Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-10-2010) 20-01-2011, n. 1743

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

D.I.J.R. proponeva personalmente ricorso per Cassazione avverso la sentenza del 18/6/09 della Corte d’Appello di Milano – Sezione delle persone e dei minori – che lo aveva condannato alla pena di Euro 50,00 di multa per il reato di cui all’art. 110 c.p., art. 612 c.p., comma 2. Come motivi di ricorso denunciava la omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione della sentenza ex art. 606 c.p.p., lett. e) rispetto alla pretesa responsabilità dell’imputato a seguito del riconoscimento fotografico da parte delle sorelle T., sulla piena credibilità delle accuse delle stesse per mancanza di motivi per accusare ingiustamente, sulla presunta presenza al momento della lite nel (OMISSIS), quando, viceversa, il D. era fuori dai locali, presenza smentita dai filmati delle telecamere a circuito interno e dagli album fotografici della polizia giudiziaria e della difesa.

Come secondo motivo denunziava la omesso, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione della sentenza ex art. 606 c.p.p., lett. e) rispetto alla mancata concessione delle attenuanti generiche e inosservanza e falsa applicazione della legge penale (art. 169 c.p., comma 4) e mancanza della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) rispetto alla mancata concessione del perdono giudiziale.

Il ricorso è inammissibile in quanto proposto in base a motivi non consentiti. La Corte osserva che con l’impugnazione viene denunziata solo apparentemente la carenza motivazionale, mentre in realtà si propone una rilettura diversa dei risultati probatori e delle deposizioni dei testi e della parte offesa con valutazioni attinenti al merito e non consentite in sede di ricorso per Cassazione. Infatti al giudice di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito,quando questi risultano logici e congruamente motivati. Il giudice di appello ha operato una adeguata e logica valutazione delle risultanze probatorie ponendo in evidenza l’attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese pienamente credibili, non avendo le stesse motivo di accusare l’imputato al quale avevano attribuito comportamenti precisi ^scagionandolo dalla più grave imputazione di tentata rapina.

Adeguata valutazione la Corte ha compiuto circa la ininfluenza probatoria delle registrazioni delle fotocamere di sorveglianza in quanto parziali e non idonee a mostrare lo svolgimento dei fatti nella loro interezza.

Nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 2, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955).

Adeguata motivazione sorregge il rigetto della concessione del perdono giudiziale legata all’ammissione de parte dell’imputato dal compimento di una successiva condotta criminosa.

Anche la negazione delle attenuanti generiche è stata correttamente valutata in relazione alla modalità del fatto in quanto La concessione delle circostanze attenuanti generiche non impone che siano esaminati tutti i parametri di cui all’art. 133 c.p. essendo sufficiente che si specifichi a quale di esso si sia inteso fare riferimento. Dispone l’oscuramento dei dati trattandosi di minore.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone l’oscuramento dei dati.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-03-2011, n. 5893 Contributi

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 14.5,2004, aveva respinto le opposizioni proposte da C.S. e dalla s.a.s. Cataldo Settimo & C. avverso il decreto 1374/05, con il quale era stato ingiunto il pagamento all’INPS di L. 28.558.779 quali differenze contributive relative alla posizione dei lavoratori L., A., P. e l’integrale versamento della contribuzione relativa a F.F.P. ed avverso l’ordinanza ingiunzione contenente sanzioni amministrative per L. 5.651.200 in relazione alle medesime omissioni.

Su appello di C., in proprio e quale legale rappresentante della società, la Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 5.12.2008, in parziale riforma della decisione primo grado, revocava il decreto ingiuntivo e l’ordinanza ingiunzione opposti e condannava gli appellanti a pagare all’INPS Euro 13.496,59, confermando nel resto la decisione.

Sosteneva la Corte territoriale che la resipiscenza dei lavoratori rispetto alle dichiarazioni già rese all’Ispettore del Lavoro non fosse credibile e che per l’ A. ed il F. doveva ritenersi la plausibilità dell’errore da parte del primo in ordine alle circostanze riferite e la insufficienza di quanto dichiarato in sede ispettiva dal secondo, onde doveva escludersi la fondatezza della pretesa contributiva e sanzionatoria con riguardo alla posizione di questi ultimi; venivano, pertanto, rideterminate le somme dovute.

Per le somme accessorie, riteneva il giudice del gravame che, per i periodi anteriori all’entrata in vigore della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, in relazione ai crediti in essere e accertati al 30,9.2000 Sa legge sopravvenuta non potesse considerarsi retroattiva.

Richiamava sentenza n. 2385/2007 di questa Corte in contrasto con le altre, in favore della retroattività della normativa, ma rilevava che per i periodi in contestazione, ricadenti sotto il vigore di L. n. 48 del 1988, doveva ritenersi applicabile la previgente disciplina. Veniva ritenuto, invece, fondato il rilievo dell’appellante sull’una tantum.

Propongono ricorso per cassazione C.S. e la s.a.s.

Cataldo Settimo & C, affidato a due motivi.

L’INPS ha depositato unicamente procura in calce al ricorso notificato.
Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, e degli artt. 251, 252 e 253 c.p.c., nonchè l’omessa ed insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, assumendo che le dichiarazioni rese in sede ispettiva non potevano ritenersi decisive, stante la loro mancata conferma in sede di prova testimoniale e la mancata conferma del verbale da parte del verbalizzante, non sentito in giudizio, che rappresentavano elementi idonei a fondare una valutazione diversa da quella operata dal giudicante. Pongono quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., a conclusione della parte argomentativa della censura.

Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 18, con riferimento alla L. n. 662 del 96, art. 1, commi da 217 a 224, e dell’art. 11 disp. gen., nonchè il vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Assumono, in aderenza a quanto sancito dalla giurisprudenza della cassazione richiamata e consolidata, che, in tema di sanzioni civili per omissioni contributive, la L. n. 388 del 2000, in deroga al principio tempus regit actum, ha sancito la generalizzata applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla L. n. 662 del 1996, a tutte le omissioni contributive, in qualunque tempo poste in essere, purchè esistenti ed accertate alla data del 30.9.2000. Anche in relazione a tale motivo formulano quesito di diritto.

Con riguardo al primo dei motivi, deve rilevarsi che, secondo il condiviso orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità (cfr, ex plurimis, Cass., n. 3525/2005 e, da ultimo Cass. 6 giugno 2008 n. 15073), i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell’Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite a pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d’altri elementi renda superfluo l’espletamento di ulteriori mezzi istruttori. Seppure il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del giudice, il quale non può attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento, con la conseguenza di addossare all’opponente l’onere di fornire la prova dell’insussistenza dei fatti contestatigli è pur vero, infatti, che il giudice, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l’importanza e determinare quale sia il conto da farne ai fini probatori, attribuendo allo stesso una particolare attendibilità, suscettibile di essere infirmata soltanto da una prova contraria dotata di particolare valenza probatoria, che, nel caso di specie non è stata ravvisata nella dichiarazione resa nel corso del giudizio dalle lavoratrici. Peraltro, i dati controversi erano, per loro natura, sostanzialmente privi di apprezzabili margini di opinabilità, cosicchè non può ritenersi indebita e illogica, in difetto di validi e significativi elementi probatori di opposto segno, la loro valorizzazione al fine di desumerne l’omissione contributiva del datore di lavoro in relazione a periodi anteriori alla formale assunzione.

Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, deve ritenersi corretta la valutazione compiuta dalla corte territoriale che ha attribuito ai verbali suddetti il valore di piena prova con riguardo alle circostanze che i verbalizzanti hanno personalmente accertato, ovvero: nello specifico, che la formale assunzione delle lavoratrici L. e P. era avvenuta rispettivamente il 6.5.1992 ed in data 8.10.1991, laddove, quanto alle dichiarazioni rese dalle stesse lavoratrici in sede ispettiva, circa l’epoca cui risaliva la effettiva assunzione, (a corte del merito, con motivazione di carattere logico, immune da censure, ha evidenziato che non vi fossero elementi per dubitare di quanto in quella sede dichiarato, pur in presenza di una successiva ritrattazione, dal momento che il dato temporale dell’inizio dell’attività lavorativa alle dipendenze della società come indicato dalle predette, in relazione alla significativa anteriorità rispetto alla recente assunzione formate, era tale da escludere un errore di così rilevante consistenza, ove si fosse dovuto attribuire credito a quanto poi riferito in sede istruttoria dalle stesse dipendenti.

In ogni caso deve rilevarsi che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, "qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa o erronea valutazione di prove testimoniali, ha l’onere non solo di trascriverne il testo integrale nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare i punti ritenuti decisivi, risolvendosi, altrimenti, il dedotto vizio di motivazione in una inammissibile richiesta di riesame del contenuto delle deposizioni testimoniali e di verifica dell’esistenza di fatti decisivi sui quali la motivazione è mancata ovvero è stata insufficiente o illogica" (cfr., tra le altre. Cass 19 marzo 2007 n. 6640; Cass, 7 dicembre 2005 n. 26990). Ed ancora è stato affermato che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello operato da giudice e conforme a quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. in tal senso, tra le altre, Cass 23.12.2009 n. 27162).

Il motivo all’esame deve, pertanto, essere disatteso.

In ordine al secondo motivo deve, invece; rilevarsi che, in tema di sanzioni civili per omissioni contributive, nel cui novero rientrano le somme aggiuntive, la L. n. 388 del 2000, in deroga al principio "tempus regit actum", ha sancito la generalizzata applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla L. n. 662 del 1996, a tutte le omissioni contributive, in qualunque tempo poste in essere, purchè esistenti ed accertate alla data del 30 settembre 2000, contemperando la "voluntas legis", da un lato, di applicare con effetto retroattivo la nuova disciplina più favorevole agli obbligati di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, commi da 8 a 17, e, dall’altro, di evitare di interferire sulle attività di cartolarizzazione e di iscrizione a ruolo, già effettuate sulla base della previgente disciplina, mantenendo ferme le penalità di cui alla L. n. 662 citata e riconoscendo alle aziende sanzionate in modo più consistente un credito contributivo allo scopo di alleggerirne l’impatto. La conservazione delle sanzioni previste dalla L. n. 662 citata, peraltro è condizionata alla sussistenza del credito dell’INPS per contributi alla data del 30 settembre 2000, conseguendo, ove il credito dell’istituto previdenziale sia già stato soddisfatto in epoca antecedente, l’applicazione del nuovo regime sanzionatorio introdotto dalla citata L. n. 388, art. 116. commi da 8 a 10 (cfr., in tali termini, tra le tante, Cass 22 ottobre 2009 n. 22414, Cass. 1 settembre 2008 n. 22001, Cass. 21.7.2010 n. 17099).

Non può dunque ritenersi conforme a diritto la sentenza della corte territoriale che ha ritenuto applicabile, per l’omesso pagamento di contributi relativi a periodo 1991-1992, la disciplina di cui alla L. n. 48 del 1988, fino al 23.10.1996: e pertanto la decisione impugnata va cassata in relazione al motivo accolto ed, alla stregua del disposto dell’art. 384 c.p.c., comma 2, la causa va rimessa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione, ad un nuovo giudice d’ appello, che si designa nella Corte di Appello di Catania, che si atterrà al principio di diritto in precedenza enunciato per la determinazione dell’ammontare delle sanzioni.
P.Q.M.

La Corte così provvede:

accoglie il secondo motivo di ricorso; rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Catania.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 21-02-2011, n. 1587 Atti amministrativi diritto di accesso

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Svolgimento del processo

Premette in fatto la Fondazione odierna ricorrente che il Sig. F.P., iscritto all’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Lucca, ha presentato varie istanze di accesso alla documentazione inerente l’operazione di ristrutturazione dei titoli che ha portato all’acquisto del titolo Xelo e che avverso il silenziorigetto formatosi sulle stesse ha presentato ricorso alla Commissione per l’Accesso di Documenti Amministrativi ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990.

Con provvedimento del 20 aprile 2009, la Commissione per l’Accesso ha accolto il ricorso presentato dal Dott. P..

Avverso tale provvedimento deduce parte ricorrente i seguenti motivi di censura:

– Violazione dell’art. 12 del D.P.R. n. 184 del 2006 e violazione dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990 come modificata dalla legge n. 15 del 2005.

Denuncia parte ricorrente la tardività del ricorso proposto innanzi alla Commissione per l’Accesso in quanto presentato in data 8 aprile 2009, e quindi oltre il termine previsto dall’art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 184 del 2006, da computarsi in relazione al termine di formazione del silenziorigetto in ordine alle istanze presentate dal ricorrente.

– Violazione e falsa applicazione dell’art. 22 della legge n. 241 del 1990 come modificato dalla legge n. 15 del 2005.

Contesta parte ricorrente la sussistenza in capo al Dott. P. di un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere alla documentazione richiesta, peraltro in parte rilasciata, inerente la ristrutturazione dei titoli mobiliari che ha portato all’estinzione dell’obbligazione strutturata ARLO IV EULE 20/12/2015 ed all’acquisto del titolo Xelo al fine di valutare la congruità di tali operazioni, essendo egli un mero iscritto all’ENPAM, come tale tenuto al versamento dei contributi previdenziali ai fini del trattamento pensionistico.

Afferma, altresì, in proposito, parte ricorrente l’assenza di un diretto collegamento tra la documentazione richiesta ed una situazione soggettiva giuridicamente rilevante, spettando la vigilanza sulla gestione della Fondazione ai competenti Ministeri.

– Violazione e falsa applicazione dell’art. 22, lettera e), della legge n. 241 del 1990 come modificato dalla legge n. 15 del 2005. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 della legge n. 241 del 1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del D.P.R. n. 184 del 2006.

Afferma la Fondazione ricorrente di poter essere considerata soggetto legittimato passivo di istanze di accesso limitatamente alla sua attività di previdenza ed assistenza, con esclusione quindi dell’attività inerente la gestione degli investimenti finanziari.

Si è costituita in resistenza l’intimata Amministrazione eccependo, in via preliminare, la tardività del ricorso e sostenendone nel merito l’infondatezza, con richiesta di corrispondente pronuncia.

Con memoria successivamente depositata parte ricorrente ha insistito nelle proprie deduzioni, ulteriormente argomentando.

Alla Camera di Consiglio del 26 gennaio 2011, la causa è stata chiamata e, sentiti i difensori delle parti, trattenuta per la decisione, come da verbale.
Motivi della decisione

Il ricorso in esame è volto ad ottenere l’annullamento della decisione assunta dalla Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi che ha accolto il ricorso presentato dal Dott. P. avverso il silenziorigetto formatosi in ordine alle istanze di accesso, dallo stesso presentate alla Fondazione ricorrente, alla documentazione inerente la ristrutturazione dei titoli mobiliari della Fondazione, che ha portato all’estinzione dell’obbligazione strutturata ARLO IV EULE 20/12/2015 ed all’acquisto del titolo Xelo.

In via preliminare ed assorbente il Collegio è chiamato a pronunciarsi sull’eccezione, sollevata dalla resistente Amministrazione, di tardività del ricorso.

L’eccezione è fondata.

Per come affermato dalla stessa ricorrente, il provvedimento impugnato è stato dalla stessa conosciuto in data 11 maggio 2009, laddove il ricorso è stato notificato in data 26 giugno 2009, quindi oltre il termine di 30 giorni stabilito dalla normativa di riferimento.

Ratione temporis – essendo intervenuta la notifica del ricorso prima dell’entrata in vigore del codice del processo amministrativo – viene in rilievo l’art. 25 della legge n. 241 del 1990, nella versione antecedente le modifiche apportate dal citato codice (che peraltro lascia immutato il termine per la proposizione del ricorso laddove stabilisce, all’art. 116, che "Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio").

La disposizione di cui al citato art. 25, al comma 5, nella indicata versione, prevede che "Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta".

Il comma 4 ivi richiamato fa riferimento anche alle decisioni assunte dalla Commissione per l’ Accesso.

Essendo stato, nella fattispecie in esame, il ricorso presentato oltre il termine stabilito, lo stesso deve essere dunque dichiarato irricevibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso N. 5815/2010 R.G., come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Condanna parte ricorrente al pagamento, a favore della resistente Amministrazione, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-05-2011, n. 10258 Lavoro subordinato

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Svolgimento del processo

1. L’odierna parte intimata otteneva dal Tribunale di Campobasso, nei confronti dell’Amministrazione datrice di lavoro, odierna ricorrente, decreto ingiuntivo relativo alle somme trattenute in busta paga a titolo di contributi previdenziali in pendenza della sospensione del versamento per effetto della normativa emergenziale successiva al sisma che aveva colpito il Molise nell’anno 2002 ( O.P.C.M. n. 3253 del 2002 e successive ordinanze di integrazione e proroga).

2. Il Tribunale di Campobasso rigettava l’opposizione svolta dalla p.a. (la quale aveva sostenuto l’applicabilità della normativa ai soli datori di lavoro privati) e tale decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello di Campobasso, che, con la sentenza qui impugnata, osservava che:

– doveva ritenersi l’applicabilità della disposta sospensione del versamento dei contributi anche per la categoria dei lavoratori pubblici, siccome essi pure colpiti dal disagio conseguente agli eventi sismici;

– a non diversa soluzione conduceva la norma di cui al D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006, di interpretazione autentica della L. n. 225 del 1992 in quanto: a) l’ O.P.C.M. n. 3253 del 2002 era stata emanata anche in base al D.L. n. 245 del 2002, convertito in L. n. 286 del 2002, non oggetto di interpretazione autentica; b) la norma interpretativa non aveva preso in considerazione il diritto alla sospensione per i dipendenti, avendo disciplinato soltanto il diritto alla sospensione dei datori di lavoro.

3. Di tale sentenza la p.a. domanda la cassazione con quattro motivi.

La parte intimata non ha svolto difese. Motivazione semplificata.
Motivi della decisione

1. L’Amministrazione ricorrente denuncia, col primo motivo, la violazione della O.P.C.M. n. 3253 del 2002, assumendo la sua riferibilità soltanto ai datori di lavoro del settore privato, così come chiarito dal Legislatore con la norma interpretativa di cui al D.L. n. 263 del 2006, art. 6. Aggiunge, con gli altri motivi, che la Corte di merito ha omesso di pronunciare, o comunque di motivare, in ordine all’eccezione con cui la P.A. aveva dedotto di avere versato i contributi in base alle specifiche istruzioni dell’INPDAP, sì che tale versamento, ai sensi dell’art. 1189 c.c., aveva avuto efficacia pienamente liberatoria; deduce, infine, in via subordinata, che la sospensione dell’obbligo di versamento dei contributi non poteva estendersi alla fase della trattenuta operata dal datore di lavoro sulla quota spettante al dipendente.

2. La censura relativa alla inapplicabilità della O.P.C.M. è fondata (rimanendo così assorbite le altre censure) alla stregua del principio di diritto enunciato da questa Corte in analoghe controversie, da ribadire in questa sede: "Il O.P.C.M. 29 novembre 2002, n. 3253, art. 7, comma 1, – che prevede la sospensione dei versamenti di contributi previdenziali per i soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 – va interpretato alla stregua del disposto del D.L. 9 ottobre 2006, n. 263, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. 6 dicembre 2006, n. 290 e, pertanto, come riferibile soltanto ai datori di lavoro privati, essendo finalizzata la disciplina alla liberazione di risorse economiche da destinare al sostegno delle attività imprenditoriali e non anche all’incremento delle retribuzioni dei pubblici dipendenti" (cfr. Cass. n. 4526, 4669, 4673 del 2011, e altre conformi).

3. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e, non sussistendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda azionata. Le incertezze ermeneutiche relative alla portata della normativa di riferimento, che hanno condotto all’adozione di un’interpretazione autentica, consigliano la compensazione delle spese relative all’intero processo.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta la domanda; compensa le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.