T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 04-03-2011, n. 224 Equo indennizzo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che, con atto notificato il 17 novembre 2008 – depositato il 12 dicembre 2008 -, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale l’amministrazione, previo parere del Comitato di verifica di cui alla delibera n. 27293/2006 del 28 novembre 2007, ha respinto la domanda presentata il 6 aprile 2000 per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo per l’infermità di cui agli "esiti asportazione macroadenoma ipofisario con impegno funzionale";

Considerato che nel dedurre i motivi di eccesso di potere, erroneità dei presupposti, illogicità e difetto di motivazione, il ricorrente ha argomentato l’illegittimità dell’impugnato diniego in relazione al parere del Comitato di verifica nella parte in cui si rileva che "nei precedenti di servizio dell’interessato, non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica", evidenziando che: (a) detta affermazione contrasterebbe con il servizio prestato anche a bordo di mezzi nautici in dotazione al Corpo ed impegnati in compiti connessi all’attività istituzionale in ambito portuale; (b) l’omessa valutazione di tale servizio, anche alla stregua della relazione di parte, pregiudicherebbe la completezza quindi l’attendibilità del giudizio negativo, con evidenti ricadute in punto di motivazione del diniego di cui all’impugnato decreto ministeriale che al parere ha aderito; (c) le diagnosi si inserirebbero in periodi concomitanti con il detto servizio prestato dal 1985 al 2001 tant’è che il ricorrente è stato prima destinato ad altro servizio e poi collocato a riposo per inidoneità ai servizi di istituto ed al compimento di ogni altra attività lavorativa;

Considerato che gli indicati profili in cui si articola l’unico motivo di diritto, sono fondati perché, pur non essendo precluso, per constante orientamento, all’amministrazione di aderire al parere del Comitato di verifica senza esternare un’approfondita motivazione – necessaria solo ove si voglia disattenderne gli esiti -, dall’indicazione di cui al pronunciamento del comitato emerge che non è stata accordata specifica rilevanza valutativa al servizio richiamato dal ricorrente che per le stesse evenienze è stato anche, come detto, ritenuto inidoneo al disimpegno di qualsiasi attività lavorativa all’interno del Corpo;

Considerato pertanto che il ricorso deve esser accolto per difetto di motivazione e travisamento dei fatti, nel mentre si ritiene equo compensare le spese di giudizio;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato decreto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 21-03-2011, n. 2402

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Svolgimento del processo

Contesta parte ricorrente la legittimità dell’impugnata determinazione sulla base dei seguenti argomenti di doglianza:

1) Incostituzionalità dei principi di temporaneità degli incarichi contenuti negli artt. 45 e 46 del D.Lgs. 160/2006, anche con riferimento al regime transitorio previsto dall’art. 5, comma 3, della legge 11172007, per evidente contrasto con l’art. 107 della Costituzione, nonché con l’art. 105 ed infine con gli artt. 3 e 97;

2) Erronea interpretazione dell’art. 5, comma 3, della legge 111/2007;

3) Violazione degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990.

Conclude parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa.

La domanda di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata da questo Tribunale respinta con ordinanza n. 682, pronunziata nella Camera di Consiglio dell’11 febbraio 2008.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 23 febbraio 2011.
Motivi della decisione

Con memoria depositata in giudizio il 17 giugno 2010 il procuratore in giudizio dell’odierno ricorrente ha esposto che il dott. B., a fronte dell’intervenuto collocamento a riposo, non ha più alcun interesse all’ulteriore prosecuzione del giudizio medesimo.

Di tale dichiarazione preso atto, non può esimersi la Sezione dal dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I – dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-06-2011, n. 14434 Lavoro subordinato

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Svolgimento del processo

1. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 922/2006, depositata il 19 aprile 2006, rigettava l’appello proposto da F. P. nei confronti della società Villa Sandra spa, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 12 giugno 2003. 2. Come affermato dalla Corte d’Appello nello svolgimento del fatto, il ricorrente aveva adito il Tribunale di Roma per sentir riconoscere, nei confronti della suddetta società, il carattere subordinato e non autonomo dell’attività lavorativa e, in via subordinata, l’adeguamento dei compensi professionali a lui corrisposti per l’attività medica di assistenza e per quella di medico di guardia.

3. Ricorre per la cassazione della suddetta sentenza resa in grado di appello F.P., con ricorso notificato il 17 aprile 2007, prospettando tre motivi di impugnazione.

4. La società Villa Sandra spa ha depositato controricorso notificato il 15 giugno 2007. 5. In prossimità dell’udienza pubblica il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha eccepito l’inammissibilità del controricorso per tardività. 5. All’udienza pubblica, in ragione di procura speciale alle liti conferita per atto pubblico, la società Villa Sandra spa ha partecipato alla discussione.
Motivi della decisione

1. Preliminarmente deve ritenersi fondata e pertanto meritevole di accoglimento l’eccezione del ricorrente di tardività della notificazione del controricorso della soc. Villa Sandra spa, che ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, avrebbe dovuto essere eseguita entro il 28 maggio 2007 (cadendo il 27 maggio 2007 di domenica), mentre è stata effettuata il 15 giugno 2007. 2. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione, errata interpretazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c, in relazione agli artt. 2094 e 2222 c.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3).

Ad avviso del ricorrente, il giudice di appello avrebbe ritenuto "sic et sempliciter" la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura autonoma, respingendo tutte le istanze istruttorie avanzate in primo grado, poi riproposte in sede d’appello e riportate nel presente ricorso, volte a dimostrare, al contrario, l’esistenza di un rapporto di natura subordinata instaurato tra l’odierno ricorrente e la clinica Villa Sandra.

In ordine al suddetto motivo è stato articolato il seguente quesito di diritto:

vero che il combinato disposto dell’art. 116 c.p.c. e artt. 2094 e 2222 c.c., così come interpretabili alla luce della giurisprudenza citata e dei capitoli di prova articolati sul punto, nonchè delle mansioni puntualmente indicate dal ricorrente nei propri scritti difensivi dei precedenti gradi del giudizio e qui riprodotte, a prescindere dal nomen iuris dato dalle parti, è idoneo a qualificare il rapporto di lavoro intercorso tra il dott. F. e la clinica Villa Sandra come rapporto di lavoro di natura subordinata, con ogni conseguenza di legge anche in termini economici.

3. Con il secondo motivo di impugnazione è dedotta violazione, errata interpretazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. nonchè degli artt. 2094 e 2222 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 (omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio).

Ad avviso del ricorrente, le conclusioni cui è pervenuto il Giudice d’Appello si basano su un ragionamento logico-giuridico del tutto errato e non risultano adeguatamente e correttamente motivate, limitandosi il giudice di secondo grado a riprodurre il ragionamento del giudice di primo grado.

La Corte ha errato nel formulare le proprie conclusioni, posto che, come risulta agli atti, l’odierno ricorrente ha puntualmente formulato deduzioni e mezzi istruttori idonei a confermare l’affermata subordinazione nei confronti della clinica Villa Sandra.

L’atteggiamento della Corte d’Appello, ad avviso di parte ricorrente, è stato, infatti, simile a quello del giudice di primo grado, cioè orientato a "smontare" gli aspetti di compatibilità con quelli di lavoro subordinato per dare prevalenza solo a quelli a supporto della natura "autonoma". La corretta qualificazione giuridica del rapporto di lavoro in oggetto rappresentava, invece, il fatto giuridico controverso, decisivo per l’intero giudizio.

In relazione al suddetto motivo è stato articolato il seguente quesito di diritto:

vero che, un’interpretazione volta ad analizzare, altresì, gli aspetti di compatibilità della fattispecie che qui ci occupa con un rapporto di lavoro subordinato, è idonea a qualificare il rapporto di lavoro intercorso tra il dott. F. e la clinica Villa Sandra come rapporto di natura subordinata, con ogni conseguenza di legge, anche in termini economici.

4. I primi due motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati.

In primo luogo, va osservato che anche il primo motivo, benchè prospetti la violazione di norme, si sostanzia, prevalentemente, in una censura della motivazione rispetto al rigetto delle istanze istruttorie che, secondo il ricorrente, avrebbero consentito di dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Come più volte affermato da questa Corte, il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, si configura soltanto quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, vizio che non è certamente riscontrabile allorchè il giudice di merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato diversi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte.

Nella specie, la Corte d’Appello ha ritenuto che i capitoli di prova articolati in ricorso, quand’anche confermati dai testi escussi, sarebbero stati inidonei a provare il vincolo della subordinazione, riferendosi alle mansioni di medico di reparto e di guardia, disimpegnate in piena autonomia nell’ambito delle disposizioni impartite dal primario, alla durata della collaborazione, al luogo della prestazione, al carattere continuativo, alla durata della prestazione giornaliera. Si trattava di circostanze compatibili anche con il rapporto di lavoro autonomo, che non provavano in alcun modo l’assoggettamento al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e, quindi, la sussistenza della subordinazione.

Per quel che concerne, in particolare, la durata della prestazione giornaliera, cioè l’orario di lavoro, la Corte d’Appello aggiungeva che presumibilmente avveniva la dedotta verifica del rispetto di un determinato orario, ma essenzialmente perchè si rendeva necessaria ai fini del calcolo dei compensi da corrispondere, contrattualmente stabiliti su base oraria, e in relazione alla prestazione di turni di guardia medica, senza dubbio compresa anche nei compiti del medico con rapporto professionale di natura autonoma. Inoltre, il giudice di secondo grado, facendo espresso riferimento ai capitoli di prova articolati dal ricorrente, affermava che il dedotto controllo da parte del primario responsabile e del direttore sanitario in realtà riguardava l’andamento complessivo del reparto, e non il contenuto della specifica attività del ricorrente, e consisteva, semplicemente, in un’informazione costantemente fornita dallo stesso ricorrente (v. i capitoli di prova 18 e 24). Infine affermava il giudice di appello che, in generale, poi, si poteva ritenere che l’espletamento, con le modalità indicate, di tutte le diverse mansioni dedotte nel ricorso introduttivo (v. la relativa descrizione contenuta nel capitolo 17) costituisse l’oggetto del rapporto professionale contrattualmente instaurato, secondo le previsioni in materia dell’accordo collettivo, e non di ordini o direttive provenienti dai responsabili della clinica Villa Sandra, La possibilità di esercitare un’attività professionale presso gli studi di altri medici e la facoltà, contrattualmente riconosciuta, di farsi sostituire da un medico da lui stesso designato, ammesse dal ricorrente in sede di interrogatorio libero, del resto sarebbero state in contrasto con l’asserita natura subordinata del rapporto di lavoro con la società Villa Sandra.

Si tratta, come è evidente, di una valutazione di fatto, devoluta al giudice del merito, non censurabile in cassazione in quanto comunque assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria, conforme ai principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, secondo quanto si dirà infra, dovendo rimarcarsi, al riguardo, che il controllo sulla motivazione non può risolversi in una duplicazione del giudizio di merito, poichè in questo caso il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento dello stesso giudice di merito, che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione (ex plurimis, Cass. n. 10657 del 2010, Cass. n. 9908 del 2010).

Come la giurisprudenza di questa Corte ha sancito (Cass. n. 13858 del 2009) in relazione alla inquadrabilità come autonome o subordinate delle prestazioni rese da un esercente la professione medica, laddove le prestazioni necessarie per il perseguimento dei fini aziendali siano organizzate in maniera tale da non richiedere l’esercizio da parte del datore di lavoro di un potere gerarchico concretizzantesi in ordini e direttive e nell’esercizio del potere disciplinare, non può farsi ricorso ai criteri distintivi costituiti dall’esercizio dei poteri direttivo e disciplinare, nè possono considerarsi indicativi della natura subordinata dal rapporto elementi come la fissazione di un orario per le visite, o eventuali controlli nell’adempimento della prestazione, se non si traducono nell’espressione del potere conformativo sul contenuto della prestazione proprio del datore di lavoro, dovendo, in tali ipotesi, la sussistenza o meno della subordinazione essere verificata in relazione alla intensità della etera – organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l’organizzazione sia limitata al coordinamento dell’attività del medico con quella dell’impresa, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall’interesse dell’impresa, responsabile nei confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non della sola assicurazione di prestazioni altrui.

In particolare, nei casi di difficile qualificazione a causa della natura intellettuale dell’attività svolta (come quello dell’attività lavorativa prestata da un libero professionista in favore di una organizzazione imprenditoriale) l’essenziale criterio distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, deve necessariamente essere accertato o escluso sulla base di elementi sussidiari che il giudice di merito deve individuare con accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato, come nella fattispecie in esame.

Peraltro, prescindendo da quanto sopra esposto, giova rilevare che in nessun punto del motivo risultano chiaramente evidenziati "fatti" in relazione ai quali la motivazione sarebbe, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente o contraddittoria, nè tantomeno risulta esplicitato il carattere decisivo dei medesimi fatti, essendo in proposito da rilevare (Cass., ord. il 2805 del 2011) che per fatto decisivo e controverso deve intendersi un vero e proprio fatto, non una "questione" o un "punto", non a caso, infatti, il citato art. 360 c.p.c. (nella parte in cui prevedeva l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia) è stato modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006 nel senso che l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve riguardare un fatto controverso e decisivo, e la modifica non può essere ritenuta puramente formale e priva di effetti: il fatto di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 è perciò un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un "fatto" costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo) o anche, secondo parte della dottrina e giurisprudenza, un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo.

Nella specie, invece, come si è detto, la parte ricorrente, lungi dall’individuare uno o più fatti specifici (e dotati di natura controversa nonchè carattere decisivo), si limita a denunciare la mancata motivazione in ordine alle argomentazioni esposte nel giudizio d’appello o a contrastare la motivazione della Corte d’Appello, così investendo il giudice di legittimità del merito della vicenda.

In proposito, infine, è il caso di evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, non è necessario che la motivazione prenda in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, essendo sufficiente che indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (v. tra le altre, Cass. n. 12121 del 2004).

5. Con il terzo motivo di impugnazione è dedotta: omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( art. 360 c.p.c. n. 5).

Deduce parte ricorrente che nell’impugnata sentenza il Giudice d’Appello ha del tutto omesso di pronunciarsi in merito alle proprie istanze volte al riconoscimento della qualifica di "Aiuto", sulla base del CCNL A.I.O.P. o, in subordine, quella di "Assistente", nonchè quelle dirette ad accertare la natura discriminatoria e/o ritorsiva e/o punitiva della risoluzione intimata con lettera del 20 dicembre 2001 nonchè, occorrendo, la inefficacia e/o la nullità e/o la invalidità e/o illegittimità della stessa, anche in considerazione della de qualificazione subita dal dott. F., nonchè la domanda diretta alla dichiarazione di illegittimità del trasferimento subito con provvedimento verbale del 10 dicembre 2001, dalla 11^ Divisione alla 1^ Divisione.

6. Il rigetto dei primi due motivi di impugnazione determina l’assorbimento del terzo motivo di ricorso. In ragione dell’accertamento dell’autonomia del rapporto di lavoro, esente da vizi per le ragioni sopra esposte, non possono essere invocati nè il CCNL nè le norme sul licenziamento che presuppongono la subordinazione.

7. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

8. Le spese seguono la soccombenza, ma, in ragione dell’inammissibilità del controricorso, vanno liquidate solo per la partecipazione all’udienza con la discussione ( art. 370 c.p.c., comma 1, secondo inciso). Partecipazione che vi è stata e cui il difensore della resistente era comunque legittimato da procura speciale conferita per atto pubblico.

Viene, al riguardo, in rilievo il risalente principio di diritto, secondo cui "qualora il controricorso sia inammissibile (nella specie, per tardività di notificazione), non può lo stesso porsi a carico del ricorrente (soccombente), nel computo dell’onorario di difesa, da rimborsare al resistente, che va perciò limitato alla discussione della causa, fatta dal patrono di quest’ultimo alla pubblica udienza" (Cass. n. 22269 del 2010). Esse si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 55 per esborsi e Euro 2000 per onorari, oltre spese generali IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 12 aprile 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 27-04-2011, n. 2520 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

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Svolgimento del processo

1. Con provvedimento prot. 3750 del 18 febbraio 1993 il Sindaco del Comune di Orbetello disponeva di non accogliere la domanda di sanatoria edilizia presentata il 29 marzo 1986 dalla signora M. B. relativamente alle opere edilizie abusivamente realizzate in località Saline Breschi di Orbetello, consistenti in unità residenziale ed opere esterne (casa prefabbricata, pozzo norton, bagno, ripostiglio, doccia, deposito acqua, tettoia, n. 2 fosse biologiche a tenuta e cancello): ciò sulla scorta del parere negativo reso dalla competente Commissione per la tutela dei Beni Ambientali (decisione n. 605 del 5 giugno 1990), fatto proprio dalla Giunta Municipale con la delibera n. 905 del 21 ottobre 1992.

2. Con rituale e tempestivo ricorso giurisdizionale la signora M. B. chiedeva al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana l’annullamento di tutti i sopracitati atti, lamentandone l’illegittimità alla stregua di tre motivi di censura, rubricati rispettivamente "Violazione di legge – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti – Illogicità manifesta", "Difetto di motivazione – Disparità di trattamento e sproporzione tra il fatto e la sanzione" e "Violazione di legge ed eccesso di potere per ingiusto procedimento".

In sintesi, la ricorrente, oltre a dedurre l’erroneità della procedura per la mancata preventiva comunicazione del parere negativo della Commissione per la tutela dei beni ambientali e della consequenziale delibera della giunta municipale, notificati soltanto unitamente al diniego di sanatoria delle opere realizzate, lamentava la genericità e l’illogicità della valutazione negativa delle opere da sanare, anche in relazione ai materiali utilizzati, priva di qualsiasi adeguato supporto istruttorio (quali ispezioni e sopralluoghi), tanto più che, per un verso, si trattava di un immobile di modesta entità inidonea ad esporre a rischio o a pericolo la zona, mentre, per altro verso, non risultava in alcun modo considerato che le predette opere ricadevano in zona interessata da un’ampia e notoria urbanizzazione e antropizzazione; ciò senza contare ancora che in ogni caso si sarebbe potuto loro imporre correttivi e rimedi per rendere sanabili le opere stesse; laddove l’amministrazione comunale si era inopinatamente limitata a recepire il parere negativo senza compiere alcuna ulteriore e doverosa attività istruttoria e senza tener conto della notevole risalenza nel tempo delle opere realizzate (oltre sedici anni), così che era macroscopica la sproporzione tra il fatto e la sanzione.

Il ricorso veniva iscritto al NRG. 1527 dell’anno 1993.

3. Con altro ricorso giurisdizionale le signore M. e V. B. impugnavano anche la successiva ordinanza n. 149 del 26 marzo/3 aprile 1996, recante l’ordine di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi, notificata unitamente al diniego di sanatoria ed ai ricordati atti ad esso presupposti.

L’impugnativa, oltre a riprodurre i motivi di censura già sollevati col primo ricorso, deduceva l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione sia in quanto non notificata ai loro consorti comproprietari, sia perché notificata per la prima volta alla signora V. B. (senza la previa notifica degli atti presupposti), sia perché inopinatamente emessa ancor prima della decisione dell’adito tribunale sulla legittimità del diniego di sanatoria.

Il ricorso veniva iscritto al NRG. 2505 dell’anno 1996.

4. L’adito tribunale, sez. III, con la sentenza n. 241 del 24 novembre 1997, riuniti i ricorsi, respingeva il primo, ritenendo infondati i motivi di censura sollevati e, quanto al secondo, in parte lo respingeva ed in parte lo dichiarava inammissibile, nella parte in cui erano stati riproposti i motivi già spiegati con il primo ricorso.

5. Con atto di appello notificato il 7 gennaio 1999 le signori M. e V. B. hanno chiesto la riforma della predetta statuizione, formulando un solo articolato motivo di gravame, rubricato "Violazione degli artt. 7 e 15 L. 1437/1939 – Contraddittorietà della motivazione della sentenza – Illogicità manifesta", con cui sono stati sostanzialmente riproposti i motivi di censura sollevati in primo grado, a suo avviso superficialmente apprezzati ed ingiustamente respinti con motivazione lacunosa e contraddittoria.

Il Comune di Orbetello non si è costituito in giudizio.

6. All’udienza dell’8 marzo 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

7. L’appello è infondato.

7.1. Occorre premettere che il parere negativo (decisione n. 605 del 5 giugno 1990) reso dalla Commissione per la tutela dei beni ambientali sulla domanda di condono edilizio, è motivato sulla circostanza che "…i manufatti e le opere riguardano un punto di elevatissimo interesse ambientale e paesistico, nei confronti del quale costituiscono una presenza di degrado estetico per la natura e la forma dei manufatti, e costituiscono altresì una presenza preoccupante per i rischi derivanti all’ambiente da un incontrollato aumento del carico antropico".

La puntuale indicazione degli elementi ostativi all’accoglimento della richiesta sanatoria esclude innanzitutto la sussistenza del dedotto vizio di difetto di motivazione, risultando in concreto assicurata la conoscenza delle ragioni di fatto e di diritto che hanno determinato le scelte dell’amministrazione e garantita quindi la loro sindacabilità attraverso la ricostruzione dell’iter logico – giuridico ad esse sotteso.

Né può condividesi la pur suggestiva tesi, secondo cui l’onere motivazionale incombente sull’amministrazione sarebbe stato rispettato solo formalmente, e non già sostanzialmente, a causa della concreta inidoneità e genericità delle ragioni esposte (anche al fine di consentire l’adeguato sindacato giurisdizionale sulle contestata scelte amministrative): una simile ricostruzione è frutto di un evidente equivoco sulla natura giuridica della valutazione di compatibilità ambientale delle opere abusive e sui limiti del relativo sindacato giurisdizionale.

Invero il diniego di sanatoria delle opere abusive per incompatibilità ambientale è espressione di una valutazione tecnica ampiamente discrezionale, tipica manifestazione del potere autoritativo dell’amministrazione, che come tale si sottrae al sindacato di legittimità, tranne le ipotesi di manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità ovvero di macroscopico travisamento dei fatti (C.d.S., sez. VI, 7 ottobre 2008, n. 4823), che non si rinvengono nel caso di specie e che peraltro non sono state neppure dedotte e provate dagli appellanti.

Le contestazioni di genericità del parere della Commissione per la tutela dei beni ambientali, fatto proprio dall’amministrazione comunale di Orbetello, in ordine alla forma ed ai materiali delle opere realizzate (degrado estetico), nonché sullo stato di degrado della zona, sull’insanabile contrasto con la bellezza dell’ambiente e sull’incontrollato aumento del carico antropico pertanto, lungi dall’evidenziare eventuali effettivi vizi di formazione del giudizio dell’amministrazione, si atteggiano a mere opinioni dissenzienti, volte a sovrapporre e/o sostituire alle valutazioni dell’amministrazione competente le proprie soggettive considerazioni, cosa che le rende gratuite ed apodittiche, prive di qualsiasi elemento obiettivo di riscontro.

7.2. Quanto al dedotto vizio di istruttoria per la denunciata circostanza che il parere negativo espresso dall’amministrazione preposta al vincolo ed il successivo diniego dell’amministrazione comunale, che non sarebbero stati supportati da un’ispezione dello stato dei luoghi ovvero da un apposito sopralluogo, volto ad appurare l’effettiva consistenza delle opere realizzate e il loro inserimento nell’ambiente specifico della zona interessata, peraltro già antropizzata ed urbanizzata e già segnata dall’insediamento di una struttura ricettivo – turistica, esso è privo di qualsiasi fondamento.

Deve essere infatti rilevato, per un verso, che lo stato di degrado e disordine ambientale (riferito nell’impugnato parere della competente Commissione per la tutela dei beni ambientali e peraltro neppure contestato, anzi sostanzialmente confermato, dagli appellanti) non può costituire motivo di giustificazione della costruzione abusiva (atteso che diversamente opinando non avrebbe senso neppure l’imposizione del relativo vincolo, finalizzato proprio a prevenire l’aggravamento della situazione e di perseguire il possibile recupero, C.d.S., sez. V, 27 marzo 2000, n. 1761; 27 aprile 2010, n. 2377), mentre per altro verso, è sufficiente ricordare che, in tema di rilascio di nulla – osta paesaggistico, l’attività di verifica della correttezza del giudizio espresso dall’amministrazione preposta alla tutela del vincolo e del conseguente provvedimento comunale non implica necessariamente il compimento di un effettivo sopralluogo, ben potendo limitarsi alla valutazione documentale della condotta tenuta dalle amministrazioni interessate (C.d.S., sez. VI, 27 aprile 2010, n. 2377).

7.3. Neppure può trovare favorevole considerazione, ad avviso della Sezione, la tesi secondo cui l’amministrazione preposta alla tutela del vincolo e/o l’amministrazione comunale avrebbero dovuto indicare gli eventuali accorgimenti ed interventi volti a rendere compatibile le opere abusivamente realizzate con l’ambiente circostante al fine di consentire la sanabilità delle stesse.

Un simile dovere di soccorso, invero, non solo non trova alcun fondamento positivo specifico, ma neppure può trovare radicamento nei principi costituzionali ( art. 97 Cost.) cui deve improntarsi l’azione amministrativa, ciò in quanto in ogni caso l’amministrazione deve esercitare il potere conferitole dalla legge per il perseguimento dell’interesse pubblico, nel caso di specie quello della tutela della bellezza del paesaggio dell’area interessata, certamente prevalente rispetto a quello privato alla conservazione delle opere, pacificamente realizzate abusivamente senza i necessari permessi richiesti dalla legge.

7.4. Quanto alla legittimità del provvedimento di demolizione, la Sezione osserva che esso, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (C.d.S., sez. IV, 1° ottobre 2007, n. 5049; 10 dicembre 2007, n. 6344; 31 agosto 2010, n. 3955; sez. V, 7 settembre 2009, n. 5229).

Ciò esclude qualsiasi rilevanza del vizio di eccesso di potere per asserita sproporzione tra l’abuso commesso e la sanzione, anche in ragione del tempo trascorso tra il primo ed il diniego di sanatoria.

7.5. E’ infine appena il caso di osservare come la denunciata circostanza che il parere della competente Commissione per la tutela dei beni ambientali e della conseguente delibera della giunta municipale siano stati notificati unitamente al diniego di sanatoria non solo costituisce causa di illegittimità degli stessi (e dell’ordine di demolizione), incidendo soltanto sull’esercizio della tutela giurisdizionale, sulla cui effettività non può assolutamente dubitarsi, avendo l’interessato tempestivamente adito l’autorità giudiziaria a tutela della propria posizione giuridica.

Né alcun vizio di legittimità si riscontra nel provvedimento comunale di diniego della sanatoria, fondato sul parere della competente Commissione per la tutela dei beni ambientali, essendo consentita la motivazione per relationem purchè gli atti cui essa si riferisce siano resi effettivamente disponibili, circostanza non contestata nel caso di specie (tanto più che gli stessi sono stati anche impugnati).

Nessuna vizio o contraddizione è dato in definitiva riscontrare nella pronuncia impugnata, atteso che del resto, in sede di valutazione della domanda di sanatoria di opere edilizie abusivamente realizzate, la necessità del parere dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo è giustificata proprio dal fatto che il vincolo non implica l’inedificabilità assoluta, situazione in presenza della quale alcun parere sarebbe logicamente, ancor prima che giuridicamente, ipotizzabile.

Per completezza è appena il caso di rilevare che sono inammissibili come motivi di gravame gli eventuali ulteriori motivi di censura sollevati in primo grado, meramente richiamati in sede di appello, senza alcuna puntuale contestazione in ordine al loro rigetto da parte dei primi giudici.

8. In conclusione l’appello deve essere respinto.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente grado di giudizio, stante la mancata costituzione dell’appellata amministrazione comunale.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalle signore M. e V. B. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sez. III, n. 241 del 24 novembre 1997, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.