Cass. civ. Sez. I, Sent., 09-06-2011, n. 12628 Contratto di appalto

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Svolgimento del processo

1. – La S.n.c. impresa edile Aldo Fadalti (ora impresa edile Fadalti Aldo S.p.a.) conveniva davanti al Tribunale di Venezia il Ministero della Difesa, chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 100.988.132, a titolo di interessi sul ritardato pagamento di quanto spettante per revisione prezzi di un appalto inerente a lavori di ammodernamento di una caserma in (OMISSIS), i cui lavori erano terminati nel 1975, mentre al collaudo si procedeva soltanto in data 23 marzo 1981.

Instauratosi il contraddittorio, l’amministrazione convenuta eccepiva la decadenza dall’azione, ai sensi del R.D. n. 36 del 1932, artt. 51 e 54; la decadenza dal diritto, per effetto dell’art. 33 dello stesso provvedimento, nonchè l’infondatezza nel merito della domanda, eccependo al riguardo la prescrizione ex art. 2948 c.c..

Avverso la sentenza del Tribunale, con la quale, previo espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, la domanda era stata accolta, proponevano appello il Ministero della difesa, nonchè, in via incidentale, l’impresa.

Il primo riproponeva le eccezioni già svolte, soprattutto con riferimento all’inapplicabilità della normativa introdotta con la L. n. 700 del 1974, essendo stati i lavori eseguiti prima della sua entrata in vigore; la società Fadalti chiedeva la rivalutazione per il periodo non considerato dal Tribunale.

La Corte di appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava entrambe le impugnazioni, compensando le spese processuali nella misura di un quarto, e condannando, per la restante parte, il Ministero alla rifusione in favore dell’appellata.

In particolare, veniva disattesa la tesi dell’Amministrazione secondo cui gli interessi sul saldo della revisione sarebbero maturati con decorrenza da un anno dall’approvazione del collaudo (ed in effetti si dava atto che il pagamento era avvenuto entro tale termine): in proposito si sosteneva che non erano stati applicati del D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 35 e 36, in relazione alla L. n. 700 del 1974, essendosi eseguita interpretazìone sistematica del R.D. n. 366 del 1932, art. 42 e del D.Lgs. n. 1501 del 1947, art. 3, affermandosi, in sostanza, che non era ammissibile "la possibilità, per la stazione appaltante, di procrastinare ad libitum e senza tema di effetti pregiudizievoli, l’esecuzione del collaudo e gli incombenti conseguenti, determinando un non sanzionato slittamento, indeterminato, dei pagamenti".

Avverso tale decisione propone ricorso il Ministero della Difesa, deducendo tre motivi.

Resiste con controricorso, illustrato con memoria, la società Fadalti Aldo.
Motivi della decisione

2 – Preliminarmente va rilevata l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, per non essere stata adeguatamente illustrata, nella premessa all’esposizione dei motivi, la vicenda processuale. Si osserva in proposito che la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente consolidata nel senso che, per soddisfare tale requisito, prescritto a pena di inammissibilità, non è necessario che l’ esposizione dei fatti costituisca una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi di ricorso, nè occorre una narrativa analitica o particolareggiata, essendo invece sufficiente, ma insieme indispensabile, che dal contesto del ricorso, e cioè solo dalla lettura di tale atto, escluso l’esame di ogni altro documento, compresa la stessa sentenza impugnata, sia possibile desumere una conoscenza del fatto sostanziale e processuale sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo, non potendosi distinguere, ai fini della detta sanzione di inammissibilità, fra esposizione del fatto omessa ed esposizione insufficiente (cfr., ex multis, Cass., Sez. Un., 18 maggio 2006, n. 11653; Cass., 29 ottobre 2010, n. 22195).

Tale avviso, cui si presta incondizionata adesione, risponde non ad una esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa sostanziali oltre che processuali, tale da compiutamente intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato. Tanto premesso, va osservato che il ricorso in esame, oltre a una esposizione succinta, ma significativa, degli aspetti rilevanti ai fini della comprensione dei motivi dedotti, effettuata nella premessa, contiene, nella parte dedicata all’illustrazione dei motivi, una ben articolata ricostruzione degli aspetti fattuali e giuridici della vicenda, in modo da soddisfare pienamente il requisito prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3. 2.1 – Con il primo motivo il Ministero della Difesa deduce la violazione e falsa applicazione della L. 21 dicembre 1974, n. 700 e del D.Lgs.C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 1501, art. 3, nonchè degli artt. 35 e 36 del capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Si afferma, in particolare, che la Corte di appello – stabilendo il diritto dell’impresa a percepire gli interessi di mora nella misura prevista dal capitolato generale di opere pubbliche, in virtù del richiamo operate dalla L. n. 700 del 1974, al D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, artt. 35 e 36 – non avrebbe considerato che, con disposizione transitoria, il legislatore aveva circoscritto gli effetti della nuova disciplina "ai contratti di appalto in corso di esecuzione, limitatamente alla parte dei lavori eseguita dopo l’entrata in vigore della presente legge" (19 gennaio 1975). Pertanto, secondo il ricorrente, posto che i lavori erano stati ultimati prima dell’entrata in vigore della predetta legge, questa non sarebbe applicabile alla fattispecie, ricadente, ratione temporis, nella previsione del D.Lgs. 6 dicembre 1947, n. 1501, con decorso degli interessi legali a favore dell’impresa, sull’importo dovuto per la revisione dei prezzi, dopo un anno dall’approvazione degli atti di collaudo.

La censura è fondata.

La sentenza impugnata ha ritenuto applicabili gli artt. 35 e 36 del Capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici ( D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063), movendo dalla considerazione che fosse operante la L. 21 dicembre 1974, n. 700, che, con unico articolo, richiama quelle disposizioni in caso di ritardo nella corresponsione della rata di saldo revisionale. In detta disposizione, al comma 3, è altresì precisato che le norme recepite "si applicano anche ai contratti in corso di esecuzione, limitatamente alla parte dei lavori eseguita dopo l’entrata in vigore" della legge stessa. Orbene, secondo l’indirizzo pacifico e risalente di questa Corte, per i contratti anteriori all’entrata in vigore della L. n. 700 del 1974, e relativamente ai lavori eseguiti prima di tale data, l’obbligo del pagamento del compenso revisionale può configurasi unicamente in base al disposto del D.L.C.P.S. 6 dicembre 1947, art. 3, comma 4, per il quale gli interessi legali decorrono dopo un anno dall’approvazione degli atti di collaudo; mentre non può farsi ricorso alla normativa successivamente introdotta, che ha esteso la regolamentazione delle norme del capitolato generale: a nulla rilevando la circostanza che il contratto non sia stato ancora compiutamente eseguito per non essersi proceduto al collaudo, dal momento che si deve avere riguardo, non già agli adempimenti ultimativi (anche di natura contabile), bensì all’esecuzione materiale dei lavori, in concreto (Cass., 15 luglio 2010, n. 16611; Cass. 11 febbraio 1995, n. 1543;

Cass. 14 febbraio 1992 n. 1561) . 2.2 – Parimenti fondato è il secondo motivo, con il quale il Ministero della Difesa censura la violazione dei principi in materia di anatocismo, nonchè degli artt. 1224 e 1283 c.c., deducendo altresì omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Infatti la disciplina di cui al D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 35 e 36, ha natura speciale ed esclude il maggior danno da svalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2, come emerge chiaramente dal tenore dall’art. 35, comma 3 ("Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del danno ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2").

Nè l’accessorietà propria del credito per interessi rispetto all’obbligazione principale della sorte-capitale viene meno per effetto della possibilità di disporne separatamente e di agire in giudizio esclusivamente per il relativo pagamento (Cass., Sez. Un., 17 luglio 2001, n. 9653).

2.3 – Con il terzo motivo il Ministero denunzia la violazione dei principi in materia di decadenza dell’azione, del R.D. n. 306 del 1932, ex artt. 33, 51 e 54, nonchè degli articoli 2946 e 2947 c.c., ed il difetto di motivazione in tema di prescrizione.

Il motivo è infondato.

Come più volte affermato da questa Corte, non è necessaria l’iscrizione di una specifica riserva per la voce di credito relativa agli interessi moratori in tema di appalto di opere pubbliche (Cass., 22 giugno 2005, n. 13434).

In ordine alla prescrizione, poi, la corte territoriale ha congruamente motivato, ponendo in evidenza la ricorrenza, nel caso esaminato, di tempestivi e validi atti interruttivi.

2.4 – La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, per un nuovo giudizio ed anche per il regolamento delle spese della fase di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, rigetta il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 02-03-2011) 11-04-2011, n. 14499

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.M. è stato condannato in primo grado alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di lesioni personali per avere cagionato una malattia guarita in giorni trenta a Me.Ga. colpendolo con un pugno al volto in base alle dichiarazioni della parte lesa, confortate dalla compatibilità delle lesioni riportate con la dinamica del fatto/e dalle dichiarazioni dei testimoni D. e C., che avevano visto cadere a terra il Me. colpito al volto, mentre il M. era in piedi vicino a lui in stato di agitazione; il fatto si era verificato in una casa di accoglienza.

La Corte di Appello rigettava una richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale per espletare una perizia sull’imputato al fine di verificarne la imputabilità e rigettava l’impugnazione.

Con il ricorso per cassazione M.M. deduceva:

1) la erronea applicazione della legge penale per la insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per la configurabilità del reato di cui all’art. 582 c.p.. Il ricorrente, in particolare, sosteneva che non si poteva nel caso di specie parlare di malattia non essendo ravvisabile una alterazione anatomica, che l’affermazione di responsabilità era fondata sulle dichiarazioni della parte lesa persona non credibile per la condizione di psicopatico e che mancavano riscontri perchè i testimoni D. e C. non avevano visto il M. colpire il Me..

Sosteneva, inoltre, il ricorrente che mancava l’elemento soggettivo soffrendo di forti crisi depressive;

2) il vizio di motivazione e la violazione dell’art. 603 c.p.p. non avendo la Corte di merito disposto una perizia intesa ad accertare la imputabilità dell’imputato che aveva problemi legati a dipendenza da alcool e psicofarmaci, come risultava da certificazione medica rilasciata il 13 ottobre 2007 dalla ASL n. (OMISSIS) di Enna – SERT di Nicosia.

I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da M.M. non sono fondati.

Deve essere affrontato dapprima il secondo motivo di impugnazione.

Bisogna in primo luogo osservare che la perizia è un mezzo di prova essenzialmente discrezionale, essendo rimessa al giudice la valutazione della necessità di disporre indagini tecniche specifiche (Cass., Sez. 6^, 7 luglio 8 agosto 2003, n. 34089, CED 226330).

Cosicchè non è sindacabile in sede di legittimità il convincimento del giudice in ordine alla non necessità dell’accertamento peritale richiesto se sorretto da una motivazione immune da vizi logici (Cass., 7 maggio 1997, Lo Presti).

Inoltre proprio per il suo carattere neutro la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva (Cass., Sez. 4^, 22 gennaio – 5 aprile 2007, n. 14130, CED 236191).

Nel caso di specie la Corte di merito ha correttamente motivato le ragioni della superfluità di una indagine peritale sul M..

Infatti, come correttamente rilevato dal giudice di secondo grado, la situazione di tossicodipendenza o di dipendenza da sostanze alcoliche che influisce sulla capacità di intendere e di volere è solo quella che, per il suo carattere ineliminabile e per l’impossibilità di guarigione, provoca alterazioni patologiche permanenti, tali da far apparire indiscutibile che ci si trovi di fronte ad una vera e propria malattia psichica (vedi Cass., Sez. 3^, 8 maggio – 1 ottobre 2007, n. 35872, CED 237284).

Orbene la Corte di merito ha rilevato che dalla certificazione medica prodotta, nella quale si attestava che il M. presentava problemi di dipendenza da sostanze, quali alcool e psicofarmaci, non si poteva desumere una condizione di cronica intossicazione che avesse comportato una patologia psichica, tale da fare escludere la imputabilità.

Si tratta di una motivazione del tutto corretta e rispettosa degli indirizzi della giurisprudenza di legittimità in materia.

Anche il primo motivo di impugnazione è infondato.

L’affermazione che non sarebbe nel caso di specie ravvisabile una malattia è, invero, incomprensibile tenuto conto del referto medico che ha segnalato edema regione frontale bilaterale, edema palpebrale bilaterale, ecchimosi regione frontale sx ed ematoma palpebrale sx con epistassi, condizioni che denotano una alterazione anatomica non irrilevante.

Quanto alla attribuibilità del fatto al M. la motivazione della sentenza impugnata è assai precisa ed immune da vizi logici.

E’ certo vero che il Me. è persona problematica sia perchè anziano, sia perchè portatore di alcuni problemi psichici, ma entrambi i giudici di merito hanno analizzato con particolare attenzione la sua deposizione, ritenendola pienamente attendibile;

del resto non era affatto difficile riferire da che cosa e da chi fossero state cagionate le lesioni, fatti che anche una persona con problemi è in grado di riferire.

Inoltre i giudici hanno accertato la piena compatibilità delle lesioni con il racconto della dinamica del fatto.

Infine le due testimonianze di D. e C. sono assai significative perchè essi hanno riferito di avere sentito un urlo e voltatisi verso i due uomini hanno visto cadere il Me. per terra ed il M. in piedi vicino a lui in stato di agitazione.

Infondati sono anche i rilievi in ordine alla pretesa insussistenza dell’elemento psicologico del delitto di lesioni, posto che il reato richiede il dolo generico, che consiste nella consapevolezza che la propria azione provochi o possa provocare danni fisici alla vittima, dolo certamente ravvisabile nel caso di specie.

In conclusione la motivazione della sentenza impugnata non merita alcuna censura sotto il profilo della legittimità.

Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 27-07-2011, n. 16455 Legittimazione a ricorrere ed a resistere

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Svolgimento del processo

Il pretore del lavoro di Chieti, con sentenza del 1990, aveva condannato la USL (OMISSIS) a pagare all’odierno ricorrente, medico convenzionato per il servizio di guardia medica, le quote mensili di caro vita pari al valore in atto nel semestre novembre 1985/aprile 1986 per il settore industriale. Il medico aveva riscosso le somme di cui sopra con rivalutazione monetaria ed interessi, ma la statuizione di primo grado veniva riformata dal Tribunale di Chieti che, con sentenza del 1993, aveva rigettato la domanda.

Successivamente la Azienda Sanitaria Locale di (OMISSIS) in persona del direttore generale, assumendo di essere subentrata alla disciolta ULSS di (OMISSIS), chiedeva ed otteneva, nel 1997, decreto ingiuntivo nei confronti del predetto sanitario, per la restituzione di quanto pagato in forza della citata sentenza del pretore di Ortona e non più dovuto a seguito della sentenza d’appello. Avverso detta ingiunzione l’odierno ricorrente proponeva opposizione al pretore di Chieti, che veniva rigettata e la statuizione veniva confermata dalla sentenza impugnata emessa dalla Corte d’appello di L’Aquila.

La Corte territoriale, premesso che la questione della legittimazione attiva della ASL era stata dedotta solo in appello, affermava che la gestione liquidatoria della soppressa USL era solo una struttura costituita all’interno della ASL che era l’unico soggetto dotato di personalità giuridica, anche in forza della L.R. n. 146 del 1996 per cui tutti i crediti, i debiti ed il fondo cassa risultanti dalla chiusura dell’esercizio finanziario 1994, facenti capo alle preesistenti Unità Locali Socio Sanitarie poste in liquidazione, sono trasferiti alla azienda di nuova costituzione e vanno ricompresi in una apposita contabilità a stralcio. Nel merito la Corte adita rilevava che il credito emergeva dalla sentenza di secondo grado che aveva rigettato la pretesa alle quote mensili di carovita e dalla documentazione attestante l’avvenuto pagamento della somma di cui alla sentenza di primo grado. Escludevano altresì i Giudici di merito che vigesse il principio di irripetibilità del compensi indebiti, perchè questo opera solo nell’ambito del lavoro dipendente. Nè vi era stato un errore della ULSS che aveva pagato spontaneamente ma a seguito di esecuzione forzata.

Avverso detta sentenza il soccombente propone ricorso con due motivi.

Resiste la ASL con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione

Con il primo mezzo censura la sentenza per violazione dell’art. 81 cod. proc. civ., della L. n. 724 del 1994, art. 6, della L. n. 549 del 1995, art. 2, della L.R. n. 146 del 1996, art. 41 e della L.R. n. 123 del 1999, art. 1, nonchè dell’art. 12 preleggi e difetto di motivazione. Sostiene il ricorrente che la eccezione concernente il difetto di legittimazione passiva della AUSL di (OMISSIS), che ben poteva essere sollevata in appello, avrebbe dovuto essere accolta sulla base del disposto della L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 14 e sulla base della giurisprudenza di legittimità che afferma che il soggetto legittimato era la Regione in quanto successore ex lege nei rapporti obbligatori di pertinenza delle soppresse USL, nè il quadro era cambiato a seguito della emanazione della L.R. n. 146 del 1996 e L.R. n. 123 del 1999.

Con il secondo motivo si ripropongono le questioni di merito disattese dalla sentenza impugnata sulla mancanza di titolo ad ottenere l’ingiunzione e sulla ripetibilità delle somme percepite.

Rileva il Collegio che, nella specie l’ingiunzione si riferisce a crediti facenti capo sicuramente alla soppressa USL, concernendo il periodo da novembre 1985 ad aprile 1986.

Il primo motivo di ricorso va accolto.

In punto legittimazione passiva nelle cause relative ai debiti e crediti delle soppresse USL la giurisprudenza ormai consolidata, tranne un unico precedente di cui più oltre si dirà, afferma la legittimazione della regione.

1. E’ noto che la L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 14, prevede che "Per l’accertamento della situazione debitoria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituende aziende unità sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali ricomprese nell’ambito territoriale delle rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui alla L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6, comma 1, sono trasformate in gestioni liquidatori. Le sopravvenienze attive e passive relative a dette gestioni, accertate successivamente al 31 dicembre 994, sono registrate nella contabilità delle citate gestioni liquidatorie. I commissari entro il termine di tre mesi provvedono all’accertamento delle situazioni debitorie e presentano le risultanze ai competenti organi regionali.

"La L.R. Abruzzo n. 146 del 1996, prevede, all’art. 41" Rapporti di debito e credito per l’esercizio finanziario 1994" che "Tutti i debiti, i crediti ed il fondo di cassa, risultanti alla chiusura dell’esercizio finanziario 1994, facenti capo alle preesistenti Unità locali socio-sanitarie poste in liquidazione, sono trasferiti all’Azienda di nuova costituzione e vanno ricompresi in apposita contabilità stralcio che dovrà essere allegata ai Bilanci dell’Azienda.

"2. Le gestioni a stralcio di cui al comma precedente sono trasformate in gestioni liquidatore ai sensi della L. 29 dicembre 1995, n. 549, art. 2. 3. L’Ufficio Bilancio e Ragioneria delle nuove Aziende è individuato quale Ufficio responsabile della contabilità delle gestioni liquidatorie di cui al comma precedente nell’ambito delle competenze attribuite ai Direttori Generali quali Commissari Liquidatori delle soppresse Unità Sanitarie Locali ricomprese nell’ambito territoriale di ciascuna Azienda." Infine la L.R. 29 novembre 1999, n. 123, "Interpretazione autentica e integrazione della L.R. 24 dicembre 1996, n. 146, art. 41." Dispone all’art. 1. Interpretazione ed integrazione che "La L.R. 24 dicembre 1996, n. 146, art. 41 è da intendere nel senso che tutti i debiti, i crediti ed il fondo di cassa risultanti alla chiusura dell’esercizio finanziario 1994, facenti capo alle preesistenti Unità Locali socio sanitarie sono imputati esclusivamente alle gestioni liquidatorie, costituenti contabilità speciali delle aziende unità sanitarie locali.

2. La responsabilità della contabilità delle gestioni liquidatorie, nell’ambito delle funzioni attribuite ai direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, quali commissari liquidatori delle soppresse unità locali socio – sanitarie ricomprese nel territorio di ciascuna azienda, è attribuita agli Uffici bilancio e ragioneria.

La gestione liquidatoria di cui al precedente comma 1 è dotata di autonomia rappresentativa anche in sede processuale, attraverso il suo rappresentante legale nella figura del commissario liquidatore.

3. L’insorgere di sopravvenienze passive rispetto a quelle oggetto di ricognizione ai sensi ed ai fini della L. 11 febbraio 1997, n. 27, ivi compresi eventuali interessi passivi, sia per le spese diparte corrente che in conto capitale, riconducibilì alle gestioni liquidatorie di cui al comma 1, devono essere finanziate prioritariamente con sopravvenienze attive delle medesime gestioni, o con i fondi messi a disposizione dallo Stato, ovvero ai sensi della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 7, comma 35, con le disponibilità dei fondi derivanti da eventuali avanzi di gestione degli esercizi 1995 e successivi.

4. Le liquidità disponibili dopo la chiusura delle gestioni liquidatorie facenti capo ad un’azienda unità sanitaria locale, sono versate al bilancio regionale per essere destinate alla copertura dei debiti di altre gestioni liquidatorie con priorità per quelle che possono essere chiuse.

5. Le disponibilità finanziarie risultanti dagli avanzi di gestione o dai risparmi d’esercizio possono essere utilizzate, sentito il direttore generale interessato dalla Giunta regionale per il perseguimento dell’equilibrio del sistema sanitario regionale, anche in deroga alla L.R. 24 dicembre 1996, n. 146, art. 23, comma 4. 6. In caso di impossibilità accertata e dichiarata dall’azienda unità sanitaria locale di procedere secondo quanto disposto ai precedenti commi, le eventuali sopravvenienze passive fanno carico al bilancio regionale; in tale caso trova applicazione la L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 28, comma 11. 7. E’ esclusa ogni legittimazione passiva – sostanziale e processuale della regione – stante la diretta ed esclusiva responsabilità contabile delle passività delle gestioni liquidatorie a tutto il 31.12.1994. 8. I commissari liquidatori sono tenuti a realizzare i crediti delle gestioni liquidatorie, attivandosi, ove necessario, anche processualmente.

2. Con la sentenza della sezione lavoro n. 18285 del 15/09/2005 si è ritenuto che "In relazione alle disposizioni della L. 23 dicembre 1994, n. 724 art. 6, comma 1, e della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 14, che hanno individuato nelle Regioni i soggetti giuridici obbligati ad assumere a proprio carico i debiti degli organismi soppressi mediante apposite gestioni a stralcio (di pertinenza delle Regioni anche dopo la trasformazione in gestioni liquidatorie affidate ai direttori generali delle nuove aziende), spetta alle Regioni la legittimazione processuale e sostanziale per domande concernenti i crediti relativi a compensi per prestazioni lavorative espletate nell’ambito della attività della gestione liquidatoria per la ricognizione dei debiti e crediti delle soppresse unità sanitarie locali. In quel caso riguardante la regione Campania, la controversia era sottratta "ratione temporis" alla disciplina della L.R. 26 luglio 2002, n. 15, art. 13, che prevede la legittimazione esclusiva dei direttori generali delle ASL nell’esercizio delle funzioni di commissari liquidatori delle USL." 3. Per quanto riguarda il contenzioso concernente le soppresse USL della Regione Abruzzo la giurisprudenza è di segno analogo (Cass. n. 5858 del 09/05/2000, n. 18449 del 31/8/2007 e n. 10060 del 27/04/2010). Con la prima si è deciso che "La L.R. Abruzzo n. 146 del 1996, art. 41, va interpretato, in conformità con quanto disposto dalla Legge Nazionale n. 724 del 1994 (e giusta disposto dell’art. 117 Cost.), nel senso che, nelle controversie relative ai debiti delle soppresse unità sanitarie locali, ente passivamente legittimato è la Regione, quale titolare delle singole gestioni liquidatorie, e non la ASL.". Con la seconda e terza si è affermato che "In tema di debiti delle soppresse unità sanitarie locali, la L.R. Abruzzo 29 novembre 1999 n. 123, art. 1, comma 7, nell’escludere la legittimazione passiva – sostanziale e processuale – della regione, assume, nonostante sia norma di dichiarata interpretazione autentica della L.R. Abruzzo 24 dicembre 1996, n. 146, art. 41, carattere innovativo rispetto a quest’ultima norma, secondo cui, nelle controversie relative ai debiti delle soppresse unità sanitarie locali, legittimato passivo è la Regione, quale titolare delle singole gestioni liquidatorie, e non l’ASL. Ne consegue che la norma regionale, che si pretende interpretativa, non può trovare applicazione a fattispecie sostanziali verificatesi anteriormente alla sua entrata in vigore. "Nello stesso senso, e cioè che la legittimazione competa alla Regione Abruzzo si è espressa da ultimo anche la sezione lavoro con la recente sentenza n. 11771 del 27 maggio 2011.

E’ stato quindi così superato il diverso orientamento di cui alla sentenza n. 4869 del 03/04/2001, la quale aveva affermato che "A norma della L.R. Abruzzo 24 dicembre 1996, n. 146, art. 41 – il quale dispone che tutti i debiti e i crediti, facenti capo alle preesistenti unità locali socio – sanitarie poste in liquidazione, sono trasferiti all’azienda di nuova costituzione e vanno ricompresi in apposita contabilità stralcio e che le gestioni a stralcio sono trasformate in gestioni liquidatorie – e della L.R. 29 novembre 1999, n. 123, art. 1 – che ha interpretato autenticamente l’art. 41 nel senso che i debiti sono imputati esclusivamente alle gestioni liquidatorie e che, in sede processuale la rappresentanza legale è attribuita al commissario liquidatore -, nel giudizio di cassazione avverso la sentenza resa nei confronti di una ULSS, la legittimazione processuale spetta non alla Regione, ma al direttore generale dell’AUSL che, dunque, legittimamente propone il ricorso.". 4. Si consideri ancora, a sostegno dell’ormai consolidato orientamento, che con sentenza n. 108 del 2010 la Corte Costituzionale ha dichiarato che "E’ costituzionalmente illegittimo La L.R. Friuli-Venezia Giulia 26 ottobre 2006, n. 19, art. 15, comma 2, nella parte in cui non assicura la separazione tra la gestione liquidatoria delle passività anteriori al 31 dicembre 1994, risalenti alle USL, e le attività poste in essere direttamente dalle ASL, conseguentemente non sottraendo le Aziende al peso delle passività precedenti la loro istituzione. La L.R. Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2006, art. 15, comma 2, non realizza quella impermeabilità fra patrimonio della ASL e situazione debitoria della pregressa USL tale da rispettare il vincolo normativo per il quale in nessun caso i debiti delle USL debbono gravare sulle nuove ASL, nèil legislatore regionale ha previsto strumenti normativi idonei "rispetto ai pregressi rapporti di credito e di debito delle soppresse unità sanitarie locali", tali da consentire "ad uno stesso soggetto – che pure subentrava nella loro posizione giuridica – ossia alle nuove aziende sanitarie locali, di evitare ogni confusione tra le diverse masse patrimoniali, in modo da tutelare i creditori, ma, nello stesso tempo, da escludere ogni responsabilità delle stesse aziende sanitarie in ordine ai predetti debiti".

In detta pronunzia la Corte ha richiamato altresì le precedenti statuizioni nello stesso senso n. 134/2006, n. 89/2000. 5. Conformemente alla ultima sentenza citata n. 11771/2011, va quindi riaffermato che nessuna rilevanza può assumere il semplice richiamo al conferimento di un "nuovo mandato alla fine di esperire razione di recupero" relativa allo specifico contenzioso della ex USL di Ortona, contenuto nella delibera dell’8.6.95, in esecuzione della quale era stata conferita la procura all’avv. Antonio La Pace, in calce al ricorso monitorio, giacchè quest’ultima comunque risultava chiaramente rilasciata dal Direttore generale quale legale rappresentante della Azienda Unità Sanitaria Locale di (OMISSIS), senza riferimento alcuno ad una qualifica di commissario liquidatore o ad una gestione liquidatoria.

Va quindi accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo. La sentenza impugnata, che ha confermato il rigetto della opposizione al decreto ingiuntivo, va cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 3, in quanto la causa non poteva essere proposta dalla Azienda Sanitaria Locale di (OMISSIS), con conseguente perdita di efficacia dell’ingiunzione opposta. Le spese dei giudizi di merito e di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo e cassa senza rinvio la sentenza impugnata; condanna la Asl di (OMISSIS) alle spese dei giudizi di merito, liquidate per ciascun grado in complessivi Euro novecentotrenta, di cui trenta per esborsi, trecentocinquanta per diritti e quattrocentocinquanta per onorari, e di legittimità determinate in Euro 40,00 oltre duemila Euro per onorari, oltre, per ciascuna liquidazione, spese generali, Iva e CPA. Così deciso in Roma, il 12 maggio – 23 giugno 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. III, Sent., 13-05-2011, n. 2908 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il raggruppamento temporaneo di imprese costituito da C. L. partecipava alla procedura aperta indetta dall’Azienda OspedalieroUniversitaria San Giovanni Battista di Torino con determinazione dirigenziale del 28 febbraio 2008, per l’affidamento biennale dei servizi di lavaggio, pulizia e sanificazione della biancheria piana e confezionata, guanciali e relative fodere.

Il bando di gara prevedeva che l’appalto sarebbe stato aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Presentavano offerte tre concorrenti.

Nella seduta del 1° luglio 2009, la commissione di gara procedeva alla valutazione delle proposte progettuali ed escludeva l’offerta Cipello L., poiché i 21,5 punti da esse totalizzati non consentivano il superamento della soglia minima di 31 punti fissata dal capitolato speciale.

L’esclusione era comunicata nella seduta pubblica del 16 dicembre 2009, nella quale si procedeva anche alla valutazione delle offerte economiche e all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto alla L. S.r.l..

L’aggiudicazione definitiva era successivamente disposta con determinazione dirigenziale del 1° febbraio 2010.

Con ricorso al Tar Piemonte notificato all’amministrazione e all’impresa affidataria del servizio, il r.t.i. facente capo alla L. C. deduceva plurimi motivi di gravame instando per l’annullamento dei provvedimenti di esclusione dalla gara, di aggiudicazione provvisoria e definitiva della stessa nonché, occorrendo, della lex specialis e chiedendo la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni in forma specifica o, in subordine, per equivalente.

Si costituiva in giudizio l’amministrazione, eccependo la parziale inammissibilità del ricorso e, comunque, la sua infondatezza nel merito.

Si costituiva anche la controinteressata L. S.r.l., argomentando nel senso dell’infondatezza del gravame e opponendosi al suo accoglimento.

Con la sentenza appellata il Tar Piemonte, dopo avere dichiarato inammissibile per carenza di interesse il primo motivo di ricorso, accoglieva il secondo ed il terzo motivo ritenendo che l’accoglimento di tali censure avrebbe soddisfatto l’interesse strumentale attivato dalle ricorrenti alla rinnovazione dell’intera procedura di gara, rendendo così superfluo il vaglio degli ulteriori motivi di gravame che, se accolti, sarebbero stati comunque insuscettibili di arrecare ulteriori vantaggi al r.t.i. ricorrente. Il Tar riteneva altresì che non potesse trovare accoglimento la domanda di risarcimento dei danni né la domanda intesa alla dichiarazione di inefficacia del contratto.

Avverso dispositivo di sentenza del Tar ha proposto appello l’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni Battista presentando successivamente motivi aggiunti dopo la pubblicazione della sentenza n. 3132/2010 del Tar.

Si sono costituiti la L. presentando appello incidentale e la L. I. C. e L..

Sono state depositate ulteriori memorie difensive.

Dopo la discussione orale all’udienza pubblica dell’8.4.2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Motivi della decisione

1. La L. I. C. s.r.l. in r.t.i. con L., L. Industriale M., aveva impugnato in primo grado gli atti con cui l’Azienda OspedalieroUniversitaria San Giovanni Battista di Torino aveva escluso l’offerta delle medesime dalla procedura aperta indetta per l’affidamento del servizio di lavaggio della biancheria e aveva successivamente disposto l’aggiudicazione della gara a favore della controinteressata L. s.r.l. a causa del mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dal capitolato per la valutazione dell’offerta tecnica.

1.1. Il Tar accoglieva il secondo ed il terzo motivo dedotto annullando la aggiudicazione definitiva a favore della L..

Con il secondo motivo le ricorrenti in primo grado avevano denunziato l’illegittima composizione della commissione di gara sotto un duplice profilo: perché avrebbero operato due distinte commissioni giudicatrici in violazione del principio di unicità delle commissioni di gara e perché la commissione sarebbe stata composta da otto membri in difformità con quanto previsto dall’art. 84 comma 2 del d.lgs. 163 del 2006.

1.2. I motivi di accoglimento delle censure risiedevano secondo il Tar nel fatto che l’attività valutativa delle offerte costituiva un compito riservato alla commissione di gara anche nella parte in cui, concernendo la semplice rilevazione dei prezzi, si traduceva nell’esercizio di attività vincolata e tale da non richiedere competenze tecniche relative allo specifico oggetto dell’appalto.

Nel caso in esame, la stazione appaltante aveva affidato la valutazione delle offerte tecniche all’apposita commissione di gara denominata "commissione tecnica" costituita con provvedimento dirigenziale del 15 settembre 2008, mentre la valutazione delle offerte economiche era stata effettuata, nella seduta pubblica del 16 dicembre 2009, da un seggio costituito dal direttore del Servizio Provveditorato con due assistenti.

Da tale modo di procedere derivava, secondo il Tar, la violazione del principio di unicità della commissione di gara e delle norme poste dall’art. 84 del codice degli appalti.

Inoltre il Tar riteneva illegittima la composizione della "commissione tecnica" con otto membri in quanto difforme da quanto previsto dall’art. 84, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006, che prevede un numero dispari di componenti.

Rilevava infatti il Tar che se per quanto riguardava il numero massimo di cinque componenti della commissione la giurisprudenza amministrativa ritiene che si tratti di indicazione non vincolante (Cons. Stato, sez. V, 19 giugno 2006, n. 3579; sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2188; sez. V, 6 aprile 2009, n. 2143), quanto al numero dei componenti, questo comunque doveva essere dispari atteso che tale composizione sarebbe imprescindibile per garantire la funzionalità del principio maggioritario nell’ambito di un collegio perfetto qual è l’organo in questione (Cons. Stato, n. 2143/2009 cit.).

1.3. Fondato per il Tar era anche il terzo motivo di ricorso con riferimento alla violazione dei principi di custodia e segretezza delle offerte tecniche in quanto le generiche raccomandazioni a tal fine impartite dal presidente della commissione al segretario dovevano ritenersi inidonee a prevenire il pericolo di manomissione dei plichi contenenti le offerte, non avendone imposto la risigillatura, né specificato quali altre modalità avrebbero dovuto adottarsi per garantirne l’integrità.

1.4. Il Tar riteneva che l’accoglimento delle suddette censure soddisfaceva l’interesse strumentale attivato dalle ricorrenti alla rinnovazione dell’intera procedura di gara, rendendo così superfluo il vaglio degli ulteriori motivi di gravame che, se accolti, sarebbero stati comunque insuscettibili di arrecare ulteriori vantaggi alle ricorrenti medesime.

1.5. Su tali presupposti riteneva che non potesse trovare accoglimento la domanda di risarcimento dei danni a favore dell’ati facente capo a C., poiché l’interesse azionato dalla parte ricorrente veniva interamente soddisfatto attraverso l’obbligo della stazione appaltante di provvedere all’integrale rinnovazione della procedura di gara; riteneva, altresì, che non potesse trovare accoglimento neppure la domanda, proposta con la memoria conclusionale dell’11 giugno 2010, di dichiarazione di inefficacia del contratto in quanto la scelta di caducazione del contratto non costituiva conseguenza automatica e necessitata dell’annullamento dell’aggiudicazione, ma postulava che la parte ricorrente, avendo titolo comprovato all’aggiudicazione, avesse l’effettiva possibilità di subentrare nel contratto.

Tale presupposto, secondo il Tar, non si verificava nel caso in esame, ove i vizi denunciati e riscontrati non consentivano l’aggiudicazione a favore della parte ricorrente, ma solo la necessità di rinnovare la gara.

2. Ritiene la Sezione che le doglianze formulate dalla appellante siano fondate e che la sentenza vada riformata.

2.1. In primo luogo, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice ed anche da questo Consiglio di Stato in sede di una prima sommaria delibazione della istanza cautelare, ad una approfondita disamina della documentazione depositata non risulta violato il principio di unicità della commissione di gara.

L’articolo 84 del codice degli appalti demanda la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose ad una commissione di esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto che opera sulla base delle norme del regolamento (non ancora vigente) alla quale viene demandata la valutazione sulla base del miglior rapporto qualitàprezzo e quindi la valutazione della offerta tecnica.

Occorre poi tenere conto che la lex specialis di gara all’art. 9 del capitolato prevedeva specificatamene una semplice formula matematica per la attribuzione del punteggio economico, esclusa ogni attività di ordine discrezionale.

Dall’esame dei verbali della seduta pubblica del 16.12.2009 risulta che il Presidente della commissione di gara, dopo avere preso atto dei punteggi attribuiti dalla commissione tecnica, ha attribuito il punteggio per il fattore prezzo sulla base del suddetto calcolo matematico come previsto dalla lex specialis. Ha quindi proceduto alla sommatoria delle risultanze dell’attività valutativa della commissione tecnica e del punteggio per l’elemento prezzo calcolato su base matematica, individuando così l’offerta economicamente più vantaggiosa.

Ritiene pertanto la Sezione che, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, per le attività messe in essere dal Presidente, di carattere vincolato e del tutto verificabili a posteriori, non vi era necessità di alcuna attività valutativa della commissione.

Tale conclusione trova una indiretta ma significativa conferma nell’art. 283 del regolamento attuativo al codice ( D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207) all’epoca della gara ed a oggi non ancora vigente, che prevede al comma 3, che il soggetto che presiede la gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dà lettura dei ribassi espressi.

Né per la attività di ordine meramente aritmetico viene avanzata da parte ricorrente in primo grado alcun errore di calcolo commesso dal Presidente nella attribuzione dei punteggi.

In ogni caso, anche in applicazione del principio posto dall’articolo 21 octies 2° comma della legge 241 del 1990, non possono essere annullati provvedimenti per vizi del procedimento qualora la natura vincolata non avrebbe comportato un diverso contenuto. In sostanza se la rilevazione dei prezzi fosse stata effettuata dalla commissione nel suo plenum, ciò non avrebbe comportato un diverso risultato stante la riconducibilità dell’attività del Presidente ad un semplice calcolo matematico.

La doglianza dell’appellante pertanto merita accoglimento.

3. Altro profilo accolto dal Tar attiene al numero dei membri della commissione tecnica. Il Tar ha ritenuto che essendo la commissione tecnica un collegio perfetto, il numero dispari fosse essenziale per garantire la funzionalità del principio maggioritario e che in detto numero doveva essere computato anche il Presidente indipendentemente dai poteri in concreto esercitati avendo questo, in assenza di specifiche limitazioni, pari diritto di voto e non ritenendo sanabile detto vizio con l’avvenuta formazione unanime delle valutazioni.

3.1. Tali conclusioni del primo giudice sono censurabili per i motivi evidenziati dall’amministrazione appellante.

Come si evince dai verbali di gara il Presidente di gara ha avuto un rilievo esterno rispetto alla attività della commissione tecnica in quanto si è limitato allo svolgimento di attività di carattere organizzativo quali la mera convocazione della commissione, la constatazione della presenza dei membri tecnici, la consegna dei documenti ecc. e conducendo l’attività della commissione tecnica che ha tuttavia operato autonomamente le proprie valutazioni in numero dispari, escluso alcun intervento del Presidente nell’esercizio dell’attività di valutazione.

La correttezza di tale ruolo svolto dal Presidente trova conferma nell’art. 84 del codice degli appalti che, al comma 8, non richiede al Presidente, diversamente dagli altri commissari una specifica professionalità tecnica e, al comma 2, prevede che solo i componenti (in numero dispari), siano esperti nello specifico settore cui si riferisce l’appalto mentre, al comma 3, nel disporre che detta commissione deve essere presieduta dal Presidente, ha cura di precisare che lo stesso deve essere di norma un dirigente della stazione appaltante e pertanto esclude che lo stesso sia un tecnico esperto nella specifica materia e dunque possa intervenire nella valutazione di carattere tecnico rimessa, ai sensi del comma 2, ai soli componenti tecnici. Nel caso di specie, nessuna attività valutativa è stata effettuata dal Presidente in quanto i sopralluoghi sono stati effettuati dai soli 7 componenti tecnici che hanno poi redatto le singole relazioni sulla base delle specifiche competenza professionali.

In sostanza anche tale motivo accolto dal primo giudice deve essere riformato.

4. Fondato è, infine, il terzo motivo di appello. La sentenza ha ritenuto che fosse stato violato il principio di custodia e segretezza delle offerte tecniche statuendo che nella fattispecie non risultava possibile accertare chi avesse materialmente custodito le offerte. Tuttavia risulta che la stazione appaltante ha individuato chiaramente un soggetto responsabile della custodia dei plichi che doveva custodire materialmente le offerte tecniche dei concorrenti come si deduce dalla circostanza che al termine di ogni seduta la documentazione tecnica amministrativa di gara veniva affidata al componente verbalizzante al fine di conservarla in luogo chiuso direttamente non accessibile.

Si richiama al riguardo la giurisprudenza di questo Consiglio che ha rilevato che la "individuazione del soggetto responsabile della custodia" dei plichi costituisce una di quelle misure che "limitando il rischio di manomissione possano garantire la segretezza delle offerte presentate e la par condicio tra i partecipanti" (Cons. Stato, Sez. V, 21.5.2010 n. 3203).

Ed inoltre ".. la mancata dettagliata indicazione nei verbali di gara della specifiche modalità di custodia dei plichi e degli strumenti utilizzati per garantire la segretezza delle offerte non costituisce di per sé motivo di illegittimità del verbale e della complessiva attività posta in essere dalla commissione di gara, dovendo invece aversi riguardo al fatto che, in concreto, non si sia verificata l’alterazione della documentazione" (Cons. Stato, IV, 5.10.2005 n. 5360).

Nel caso in esame, alcuna specifica doglianza è stata addotta al fine di evidenziare una qualche possibile alterazione od irregolarità nella conservazione della documentazione di gara.

5. Quanto ai motivi dedotti in primo grado ma assorbiti dalla sentenza del Tar deve sottolinearsi che la appellata, ricorrente in primo grado, nella memoria di costituzione (pag. 24) ha sì richiamato i motivi assorbiti in primo grado, ma con un semplice rinvio per relationem agli scritti difensivi allora prodotti e senza nulla argomentare e dedurre in sede di appello.

Al riguardo la Sezione ritiene di condividere l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale non sono introducibili nel giudizio di appello i motivi dichiarati assorbiti nella decisione di primo grado con mero rinvio mediante una formula di stile, insufficiente a soddisfare l’onere di espressa e integrale riproposizione.

E’ stato infatti rilevato che "… l’onere di riproposizione dei motivi rimasti assorbiti dalla sentenza impugnata esige, per il suo rituale assolvimento, che la parte appellata indichi specificamente le censure che intende devolvere alla cognizione del giudice di secondo grado, all’evidente fine di consentire a quest’ultimo una compiuta conoscenza delle relative questioni ed alle controparti di contraddire consapevolmente sulle stesse, con la conseguenza che un indeterminato rinvio agli atti di primo grado, senza alcuna ulteriore precisazione del loro contenuto, si rivela inidoneo ad introdurre nel giudizio d’appello i motivi in tal modo dedotti, trattandosi di formula di stile insufficiente a soddisfare l’onere di espressa riproposizione" (Cons. Stato, V, 16 agosto 2010, n. 5702; Cons. Stato, IV, 23 luglio 2009, n. 4662).

6. L’accoglimento dell’appello principale proposto dalla Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni, determinando il pieno soddisfacimento dell’interesse della aggiudicataria che attualmente svolge il servizio sulla base del contratto stipulato con la stazione appaltante, determina la improcedibilità dell’appello incidentale dalla stessa proposto.

7. In conclusione, in riforma della sentenza appellata, l’appello principale merita accoglimento, il ricorso in primo grado deve essere respinto, l’appello incidentale diviene improcedibile per carenza di interesse.

8. Tuttavia, attesa la peculiarità della vicenda contenziosa, le spese dei due gradi possono essere compensate.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza appellata, accoglie l’appello proposto dalla Azienda Ospedaliera -Universitaria "San Giovanni Battista" di Torino e, per l’effetto, respinge il ricorso in primo grado e dichiara improcedibile l’appello incidentale.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.