T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 15-07-2011, n. 1920 Deliberazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La I. s.r.l. impugna la variante generale al p.r.g., approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.3.2002, nella parte in cui prevede che l’area di sua proprietà sia inserita, in parte, in zona B1 (edifici di valore storico, architettonico o ambientale) ed, in parte, in zona F1, destinata a servizi ed infrastrutture di interesse comunale.

Questi i motivi di ricorso:

I. eccesso di potere per illogicità manifesta, ingiustizia manifesta, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, violazione dell’art. 14.2. delle n.t.a.;

II. difetto di motivazione in relazione alle osservazioni presentate il 21.12.2001; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e inconsistenza della motivazione;

III. eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti e illogicità manifesta.

La ricorrente chiede, inoltre, il risarcimento dei danni subiti.

L’amministrazione comunale intimata si è costituita in giudizio e, oltre a dedurre l’infondatezza nel merito della domanda, ha eccepito:

I. l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla Regione Lombardia;

II. l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, per decorso del quinquennio di efficacia del vincolo a standard;

III. inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della deliberazione di adozione della variante.

All’udienza pubblica del 7 luglio 2011 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

L’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla Regione è fondata.

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che il ricorso avverso la variante a un piano regolatore vada notificato, oltre che al Comune, anche alla Regione, in considerazione della natura complessa dell’atto impugnato e del concorso della volontà di entrambi gli enti alla sua formazione definitiva (Cons. Stato, sez. II, 12 dicembre 1990, n. 358), e che l’omesso assolvimento di tale onere implica l’inammissibilità del ricorso, per la sua mancata notificazione ad una delle autorità emananti (Cons. Stato, sez. V, 19 maggio 1998, n.616; 13 maggio 1977, n. 447; 28 febbraio 1995, n. 304; Sez. VI, 15 giugno 1983, n. 493; T.A.R. Lombardia, Brescia, 26 agosto 2002, n. 1159).

Né ha pregio quanto replicato dalla ricorrente e cioè che, al momento del deposito del gravame, la Regione non poteva considerarsi ancora come organo emanante in quanto era intervenuta solo la prima parte del procedimento, ossia la delibera di adozione della variante.

L’atto impugnato – la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.3.2002 – reca, invero, l’approvazione e non la sola adozione della variante (avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 6.12.20010) e da inoltre atto dell’intervento posto in essere della Regione nel corso del procedimento.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile, essendo stato notificato solo al Comune e non anche alla Regione, quale autorità emanante la variante al p.r.g.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento, a favore del Comune di Mezzago, delle spese di giudizio che quantifica in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 04-08-2011, n. 7004 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorso è volto ad ottenere la declaratoria di illegittimità del silenziorifiuto che si assume formatosi sull’istanza di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) della L. 91/92, presentata dal ricorrente presso la Prefettura di Bologna in data 4 dicembre 2007, procedimento ancora pendente nonostante il ricorrente abbia provveduto in data 16 marzo 2011 il ricorrente a depositare la documentazione richiestagli dalla Questura di Bologna con nota del 1 marzo 2011.

Preliminarmente occorre precisare che il contenzioso instaurato non può investire la verifica della fondatezza della pretesa sostanziale e, quindi, l’accertamento del diritto della medesima al conseguimento del provvedimento richiesto, ed ancora meno l’adozione da parte di questo Tribunale dei provvedimenti che avrebbe dovuto adottare il Ministero dell’Interno, ma unicamente l’accertamento dei presupposti cui le norme riconducono l’obbligo della stessa amministrazione di esprimersi sull’interesse del cittadino con un provvedimento conclusivo ed espresso (cfr. T.A.R. Lazio sez. II Quater 2/2/2010 n. 1418).

Il ricorso, diretto a contestare il silenziorifiuto che si assume formatosi sull’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 4 dicembre 2007, risulta fondato, in accoglimento della censura con la quale il ricorrente deduce la violazione dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento e di pronunciarsi sulla predetta istanza entro il termine di settecentotrenta giorni fissato dall’art. 3 del D.P.R. 18.4.1994 n. 362.

Al riguardo giova preliminarmente richiamare la normativa di riferimento.

La legge 5 febbraio 1992 n. 91, all’art. 9, individua le ipotesi in cui "la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’Interno". Il citato D.P.R. n. 362/1994, con il quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana, all’art. 3, espressamente prevede che "per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda". A sua volta il D.M. 24.3.1995 n. 228 dispone che "La tabella A, allegata al D.M. 2 febbraio 1993, n. 284, del Ministro dell’interno di adozione del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di conclusione ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell’Amministrazione centrale e periferica dell’interno, nella parte relativa ai procedimenti di competenza della divisione cittadinanza del servizio cittadinanza affari speciali e patrimoniali della Direzione generale per l’amministrazione generale e per gli affari del personale, è modificata nel senso che i termini finali per la definizione dei provvedimenti di conferimento e di concessione della cittadinanza italiana, di cui rispettivamente agli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono fissati in settecentotrenta giorni in luogo di millenovantacinque giorni".

Alla stregua delle predette disposizioni, pertanto, il Ministero dell’Interno aveva l’obbligo di concludere il procedimento e di pronunciarsi entro il richiamato termine di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Nella specie, non risulta che il predetto Ministero abbia adottato il provvedimento conclusivo del procedimento allo stesso affidato entro il richiamato termine.

Per quanto sopra argomentato, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va dichiarata l’illegittimità del silenziorifiuto, con conseguente obbligo del Ministero dell’Interno intimato di pronunciarsi con un provvedimento espresso in ordine alla richiesta di cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente il giorno 4 dicembre 2007, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore.

Deve essere invece respinta la domanda risarcitoria.

Seppure l’art. 2 bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241 prevede il risarcimento del danno ingiusto cagionato dall’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, la norma, come si evince dal suo tenore testuale, non consente il risarcimento del danno da ritardo fine a sé stesso ma in relazione ad un bene della vita ingiustamente sottratto a colui che poteva nutrire una legittima aspettativa di conseguirlo. L’onere di provare il danno incombe sul danneggiato. In altri termini, ciò che si risarcisce non è una aspettativa all’agire legittimo dell’Amministrazione, bensì il mancato conseguimento del bene della vita cui si anelava al momento della proposizione dell’istanza. La norma, infatti, subordina il risarcimento alla causazione di un danno ingiusto ( art. 2043 c.c.), a sua volta generato (nesso di causalità) dalla tardiva conclusione del procedimento ovvero mediante una condotta illecita imputabile all’Amministrazione apparato a titolo di dolo o colpa (cfr. T.A.R. Lazio Sez. II 5/1/11 n. 28).

Tenuto conto di tali principi (che rimontano al noto precedente giurisprudenziale dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato espresso nella decisione 15 settembre 2005 n. 7), il soggetto che presenta la richiesta di concessione della cittadinanza italiana al fine di poter pretendere il risarcimento dei danni subiti a causa della ingiustificata durata del relativo procedimento dovrebbe dimostrare di essere in possesso dei requisiti per la concessione del titolo, possibilità che gli è preclusa essendo l’atto altamente discrezionale e condizionato alla sussistenza dell’interesse pubblico da valutarsi a cura della stessa Amministrazione (cfr., tra le tante, Cons. Stato Sez. VI 3/2/2011 n. 766; 10/1/2011 n. 52; 26/7/2010 n. 4862; T.A.R. Emilia Romagna Sez. I Bologna 23/11/2010 n. 8073).

Ne consegue l’infondatezza della domanda risarcitoria.

Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Ministero dell’Interno intimato di pronunciarsi con un provvedimento espresso in ordine alla richiesta di cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente il giorno 4 dicembre 2007, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione, se anteriore.

Respinge la domanda risarcitoria.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-03-2011) 18-08-2011, n. 32342 Affidamento in prova

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di sorveglianza di Milano, con ordinanza deliberata il 23 giugno 2010 e depositata il giorno successivo ha respinto la domanda di G.J. di affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell’art. 47 Ord. Pen., in relazione all’espiazione della pena di anni uno, mesi tre e giorni ventotto di reclusione di cui al provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso il 1 dicembre 2009 dalla Procura della Repubblica di Monza sulla base dei seguenti rilievi: commissione di un delitto della stessa indole (violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale) di quelli oggetto di condanna, successivamente all’emissione del decreto di sospensione dell’esecuzione, in data 1 dicembre 2009, ex art. 656 c.p.p., comma 5; attuale stato di custodia cautelare dell’istante e sua condanna in appello, per delitto della stessa indole commesso il 5 gennaio 2009, alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, non ancora irrevocabile; perdurante pericolosità sociale del G., già gravato dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e attualità della sua custodia cautelare in carcere, con la conseguenza che la misura alternativa richiesta "non potrebbe essere in concreto eseguibile". 2. Avverso la predetta ordinanza, il G. ricorre personalmente a questa Corte, svolgendo tre motivi.

2.1. Con il primo lamenta l’errore in cui è incorso il Tribunale laddove afferma che il condannato, dopo la sospensione dell’esecuzione della pena a norma dell’art. 656 c.p.p., comma 5, disposta il 1 dicembre 2009, avrebbe commesso un reato della stessa indole di quelli già oggetto del titolo da eseguire ovvero la violazione prevista dalla L. n. 1423 del 1956, art. 9, in data 5 gennaio 2009, evidentemente precedente e non successiva a quella del dicembre dello stesso anno.

2.2. Con il secondo motivo censura la motivazione della sua ritenuta pericolosità sociale solo perchè colpito da misura di prevenzione risalente a diversi anni addietro, disconoscendo il Tribunale la positiva evoluzione della sua personalità negli anni più recenti, contraddistinti dall’assunzione di un impegno lavorativo e dall’assenza di gravi reati.

2.3. Con il terzo motivo denuncia l’errore giuridico in cui sarebbe incorso il Tribunale nel ritenere incompatibili, in concreto, la custodia cautelare in carcere cui il G. è tuttora sottoposto e la richiesta misura dell’affidamento in prova al servizio sociale.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato per vizio della motivazione dell’ordinanza impugnata.

La valutazione di pericolosità sociale del G. è principalmente fondata sull’errata affermazione che lo stesso, dopo la sospensione dell’esecuzione del provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso, a suo carico, il 1 dicembre 2009 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza, avrebbe commesso un altro delitto della stessa indole ovvero la violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale in data 5 gennaio 2009, mentre, con ogni evidenza la commissione di quest’ultimo reato, peraltro non ancora accertato con sentenza irrevocabile, ha preceduto e non seguito la sospensione dell’esecuzione della pena unificata di anni 1, mesi 3 e giorni 28 di reclusione e mesi 3 di arresto.

Parimenti inidonea a giustificare la ritenuta pericolosità sociale del G. è la rilevata incompatibilità, in sede esecutiva, tra la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, in corso di applicazione nei confronti del ricorrente, e l’invocata misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, in conformità della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale lo stato di custodia cautelare in carcere per causa diversa da quella relativa al titolo in esecuzione non è di per sè preclusivo della valutazione nel merito e, qualora ne ricorrano i presupposti, dell’ammissione a una misura alternativa alla detenzione, incidendo la detenzione solo sulla pratica possibilità di esecuzione della misura, che va postergata alla cessazione della misura custodiate (Sez. 1, n. 21377 del 01/04/2003, dep. 15/05/2003, Zaza S., Rv.

224520; Sez. 1, n. 47017 del 30/10/2008, dep. 18/12/2008, Velia, Rv.

242058; Sez. 1, n. 22077 del 19/05/2009, dep. 27/05/2009, Stojanovic, Rv. 244015).

Meramente apparente, infine, è la residua motivazione in punto di pericolosità sociale affidata esclusivamente all’asserzione che il "condannato è stato gravato da misura di prevenzione delia sorveglianza speciale", senza ulteriori specificazioni, attinenti in particolare al tempo di applicazione della misura di prevenzione, a sostegno dell’attualità della ritenuta pericolosità.

Dal rilevato vizio della motivazione, che, con riguardo ai tre profili censurati, si presenta contraddittoria e carente, discende, ai sensi dell’art. 623 c.p.p., comma 1, lett. a), l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Milano.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Milano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 13-10-2011, n. 665 Amministrazione Pubblica

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Svolgimento del processo

1. La società ricorrente si gravava in prime cure avverso la delibera n. 60, in data 10 novembre 2005, del Comitato Direttivo del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Gela, con la quale era stata rigettata la richiesta, ai sensi dell’art. 28 L.R. n. 21/2001, per il rilascio del nulla osta per la realizzazione di una sopraelevazione del primo piano, con copertura a falda, dei propri uffici direzionali, ove allocare una nuova iniziativa imprenditoriale.

Formulava, altresì, domanda di risarcimento del danno.

2. Con la sentenza impugnata, in epigrafe indicata, il ricorso è stato giudicato fondato in parte, con riguardo, in particolare, ai profili della violazione dell’art. 3 L. n. 241/90 e dell’eccesso di potere per insufficienza, incongruità ed illogicità della motivazione. Considerato che dall’accoglimento del ricorso non discendeva automaticamente il conseguimento del bene della vita cui ambiva parte ricorrente, dovendosi ancora attendere l’esito del riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione in ordine all’istanza della M.E.I.C. Service S.r.l., e prendendosi spunto dalla giurisprudenza consolidata, veniva invece respinta la domanda di risarcimento del danno articolata nel ricorso.

3. L’intestata società ha interposto l’appello in trattazione avverso la predetta pronunzia, insistendo nella pretesa risarcitoria, e dando riguardo, in particolare, al lungo lasso di tempo intercorso tra richiesta di nulla osta e negativo riscontro della stessa.

4. L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Alla pubblica udienza del 7 aprile 2011 il ricorso in appello è stato introitato per la decisione.

Motivi della decisione

1. L’appello non può essere favorevolmente definito.

Come accennato in narrativa, il primo Giudice ha ritenuto fondata l’istanza azionata dall’appellante, titolare di un impianto di distribuzione di metano, volta ad ottenere l’annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento di diniego del nulla osta all’ampliamento e sopraelevazione dei propri uffici al fine di consentire l’avvio di una nuova iniziativa imprenditoriale, avendo riscontrato un palese difetto di motivazione e l’insufficienza di una mera motivazione ob relationem.

E poiché l’annullamento per tale profilo comportava necessariamente il riesercizio del potere valutativo tecnico-discrezionale dell’Amministrazione, non poteva accedersi all’istanza risarcitoria, non essendo certo il diritto ad ottenere il bene della vita preteso (ovvero il nulla osta all’ampliamento).

2. Sennonché, lamenta nella sede in esame l’appellante, il TAR palermitano avrebbe omesso di rilevare che, nella fattispecie per cui è controversia, la nuova valutazione dell’Amministrazione in esecuzione alla pronunzia di annullamento di prime cure non può che avere un esito negativo atteso il venir meno, nelle more, in capo alla società appellante, del presupposto giuridico e fattuale per poter beneficiare del via libera richiesto, ovvero l’autorizzazione in deroga ex art. 28 L.R. n. 28/01 e quindi la possibilità di accedere ai relativi finanziamenti.

La pronunzia del primo Giudice sarebbe, in sostanza, inutiliter data, non potendo sortire effetti favorevoli per la società reclamante.

E tale situazione, avverte sempre la ricorrente, che ad ogni buon conto ha anche riproposto i motivi assorbiti in prime cure, si sarebbe già concretizzata al momento della domanda giudiziale in primo grado.

3. Prendendo spunto proprio da questa affermazione della difesa della società ricorrente, il Collegio rileva che la domanda risarcitoria, basata sul rilievo che la circostanza dell’intervento del diniego di nulla osta solo a ben due anni di distanza rispetto al momento dell’inoltro della richiesta ha comportato di per sé la perdita del finanziamento nelle more revocato per mancato avvio dei lavori, pregiudicando, altresì, definitivamente la possibilità per l’appellante di ottenere il ristoro in forma specifica (essendo venuti meno, come accennato, i presupposti di legge), è stata formulata con termini di maggiore dettaglio solo con l’atto di appello in argomento, nei presupposti delimitativi e nel quantum, con riguardo in particolare al ritardo nel provvedere.

In ogni caso, in disparte dunque il profilo dell’ammissibilità della richiesta risarcitoria stessa per come diversamente formulata nell’odierna sede, tale istanza non può essere favorevolmente definita, non potendosi evincere, nel momento attuale, la sussistenza di una condotta chiaramente colposa da parte dell’Amministrazione appellata, atteso che non emergono elementi che consentono di andare oltre l’assorbente profilo di accoglimento già ritenuto fondato in prime cure.

4. Infatti, l’evidente incongruità del corredo motivazionale del contestato provvedimento di diniego di nulla-osta, articolato su presupposti in effetti non collimanti (relazione del dirigente tecnico e proposta del Dirigente generale), non consente, allo stato (non escluso dunque che l’istanza risarcitoria possa essere ripresentata in seguito al definitivo pronunciamento dell’Amministrazione intimata, anche con riguardo al ritardo nel provvedere), di affermare, vista anche la pluralità degli elementi chiamati a sostegno dal dirigente tecnico, che il nulla-osta sia effettivamente dovuto senza un ulteriore passaggio amministrativo da parte degli organi competenti, cioè che l’illegittimità rilevata fosse direttamente ricognitiva del bene della vita azionato.

Trova piena applicazione, a questo punto, il consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato dai primi Giudici, secondo il quale deve escludersi che l’annullamento di un atto illegittimo per difetto di motivazione, e quindi per vizi che non comportano un giudizio definitivo in ordine alla spettanza o meno del bene da conseguire, possa ex se comportare il diritto al risarcimento dei danni subiti, in quanto tale vizio non esclude (ma, anzi, consente) il riesercizio del potere, sulla base di discrezionalità anche tecnica, con la conseguenza che la domanda di risarcimento non può essere valutata che all’esito del nuovo esercizio del potere.

La domanda di risarcimento del danno non può essere valutata, così, se non all’esito della nuova manifestazione di detto potere perché la facoltà di rideterminazione che residua in capo al soggetto pubblico esclude il carattere di definitività del rapporto, che è necessario presupposto dell’azione risarcitoria.

5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l’appello interposto va, in conclusione, rigettato.

Ritiene, altresì, il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possano essere assorbiti in quanto ininfluenti ed irrilevanti ai fini della decisione. Nulla per le spese del presente grado, in mancanza di costituzione dell’Amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in appello in epigrafe.

Nulla per le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.