Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 31-01-2013) 20-06-2013, n. 26973

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.P.B. ha proposto, per il tramite del difensore, ricorso in Cassazione ex art. 311 c.p.p., avverso l’ordinanza in data 4.12.012 con la quale il Tribunale di Napoli, sezione del riesame, decidendo sull’istanza di riesame proposta dal predetto e da T.G. avverso l’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Benevento in data 14.11.012 per l’imputazione provvisoria di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 81, art. 73, comma 1, in (OMISSIS), ha respinto il ricorso e confermato l’impugnata ordinanza.

La misura cautelare personale è stata disposta nell’ambito di procedimento penale in cui il D.P. è indagato del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 81, art. 73, comma 1, per aver ceduto ripetute volte dosi di hashish a T.C. al prezzo di Euro 10,00, da settembre 2010 fino al mese di maggio 2011.

I giudici del riesame hanno ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del D.P. desumendoli dalle dichiarazioni dell’acquirente Ta., il quale ha riferito di essersi rifornito di stecche di hashish, di solito in occasione di feste, acquistandole, fino al mese di maggio 2012, dal D.P., suo fornitore abituale in quelle occasioni; egli lo contattava telefonicamente per ordinare le dosi e per fissare l’appuntamento per la consegna, che avveniva di solito in una piazza del paese di Montesarchio; il prezzo convenuto era di Euro 10 a stecca. Le dichiarazioni accusatorie dell’acquirente hanno trovato riscontro nelle intercettazioni telefoniche da cui erano emersi i contatti fra il Ta. e il D.P. per l’acquisto della sostanza stupefacente.

Deduce la difesa del ricorrente, col primo motivo, violazione di legge, segnatamente del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, art. 274 c.p.p., lett. C), art. 275 c.p.p., comma 2 bis, nonchè illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata, con riferimento al mancato riconoscimento della attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 309, comma 5.

A parere della difesa le argomentazioni poste dal tribunale del riesame a sostegno del diniego dell’attenuante in questione, ovvero "l’esistenza di reiterate cessioni di stupefacente protratte nel tempo e precedute da richieste effettuate con linguaggio convenzionale" sono smentite dal dato investigativo costituito dalle dichiarazioni dell’acquirente dello stupefacente il quale, sentito a s.i.t., ha dichiarato di essersi rivolto al D.P. solo in alcune occasioni poichè aveva paura di essere scoperto, quindi andava ad approvvigionarsi fuori sede.

Tale risultanza, che depone inequivocabilmente per l’occasionalità delle cessioni, secondo il difensore dell’indagato, è stata trascurata ed omessa dal tribunale del riesame, che non ha tenuto conto di altri dati ai fini del riconoscimento dell’attenuante suddetta, quali l’oggettiva esiguità ponderale dello stupefacente ceduto (una stecca al prezzo di 10 Euro), il carattere rudimentale dello spaccio, che avveniva senza particolari accorgimenti e all’esito di richieste telefoniche facilmente controllabili, la mancanza di organizzazione e di mezzi funzionali ad un’attività estesa nel territorio, l’attività lavorativa svolta dall’indagato che non traeva dallo spaccio la propria esclusiva fonte di reddito, la sostanziale incensuratezza del D.P..

2- contraddittorietà della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di reiterazione criminosa, ex art. 274 c.p.p., lett. c, essendo basata su mere illazioni e formule stereotipate.

Il ricorso è infondato.

Appare opportuno richiamare i principi elaborati dalla S.C. sui limiti del controllo di legittimità della motivazione di provvedimenti in materia di misure cautelari.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con ripetute pronunce, hanno delimitato l’ambito di intervento della Corte in materia stabilendo che, in tema di misure cautelari personali, allorchè sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame, in ordine alla consistenza di gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni della ritenuta gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Cass. SU 22.3.2000 n. 11, conforme Sez. 4^, Sentenza n. 22500 03/05/2007, SU n. 16 1996 RV. 203621, n. 6402 1997 rv).

L’ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive degli indagati, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta l’applicazione delle misura cautelare e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro di carattere negativo, la cui presenza rende l’atto insindacabile: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza nel testo di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento" (Cass. Sez. 3^, n. 40873 21/10/2010, Sez. 4^, n. 2050 17/08/1996).

Fatta questa precisazione sui limiti del sindacato della C.S., si deve rilevare che il provvedimento impugnato contiene una congrua adeguata motivazione in ordine alla sussistenza di elementi indiziari a carico del ricorrente, tali da escludere la sussistenza dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, richiesta dal ricorrente, quali si evincono, secondo il convincimento del Tribunale, adeguatamente motivato e privo di vizi logici, dalla reiterazione dell’attività di cessione, non limitata ad un singolo episodio, dalle sue peculiari connotazioni, quale la programmazione delle cessioni, sempre precedute da contatti telefonici, in linguaggio convenzionale, volti a raccogliere l’ordine e a concordare le modalità della consegna, secondo lo schema tipico di un’attività di spaccio organizzata, a nulla valendo a contrastare tali conclusioni l’assunto difensivo dell’indagato, smentito sia dalle dichiarazioni dell’acquirente, che ha ammesso di rifornirsi dal D. P., sia pure non con assiduità, e delle risultanze delle intercettazioni telefoniche.

Altrettanto motivata è l’ordinanza impugnata quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, che i giudici del riesame rinvengono correttamente nelle stesse modalità della condotta, come sopra descritta, indicativa di uno stabile inserimento nello spaccio di stupefacenti con attività organizzata sia pure in modo rudimentale, e di personalità adusa alla commissione di fatti di rilevante gravità, non essendo l’attività lavorativa, preesistente alla commissione dei fatti, idonea ad attenuare tale giudizio di pericolosità sociale.

Il ricorso deve dunque essere rigettato.

Segue per legge, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella udienza pubblica, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE – SENTENZA 25 marzo 2010, n.7160 RIPARTO DI GIURISDIZIONE E DANNO DA RITARDO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico identico motivo di entrambi i ricorsi i ricorrenti lamentano il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, a norma dell’art. 360 n. 1 c.p.c..

Assumono i ricorrenti che, data la natura non provvedimentale dell’atto emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la giurisdizione si apparteneva al giudice ordinario, poiché le S.U. di questa Corte (n. 32 74/2006) avevano statuito che sussisteva la giurisdizione del giudice amministrativo solo per le controversie relative a provvedimenti, incidenti direttamente sulla costituzione o modificazione del rapporto giuridico, dal quale scaturiscono anche posizioni di diritto soggettivo. Proseguono i ricorrenti rilevando che, secondo la suddetta sentenza delle S.U., dalla giurisdizione del GA sono esclusi gli atti che non hanno diretta incidenza sui rapporti giuridici, come gli atti normativi, generali (quali i provvedimenti tariffari o di programma, con la conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

Lamentano poi i ricorrenti che erroneamente sia stata affermata la giurisdizione del G.A. anche sul rilievo che nella fattispecie la posizione della ALFA era di interesse pretensivo, mentre essa era di aspettativa di un provvedimento di fissazione dei corrispettivi, per cui si trattava di un vero “diritto al diritto”.

3.1. Il motivo di ricorso è infondato.

Il petitum della ALFA davanti al Tar consisteva nella richiesta di dichiarazione di illegittimità del ritardo con il quale il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture aveva determinato gli importi dovuti ai gestori aeroportuali come corrispettivo provvisorio per i servizi di sicurezza sul bagaglio di stiva dall’1.1.2003; di annullamento sia della clausola con cui l’Z aveva disposto la posticipazione della decorrenza dei corrispettivi dal 26.6.2003, sia della riduzione del corrispettivo da Euro 2,19 ad Euro 2,07, operata dal d.m. 14.3.2 003; ed – infine – nella richiesta di risarcimento dei danni subiti da ALFA per la suddetta illegittima condotta.

La questione attiene, anzitutto, alla qualificazione del mancato tempestivo esercizio da parte della P.A. della potestà di determinazione tariffaria, dalla quale dipende la copertura dei servizi e dalla qualificazione della posizione soggettiva della Alfa, che tali servizi rendeva.

3.2. La normativa di settore riguardante la determinazione dei corrispettivi in questione è costituita dall’art. 5 d.l. 18.1.1992, n. 9, dagli artt. 4 ed 8 del correlato regolamento emanato con d.m. 29.1.1999, n. 85, dall’art. 11 duodecies della l. n. 248/2005; dal d.m. 14.3.2004, n. kk 13/T.

Da tali norme emerge la determinazione in via autoritativa (e non tramite meccanismi automatici), sia pure sulla base dei prospetti e dei costi indicati dalle società concessionarie, degli importi dovuti al gestore per la copertura degli incrementati controlli e quale corrispettivo del servizio fornito. A fronte del potere amministrativo e del correlato obbligo di provvedere a carico della P.A. sussiste una posizione di interesse legittimo pretensivo dei gestori aeroportuali che, come Alfa, abbiano attivato il servizio senza aver percepito il corrispettivo (su ciò più ampiamente in seguito).

3.3. Va poi osservato che correttamente la sentenza impugnata ha rilevato che nella fattispecie non si versava in ipotesi di controversia relativa a indennità, canoni ed altri corrispettivi, esclusa dalla giurisdizione esclusiva del g.a. ai sensi dell’art. 33 del d. lgs n. 80/1998, attesa la natura pacificamente estranea a questo novero della determinazione, autoritativa e tecnicamente discrezionale (anche in relazione agli adempimenti istruttori che presuppone) delle medesime tariffe, richiedibili a soggetti terzi rispetto all’amministrazione che li determina.

Queste S.U. hanno più volte affermato che, in tema di riparto della giurisdizione in materia di concessione di pubblici servizi, anche alla stregua della sentenza della Corte costituzionale n. 204/2004, con la quale è stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 80 del 1998, (come modificato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7), deve ritenersi principio pacifico che le controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi, non attratte nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo perché riservate alla giurisdizione del Giudice ordinario – secondo un criterio di riparto già presente nella L. n. 1034 del 1971, art. 5, comma 2, prima delle modifiche apportate dall’art. 33 d. lgs. n. 80/1998, sono solo quelle a contenuto meramente patrimoniale, e cioè quelle nelle quali non venga in rilievo il potere della P.A. a tutela di interessi generali. Ove, invece, si realizzi detta ultima ipotesi, perché la controversia coinvolge la verifica dell’azione autoritativa della P.A. sul rapporto sottostante, ovvero la verifica dell’esercizio di poteri discrezionali di cui essa gode nella determinazione di indennità, canoni o altri corrispettivi, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo (cfr. Cass. sez. un., 13.2.2007, n. 3046; 22.8.2007, n. 17829; 31.1.2008, n. 2273; 27.3.2008, n. 7946 Cass. 18.11.2008, n. 27333).

3.4. È vero, come sostengono i ricorrenti, che la sentenza del 2006 n. 3274 ha statuito che sono escluse dalla giurisdizione esclusiva del g.a. le controversie che hanno ad oggetto atti che non hanno una diretta incidenza su rapporti giuridici, come gli atti normativi, e quelli generali (tra cui i provvedimenti tariffari).

Va, tuttavia, osservato che la predetta sentenza non afferma che i provvedimenti tariffari non abbiano natura provvedimentale, ma solo delimita le ipotesi in cui controversie relative a diritti soggettivi collegate a provvedimenti tariffari possano essere attratte nella giurisdizione esclusiva del g.a..

Dalla sentenza emerge come, nella normalità dei casi, i provvedimenti tariffari, in quanto atti generali, non abbiano una diretta incidenza sulla costituzione o modificazione di un rapporto giuridico dal quale scaturiscono posizioni di diritto soggettivo e, quindi, come la connessione con il provvedimento tariffario non possa essere invocata al fine di far valere in giudizio davanti al g.a., affermandone la giurisdizione esclusiva, situazioni di diritto soggettivo scaturenti dal rapporto tra avente diritto alla tariffa e terzi.

Nella fattispecie, invece, la questione investe la pretesa non tempestività e correttezza della manifestazione di volontà della p.a., espressa nell’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali, nella determinazione delle tariffe per i corrispettivi dei servizi di sorveglianza resi dalla ALFA. Pertanto, la posizione della suddetta impresa, che lamenti la insufficiente espansione del proprio diritto, in conseguenza dell’illegittima ed in ogni caso ritardata determinazione delle tariffe, ha consistenza di interesse legittimo e la relativa azione rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 05/06/2006, n. 3335).

In definitiva,contrariamente all’assunto dei ricorrenti, il d.m. 14.3.2003, con il quale sono stati fissati i corrispettivi, riveste natura provvedimentale nei confronti di Alfa.

3.5. Conseguentemente dell’esercizio pretesamente tardivo del potere autoritativo è chiamato a conoscere il g.a. per valutare l’illegittimità di tale ritardo, anche eventualmente ai fini risarcitori (art. 7 l. n. 1034 del 1971).

Trattasi della figura del c.d. “danno da ritardo” nell’azione amministrativa, in merito al quale va ribadita la giurisdizione del giudice amministrativo.

Come, infatti, già statuito da queste S.U., nel sistema normativo conseguente alla legge 21 luglio 2000, n. 205, la tutela giurisdizionale risarcitoria contro l’agire illegittimo della P.A. spetta al giudice ordinario solo in casi marginali, quante volte il diritto del privato non sopporti compressione per effetto di un potere esercitato in modo illegittimo o, se lo sopporti, quante volte l’azione della P.A. non trovi rispondenza in un precedente esercizio del potere, che sia riconoscibile come tale, perché a sua volta deliberato nei modi ed in presenza dei requisiti richiesti per valere come atto o provvedimento e non come mera via di fatto.

Pertanto, l’amministrazione deve essere convenuta davanti al giudice ordinario in tutte le ipotesi in cui l’azione risarcitoria costituisca reazione alla lesione di diritti incomprimibili (come la salute o l’integrità personale). Deve, ancora, essere convenuta davanti al giudice ordinario, quante volte la lesione del patrimonio del privato sia l’effetto indiretto di un esercizio illegittimo o mancato di poteri, ordinati a tutela del privato (versandosi, in tal caso, nell’ambito delle controversie meramente risarcitorie). Dove, per contro, la situazione soggettiva si presenta come interesse legittimo, la tutela risarcitoria va chiesta al giudice amministrativo. Alla giurisdizione di quest’ultimo sono riconducibili anche i casi in cui la lesione di una situazione soggettiva dell’interessato è postulata come conseguenza di un comportamento inerte (si tratti di ritardo nell’emissione di un provvedimento risultato favorevole o di silenzio), giacché ciò che in tali casi viene in rilievo è bensì un comportamento, ma risolventesi nella violazione di una norma che regola il procedimento ordinato all’esercizio del potere. Ciò che viene qui in rilievo è bensì un comportamento, ma il comportamento si risolve nella violazione di una norma che regola il procedimento ordinato all’esercizio del potere con conseguente lesione di una situazione di interesse legittimo pretensivo e non di diritto soggettivo (Cass. S.D. 13/06/2006, n. 13659; Cass. S.U. 13/06/2006, n. 13660).

3.6. Nella presente fattispecie viene in rilievo il mancato tempestivo adempimento dell’obbligo delle p.a. intimate di provvedere ad adempimenti tipicamente procedimentali, aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni amministrative, solo tardivamente sfociati nell’adozione del provvedimento amministrativo, costituito dal d.m. del 13 marzo 2003.

4. Inoltre va osservato che la ALFA ha anche chiesto ed ottenuto l’annullamento della nota Z 11.6.2 003 nella parte in cui procrastinava l’applicazione dei corrispettivi tariffari per partenze successive al 26.6.2003.

Stante la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere di tale illegittimità, sarebbe contrario al principio di concentrazione della tutela ipotizzare che Alfa avrebbe dovuto chiedere l’annullamento della nota al g.a. ed il risarcimento del danno all’AGO.

Nella sentenza 191 del 2006 la Corte costituzionale ha messo in rilievo l’importanza dell’osservazione già fatta nella sentenza 204 del 2004: non costituire altra materia di giurisdizione esclusiva l’attribuzione al giudice amministrativo del potere di risarcire il danno subito dalla parte a causa delle illegittime modalità di esercizio della funzione amministrativa. La Corte da un lato ha descritto il valore di “attribuzione alla giurisdizione amministrativa della tutela risarcitoria – non a caso con la medesima ampiezza, e cioè sia per equivalente sia in forma specifica, che davanti al giudice ordinario”; da altro lato ne ha rinvenuto il fondamento di legittimità costituzionale “nella esigenza, coerente con i principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 111 Cost., di concentrare davanti ad un unico giudice l’intera tutela del cittadino avverso le modalità di esercizio della funzione pubblica” (all’uopo richiamando la sentenza 22 luglio 1999 n. 500/SU di questa Corte).

Il senso di quest’impostazione – secondo la spiegazione che ne ha dato la Corte Costituzionale – sta in ciò che, siccome giudice naturale della legittimità della funzione pubblica è il giudice amministrativo, gli artt. 24 e 111 Cost., che postulano l’effettività della tutela giurisdizionale, vengono a porsi come una sufficiente base di legittimazione sul piano costituzionale per una scelta, che trascende la qualificazione sostanziale della pretesa risarcitoria, per concentrare davanti ad un unico giudice l’intera tutela del cittadino avverso le modalità di esercizio di quella funzione (vedasi sul punto anche Cass. S.U. 23.12.2008, n. 30254).

5.1. Va, quindi, ribadito che appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia con cui si chiede la dichiarazione di illegittimità del ritardo nell’esercizio di poteri amministrativi (relativi alla determinazione dei corrispettivi tariffari per i servizi di controllo sul bagaglio da stiva nell’ambito del trasporto aereo) ed il risarcimento del danno per tale ritardo da parte della p.a., stante la natura autoritativa e tecnicamente discrezionale della determinazione ministeriale dei corrispettivi dovuti al gestore del servizio e della fissazione della relativa esigibilità.

A fronte di un potere autoritativo la posizione giuridica del soggetto che aspira al “bene della vita”, oggetto del potere, è di interesse legittimo pretensivo e non di un’aspettativa, costituente essa stessa un diritto soggetto (diritto al diritto), come assunto dai ricorrenti.

5.2. Tale tipo di interesse ricade, per sua intrinseca natura, nella giurisdizione del giudice amministrativo e, trattandosi della materia di pubblici servizi di trasporto, nella sua giurisdizione esclusiva, ai sensi dell’art. 33 del d. lgs. N. 80/1998 (cfr. Cons. Stato, (Ad. Plen.), 15/09/2005, n. 7). Invece la mera aspettativa, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, lungi dal costituire un diritto al diritto, è priva di ogni tutela (Cass. 29/03/2006, n. 7228; Cass. 25/10/2007, n. 22370; (Cass. 08/02/2007, n. 2771).

6. Pertanto vanno rigettati i ricorsi ed affermata la giurisdizione del giudice amministrativo. I ricorrenti in solido vanno condannati al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 4200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta; dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, sostenute dalla resistente e liquidate in complessivi Euro 4200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Cost. 11.03.2011 n. 83 filiazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Fatto

Ritenuto in fatto

1.- La Corte di appello di Brescia, Sezione per i minorenni, con ordinanza depositata il 19 marzo 2010, ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 30, 31 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 250 del codice civile.

2. – La Corte territoriale riferisce che il Tribunale per i minorenni di Brescia, con sentenza del 21 aprile – 13 maggio 2009, ha autorizzato R. M. a riconoscere il figlio minore D. P. «anche nel dissenso della madre di questi, P. M. A.», sul rilievo che a carico di R. M. non erano emersi elementi negativi tali da giustificare il rigetto della domanda, essendo egli immune da precedenti penali o di polizia ed avendo lavorato fino al 2003. Il detto Tribunale ha aggiunto che in data 7 agosto 2003 R. M. era stato inviato a controllo sanitario per avere manifestato propositi auto lesivi, e in tale sede gli erano state riscontrate soltanto ansia ed instabilità emotiva per l’incerta situazione sentimentale in cui versava, con diagnosi di reazione depressiva lieve; ha osservato, inoltre, che da quell’epoca egli non aveva praticato terapie farmacologiche, essendo stato escluso che fosse portatore di patologie psichiche.

Pertanto, il Tribunale ha concluso per la sussistenza di un interesse del minore al riconoscimento, anche al fine di assicurargli la presenza dell’altro genitore, tenuto a farsi carico di lui, essendo altresì carente la prova che l’iniziativa di R. M. avesse carattere strumentale, in quanto diretta a consentirgli di ingerirsi di nuovo nella vita della donna.

La rimettente prosegue esponendo che M. A. P. ha impugnato la sentenza, chiedendone la riforma e il rigetto della domanda. L’appellante ha negato, tra l’altro, che sussistesse un interesse del figlio ad essere riconosciuto da R. M., in quanto il bambino (all’epoca di anni sei) considerava il marito di lei come padre; quest’ultimo si era sempre occupato del minore ed ella, al momento del parto, non aveva potuto indicarlo come padre a causa «del violento intervento oppositivo di R. M.».

L’appellato ha resistito al gravame, del quale ha chiesto il rigetto, deducendo la sussistenza dei presupposti per autorizzare il riconoscimento.

Il procuratore generale ha chiesto l’accoglimento dell’impugnazione, ravvisando «un fatto impeditivo di importanza proporzionale al valore del diritto genitoriale sacrificato», in considerazione della particolare situazione del minore, che mai aveva visto o sentito parlare del presunto padre e che viveva attualmente sereno con la madre e il marito di costei.

La Corte di appello deduce, ancora, di avere chiesto alle parti di valutare la necessità dell’intervento in causa di un curatore a tutela degli interessi del bambino, ma ha aggiunto che tale iniziativa ha incontrato l’opposizione della madre, la quale ha sostenuto che egli non aveva la qualità di parte processuale, in conformità alla giurisprudenza della Corte di cassazione.

In questo quadro la rimettente, richiamato il disposto dell’art. 250 cod. civ., espone che, per principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nel giudizio instaurato, ai sensi del quarto comma della citata norma, il figlio naturale, non ancora sedicenne, non assume la qualità di parte, sicché la nomina di un curatore speciale non è necessaria. Tuttavia, a suo avviso, se non può essere messo in dubbio che il diritto al riconoscimento del figlio naturale già riconosciuto costituisca per l’altro genitore un diritto soggettivo garantito dall’art. 30 Cost., è del pari innegabile che anche al minore degli anni sedici sia necessario riconoscere piena tutela, che può essere in concreto attuata soltanto se l’interessato sia autonomamente rappresentato e difeso in giudizio.

Si tratta di una posizione giuridica garantita dai principi costituzionali di protezione dell’infanzia, nonché da quelli del giusto processo e del diritto di difesa (artt. 24, 30, terzo comma, 31 e 111 Cost.), e, altresì, affermata nella Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989 (ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176) e nella Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 (ratificata e resa esecutiva con legge 2 marzo 2003, n. 77).

Il giudice a quo, poi, richiama altre ipotesi normative nelle quali il legislatore riconosce a garanzia del minore specifiche forme di difesa in giudizio o prevede la nomina di particolari figure a sua tutela (artt. 264, 321, 334, 336 cod. civ.), e rileva che, nel caso di specie, pur in presenza del contrasto tra la madre del bambino e il presunto padre, non si è provveduto alla nomina di un curatore speciale a tutela del minore né ad assicurare al medesimo un’autonoma difesa processuale, in quanto non ritenuto "parte" nel processo.

Pertanto, ritenuta la rilevanza della questione sulla base delle considerazioni svolte, dubita della legittimità costituzionale del menzionato art. 250 cod. civ., in riferimento ai parametri sopra indicati, nella parte in cui non prevede, per il figlio di età inferiore a sedici anni, «adeguate forme di "tutela" dei suoi preminenti personalissimi diritti, nella specie di autonoma rappresentazione e difesa in giudizio, diritti costituzionalmente garantiti».

3. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale, eccependo in primo luogo la manifesta inammissibilità della questione, perché basata su una ricostruzione parziale del quadro normativo e per avere omesso di verificare la possibilità di un’interpretazione conforme a Costituzione.

Ad avviso della difesa dello Stato, la norma censurata avrebbe delineato un sistema idoneo a tutelare gli interessi del minore, sia quando abbia compiuto i sedici anni, sia quando non abbia ancora raggiunto tale età. In particolare, in questa seconda ipotesi è previsto che per il riconoscimento sia necessario il consenso dell’altro coniuge, che esso non possa essere rifiutato se il riconoscimento stesso risponda all’interesse del figlio e che, in caso di consenso negato, la parte interessata possa avviare un apposito giudizio davanti al tribunale. Quest’ultimo decide con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo del consenso mancante, dopo aver sentito il minore in contraddittorio con il genitore che si oppone e con l’intervento del pubblico ministero.

Sarebbe vero che la norma nulla dice sulla nomina di un curatore speciale, ma ciò per il semplice motivo che l’ordinamento, con l’art. 78 del codice di procedura civile, disciplina in via generale la possibilità di nomina di un curatore, nell’ipotesi di soggetto incapace o in situazione di conflitto d’interessi.

Pertanto, nella specie non sussisterebbe una assoluta impossibilità di nominare un curatore speciale bensì la "non necessità" di tale nomina, salvo che, di volta in volta, il giudice non ravvisi una delle ipotesi per le quali l’art. 78 citato prevede la nomina del detto curatore.

Dalla stessa giurisprudenza di legittimità, richiamata nell’ordinanza di rimessione, sarebbe desumibile che, pur essendo acquisito che il minore infrasedicenne (del cui riconoscimento si tratti), in genere non sia parte del giudizio, «tale diviene quando vi sia stata la nomina di un curatore speciale ai sensi dell’art. 78, secondo comma, c.p.c., essendosi ovviamente presupposto un conflitto d’interessi tra minore e legale rappresentante di esso» (cioè il genitore che si oppone al riconoscimento ad opera dell’altro genitore naturale).

Del resto, prosegue la difesa erariale, già la Corte costituzionale, con sentenza n. 1 del 2002, affermò che la posizione del minore si configura come quella di "parte" nei procedimenti riguardanti i suoi diritti, con la necessità d’instaurare il contraddittorio nei suoi confronti, previa nomina, se del caso, di un curatore speciale ai sensi dell’art. 78 cod. proc. civ.

L’Avvocatura dello Stato, in via del tutto subordinata, deduce che le considerazioni svolte varrebbero a dimostrare la manifesta infondatezza della questione, con riferimento a tutti i parametri evocati.

Diritto

Considerato in diritto

1. – La Corte di appello di Brescia, Sezione per i minorenni, con l’ordinanza indicata in epigrafe dubita della legittimità costituzionale dell’articolo 250 del codice civile (quarto comma), nella parte in cui non prevede, per il figlio che non abbia ancora raggiunto i sedici atti di età, «adeguate forme di "tutela" dei suoi preminenti personalissimi diritti, nella specie di autonoma rappresentazione e difesa in giudizio, diritti costituzionalmente garantiti», in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 30, 31 e 111 della Costituzione.

2. – La Corte territoriale espone che, con sentenza depositata il 13 maggio 2009, il Tribunale per i minorenni di Brescia ha autorizzato R. M. a riconoscere come proprio figlio naturale un minore (all’epoca, di sei anni), nonostante il dissenso della madre del bambino, M. A. P., coniugata con altro uomo, che ella al momento del parto non aveva potuto indicare come padre per l’opposizione del detto R. M.

La donna ha impugnato la sentenza del Tribunale, chiedendone l’integrale riforma con il rigetto della domanda. Al gravame ha resistito il presunto padre, adducendo la sussistenza di tutti i presupposti per autorizzare il riconoscimento. Il procuratore generale ha chiesto l’accoglimento dell’impugnazione, ritenendo sussistente «un fatto impeditivo d’importanza proporzionale al valore del diritto genitoriale sacrificato», in considerazione della particolare situazione del minore che non aveva mai visto né sentito parlare del detto padre e che viveva sereno con la madre (della quale portava il cognome) e con il marito della stessa.

La Corte rimettente aggiunge di avere invitato le parti ad esprimersi sulla necessità dell’intervento in causa di un curatore, a tutela degli interessi del minore. A seguito di tale iniziativa R. M. ha espresso parere favorevole alla nomina di un curatore speciale, mentre la madre naturale si è pronunciata in senso contrario.

In questo quadro, la Corte di appello osserva che, nel giudizio instaurato ai sensi dell’art. 250, quarto comma, cod. civ. «è principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che il figlio naturale, non ancora sedicenne, non assuma la qualità di parte», onde non sarebbe necessaria la nomina di un curatore speciale; ed aggiunge che, se il diritto al riconoscimento del figlio naturale, già riconosciuto da un genitore, costituisce per l’altro genitore un diritto soggettivo garantito dall’art. 30 Cost., è innegabile che anche il minore di età inferiore a sedici anni, in caso di opposizione dell’altro genitore, abbia piena tutela dei suoi diritti ed interessi, tutela che può essere in concreto attuata soltanto se l’interessato sia «autonomamente rappresentato e difeso in giudizio». Ne deriva, ad avviso del giudice a quo, il dubbio sulla legittimità costituzionale della norma censurata, per la mancata previsione di tale rappresentanza e difesa.

3. – L’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito che la questione sarebbe manifestamente inammissibile, perché basata su una ricostruzione parziale del quadro normativo e perché la Corte territoriale avrebbe omesso di verificare la possibilità di una interpretazione conforme a Costituzione.

L’eccezione non è fondata.

La rimettente ha richiamato un orientamento della giurisprudenza di legittimità, ritenuto consolidato, secondo cui il figlio naturale, non ancora sedicenne, non assumerebbe qualità di parte nel giudizio instaurato ai sensi dell’art. 250, quarto comma, cod. civ., sicché non sarebbe necessaria la nomina di un curatore speciale. Ciò, ad avviso della Corte bresciana, determinerebbe un deficit di tutela per i «suoi preminenti personalissimi diritti ed interessi», tutela attuabile soltanto se l’interessato sia autonomamente rappresentato e difeso in giudizio.

Così argomentando la Corte di appello, in modo implicito, ma chiaro, ha ritenuto non praticabile una interpretazione conforme a Costituzione e, quindi, è giunta alla conclusione che fosse necessario sollevare la presente questione di legittimità costituzionale. Ne deriva che l’eccepita inammissibilità resta esclusa.

4. – La questione non è fondata, nei sensi di seguito precisati.

È necessario prendere le mosse dal contesto normativo nel quale essa va collocata.

Al riguardo assume rilievo, in primo luogo, la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176.

In particolare, detta Convenzione, per quanto qui rileva, nell’art. 1 stabilisce che per fanciullo si deve intendere ogni essere umano avente un’età inferiore a diciotto anni, salvo che abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile; nell’art. 3 dispone (comma 1) che in tutte le decisioni ad essi relative, comprese quelle di competenza dei tribunali, «l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente»; nell’art. 4 prescrive che gli Stati parti «si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi ed altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione»; nell’art. 12, comma 1, fa obbligo agli Stati parti di garantire al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa e, nel comma 2, aggiunge che «A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale».

All’atto ora menzionato segue la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 20 marzo 2003, n. 77. Essa, nell’art. 1, comma 2, chiarisce di essere diretta «a promuovere, nell’interesse superiore dei fanciulli, i diritti degli stessi, a concedere loro diritti procedurali ed agevolarne l’esercizio; vigilando affinché possano, direttamente o per il tramite di altre persone od organi, essere informati ed autorizzati a partecipare alle procedure che li riguardano dinnanzi ad una autorità giudiziaria»; con l’art. 4, comma 1, attribuisce al minore, quando il diritto interno priva i detentori delle responsabilità genitoriali della possibilità di rappresentarlo a causa di un conflitto d’interessi, il diritto di richiedere, personalmente o tramite altre persone od organi, la designazione di un rappresentante speciale nei procedimenti che lo riguardano dinanzi ad un’autorità giudiziaria; con l’art. 9, comma 1, stabilisce che, nei procedimenti riguardanti un minore, quando in virtù del diritto interno i detentori delle responsabilità genitoriali si vedono privati della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto d’interessi, l’autorità giudiziaria ha il potere di designare un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali procedimenti.

Vanno, poi, citate le disposizioni di diritto interno (alcune delle quali richiamate anche nell’ordinanza di rimessione), che riconoscono al minore una diretta tutela per i suoi diritti.

In particolare: l’art. 155-sexies cod. civ., aggiunto dall’art. 1 della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), stabilisce nel comma 1 che il giudice, prima dell’emanazione anche in via provvisoria dei provvedimenti di cui all’art. 155 cod. civ., dispone l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore, ove capace di discernimento.

Al riguardo la Corte di cassazione a Sezioni unite, con sentenza n. 22238 del 2009, ha affermato che costituisce violazione del principio del contraddittorio quale connotato del giusto processo, il mancato ascolto del minore non sorretto da espressa motivazione sull’assenza di discernimento che può giustificarne l’omissione. Ciò in quanto il minore è portatore d’interessi contrapposti e diversi da quelli del genitore in sede di affidamento e diritto di visita, e, per tale profilo, è qualificabile come parte in senso sostanziale.

Inoltre: l’art. 244, comma quarto, cod. civ. concernente i termini per l’azione di disconoscimento della paternità, prevede che detta azione può essere promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di minore di età inferiore (si veda anche l’art. 247, comma secondo, cod. civ); l’art. 264, comma secondo, cod. civ., in tema di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, stabilisce che il giudice, con provvedimento in camera di consiglio su istanza del pubblico ministero o del tutore o dell’altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio o del figlio stesso che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, può dare l’autorizzazione per impugnare il riconoscimento, nominando un curatore speciale.

Analogo potere di nomina è attribuito al giudice, ricorrendone le condizioni, in tema di dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale, dagli artt. 273, primo comma, e 279, terzo comma, cod. civ.; del pari, in materia di legittimazione di figli naturali, l’art. 284, primo comma, n. 4, cod. civ. prevede la nomina di un curatore speciale ed altri casi sono contemplati dalle disposizioni riguardanti l’esercizio della potestà genitoriale (artt. 320 – 321 cod. civ.) o l’esercizio della tutela (art. 360 cod. civ.).

Una menzione a parte merita, infine, l’art. 336 cod. civ., che disciplina la procedura per l’adozione dei provvedimenti in tema di potestà dei genitori e nel quarto comma prevede che i genitori stessi e i minori siano assistiti da un difensore. Come già notato da questa Corte (sentenze n. 179 del 2009 e n. 1 del 2002), dal coordinamento tra l’art. 12 della Convenzione di New York, e l’art. 336, comma quarto, cod. civ. si desume che, nelle procedure disciplinate da tale norma, sono parti non soltanto entrambi i genitori ma anche il minore, con la necessità del contraddittorio nei suoi confronti, previa nomina, se del caso, di un curatore speciale, ai sensi dell’art. 78 del codice di procedura civile.

5. – In questo quadro, l’interpretazione sistematica e coordinata delle norme richiamate nel paragrafo che precede impone di pervenire alla conclusione che, anche per la fattispecie prevista dall’art. 250, quarto comma, cod. civ., il giudice, nel suo prudente apprezzamento e previa adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, possa procedere alla nomina di un curatore speciale, avvalendosi della disposizione dettata dal citato art. 78 cod. proc. civ., che, come risulta dall’elencazione effettuata dianzi (peraltro, meramente esemplificativa), non ha carattere eccezionale, ma costituisce piuttosto un istituto che è espressione di un principio generale, destinato ad operare ogni qualvolta sia necessario nominare un rappresentante all’incapace.

Invero, già la norma in questa sede censurata stabilisce che debba essere sentito il minore in contraddittorio con il genitore che si oppone al riconoscimento (salvo che, per ragioni di età o per altre circostanze da indicare con specifica motivazione, il minore stesso non sia in grado di sostenere l’audizione). Tale adempimento, la cui importanza emerge dalla citata normativa convenzionale, dimostra che il minore infrasedicenne, nella vicenda sostanziale e processuale che lo riguarda, costituisce un centro autonomo di imputazione giuridica, essendo implicati nel procedimento suoi rilevanti diritti e interessi, in primo luogo quello all’accertamento del rapporto genitoriale con tutte le implicazioni connesse.

Ne deriva che al detto minore va riconosciuta la qualità di parte nel giudizio di opposizione di cui all’art. 250 cod. civ. E, se di regola la sua rappresentanza sostanziale e processuale è affidata al genitore che ha effettuato il riconoscimento (artt. 317-bis e 320 cod. civ.), qualora si prospettino situazioni di conflitto d’interessi, anche in via potenziale, spetta al giudice procedere alla nomina di un curatore speciale. Il che può avvenire su richiesta del pubblico ministero, o di qualunque parte che vi abbia interesse (art. 79 cod. proc. civ.), ma anche di ufficio, avuto riguardo allo specifico potere attribuito in proposito all’autorità giudiziaria dall’art. 9, primo comma, della citata Convenzione di Strasburgo.

In tali sensi interpretato, il citato art. 250, quarto comma, cod. civ. si sottrae alle censure sollevate con l’ordinanza di rimessione, in relazione a tutti i parametri evocati.

Da ciò consegue la dichiarazione di non fondatezza della questione.

P.Q.M.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 250 del codice civile, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 30, 31 e 111 della Costituzione dalla Corte di appello di Brescia, Sezione per i minorenni, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 7 marzo 2011.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 11 MAR. 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 18-01-2011, n. 355 Legittimità o illegittimità dell’atto; Atti del procedimento Occupazione d’urgenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto al n. 274 del 2007, P.L. e N.S. propongono appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise, n. 934 del 23 ottobre 2006 con la quale è stato respinto il ricorso proposto contro il Ministero dell’interno – Ufficio territoriale del governo di Campobasso, l’A. s.p.a., il Ministero delle infrastrutture e la Regione Molise per l’annullamento del decreto del Prefetto della provincia di Campobasso, prot. n. 6188/set II – sez. III del 15 giugno 1998, notificato ai ricorrenti a mezzo posta l’8 marzo 2000, rispettivamente con racc. prot. n.508 e 509 del 27 gennaio 2000, con il quale è stata pronunciata l’espropriazione ed autorizzata l’occupazione permanente, a favore dell’A., degli immobili siti in agro del Comune di Termoli, tra cui l’immobile riportato in catasto al foglio 1, particella. 435 (ex 73/b) della superficie di mq. 520 di proprietà del sig. L.P. e al foglio I, particella 78 (ex 23/a) della superficie di mq. 2450 di proprietà della signora S.N., per la costruzione della variante di Termoli, S.S. n.16 tra i Km. 541 + m 300 e 546 + 600, completamento 3° lotto della galleria "Paradiso" alla S.S. n.87 – 3° perizia di variante tecnica e suppletiva – quest’ultima mai comunicata ai ricorrenti; del decreto del Prefetto della provincia di Campobasso – prot. n. 15050/set.I sez. II del 18 dicembre 1998, notificata ai ricorrenti a mezzo posta l’8 marzo 2000 rispettivamente con racc. prot. n.508 e 509 del 27 gennaio 2000, con cui "fermo quant’altro disposto con decreto 6188 del 15 giugno 1998" è stata pronunciata l’espropriazione ed autorizzata l’occupazione permanente, a favore del demanio dello Stato – Ramo strade – degli immobili siti in agro del Comune di Termoli, tra cui l’immobile riportato in catasto al foglio I particella 435 (ex 73/b) della superficie di mq. 520 di proprietà del sig. L.P. e al foglio I, particella 78 ex (23/a) della superficie di mq.2450 di proprietà della sig.ra S.N., per la costruzione della variante di Termoli, S.S. n.16 tra i Km. 541+300 e 546+600, completamento 3° lotto della galleria "Paradiso"c alla S.S. n.87 – 3° perizia di variante tecnica e suppletiva.

A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, i ricorrenti avevano premesso di essere proprietari di appezzamenti di terreno in agro del Comune di Termoli, località "Colle della Torre", interessati dal progetto di opera stradale inerente allo svincolo in corrispondenza dell’innesto della strada provinciale "Sinarca" con la S.S. n. 16. Con lo stesso progetto veniva, altresì, dichiarata la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, con la fissazione dei termini di compimento dei lavori e delle espropriazioni in anni 5 dalla data del 9.4.1991, e veniva conferito all’impresa aggiudicataria dei lLavori (L.A. – S.p.a.) il diritto a procedere all’occupazione d’urgenza per la durata del predetto periodo quinquennale. Il Prefetto della Provincia di Campobasso decretava, quindi, l’occupazione d’urgenza dell’area di proprietà dei deducenti con il decreto 9.4.1991 prot. n 3954/sett. II – Sez III, autorizzando la predetta ditta L.L. ad occupare le dette aree sino al 28.1.1994.

I ricorrenti impugnavano i suindicati atti dinanzi al TAR Molise che con sentenza 28.9.1992, in accoglimento del ricorso, annullava tutti gli atti impugnati. Tale sentenza veniva poi confermata dal Consiglio di Stato, investito con distinti ricorsi instaurati rispettivamente dall’I.L. e dalla Prefettura di Campobasso.

Aggiungono gli interessati che, con gli atti in questa sede impugnati, il Prefetto della Provincia di Campobasso, persistendo nella condotta allegatamente illegittima avrebbe pronunciato l’espropriazione ed autorizzato l’occupazione permanente delle viste particelle di proprietà degli istanti facendo, tra l’altro, riferimento alla 3^ perizia di variante tecnica e suppletiva peraltro assuntamente non comunicata ai ricorrenti.

Avverso detti provvedimenti del Prefetto della Provincia di Campobasso veniva proposto ricorso al T.A.R., deducendo i seguenti vizi: 1) violazione degli artt. 24, 103, 2, 113 della Cost. oltre che eccesso di potere sotto diversi profili, in quanto gli atti impugnati sarebbero stati notificati agli interessati in maniera allegatamente arcana con conseguente lesione del diritto di difesa; 2) violazione dei principi generali in tema di corrispondenza tra opere pubbliche e previsioni dello strumento urbanistico; eccesso di potere, essendo gli atti impugnati finalizzati all’esecuzione di un’opera stradale in contrasto con le previsioni del P.R.G. del Comune di Termoli, che per l’area in questione prevede la destinazione ad a zona agricola; 3) violazione dell’art. 30 della L. 31. 1.1978, n. 1 e dell’art. 20 del R.D. 25.5.1895, n. 350, postulando la perizia di variante l’esame del progetto principale precedente, peraltro annullato; 4) violazione degli artt. 7 e 8 della L. 7.8.1990, n. 241, essendo stata di fatto preclusa all’istante ogni reale possibilità d’interlocuzione endoprocedimentale.

Costituitesi le amministrazioni interessate, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva infondate le doglianze, evidenziando la correttezza dell’operato della parte pubblica.

Contestando le statuizioni del primo giudice, le parti appellanti evidenziano ora l’erroneità della sentenza, fondamentalmente reiterando le medesime ragioni sostenute in primo grado.

Nel giudizio di appello, si costituiva l’Avvocatura dello Stato per le amministrazioni resistenti, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

Alla pubblica udienza del 16 novembre 2010, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

Motivi della decisione

1. – L’appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

2. – Con il primo motivo di diritto, si lamenta violazione del diritto di difesa ed eccesso di potere. In concreto, viene dedotto che gli atti impugnati siano stati notificati agli appellanti in maniera incomprensibile, in quanto riportati sul retro delle raccomandate ed in forma ridotta. Inoltre, ottenuta copia dei provvedimenti prefettizi, risultavano ancora incomprensibili le indicazioni catastali.

2.1. – La doglianza non ha pregio.

Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, la doglianza attiene unicamente a presunte irregolarità di carattere materiale, che non incidono né sulla legittimità del decreto espropriativo impugnato, né sulla menomazione del diritto di difesa, anche in considerazione che il ricorso è stato ritualmente presentato, dimostrando in via di fatto che l’eventuale mancata individuazione dell’area oggetto di espropriazione non aveva inciso sulle ragioni di tutela.

Si deve rilevare come in tema di espropriazione per pubblica utilità, l’errata indicazione delle particelle espropriande non è ex se causa di illegittimità qualora tali vizi non determinino un’incertezza assoluta e non impediscano la corretta individuazione delle aree occorrenti per l’esecuzione dei lavori, sulla base anche degli elaborati progettuali. Pertanto, mentre nei casi di avviso agli interessati comunicato in forma non individuale, la detta indicazione appare l’unico elemento per valutare lo stesso coinvolgimento nel procedimento, ed appare quindi assolutamente necessario (Consiglio di Stato, sez. IV, 22 giugno 2006, n. 3885), non altrettanto può dirsi quando, stante la notifica individuale, gli interessati possano comunque aver contezza dell’area oggetto di interesse per la realizzazione dell’opera pubblica.

Ne è possibile fondare la censura di illegittimità sull’affermazione che, mancando l’esatta individuazione, non sarebbe poi possibile la trascrizione degli atti presso la conservatoria dei registri immobiliari. Il riferimento ai requisiti per la trascrizione è invero non calzante, atteso che si tratta di un segmento del procedimento in cui emergono esigenze di pubblicità a tutela dei terzi estranei al rapporto espropriativo, e che si colloca in un momento logicamente e cronologicamente successivo a quello della conoscibilità da parte degli interessati.

3. – Con il secondo motivo di diritto, viene dedotta violazione dei principi generali in tema di corrispondenza tra opere pubbliche e previsioni dello strumento urbanistico; eccesso di potere. Viene rilevato come il decreto impugnato sia stato emesso a valle di una pronuncia di illegittimità degli atti diretti alla realizzazione dello svincolo stradale tra la S.P. "Sinarca" e la S.S. 16, senza che l’amministrazione avesse provveduto a sanare le mancanze evidenziate dalle pronunce del giudice amministrativo.

3.1. – La censura non può essere condivisa.

Deve subito rilevarsi che le opere di cui si verte sono state approvate con decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 3360 del 27 giugno 1986, seguito da due diverse perizie di variante, l’ultima delle quali adottata con decreto n. 354 del 4 aprile 1991. Per la realizzazione dei lavori come definitivamente approvati, veniva emesso il decreto di occupazione d’urgenza n. 3954 del 9 aprile 1991 sulla base del quale sono state compiute i lavori. Il decreto del Prefetto della provincia di Campobasso, prot. n. 6188/set II – sez. III del 15 giugno 1998, atto principalmente gravato e con il quale si pronuncia l’espropriazione delle particelle degli appellanti, si riferisce a tale procedura.

Al contrario, l’intervento caducatorio delle pronunce del giudice amministrativo si è realizzato su un diverso procedimento, iniziato con decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 761 del 5 aprile 1991 a cui è seguito il decreto di occupazione d’urgenza n. 4207 del 19 aprile 1991, atti tutti annullati definitivamente con la decisione del Consiglio di Stato n. 850 del 13 luglio 1993.

Appare quindi corretta la valutazione del giudice di prime cure che ha ritenuto il motivo di doglianza irricevibile per tardività, vista la risalente conclusione del procedimento a cui faceva riferimento il decreto prefettizio gravato, anche in considerazione dell’inconferenza delle censure di tema di mancata correlazione tra la perizia di variante impugnata ed il progetto principale approvato con il decreto 761 del 1991 che, come si è visto, è stato oggetto di precedente impugnazione e relativo ad altra opera.

4. – Con il terzo ed il quarto motivo di appello, che si possono esaminare congiuntamente, si deduce violazione dell’art. 30 della legge n. 1 del 1978 e dell’art. 20 del R.D. n. 350 del 1895, perché derivati da precedenti atti amministrativi già annullati, e violazione delle regole per la partecipazione procedimentale. In tutte e due i motivi, l’elemento essenziale è quello del riferimento dell’atto gravato alla procedura conclusasi con l’annullamento giurisdizionale, dato dalla decisione del Consiglio di Stato n. 850 del 13 luglio 1993.

4.1. – Le doglianze vanno respinte.

Dalle considerazioni svolte in relazione al precedente punto di doglianza, appare evidente che tutte le censure ulteriormente proposte, e che fanno riferimento al diverso procedimento oggetto di annullamento, non sono ammissibili, in quanto gli atti oggetto di censura fanno riferimento ad un iter progettuale differente e non direttamente né tempestivamente gravato.

Ne deriva che, anche in relazione a tali aspetti, la sentenza del T.A.R. del Molise deve essere condivisa.

5. – L’appello va quindi respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Respinge l’appello n. 274 del 2007;

2. Condanna P.L. e N.S., in solido tra loro, a rifondere al Ministero dell’interno – Ufficio territoriale del governo di Campobasso, all’A. s.p.a., al Ministero delle infrastrutture e alla Regione Molise le spese del presente grado di giudizio, che liquida complessivamente in Euro. 1.500,00 (euro millecinquecento, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.