dagli artt. 1362 e ss., 1367 c.c. in riferimento al l’art. 39 Cost., con conseguente violazione degli artt. 1260 e ss. c.c.. Si censura la sentenza per aver aderito ad un orientamento della Corte di cassazione, anche a sezioni unite, in base al quale la richiesta dei lavoratori all’azienda di operare trattenute in favore di un determinato sindacato costituirebbe cessione di credito.

12. La tesi è che tale inquadramento non sia fondato perchè la richiesta del lavoratore di operare le trattenute è stata fatta per la durata di un triennio e riguarda quindi crediti futuri (retribuzioni maturande). Secondo la ricorrente "Il contratto appare contra legem in quanto non è conforme all’art. 39 Cost." ipotizzare che un lavoratore abbia l’obbligo di vincolarsi per non meno di tre anni con un’organizzazione sindacale e debba impegnarsi a versare i contributi anche per un periodo per il quale, avendo cambiato idea decidesse di passare ad altra organizzazione sindacale.

13. Anche questo motivo non è fondato, per una pluralità di ragioni. L’affermazione che il lavoratore nel caso di specie si sia vincolato per tre anni alla cessione, si basa su di una lettura della comunicazione del lavoratore (il cui testo è riportato nel ricorso per cassazione), che ne altera il contenuto, in quanto in effetti in tale dichiarazione il lavoratore chiede che le trattenute mensili vengano operate per un triennio, ma non si esclude affatto che tale impegno sia immodificabile.

14. Cass., sezioni unite, 21 dicembre 2005, n. 28269, ha sottolineato: "la causa del contratto di cessione si determina mediante il collegamento con il negozio al quale è funzionalmente preordinata, assumendo quindi nel caso una funzione di assolvimento di obblighi nascenti dal rapporto di durata originato dall’adesione associativa. Di conseguenza, se viene meno il rapporto sottostante, ciò provoca la caducazione della funzione del negozio di cessione, determinandone l’inefficacia. In conclusione, la cessione ha funzione di pagamento della quota sindacale e il pagamento è dovuto dal lavoratore soltanto finchè ed in quanto aderisce al sindacato, in forza di un contratto dal quale il recesso ad nutum è garantito dai principi inderogabili di tutela della libertà sindacate del singolo lavoratore". 15. Più in generale, la tesi sostenuta nel motivo di ricorso è infondata perchè contrasta con un orientamento consolidato della Corte di cassazione, senza offrire elementi nuovi di valutazione che possano indurre ad una sua modifica.

16. Le stesse Sezioni unite, 21 dicembre 2005, n. 28269, nonchè Cass., 7 agosto 2008, n. 21368 e Cass., 20 aprile 2011, n. 9049, hanno affermato che il referendum del 1995, abrogativo dell’art. 26 st. lav., comma 2, e il susseguente D.P.R. n. 313 del 1995, non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associati ve sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, ma è soltanto venuto meno il relativo obbligo. I lavoratori, pertanto, possono richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi da accreditare al sindacato cui aderiscono. Tale atto deve essere qualificato cessione del credito (art. 1260 ss c.c.) ed, in conseguenza di tale qualificazione, non necessita, in via generale, del consenso del debitore.

17. Il problema più specifico posto con il ricorso concerne la ammissibilità di una cessione del credito che riguardi crediti futuri, non ancora entrati a far parte del patrimonio del cedente.

Nella specie, le retribuzioni del lavoratore sulle quali operare le trattenute da cedere al sindacato. Anche sul punto la Corte di cassazione si è espressa in maniera chiara, con la stessa decisione a sezioni unite prima richiamata e con sentenze successive.

18. Le Sezioni unite hanno affermato che "non è di ostacolo alla cessione della retribuzione il carattere parziale e futuro del credito ceduto. La cessione può avere ad oggetto solo una parte del credito, come si argomenta dall’art. 1262 c.c., comma 2, ed anche crediti futuri, com’è pacifico in giurisprudenza (Cass., 18 ottobre 1994, n. 8497; 15 giugno 1999, n. 5947; 3 dicembre 2002, n. 7162)".

Il principio è stato da ultimo ribadito da Cass., 10 settembre 2009, n. 19501).

19. Con il terzo motivo si denunzia violazione dell’art. 1260 c.c., in relazione al t.u. n. 180 del 1950, artt. 11 e 5, come modificato dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 137, e dal D.L. n. 80 del 2005, art. 13-bis, convertito nella L. n. 80 del 2005. 20. La questione è la seguente. Il "Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e le cessioni degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" ( D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180), è stato modificato ed integrato da tre interventi legislativi relativamente recenti: la L. 31 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 137; il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n. 80 e la L. 23 dicembre 2005, n. 266. 21. L’art. 1 del testo unico prevedeva, e prevede tuttora, la insequestrabilita1, impignorabilita1 e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti corrisposti ai propri dipendenti dalle amministrazioni pubbliche. Con la legislazione recente su richiamata tali limitazioni sono state estese alle retribuzioni corrisposte dalle aziende private.

22. A sua volta, l’art. 5 del t.u. pone dei limiti alla possibilità per i dipendenti pubblici di "contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote di stipendio o del salario fino ad un quinto dell’ammontare" e gli artt. 15 e 53 t.u. individuano gli istituti autorizzati, in via esclusiva, a concedere prestiti ai dipendenti pubblici. Anche queste limitazioni sono state estese ai dipendenti di imprese private.

23. L’art. 52 t.u. stabilisce che i dipendenti pubblici (e ora anche i dipendenti di privati) "possono fare cessioni di quote di stipendio in misura non superiore ad un quinto" e per periodi massimi di cinque o dieci anni a condizione che siano provvisti di stipendio fisso e continuativo (ulteriori modifiche della disposizione introdotte dalla recente legislazione non rilevano ai fini della questione in esame).

24. La tesi della società ricorrente è che i lavoratori dipendenti (dopo le recenti modifiche, anche quelli di aziende private) non potrebbero cedere una parte della loro retribuzione alle associazioni sindacali a titolo di quote associative, perchè la cessione sarebbe consentita solo in favore degli istituti di credito indicati negli artt. 15 e 53 del decreto legislativo su richiamato.

25. E’ una tesi che fa dire alla legge qualcosa in più e di diverso da ciò che essa stabilisce effettivamente. Infatti, la limitazione concernente gli istituti di credito riguarda solo le cessioni di credito retributivo collegate alla erogazione di prestiti (cfr., il combinato disposto degli artt. 5, 15 e 53 del t.u.).

26. Sono perfettamente comprensibili le ragioni di tale scelta legislativa, volta a garantire che il soggetto erogatore del prestito e correlativamente beneficiario della cessione di quote della retribuzione per la restituzione del capitale maggiorato degli interessi, presenti caratteristiche tali da assicurarne serietà ed affidabilità e che il lavoratore sia tutelato contro prestiti erogati da soggetti che non offrano adeguate garanzie.

27. Al contrario, l’art. 52 riguarda tutte le cessioni del credito del lavoratori dipendenti, anche quelle non collegate alla erogazione di un prestito. La norma prevede una serie di condizioni e restrizioni, ma non contiene limitazioni del novero dei cessionari.

Queste ultime, specifiche limitazioni sono circoscritte alle sole cessioni in qualsiasi modo collegate a concessioni di prestiti e riguardano soggetti che, al tempo stesso, sono erogatori di credito e cessionari. Tali specifiche limitazioni non riguardano cessioni del tutto slegate dalla concessione di crediti, come sono quelle in favore delle associazioni sindacali per il pagamento delle quote associative.

28. Sarebbe stato molto strano, del resto, che il legislatore, al fine di garantire il lavoratore cedente, gli impedisse di destinare una parte (in genere molto contenuta, e comunque soggetta ai limiti incisivi fissati dall’art. 52) della sua retribuzione al sindacato cui aderisce, così trasformando una legislazione antiusura volta a tutelare il lavoratore, in una forma di restrizione irragionevole della sua autonomia e della sua libertà sindacale.

29. Il legislatore non ha previsto questo, ma ha introdotto limitazioni calibrate in funzione degli interessi da tutelare e differenziate in relazione alla diversità delle situazioni, fissando limiti per tutte le cessioni e prevedendo limiti specifici per le cessioni in qualsiasi modo connesse alla erogazione di un prestito.

L’interprete non può estendere queste limitazioni oltre l’ambito segnato dalla lettera e dalla finalità dell’intervento legislativo.

30. Anche il terzo motivo, pertanto, è infondato ed il ricorso, nel suo complesso, deve essere quindi rigettato. Le spese del giudizio di legittimità devono essere poste a carico della parte che perde il giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione al sindacato controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in 70,00 Euro, nonchè 3.600,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 22-11-2011, n. 2829 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con l’odierno ricorso, presentato alla notifica il 18.04.2008, notificato il 21.04.2008 e depositato il successivo 29.04.2008, le ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza in epigrafe specificata, deducendone la illegittimità sotto più profili.

In particolare, ciò che si contesta è che l’intervento in questione – risalendo ad un periodo anteriore al 1967 – non dovesse essere autorizzato, essendo collocato al di fuori del centro abitato.

Si è costituito il Comune di Baranzate, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie.

La difesa comunale contesta, in particolare, la risalenza dell’opera agli anni "60, producendo documentazione degli anni "90, nonché degli anni 2006 – 2007, in cui detta tettoia non risulta rappresentata.

Il 14.10.2008 l’avv. Salerno deposita atto di dismissione del mandato.

Il 4.12.2008 le ricorrenti conferiscono procura alle liti agli avv. Zamboni e Cicchetti.

Alla pubblica udienza del 20.10.2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Motivi della decisione

A) Il ricorso è infondato.

1) Con il primo motivo, le ricorrenti deducono la violazione dell’art. 10 della legge n. 765/1967, in relazione all’art. 31 della legge n. 1150/1942, nonché l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e difetto di motivazione. Ciò, sul presupposto che l’amministrazione non avrebbe tenuto conto che la realizzazione dell’opera abusiva risalirebbe a data anteriore al 1967, epoca in cui, per siffatta costruzione, in quanto posta all’esterno del centro abitato, non sarebbe stato necessario alcun titolo edilizio.

In ogni caso, la medesima difesa precisa che le ricorrenti non sarebbero responsabili della realizzazione del predetto manufatto, avendo acquistato il compendio in epoca successiva alla sua costruzione.

2) Sul punto, le controdeduzioni della difesa comunale fanno leva su tre documenti, tutti depositati in atti (estratto di mappa del 2007, rilievo aereo fotogrammetrico del 19941995 e planimetria prodotta il 30.05.2006 dalla stessa S. al Comune in allegato alla richiesta di N.O. ai sensi del Regolamento d’Igiene) idonei a smentire la circostanza della risalenza dell’opera agli anni "60.

3) Il Collegio, richiamandosi ai propri precedenti in materia, non può che condividere l’impostazione seguita dalla difesa comunale, laddove lamenta l’inidoneità della produzione documentale di parte ricorrente, per la dimostrazione della preesistenza del manufatto all’epoca dell’entrata in vigore della cd. legge Ponte.

In tal senso, è opportuno richiamare l’orientamento già espresso da questa sezione, e riassunto, tra le altre, dalla sentenza T.A.R. Lombardia, Milano, II^, 19.04.2011 n. 1003, di cui è utile riportare i seguenti passaggi:

"a) in materia di ripartizione dell’onere della prova, rispetto al profilo specifico della data di realizzazione delle opere da sanare, è stato affermato che detto onere grava sul richiedente la sanatoria; ciò perché mentre l’amministrazione comunale non è normalmente in grado di accertare la situazione edilizia di tutto il proprio territorio alla data indicata dalla normativa sul condono, colui che richiede la sanatoria può fornire qualche documentazione da cui si desuma che l’abuso sia stato effettivamente realizzato entro la data predetta come ad es. fatture, ricevute, bolle di consegna, relative all’esecuzione dei lavori e/o all’acquisto dei materiali ecc. Pertanto colui che ha commesso l’abuso non può trasferire il suddetto onere in capo all’Amministrazione, qualora non sia in grado di fornire elementi e documenti atti a sostenere la richiesta legittima di condono edilizio (ex multis Consiglio Stato, sez. IV, 02 febbraio 2011, n. 752);

b) l’autodichiarazione del privato, allegata alla domanda di condono edilizio, attestante la ultimazione delle opere abusive entro la data prevista dalla legge non presenta valenza probatoria privilegiata, ma costituisce esclusivamente un principio di prova, destinato a cedere in presenza di più consistenti elementi probatori in possesso dall’Amministrazione.

In applicazione a tale orientamento è stato ritenuto legittimo il rigetto della domanda di condono presentata ai sensi dell’art. 32 della L. 24 novembre 2003, n. 326 di opere edilizie, che, in base ad una aerofotogrammetria in possesso dell’Autorità comunale, era stato provato che le opere stesse non erano esistenti alla data prevista dalla legge per conseguire il condono (Cons. Stato sez. IV, n. 4359/2007);…"

4) Ebbene, stando alla documentazione depositata in atti, con particolare riguardo ai doc. nn. 8, 9 e 10 della difesa comunale, tutti datati in epoca successiva alla predetta legge n. 765/1967, non emerge alcuna rappresentazione della tettoia in questione, sicché risulta smentita l’affermazione contenuta nel ricorso, a proposito della realizzazione del manufatto nel 1963 "nello stato in cui oggi è pervenuto" (cfr. pg. 5 del ricorso introduttivo).

Del resto, è ben possibile, onde conciliare le affermazioni contenute nella dichiarazione resa dal precedente proprietario del manufatto (cfr. allegato n. 7 di parte ricorrente) e quanto documentato dall’autorità comunale, che a suo tempo sia stata realizzata, per un periodo di tempo limitato, una tettoia, che, tuttavia, è stata successivamente rimossa, tanto da non essere presente nella succitata documentazione agli atti del Comune.

5) In ogni caso, quand’anche fosse stata realizzata in epoca anteriore alla legge del 1967, non per questo può dirsi che detto manufatto fosse rimesso alla libera iniziativa del proprietario o titolare di altro diritto reale sul fondo, posto che, la legge fondamentale n. 1150 del 1942 imponeva di dotarsi di "apposita licenza", non soltanto, per le costruzioni entro il centro abitato ma, "ove esista il piano regolatore", "anche dentro le zone di espansione.

Ebbene, come evidenziato dalla difesa comunale, la dichiarazione dell’ex proprietario dell’area de qua, allegata (sub n. 7) da parte ricorrente allo scopo di dimostrare l’edificazione del manufatto in epoca anteriore al 1967, reca un chiaro riferimento al titolo edilizio rilasciato il 26.07.1960 dal Comune di Bollate (in cui era allora inclusa l’area) per la costruzione del complesso, lasciando chiaramente intendere come l’attività costruttiva in detta zona, anche allora, fosse disciplinata dalla normativa comunale nel senso di richiedere un titolo edilizio per l’edificazione.

6) Nessuna rilevanza può, poi, assumere la circostanza che le ricorrenti siano estranee all’abuso, giacché l’ordinanza impugnata è stata loro legittimamente notificata (ex art. 31, co. II° d.P.R. n. 380/2001) nella qualità di proprietarie del manufatto in esame e non di responsabili dell’abuso (cfr. ex multis, Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 39322 del 13072009 (ud. del 13072009), per cui:" L’ordine di demolizione del manufatto abusivo è legittimamente adottato nei confronti del proprietario dell’immobile indipendentemente dall’essere egli stato anche autore dell’abuso, salva la facoltà del medesimo di far valere, sul piano civile, la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, del proprio dante causa).

7) In definitiva, quindi, la tettoia così come descritta nell’ordinanza di demolizione qui gravata non risulta essere stata realizzata in epoca anteriore al 1967 e, comunque, non risulta essere stata realizzata sulla base di un idoneo titolo edilizio, all’uopo richiesto.

8) Il motivo è infondato.

9) Col secondo motivo, le ricorrenti deducono la violazione ed erronea applicazione dell’art. 2, comma 10, lett. r) delle N.T.A. del P.R.G. vigente, nonché, l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, manifesta erroneità, contraddittorietà e difetto di motivazione.

Ciò, poiché la tettoia non sarebbe stata chiusa da pareti su tre lati, nel senso che i tre lati chiusi non sono stati realizzati abusivamente, per cui la lunghezza dei tre lati non supera il 75% del perimetro complessivo e, quindi, la sua superficie non potrebbe costituire s.l.p. ai sensi delle cit. N.T.A.

10) Sul punto, la difesa comunale evidenzia la inammissibilità della censura per carenza di interesse, poiché l’esistenza o meno del contrasto con la cit. NTA non incide affatto sulla legittimità dell’ordinanza, che non si basa su detto contrasto ma, semplicemente, sul carattere abusivo della predetta opera. In ogni caso, conclude il medesimo patrocinio, la censura sarebbe infondata, poiché la prescrizione di cui all’art. 2 delle NTA cit. così dispone: " La superficie delle tettoie chiuse su più lati è computata quando la lunghezza dei lati chiusi da pareti è superiore al 75% del perimetro del poligono circoscritto dalle pareti stesse e dalla loro congiungente". Ne consegue, sempre secondo l’impostazione di parte resistente, che non avrebbe alcuna rilevanza che le tre pareti siano o meno abusive, ovvero che siano state realizzate anteriormente alla tettoia o insieme ad essa, ai fini del computo della ridetta slp.

11) Il Collegio, in disparte il suaccennato profilo di inammissibilità della censura, reputa la medesima infondata. Ciò, in quanto – ai fini del computo della slp – stando ad una piana lettura dell’art. 2 delle NTA da ultimo citato, non rileva affatto l’abusività dei lati chiusi da pareti, ma soltanto la loro lunghezza rispetto al perimetro complessivo del poligono (che, nel caso di specie, come risulta confermato anche dal materiale fotografico in atti, è sicuramente superiore al 75%).

Ne consegue l’infondatezza del motivo in questione.

12) Per le precedenti considerazioni, il ricorso in epigrafe specificato deve essere respinto.

13) Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte ricorrente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Pone le spese di lite a carico della parte ricorrente e a favore dell’intimato Comune, liquidandole in complessivi euro 2.000,00, oltre gli accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 15-12-2011, n. 6609 Annullamento dell’atto in sede di controllo Atti amministrativi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1. – La D. srl (di seguito, per brevità: la Società), presentava ricorso al TAR della Lombardia per l’annullamento degli atti di avvio e prosecuzione della procedura di V.I.A., di cui al d.lvo. n. 190 del 2002, sul progetto preliminare relativo alla stazione ferroviaria passante di M. ed al collegamento GallarateRho, nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi ed, in particolare, l’avviso di avvio del procedimento, gli studi effettuati in corso di procedura, l’intesa StatoRegione del 11 aprile 2003, le delibere CIPE n. 121 del 2001 e n. 63 del 2003, la relazione tecnica generale del progetto, la relazione relativa agli espropri previsti, il piano di sicurezza e di ordinamento, il cronoprogramma delle fasi attuative e la delibera G.R. 20 giugno 2003, n. VII/13434, oltre che degli atti di rigetto delle osservazioni prodotte dalla Società avverso il progetto preliminare. Chiedeva, contemporaneamente, la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni in forma specifica od, in subordine, per equivalente, tenuto conto che per i propri terreni, di estensione di circa 9773 mq., da anni si era ormai radicato l’affidamento per la realizzazione di un complesso edilizio di mq. 10.000 circa, essendo essi stati ricompresi nel PRUSST approvato dalla Provincia di Varese, in attuazione del piano territoriale OGMA e del piano d’area di M. ed essendo destinato il costruendo complesso I. a servizio del relativo aeroporto.

Con motivi aggiunti del 14 maggio 2004 la Società deduceva ulteriori censure contro il progetto impugnato, dopo avere preso conoscenza di ulteriori atti del procedimento.

Con un secondo atto di motivi aggiunti del 24 novembre 2004 la Società impugnava, altresì, gli atti della variante del PRG del Comune di Somma Lombarda e la delibera della Giunta Regionale Lombarda n. 18765 del 17 settembre 2004 di approvazione di detta variante urbanistica.

2. – Con sentenza n. 3582 del 24 aprile 2009 il Giudice di prima istanza ha dichiarato il ricorso introduttivo in parte irricevibile ed in parte inammissibile, i motivi aggiunti del 14 maggio 2004 inammissibili, mentre ha respinto i motivi aggiunti del 24 novembre 2004 in quanto infondati.

La motivazione allegata a dette decisioni può essere così riassunta:

– gli atti impugnati con il ricorso introduttivo sono tutti atti programmatori ed endoprocedimentali, dai quali non discende una lesione immediata e diretta, come conferma, peraltro, il fatto che il CIPE non ha ancora espresso sul progetto preliminare di RFI il parere di competenza, che produce gli effetti della variante urbanistica, per cui per tale parte il ricorso introduttivo è inammissibile;

– l’impugnazione delle delibere CIPE n. 121 del 2001 e n. 63 del 2003 è tardiva tenuto conto che la pubblicazione delle stesse è avvenuta nelle GG.UU. n. 68 del 2002 e n. 63 del 25 luglio 2003;

– i motivi aggiunti del 14 maggio 2004 sono inammissibili rivolgendosi anch’essi contro atti non direttamente ed immediatamente lesivi;

– i motivi aggiunti del 24 novembre 2004 sono infondati in quanto il denunziato contrasto delle prescrizioni urbanistiche della Variante con il PRUSST della Provincia di Varese non è, a ben vedere, sussistente avuto presente che il progetto citato di RFI non è stato ancora approvato dal CIPE; in quanto la lamentata violazione di legge in materia di salvaguardia è insussistente avendo la Regione previsto che la sospensione dell’efficacia delle destinazioni di zona non si applichi al comparto ricompreso nel PRUSST, nel quale è collocata l’intera area di proprietà della Società, con la conseguenza che in capo alla Società stessa "…non vi è un interesse alla censura…"; in quanto è infondato anche il vizio di illegittimità derivata della delibera regionale di approvazione della Variante, tenuto conto che il citato progetto preliminare non è stato ancora approvato dal CIPE.

3. – Con l’appello in epigrafe la Società, premesso che l’impugnazione proposta non è rivolta a contestare la parte di sentenza che ha dichiarato "…l’inapplicabilità della salvaguardia all’area di propria proprietà…", con conseguente dichiarata acquiescenza alla relativa statuizione del primo Giudice, ha chiesto la riforma delle restanti decisioni per i seguenti motivi di impugnazione:

i)- "…erronea qualificazione degli atti impugnati alla stregua di atti endoprocedimentali…" tenuto conto che essi, a ben vedere, hanno oggettiva rilevanza esterna, tant’è che hanno condizionato l’azione amministrativa degli enti locali interessati, in particolare per quel che concerne il progettato intervento edilizio della Società, conforme al PRUSST vigente, ed in quanto l’importanza e la rilevanza delle leggi regolanti le infrastrutture strategiche e dei relativi poteri esercitabili renderebbero l’attività dell’Amministrazione "…pericolosa, secondo l’archetipo dell’art. 2059 del codice civile…" e farebbero emergere, con tutta chiarezza il concreto interesse a ricorrere avverso i relativi atti; conseguentemente, sarebbe errata la decisione di inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di interesse all’impugnazione;

ii)- l’immediata lesività degli atti impugnati discenderebbe dalla "…mera considerazione della realtà oggettiva dei fatti…", tenuto conto che, nella realtà, sarebbe "…sufficiente il mero deposito di un progetto…" (adottato ai sensi delle norme citate della legge n. 443 del 2001 e del d.lgs. n. 190 del 2006, che tocchi aree o iniziative già individuate positivamente da altri strumenti urbanistici, come nella specie) a produrre "… l’effetto di frustrarle ex se…", come confermano gli atti che hanno ad esempio denegato l’ampliamento di immobile di proprietà della stessa Società, siccome ricompreso nell’area di intervento del progetto RFI; conseguentemente "…il senso comune e la comune scienza escludono di per sé la sostenibilità dell’affermazione della sentenza circa la mancata lesività degli atti impugnati…";

iii)- "…le conseguenze dell’erroneo diniego di lesività degli atti impugnati…" e "…le plurime violazioni dell’art. 112 c.p.c…" discenderebbero dall’errore commesso dal giudicante di prime cure che avrebbe "…eluso l’obbligo di pronunzia sulle censure dedotte…" ed avrebbe omesso ogni pronunzia sulla domanda di risarcimento dei danni patiti "…anche in relazione ai comportamenti impugnati…";

iv)- i comportamenti dei resistenti sarebbero "illeciti" in quanto le affermazioni fatte dalle Amministrazioni resistenti in giudizio circa la non ancora intervenuta approvazione del progetto da parte del CIPE, circa l’assenza di "…un pronunciamento definitivo sulla VIA…" e circa lo stato attuale della procedura (dopo sei anni ancora "…in una fase del tutto iniziale…" con possibili "…successive eventuali fasi dell’istruttoria…") denoterebbero con evidenza l’esistenza concreta di detta "illiceità", tenuto conto dei poteri speciali conferiti all’Amministrazione dalle citate leggi n. 443 del 2001 e n. 190 del 2006, con la conseguenza che si verserebbe "…in un caso di responsabilità amministrativa da contatto di inusuale gravità, accentuata proprio dalla natura eccezionale dei poteri (ab)usati nella specie…" e che, quindi, ricorrerebbe un’ipotesi di danno ex art. 2043 c.c. "…a prescindere dai contenuti delle successive eventuali fasi della procedura…";

v)- le conclusioni testè indicate mostrerebbero, inoltre, come fosse fondata la doglianza (quarto motivo di ricorso) concernente "…il ritardo della conduzione del procedimento de quo…", che sarebbe "…tanto più inaccettabile nel caso di specie sia in ragione della saldezza degli affidamenti incisi, sia data l’eccezionalità dei poteri abusati dai procedenti…";

vi)- "…la pretesa tardività di impugnazione della deliberazione CIPE di individuazione delle infrastrutture strategiche…" ed, in particolare, del tratto ferroviario in questione, sarebbe insussistente tenuto conto che detta delibera conterrebbe soltanto un elenco di infrastrutture qualificate strategiche e che la sua lesività, quale atto presupposto, si sarebbe concretizzata soltanto nel momento in cui è stato adottato il progetto preliminare oggetto del contendere; in breve, avrebbe errato il TAR a valutare l’ammissibilità dell’impugnativa in relazione alla delibera soltanto in se considerata;

vii)- la quantificazione del risarcimento andrebbe calcolata sulla base delle concrete opportunità edificatorie riconosciute dal PRUSST, indicate nell’appello, ma non realizzate per effetto della adozione del progetto in questione.

4. – Si sono costituite in giudizio sia R. F. I. (di seguito, per brevità: RTI) sia la Regione Lombardia che con memorie hanno, preliminarmente, riformulato le eccezioni pregiudiziali già svolte in prime cure ed accolte dal TAR e, poi, dedotto diffusamente nel merito circa l’infondatezza delle avverse tesi.

5. – Si sono costituite in giudizio anche le Amministrazioni resistenti che, con articolata memoria, hanno chiesto la conferma della sentenza impugnata in quanto sarebbe ineccepibilmente motivata.

6. – Con più memorie, depositate in previsione della discussione dell’appello, sia la Società, sia la Regione Lombardia, sia RFI hanno ulteriormente dedotto e controedotto alle rispettive tesi difensive, confermando ciascuna le proprie richieste.

7. – All’udienza pubblica del 4 novembre 2011 l’appello è stato rimesso in decisione.

Motivi della decisione

1. – Preliminarmente deve il Collegio prendere atto che la Società appellante (di seguito, per brevità: la Società), ha dichiarato di prestare acquiescenza alla parte della sentenza impugnata che, ritenendo infondata la censura di violazione di legge da essa sollevata avverso la misura di salvaguardia, ha affermato che tale misura non si applica alle aree di proprietà della Società stessa ("…si annota detta posizione della sentenza che, dunque, non si investe con l’impugnazione…").

2. – Nel merito, l’appello è infondato e, pertanto, merita di essere rigettato per le seguenti considerazioni.

Una prima sostanziale critica mossa dalla Società appellante alla sentenza impugnata si fonda sul rilievo che il Giudice di prima istanza non avrebbe tenuto conto che l’assoggettamento del progetto preliminare qui in evidenza (concernente la Stazione passante di M. ed il collegamento di quest’ultima con la linea ferroviaria GallarateRho, con accesso da nord a detta stazione) al procedimento previsto per tutte le infrastrutture strategiche dalla legge n. 443 del 2001 e dal decreto legislativo che vi ha dato attuazione (n. 190 del 2002) avrebbe pregiudicato l’iniziativa edilizia da essa progettata (complesso edilizio di circa 10.000 mq) sui propri terreni, in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, tra i quali il PRUST della Provincia di Varese, e, quindi, le legittime aspettative sorte al riguardo. Afferma, conseguentemente, che tutti gli atti ed i comportamenti tenuti nel caso in esame dalle Amministrazioni intimate, nonché i riscontri esistenti in atti di causa, sarebbero immediatamente lesivi della propria sfera di interessi tutelati per cui avrebbe errato il TAR a giudicare inammissibile il ricorso introduttivo, così come avrebbe ancora errato a non condividere la tesi che detti atti e comportamenti avrebbero provocato un’oggettiva situazione di pericolo che comporterebbe una responsabilità "da contatto" legittimante il richiesto risarcimento del danno.

Inoltre, ha sostenuto la Società che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente disatteso l’ulteriore rilievo pure mosso in prime cure che l’Amministrazione continuerebbe ad avere un comportamento dilatorio circa la conclusione del procedimento avviato ex lege n. 443/2001 e d.lgs. n. 190 del 2002, in violazione dell’obbligo di concludere il procedimento, con la conseguenza che anche tale comportamento costituirebbe fonte di responsabilità, siccome determinante una situazione di incertezza sulla destinazione urbanistica dell’area di proprietà della Società stessa e, quindi, di pregiudizio per l’intervento edilizio progettato.

Dette critiche non possono essere condivise poiché esse, seppur abilmente proposte, non colgono nel segno.

Innanzi tutto, vi osta il fatto, non contestato tra le parti, che il progetto preliminare contestato è atto non ancora definitivo, non essendo stato ancora approvato dal CIPE e non avendo quindi ancora prodotto tutti gli effetti legali tipici (perfezionamento, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, dell’intesa tra lo Stato e la Regione circa la localizzazione dell’opera) discendenti da esso, ex art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 190 del 2002, soltanto dopo che l’organo anzidetto abbia espresso il proprio positivo parere sul progetto stesso.

Ed invero, secondo il costante e pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa anche di questa Sezione (cfr. ad es. Consiglio Stato, sez. IV^, 04 febbraio 2008, n. 296 e sez. VI^, 11.3.2004 n. 1246) la regola che è normalmente il provvedimento conclusivo del procedimento che reca in sé valore e forza di atto idoneo ad arrecare pregiudizi immediati e diretti sulle posizioni giuridiche dei destinatari del provvedimento stesso incontra eccezione nel caso di atti di natura vincolata, quali i pareri e le proposte idonei come tali ad imporre un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva ed in presenza di atti interlocutori idonei a cagionare un arresto procedimentale capace di frustrare l’aspirazione dell’istante ad un celere soddisfacimento dell’interesse pretensivo prospettato, ovvero ancora allorché gli atti soprassessori, rinviando il soddisfacimento del suddetto interesse pretensivo ad un avvenimento futuro ed incerto nell’an e nel quando, determinano un arresto del procedimento che lo stesso privato ha attivato con la sua istanza.

Pertanto, come ben ha rilevato il primo Giudice, gli atti contestati, avendo esclusiva valenza programmatoria ed endoprocedimentale, sono incapaci di produrre lesioni immediate, dirette e concrete alla sfera giuridica della Società, ed in particolare agli interessi edilizi della stessa.

Né può ritenersi che, nel caso in esame, ricorra una delle indicate ipotesi derogatorie non avendo la Società alcun interesse pretensivo all’approvazione del progetto in questione, ma semmai oppositivo; non essendo definitivo il contenuto dello stesso progetto potendo il CIPE, in sede di sua approvazione, apportare modifiche ed integrazioni; rispondendo la cadenza procedimentale agli interessi pubblici coinvolti e tutelati dalla legislazione speciale regolante le infrastrutture strategiche.

In breve, allo stato, la Società è titolare soltanto di un interesse di mero fatto a contestare gli atti impugnati, per cui va confermata l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, avuto presente che l’importanza delle leggi speciali relative alla realizzazione di infrastrutture strategiche e la peculiare incidenza dei poteri straordinari riconosciuti dal legislatore all’Amministrazione per tale ambito non comportano, in sé considerati, alcuna "…attività pericolosa secondo l’archetipo dell’art. 2059 c.c…" che possa immediatamente provocare, in modo diretto e concreto, la differenziazione dell’interesse della Società stessa da quello della generalità dei consociati e la sua emersione in termini di specificità utile per la proposizione di impugnazione giurisdizionale.

A diverso avviso, inoltre, non possono condurre "…i riscontri negli atti di causa…" citati nell’appello in esame nel motivo rubricato C3 (ad es. i c.d. "atti ufficiali della Provincia" che hanno denegato l’ampliamento di immobile della Società rientrante nell’area PRUST sul presupposto dell’esistenza del progetto preliminare di RTI in questione), in quanto essi dimostrano, semmai, l’esatto contrario di ciò che è stato formalmente dedotto in ordine alla piena ed immediata lesività degli atti impugnati in prime cure e cioè che effetti eventualmente dannosi per la Società stessa discendono, altrettanto eventualmente, da atti di altre e distinte Autorità, ma non certo dal contestato progetto preliminare e dagli atti ad esso collegati.

Né miglior sorte può essere riservata alle critiche mosse alla decisione del primo Giudice di ritenere tardiva l’impugnazione delle delibere CIPE n. 68 del 2002 e n. 63 del 2003, atteso che la pronunzia sul punto del primo Giudice può essere condivisa per le stesse ragioni da questi enunciate e considerato che, in ogni caso, anche a voler, in via di mera ipotesi, condividere la tesi della Società dell’impugnabilità di dette delibere soltanto unitamente all’atto applicativo (progetto preliminare in questione), pur tuttavia dovrebbe rilevarsi che i motivi aggiunti in esame sono inammissibili perché, venuta mena la diretta ed immediata impugnabilità del citato progetto e degli atti ad esso collegati, stante la loro valenza meramente programmatoria ed endoprocedimentale, non può riconoscersi autonomo effetto lesivo neppure a dette delibere in quanto oggettivamente aventi un contenuto generico ed indeterminato rispetto agli interessi tutelati nella specie dalla Società, contenendo null’altro che un elenco delle opere strategiche programmate.

Né, ancora, può condividersi la tesi del c.d. "…effetto frustante ex se…" che gli atti impugnati recherebbero in ragione della loro "…immediata lesività…" e dell’asserita pretermissione che il TAR avrebbe operato del "… senso comune e (del) la comune scienza…" che escluderebbero "…di per sé la sostenibilità dell’affermazione della sentenza circa la mancata lesività degli atti impugnati…", in quanto essa si fonda su considerazioni di valenza generica ed affermazioni di carattere comune che mal si conciliano con la disciplina legale tipica dettata dal legislatore per il procedimento relativo alle grandi opere infrastrutturali di carattere strategico, quale quella progettata a livello preliminare nella specie, e cioè con gli istituti applicabili in tale contesto, gli effetti tipici da essi discendenti e la tempistica procedimentale per la quale non è dato rinvenire, né nella legge n. 443 del 2001, né nel suo decreto attuativo n. 190 del 2002, alcun termine che possa suffragare la denunziata responsabilità da ritardo dell’Amministrazione. Tutto ciò, in disparte il rilievo che la Società non ha titolo alcuno a dolersi di una presunta inerzia prodottasi in un procedimento del quale non è parte.

Consegue che non è predicabile alcun danno da ritardo in capo all’Amministrazione perché, come correttamente ha dedotto la difesa erariale, sulla scorta di condivisibile giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (cfr. sez. V^, n. 1796 del 2011), il c.d. risarcimento da ritardo presuppone in ogni caso l’accertamento della spettanza, in capo al richiedente, del c.d. bene della vita per l’ottenimento del quale è avviato il procedimento amministrativo, circostanza che nella specie non è ricorrente.

Inoltre, il Collegio è indotto a confermarsi nel convincimento espresso dal rilievo che la prestata acquiescenza da parte della Società alla parte della sentenza impugnata che ha dichiarato infondate le censure proposte per l’annullamento del provvedimento regionale impositivo di misure di salvaguardia esclude che, allo stato, lo svolgimento del procedimento relativo all’opera strategica in questione possa in qualche misura pregiudicare i diritti dominicali e la libertà di impresa della Società stessa.

Infine, reputa opportuno il Collegio precisare, in particolare con riferimento al motivo di appello rubricato sub D) con la formula "…Le conseguenze dell’erroneo diniego di lesività degli atti impugnati: le plurime violazioni dell’art. 112 cpc…":

– per un verso, che la critica di omesso esame delle censure mosse in primo grado con il ricorso introduttivo e con il primo dei due atti di motivi aggiunti pure proposti non può trovare alcun riscontro stante la valenza pregiudiziale della pronunzia di inammissibilità resa dal TAR, e qui confermata per tutte le ragioni già espresse, che rende superfluo l’esame del merito costituendo essa già risposta correttamente definitoria della domanda giudiziale alla stregua di ordinari principi di diritto processuale;

– per altro verso, che analoga sorte, per le stesse ragioni già enunciate, non può non avere anche l’ulteriore critica mossa con riguardo all’omessa pronunzia sulla domanda di risarcimento danni, in disparte le considerazioni già svolte più innanzi circa la carenza in capo alla Società dei presupposti e delle condizioni legittimanti la proposizione di una tale domanda in rapporto all’asserita illiceità dei comportamenti osservati nella specie dall’Amministrazione.

In conclusione, nessuna delle critiche mosse dalla Società alla sentenza impugnata può essere condivisa, neppure a seguito delle ulteriori deduzioni proposte con le memorie depositate in atti, ostandovi tutte le ragioni sin qui espresse che, pertanto, inducono il Collegio a ritenere corretta la pronunzia del primo Giudice di inammissibilità del ricorso introduttivo di prime cure, di tardività del primo degli atti di motivi aggiunti proposto dalla Società stessa e di infondatezza del secondo atto di motivi aggiunti.

3. – Le spese del presente grado di giudizio, in applicazione dei principi ricavabili dall’art. 26 del c.p.a. vanno poste a carico della soccombente Società appellante nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 7930 del 2009, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la soccombente I. D. S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 9.000,00 (euro novemila/00) di cui 3000,00 (tremila) in favore delle Amministrazioni pubbliche resistenti, 3000,00 (tremila) in favore della Regione Lombardia e 3000,00 (tremila) in favore di R.F.I. spa..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.