Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-03-2011) 11-05-2011, n. 18503 Sanità

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.E. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale il tribunale di Milano lo ha condannato alla pena di Euro 10.000 di ammenda ed al risarcimento del danno in favore della parte civile – provincia di Milano – per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 257, commi 1 e 2 in relazione all’art. 242 perchè, quale persona formalmente delegata per il fondo pensione COMIT, ometteva di effettuare la comunicazione agli uffici territorialmente competenti dell’accertamento di inquinamento storico della predetta area provocato da sostanze pericolose, nella specie idrocarburi con concentrazioni comunque superiore a 1000 mg/Kg.

Deduce in questa sede il ricorrente l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale rilevando che erroneamente il giudice di merito ha ritenuto configurabile il reato di omessa comunicazione a suo carico. Al riguardo fa rilevare che l’art. 257, nell’attuale formulazione, distingue l’obbligo di bonifica dall’obbligo di comunicazione e, solo per il responsabile dell’inquinamento sanziona penalmente, con la norma in questione, la condotta di omessa bonifica e di omessa comunicazione.

A carico di esso ricorrente, in quanto proprietario del terreno incolpevole della contaminazione, non sarebbe, pertanto, configurabile alcun reato non potendosi ammettere in sede penale l’analogia in malam partem e ciò in quanto l’art. 257 farebbe inequivocabilmente riferimento esclusivamente alla persona che cagiona l’inquinamento richiamando anche espressamente l’articolo 242 dello stesso decreto legislativo anch’esso incentrato sull’autore della condotta di inquinamento.

Il ricorso è fondato.

Recita il D.Lgs. n. 152 del 2006, l’art. 257 (bonifica dei siti) comma 1:

1. Chiunque cagiona l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall’autorità competente nell’ambito del procedimento di cui agli art. 242 e segg.. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all’art. 242, il trasgressore è punito con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da mille euro a ventiseimila Euro.

L’art. 242 (procedure operative ed amministrative), richiamato dall’art. 257, al comma l, stabilisce a sua volta che:

1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell’inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne da immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all’art. 304, comma 2. La medesima procedura si applica all’atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

L’esame delle due disposizioni consente immediatamente di percepire che l’art. 257, comma 1 sanziona penalmente due ipotesi distinte:

l’omessa bonifica del sito inquinato e la mancata comunicazione dell’evento inquinante alle autorità competenti secondo le modalità indicate dall’art. 242.

In entrambi i casi il destinatario del precetto è tuttavia lo stesso e, cioè, colui il quale cagiona l’inquinamento.

Ad avvalorare tale conclusione sta il rilievo che l’art. 257, comma 1 non menziona altri soggetti e ciò benchè l’art. 242 preveda che la procedura di comunicazione debba trovare applicazione anche all’atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

L’autonomia della posizione di colui il quale cagiona l’inquinamento rispetto a quella di colui il quale accerti la sussistenza di contaminazioni sul suolo è rimarcata dall’art. 245 che ha per oggetto gli obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione. Prevede infatti tale ultima disposizione:

1. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente titolo possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili.

2. Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all’art. 242, il proprietario o il gestore dell’area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all’art. 242. (omissis).

Da quanto precede emerge che sotto il profilo formale l’obbligo di comunicazione per gli "interessati non responsabili" risiede in realtà nell’art. 245 e non già nell’art. 242 richiamato unicamente dall’art. 245 stesso per la disciplina degli aspetti procedimentali.

Per cui se il legislatore avesse voluto fare riferimento nell’art. 257 anche a coloro che non hanno cagionato l’inquinamento, come correttamente rilevato dal ricorrente, non solo avrebbe dovuto menzionare anche questi ultimi quali soggetti attivi del reato, ma necessariamente avrebbe dovuto fare riferimento all’art. 245 (e non art. 242) per individuare l’obbligo di comunicazione gravante su questi ultimi.

Il che non è.

Il tribunale motiva la soluzione prescelta evidenziando in premessa il carattere innovativo della nuova normativa in quanto nella vigenza del D.Lgs. n. 22 del 1997 il proprietario del sito non era tenuto agli interventi di messa in sicurezza e di bonifica di ripristino ambientale, nè aveva obblighi di comunicazione della situazione di inquinamento che avesse rilevato.

Fa altresì rilevare che le nuove disposizioni prevedono attraverso il richiamo all’art. 242 la medesima procedura da seguire sia per colui che ha cagionato l’inquinamento che per colui che si sia limitato a rilevarlo e sostiene l’irragionevolezza di sanzionare penalmente solo uno dei soggetti obbligati alla comunicazione, escludendo al contempo l’analogia in malam partem.

Il ragionamento, seppure fondato su premesse almeno in parte incontrovertibili, non può essere condiviso nelle conclusioni.

Si deve senz’altro concordare sulla circostanza che l’attuale normativa, a differenza della precedente, ha individuato anche per il proprietario del terreno che non abbia cagionato l’inquinamento, l’obbligo di comunicazione alle autorità preposte nel caso in cui si avveda di tale situazione.

In questo senso sembra in effetti orientata l’intera normativa di riferimento ed, in particolare, l’art. 245, comma 2 che, pure in apparente contrasto con il comma 1 – secondo il quale le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati – stabilisce che il proprietario o il gestore dell’area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione ed agli altri enti menzionati.

Ma il riconoscimento dell’obbligo di comunicazione non può condurre all’automatica conclusione cui perviene il tribunale che ritiene applicabile anche per il caso in esame la disposizione dell’art. 257.

Al riguardo occorre anzitutto ricordare che in linea con le disposizioni della legge delega le sanzioni penali rappresentano solo uno dei rimedi previsti per contrastare il danno ambientale.

La L. 15 dicembre 2004, n. 308, recante la "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione" all’art. 1, comma 9, lett. e) indicava la necessità di procedere contestualmente in più direzioni e, cioè, conseguire l’effettività delle sanzioni amministrative per danno ambientale mediante l’adeguamento delle procedure di irrogazione e delle sanzioni medesime; rivedere le procedure relative agli obblighi di ripristino, alfine di garantire l’efficacia delle prescrizioni delle autorità competenti e il risarcimento del danno; definire le modalità di quantificazione del danno; prevedere, oltre a sanzioni a carico dei soggetti che danneggiano l’ambiente, anche meccanismi premiali per coloro che assumono comportamenti ed effettuano investimenti per il miglioramento della qualità dell’ambiente sul territorio nazionale.

Il recepimento di tali principi ha portato alla formulazione dell’art. 311, comma 2 che, in particolare, prevede l’azione risarcitoria in forma specifica e per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato per chiunque, realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza, o violazione di norme tecniche, arrechi danno all’ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto in parte.

E, dunque, il mancato adempimento all’obbligo di comunicazione per colui che non abbia cagionato l’inquinamento espone senz’altro l’autore della omissione alle conseguenze indicate dalla disposizione citata.

Il che vuoi dire che per l’omissione vi può essere comunque autonoma sanzione indipendentemente dalla applicazione delle disposizioni penali. Nè si può invocare l’irrazionalità dell’impianto normativo.

Ed invero sul piano dei principi potrebbe semmai destare perplessità un sistema che dovendo tra l’altro farsi carico di dare specifica attuazione al principio "chi inquina paga" prevedesse la medesima tipologia di intervento sanzionatorio per colui il quale si rende responsabile della condotta di inquinamento e che ha, quindi, in prima persona l’obbligo di elidere le conseguenze di quanto da lui stesso provocato e per colui che, invece, la situazione di inquinamento abbia per così dire "subito" accertandola occasionalmente in tempi successivi senza avervi dato comunque causa.

Sarebbe poi tutta da verificare la compatibilità della introduzione di una fattispecie di reato in precedenza mai prevista (il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51 bis si riferiva, infatti, solo a colui che cagiona l’inquinamento) con i limiti imposti dalla L. 15 dicembre 2004, n. 308, recante la "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione" in relazione alla disposizione dell’art. 1, comma 8, lett. i) secondo cui:

8. I decreti legislativi di cui al comma 1 si conformano, nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonchè delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali … e del principio di sussidiarietà, ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

(omissis) i) garanzia di una più efficace tutela in materia ambientale anche mediante il coordinamento e l’integrazione della disciplina del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale, fermi restando i limiti di pena e l’entità delle sanzioni amministrative già stabiliti dalla legge;

(omissis).

In ogni caso si appalesa evidente rispetto alle conclusioni cui perviene il tribunale la lesione del principio che fa divieto dell’analogia in malam partem. Non sembra infatti in alcun modo possibile fare riferimento nel caso di specie alla nozione di interpretazione estensiva per giustificare l’opzione interpretativa del giudice di merito avuto riguardo alla disposizione dell’art. 257, comma 1.

Nella specie non si tratta, infatti, di individuare diversi significati letterali delle espressioni lessicali utilizzate dal legislatore o di dare concretezza ad una casistica esemplificativa ma di procedere nel senso di una vera e propria integrazione della norma penale con evidente vulnus per i principi di legalità e tassatività.

Peraltro questa Corte ha da tempo chiarito che con l’analogia, vietata in via di principio, non va confusa l’interpretazione estensiva, che si ha quando l’ambito di applicazione di una norma penale viene, per necessità logica e non per similitudine di rapporti, esteso ad un caso, che non essendo ivi previsto, si deve ritenere compreso nella norma stessa, risalendo all’intenzione del legislatore, cui si riferisce l’art. 12 disp. gen. (Sez. 4, n. 11380 del 27/04/1990 Rv. 185084).

Da quanto sopra deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non sussiste.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-09-2011, n. 20042 ICI

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Svolgimento del processo

L’Amministrazione della Difesa propose ricorso avverso avvisi di accertamento i.c.i. per gli anni 2001 e 2002 notificati dal Comune di Cassino in relazione ad immobili di sua proprietà.

A fondamento dei ricorsi, l’Amministrazione deduceva che gli immobili erano esenti dal tributo, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a, in quanto destinati a propri fini istituzionali e, segnatamente, ad alloggio di servizio per il proprio personale.

L’adita commissione provinciale respinse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello del Ministero, dalla commissione regionale.

I giudici di appello osservarono che l’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a non si applica ad alloggi, quali quelli oggetto della controversia, di proprietà degli enti, indicati dalla norma e concessi in locazione o in comodato ai dipendenti per esclusivo uso personale loro e delle relative famiglie, giacchè tale uso non può considerarsi rientrare strictu sensu nei fini istituzionali degli enti medesimi; non trascurarono, inoltre, di rilevare come molti degli alloggi oggetto della controversia risultavano concessi in godimento a soggetti in pensione o addirittura privi di qualsiasi collegamento funzionale con l’Amministrazione medesima.

Avverso la decisione di appello, l’Amministrazione della Difesa ha proposto ricorso per cassazione in due motivi ed illustrato le proprie ragioni anche con memoria.

Il Comune ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, l’Amministrazione della Difesa – deducendo violazione del L. n. 497 del 1978, artt. 1, 5 e 6 – censura la decisione impugnata per non aver considerato che, per la peculiarità delle funzioni istituzionali del Ministero della Difesa, il relativo intero patrimonio alloggiativo concorre al soddisfacimento dei propri fini istituzionali.

Con il secondo motivo di ricorso, l’Amministrazione deduce violazione dei limiti della giurisdizione tributaria, nella parte in cui, la decisione ha ritenuto suo onere dimostrare la ricorrenza dei presupposti dell’esenzione.

Le censure sono infondate.

Occorre, invero, osservare che questa Corte ha già reiteratamente affermato (cfr. Cass. 20850/10, 14094/10, 20577/05) che l’esenzione dall’i.c.i., prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a, per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali", spetta soltanto se l’immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’ente e che, evidentemente, tale ipotesi non ricorre in caso di utilizzazione semplicemente indiretta a fini istituzionali, che si verifica quando il godimento del bene stesso sia ceduto per il preminente soddisfacimento di esigenze di carattere privato (quali quelle abitative proprie del cessionario e della relativa famiglia) e della quale è certo sintomo il pagamento di un canone.

Di tale criterio – la cui correttezza trova riscontro anche nel rilievo che le norme introducenti esenzioni, in quanto eccezionali, sono di stretta interpretazione (cfr., tra le altre, Cass. 6925/ 381/06) – il giudice a quo ha fatto coerente applicazione, riscontrando peraltro, nel puntuale esercizio della propria giurisdizione, che, mentre molti degli alloggi oggetto della controversia apparivano concessi in godimento a soggetti privi di collegamento funzionale con l’Amministrazione, quest’ultima non aveva assolto l’onere della prova, su di lei incombente, in merito alla ricorrenza del presupposto oggettivo dell’evocata esenzione.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone il rigetto del ricorso.

Per la soccombenza, l’Amministrazione della Difesa va condannata al pagamento delle spese di causa, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso; condanna l’Amministrazione della Difesa al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessive Euro 2.200,00 oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-02-2011) 09-06-2011, n. 23170

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Svolgimento del processo

1. D.G.N. è stato imputato del reato p. e p. dal D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5, comma 1 e art. 21, comma 2 perchè, in qualità di coordinatore in fase di esecuzione dei lavori della Ditta denominata "Cardone Costruzioni srl" con sede legale in (OMISSIS), non adottava tutte le misure prescritte per garantire la sicurezza dei lavoratori; in particolare, non ha provveduto a verificare con opportune, azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte dell’impresa esecutrice, delle disposizioni spettanti, contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento redatto in fase di progettazione, come descritto nel verbale di accertamento e sopralluogo eseguito dal Servizio Ispezione del Lavoro di Potenza in data 2.10.2007 (accertato in (OMISSIS)).

Il D.G. è stato tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Potenza che con sentenza del 22.01.2010 lo dichiarava colpevole e, concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di Euro 1.040,00 (millequaranta/00) di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali con il beneficio della pena sospesa nei termini ed alle condizioni di legge.

2 Avverso questa pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione con un unico motivo.
Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente sostiene che l’adeguamento alle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza unitamente al pagamento, seppur in ritardo della somma determinata al fine dell’oblazione, comporta comunque l’estinzione del reato.

2. Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato.

Questa Corte (Cass., Sez. 3, 5/05/2010 – 12/07/2010, n. 26758) ha già affermato – e qui ribadisce – che l’omessa indicazione, ad opera dell’organo di vigilanza, delle prescrizioni di regolarizzazione in riferimento alla riscontrata violazione in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro non impedisce la procedibilità dell’azione penale.

Deve aggiungersi che, ai sensi del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 24, la contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dal precedente art. 21, sicchè l’eventuale pagamento tardivo con consente di ritenere integrata la fattispecie estintiva.

Nella specie peraltro il ricorrente neppure sostiene di aver adempiuto alle prescrizioni impartite (art. 24, comma 1, cit.), sicchè in realtà non si pone neppure il problema della rilevanza del solo mero ritardo nel pagamento della somma fissata a titolo di oblazione.

In ogni caso il tardivo pagamento comunque avrebbe consentito ex art. 24, comma 3, di giovarsi dell’oblazione ex art. 162 bis nella stessa misura ridotta di un quarto che nella specie l’imputato non risulta aver chiesto.

3. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.

Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-05-2011) 24-06-2011, n. 25337 Giudizio d’appello sentenza d’appello

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Svolgimento del processo

C.I.E.:

Impugnava per cassazione la sentenza della Corte di appello di Napoli del 11.02.2010 che aveva confermato la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Benevento, con la quale il C. era stato riconosciuto colpevole di concorso con Ch.Ge.

(giudicato separatamente) nel delitto di tentata estorsione nonchè incendio, danneggiamento e lesioni (artt. 110, 56, 629, 81cpv., 423, 635 e 582 c.p.) perchè mediante violenza e minaccia , agendo uniti o separatamente in diverse circostanze , ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad estorcere Euro 5.000 in danno di R.F.; fatti commessi sino al (OMISSIS), nella quale data gli imputati incendiavano il deposito di paglia di G. P., congiunto della R.; -al termine del giudizio i predetti venivano condannati alla pena di mesi 14 di reclusione ed Euro 400 di multa, oltre le spese processuali e il risarcimento del danno in favore della parte lesa;

nei motivi del ricorso per cassazione proposti dal Difensore del C. si deduce:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).

-il ricorrente censura la decisione impugnata di omessa ed illogica motivazione: 1)-per avere confermato la sentenza di primo grado senza prendere in considerazione i motivi di impugnazione che facevano specifico riferimento: -all’assenza dell’elemento psicologico del delitto di estorsione, -al mancato accertamento della circostanza che il C. aveva agito da solo e non in compagnia del Ch., -alla scelta di definire il giudizio con il rito abbreviato; 2)-per avere ritenuto raggiunta la prova della partecipazione del C. a.s.s.d.d.d.p.o.e.d.

r.f.o.d.m.,.e.r.

i.d.r.;.3.a.o.d.c.c. n.s.s.v.n.e.a.d.

p.r.a.c.a.b.d.r.d.d.d.

Ce. vi era un pregresso credito vantato nei confronti della famiglia G.; 4)-per avere comminato una pena eccessiva;

CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorrente propone interpretazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, richiamando una diversa valutazione delle dichiarazioni dei testi che risultano vagliate dalla Corte di appello con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i principi della logica, sicchè non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.

Al contrario di quanto sostenuto nei motivi di ricorso, la sentenza impugnata risulta congruamente motivata in ordine alla penale responsabilità dell’imputato, avendo osservato:

– che lo stesso ricorrente C. aveva ammesso di avere effettuato le richieste di denaro;

– che tale circostanza, unitamente agli altri elementi raccolti, quali l’individuazione fotografica, le dichiarazioni di Ch.

G., il riconoscimento della sua voce nel corso della telefonata estorsiva, erano confermativi della versione dei fatti fornita dalle parti lese;

si tratta di una motivazione del tutto congrua, perchè aderente ai fatti di causa e perchè immune da illogicità evidenti;

per converso, le deduzioni difensive si risolvono in valutazioni – in fatto fondate su interpretazioni alternative delle prove, inammissibili in questa sede, ove in tema di sindacato del vizio della motivazione, il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire – nell’ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato – se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

Cassazione penale, sez. 4, 29 gennaio 2007, n. 12255.

Tali principi evidenziano altresì l’infondatezza della censura relativa all’omessa motivazione sui motivi di appello, atteso che il ricorrente deduce in questa sede di legittimità la mancanza di motivazione, da parte della Corte territoriale, sulla ricorrenza dell’elemento soggettivo del reato di estorsione con motivi del tutto generici, limitandosi ad evidenziare l’assenza di motivazione sulle circostanze : -che egli era da solo o in compagnia allorchè di recava presso la macelleria dei querelanti, -che egli aveva scelto di definire il giudizio con il rito abbreviato , ma omette ogni specificazione in ordine alla rilevanza di tali censure rispetto al tenore complessivo della motivazione impugnata che, per converso, risulta congrua ed esaustiva.

Infatti, riguardo all’inquadramento della fattispecie nell’ambito del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la sentenza censurata ha osservato , conformemente alla giurisprudenza anche di questa sezione (Cassazione penale, sez. 2, 02/12/2009, n. 49564), che integra il reato di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la richiesta di adempimento di un preteso debito che sia realizzata con modalità caratterizzate da pervicacia e particolare efficacia intimidatoria, tali da mostrarsi del tutto eccedenti e sproporzionate rispetto all’esercizio del preteso diritto;

in maniera congrua e pertinente, la Corte di appello richiama l’episodio dell’incendio al deposito di paglia, del tutto sproporzionato per la sua intrinseca violenza rispetto al preteso diritto.

Parimenti infondati sono i motivi relativi al trattamento sanzionatorio, atteso che la sentenza impugnata ha fatto uso dei criteri di cui all’art. 133 c.p., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena e di concessione delle attenuanti generiche; atteso che riguardo alla pena si è richiamata la gravità del fatto e la personalità dell’imputato e riguardo alle attenuanti generiche si è fatto riferimento ai numerosi e reiterati precedenti penali del prevenuto.

Va ricordato che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. (Cassazione penale , sez. 4, 04 luglio 2006. n. 32290).

Le altre censure restano assorbite dalla presente motivazione.

Segue il rigetto del ricorso atteso che i motivi proposti in punto di diritto, pur se non manifestamente inammissibili, risultano infondati per le ragioni sin qui esposte;

ai sensi dell’art. 592 c.p.p., comma 1 e art. 616 c.p.p. il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.