Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-07-2011) 06-10-2011, n. 36235 Misure cautelari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 28.3.2011 il Tribunale del Riesame di Roma confermava l’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Roma che in data 9.3.2011 aveva applicato a P.M. la misura cautelare della detenzione in carcere per concorso in rapina e lesioni.

Il Tribunale respingeva le doglianze sollevate dalla difesa che aveva eccepito la nullità dell’ordinanza per mancata trasmissione di atti, specificatamente indicati, dai quali sarebbe stato possibile desumere elementi a favore dell’indagato, rilevando che, come affermato da questa Corte l’obbligo di trasmissione al giudice, unitamente alla richiesta di misura cautelare oltre che degli elementi posti a base della richiesta, anche di tutti gli elementi favorevoli all’imputato, ha riguardo a quegli elementi che hanno un’oggettiva natura favorevole e non fa riferimento a quegli elementi che possono apparire favorevoli in forza di argomentazioni o ricostruzioni logiche (cfr. Cass. sez. 4 22.4.2010 n. 27379). Nel caso di specie rilevava che gli atti indicati dalla difesa non presentavano caratteristiche tali da poter essere considerati ictu oculi come elementi a favore dell’indagato. Aggiungeva che le ordinanze GIP del 5.3.2010 richiamate dalla difesa non potevano essere considerate atti di indagine in quanto atti pubblici che potevano essere liberamente acquisiti dalla parte interessata. Precisava che l’ordinanza del GIP del Tribunale dei Minorenni di Roma del 5.3.2011 era stata prodotta dalla stessa difesa dell’indagato all’udienza di convalida del fermo e quindi prima che il provvedimento impugnato venisse emesso, con la conseguenza che un’eventuale lesione del diritto di difesa sarebbe comunque stata sanata dall’iniziativa difensiva.

Il Tribunale respingeva altresì la doglianza della difesa che aveva lamentato la mancata trasmissione al Tribunale del Riesame dei medesimi elementi a discarico con conseguente violazione dell’art. 309 c.p.p., comma 5 e inefficacia della misura ex art. 309 c.p.p., comma 10. Anche in questo caso i giudici sottolineavano che l’obbligo di cui all’art. 309 c.p.c., comma 5, al pari di quello indicato dall’art. 291 c.p.p., comma 1, riguarda non qualunque atto dal quale siano astrattamente desumibili elementi a discarico, ma solo quelli dai quali siano ricavabili elementi oggettivamente a favore dell’indagato e tali non potevano essere gli elementi indicati dalla difesa per tutte le argomentazioni già espresse.

Riteneva il Tribunale sussistente la gravita indiziaria a carico dell’indagato, considerando attendibili le dichiarazioni della parte offesa e l’individuazione fotografica dalla stessa effettuata il 5.3.2011.

Con riguardo alle dichiarazioni assunte dal difensore ex art. 391 bis c.p.p. rilevava che allo stato le stesse non apparivano idonee a modificare il quadro indiziario in quanto tratta vasi di dichiarazioni rese dalla suocera e dal cognato e comunque non in grado di escludere in modo assoluto la partecipazione del P. ai reati in argomento.

Riteneva il Tribunale sussistenti anche le esigenze cautelari.

Ricorre per cassazione il difensore di P.M. deducendo che l’ordinanza impugnata è incorsa in:

1. nullità ai sensi dell’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) bis.

Lamenta il ricorrente la mancata trasmissione dell’intero compendio investigativo;

2. inefficacia della misura per violazione dell’art. 309 c.p.p., commi 5 e 10.

Lamenta il ricorrente la mancata trasmissione di tutti gli atti istruttori al Tribunale del riesame, 3. insussistenza del quadro indiziario;

4. insussistenza delle esigenze cautelare ed eccessività della misura.

I motivi riproducono pedissequamente i motivi proposti in sede di riesame. E’ giurisprudenza pacifica di questa Corte che se i motivi del ricorso per Cassazione riproducono integralmente ed esattamente i motivi d’impugnazione senza alcun riferimento alla motivazione del provvedimento impugnato, le relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di "motivo", perchè non si raccordano a un determinato punto della ordinanza impugnata ed appaiono, quindi, come prive del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 c.p.p., lett. c). E’ evidente infatti che, a fronte di una ordinanza, come quella in esame, che ha fornito una risposta specifica ai motivi di gravame la pedissequa ripresentazione degli stessi come motivi di ricorso in Cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dal Giudice del Riesame.

Il Tribunale del riesame ha correttamente obiettato ai rilievi difensivi che l’obbligo dell’autorità procedente di trasmettere tutti gli elementi a favore della persona sottoposta alle indagini va inteso considerando che gli elementi a favore sono quelli che hanno un’oggettiva natura favorevole (Sez. 1, 16/3/1998, Hammani; Sez. 4, 10/6/1997 Orges; Sez. 6, 2/12/1997, Notarianni N. 34911 del 2003 Rv.

226289, N. 13919 del 2005 Rv. 232033, N. 13500 del 2008 Rv. 239760 Sez. 4 22.4.2010 Rv 27379) ed il carattere di oggettività si riferisce non agli elementi di fatto ma alla necessità che si tratti di elementi non costituiti da mere allegazioni difensive o da argomentazioni logiche tratte da elementi acquisiti al procedimento.

Il carattere di oggettività esclude l’obbligo di trasmissione anche per quegli elementi che possano, a seguito di argomentazioni o di ricostruzioni logiche, apparire favorevoli alla persona sottoposta alla misura (Sez. 4, Sent. 31402 /2005 Cc, Oreste, pag. 4).

Così come ha dato conto della sussistenza della gravita indiziaria e nell’esame operato dai giudici del merito le acquisizioni istruttorie risultano interpretate nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma della ordinanza impugnata.

Deve aggiungersi che in tema di misure cautelari personali, la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure, che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto decidente.

Il Tribunale distrettuale ha argomentato in maniera coerente e logica anche in ordine sussistenza delle esigenze cautelari e all’idoneità della misura pur non avendo la difesa articolato al riguardo alcun motivo di doglianza.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali ed alla sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1000,00 Euro alla cassa delle ammende. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-04-2011, n. 8205 Plusvalenze

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Svolgimento del processo

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate propongono ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Trento indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata l’illegittimità degli avvisi di accertamento emessi, ai fini ILOR, nei confronti della Immobilpalace s.a.s. di M.C. e, ai fini IRPEF per il conseguente reddito di partecipazione, nei confronti dei soci M.C. e A.N., a titolo di plusvalenza derivante da cessione di azienda.

Il giudice a quo ha ritenuto che il valore dell’avviamento non poteva derivare direttamente da quello accertato ai fini dell’imposta di registro, il quale poteva essere assunto dall’Ufficio "solo come uno degli elementi di riscontro alla cui stregua rideterminare la plusvalenza, ovviamente con l’ausilio di un’indagine approfondita riferita alla produttività dell’azienda compravenduta". 2. I contribuenti resistono con controricorso.

Motivi della decisione

1. Va in primo luogo dichiarata l’inammissibilità per difetto di legittimazione, in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, del ricorso del Ministero dell’economia e delle finanze, il quale non è stato parte del giudizio di merito, instaurato nei confronti dell’Agenzia delle entrate nel 2001.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio, in considerazione dell’epoca in cui si è formata la detta giurisprudenza.

2. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate, denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 54 e vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per avere il giudice ritenuto che il valore di avviamento determinato, in via definitiva, ai fini dell’imposta di registro non avesse valore vincolante per l’Ufficio ai fini dell’accertamento della plusvalenza.

Il motivo è fondato nei sensi di seguito precisati.

Costituisce orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di questa Corte, al quale il Collegio intende dare continuità, quello secondo cui l’amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via induttiva all’accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale relativa al valore di avviamento, realizzata a seguito di cessione di azienda, sulla base dell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro, ed è onere probatorio del contribuente superare (anche con ricorso ad elementi indiziali) la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro, dimostrando di avere in concreto venduto ad un prezzo inferiore (Cass. nn. 21055 del 2005, 4057 e 12899 del 2007).

Il giudice d’appello, con la motivazione riportata in narrativa, non si è attenuto a tale principio.

3. Il ricorso va, pertanto, accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria di secondo grado di Trento, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’economia e delle finanze e compensa le spese.

Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria di Secondo grado di Trento.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 16-05-2012, n. 7705

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con ricorso al Giudice del lavoro di Torino, P.G. conveniva in giudizio il datore di lavoro FIAT Auto spa e, assumendo l’illegittimità della sua collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) durante periodi vari dal 9.12.2002 al 31.3.2003, ne chiedeva la condanna al pagamento della differenza tra quanto percepito a titolo di integrazione e quanto spettante a titolo di retribuzione.

2- Accolta la domanda e proposto appello da parte della Fiat Group Automobiles s.p.a. (succeduta a Fiat Auto s.p.a.), la Corte d’appello di Torino confermava la sentenza di primo grado.

La Corte di merito, sulla base di un ampio esame circa il rapporto tra la disciplina posta dal D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale, e la precedente normativa in materia di cassa integrazione, riteneva che l’imprenditore fin dall’inizio della procedura avesse l’obbligo di indicare per iscritto i criteri di scelta e le ragioni dell’eventuale mancata previsione della rotazione tra i dipendenti, ai sensi delle tuttora operative prescrizioni in tal senso di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7.

Nel caso di specie i criteri indicati nella comunicazione di avvio della procedura erano generici in quanto non consentivano di verificare la coerenza tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, il che rendeva illegittima la sospensione in cigs dei dipendenti. La Corte osservava peraltro che informazioni specifiche ed adeguate circa i criteri di scelta non erano mai stati forniti dall’impresa, neanche nel corso del giudizio.

Doveva escludersi poi efficacia sanante agli accordi con le organizzazioni sindacali successivamente intervenuti, e specificamente a quello del 18.3.2003, sia perchè neanche gli stessi assolvevano in realtà gli obblighi di informativa, sia perchè il vizio originario della comunicazione si ripercuoteva sull’intera procedura. Non doveva quindi distinguersi tra le posizioni dei lavoratori a seconda che essi fossero stati sospesi dal lavoro prima o dopo l’intervento degli accordi con pretesa efficacia sanante.

Peraltro, riguardo all’accordo del 18.3.2003, si rilevava anche che lo stesso non era validamente intercorso con la r.s.u., poichè prima della sottoscrizione, come è pacifico, non vi era stata nè convocazione nè deliberazione e quindi non si era potuta verificare la regolare formazione a maggioranza della volontà dell’organo collegiale.

3.- Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione FIAT Group Automobiles s.p.a. con cinque motivi. La parte intimata resiste con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

4. Il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

5.-1 motivi di ricorso di Fiat Group Automobiles possono essere riassunti come segue.

5.1.- La questione fondamentale posta a base del ricorso è se il giudice abbia correttamente applicato la L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7-8, o se la norma in questione debba ritenersi abrogata per l’intervento del D.P.R. n. 218 del 2000. La Fiat sostiene che tale decreto, emanato in forza della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 20, avrebbe delegificato il procedimento amministrativo di autorizzazione e concessione della cigs e, quindi, relativo a tutti i suoi momenti od atti coordinati e collegati in serie (frase preparatoria, introduttiva, di istruzione e di decisione), con abrogazione implicita di tutte le disposizioni già vigenti.

5.2.- Ne deriverebbe che le modalità di rotazione, e l’indicazione delle ragioni che eventualmente l’escludono, potrebbero essere indicate non solo con la comunicazione di apertura della procedura inviata alle Oo.Ss., ma anche all’esito dell’esame congiunto tra imprenditore ed Oo.ss. sulla crisi aziendale e le conseguenti esigenze di organizzazione della produzione.

Nel caso di specie, le parti sindacali avevano raggiunto un accordo circa le modalità della rotazione il 18.3.03, all’esito dell’esame congiunto, dopo che la Fiat nel dicembre 2002 aveva aderito al più generale accordo di programma, il cui perfezionamento costituiva la base per l’assunzione di impegni amministrativi da parte del Governo a supporto del superamento della più generale crisi aziendale.

Avrebbe dunque errato il giudice di merito a ritenere preminente il presupposto formale della comunicazione e consultazione rispetto al contenuto dell’accordo raggiunto con le Oo.ss. il 18.3.03, che assumeva invece valore sanante; ne sarebbe, infatti, rimasta esclusa la possibilità per le parti stipulanti di elaborare in corso di trattativa diversi criteri di gestione della crisi.

5.3.- Conseguenza di tale erronea preminenza assegnata al dato formale sarebbe stata la disapplicazione del verbale di esame congiunto del Ministero del Lavoro del 5.12.02 (avente natura di atto pubblico a contenuto certificativo, costituente prova della procedura di consultazione svolta con la mediazione governativa).

5.4.- La comunicazione 31.10.02 di avvio della procedura di cigs, che fissava il criterio di scelta nelle esigente tecniche, organizzative e produttive, in relazione alle esigente professionali e funzionali, era comunque idonea allo scopo di esternare le intenzioni del datore di lavoro in relazione alle ricadute del programma di superamento della crisi aziendale in relazione alla situazione dei singoli lavoratori, pur residuando la possibilità di procedere a specificazione in sede di esame congiunto, all’esito dell’acquisizione da parte delle oo.ss. di una completa informazione.

In ogni caso, avrebbe dovuto valutarsi in concreto la posizione soggettiva del dipendente, in quanto, ove pure per ragioni formali fosse dichiarata illegittima tutta la procedura, pur tuttavia avrebbe dovuto valutarsi se la risoluzione di collocare i lavoratori in cigs fosse coerente con i criteri di scelta concretamente indicati ab initio nella comunicazione di avvio della procedura sindacale.

6. Il ricorso può essere qualificato come manifestamente infondato in base alle seguenti considerazioni, che tengono conto delle ripetute decisioni della Corte intervenute sulle medesime o analoghe questioni.

7.- Per quel che riguarda la questione principale (v. 5.1-5.2) deve osservarsi che la L. 23 luglio 1991, n. 223 – che introduce una visione organica della cigs, ricollegandone la fruizione a particolari requisiti soggettivi dell’impresa e all’esistenza di uno stato di crisi aziendale, nonchè alla proposizione da parte dell’imprenditore di precisi programmi, limitati nel tempo – prevede che dopo l’accertamento dello stato di crisi e l’approvazione dei programmi di superamento della stessa e per tutta la loro durata, all’esito di una articolata procedura, il Ministero del Lavoro con proprio decreto conceda il trattamento straordinario di integrazione salariale (artt. 1-2).

Il datore di lavoro deve scegliere i lavoratori da collocare in cigs adottando meccanismi di rotazione tra i dipendenti che svolgono le stesse mansioni e sono occupati nell’unità produttiva interessata. I "criteri di individuazione dei lavoratori" e "le modalità della rotazione" sono oggetto di consultazione sindacale, in forza del dettato normativo, che impone la loro comunicazione alle Oo.ss. e l’esame congiunto di cui alla L. 20 maggio 1975, n. 164, art. 5.

Qualora il datore, per ragioni di carattere tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, non intenda attuare meccanismi di rotazione dovrà indicarne i motivi nel programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale ( L. n. 223, art. 1, commi 7-8).

Il Ministro del lavoro, pur approvando il programma e concedendo la cassa integrazione, può ritenere non giustificata la non adozione della rotazione e promuovere un incontro tra le parti sul punto. Ove non si pervenga ad un accordo entro tre mesi dalla data della concessione del trattamento di integrazione il Ministro stesso stabilisce l’adozione di meccanismi di rotazione sulla base delle proposte formulate dalle parti (comma 8, secondo periodo).

8.- Su tale assetto intervenne il D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, emanato per delega conferita dalla Legge di semplificazione amministrativa 15 marzo 1997, n. 59, art. 20, che inserì il procedimento per la concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria – come regolato dalla L. n. 223 del 1991 – tra quelli sottoposti a delegificazione mediante regolamento emesso ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 2 (art. 20, comma 8, in relazione al n. 90 dell’allegato 1 alla legge stessa).

9.- I rapporti tra le due fonti sono stati definiti dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che la disciplina del D.P.R. 218 non abroga la L. n. 223 del 1991 e lascia, quindi, intatti gli oneri di comunicazione fissati dall’art. 1 di quest’ultima. Il D.P.R. n. 218 non incide, infatti, sulle disposizioni del combinato disposto della L. n. 164 del 1975, art. 5 e della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7 – riguardanti l’obbligo datoriale di comunicare in avvio della procedura per l’integrazione salariale alle organizzazioni sindacali i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonchè le modalità di rotazione poste da tali disposizioni in capo dell’imprenditore – atteso che la disciplina da esso fissata attiene unicamente alla fase propriamente amministrativa del procedimento di concessione della integrazione salariale (Cass. 28.11.08 n. 28464).

Può, dunque, affermarsi con questa impostazione (successivamente ripresa da numerose altre sentenze, tra le quali v. Cass. 31.1.11 n. 2155, n. 2156, n. 2157, Cass. 21.2.11 n. 4151 e 4152) che per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione, la L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, prescrive che il datore di lavoro comunichi alle Organizzazioni sindacali i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, in relazione a quanto previsto dalla L. n. 164 del 1975, art. 5. Tale disposizione tutela, nella gestione della cassa integrazione, i diritti dei singoli lavoratori e le prerogative delle Organizzazioni sindacali, anche dopo l’entrata in vigore della disciplina del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, atteso che tale disciplina non incide con effetto abrogativo o modificativo sulle suddette disposizioni ma è volta unicamente a diversamente regolamentare il procedimento amministrativo, di rilevanza pubblica, di concessione di integrazione salariale.

Ad analoga conclusione questa Corte è pervenuta per quel che riguarda gli obblighi di rilevanza collettiva del datore di lavoro ( L. n. 223, art. 1, commi 7-8), precisando, altresì, che la richiamata normativa regolamentare non ha spostato l’informazione circa i criteri di scelta e le modalità della rotazione dal momento iniziale della comunicazione di avvio della procedura a quello immediatamente successivo dell’esame congiunto, in quanto, altrimenti, il contenuto della norma di cui al cit. D.P.R. n. 218, art. 2, sarebbe estraneo all’esigenza di semplificazione del procedimento amministrativo e avrebbe come conseguenza solo l’alleggerimento degli oneri della parte datoriale con compressione dei diritti di informazione spettanti al sindacato, dando luogo ad un sistema di consultazione sindacale palesemente inadeguato (Cass. 9.6.09 n. 13240 e 1,7.09 n. 15393, entrambe emanate a conclusione del procedimento per condotta antisindacale promosso dalle Oo.ss. nei confronti di Fiat con riferimento alla procedura di cigs ora in esame avviata con la comunicazione del 31.10.02).

10.- Sulla base di queste considerazioni, all’esito dell’esame delle questioni sub 5.1 e 5.2, può ritenersi corretto l’assunto del giudice di merito che – pur dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 218 del 2000 – la comunicazione che il datore, ai sensi della L. n. 164 del 1975, art. 5, è tenuto a dare alle rappresentanze sindacali aziendali debba contenere l’indicazione dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione, i quali solo successivamente dovranno costituire oggetto del successivo esame congiunto.

11.- Consegue l’irrilevanza della questione attinente il rilievo assegnato alla documentazione di provenienza ministeriale (n. 5.3).

Ove si ritenga che criteri di individuazione e modalità di rotazione debbono essere indicate ab initio nella comunicazione di avvio, è superfluo esaminare la tesi che assegna valore asseverativo ad un documento che attesta che quell’indicazione è avvenuta solo in un momento successivo, e cioè in sede di esame congiunto.

12.- Neppure può sostenersi che l’accordo 18.3.03 avrebbe sanato ogni eventuale vizio della procedura attivata con la lettera 31.10.02.

In proposito va precisato che la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente (Cass. 2.8.04 n. 14721, 21.8.03 n. 12307 ed altre) parte dal presupposto che l’accordo sia di per sè esaustivo delle esigenze conoscitive e di esternazione imposte dal combinato normativo della L. n. 164, art. 5 e della L. n. 223, art. 1, commi 7-8, in quanto in tal caso sarebbe solo inutile formalismo imporre al datore di comunicare alle Oo.ss. quei criteri di selezione che proprio con esse ha elaborato (Cass. 3.5.04 n. 8353).

Nel caso di specie, tuttavia, l’accordo – intervenuto a procedura già iniziata e quando molte centinaia di lavoratori erano già stati posti in cassa integrazione – si limita a formulare un generale sistema di rotazione a partire dall’aprile 2003, senza indicare il procedimento di individuazione dei soggetti interessati, il che esclude quel carattere esaustivo sopra rilevato.

Inoltre, per il fatto di essere intervenute a procedura già iniziata, le modalità concordate in sede di accordo non possono soddisfare all’essenziale esigenza cui la preventiva comunicazione è preposta, e cioè quella di consentire (non solo alle Oo.ss. di confrontarsi sul punto, ma anche) ai lavoratori coinvolti nella procedura – tanto prima che dopo il raggiungimento dell’accordo – di verificare se l’utilizzo della cassa integrazione da parte del datore di lavoro sia coerente al programma di superamento della crisi adottato e, quindi, di consentire la tutela della loro posizione individuale, nella sostanza controllando il potere del datore di collocarli in cassa integrazione (v. anche Cass. 10.5.10 n. 11254).

13.- Escludendo il carattere sanante ad un accordo successivo ed assegnando natura ostativa alla omissione della comunicazione, il giudice di merito si è attenuto ad una lettura della norma basata su un principio pacifico, affermato da Cass., S.u., 11.5.00 n. 302, secondo cui in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l’attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa è illegittimo qualora il datore, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle Oo.Ss., ai fini dell’esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi (in base al combinato disposto della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7 e L. n. 164 del 1975, art. 5, commi 4-5). Ove l’illegittimità può essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata.

14.- Quanto all’incidenza della comunicazione 31.10.2002 sulla posizione del ricorrente (n. 5.4). deve rilevarsi che la giurisprudenza della Corte di cassazione ha precisato che "i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere …", di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 1, debbono essere connotati dal requisito della specificità, ovvero, dalla "idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri", precisandosi che l’aggettivazione "non individua una specie nell’ambito del genere criterio di scelta ma esprime la necessità che esso sia effettivamente tale, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione", atteso che "un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta" (v. Cass. 1.7.09 n. 15393, che richiama Cass. 23.4.04 n. 7720, e fa chiaro riferimento a S.u. n. 302 del 2000, citata).

Tale specificità non è stata riscontrata dal giudice di merito, il quale ha ravvisato nella comunicazione una mera clausola di stile da cui non può evincersi il percorso aziendale che ha portato all’individuazione dei singoli lavoratori da sospendere in cassa integrazione.

Trattasi di valutazione di merito che, in quanto congniamente motivata, non è suscettibile di censura in sede di legittimità. 15.- In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio vengono regolate in base al criterio della soccombenza. Ne è stata ritualmente chiesta la distrazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del giudizio in Euro trenta per esborsi ed Euro mille per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. secondo legge, con distrazione agli avvocati Giuseppe Pellerito, Benedetto Pellerito e Silvio Chiodo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 06-10-2011) 25-11-2011, n. 43747

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto 20/2/11 ex art. 666, comma 2 il Presidente del Tribunale di Roma, giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’istanza nell’interesse di D.F. volta alla dichiarazione di estinzione per prescrizione della pena inflitta al D. con sentenza 29/9/88 della Corte di Appello di Roma, irr. il 18/12/90.

Il Tribunale rilevava che per la pena in questione la prescrizione era cominciata a decorrere solo dall’ordinanza 10/11/10 che aveva revocato l’indulto a suo tempo applicato e che in ogni caso, dopo il preteso inizio del decorso della prescrizione il 29/3/93 (nel corso del 1997, definitivamente giudicati il 25/5/98), il D. aveva commesso nuovi delitti della stessa indole (art. 172 c.p., comma 7).

Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo: 1) violazione di norma processuale per la mancata valutazione dell’istanza in contraddittorio da parte del Tribunale in composizione collegiale; 2) violazione di legge penale per non essersi considerato che i successivi delitti determinativi della revoca erano stati commessi il (OMISSIS) e che da allora (alla data dell’ordinanza dell’11/10/10) erano trascorsi più di dieci anni; ugualmente più di dieci anni (alla data della detta ordinanza) erano trascorsi anche dal 25/5/98, data da cui, in ipotesi, dopo la rilevata interruzione ricominciava a decorrere la prescrizione.

Nel suo parere scritto il PG presso la S.C. chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso: correttamente ritenuta dal giudice (art. 666 c.p.p., comma 2) la manifesta infondatezza dell’istanza; il termine prescrizionale decorre dal momento in cui diviene definitiva la sentenza che accerta la causa della revoca (nella specie dal 14/7/94) e comunque nel caso in esame trovava applicazione anche l’art. 172 c.p., comma 7, (reati della stessa indole commessi durante il decorso della prescrizione).

Con atto 26/7/11 depositato in pari data il difensore del D. (estensore dell’atto di impugnazione) dichiarava di rinunciare al ricorso.

Analoga rinuncia, datata 27/7/11, era sottoscritta dal D. personalmente. Alla rinuncia consegue l’inammissibilità dell’impugnazione (art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d).

Alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge (art. 616 c.p.p.) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento alla cassa delle ammende di una proporzionata sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 500 alla cassa delle ammende.

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