Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 14.5,2004, aveva respinto le opposizioni proposte da C.S. e dalla s.a.s. Cataldo Settimo & C. avverso il decreto 1374/05, con il quale era stato ingiunto il pagamento all’INPS di L. 28.558.779 quali differenze contributive relative alla posizione dei lavoratori L., A., P. e l’integrale versamento della contribuzione relativa a F.F.P. ed avverso l’ordinanza ingiunzione contenente sanzioni amministrative per L. 5.651.200 in relazione alle medesime omissioni.
Su appello di C., in proprio e quale legale rappresentante della società, la Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 5.12.2008, in parziale riforma della decisione primo grado, revocava il decreto ingiuntivo e l’ordinanza ingiunzione opposti e condannava gli appellanti a pagare all’INPS Euro 13.496,59, confermando nel resto la decisione.
Sosteneva la Corte territoriale che la resipiscenza dei lavoratori rispetto alle dichiarazioni già rese all’Ispettore del Lavoro non fosse credibile e che per l’ A. ed il F. doveva ritenersi la plausibilità dell’errore da parte del primo in ordine alle circostanze riferite e la insufficienza di quanto dichiarato in sede ispettiva dal secondo, onde doveva escludersi la fondatezza della pretesa contributiva e sanzionatoria con riguardo alla posizione di questi ultimi; venivano, pertanto, rideterminate le somme dovute.
Per le somme accessorie, riteneva il giudice del gravame che, per i periodi anteriori all’entrata in vigore della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, in relazione ai crediti in essere e accertati al 30,9.2000 Sa legge sopravvenuta non potesse considerarsi retroattiva.
Richiamava sentenza n. 2385/2007 di questa Corte in contrasto con le altre, in favore della retroattività della normativa, ma rilevava che per i periodi in contestazione, ricadenti sotto il vigore di L. n. 48 del 1988, doveva ritenersi applicabile la previgente disciplina. Veniva ritenuto, invece, fondato il rilievo dell’appellante sull’una tantum.
Propongono ricorso per cassazione C.S. e la s.a.s.
Cataldo Settimo & C, affidato a due motivi.
L’INPS ha depositato unicamente procura in calce al ricorso notificato.
Motivi della decisione
Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, e degli artt. 251, 252 e 253 c.p.c., nonchè l’omessa ed insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, assumendo che le dichiarazioni rese in sede ispettiva non potevano ritenersi decisive, stante la loro mancata conferma in sede di prova testimoniale e la mancata conferma del verbale da parte del verbalizzante, non sentito in giudizio, che rappresentavano elementi idonei a fondare una valutazione diversa da quella operata dal giudicante. Pongono quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., a conclusione della parte argomentativa della censura.
Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 18, con riferimento alla L. n. 662 del 96, art. 1, commi da 217 a 224, e dell’art. 11 disp. gen., nonchè il vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
Assumono, in aderenza a quanto sancito dalla giurisprudenza della cassazione richiamata e consolidata, che, in tema di sanzioni civili per omissioni contributive, la L. n. 388 del 2000, in deroga al principio tempus regit actum, ha sancito la generalizzata applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla L. n. 662 del 1996, a tutte le omissioni contributive, in qualunque tempo poste in essere, purchè esistenti ed accertate alla data del 30.9.2000. Anche in relazione a tale motivo formulano quesito di diritto.
Con riguardo al primo dei motivi, deve rilevarsi che, secondo il condiviso orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità (cfr, ex plurimis, Cass., n. 3525/2005 e, da ultimo Cass. 6 giugno 2008 n. 15073), i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell’Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite a pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d’altri elementi renda superfluo l’espletamento di ulteriori mezzi istruttori. Seppure il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del giudice, il quale non può attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento, con la conseguenza di addossare all’opponente l’onere di fornire la prova dell’insussistenza dei fatti contestatigli è pur vero, infatti, che il giudice, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l’importanza e determinare quale sia il conto da farne ai fini probatori, attribuendo allo stesso una particolare attendibilità, suscettibile di essere infirmata soltanto da una prova contraria dotata di particolare valenza probatoria, che, nel caso di specie non è stata ravvisata nella dichiarazione resa nel corso del giudizio dalle lavoratrici. Peraltro, i dati controversi erano, per loro natura, sostanzialmente privi di apprezzabili margini di opinabilità, cosicchè non può ritenersi indebita e illogica, in difetto di validi e significativi elementi probatori di opposto segno, la loro valorizzazione al fine di desumerne l’omissione contributiva del datore di lavoro in relazione a periodi anteriori alla formale assunzione.
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, deve ritenersi corretta la valutazione compiuta dalla corte territoriale che ha attribuito ai verbali suddetti il valore di piena prova con riguardo alle circostanze che i verbalizzanti hanno personalmente accertato, ovvero: nello specifico, che la formale assunzione delle lavoratrici L. e P. era avvenuta rispettivamente il 6.5.1992 ed in data 8.10.1991, laddove, quanto alle dichiarazioni rese dalle stesse lavoratrici in sede ispettiva, circa l’epoca cui risaliva la effettiva assunzione, (a corte del merito, con motivazione di carattere logico, immune da censure, ha evidenziato che non vi fossero elementi per dubitare di quanto in quella sede dichiarato, pur in presenza di una successiva ritrattazione, dal momento che il dato temporale dell’inizio dell’attività lavorativa alle dipendenze della società come indicato dalle predette, in relazione alla significativa anteriorità rispetto alla recente assunzione formate, era tale da escludere un errore di così rilevante consistenza, ove si fosse dovuto attribuire credito a quanto poi riferito in sede istruttoria dalle stesse dipendenti.
In ogni caso deve rilevarsi che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, "qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa o erronea valutazione di prove testimoniali, ha l’onere non solo di trascriverne il testo integrale nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare i punti ritenuti decisivi, risolvendosi, altrimenti, il dedotto vizio di motivazione in una inammissibile richiesta di riesame del contenuto delle deposizioni testimoniali e di verifica dell’esistenza di fatti decisivi sui quali la motivazione è mancata ovvero è stata insufficiente o illogica" (cfr., tra le altre. Cass 19 marzo 2007 n. 6640; Cass, 7 dicembre 2005 n. 26990). Ed ancora è stato affermato che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello operato da giudice e conforme a quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. in tal senso, tra le altre, Cass 23.12.2009 n. 27162).
Il motivo all’esame deve, pertanto, essere disatteso.
In ordine al secondo motivo deve, invece; rilevarsi che, in tema di sanzioni civili per omissioni contributive, nel cui novero rientrano le somme aggiuntive, la L. n. 388 del 2000, in deroga al principio "tempus regit actum", ha sancito la generalizzata applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla L. n. 662 del 1996, a tutte le omissioni contributive, in qualunque tempo poste in essere, purchè esistenti ed accertate alla data del 30 settembre 2000, contemperando la "voluntas legis", da un lato, di applicare con effetto retroattivo la nuova disciplina più favorevole agli obbligati di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, commi da 8 a 17, e, dall’altro, di evitare di interferire sulle attività di cartolarizzazione e di iscrizione a ruolo, già effettuate sulla base della previgente disciplina, mantenendo ferme le penalità di cui alla L. n. 662 citata e riconoscendo alle aziende sanzionate in modo più consistente un credito contributivo allo scopo di alleggerirne l’impatto. La conservazione delle sanzioni previste dalla L. n. 662 citata, peraltro è condizionata alla sussistenza del credito dell’INPS per contributi alla data del 30 settembre 2000, conseguendo, ove il credito dell’istituto previdenziale sia già stato soddisfatto in epoca antecedente, l’applicazione del nuovo regime sanzionatorio introdotto dalla citata L. n. 388, art. 116. commi da 8 a 10 (cfr., in tali termini, tra le tante, Cass 22 ottobre 2009 n. 22414, Cass. 1 settembre 2008 n. 22001, Cass. 21.7.2010 n. 17099).
Non può dunque ritenersi conforme a diritto la sentenza della corte territoriale che ha ritenuto applicabile, per l’omesso pagamento di contributi relativi a periodo 1991-1992, la disciplina di cui alla L. n. 48 del 1988, fino al 23.10.1996: e pertanto la decisione impugnata va cassata in relazione al motivo accolto ed, alla stregua del disposto dell’art. 384 c.p.c., comma 2, la causa va rimessa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione, ad un nuovo giudice d’ appello, che si designa nella Corte di Appello di Catania, che si atterrà al principio di diritto in precedenza enunciato per la determinazione dell’ammontare delle sanzioni.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie il secondo motivo di ricorso; rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Catania.
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