Cass. civ. Sez. II, Sent., 29-12-2011, n. 29761 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

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Svolgimento del processo

1. La sentenza impugnata così riassume la vicenda processuale "Con ricorso depositato il giorno 19.5.04, il ricorrente adduceva che gli era stata notificata ordinanza ingiunzione con sanzione amministrativa per aver violato le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 11, 12 e 15 e art. 52, commi 1, 2 e 3 in quanto:

1) aveva omesso la comunicazione dei rifiuti prodotti (M12D) relativa all’anno 1998;

2) aveva omesso la tenuta dei registri di carico e scarico;

3) aveva effettuato n. 26 trasporti di rifiuti in assenza di formulari di identificazione. Tale violazione era stata accertata il giorno 25.2.00 dal personale appartenente al Corpo Forestale dello Stato che redigevano il relativo verbale. Il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza venivano regolarmente notificati all’opposta che si costituiva in giudizio depositando la documentazione relativa all’opposizione". 2. – Il giudice di prime cure rigettava l’opposizione, rilevando che a) "all’emanazione dell’ordinanza ingiunzione si possa procedere nel termine quinquennale di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 28 ancorchè detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni; b) quanto all’eccezione di prescrizione del diritto a riscuotere le somme, che la Provincia era tenuta "all’osservanza del termine fissato dall’art. 28, che è quinquennale, a cui tuttavia si applicano le regole dettate dal codice civile in tema di interruzione. Nel caso che ci occupa, valido atto interruttivo della prescrizione è rappresentato dal verbale del 25.2.00"; c) nel merito, che "la nozione di rifiuto non va intesa nel senso che essa esclude le sostanze e gli oggetti di riutilizzazione economica (Corte Europea di Giustizia 10.5.95), ma nel senso di oggetti e sostanze di cui il proprietario si disfa anche se essi hanno un valore commerciale e sono raccolti a titolo commerciale ai fini di riciclo, recupero ed utilizzo. (C.E.G. 25.6.97)", che "il ricorrente, avendo trasportato rifiuti era tenuto ai rispetto della normativa di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997 ed in particolare degli artt. 11, 12 e 15 che sanciscono l’obbligo di tenere i registri di carico e scarico, del formulario di identificazione dei rifiuti e della comunicazione annuale dei rifiuti prodotti (MUD)". 3. – Avverso tale decisione ricorre M.P. articolando cinque motivi. Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

1. I motivi del ricorso.

Il primo motivo denuncia: violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 con riferimento all’allegato A del D.Lgs n. 22 dl 1997, come modificato dalla L. 8 agosto 2002, n. 178, art. 14 nonchè ai D.M. 05 settembre 1994 e D.M. 16 gennaio 1995 e riguarda la corretta qualificazione del rifiuto in questione, fanghi per l’agricoltura (perchè destinati alla lombricoltura). Al riguardo, secondo il ricorrente, la corretta interpretazione della nozione di rifiuto derivava dalla L. n. 178 del 2002, che aveva fornito una interpretazione autentica al riguardo, escludendo dal novero dei rifiuti quelli suscettibili di essere riutilizzati senza trattamenti preventivi nè pregiudizio all’ambiente, come quelli in esame, come risultava dalle deduzioni documentali al riguardo ("rapporto a firma del chimico M."). Nel motivo, infine, vengono affrontate altre questioni relative alla addebitabilità della violazione al ricorrente (che non risultano trattate nella sentenza impugnata).

Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 28. L’ultimo trasporto era stato effettuato il 14 gennaio 1998 e il diritto a riscuotere la sanzione era stato esercitato con ordinanza-ingiunzione notificata il 10 novembre 2003.

Col terzo motivo di ricorso si deduce: violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 18 e della L. n. 241 del 1990, art. 2.

L’amministrazione, in assenza di specifica previsione ed in applicazione del principio generale di cui all’art. 2 citato, avrebbe dovuto emettere l’ordinanza-ingiunzione nel termine di 30 giorni.

Col quarto motivo di ricorso si deduce: violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 18 e della L. n. 241 del 1990, art. 2.

L’ordinanza-ingiunzione doveva essere emessa nel termine di 90 giorni.

Col quinto motivo di ricorso si deduce: omessa motivazione circa fatti controversi decisivi per il giudizio. Il giudice a quo aveva omesso di motivare e decidere sulla nullità dell’ingiunzione, come indicato al punto precedente, e sull’errata determinazione della sanzione, perchè la violazione di cui al D.Lgs. cit., art. 52, comma 3 è unica e non può essere applicata ad ogni singolo viaggio.

2. – Il ricorso è infondato e va respinto.

Il primo motivo è infondato, perchè prospetta un’interpretazione normativa che presuppone l’accertamento dell’assunta destinazione dei fanghi a lombricoltura. Ma al riguardo nulla si evince dall’impugnata sentenza, nè il ricorrente formula una corretta impugnazione sul punto, anche in violazione del principio di autosufficienza. Appare, invece, corretta la qualificazione giuridica operata dal giudice di prime cure in ordine alla natura di rifiuto dei fanghi.

Quanto alle questioni prospettate nell’ultima parte del motivo e relative alla addebitabilità della sanzione al ricorrente, basta rilevare che si tratta di questioni nuove, e quindi precluse, non risultando esse trattate nella motivazione della decisione impugnata.

Il secondo motivo è pure infondato. Nella motivazione della sua decisione il giudice ha affermato che il termine in questione è suscettibile di interruzione e ha rilevato che vi era stato un valido atto interruttivo nel 2000. Nulla al riguardo osserva il ricorrente.

Tanto basta, senza considerare che questa Corte ha già affermato il condiviso principio secondo cui Atteso che l’ordinanza-ingiunzione ha la funzione di consentire la riscossione coattiva del credito mediante la formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale, la notificazione della stessa è certamente atto idoneo ad interrompere la prescrizione, ma tale efficacia va riconosciuta anche ad atti diversi (quali la notificazione del verbale di contestazione dell’infrazione) – comunque da individuarsi specificamente quanto a tutte le concrete caratteristiche e alla data – e in generale, in forza del rinvio operato dalla L. n. 689 del 1981, art. 28 a tutti gli atti previsti dagli artt. 2943 e 2944 cod. civ., con la conseguenza che la valida notificazione dell’ordinanza-ingiunzione non è indispensabile per interrompere la prescrizione (Cass. n. 17054 del 2005 rv. 583315).

Il terzo e il quarto motivo sono infondati e possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.

Per quanto riguarda la pretesa applicazione dei termini del procedimento di cui alla L. n. 241 del 1990 alla disciplina delle sanzioni amministrative, basta osservare che questa Corte, a sezioni unite (Sez. U, Sentenza n. 9591 del 27/04/2006 – Rv. 588536), ha già affermato il condiviso principio secondo il quale la disciplina dei termini indicati dalla L. n. 241 del 1990 è incompatibile con i procedimenti regolati dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell’interesse dell’incolpato, il rispetto di un termine così breve.

Quanto ai termini previsti dalla L. 689 del 1981, art. 18 questa Corte ha anche avuto occasione di affermare il condiviso principio, secondo il quale Nelle ipotesi in cui trovano applicazione le norme generali dettate dalla L. n. 689 del 1981, il potere di emanare l’ordinanza-ingiunzione, ai sensi dell’art. 18 di detta legge, può essere legittimamente esercitato nel termine quinquennale di cui all’art. 28 della stessa legge, ancorchè tale norma ponga riferimento al termine massimo (di prescrizione) per riscuotere le somme dovute per le violazioni, non essendo prevista alcuna espressa decadenza in relazione all’osservanza di altro precedente termine (Cass. n. 18442 del 24/08/2006 rv. 591733; n. 17526 del 28/07/2009 rv. 609101). E’ infondato anche l’ultimo motivo di ricorso. Al riguardo basta osservare che la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 8 pur prevedendo l’applicabilità dell’istituto del cosiddetto "cumulo giuridico" tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo od eterogeneo) tra le violazioni contestate – in cui con un’unica azione od omissione sono commesse violazioni plurime – non è, invece, invocabile con riferimento alla diversa ipotesi di concorso materiale – in cui una pluralità di violazioni è commessa con più azioni od omissioni -, atteso che la norma prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza e che non è applicabile in via analogica l’art. 81 cod. pen., stante la differenza morfologica tra illecito penale ed illecito amministrativo, anche alla luce del diverso atteggiarsi dei profili soggettivi relativi alle due tipologie di illecito (v. Corte Cost, n. 421 del 1987). Nè la regola dell’applicabilità del cumulo materiale muta per effetto del D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 6 disposizione che, sanzionando la violazione dell’obbligo di concedere il riposo settimanale ai lavoratori, ha innovato la materia in senso sincronico, nel senso cioè che la sanzione non è più commisurata a ciascuna persona occupata nel lavoro alla quale la contravvenzione si riferisce, ma all’insieme del lavoratori, prevedendo sanzioni di diversa gravita per gruppi fino a cinque lavoratori o superiori a tale limite, nulla innovando in senso diacronico per le violazioni ripetute nel tempo rispetto ai principi stabiliti in tema di cumulo materiale e giuridico (Cass. n. 24655 del 2008 rv, 605053).

3. Non avendo l’amministrazione svolto attività in questa sede, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-06-2011) 23-09-2011, n. 34656

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Reggio Calabria in funzione di Giudice di appello, con ordinanza del 29 novembre 2010, ha confermato l’ordinanza del 19 marzo 2010 del GUP presso il medesimo Tribunale con la quale era stata disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare di C.F. durante il tempo necessario per la redazione delle motivazione della sentenza ex art. 304 c.p.p..

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando quale unico motivo una violazione di legge per essere stato il provvedimento impugnato emesso inaudita altera parte, senza il necessario contraddittorio con l’interessato.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è, chiaramente, da rigettare in quanto ripete innanzitutto uno dei motivi già proposti avanti il Giudice dell’impugnazione.

2. Inoltre, in punto di diritto, esso va contro la prevalente giurisprudenza di legittimità (v. quella citata dal giudice del merito) dalla quale non vi è ragione di discostarsi, che fa perno essenzialmente sulla natura meramente dichiarativa del provvedimento di sospensione adottato d’ufficio dal decidente, anche perchè il ricorrente non ha prospettato valido motivo contrario.

Tale indirizzo è stato, da ultimo, ribadito dalla sentenza della Sez. 1, 18 dicembre 2009 n. 625 (con motivazione che ripercorre l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità sul punto) che ha distinto soltanto l’ipotesi della richiesta di sospensione dei termini della custodia cautelare, ex art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c) bis su richiesta del P.m. piuttosto che d’ufficio, ritenendo soltanto nella prima ipotesi, che non è quella sottoposta all’esame di questo Collegio, di dover affermare la necessità che alla difesa, per evidenti ragioni di parità processuale, sia consentito di conoscere e di interloquire sulle richieste del rappresentante dell’accusa.

3. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

A cura della cancelleria deve, inoltre, procedersi agli avvisi di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Art. 94 disp.att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 07-03-2012, n. 3528 Dazi doganali

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Svolgimento del processo

Saras – Raffinerie Sarde – s.p.a. propose opposizione avverso cinque "inviti di pagamento" di tasse portuali, ai sensi della L. n. 335 del 1976, art. 1, del titolo 2^ della L. n. 82 del 1963 e della L. n. 84 del 1994, art. 28, n. 6, emesse dalla Circoscrizione doganale di Cagliari (quattro, in data 7.2.2000 e, una, in data 15.3.2000).

La società contribuente chiedeva la declaratoria della nullità delle ingiunzioni impugnate, affermandone l’illegittimità, per effetto dell’intervenuta abrogazione del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 82 (e dell’ingiunzione quale mezzo di riscossione dei crediti erariali) ad opera del D.P.R. n. 43 del 1988, art. 130, comma 2, e, in via subordinata, per effetto l’inapplicabilità del preteso tributo ai prodotti petroliferi movimentati nel terminale marittimo di Sarroch, in quanto da essa stessa realizzato e gestito, in regime di concessione doganale, a propria cura e spese.

Costituitasi l’Amministrazione doganale (che negava, sotto ogni profilo, la fondatezza dell’opposizione e chiedeva, in via riconvenzionale, che, per l’ipotesi che le ingiunzioni fossero state ritenute illegittime per violazione del D.P.R. n. 43 del 1988, art. 130, comma 2, Saras venisse, comunque, condannata al pagamento degli importi ingiunti), l’adito tribunale, ritenuta la formale legittimità delle ingiunzioni opposte, accolse, nel merito, l’opposizione della società contribuente, rilevando che – ancorchè, quando lo sbarco avviene all’interno di porto attrezzato ove siano disponibili servizi di mezzi meccanici e magazzino offerto da Azienda autorizzata, la tassa portuale è dovuta anche da chi non si avvale di detti servizi, utilizzando mezzi propri – nel caso concreto la tassa non era dovuta, poichè, presso l’approdo di Sarroch, nessuna organizzazione svolgeva i servizi suddetti.

In esito all’appello dell’Amministrazione doganale, la decisione fu riformata dalla Corte di Appello, che – esclusa la ricorrenza di vincolante giudicato esterno favorevole a Saras in relazione ad altre annualità – ritenne la tassa portuale applicabile a tutti gli scali anche privati, situati (come quello di Sarroch) in "area portuale", come tale definita da determinazione ministeriale, ancorchè non in "porto" strictu sensu.

Avverso tale sentenza, Saras ha proposto ricorso per cassazione in sei motivi.

L’Amministrazione delle Dogane ha resistito con controricorso.

Con nota depositata il 29.12.2011, Saras ha dichiarato la persistenza dell’interesse alla trattazione della causa, ai sensi e per gli effetti della L. n. 183 del 2011, art. 26, comma 1 (modificato dal D.L. n. 212 del 2011, art. 14, comma 1 lett. a).

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1) – Con il primo motivo di ricorso, Saras deducendo violazione del R.D. n. 65 del 1889, art. 93, comma 4, D.P.R. n. 43 del 1975, art. 82, D.P.R. n. 43 del 1998, art. 130, comma 2 e D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11 – censura la decisione impugnata per non aver rilevato l’illegittimità degli inviti di pagamento ex ingiunzione ai sensi del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 82, ancorchè tale norma sia stata abrogata dal D.P.R. n. 43 del 1988, art. 130.

Con il secondo motivo di ricorso, la società contribuente – deducendo violazione degli artt. 36 e 167 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 – censura la decisione impugnata per non aver rilevato l’inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dall’Amministrazione doganale, quale effetto della prefigurata illegittimità delle ingiunzioni opposte.

Le doglianze sono infondate.

Invero – secondo l’ampiamente consolidata giurisprudenza di questa Corte, da cui non vi è motivo di discostarsi (cfr. 14812/10, 19194/06, 10923/03) – l’ingiunzione doganale prevista dal D.P.R. n. 43 del 1973, art. 82 (che rinvia al R.D. n. 639 del 1910), deve ritenersi sopravvissuta, nella sua componente di atto di accertamento della pretesa erariale, al disposto del D.P.R. n. 43 del 1988, art. 130, comma 2, giacchè questo, nell’abrogare tutte le disposizioni che regolavano la riscossione coattiva delle imposte mediante il rinvio al citato R.D. n. 639 del 1910 (e, quindi, anche il D.P.R. n. 43 del 1973, art. 82, relativo alla riscossione coattiva mediante ingiunzione di pagamento dei diritti doganali), ha sancito l’abrogazione delle sole previgenti disposizioni in materia di riscossione e non anche quelle in materia di accertamento. Con la conseguenza che, anche dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 43 del 1988, l’ingiunzione in rassegna esplica legittimamente la funzione accertativa, integrando un atto complesso rivolto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore ed a formare il titolo, autonomamente impugnabile, per la successiva ed eventuale riscossione forzata.

L’infondatezza del primo motivo di ricorso e la riscontrata legittimità dell’ingiunzione fiscale quale atto di accertamento, comporta l’infondatezza anche del secondo motivo, configurante corollario del primo.

2) – Con il terzo motivo di ricorso, Saras – deducendo violazione dell’art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c., D.Lgs. n. 546 del 1992 – censura la decisione impugnata per non aver riconosciuto carattere vincolante al giudicato formatosi tra le parti, sul medesimo tema, in relazione ad altre annualità.

La doglianza va disattesa.

In proposito – in disparte il rilievo che la censura si rivela carente, sotto il profilo dell’autosufficienza del ricorso, con riguardo alla completezza dell’essenziale descrizione dei contenuti decisionali qualificanti l’iter di formazione progressiva dell’evocato giudicato (identificato in sentenza resa da giudice di appello in sede di rinvio, in conseguenza della successiva declaratoria d’inammissibilità del ricorso per cassazione avverso di essa proposto) ed all’assenza di relativa ancorchè parziale riproduzione – deve convenirsi con il giudice a quo che la decisione che accerta in via definitiva contenuto ed entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta non fa stato, in modo generalizzato e aspecifico, riguardo alle imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, giacchè, in relazione a queste, data l’autonomia dei rapporti fiscali sottesi alle singole annualità, detta decisione non può rivestire alcun ruolo preclusivo in merito a profili che non presentino carattere di stabilità (cfr. Cass. 20029/11, 11226/07) ovvero (quale, nella specie, la tematica dell’"area portuale" ed i relativi riflessi sul regime dell’approdo in rassegna) non affrontati.

3) – Con il quarto motivo di ricorso, Saras – deducendo violazione della L. n. 84 del 1994, art. 28, comma 6, art. 4, comma 4, e art. 5, comma 1 – censura la decisione impugnata per aver erroneamente considerato "porto" l’approdo di Sarroch ed aver, conseguentemente, ritenuto applicabile, alle operazioni ivi effettuate, la c.d. tassa portuale.

Con il quinto ed il sesto motivo di ricorso Saras censura la decisione impugnata – sotto il profilo dell’omessa pronunzia e del vizio di motivazione – in relazione alla propria censura circa il carattere di tassa in senso stretto (qualificata da corrispettività), e non d’imposta, della prestazione pretesa nonchè dell’assenza di controprestazione in proprio favore.

Le doglianze in rassegna, che, in quanto connesse, vanno congiuntamente esaminate, sono infondate.

Dette doglianze si basano, invero, su tematiche ermeneutiche formatesi in relazione a disciplina portuale previgente rispetto a quella applicabile alla fattispecie, caratterizzata da un assetto dominato dalla presenza e dall’attività delle ora soppresse Aziende dei Mezzi Meccanici e Magazzini dei Porti, costituenti enti pubblici economici con precisi compiti di gestione diretta dei servizi portuali (v. L. n. 961 del 1967, art. 2, comma 1) e destinatari, nell’ambito di detto sistema, della maggior parte della tassa portuale, nella quale, in funzione di tale destinazione, si erano da taluno colti profili di corrispettività e, conseguente, natura di tassa in senso stretto.

La fattispecie qui esaminata si colloca, invece, temporalmente nella vigenza della disciplina portuale disposta dalla L. n. 84 del 1994, che, soppresse le Aziende sopra citate, ha istituito le nuove Autorità portuali, costituenti enti pubblici non economici, dotate, non di compiti di gestione diretta della movimentazione delle merci, ma solo di competenze pubblicistiche tese, sotto vigilanza ministeriale, all’indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali svolte da soggetti privati (v. L. n. 84 del 1994, art. 6).

Ciò posto, ad avviso del collegio, deve convenirsi con il giudice a quo che, con riguardo all’assetto normativo di riferimento, occorre dar seguito ai principi, affermati da Cass. 7651/06. Decisione che ha, condivisibilmente affermato: a) che la tassa portuale sulle operazioni di sbarco e di imbarco delle merci prevista dalla L. n. 84 del 1994, art. 28, comma 6, si applica nello scalo che, indipendentemente dalla titolarità del diritto di proprietà e dall’utilizzazione di servizi portuali, è collocato all’interno della circoscrizione di un’"area portuale", determinata con il D.M. previsto dall’art. 4, comma 4, e art. 6, comma 7, della medesima legge, che segna i confini spaziali in cui sono esercitati i poteri autoritativi della relativa Autorità portuale; b) che la tassa non presenta profili di corrispettività rispetto all’attività dell’Autorità portuale, essendo la tassa portuale un contributo integrativo (che si aggiunge alla tassa erariale) del sistema impositivo generale, attraverso il quale il contribuente che possieda una capacità contributiva che si manifesti specificamente nell’utilizzazione dell’area portuale, viene chiamato a concorrere in forma ulteriore, più diretta e più immediata, al mantenimento delle funzioni pubbliche che, nell’interesse generale, sono svolte dall’autorità portuale per il funzionamento dell’area affidata alle sue cure.

Da tale opzione interpretativa (che trova, peraltro, significativo riscontro nell’ulteriore evoluzione normativa: cfr la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 986 e D.P.R. n. 107 del 2009, per cui a tutte le tasse connesse alle operazioni portuali sono comunque soggette "le navi che compiono operazioni commerciali e le merci imbarcate e sbarcate nell’ambito di porti, rade o spiagge dello Stato, in zone o presso strutture di ormeggio, quali banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzati") consegue che – risultando incontrovertamente accertato dalla sentenza impugnata che, ai sensi del D.M. 6 aprile 1994, l’approdo di Sarroch è inserito nell’area portuale di Cagliari (e che, del resto, la stessa Saras riconosce che esso è ricompreso nella Circoscrizione territoriale dell’Autorità portuale di Cagliari: v. memoria ex art. 378 c.p.c., p. 13) – tutte le merci movimentate in quell’approdo devono ritenersi soggette al pagamento della tassa portuale in rassegna.

4) – Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone il rigetto del ricorso, previa correzione, nei termini sopra evidenziati, della motivazione della sentenza impugnata.

Per la soccombenza, la società contribuente va condannata alla refusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte: rigetta il ricorso; condanna la società contribuente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 14.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2012

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T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 22-11-2011, n. 2812 Silenzio della Pubblica Amministrazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti, nella forma dei motivi aggiunti al ricorso r.g. 977/2011, chiedono che sia accertata l’illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni resistenti sull’istanza da loro presentata in data 5.5.2011, volta a sollecitare l’esercizio dei poteri di vigilanza del rispetto della normativa igienicosanitaria da parte dell’azienda avicola Sant’Alessandro.

In data 1 giugno 2011 l’a.s.l. ha effettuato un sopralluogo presso l’azienda avicola, con nota prot. 48509 del 21.6.2011 ha rappresentato le risultanze dell’attività svolta ed ha dettato alcune prescrizioni, recepite nelle ordinanze comunali n. 99, 100 del 6.7.2011 e nel provvedimento prot. n. 11438 del 5.7.2011.

Stante l’insussistenza del presupposto dell’inerzia i motivi aggiunti sono inammissibili.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara i motivi aggiunti inammissibili.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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