Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. – Con atto del 26.10.2011, il procuratore generale presso la Corte d’appello de L’Aquila ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale della stessa città del 20.9.2011, con la quale, sulla congiunta richiesta del pubblico ministero e dell’imputato, è stata applicata, nei confronti di B. L., ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena di due mesi e 20 giorni di arresto e di Euro 889,00 di ammenda, contestualmente disponendo la sostituzione di detta pena con quella del lavoro di pubblica utilità da prestarsi nella misura di tre ore al giorno per sei giorni a settimana per un totale di ventotto giorni, in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica commesso in (OMISSIS).
Con il ricorso proposto, il procuratore generale aquilano censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha erroneamente calcolato la durata della misura del lavoro sostitutivo rispetto all’entità della pena inflitta, omettendo di applicare i criteri espressamente dettati dall’art. 186 C.d.S., comma 9 bis, che parifica la durata del lavoro sostitutivo a quella della pena detentiva applicata e a quella pecuniaria adeguatamente ragguagliata.
Sulla base di tale motivo d’impugnazione, il procuratore ricorrente ha invocato l’annullamento della decisione impugnata, con l’eventuale adozione delle statuizioni consequenziali.
Ha depositato memoria il procuratore generale presso la corte di cassazione, concludendo per l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 9-bis, in deroga a quanto previsto dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 54, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria, ragguagliando Euro 250,00 a un giorno di lavoro di pubblica utilità (v. art. 186, comma 9-bis, cit.).
Nel caso di specie, avendo il giudice a quo applicato all’imputato la pena di due mesi e 20 giorni di arresto e di Euro 889,00 di ammenda, lo stesso avrebbe dovuto determinare la durata della misura sostitutiva del lavoro di pubblica utilità in un numero di giorni pari alla somma di 80 giorni (corrispondenti alla sanzione detentiva di due mesi e 20 giorni di arresto) più 4 giorni (corrispondenti alla sanzione pecuniaria di Euro 889,00 convertita ragguagliando Euro 250,00 ad un giorno di lavoro di pubblica utilità), per una durata complessiva del lavoro di pubblica utilità pari a 84 giorni.
Viceversa, avendo il tribunale aquilano disposto la sostituzione della pena applicata su richiesta congiunta delle parti con quella del lavoro di pubblica utilità per la durata complessiva di 28 giorni, lo stesso ha apertamente violato i criteri legali di determinazione della durata del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186 C.d.S., comma 9 bis, con la conseguente nullità della sentenza impugnata in relazione a tale aspetto.
La nullità della sentenza impugnata, nel travolgere il patto d’identico contenuto originariamente concluso tra il pubblico ministero e l’imputato ai fini della richiesta di applicazione della pena, comporta l’annullamento senza rinvio della stessa sentenza, con la contestuale trasmissione degli atti al tribunale de L’Aquila per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale de L’Aquila per l’ulteriore corso.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.