Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-12-2012) 22-01-2013, n. 3315 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con atto del 26.10.2011, il procuratore generale presso la Corte d’appello de L’Aquila ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale della stessa città del 20.9.2011, con la quale, sulla congiunta richiesta del pubblico ministero e dell’imputato, è stata applicata, nei confronti di B. L., ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena di due mesi e 20 giorni di arresto e di Euro 889,00 di ammenda, contestualmente disponendo la sostituzione di detta pena con quella del lavoro di pubblica utilità da prestarsi nella misura di tre ore al giorno per sei giorni a settimana per un totale di ventotto giorni, in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica commesso in (OMISSIS).

Con il ricorso proposto, il procuratore generale aquilano censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha erroneamente calcolato la durata della misura del lavoro sostitutivo rispetto all’entità della pena inflitta, omettendo di applicare i criteri espressamente dettati dall’art. 186 C.d.S., comma 9 bis, che parifica la durata del lavoro sostitutivo a quella della pena detentiva applicata e a quella pecuniaria adeguatamente ragguagliata.

Sulla base di tale motivo d’impugnazione, il procuratore ricorrente ha invocato l’annullamento della decisione impugnata, con l’eventuale adozione delle statuizioni consequenziali.

Ha depositato memoria il procuratore generale presso la corte di cassazione, concludendo per l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 9-bis, in deroga a quanto previsto dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 54, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria, ragguagliando Euro 250,00 a un giorno di lavoro di pubblica utilità (v. art. 186, comma 9-bis, cit.).

Nel caso di specie, avendo il giudice a quo applicato all’imputato la pena di due mesi e 20 giorni di arresto e di Euro 889,00 di ammenda, lo stesso avrebbe dovuto determinare la durata della misura sostitutiva del lavoro di pubblica utilità in un numero di giorni pari alla somma di 80 giorni (corrispondenti alla sanzione detentiva di due mesi e 20 giorni di arresto) più 4 giorni (corrispondenti alla sanzione pecuniaria di Euro 889,00 convertita ragguagliando Euro 250,00 ad un giorno di lavoro di pubblica utilità), per una durata complessiva del lavoro di pubblica utilità pari a 84 giorni.

Viceversa, avendo il tribunale aquilano disposto la sostituzione della pena applicata su richiesta congiunta delle parti con quella del lavoro di pubblica utilità per la durata complessiva di 28 giorni, lo stesso ha apertamente violato i criteri legali di determinazione della durata del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186 C.d.S., comma 9 bis, con la conseguente nullità della sentenza impugnata in relazione a tale aspetto.

La nullità della sentenza impugnata, nel travolgere il patto d’identico contenuto originariamente concluso tra il pubblico ministero e l’imputato ai fini della richiesta di applicazione della pena, comporta l’annullamento senza rinvio della stessa sentenza, con la contestuale trasmissione degli atti al tribunale de L’Aquila per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale de L’Aquila per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-08-2012, n. 13787

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Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, all’esito di nuova CTU e in dichiarata adesione alle relative conclusioni, la Corte d’appello di Bologna ha ritenuto fondata la domanda di C.V. intesa ad ottenere, nei confronti dell’INPS, l’affermazione del proprio diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto, prevista dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, osservando, in particolare, che sulla statuizione di primo grado, relativa alla ultradecennalità della esposizione, si era formato il giudicato, in difetto della sua impugnazione da parte dell’INPS, e che ricorreva anche il requisito, contestato in appello dall’Istituto previdenziale, del superamento dei valori limite indicati nel D.Lgs. n. 277 del 1991 (c.d. esposizione "qualificata").

Per la cassazione di questa sentenza l’INPS ha proposto ricorso affidato a due motivi, ai quali l’assicurato ha resistito con controricorso.

Le parti hanno anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA.

Motivi della decisione

1. Nel primo motivo l’INPS censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione della statuizione con cui è stato accertato il diritto del C. al richiesto beneficio previdenziale negli stessi termini di cui alla sentenza di primo grado – ossia dal 3 giugno 1974 sino al 7 febbraio 1996 – nonostante la CTU effettuata in appello e condivisa dalla Corte di merito avesse ritenuto superata la "soglia" legale di esposizione solamente sino al dicembre 1993.

2. Nel secondo motivo, con deduzione di violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e art. 2909 c.c. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), è censurata l’affermazione di avvenuta formazione del giudicato sulla durata della esposizione all’amianto, sottolineandosi come, con la contestazione in appello del parere del CTU di primo grado, perchè redatto senza tener conto dei parametri quantitativi di cui al D.Lgs. n. 277 del 1991, si fosse implicitamente contestata anche la durata della esposizione riconosciuta dal primo giudice.

3. Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità del ricorso, formulate dall’odierno resistente ai sensi, rispettivamente, degli artt. 366 e 366 bis c.p.c. nonchè dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4. La eccezione di inammissibilità si fonda sul rilievo che non sarebbero indicati in ricorso i motivi, i documenti e il fatto controverso oggetto del denunciato vizio di motivazione. La improcedibilità deriverebbe dall’omesso deposito – unitamente al ricorso – delle consulenze tecniche di ufficio espletate nei gradi di merito.

4. Entrambe le eccezioni sono prive di fondamento.

5. Quanto alla prima, è sufficiente rilevare che i motivi di cassazione sono puntualmente indicati e, del pari, chiaramente indicato (pag. 7 del ricorso) è il fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume insufficiente e contraddittoria.

6. Quanto alla seconda, le Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 22726 del 2011), dando continuità all’orientamento già espresso sulla questione dalla Sezione lavoro, hanno affermato il principio secondo cui l’onere del ricorrente per cassazione di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda" è soddisfatto, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio (dunque, anche quanto alla consulenza tecnica disposta dal giudice, che deve esservi inserita dal cancelliere a mente dell’art. 168 c.p.c., comma 2, e dell’art. 347 c.p.c., comma 3), mediante il deposito, insieme al ricorso, della richiesta di trasmissione del detto fascicolo presentata nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3; richiesta che, nella specie, risulta presentata dall’INPS e debitamente depositata unitamente al ricorso.

7. Tanto precisato ed esaminando per primo , per evidenti ragioni di priorità logico -giuridica, il secondo motivo di ricorso, deve ritenersi giuridicamente corretta l’osservazione dell’Istituto ricorrente, secondo cui la fattispecie costitutiva del diritto al beneficio previdenziale previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, non si esaurisce nella durata ultradecennale del periodo di lavoro svolto con esposizione all’amianto ma richiede, quale ulteriore requisito, l’esposizione del lavoratore a una quantità di fibre di amianto superiore ai valori limite segnati dalla normativa prevenzionale del D.Lgs. n. 277 del 1991; ne consegue che non è suscettibile di formazione del giudicato sulla sussistenza del diritto in questione la statuizione giudiziale che – come, nella fattispecie, la sentenza di primo grado – si sia limitata a verificare la ricorrenza, in concreto, del primo soltanto dei suddetti requisiti e che sia stata impugnata sotto il profilo del mancato accertamento del secondo (vedi, in fattispecie analoghe, Cass. n. 4363 del 2009, n. 18274 del 2010, n. 15286 del 2011).

8. Parimenti fondato è il primo motivo del ricorso dell’INPS. 9. In effetti, nella sentenza impugnata, la Corte territoriale dichiara di condividere e far proprie le conclusioni della consulenza tecnica di ufficio effettuata in appello – conclusioni che evidenziavano l’avvenuta cessazione della esposizione "qualificata" nell’ultimo periodo di lavoro del C. (1994-1998), per essere, in tale periodo, i valori di riferimento di cui al D.Lgs. n. 277 del 1991 compresi tra le 0,02 e 0,05 ff/cc – salvo poi concludere, senza affermare di volersi discostare dal parere del proprio ausiliare, per il rigetto dell’appello dell’INPS e, quindi, per la conferma della sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto al richiesto beneficio previdenziale sino al 7.2.1996.

10. Il ricorso dell’INPS va, quindi, accolto conseguendone la cassazione della sentenza impugnata, mentre la causa, non necessitando ulteriori accertamenti in fatto (posto che tutte le circostanze evidenziate dall’Istituto previdenziale trovano obiettivo riscontro negli atti processuali) è decisa direttamente da questa Corte nel merito, con la declaratoria del diritto del C. alla rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto limitatamente al periodo dal 3 giugno 1974 sino al 31 dicembre 1993.

Si compensano tra le parti le spese dell’intero processo (art. 92 c.p.c.) in ragione del suo esito complessivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto di C.V. alla rivalutazione contributiva da esposizione all’amianto limitatamente al periodo dal 3 giugno 1974 al 31 dicembre 1993. Compensa fra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE – SENTENZA 15 luglio 2010, n.16612 MANTENIMENTO DEI FIGLI MAGGIORENNI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 329 c.p.c., sostenendo che l’acquiescenza prestata al capo della decisione relativo alla dichiarazione giudiziale della paternità precludeva l’impugnazione anche del capo relativo al riconoscimento dell’assegno di mantenimento, in quanto l’obbligo di mantenimento dei figli è imposto dalla legge ai genitori.

Il motivo è manifestamente infondato.

Come hanno chiarito già i giudici del merito, infatti, l’acquiescenza sulla dichiarazione giudiziale della paternità non preclude l’impugnazione relativa al riconoscimento alla figlia di un assegno di mantenimento, perché, come la stessa ricorrente ammette, non necessariamente chi sia dichiarato genitore è tenuto anche al mantenimento del figlio maggiorenne. Sicché l’impugnazione della decisione di riconoscimento dell’assegno di mantenimento non è incompatibile con l’acquiescenza alla decisione di dichiarazione giudiziale della paternità.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli art. 345 c.p.c., 147, 148, 155 comma 4, c.c., art. 6 legge n. 898 del 1970, vizi di motivazione della decisione impugnata.

Sostiene innanzitutto che l’appello di C.V. era comunque inammissibile: sia perché proponeva eccezioni nuove, con riferimento alla dedotta maggiore età e indipendenza economica dell’attrice; sia perché proponeva nuove richieste istruttorie, relative anche a prove documentali, certamente già proponibili in primo grado.

Aggiunge poi che, essendo l’obbligo di mantenimento consequenziale all’accertamento della paternità, incombe al genitore eccepire e dimostrare l’indipendenza economica del figlio maggiorenne.

Il motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa corte, in realtà, la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell’art. 277 c.c., e, quindi, a norma dell’art. 261 c.c., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 147 e 148 c.c. (Cass., sez. I, 16 luglio 2005, n. 15100, m. 583471).

D’altro canto, come la ricorrente ricorda, l’obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell’art. 148 c.c., non cessa, “ipso facto”, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post – universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (Cass., sez. I, 3 aprile 2002, n. 4765, m. 553487, Cass., sez. I, 24 novembre 2004, n. 22214, m. 578114, Cass., sez. I, 11 luglio 2006, n. 15756, m. 592467).

Fatto costitutivo del diritto del figlio al mantenimento da parte dei genitori non è tuttavia il solo rapporto di filiazione, ma anche la mancanza di indipendenza economica. Infatti l’art. 147 c.c., impone ai genitori “l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”. E l’elemento della capacità è certamente riferibile anche alla situazione economica del figlio.

La mancanza di indipendenza economica, benché possa di regola presumersi, con la conseguenza che incomba sul genitore l’obbligo di provare l’autonomia economica del figlio, non è dunque una fattispecie impeditiva del diritto del figlio al mantenimento, ma è elemento della fattispecie costitutiva di tale diritto. Deve essere pertanto allegata da chi postuli il diritto al mantenimento. E se questa allegazione può essere ritenuta implicita nella domanda del figlio minorenne, deve invece essere esplicitata nella domanda del figlio maggiorenne.

Ne consegue che, quando agisce per il riconoscimento del diritto al mantenimento, il figlio maggiorenne deve allegare una condizione legittimante, cui riferire l’onere del genitore di provarne l’inesistenza.

Correttamente pertanto nel caso in esame i giudici d’appello hanno rilevato la mancata allegazione di un fatto costitutivo del diritto dedotto in giudizio dall’attrice; e ne hanno a ragione rigettato la domanda.

Non vi fu infatti ammissione di una nuova eccezione di V.C., ma fu solo rilevata la mancata allegazione di un elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio dall’attrice; né risultò determinante ai fini della decisione la documentazione relativa all’impiego di B.P..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidandole in complessivi Euro 1.200,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. Civ. Sez. Lav. 11.03.2011 n- 5878 – appello prove poteri del giudice

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Avellino decidendo sulla domanda proposta da C.A. nei confronti della società X s.p.a., dichiarava l’illegittimità del licenziamento senza preavviso intimato al ricorrente in data 11 settembre 2002 e condannava la società convenuta alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18.
La Corte d’appello di Napoli rigettava il gravame proposto avverso la suddetta sentenza dalla società X s.p.a.. Affermava, in particolare, la correttezza della statuizione del giudice di prime cure secondo cui la tardiva costituzione in giudizio della società X s.p.a. aveva comportato la decadenza della stessa dalla prova; correttamente non erano stati ammessi i documenti e le prove testimoniali dedotte; con la conseguenza che gli addebiti posti a fondamento del provvedimento espulsivo erano risultati privi di supporto probatorio e che pertanto la datrice di lavoro era rimasta inottemperante rispetto all’onere ad essa imposto dalla L. n. 604 del 1966, art. 5. Aggiungeva che non ricorreva, nel caso di specie, un’ipotesi di violazione dell’art. 421 cod. proc. civ., comma 2, atteso che i poteri ufficiosi previsti da tale norma possono essere esercitati solo in presenza di elementi probatori, già legittimamente acquisiti al processo, che offrano significativi spunti di indagine.
Per la cassazione della sentenza la società X s.p.a. propone ricorso affidato a due motivi. C.A. resiste con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la società ricorrente denuncia violazione degli artt. 416 e 437 cod. proc. civ. e dell’art. 2119 cod. civ., nonchè vizio di insufficiente e comunque contraddittoria motivazione. Deduce l’erroneità della statuizione con la quale la Corte territoriale ha ritenuto che i documenti già prodotti dalla società all’atto della costituzione nel giudizio di primo grado non fossero ammissibili neanche in grado di appello. Ed infatti la tardiva costituzione non precluderebbe alla parte, prima della discussione orale, la produzione delle c.d. prove costituite ossia la prova documentale.
Sotto altro profilo deduce che la Corte di merito non avrebbe considerato, ai fini dell’ammissione della prova documentale de qua, le difficoltà di reperimento della stessa, difficoltà che emergevano dallo stesso ricorso introduttivo.
Premesso che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 3 febbraio 2007 ed è pertanto soggetta, ratione temporis, alla disciplina dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, l’illustrazione delle censure, concernente la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non si conclude con la formulazione di un quesito di diritto rispettoso della prescrizione dettata dal citato art. 366 bis c.p.c..
Al riguardo, le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che il quesito deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte di Cassazione in poter comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamele compiuto dal Giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare: in sostanza, l’ammissibilità del motivo è condizionata alla formulazione di un quesito, compiuta e autosufficiente, dalla cui risoluzione scaturisca necessariamente il segno della decisione (cfr., ad esempio, Cass., SS.UU. 25 novembre 2008 n. 28054). Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha adempiuto alla prescrizione imposta dal citato art. 366 bis, atteso che l’illustrazione del motivo di ricorso, che è sostanzialmente riferita ai limiti posti all’ammissibilità della produzione di documenti in primo grado e soprattutto in grado di appello nel rito del lavoro, si conclude domandando alla Corte di stabilire se la costituzione tardiva del convenuto a norma degli artt. 416 e 437 c.p.c., può incidere a tal punto da far venir meno quel diritto ad un equo processo di cui è portatore l’intera collettività oltre che ogni singola parte costituita. Risulta evidente la non riconducibilità del quesito, in tali termini formulato, allo schema previsto dalla legge. La risposta a tale quesito si risolverebbe infatti in una affermazione inidonea ad assumere rilevanza conclusiva ai fini della decisione del motivo, atteso che una siffatta formulazione del quesito di diritto non indica in modo chiaro l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia. Per quanto riguarda la deduzione di vizio della motivazione, essa è rimasta sostanzialmente priva di autonoma rilevanza essendo comunque riconducibile al lamentato vizio di violazione dell’art. 437 c.p.c..
Il primo motivo di ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile.
Col secondo motivo la società ricorrente denuncia violazione dell’art. 421 cod. proc. civ. e dell’art. 2119 cod. civ., nonchè vizio di motivazione in relazione alla mancata considerazione, da parte della Corte di merito, della possibilità di compiere accertamenti sui fatti di causa avvalendosi dei suoi poteri d’ufficio previsti dalla norma processuale sopra citata e, con riferimento al giudizio di appello, dall’art. 437 cod. proc. civ..
Il motivo è infondato.
Questa Corte (cfr., in particolare, Cass. 10 gennaio 2006 n. 154) ha precisato che nel processo del lavoro, l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio in grado d’appello presuppone la ricorrenza di alcune circostanze: l’insussistenza di colpevole inerzia della parte interessata che abbia determinato una preclusione per inottemperanza ad oneri procedurali; l’opportunità di integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti; l’indispensabilità dell’iniziativa ufficiosa, volta non a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria o a supplire ad una carenza probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda, ma solo a colmare eventuali lacune delle risultanze di causa. Nel caso di specie non ricorrono i suddetti presupposti atteso che, a causa delle decadenze nelle quali era incorsa la società in relazione alla tardività della costituzione in giudizio in primo grado (cfr. Cass. SS.UU. 20 aprile 2005 n. 8202), non sussiste, come correttamente osservato dalla Corte territoriale, alcun elemento già ritualmente acquisito al processo, tale da poter offrire spunto per integrare un quadro probatorio già tempestivamente delineato, essendo invece ravvisatile una totale carenza probatoria sui fatti idonei a legittimare il potere di recesso.
La Corte territoriale, omettendo di avvalersi dei poteri di cui all’art. 437 c.p.c., ha correttamente applicato i suddetti principi;
la censura deve essere quindi rigettata.
Il ricorso deve essere in definitiva respinto.
In applicazione del criterio della soccombenza la società ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 32,00, oltre Euro 2.500,00 per onorari e oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.