Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-10-2011, n. 21226 Attribuzioni in sede di controllo Questioni di legittimità costituzionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ricorso.
Svolgimento del processo

In esecuzione di quanto deciso dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti in data 18.1.1995, la Sezione del controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria riteneva, con determinazione del 20.7.1995, che anche gli ordini ed i collegi professionali nazionali (fra i quali, per quel che qui interessa, la Federazione Ordini Farmacisti Italiani) dovessero essere sottoposti al controllo. La detta determinazione veniva dapprima impugnata davanti al TAR e quindi rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte, con riferimento al regolamento preventivo di giurisdizione sollevato dalla Federazione Ordini Farmacisti, a seguito della relativa eccezione formulata dalla Corte dei Conti.

Essendo poi sorta questione in ordine alla legittimità costituzionale della disposizione ritenuta applicabile (L. n. 20 del 1994, art. 3, comma 4), la stessa veniva demandata al giudice delle leggi, che con sentenza n. 470 del 30.12.1997 ne rilevava l’infondatezza. Questa Corte, nuovamente investita quindi della controversia,- ravvisava poi la giurisdizione del giudice ordinario, ed il giudizio veniva riassunto davanti al Tribunale di Roma, che rigettava la domanda dell’Ordine, finalizzata all’accertamento del proprio diritto a non essere assoggettato al controllo di gestione della Corte dei Conti.

La detta decisione veniva successivamente confermata in sede di gravame dalla Corte di appello, che segnatamente rilevava come le predette federazioni dovessero essere qualificate come enti pubblici non economici, circostanza da cui sarebbe discesa la necessità della loro sottoposizione al controllo di gestione della Corte dei Conti.

Avverso la detta sentenza la Federazione Ordini Farmacisti proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo, poi ulteriormente illustrato da memoria, cui resistevano con controricorso Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Corte dei Conti.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 20.6.2011.
Motivi della decisione

Con il solo motivo di impugnazione la ricorrente ha denunciato violazione del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1, comma 2, L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, comma 4, nonchè vizio di motivazione, sulla base delle seguenti considerazioni: la Corte territoriale avrebbe fatto proprie le conclusioni rappresentate dalla Corte dei Conti con la determinazione n. 43/95, senza prendere in considerazione le diverse argomentazioni prospettate in senso contrario; in particolare il giudice del gravame non avrebbe considerato che il D.Lgs. n. 29 del 1993, non avrebbe stabilito una nozione unica di p.a., il che avrebbe escluso la legittimità dell’applicazione di una identica disciplina a tutte le articolazioni di cui la medesima si compone; la qualità di ente pubblico non economico di esso ricorrente non avrebbe comportato come conseguenza la sua sottoposizione al controllo successivo di gestione, e la motivazione sul punto sarebbe tautologica; sarebbe impropria la riconducibilità della raccolta di contributi e tasse da parte degli associati alla categoria degli strumenti pubblicistici, essendo viceversa gli stessi espressione di un sistema di autofinanziamento;

l’ipotizzata equiparazione fra i contributi degli iscritti e le contribuzioni ordinarie dello Stato (sulla quale la normativa fenda il controllo della Corte dei Conti sugli enti che li percepiscono) determinerebbe la configurazione di una nozione di p.a. differente rispetto a quella ipotizzata ai sensi della L. n. 20 del 1994, art. 3, comma 4, (vale a dire di enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria ai sensi della L. n. 259 del 1958), differenziazione che darebbe a sua volta luogo ad un tipo di controllo (L. n. 20 del 1994, ex art. 3, comma 7) diverso da quello fatto valere nella specie, che poggia invece sul citato art. 3, comma 4; la Corte avrebbe infine omesso di considerare che la stessa sezione di controllo sulla gestione finanziaria degli enti sostenuti dallo Stato avrebbe riconosciuto, nella sopra richiamata determinazione 43/95, che peculiarità degli ordini professionali sarebbe stata individuabile nell’assenza di contribuzioni a carico dello Stato. Va innanzitutto premesso che è insussistente il denunciato vizio di motivazione, e ciò in quanto la Corte di appello ha dato sufficiente ragione della propria decisione, facendo in particolare richiamo alla natura di enti pubblici non economici degli ordini professionali e alla giurisprudenza di questa Corte che si sarebbe formata sul punto.

Ritiene viceversa il Collegio che sia fondato il rappresentato vizio di violazione di legge. Al riguardo occorre considerare che la Corte di appello, dopo aver correttamente qualificato le Federazioni come enti pubblici non economici (punto sul quale peraltro non vi è contestazione da parte del ricorrente), ha ritenuto che da ciò dovesse derivare come conseguenza "che detti enti sono sottoposti al controllo di gestione da parte della Corte dei Conti" (p. 4) per le medesime ragioni evidenziate da questa Corte nelle diverse statuizioni emesse in proposito, ragioni consistenti negli scopi di carattere generale perseguiti da tali enti, nella facoltà ad essi riconosciuta di avvalersi di strumenti pubblicistici (quali il ricorso al sistema coattivo per la riscossione dei contributi degli associati) nello svolgimento dei propri compiti, nei poteri di vigilanza conferiti allo Stato nella sua attività di controllo.

I rilievi della Corte territoriale, tuttavia, non sono convincenti, atteso che non risulta affrontata la questione di fondo che era stata sottoposta al suo esame, questione consistente nello stabilire, alla stregua della normativa vigente, la fondatezza o meno della pretesa della Corte dei Conti di esercitare il controllo di gestione sugli ordini professionali. In proposito rilevano due disposizioni di legge, vale a dire il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1, comma 2, (ora trasfuso nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), che annovera fra le pubbliche amministrazioni anche gli enti pubblici non economici, e la L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, comma 4, che demanda alla Corte dei Conti il controllo di gestione sulle amministrazioni pubbliche.

Dunque, per quanto la Corte territoriale non abbia esplicitato tale indicazione, dalle argomentazioni svolte e dalle delibere della Corte dei Conti richiamate nella sentenza impugnata si evince che l’affermato obbligo di sottoposizione al controllo di gestione della Corte dei Conti posto a carico degli ordini professionali trova fondamento nella loro qualità di enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione (D.Lgs. n. 20 del 1994, art. 3, comma 4), qualità ad essi riconosciuta dalla citata legge n. 29, che per l’appunto tali considera (cioè facenti parte della Pubblica Amministrazione) gli enti pubblici non economici, quali sono certamente i detti ordini. La ricostruzione, per quanto plausibile da un punto di vista puramente formale, non appare però condivisibile. Ed infatti occorre considerare in proposito l’assoluta diversità delle ragioni ispiratrici delle due leggi, la prima avente ad oggetto profili organizzativi della Pubblica Amministrazione e trasfusa, per la parte di interesse, in provvedimento contenente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche; la seconda, in tema di poteri di controllo della Corte dei Conti, con l’introduzione, in particolare, di quello relativo alla gestione degli enti, in aggiunta a quelli di legittimità e di merito preesistenti.

La differenza cui si è fatto cenno delle ragioni ispiratrici delle disposizioni normative, oltre che dei relativi ambiti di applicazione, non consente quindi l’automatica attribuzione di un identico significato a concetti giuridici non del tutto coincidenti, seppur rappresentati nei medesimi termini definitori. Ciò vale in particolare nel caso di specie atteso che, come correttamente rilevato nel ricorso in esame, nel nostro ordinamento manca una definizione unitaria della pubblica amministrazione, mentre al contrario è emerso in sede dottrinaria l’orientamento secondo il quale si dovrebbe parlare non di pubblica amministrazione ma di pubbliche amministrazioni, vale a dire con una diversificazione del concetto in relazione alle singole discipline del settore pubblico ed ai non coincidenti fini in vista dei quali il detto concetto dovrebbe essere utilizzato.

Se dunque, per le considerazioni sinora svolte, non è consentito ritenere sovrapponibili le nozioni di pubblica amministrazione nei due provvedimenti normativi sopra citati sulla semplice base di una identità definitoria, occorre allora fare riferimento alla ragione ispiratrice del D.Lgs. n. 20 del 1994, per verificare se il soddisfacimento di detta ragione imponga o meno l’applicazione della normativa in questione al caso di specie.

A tale verifica il Collegio ritiene che debba darsi risposta negativa.

Ed infatti, considerato che è incontestata la circostanza che gli ordini professionali non beneficiano di alcun contributo pubblico, non è dato comprendere quale possa essere l’interesse dello Stato (che giustificherebbe poi le eventuali iniziative conseguenti) ad esercitare un controllo sulla correttezza della gestione degli enti in questione, al semplice fine di accertarne la rispondenza fra gli obiettivi programmati ed i risultati conseguiti.

Nè può desumersi l’esistenza di un siffatto interesse dalla qualità di ente pubblico non economico rivestita dall’Ordine dei Farmacisti.

Il punto in contestazione non è infatti quello relativo all’esistenza o meno di un interesse pubblico al corretto espletamento dei compiti istituzionali da parte degli ordini professionali, ma piuttosto quello di stabilire se la natura dell’interesse esistente richieda o meno l’esercizio di un controllo da parte della Corte dei Conti (quale organo istituzionalmente a ciò deputato) sull’attività di gestione degli enti, quesito al quale, in assenza di esplicite indicazioni, formali, va – come detto – data risposta negativa, per le ragioni precedentemente indicate.

D’altro canto non depongono in senso contrario nè la richiamata giurisprudenza di questa Corte, nè principi che da detta giurisprudenza sarebbero enucleabili.

In particolare, nella sentenza specificamente citata (C. 95/5393) il problema sottoposto all’esame del Collegio riguardava la giurisdizione del giudice contabile in ordine alla richiesta risarcitoria del Collegio provinciale dei geometri, per il danno subito a seguito degli ammanchi di cassa perpetrati dal tesoriere dell’ente.

La riconosciuta giurisdizione della Corte dei Conti nella fattispecie ora considerata non può dunque essere interpretata come un precedente a sostegno della bontà della tesi sostenuta dalla Corte di appello, e ciò per l’assoluta diversità della funzione giurisdizionale rispetto a quella di controllo sulla, quale si controverte, che non consente di configurare alcuna analogia fra le due distinte ipotesi. Quanto alle altre decisioni emesse con riferimento agli ordini professionali, nelle stesse è stato affermato che la loro natura è quella di enti pubblici non economici, che operano sotto la vigilanza dello Stato per scopi di carattere generale, che le prestazioni lavorative subordinate integrano un rapporto di pubblico impiego, che è indubitabile la qualificazione pubblica del patrimonio dell’ente (C. 03/19667, C. 90/12010, C. 90/2079), affermazioni tutte che non valgono a fondare l’obbligo di sottoposizione al controllo di gestione da parte della Corte dei Conti. Ugualmente deve dirsi per l’ulteriore aspetto che è stato evidenziato, vale a dire quello della facoltà di procedere alla raccolta dei contributi degli associati secondo il modulo previsto per la riscossione delle imposte dirette (rilievo che per vero non risulta essere stato svolto dalla giurisprudenza di questa Corte, risultando piuttosto dalle delibere adottate dalla Corte dei Conti), atteso che il punto di contatto tra contributi percepiti dall’ordine dei farmacisti e le imposte dirette riguarda esclusivamente l’aspetto procedimentale, e non anche dunque quello sostanziale della riscossione (Corte Cost. 98/26r C. 91/5443).

Deve pertanto concludersi, alla luce di quanto sinora esposto, che neppure i principi enucleati da questa Corte sulla tematica in oggetto consentono di pervenire alle conclusioni cui è giunta la Corte di appello di Roma, con la sentenza oggetto di impugnazione.

Viceversa se, come detto, non sono ravvisabili elementi che possano confortare la decisione adottata, ve ne sono altri che inducono a conclusioni diametralmente opposte.

Innanzitutto occorre in proposito ricordare la sentenza della Corte Costituzionale n. 470 del 1997, con la quale è stata dichiarata l’infondatezza della questione di legittimità della L. n. 20 del 1994, art. 3, comma 4, denunciata sotto il profilo dell’affidamento – per di più senza predeterminazione dei parametri – alla Corte dei Conti del compito di provvedere all’individuazione degli enti assoggettabili a riscontro ai fini della sottoposizione al controllo sulla gestione, e ciò in ragione della sindacabilità in sede giurisdizionale dell’elenco degli enti da assoggettare a controllo.

Tale sindacabilità esclude dunque in radice la vincolatività della detta elencazione, che è invece fisiologicamente sottoposta al vaglio dell’autorità giudiziaria.

Inoltre non sembra inutile rilevare che nelle stesse delibere della Corte dei Conti che avevano dato luogo alla domanda di accertamento proposta dall’Ordine dei – Farmacisti emergono riferimenti non univocamente deponenti nel senso indicato. Nell’ordinanza n. 2 del 18 gennaio 1995 è infatti precisato che l’espressione amministrazioni pubbliche " è riconducibile alle indicazioni della L. n. 29 del 1993, che reca regole generali sulla razionalizzazione dell’organizzazione pubblica "valide anche nell’attuazione della legge di riforma del controllo"; nell’ordinanza n. 43 del 15 giugno 1995 gli ordini ed i collegi professionali non risultano compresi fra gli elenchi dei soggetti da sottoporre al controllo della Corte dei Conti; nell’ordinanza n. 45 del 20.7.1995 gli elenchi degli enti pubblici non economici, trasmessi ai fini della relazione al Parlamento sul costo del lavoro pubblico, sono segnalati soltanto in quanto attestazione pubblica degli enti iscritti, qualità peraltro da sottoporre a verifica.

Infine va evidenziato ancora un ulteriore aspetto che appare di non secondario momento a favore della prospettazione del ricorrente, aspetto consistente nel fatto che la L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 5, e la L. 31 dicembre 2009, n. 196, art. 1, stabiliscono rispettivamente l’individuazione di entità da considerare amministrazioni pubbliche ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, tramite apposito elenco, nonchè l’obbligo, ai fini pubblicistico – contabili, di individuare le amministrazioni pubbliche concorrenti "al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica", tramite elencazione annuale da predisporre a cura dell’ISTAT, elenchi nei quali (in entrambe le ipotesi) non risulta compreso l’attuale ricorrente. Conclusivamente il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e, decidendo nel merito, va dichiarato che la Federazione ricorrente non è sottoposta al controllo di gestione della Corte dei Conti.

La novità della questione induce alla compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara la Federazione dell’Ordine dei Farmacisti non sottoposta al controllo di gestione della Corte dei Conti. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-11-2011, n. 23675 Agricoltura

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 25 marzo 2006 la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da M.T. e T.L. avverso la sentenza del Tribunale di Latina del 14 ottobre 2003 con la quale era stata rigettata la loro domanda rivolta nei confronti dell’I.N.P.S. al fine di ottenere l’accertamento del rapporto di lavoro subordinato agricolo intercorso con i loro datori di lavoro, e il pagamento dell’indennità economica di maternità. La Corte territoriale ha motivato tale sentenza considerando che le ricorrenti non avevano formulato alcuna deduzione in ordine alla loro concreta soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dei parenti indicati quali datori di lavoro. Pertanto la Corte d’Appello ha ritenuto che le ricorrenti non hanno ottemperato all’onere probatorio in relazione alla sussistenza dei dedotti rapporti di lavoro subordinato. Inoltre la stessa Corte ha ritenuto irrilevante la documentazione dalla quale risulta l’esistenza dei rapporti di lavoro in questione in mancanza del necessario accertamento della reale esistenza dei rapporti stessi.

Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione la M. e la T. articolato su tre motivi.

L’I.N.P.S. rilascia procura senza svolgere alcuna attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo le ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare della L. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modificazioni ed integrazioni, L. 9 aprile 1946, n. 212, L. n. 33 del 1980, artt. 2094 e 2697 cod. civ. e artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; error in procedendo; omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle appellanti in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5. In particolare le ricorrenti deducono che la Corte territoriale non avrebbe tenuto il dovuto conto delle prove testimoniali e della documentazione fornita dalla quale emergerebbe l’esistenza dei rapporti di lavoro subordinato dedotti.

Con secondo motivo si assume violazione e falsa applicazione di norma di diritto in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, della L. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modificazioni ed integrazioni, della L. n. 212 del 1946, art. 3, ed in relazione agli artt. 2094 e 2697 cod. civ.; error in procedendo ex art. 360 cod. proc. civ., sub 4; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5. In particolare le ricorrenti deducono che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, esse avrebbero assolto all’onere probatorio proprio tramite le prove testimoniali e documentali di cui la stessa Corte non avrebbe tenuto conto.

Con il terzo motivo si lamenta ancora violazione e falsa applicazione di norma di diritto in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, della L. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modificazioni ed integrazioni, della L. n. 212 del 1946, art. 3, ed in relazione agli artt. 2094 e 2697 cod. civ.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5. In particolare si deduce che la Corte territoriale non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali affermati dalla Corte di Cassazione riguardo ai presupposti di fatto necessari per l’affermazione della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e per la simulazione del rapporto stesso dedotta dall’I.N.P.S..

I tre motivi possono essere trattati congiuntamente riguardando tutti la prova dell’esistenza del rapporto di lavoro agricolo subordinato delle ricorrenti.

I motivi sono infondati. In ordine alla prova documentale si osserva che, come costantemente affermato da questa Corte, ai fini della fruizione dell’indennità di maternità prevista dalla L. n. 1204 del 1971, non è sufficiente l’iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ma è necessaria la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e dello status di lavoratrice agricola. Riguardo al rapporto di parentela con i dedotti datori di lavoro, va considerato che, ove la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinità debba essere esclusa per l’accertato difetto della convivenza degli interessati, non opera "ipso iure" una presunzione di contrario contenuto, indicativo cioè dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato; pertanto, in caso di contestazione, la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ha comunque l’obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione (Cass. 27 luglio 1999 n. 8132).

Riguardo alle prove testimoniali va considerato che l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (da ultimo 21 luglio 2010 n. 17097). Nel caso in esame la Corte territoriale ha logicamente e compiutamente considerato le prove testimoniali e la sua valutazione, per quanto detto, non è censurabile in questa sede di legittimità.

Nulla si dispone sulle spese di giudizio ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; Nulla sulle spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-06-2011) 13-07-2011, n. 27410

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ha personalmente proposto ricorso per cassazione D.F. M., avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste del 6.5.2010, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Pordenone il 3.7.2006, per il reato di appropriazione indebita aggravata in danno della srl "Formaggerie Tochett" di cui era dipendente all’epoca dei fatti.

Deduce il ricorrente il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e).

La Corte territoriale avrebbe omesso di esplicitare il percorso logico deduttivo utilizzato nella valutazione delle prove, individuando in esso ricorrente l’unico possibile responsabile del fatto nonostante la presenza, all’interno della ditta "Formaggerie Tochett", di altro dipendente, che peraltro lo sostituiva regolarmente con gli stessi compiti gestori durante i periodi di ferie e di malattia.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Appaiono di tutta evidenza gli impropri profili di merito delle censure del ricorrente nel confronti con le motivazioni della sentenza impugnata, che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, si sviluppano lungo un coerente e logico percorso argomentativi, a partire dal rilievo della costante presenza del D. agli accertamenti contabili che consentirono di individuare e qualificare l’ammanco, e che non sono nemmeno contestati in ricorso quanto alle conclusioni, così come nessuna ipotesi alternativa il ricorrente aveva formulato per adombrare responsabilità altrui, peraltro astrattamente ravvisabili a carico di un soggetto che secondo le stesse deduzioni difensive avrebbe avuto all’interno dell’azienda danneggiata compiti meramente vicari e temporalmente circoscritti a periodi limitati.

Senza dire che le deduzioni del ricorrente sono del tutto vaghe anche sull’eventuale coincidenza degli ammanchi con i periodi in cui il collega di lavoro l’aveva sostituito.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-07-2011) 26-07-2011, n. 29917 Sentenza contumaciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 12 ottobre 2010, il Tribunale di Napoli s.d. Pozzuoli, in sede di esecuzione, ha respinto la istanza inoltrata da L.G. ed intesa alla declaratoria di "nullità del passaggio in giudicato della sentenza" emessa nei suoi confronti dalla Corte di Appello di Napoli in data 20 settembre 2007; a sostegno della conclusione, il Tribunale ha rilevato che la notifica dello estratto contumaciale era stata correttamente effettuata presso il difensore dal momento che quella tentata al domicilio eletto non era andata a buon fine.

Per l’annullamento della ordinanza, la L. ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge e difetto di motivazione; sostiene, in fatto, di essere sempre stata rintracciabile nel domicilio eletto e rileva, in diritto, che manca una relata di notifica (che non può essere sostituita da atti equipollenti) dello estratto contumaciale che sancisse la impossibilità di reperire l’imputata nel luogo indicato.

La censura è meritevole di accoglimento.

Il Tribunale è pervenuto alla ricordata conclusione avendo come referente una attestazione dell’Ufficio notifiche presso il competente Tribunale con la quale si riferiva che la notificazione presso il domicilio eletto ha avuto esito negativo perchè la L. "non figura".

Questa sintetica comunicazione dell’ufficiale giudiziario non fornisce indicazioni certe e sufficienti in ordine alle cause della mancata notifica, alle ragioni della sua impossibilità ed alle ricerche poste in essere per verificare l’allontanamento della interessata dal domicilio. Solo una relata di notifica era idonea, per il suo necessario contenuto, a consentire la valutazione della completezza delle indagini effettuate dall’ufficiale giudiziario sulla definitiva impossibilità di notifica nel luogo indicato dalla imputata ; tali accertamenti rappresentano un antecedente necessario e prodromico alla notifica a mani del difensore ex art. 161 c.p.p., u.c.. Pertanto, si deve concludere che la notifica dell’estratto contumaciale non è stata validamente eseguita presso il difensore con la ulteriore conseguenza che il dies a quo del computo del termine per impugnare non è mai iniziato a decorrere.

Per questa considerazione, la Corte annulla senza rinvio la ordinanza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.