Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-01-2011) 08-02-2011, n. 4512 Impugnazioni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte d’appello di Napoli confermava la condanna inflitta nelle forme del rito abbreviato a B.V., limitatamente ai delitti di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, e a V.R., D.F.P. e C.G. limitatamente agli episodi di estorsione aggravata dal metodo mafioso, assolvendoli dai restanti reati loro contestati; accoglieva nei loro confronti il ricorso del P.M., convertito in appello, in relazione alla quantificazione della pena, che veniva quindi aumentata.

Osservava che la condanna di V., D.F. e C. doveva essere confermata per l’episodio estorsivo, in quanto D.F. aveva ammesso il fatto, limitandosi a giustificare la sua condotta per la presenza di problemi economici, mentre per gli altri, la tesi sostenuta di non sapere perchè avevano condotto d’imperio l’imprenditorie dal D.F. era priva di pregio; infatti già la costrizione costituiva prova di consapevolezza, ma in più vi erano le dichiarazioni della persona offesa la quale aveva riferito che i due si erano presentati nel suo locale a nome dell’organizzazione criminale operante ad Acerra e in ben due occasioni gli avevano imposto di recarsi al cospetto del boss. Sussisteva quindi l’aggravante dell’uso del metodo mafioso per essersi avvalsi dell’intimidazione per ottener il loro scopo; non sussisteva alcuna minore partecipazione del C. che al pari di V. aveva accompagnato l’imprenditore dal boss.

Nei loro confronti doveva essere accolto il ricorso del P.G., in quanto il giudice di primo grado aveva concesso le attenuanti generi che per adeguare la pena alla gravità del fatto, ma tale giudizio appariva del tutto incongruo, rispetto alla gravità obiettiva dei fatti commessi e alla personalità degli imputati, gravati da rilevanti precedenti penali, trattandosi di soggetti già condannati per art. 416 bis c.p.; quindi in accoglimento del ricorso del P.G. escludeva le attenuanti generiche e rideterminava la pena. Sul punto osservava che l’impugnazione conservava validità anche se il P.G. di udienza aveva chiesto la conferma della decisione di primo grado, in quanto la rinuncia al motivo doveva avere carattere formale e non poteva essere dedotta dalla richiesta formulata in udienza. Osservava che anche la condanna per tentata estorsione posta a carico di B. doveva essere confermata in quanto gli elementi di prova erano costituiti dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia D.P. che aveva ricostruito gli scontri in atto ad Acerra per la monopolizzazione della produzione e distribuzione dei latticini, ai quali aveva partecipato l’imputato. Tali dichiarazioni avevano trovato conferma nei risultati di intercettazioni dalle quali emergeva che numerosi imprenditori erano stati costretti ad acquistare latticini da B., il quale al telefono si lamentava dell’omesso acquisto di ulteriori prodotti, rappresentando il rischio di tale comportamento. Vi erano poi ulteriori intercettazioni dalle quale emerge la preparazione di atti intimidatori contro i commercianti riottosi, così come appariva provata la permanenza dell’associazione anche dopo l’uccisione del capo clan, M., come documentato dai contrasti con D. F.. Anche in tale caso sussisteva l’aggravante del metodo mafioso, viste le minacce e le intimidazioni che larvatamente trasparivano dalle comunicazioni intercettate. Doveva parimenti essere accolto il ricorso del P.G. sulla concessione delle attenuanti generiche, tenuto conto della personalità dell’imputato e della gravità dei fatti. Avverso la sentenza proponevano ricorso tutti gli imputati e deducevano quanto a C.:

– inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione ai delitti di estorsione, fondata solo sulle dichiarazioni della persona offesa; l’invito a presentarsi al cospetto del boss D.F. non aveva un significato minaccioso, ma era giustificato dal fatto che il boss in quel periodo si trovava agli arresti domiciliari e non poteva allontanarsi dal domicilio; non vi era prova che C. si fosse presentato a nome del boss, non sussisteva l’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 in quanto non vi era prova di una attività di intimidazione;

– violazione degli artt. 589 e 597 c.p.p. in quanto il P.G. di udienza aveva chiesto la conferma della sentenza e quindi aveva implicitamente rinunciato al ricorso;

– manifesta illogicità della motivazione in relazione all’esclusione delle già concesse attenuanti generiche, in quanto la decisione del giudice di prime cure era logica e congrua, visto il carattere isolato dell’episodio in contestazione e rilevato che i precedenti dell’imputato erano da "ladro di polli";

erronea applicazione della legge in relazione all’art. 114 c.p. in quanto la posizione dell’imputato era diversa da quella degli altri due, avendo egli svolto il ruolo di accompagnatore silenzioso, mentre la persona offesa non aveva mai dichiarato che l’imputato si fosse presentato a nome della cosca mafiosa;

quanto a D.F.:

– violazione degli artt. 568 e 443 c.p.p. in quanto il procedimento di primo grado era stato celebrato nelle forme del rito abbreviato e si era concluso con condanna, per cui il P.M. non poteva presentare appello; il P.G. aveva quindi presentato ricorso per cassazione, poi convertito in appello, ma la corte territoriale doveva prima compiere una valutazione di ammissibilità del ricorso e solo dopo riacquistava i suoi poteri di giudice di merito; invece nel caso di specie tale valutazione non era stata compiuta altrimenti il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile stante il suo contenuto di solo merito;

quanto a V.:

– violazione degli artt. 132 e 133 c.p. in quanto l’imputato era stato assolto dal delitto associativo e condannato per estorsione aggravata da metodo mafioso con una evidente contraddizione e illogicità, inoltre il calcolo della pena era incongruo in quanto gli aumenti per la recidiva erano ingiustificati. quanto a B.:

– violazione di legge, illogicità della motivazione e travisamento della prova in relazione alla condanna per plurime tentate estorsioni, in quanto il collaboratore D.P., l’unico che aveva parlato dell’imputato, aveva solo riferito di un rimprovero del boss contro B. che aveva osato invadere il suo territorio e vendervi i propri latticini; le telefonate intercettate non offrivano alcun sostegno alla tesi accusatoria in quanto travisate nel loro contenuto, visto che l’attività dell’imputato era nata due anni dopo la morte del boss di riferimento e che non potevano mettersi a suo carico eventuali comportamenti tenuti da altri familiari; non vi era correlazione tra l’accusa contenuta nel capo di imputazione e il contenuto delle telefonate intercettate, visto anche che dal delitto di incendio era stato assolto.

La Corte ritiene che tutti i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili. Il motivo relativo alla inammissibilità del ricorso del P.M., avanzato da D.F. ma estensibile a tutti, è manifestamente infondato, visto che correttamente la Corte territoriale ha rappresentato che il ricorso verteva sia sull’incongruità della motivazione nella parte in cui aveva concesso le attenuanti generiche, sia sulla applicazione di una pena illegale per il reato associativo, ne ha quindi valutato l’ammissibilità, effettuando il giudizio rescindente, e poi nel giudizio rescissorio, lo ha ritenuto fondato limitatamente alla concessione delle generiche, avendo assolto gli imputati per il reato associativo, e ha rideterminato la pena in aumento. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, qualora nel giudizio abbreviato sia intervenuta condanna, il ricorso del P.M. si converte in appello, se l’imputato aveva presentato appello, ma il giudice del gravame ha gli stessi poteri del giudice di legittimità e quindi deve prima valutarne l’ammissibilità e poi riacquista i suoi poteri, tra i quali vi è anche quello dell’aggravamento della pena (Sez. 4, 11 luglio 2007 n. 39618, rv. 237986; Sez. 4, 24 giugno 2008 n. 37074, rv. 241059; Sez. 6, 23 ottobre 2008 n. 42694, rv. 241872;Sez. 2, 17 dicembre 2008 n. 4468, rv. 243277). Nel caso di specie il P.G. aveva rilevato l’assoluta contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il giudice dopo aver ritenuto la gravità dei fatti, aveva concesso le attenuanti ai fini di adeguare la pena al caso concreto, senza considerare anche la personalità dei prevenuti gravati da precedenti per reati associativi.

Parimenti infondato è il motivo invocante la rinuncia al ricorso da parte del P.G. di udienza il quale aveva chiesto la conferma della condanna per gli imputati D.F., V. e C., in quanto la giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi più volte sulla medesima questione ha affermato che la rinuncia è un atto formale e non ammette come equipollente le conclusioni formulate dal P.M. in udienza, visto che il P.M, avendo concluso nel merito, aveva manifestato la chiara volontà di non rinunciare all’impugnazione (Sez. 5, 5 ottobre 2005 n. 43363, rv. 232454; Sez. 3, 29 ottobre 2009 n. 1591, rv. 245754).

Tutti gli altri motivi presentati dai quattro imputati sono manifestamente infondati in quanto prospettano in termini assolutamente generici questioni attinenti al merito e cioè alle valutazioni che dei fatti, delle dichiarazioni di persone offese e collaboratori, delle intercettazioni hanno dato i giudici di merito.

Nessun travisamento del fatto viene in realtà denunciato ma solo una diversa interpretazione delle parole nei contesti nei quali esse sono state pronunciate e quindi si tratta di questioni di merito improponibili in sede di legittimità. La sentenza impugnata ha invece valutato in modo congruo gli atteggiamenti tenuti dagli imputati, il contesto di intimidazione nel quale venivano tenuti, ha dato congrua e puntuale risposta alle obiezioni della difesa.

Ha escluso che C. avesse tenuto un comportamento valutabile come minore partecipazione al fatto, tenuto conto che insieme a V. aveva costretto l’imprenditore a recarsi dal boss D. F., a nulla rilevando che fosse rimasto in silenzio, essendo sufficiente l’atteggiamento intimidatorio assunto dai due.

I motivi di V. sono del tutto generici affermando in senso tautologico che chi viene assolto dalla partecipazione all’associazione a delinquere di stampo mafioso non può essere condannato per un reato aggravato dall’uso del metodo mafioso, nonchè che la pena era stata determinata in modo incongruo.

Quanto ai motivi presentati da B., il dedotto travisamento della prova sulle dichiarazioni di D.P., è insussistente in relazione ai fatti per i quali è intervenuta condanna, cioè alla tentata estorsione; in relazione a tale fatto le dichiarazioni di D.P. avevano dato conto del clima di intimidazione nel quale i commercianti di latticini del territorio erano costretti a vivere, essendo loro imposto di acquistare tale prodotto ora dal B. ora dal D.F. a seconda del prevalere nel territorio del potere dell’uno o dell’altro boss; per altro osserva la sentenza che se D. F. era giunto a minacciare l’imputato ciò significava che egli si era attivato per sottrargli i clienti. La sentenza aveva dato atto che il metodo intimidatorio dell’imputato era chiaramente provato dalle conversazioni telefoniche intercettate nelle quali era emerso che l’intimidazione era il mezzo per procacciare i clienti.

I ricorrenti debbono essere condannati ciascuno al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, ciascuno, al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 11-04-2011, n. 8222 Ammissione al passivo

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Svolgimento del processo

1. – Nel fallimento della Co.Ve.S. – Cooperativa Vendita Stampa S.c.a.r.l. il Giudice delegato ammise al passivo un credito fatto valere dallo Studio Legale Afferni Crispo & C., in via chirografaria per l’importo di L. 20.000.000 oltre IVA e 2% sul ripartito, ed in via privilegiata per l’importo di L. 200.000.000. a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali rese in favore della società poi fallita.

A seguito dell’approvazione di un piano di riparto parziale, il curatore rimise al creditore la somma di L. 200.000.000, a saldo del credito ammesso in via privilegiata.

2. – Con successivo ricorso ai sensi della L. Fall., art. 101, lo Studio Legale chiese di essere ammesso al passivo in prededuzione per l’ulteriore importo di L. 40.800.000. a titolo di rivalsa dell’IVA sulla somma ricevuta in esecuzione del piano di riparto.

3. – La domanda fu rigettata dal Tribunale di Milano con sentenza del 20 settembre 2002, confermata dalla Corte d’Appello con sentenza del 18 aprile 2005.

Premesso che la questione relativa alla collocazione del credito IVA era stata già definita con il provvedimento di ammissione al passivo, emesso a seguito di transazione intervenuta tra il creditore ed il curatore, la Corte ha escluso che il credito fosse pagabile in prededuzione quale debito di massa, non trattandosi di debito contratto dal curatore per l’amministrazione dei beni fallimentari o per spese di procedura, ma di un accessorio di un debito assunto dal fallito, per il quale l’art. 2758 c.c., accorda solo il privilegio speciale su determinati beni.

Ha precisato al riguardo che la fonte dell’obbligazione non può essere individuata nel pagamento, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6, in quanto tale disposizione, volta ad agevolare le operazioni e gli accertamenti in sede fiscale, non altera il sistema civilistico dei privilegi nè le regole del concorso in caso di fallimento.

Ha infine escluso che l’assoggettamento del credito al concorso determini un ingiustificato arricchimento della massa dei creditori a danno di uno di essi, osservando che il fallimento acquisisce il credito verso l’Erario in virtù di un pagamento lecitamente eseguito, e che il sacrificio di singole posizioni è una possibilità insita nel sistema normativo concorsuale.

4. – Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione lo Studio Legale Afferni Crispo & C. per quattro motivi illustrati anche con memoria.

Il curatore del fallimento resiste con controricorso.
Motivi della decisione

1. – Preliminarmente, va disattesa l’eccezione sollevata dalla difesa del fallimento, secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile, al pari dell’appello, per inosservanza da parte del ricorrente del termine dimidiato previsto per le impugnazioni in sede fallimentare.

I giudizi introdotti a seguito di dichiarazione tardiva di credito non costituiscono infatti, a differenza di quelli di opposizione allo stato passivo, lo sviluppo in sede contenziosa della precedente fase di verificazione e di accertamento dei crediti, ma presentano i caratteri del normale giudizio di cognizione, da istruirsi a norma dell’art. 175 c.p.c. e ss., e soggetto, in quanto tale, ai principi del rito ordinario, anche con riferimento alle modalità ed ai termini per la proposizione delle impugnazioni; rispetto ad essi, pertanto, non trova applicazione la riduzione dei termini prevista dalla L. Fall., art. 99, per i giudizi di opposizione allo stato passivo, trattandosi di norma eccezionale e quindi non estensibile a situazioni processuali diverse da quelle prese in considerazione dal legislatore (cfr. Cass. Sez. lav.. 2 marzo 2007, n. 4950; Cass., Sez. 1^, 22 gennaio 1999. n. 555; 29 ottobre 1992. n. 11789).

2. – Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 6, 21 e 74 bis, come modificati dal D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, art. 1, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che il credito relativo alla rivalsa dell’IVA dovuta sul compenso per prestazioni professionali sorga anteriormente alla dichiarazione di fallimento.

Premesso infatti che, in caso di prestazione di servizi, mentre il credilo relativo al compenso sorge al momento del compimento della prestazione, quello relativo alla rivalsa dell’IVA sorge soltanto a seguito dell’emissione della fattura, osserva che, in caso di fallimento del committente, tale adempimento può aver luogo solo contestualmente all’avvenuto riparto. Ne consegue da un lato che prima di tale momento il credito non può essere preso in considerazione ai fini dell’ammissione al passivo, dall’altro che, nella specie, la domanda di ammissione tardiva proposta a seguito del riparto non poteva considerarsi inammissibile, avendo una causa petendi diversa da quella proposta in precedenza.

3. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 74 bis, come modificato dal D.P.R. n. 687 del 1974, art. 1, e del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 111, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso che il credito relativo alla rivalsa dell’IVA fosse prededucibile quale debito di massa.

Sostiene infatti che, attraverso la registrazione della fattura emessa dal professionista ed a lui intestata, il curatore costituisce il fallito debitore dell’IVA nei confronti di quest’ultimo e creditore dell’imposta nei confronti dello Stato, compiendo in tal modo un atto di amministrazione del fallimento, in virtù del quale diviene obbligato al versamento dell’IVA, che può successivamente compensare con quella da lui dovuta o della quale può chiedere il rimborso, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 30. 4. – Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2758 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che la prededucibilità del credito relativo alla rivalsa dell’IVA contrastasse con la sua natura di credilo privilegiato ai sensi dell’art. 2758 c.c..

Premesso che la natura privilegiata del credito non ne esclude la prededucibilità, ogni qualvolta esso maturi dopo il concorso nei confronti dell’amministrazione fallimentare, sostiene che l’art. 2758, non ha nulla a che vedere con tale problematica, in quanto si limita ad elencare i crediti dello Stato per tributi indiretti. Il credito relativo al compenso per prestazioni professionali è peraltro assistito dal privilegio di cui all’art. 2751 bis c.c., il quale trova fondamento nei principi costituzionali di tutela del lavoro e solidarietà sociale, incompatibili con la falcidia derivante dalla collocazione in chirografo del credito relativo alla rivalsa dell’IVA. 5. – Con il quarto ed ultimo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2041 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso la configurabilità di un ingiustificato arricchimento della massa a danno del singolo creditore.

Osserva infatti che, mentre il professionista è tenuto a versare l’IVA non riscossa, il fallimento può compensare il relativo importo o comunque chiederne il rimborso, avvalendosi ingiustificatamente di un credito non pagato, con l’ulteriore conseguenza che l’imposta viene a gravare su un soggetto diverso da quello istituzionalmente obbligato.

6. – I motivi, da esaminarsi congiuntamente avuto riguardo all’unitarietà della questione cui l’anno riferimento, sono infondati.

Nel rigettare la domanda di ammissione al passivo proposta dal ricorrente, la Corte d’Appello si è infatti conformata all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di rivalsa dell’IVA dovuta sul corrispettivo di prestazioni professionali rese in favore di un imprenditore poi dichiarato fallito, secondo cui, ove il professionista emetta la relativa fattura in costanza di fallimento, il credito non è qualificabile come credito di massa, da soddisfare in prededuzione, ma può giovarsi del solo privilegio speciale di cui all’art. 2758 c.c., comma 2 (nel testo introdotto dalla L. n. 426 del 1975, art. 5, che, compiutamente regolando la materia, ha abrogato la previsione di un privilegio generale contenuta nel D.P.R. n. 687 del 1974, art. 1), purchè sussistano beni, che il creditore ha l’onere di indicare nella domanda di ammissione al passivo, su cui possa esercitarsi la causa di prelazione (cfr. Cass., Sez. 1^, 12 giugno 2.008. n. 15690:

29 ottobre 1998, n. 10799; 1 giugno 1995, n. 6149).

In applicazione di tale principio, la Corte territoriale ha ritenuto che l’emissione della fattura non integrasse una nuova causa petendi, idonea a legittimare la dichiarazione tardiva del credito di rivalsa dell’IVA. la cui collocazione era stata già definita nell’ambito della transazione intervenuta tra il ricorrente ed il fallimento in un precedente giudizio di opposizione allo stato passivo avente ad oggetto il credito relativo al compenso professionale.

La decisione merita conferma, essendo pacifico che il credito di cui e stata chiesta l’ammissione al passivo si riferisce ad una prestazione professionale resa in favore del fallito in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, e non avendo il ricorrente addotto, a fondamento dell’impugnazione, ragioni sufficienti a giustificare una rimeditazione della questione.

6.1. – L’indirizzo citato trova fondamento nel rilievo per cui il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, nel prevedere che le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo, non pone una regola generale rilevante in ogni campo del diritto, ma si limita ad individuare il momento in cui l’operazione può essere assoggettata ad imposta, nonchè il momento in cui può essere emessa la fattura. L’individuazione di tale momento non comporta d’altronde il mutamento del soggetto nei confronti del quale la fattura dev’essere emessa, ed a carico del quale sorge pertanto il credito di rivalsa, in quanto, dal punto di vista civilistico, l’evento generatore di tale credito rimane pur sempre la prestazione professionale conclusasi prima del fallimento.

Ciò impedisce di qualificare il credito in questione come credito di massa, da soddisfare in prededuzione ai sensi della L. Fall., art. 111, comma 1, n. 1, (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 99, e dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, art. 8), essendo a tal fine necessario che il credito sia sorto nei confronti della gestione fallimentare, come spesa o come credito di amministrazione, o ancora come credito inerente all’esercizio provvisorio dell’impresa. Ai fini dell’individuazione dei crediti di massa, infatti, il profilo determinante non è costituito dall’elemento temporale, ma da quello funzionale, e cioè dal loro riferimento a costi assunti nell’interesse dei creditori concorsuali per il conseguimento degli scopi dell’esecuzione collettiva, restando necessariamente esclusi da tale nozione i crediti, pur fatti valere nei confronti del fallimento, che non siano sorti in occasione e per le finalità della procedura, ma siano geneticamente riconducigli all’attività dei fallito (cfr. Cass. Sez. 1^, 2 febbraio 1995, n. 1227).

6.2. – Non può quindi condividersi la dissociazione che il ricorrente pretende di introdurre ira la genesi del diritto al corrispettivo e quella del credito di rivalsa dell’IVA, in base all’assunto per cui quest’ultimo sorgerebbe soltanto con l’emissione della fattura, che. dovendo avvenire all’atto del pagamento, potrebbe aver luogo, in caso di fallimento del committente, soltanto a seguito del riparto.

L’emissione della fattura all’atto della ricezione del pagamento costituisce infatti una mera facoltà riconosciuta al prestatore di servizi, il quale può anche scegliere di fatturare, registrando la relativa imposta, al momento della prestazione del servizio.

L’esercizio di tale facoltà non sposta in avanti il momento genetico del credito di rivalsa, e comunque non lo trasforma in credito di massa, in caso di fallimento del debitore, non potendo ricondursi un siffatto mutamento al mero dato occasionale dell’emissione della fattura in epoca successiva all’apertura della procedura concorsuale.

L’adempimento in questione non è neppure configurabile come atto di amministrazione del fallimento, ai sensi della L. Fall., art. 111, comma 1, n. 1, in quanto tale disposizione fa riferimento all’attività negoziale posta in essere dal curatore in relazione all’amministrazione della massa attiva. nella quale non può evidentemente ricomprendersi un atto compiuto da un terzo in funzione di un interesse estraneo alla massa.

6.3. – Qualora, pertanto, il credito relativo al compenso sia stato già ammesso al passivo, l’emissione della fattura non da luogo ad una nuova causa petendi, idonea a giustificare la dichiarazione tardiva del credito di rivalsa dell’IVA. laddove, come nella specie, quest’ultimo abbia costituito anch’esso oggetto della precedente istanza di ammissione al passivo.

E’ appena il caso di ricordare, in proposito, che l’ammissione ordinaria e quella tardiva al passivo fallimentare sono altrettante fasi di uno stesso accertamento giurisdizionale, sicchè, rispetto alla decisione concernente un’insinuazione tardiva di credito, le pregresse decisioni, riguardanti l’insinuazione ordinaria, hanno valore di giudicato interno, con la conseguenza che un credito, per potere essere insinuato tardivamente, deve essere diverso, in base ai criteri del petitum e della causa petendi da quello fatto valere nella insinuazione ordinaria (cfr. Cass. Sez. 1^, 10 novembre 2006, n. 24049: 31 marzo 2006, n. 7661: 2 novembre 2001, n. 13590).

6.4. – Ritenere che il eredito del professionista possa essere soddisfatto in prededuzione ove la fattura sia emessa successivamente alla dichiarazione di fallimento, e debba altrimenti concorrere con quelli degli altri creditori, godendo eventualmente del solo privilegio di cui all’art. 2758 c.c., comma 2, significherebbe d’altronde introdurre un’ingiustificata disparità di trattamento, avuto riguardo all’anteriorità della prestazione professionale rispetto all’apertura del fallimento, che costituisce il presupposto di fatto comune ad entrambe le situazioni.

E’ alla stregua di tale considerazione che dev’essere correttamente intesa l’affermazione della Corte territoriale, secondo cui la natura di eredito di massa del credito di rivalsa dell’IVA è smentita dal privilegio speciale accordato al medesimo credito dall’art. 2758 c.c., comma 2, (che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, si riferisce espressamente ai crediti di rivalsa verso il cessionario ed il committente previsti dalle norme in materia di IVA). In proposito, questa Corte ha già avuto modo di precisare che rendere il creditore arbitro del regime giuridico applicabile al credito di rivalsa costituirebbe un’anomalia difficilmente coordinarle con la tutela dei crediti concorrenti, facendo dipendere l’attribuzione al credito in esame della medesima qualifica di quello per spese della procedura non già dalle iniziative degli organi della procedura, dalle loro decisioni e dalle loro attività, ma semplicemente dall’attività del terzo (cfr. Cass. Sez. 1^, 1 giugno 1995, n. 6149. cit.).

E’ poi esatto il rilievo del ricorrente, secondo cui l’esclusione della prededucibilità del eredito di rivalsa dell’IVA. posta in relazione con il privilegio accordato dall’art. 2751 bis c.c., al credito del professionista per il corrispettivo della prestazione resa può comportare, in sede di ripartizione dell’attivo, che soltanto quest’ultimo credito riesca a trovare soddisfazione. Non può tuttavia condividersi il corollario che il ricorrente pretende di trame in ordine all’ingiustificata falcidia che ne conseguirebbe per lo stesso compenso dovuto al professionista, in violazione dei principi costituzionali di tutela del lavoro e solidarietà sociale che costituiscono il fondamento del predetto privilegio. Tale affermazione muove infatti dalla premessa di ordine economico secondo cui. in virtù del meccanismo della rivalsa, l’onere dell’imposta è destinato a ricadere, in definitiva, sul committente nel caso di prestazione di servizi, e sul consumatore finale in caso di cessione di beni. Altro è, tuttavia, il risultato economico della rivalsa, altro l’individuazione del contribuente, che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 17, identifica nei soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, implicitamente ponendo a loro carico le conseguenze economiche dell’eventuale impossibilità materiale o giuridica di esercitare la rivalsa (cfr. al riguardo, Corte cost., sent. n. 25 del 1984).

6.5. – Quanto infine al vantaggio derivante al fallimento dalla possibilità di portare in detrazione l’IVA o di chiederne il rimborso, ancorchè il credito di rivalsa del professionista non abbia trovato soddisfazione in sede di riparto, esso non è configurabile quale ingiustificato arricchimento ai sensi dell’art. 2041 c.c., ma costituisce il risultato del sistema di contabilizzazione dell’imposta, comune anche alle ipotesi in cui il creditore abbia emesso la fattura in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, e non imputabile ad un’anomalia distorsiva del sistema concorsuale (cfr. Cass., Sez. 1^, 12 giugno 2006. n. 15690, cit.).

7. – Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna lo Studio Legale Afferni Crispo & C. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 2.200.00, ivi compresi Euro 2.000,00 per onorario ed Euro 200.00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-01-2011) 08-03-2011, n. 8979

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza emessa in data 22 Aprile 2010 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Agrigento, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha applicato alla Sig.ra R. la pena di due anni di reclusione e 2.000,00 euro di multa in relazione al reato previsto dalla L. n. 75 del 1958, artt. 3 e 4, commesso a partire dall’anno 2008.

Avverso tale decisione l’imputata propone ricorso lamentando vizio di motivazione in relazione alla congruità della pena, motivazione sorretta da mere formule di stile.

Il motivo è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

I limiti che la giurisprudenza ha fissato circa l’interpretazione degli artt. 129 e 444 c.p.p. e circa l’obbligo di motivazione del giudice sono ormai costanti a far data dalla decisione delle Sezioni Unite Penali n. 10732 del 27 settembre-18 dicembre 1995, Serafino (rv 202270), che ha affermato il principio secondo cui la motivazione può limitarsi a dare conto degli estremi del materiale probatorio depositato in atti dal cui esame il giudice ha tratto la convinzione che non emergono gli estremi della dichiarazione di non procedibilità prevista dall’art. 129 c.p.p., così che in presenza dell’accordo delle parti non sono necessari ulteriori approfondimenti (Sezioni Unite Penali, sentenza n. 3 del 1999, udienza 25 Novembre 1998, Messina, rv 212437).

Da tali e consolidati principi la giurisprudenza ha fatto seguire il principio che le parti che hanno sottoscritto e proposto l’accordo sull’applicazione della pena che il giudice abbia accolto non sono legittimate a mettere in discussione mediante successiva impugnazione i presupposti dell’accordo medesimo (principio costantemente affermato a far data dalla sentenza della Prima Sezione Penale n. 1549 del 1995, Sinfisi, rv 201160), con la conseguenza che il controllo di legittimità in ordine alla sentenza di applicazione della pena può avere ad oggetto la motivazione soltanto nel caso che dal provvedimento emerga l’evidenza dell’esistenza di una delle condizioni indicate dall’art. 129 c.p.p. (per tutte, sentenza della Terza Sezione Penale n. 2309 del 1999, Bonacchi, rv 215071).

Analoghi principi valgono per quanto concerne il trattamento sanzionatorio, che non può essere messo in discussione dalle parti allorchè il giudicante abbia ritenuto la richiesta congrua ed emesso la sentenza che recepisce l’accordo.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, nonchè al versamento della somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-02-2011) 23-03-2011, n. 11518

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Svolgimento del processo

M.A., tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, in data 4.7.2009, confermativa della sentenza 8.11.2005 del Tribunale di Lecce, sez. dist. di Casarano, che lo aveva condannato, per i reati di ricettazione (per avere ricevuto o comunque detenuto n. 53 volumi, provento di furto, facenti parte di una collezione di libri antichi risalente al 1700) e di estorsione (per aver costretto S.L., mediante minaccia implicita di perdita definitiva di detti beni, a consegnargli, in cambio della loro restituzione, un assegno bancario di Euro 3.400,00, titolo poi distrutto alla presenza dello S., allorchè costui lo aveva informato di aver registrato i colloqui tra loro intercorsi, riguardanti le trattative avviate per la restituzione della collezione di libri antichi), unificati dalla continuazione, concesse le attenuanti generiche, alla pena di anni 3, mesi 6 di reclusione ed Euro 900,00 di multa, oltre al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, in favore della costituita parte civile.

Il ricorrente deduceva:

1) mancanza e manifesta illogicità della motivazione; la prova della responsabilità dell’imputato era stata fondata esclusivamente su quanto riferito dalla parte offesa, S.L. e sulla registrazione dei presunti colloqui con il M., senza che questi avesse potuto partecipare alla convocazione per la perizia fonica, non avendone avuto tempestiva conoscenza; 2) mancata assunzione di prova decisiva relativa alla "corrispondenza fonica dei partecipanti ai dialoghi della cassetta di registrazione" fornita dalla parte lesa.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha ribadito che il M. si è sempre sottratto all’effettuazione di perizia fonica, precisando, fra l’altro, in relazione a quanto eccepito dalla difesa, che il perito nominato, "prima di procedere e malgrado la prima convocazione fosse rimasta inevasa, ne effettuò una seconda, essa pure rimasta senza esito, pur essendo regolarmente giunta a destinazione". La sentenza impugnata ha, quindi, correttamente desunto la prova dei fatti contestati dal tenore dell’elaborato peritale relativo alle due conversazioni registrate, evidenziando come l’assunto difensivo fosse smentito dalle stesse e suffragasse, invece, la versione dei fatti dalla parte offesa e la correttezza del giudizio cui era pervenuto il primo giudice. Va rammentato, al riguardo, che la motivazione della sentenza di primo grado si integra con quella di appello nè può, nel caso di cosiddetta " doppia conforme", essere superato il limite costituito dal "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dai probatori non esaminati dal primo giudice, ipotesi non ricorrente nella specie (Cass. n. 19710/2009; n. 38788/2006).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.