Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-01-2011) 23-02-2011, n. 6989

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 25 settembre 2009, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rovigo, con la quale C.O.R. era stato ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia, di lesioni personali aggravate e di tentata violenza privata e condannato alla pena di giustizia, concedeva all’imputato la sospensione condizionale della pena, subordinatamente al pagamento delle obbligazioni civili, confermando nel resto.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:

– la violazione della legge processuale e il vizio della motivazione, in relazione alla reiezione dell’eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato, per mancata indicazione del termine per la richiesta di riti alternativi;

– la violazione della legge processuale e il vizio della motivazione, per aver la Corte di merito ritenuto sanata la nullità che precede, non avendo l’imputato formulato richiesta di riti alternativi nei termini di legge;

– la violazione della legge processuale e il vizio della motivazione, per aver ritenuto legittimamente instaurato il rito del giudizio immediato, posto che, dopo lo spirare del termine previsto dall’art. 454 cod. proc. pen., sono state compiute indagini – nella specie l’interrogatorio dell’imputato – che configuravano la "evidenza della prova";

– la violazione di legge e il vizio della motivazione, in relazione alla ritenuta responsabilità dell’imputato per il reato di tentata violenza privata, basata su testimonianze tutt’altro che pacifiche.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

2. Il primo ed il secondo motivo relativi all’eccezione procedurale, sollevata in prime cure e disattesa dai giudici di merito, della nullità del decreto di giudizio immediato per la omessa indicazione del termine entro il quale l’imputato poteva presentare richiesta di riti alternativi, sono da ritenersi manifestamente infondati.

Non vi è dubbio che la mancanza o l’insufficienza, nel decreto che dispone il giudizio immediato, dell’avviso, prescritto dall’art. 456 c.p.p., comma 2, che l’imputato può chiedere i riti speciali (come pure l’eventuale erronea indicazione del termine entro il quale la richiesta può essere avanzata), comportando la lesione del diritto di difesa, danno luogo ad una nullità di ordine generale, sanzionata dall’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), (Corte cost., sent. n. 148 del 2004).

Si tratta però di nullità a regime intermedio, in quanto non attinente alla omessa citazione dell’imputato o all’assenza del difensore (v. art. 179 c.p.p., comma 1 e art. 180 cod. proc. pen.), la quale nel caso in esame è stata sanata, in quanto l’imputato non ha formulato richieste di riti alternativi (in tal senso, cfr. tra le altre Sez. 4, n. 41830 del 29/09/2009, dep. 30/10/2009, Bergamin, Rv.

245461). L’omessa indicazione del termine non impediva affatto alla parte di presentare richiesta di riti alternativi.

3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo, con cui il ricorrente lamenta la illegittima instaurazione del giudizio immediato.

Va qui ribadito che, una volta disposto il giudizio immediato, il giudice del dibattimento non può sindacare la sussistenza delle condizioni necessarie alla sua adozione, poichè non è previsto dalla disciplina processuale un controllo ulteriore rispetto a quello tipico ( art. 455 cod. proc. pen.) attribuito al giudice per le indagini preliminari al momento della decisione sulla richiesta di giudizio immediato (nel senso dell’abnormità del provvedimento con il quale il giudice del dibattimento dichiari la nullità per qualsiasi causa del decreto che dispone il giudizio immediato ed ordini la restituzione degli atti al P.M., Sez. 4, n. 46761 del 25/10/2007, dep. 17/12/2007, Gianatti, Rv. 238506; Sez. 1, n. 23927 del 14/04/2004, dep. 25/05/2004, Iorio, Rv. 228995; in relazione alla insindacabilità dei requisiti della "evidenza della prova" e del termine di novanta giorni per promuovere il giudizio immediato, Sez. 4, n. 39597 del 27/06/2007, dep. 26/10/2007, Pierfederici, Rv.

237831; Sez. 5, n. 1245 del 21/01/1998, dep. 31/01/1998, Cusani, Rv.

210027; Sez. 5, n. 5154 del 19/02/1992, dep. 04/05/1992, Fresta, Rv.

190067). Invero, il riconoscimento della possibilità del giudice del merito di sindacare il provvedimento del g.i.p. – che abbia accolto la richiesta di giudizio immediato avanzata dal P.M. – risulterebbe in contrasto con quelle "esigenze di celerità e di risparmio di risorse processuali" che caratterizzano il rito (confr. Corte cost., ord. n. 371 del 2002; Corte cost., ord. n. del 1992).

L’unico controllo possibile dopo l’ammissione del rito immediato e, quindi, anche in sede di legittimità, è quello concernente l’espletamento del previo interrogatorio dell’imputato. E non pare possa dubitarsi che, nel caso in esame, tale interrogatorio risulti effettuato prima della richiesta del P.M..

Quanto infine all’eccezione di inutilizzabilità dell’interrogatorio, perchè compiuto allo scadere del termine di novanta giorni, stabilito dall’art. 454 c.p.p., comma 1, per la richiesta di giudizio immediato da parte del P.M., deve ribadirsi il principio che l’inutilizzabilità degli atti d’indagine prevista per il caso in cui tali atti siano stati effettuati dopo la scadenza dei termini prescritti, non essendo equiparabile alla inutilizzabilità delle prove vietate dalla legge, di cui all’art. 191 cod. proc. pen., non è rilevabile d’ufficio, ma solo su eccezione di parte. Ciò significa che essa è sostanzialmente assimilabile ad una nullità a regime intermedio, soggetta, in quanto tale, alle condizioni di deducibilità previste dall’art. 182 cod. proc. pen., con la conseguenza che, quando la parte assiste all’atto che si assume viziato, la relativa nullità deve essere dedotta prima che il predetto atto sia compiuto ovvero, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo (da ultimo, Sez. 5, n. 1586 del 22/12/2009, dep. 14/01/2010, Belli, Rv. 245818). Nel caso in esame, all’udienza del 6 marzo 2008, allorchè il P.M. chiese l’acquisizione, ex art. 513 cod. proc. pen., dell’interrogatorio dell’imputato, la difesa nulla eccepì sul punto.

Val la pena di aggiungere che, trattandosi nella specie di interrogatorio assunto ex art. 302 cod. proc. pen. nel procedimento de libertate, che può intervenire a prescindere dall’avvenuto decorso o meno dei termini previsti per la fase delle indagini preliminari, tale atto appare del tutto insensibile alla sanzione della inutilizzabilità prevista per l’attività di indagine compiuta oltre i termini consentiti. D’altra parte, essendo la previsione della inutilizzabilità prevista per "gli atti di indagine", vale a dire per quegli atti che il pubblico ministero e la polizia giudiziaria compiono per consentire allo stesso pubblico ministero di assumere le proprie determinazioni in ordine all’esercizio della azione penale, ne deriva all’evidenza che l’interrogatorio di cui all’art. 294 cod. proc. pen., fuoriesce con certezza da tale ambito, sottraendosi, quindi, alla ratio ed alla disciplina dei termini dettata dagli artt. 405, 406 e 407 cod. proc. pen..

4. Sono inammissibili infine anche le censure mosse al discorso giustificativo della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta responsabilità penale dell’imputato per il reato di tentata violenza privata. Invero, il ricorrente denuncia la contraddittorietà della motivazione con riferimento alle testimonianze rese in dibattimento da S. e C.L. e da B.A., dalle quali sarebbe emersa una ricostruzione dei fatti diversa e comunque non pacifica rispetto a quella ritenuta dalla Corte di merito.

Va qui premesso che all’imputato era contestato di aver tentato di evitare che la figlia S. portasse al termine la telefonata diretta ai Carabinieri, tirandola per i capelli per allontanarla dall’apparecchio.

Orbene, nessuna contraddizione è riscontrabile con la testimonianza resa dalla parte offesa, che ha comunque collocato l’azione violenta del padre nel corso della telefonata e non ha di certo rilievo che costei fosse riuscita o meno a comunicare l’indirizzo di casa.

Quanto alla testimonianza dell’altra figlia L. e di B. A., il ricorso appare generico, in quanto privo della necessaria autosufficienza. Il divieto per il giudice di legittimità di accesso agli atti del procedimento nel caso di vizio della motivazione comporta per il ricorrente l’onere di rappresentare il dedotto vizio mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone (Sez. F, n. 37368 del 13/09/2007, dep. 11/10/2007, Torino, Rv. 237302; Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, dep. 03/10/2008, Buzi, Rv. 241023; Sez. 2, n. 38800 del 01/10/2008, dep. 14/10/2008, Gagliardo, Rv. 241449; Sez. 1, n. 06112 del 22/01/2009, dep. 12/02/2009, Bouyahia, Rv. 243225; Sez. F, n. 32362 del 19/08/2010, dep. – 26/08/2010, Scuto, Rv. 248141). Nel caso in esame, il ricorso contiene soltanto brevi stralci delle dichiarazioni di cui si assume il travisamento e pertanto inidonei a consentire a questa Corte il richiesto controllo.

5. Conclusivamente, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa emergenti dal ricorso – di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 04-03-2011, n. 2004 Carriera direttiva

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Svolgimento del processo

Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 26 agosto 2006 all’Amministrazione intimata presso l’Avvocatura dello Stato ed ai controinteressati presso le rispettive sedi di servizio e depositato il successivo 15 settembre 2006, il ricorrente – vice questore aggiunto della Polizia di Stato dal 1° gennaio 1996 – impugna la graduatoria finale predisposta dalla Commissione per la progressione in carriera del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, ai fini dell’ammissione al Corso di Formazione dirigenziale per la nomina a primo dirigente della Polizia di Stato con decorrenza 1.1.2006, nella parte in cui non lo include nei posti in graduatoria utili per l’ammissione al corso, ed atti alla stessa presupposti.

In particolare, espone che:

– a seguito dell’entrata nel ruolo dei Commissari della Polizia di Stato a decorrere dal 30 dicembre 1985, espletava numerosi incarichi, dirigeva innumerevoli servizi di ordine pubblico nonché frequentava specifici corsi di formazione;

– stante la previsione di cui all’art. 7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il quale prevede – tra le modalità di accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato – l’assegnazione dell’ottanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno "mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale della durata di tre mesi", il Consiglio di Amministrazione provvedeva a determinare i criteri di massima da adottare negli scrutini "per il triennio 2004/2006";

– sulla base di tali criteri, veniva redatta dall’apposita Commissione la graduatoria in epigrafe, in cui risulta inserito al 243° posto, avendo conseguito il punteggio complessivo di 77,55 punti, e, dunque, per tale motivo "non si è utilmente classificato ai fini dell’ammissione al corso di formazione dirigenziale, riservato ai primi 83 funzionari classificati".

Avverso tale graduatoria il ricorrente insorge deducendo i seguenti motivi di diritto:

VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7 DEL D.LGS. 5.10.2000, N. 334 E DEL D.P.R. 28.12.1970, N. 1077 – CARENZA DI MOTIVAZIONE CIRCA L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALLA VOCE ATTITUDINALE – ILLEGITTIMITA" DELLO SCRUTINIO PER ARBITRIO – ILLOGICITA" MANIFESTA. La graduatoria finale è stata determinata in maniera nettamente prevalente sulla base del punteggio attribuito alla V categoria "Qualità delle funzioni con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta, alla stima ed al prestigio goduti negli ambienti esterni ed interni, all’impegno professionale derivante dalla specifica sede di servizio – attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire", ma non è dato comprendere sulla base di quali elementi risultanti dai fascicoli personali siano stati poi espressi i giudizi. Il punteggio della categoria professionale, attribuito in maniera apodittica, è dunque stato computato "in assenza totale di motivazione, e senza alcun punto di contatto nemmeno implicito con l’attività effettivamente svolta e la qualità del servizio reso".

Con atto depositato in data 23 settembre 2006 si è costituito il Ministero dell’Interno.

Con ordinanza n. 5377 del 28 settembre 2006 la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione, "avuto riguardo alla posizione rivestita in graduatoria dal ricorrente in uno alla circostanza che vede il ricorso notificato a solo due controinteressati presso l’ufficio di appartenenza e non a mani proprie".

Tale ordinanza risulta confermata dal Consiglio di Stato essenzialmente per carenza del "periculum in mora" con ordinanza n. 1347/2007.

Con memoria depositata in data 24 novembre 2010 il ricorrente ha reiterato le censure già formulate. Nel contempo, ha sostenuto la regolarità della notifica ai controinteressati, ancorchè "consegnata al personale addetto al servizio in cui" quest’ultimi sono impiegati, ai sensi dell’art. 139, comma 2, del c.p.c., e – in via subordinata – ha affermato che "ove mai il Tribunale avesse rinvenuto delle irregolarità avrebbe dovuto rimettere in termini l’interessato", posto che l’eventuale irregolarità non è imputabile alla parte.

Con memoria depositata in data 11 dicembre 2010 l’Amministrazione ha evidenziato la correttezza del proprio operato.

All’udienza pubblica del 13 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

2. Come già rilevato dalla Sezione nell’ambito dell’ordinanza cautelare n. 5377 del 2006, a cui il ricorrente ha avuto ampiamente modo di controdedurre con proprie argomentazioni giuridiche, il ricorso risulta notificato ai controinteressati – non costituitisi in giudizio – "presso l’ufficio di appartenenza e non a mani proprie".

Orbene, tale circostanza rende il ricorso inammissibile.

Per costante giurisprudenza, il ricorso notificato al controinteressato – in modo diretto o a mezzo del servizio postale – presso l’ufficio pubblico dove egli presta servizio va, infatti, dichiarato tale in tutti i casi in cui la consegna dell’atto o del plico non avvenga a mani del controinteressato stesso, bensì ad altra persona, pur se addetta a quell’ufficio, atteso che la possibilità prevista dall’art.139, comma 2, c.p.c. di procedere alla notifica a mani di "persona addetta all’ufficio" va riferita esclusivamente agli uffici dove l’interessato tratta i propri affari- per cui può affermarsi un’immedesimazione di principio tra ufficio e destinatario – e non anche all’ufficio presso il quale il dipendente pubblico controinteressato presta lavoro subordinato (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. IV, 4 maggio 2010, n. 2561; C.d.S., Sez. V, 3 febbraio 2006, n. 463; C.d.S., Sez. IV, 9 novembre 2005, n. 6255; TAR Lazio, Roma, Sez. II, 3 novembre 2010, n. 33125; TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 10 aprile 2009, n. 699; TAR Lazio, Latina, 4 settembre 2006, n. 597).

Del resto, una siffatta interpretazione restrittiva trova conforto anche nel parallelo ed alternativo riferimento – operato dallo primo comma dell’art. 139 in argomento – al luogo di esercizio, evidentemente in proprio, dell’industria o del commercio, nonché nelle previsioni dei successivi secondo e terzo commi circa le persone idonee a ricevere la notificazione, che postulano la sussistenza di un rapporto strettamente fiduciario tra esse ed il destinatario della notificazione in questione, presupposizione non riferibile ad un ufficio, la cui organizzazione non rientra nella disponibilità del destinatario medesimo (cfr. TAR Lazio, n. 33125 del 2010, già citata).

Per completezza, va comunque ricordato che il ricorrente richiama l’istituto processuale della rimessione in termini, per non imputabilità alla parte dell’irregolarità contestata (ipotesi questa che ora trova espressa disciplina nell’art. 44 del cod.proc.amm.), ma è da escludere che tale istituto possa trovare applicazione nel caso in esame, atteso che le modalità della notificazione sono state evidentemente scelte ed indicate all’organo della notificazione dallo stesso ricorrente, il quale, per non aver fornito precise istruzioni o per non aver scelto un diverso mezzo di notificazione, si è inequivocabilmente assunto il rischio dell’eventuale mancato buon fine e corretto adempimento dell’operazione chiesta (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. V, 16 giugno 2009, n. 3876; TAR Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 21 dicembre 2010, n. 545).

Ciò detto, è doveroso concludere che – in spregio della disposizione di cui all’art. 21, comma 1, della legge n. 1034 del 1971 (ora art. 41 cod. proc. amm.) – non è stato evocato in giudizio "almeno uno dei controinteressati" e, dunque, non è stato correttamente instaurato il contraddittorio.

3. Per le ragioni illustrate, il ricorso va dichiarato inammissibile, per difetto di contraddittorio.

Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma – Sezione I ter dichiara inammissibile il ricorso n. 8402/2006.

Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 21-03-2011, n. 2441

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I)- Il ricorrente, già agente scelto della P.S., è stato penalmente perseguito:

A) in esito a denuncia sporta dal sig. P.P.: per il reato di cui all’art.640 del c.p., perché procurava a sè ingiusto profitto con corrispondente danno per P.P. presso il quale acquistava un’autovettura pagando con una cambiale (rimasta poi insoluta), traendo in errore la persona offesa circa la bontà del mezzo di pagamento (approfittando della pregressa amicizia esistente tra i due nonché del fatto che la persona offesa ne conosceva la qualifica di agente della P.S.), sia, infine, ripetutamente assicurando che la cambiale sarebbe stata onorata;

B) in esito a denuncia sporta da funzionario di una compagnia assicurativa: 1) per il reato di cui agli artt. 81, 110, 56640, 61 nr. 8 del c.p., per aver tentato di truffare quattro compagnie assicurative stipulando con le stesse separati contratti di assicurazione contro il rischio di furto della propria autovettura ed omettendo di riferire, a ciascuna compagnia, l’avvenuta conclusione di identico contratto con le altre; e per aver chiesto a ciascuna compagnia assicurativa il rimborso del danno patito dal furto della propria autovettura, presentando separate denunce di furto in ognuna delle quali aveva variato l’indicazione della società assicuratrice così falsificandola. Tentativo aggravato mediante spedizione – a mezzo di avvocato di sua conoscenza – di una lettera, separatamente indirizzata a ciascuna compagnia, con cui veniva minacciata azione giudiziaria in caso di mancato amichevole composizione della controversia; 2) per il reato di cui agli artt.110, 478 commi 1 e 2 e 482, 61 c.p., perché – dopo aver presentato denuncia di furto dell’autovettura, indicando nel relativo verbale come compagnia assicuratrice la V.A. – formava copie dello stesso in cui, rispettivamente, indicava una delle altre compagnie assicurative con cui aveva stipulato il contratto di furto e, quindi, ne rilasciava copie presso le stesse compagnie.

In esito alle predette denunce, l’ E. è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione per il reato descritto alla lettera B, punto 1), con sentenza del Tribunale penale di Firenze del 14/10/2002 (confermata in appello e, passata in giudicato, una volta dichiarato inammissibile il ricorso in Cassazione proposto dall’interessato avverso la decisione d’appello); mentre è stato assolto per i reati di cui alla lett. A (per remissione della querela) e alla lett. B) p.to 2 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Nelle more, per i fatti relativi all’assoluzione in sede penale, l’amministrazione procedeva alla loro valutazione in sede disciplinare sanzionando le relative condotte con decreto di destituzione, datato 12/6/2003, a decorrere dal 12/5/2000: provvedimento questo che, su ricorso dell’interessato, veniva annullato da questa Sezione con sentenza nr.1003/2009 per violazione dell’art.11 del d.P.R. n.737 del 1981, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.

Quest’ultima, pertanto, provvedeva:

a) a rinnovare, ai sensi dell’art.119 del d.P.R. nr. 3 del 1957, il procedimento disciplinare annullato pervenendo, in data 9/11/2009, all’adozione di un nuovo provvedimento di destituzione relativo ai fatti di cui al giudicato di assoluzione in sede penale;

b) ad avviare un nuovo procedimento disciplinare in relazione ai fatti di cui alla sentenza penale di condanna che si concludeva con ulteriore provvedimento di destituzione datato 22.3.2010.

Tali decreti del Capo della Polizia (del 9.11.2009 e del 22.3.2010) sono stati, separatamente, impugnati con i ricorsi in epigrafe. Nel secondo degli stessi, in particolare, l’E., tra i vari mezzi di gravame, ha dedotto il mancato rispetto del termine entro cui il procedimento disciplinare deve concludersi: censura, questa, condivisa dall’amministrazione che con atto del 13.9.2010, ha annullato, nell’esercizio del proprio potere di autotutela, il decreto del 22.3.2010 dichiarando estinto per perenzione il relativo procedimento disciplinare.

L’amministrazione dell’Interno si è costituita in giudizio, tramite il Pubblico Patrocinio, in relazione ad entrambi i ricorsi.

All’udienza del 13.1.2011 la causa è stata trattenuta per la relativa decisione.

II)- Sussistono evidenti ragioni di connessione che consentono la riunione dei gravami in epigrafe al fine della loro unitaria trattazione e definizione.

II.1)- Alla luce degli accadimenti descritti in narrativa, va, poi, dichiarata, ai sensi dell’art.34 c.5 del C.p.a., la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso avente ad oggetto l’impugnativa del decreto del 22.3.2010: decreto che nel corso del giudizio e prima del passaggio della causa in decisione è stato auto annullato dalla p.a. con – in parte qua – pieno soddisfacimento della pretesa del ricorrente.

III)- Residua, dunque, da trattare e definire il primo dei ricorsi in epigrafe; e cioè quello mirato ad aggredire il provvedimento in forza del quale il dipendente è stato destituito dal servizio con decorrenza 12.5.2000.

III.1)- Con la prima censura, parte ricorrente deduce la violazione, ex art.119 d.P.R. nr.3/1957, del termine perentorio di giorni trenta per la rinnovazione del procedimento disciplinare:termine decorrente dalla data in cui è pervenuta al Ministero soccombente la comunicazione della decisione n.1003/2009 di questa Sezione annullatoria del primo provvedimento destitutorio del 12.6.2003.

La censura è formulata sulla base di una ricostruzione ipotetica. Assume, difatti, il ricorrente che, poiché copia conforme della decisione di cui trattasi è stata trasmessa all’Amministrazione il 3.2.2009, anche a voler ipotizzare che la stessa ne abbia avuta conoscenza dopo sette giorni (e cioè il 10.2.2009), comunque il procedimento disciplinare (rinnovatosi con la notifica della contestazione degli addebiti il 21.3.2009) sarebbe stato avviato fuori termine.

Per eliminare ogni dubbio la Sezione, aderendo ad apposita richiesta dell’interessato, ha onerato l’amministrazione di fornire un "documentato chiarimento su quale sia stata la data in cui….ha ricevuto la decisione Tar Lazio nr.1003/2009" (così ord. cautelare nr.535/2010 del 27.5.2010).

La p.a. ha trasmesso, in ottemperanza a detto incombente, copia della sentenza munita, nella prima pagina, del timbro di arrivo (20.2.2009) presso la Segreteria del Dipartimento della P.S., con ciò documentando il rispetto del termine di giorni 30 che parte attrice assume violato.

Il ricorrente ha quindi replicato (con memoria di recente depositata) che tale data non coincide con quella in cui la decisione è giunta all’ufficio Posta del Ministero, dove "sicuramente vi è pervenuta dopo pochissimi giorni dall’invio della stessa, così che in ogni caso il termine per la rinnovazione del procedimento disciplinare risulta violato".

La censura rivela, in tal modo, la ricostruzione ipotetica su cui si fonda e non può essere condivisa.

L’art. 119 del t.u. n. 3/1957, nei casi di annullamento della sanzione disciplinare in accoglimento di ricorso in sede giurisdizionale, assume a riferimento quale momento iniziale per il decorso del termine di trenta giorni per la rinnovazione del procedimento disciplinare la "data in cui sia pervenuta al Ministero la comunicazione della decisione giurisdizionale ai sensi…… ". Il procedimento di comunicazione della decisione assunta in sede giurisdizionale si perfeziona, quindi, con il ricevimento dell’atto da parte del "Ministero", che per specifico dettato della norma è individuato quale organo esterno cui va partecipata la sentenza di annullamento. Assume, quindi, rilievo ai fini di cui trattasi il momento in cui la sentenza perviene all’ ufficio del Ministero deputato a ricevere la corrispondenza esterna, indipendentemente da ogni ulteriore assetto organizzativo interno rilevante ai fini dell’individuazione dell’Ufficio competente a trattare la questione.

Ma se tanto è vero – (e dunque se le successive attività di smistamento dell’atto all’ufficio competente alla trattazione e di assunzione a protocollo configurano fasi organizzative interne che nulla hanno a che vedere con gli adempimenti necessari a stabilire il momento giuridicamente rilevante ai fini del perfezionamento della comunicazione dell’atto) – è altresì vero che il ricorrente, che ha eccepito la tardività della rinnovazione, si è sottratto all’onere di darne riscontro probatorio. Se esiste, come appare logico ritenere, un Ufficio ministeriale abilitato a ricevere la posta ordinaria torna ovvio che il personale a tale Ufficio addetto sia abilitato a ricevere le notificazioni (apponendovi, ai fini della relata, la connessa sottoscrizione), ovvero, nei casi di plico raccomandato, a sottoscrivere la cartolina di ricevimento, ovvero, ancora, in caso di comunicazione senza racc. A/R, a prendere formale nota della ricezione dell’atto. E rebus sic stantibus tale conoscenza (utile ai fin del decorso del termine perentorio di cui trattasi) deve essere provata in modo certo ed inequivocabile da parte di chi eccepisce la tardività del procedimento rinnovatorio ed il relativo onere non può ritenersi adempiuto sulla base della prospettazione di mere presunzioni che non assurgono a dignità di prova.

III.2)- Può scrutinarsi ora il terzo mezzo di gravame; e tanto solo per ragioni di comodità espositiva atteso che anche tale censura attiene a violazione di un termine di natura perentoria; e cioè quello riguardante la conclusione, ex art.9 della legge n.19 del 1990, del procedimento disciplinare: termine che si prospetta violato in quanto tra la data di notificazione della contestazione degli addebiti e la data di notificazione del provvedimento destitutorio (01.12.2009) sono trascorsi più di 270 giorni.

La censura è infondata in quanto contraddetta da pacifica e condivisibile giurisprudenza (cfr., ex plurimis, Cons. St., nr.6110 del 2010) che ritiene rispettato il termine de quo con la mera adozione del provvedimento sanzionatorio finale, non dovendosi ritenere necessaria la comunicazione o notificazione dello stesso, che attiene semplicemente al piano dell’efficacia, e non a quello del perfezionamento. Ora poiché il decreto impugnato è del 09.11.2009 e parte ricorrente non ha provato che l’amministrazione abbia avuta conoscenza della sentenza di questa Sezione prima del 20.2.2009, ne segue il rispetto del termine complessivo di giorni 270 che parte ricorrente, infondatamente, assume violato.

III.3) – La seconda, la quarta e la quinta delle censure declinate in gravame presentano un comune denominatore che ne consente la congiunta trattazione.

Il ricorrente assume che gli sono stati contestati due comportamenti: l’uno relativo alla condotta assunta nei confronti del sig. P.P. (comportamento penalmente non sanzionato per mancanza di una condizione di procedibilità: intervenuta remissione della querela); l’altro riguardante la falsificazione della denuncia di furto della propria autovettura (condotta anche questa non sanzionata penalmente). Ciò significa che una fattispecie penalmente unitaria (la tentata truffa) è stata scissa generando due procedimenti disciplinari: l’uno che ha preso in considerazione la predisposizione materiale delle denunce false al fine di un loro illecito utilizzo; e l’altro procedimento (che, al tempo di produzione del gravame, era ancora pendente e, in seguito, è culminato nel decreto destitutorio del 22.3.2010 poi autoannullato dalla p.a. ed impugnato col secondo dei ricorsi in epigrafe) concernente la tentata truffa rispetto alla quale, però, la falsificazione della denuncia viene a tradursi in quegli artifizi e raggiri costituenti elemento integrativo di tale fattispecie criminosa.

Tale condotta, ad avviso del ricorrente:

– viola l’art.653 c. 1 bis del c.p.p. a mente del quale "La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso";

– viola il giudicato formatosi sulla sent. n.1003/2009 di questo Tribunale che ha annullato il primo provvedimento destitutorio (del 2003) a causa della contemporanea pendenza di procedimento penale, così ritenendo, sostiene il ricorrente, che la condotta addebitabile all’incolpato dovesse essere valutata unitariamente senza la possibilità di frazionare (disciplinarmente) le condotte ritenute penalmente irrilevanti da quelle poste a base della condanna penale.

Assume, inoltre, la violazione del principio di proporzionalità e gradualità della sanzione, atteso che non si è tenuto conto della concreta gravità dell’infrazione e dei giudizi positivi maturati negli anni di servizio.

Tale quadro censorio, per quanto abilmente delineato, non persuade il Collegio.

Per quanto attiene all’assunta violazione dell’art.653 c.1 bis del c.p.p., la circostanza che il dipendente sia stato assolto dall’imputazione per il reato di cui agli artt.110, 478 commi 1 e 2 e 482, 61 c.p., non incide sull’infondatezza della stessa doglianza in quanto il citato art. 653, conferendo alla sentenza penale efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, preclude l’esercizio dell’azione disciplinare solo qualora l’assoluzione sia stata pronunciata perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso.

Diversamente, ove l’assoluzione discenda – come nel caso all’esame – dalla statuizione che il fatto non costituisce reato l’Amministrazione conserva il suo potere disciplinare (come peraltro si argomenta dall’art. 97 T.U. n. 3 del 1957), in quanto un determinato comportamento del dipendente, infatti, può ben rilevare sotto il profilo disciplinare anche se lo stesso non sia punito dalla legge penale.

Quanto sopra chiarito, e con riferimento alle censure che lamentano un’indebita segmentazione disciplinare di una fattispecie penalmente rilevante, il documento che elimina ogni dubbio è dato dalla lettera di contestazioni notificata al dipendente: lettera in cui, oltre a far riferimento alla condotta tenuta nei confronti del sig. P.P., si delinea chiaramente la condotta incolpata, dando atto:

– della denuncia di furto presentata e della dichiarazione, in tale occasione resa, che la vettura era assicurata con la compagnia V.A.;

– che l’avv. C.D.M., su mandato del dipendente, inoltrava richiesta di risarcimento danni alla predetta Compagnia utilizzando tale denuncia;

– che, di seguito, lo stesso legale, sempre su mandato del dipendente, inoltrava analoga richiesta (peraltro per importo in due casi maggiorato ed in altro marginalmente ridotto) ad altre tre compagnie assicurative, utilizzando la denuncia di furto di cui sopra alla quale, falsificandola, veniva modificato il nome della Compagnia assicurativa;

– che una delle Compagnie risarciva l’intero valore dell’auto;

– che un funzionario della Vittoria assicurazioni si accorgeva della violazione dell’art.1910 del cod.civ. posto in atto dal dipendente nell’intento di riscuotere da tutte le Compagnie il valore integrale del veicolo rubato: circostanza ben nota allo stesso che aveva falsificato l’atto di denuncia.

Dunque, e indipendentemente da qualunque fosse l’intento che ha mosso disciplinarmente l’amministrazione (pur arbitra, in linea di principio, di apprezzare, parallelamente a quanto avvenuto in sede penale, il comportamento che ha dato luogo all’imputazione per il reato di cui agli artt.110, 478 commi 1 e 2 e 482, 61 c.p., separatamente da quello relativo al reato di cui agli artt. 81, 110, 56640, 61 nr. 8 del c.p.), la condotta sopra descritta e relativamente alla quale l’interessato ha prodotto le proprie giustificazioni, non appare scissa, frammentata o segmentata così come ipotizzato nell’atto di gravame. In particolare nella contestazione di addebiti si fa manifesto richiamo non solo alla falsificazione della denuncia ma anche all’uso della stessa a fini illeciti chiarendosi, fra l’altro, l’importo del risarcimento richiesto separatamente alle tre compagnie ed il fatto che la quarta Compagnia assicurativa ha anche provveduto a liquidare il dovuto.

Nè dubbio alcuno (in ordine all’ambito della condotta incolpata) l’interessato tradisce nella propria nota di giustificazioni. In tale nota – che peraltro è sostanzialmente identica a quella prodotta in relazione al III° procedimento disciplinare (e cioè a quello impugnato col secondo dei ricorsi in epigrafe) – l’interessato si preoccupa di motivare (offrendo peraltro una lettura tronca dell’art.1910 del cod. civ.) le ragioni per cui ha utilizzato le predette denunce.

E d’altronde va ricordato che il contenuto dell’atto di contestazione di addebito è stabilito dall’art. 14, d.P.R. n. 737 del 1981 e che in tale atto vanno indicati con chiarezza, sulla base di detta disposizione, i fatti e la specifica trasgressione di cui l’incolpato è chiamato a rispondere. Ancora, deve ritenersi peculiare al concetto di trasgressione non soltanto l’identificazione sul piano concreto della condotta dell’interessato da sottoporre a sanzione, ma anche la relativa qualificazione giuridica alla stregua del regolamento di disciplina, il quale riconnette specifiche conseguenze afflittive a determinati comportamenti. Nella specie si è di fronte ad un elemento che in definitiva si risolve in garanzia dell’inquisito, il quale viene così posto nelle condizioni di interloquire ed eventualmente contestare non solo con riferimento all’addebito mosso per i fatti suscettibili di sanzione, ma anche in merito alla loro qualificazione giuridica prefigurata in base al regolamento di disciplina ed alla graduazione della sanzione secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità.

Certamente non è possibile escludere che, a fronte di una contestazione così ampia ed articolata, il successivo procedimento disciplinare (quello, per intendersi, culminato nella destituzione del 22.3.2010) sia incorso nella violazione del principio del "ne bis in idem". Ma questo, per quanto sopra detto, è elemento la cui valutazione non si rende più necessaria una volta autoannullato tale atto e dichiarato estinto, per perenzione, il sotteso procedimento disciplinare.

Né, d’altro canto, alla luce di tali circostanze, è fondato argomentare alcuna violazione del giudicato formatosi sulla sent. nr. 1003/2009 di questa Sezione. Se, come lo stesso ricorrente riconosce (cfr. pag. 8 del ric. nr. 4206/2010), il procedimento disciplinare impugnato col ricorso in trattazione muove da un atto di contestazione degli addebiti "praticamente identico al precedente" (culminato con il decreto di destituzione annullato dalla Sezione per contemporanea pendenza dei due procedimenti, penale e disciplinare), correttamente tale pronuncia ha statuito in tal senso e, altrettanto pacificamente, nessuna violazione alla stessa è movibile una volta rinnovato il giudizio disciplinare.

Anche la censura di violazione del principio di proporzionalità e gradualità della sanzione, per mancata considerazione della concreta gravità dell’infrazione e dei giudizi positivi maturati negli anni di servizio, non persuade.

E’ certamente vero che in sede di irrogazione di sanzioni disciplinari, deve sempre sussistere una proporzione tra il fatto contestato e la misura della sanzione (cfr., ex multis, C.C.le n.16 del 1991; Cons.St., n. 5821 del 2005 e n. 3541 del 2000). Ciò posto, giova, peraltro, ribadire che la determinazione relativa all’entità della sanzione disciplinare è espressione di una tipica valutazione discrezionale della Pubblica amministrazione, di per sé insindacabile dal giudice amministrativo, tranne nei casi in cui appaia manifestamente anomala o sproporzionata (e tale non si presenta, alla luce dei fatti contestati e riconosciuti dall’incolpato, quella inflitta nel caso di specie) o particolarmente severa in quanto determinata nel massimo consentito, e che il Giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione, ma può soltanto verificare (come dianzi fatto) che sia sorretta da adeguata motivazione e basata su fatti tali da legittimarla (cfr., di recente Cons. St. n.6490 del 2005). Non va poi trascurato:

– che l’amministrazione (cfr. delibera del Consiglio di disciplina del 28.9.2009) ha preso in considerazione i precedenti di carriera del dipendente (fra i quali si ascrivono sia benemerenze (un encomio, una lode, un premio in denaro) che sanzioni disciplinari (che rivelano la tendenza del dipendente a non onorare i debiti contratti, oltre a una modesta sanzione per un fatto grave quale quello di essersi fatto rilasciare da un cittadino un premio in denaro per agevolare il rilascio di una patente nautica));

– che il ricorrente ha sì denunciato la violazione dei principi di cui si discute ma, per altro verso, non ha indicato la sanzione che riteneva, in luogo di quella inflittagli, corretta. E ciò costituisce un limite allo svolgimento della censura in trattazione, posto che, nella selezione delle condotte suscettibili di sanzione il d.P.R. n.737 del 1981 recepisce un criterio teso a tipizzare le diverse figure di infrazione cui segue una determinata misura afflittiva, in ciò discostandosi dal principio di c.d. "atipicità" dell’illecito disciplinare – cui sono invece ispirati gli artt. 78 e segg. t.u. 10.01.1957, n. 3 – che implica un maggior grado di astrazione nell’identificazione dei comportamenti contrari ai doveri del pubblico dipendente e dà luogo ad una più ampia sfera di discrezionalità all’Amministrazione nella qualificazione del fatto contestato agli effetti della determinazione sanzionatoria.

III.4)- Rimane da trattare dell’ultima censura con cui si contesta la violazione dell’art.149 del d.P.R. n.3 del 1957 per avere uno dei membri del Consiglio di disciplina fatto parte anche del medesimo Organo in occasione del procedimento culminato col primo ed annullato provvedimento destitutorio. Assume il ricorrente che tale membro si sarebbe dovuto astenere, poiché detta norma tale dovere sancisce nei confronti di chi abbia "dato consigli o manifestato il suo parere sull’oggetto del procedimento fuori dall’esercizio delle sue funzioni".

Si tratta di una tesi infondata in quanto una siffatta evenienza non è presa in considerazione dall’art.149 T.U. n.3/1957 che fissa le cause tipiche di ricusazione del giudice disciplinare; né può essere assimilata a quella prevista alla lettera b) del cit. art.149, relativa all’ipotesi del componente che "ha dato consiglio o manifestato il suo parere sull’oggetto del procedimento fuori dall’esercizio delle sue funzioni" (in tal senso si è già espressa, condivisibilmente, la Sez. VI^ del Cons.St. con decisione 14 maggio 1997, n.718 e, più di recente, con decisione nr. 487/2002 in cui ha chiarito che "Non rientra tra le cause tipiche di ricusazione del giudice disciplinare, stabilite dall’art. 149 t.u. imp. civ. St. ( d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3), e come tale non rileva, la situazione di incompatibilità della commissione disciplinare derivante dall’essersi la stessa, con identica composizione, già espressa su un precedente provvedimento di destituzione a carico del medesimo dipendente").

IV)- Conclusivamente, il ricorso in trattazione è infondato e deve essere respinto.

Le spese, attesa la peculiarità della controversia, possono essere compensate fra le parti in causa.
P.Q.M.

previa riunione dei ricorsi in epigrafe, così dispone:

– dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ric. nr. 4206/2010;

– respinge il ric. nr. 1536/2010.

Compensa fra le parti in causa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-06-2011, n. 14418 Insegnanti elementari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La parte qui ricorrente, insegnante di ruolo di scuoia elementare presso un istituto del secondo circolo didattico di Trani, ha convenuto in giudizio il Ministero della Pubblica istruzione chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore di una determinata somma a titolo risarcitorio.

Ha esposto che il circolo didattico di appartenenza, individuato come scuola situata in zona a rischio, era stato coinvolto dal Provveditorato agli studi di Bari nella relativa attività progettuale; che essa, pertanto, a richiesta del Ministero aveva assunto il formale impegno di rimanere in servizio presso il circolo anzidetto per tutta la durata del progetto e comunque per non meno di tre anni; che nel corso dell’anno scolastico 2001-2002 il Ministero aveva tuttavia comunicato che il progetto, come originariamente presentato e successivamente integrato secondo le indicazioni dello stesso Ministero, doveva ritenersi non confermato.

Su tali premesse, deducendo di aver subito un grave danno professionale ed economico dalla mancata approvazione al progetto, essendole stati negati il diritto alla mobilità, visto l’impegno a permanere nella medesima sede, ed il compenso accessorio annuo spettante sulla base dell’art. 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del 31 agosto 1999 ha chiesto che la somma corrispondente al compenso perduto le fosse riconosciuta a titolo di risarcimento del danno.

La domanda, accolta in primo grado è stata rigettata dalla Corte d’appello di Bari sulla base di considerazioni così riassumibili.

Il comportamento del Ministero, essendo riconducibile alle determinazioni assunte dagli organi preposti alla gestione del rapporto di lavoro con le capacità e i poteri del datore di lavoro, deve essere valutato secondo le norme civilistiche.

In base all’art. 4, comma 13, del contratto collettivo nazionale di lavoro il collegio dei docenti entro il mese di giugno di ogni anno valuta lo stato di attuazione del progetto e il raggiungimento, ancorchè parziale, degli obiettivi fissati. La valutazione viene inviata al Ministero della pubblica istruzione per la certificazione da effettuarsi ogni anno, anche per mezzo della consulenza CEDE, al fine della conferma o meno del progetto.

L’art. 14 del contratto (recte: l’art. 13, comma 14 del contratto) prevede che i progetti possano essere confermati ovvero integrati e modificati in relazione alle risultanze emerse nel corso della loro applicazione, alla disponibilità complessiva di risorse, alla certificazione CEDE ed al numero delle scuole sulle quali intervenire.

Secondo il contratto collettivo, quindi, dopo il primo anno, il Ministero ha il potere di confermare o no il progetto in relazione alle risorse disponibili e a seconda dello stato di realizzazione del medesimo.

Perciò, il diritto all’indennità, mentre per il primo anno sorge senz’altro in favore dell’insegnante, per gli anni successivi matura solo se il progetto, confermato dal Ministero, viene ulteriormente realizzato.

D’altra parte, nel confermare o no il progetto il Ministero non esercita un potere assoluto ma deve tenere conto delle condizioni dettate dall’articolo sopra richiamato.

Occorre quindi verificare la conformità dell’operato del Ministero alle norme contrattuali ed al dovere di buona fede e correttezza, invocati dalla parte appellante.

In proposito, la nota 21 settembre 2001 n. 279 del Ministero contiene doglianze circa il livello di informazione in alcune sezioni della cosiddetta "griglia strutturata".

Esse riguardano le informazioni sulla scuola e gli elementi indicativi del grado di dispersione scolastica da contenere, la situazione di disagio sociale del territorio nel quale si trova la scuola, la rete di collaborazione con l’ente locale, le istituzioni e le associazioni; l’assenza di indicazioni sui profili di apprendimento e sul comportamento degli alunni; l’assenza di flessibilità didattica e organizzativa per il biennio trascorso e/o di indicazioni previsionali di diversa articolazione didattica per l’ultimo anno del progetto; l’assenza di riscontro di un qualsivoglia intervento sulle modalità di verifica e valutazione dei processi di insegnamento-apprendimento e di monitoraggio dell’intero processo a fronte del dato costante di assenza di abbandoni; il carattere meramente formale del rapporto con le famiglie.

Con la successiva nota del 4 dicembre 2001 n. 793 il Ministero ha poi comunicato che, nonostante l’integrazione del progetto, predisposta dal collegio dei docenti, a seguito dell’esame del gruppo tecnico istituito con decreto del direttore generale 19 luglio 2001, sulla prosecuzione dell’attività nell’anno scolastico 2001/2002 è stato espresso parere sfavorevole.

Il Ministero evidenzia in tale nota le ragioni di detto parere, pur dopo le modifiche e le integrazioni al progetto, e si esprime in senso negativo sul permanere delle condizioni che negli anni scolastici precedenti avevano fatto indicare nel secondo circolo didattico di Trani la struttura idonea all’attivazione del progetto medesimo.

Non vi sono ragioni per ritenere che tale parere sia illogico, erroneo o incongruo, nè d’altra parte sono state allegate le specifiche inadempienze dell’amministrazione o il modo con cui in concreto sarebbe stato violato il dovere di correttezza, non essendo sufficiente a tal fine la circostanza che le verifiche effettuate nell’aprile 2001 dagli ispettori circa l’esecuzione del progetto si fossero concluse positivamente. Del resto, secondo il contratto collettivo la valutazione dei progetti deve esser fatta entro il mese di giugno da parte del collegio dei docenti e per mezzo di una griglia strutturata predisposta dal Ministero, sicchè il parere reso dagli ispettori, anteriormente alla anzidetta scadenza e con modalità diverse da quelle fissate dalla contrattazione collettiva, non assume rilievo come elemento indicativo di violazione del dovere di correttezza.

Il docente propone ricorso sulla base di due motivi. Il Ministero resiste con controricorso.
Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro.

La parte ricorrente si duole dell’interpretazione data dalla sentenza impugnata all’art. 4 del contratto collettivo nazionale integrativo comparto scuola del 31 agosto 1999, sostenendo che nel ritenere che, in base a tale disposizione, l’insegnante abbia diritto solo all’indennità stabilita per il primo anno, mentre per gli anni successivi il compenso dipenderebbe dalla conferma del progetto da parte del Ministero e dalla esecuzione dello stesso, il giudice di merito avrebbe trascurato la formulazione testuale della norma che conferisce al Ministero il potere di confermare il progetto dopo il primo anno senza nulla disporre per gli anni successivi, assegnando in ogni caso all’amministrazione solo il potere di certificare la correttezza della valutazione espressa dal collegio dei docenti, unico organo legittimato a valutare lo stato di attuazione del progetto pluriennale ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il secondo motivo di ricorso denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso il decisivo per il giudizio.

La parte ricorrente critica la sentenza per aver omesso di motivare adeguatamente sulla dedotta correttezza dell’operato del Ministero, trascurando di considerare i profili risarcitori collegati alla circostanza che i docenti avevano mantenuto l’impegno assunto per il triennio ed avevano saputo solo nel corso del terzo ed ultimo anno che l’attività svolta non sarebbe stata riconosciuta.

La parte ricorrente critica, inoltre, come illogica l’affermazione della sentenza secondo cui non erano stati addotti dalle parti attrici elementi tali da far ritenere che il parere negativo espresso dall’amministrazione fosse affetto da errore o travisamento dei fatti o inesatta applicazione dei criteri tecnici di valutazione, non considerando che non era compito del singolo insegnante denunziare tali vizi, essendo sufficiente considerare che ai docenti non era stata contestata alcuna inadempienza e che essi, ove l’amministrazione avesse ritenuto di non proseguire nel progetto, avevano comunque diritto di essere compensati per il lavoro espletato ed indennizzati per il vincolo triennale assunto, con perdita di diverse alternative.

La parte ricorrente critica, infine, la sentenza come contraddittoria nella parte in cui, dato atto del carattere privatistico delle reciproche obbligazioni delle parti, addebita al docente "una (inesistente) responsabilità processuale come se la singola insegnante avesse avuto la possibilità formale e materiale di conoscere le effettive ragioni della decisione del MIUR", in palese contrasto con la situazione reale e considerando comunque le scelte strategiche del Ministero come condizione essenziale per il diniego di diritti già riconosciuti.

I due motivi, fra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente. La Corte li giudica infondati.

Preliminarmente occorre mettere in evidenza che il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo Comparto scuola per gli anni 1998- 2001, firmato il 31 agosto 1999 (e pubblicato nel Supplemento ordinario alla GU 9 settembre 1999, n. 212) è contratto collettivo nazionale integrativo del contratto di comparto e non è quindi contratto decentrato, sicchè esso rientra fra quelli la cui violazione e falsa applicazione può esser direttamente denunziata a questa Corte (v. art. 63, comma 5, in relazione al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40).

L’art. 4 del citato contratto collettivo, sotto la rubrica "Scuole situate nelle zone a rischio" dispone testualmente quanto segue:

"1. Le norme contenute nel presente articolo intendono incentivare, sostenere e retribuire lo specifico impegno del personale disponibile ad operare nelle scuole collocate in aree a rischio di devianza sociale e criminalità minorile, caratterizzate da dispersione scolastica sensibilmente superiore alla media nazionale, e a permanervi per la durata prevista dal progetto e, comunque, per non meno di tre anni, al fine di sperimentare, attraverso specifici progetti da ampliare successivamente in relazione a ulteriori risorse, interventi mirati al contenimento e alla prevenzione dei fenomeni descritti. Le aree a rischio sono individuate nell’Intesa allegata al presente contratto integrativo intervenuta tra il Ministero della pubblica istruzione e le OO.SS. firmatarie del C.C.N.L..

2. Il Ministero della Pubblica Istruzione sulla base delle risorse disponibili invita, per il tramite dei competenti Provveditori agli studi, che a tal fine sottoscrivono intese con i rappresentanti provinciali delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L., un numero limitato di scuole appartenenti ai vari ordini e gradi situate nelle predette zone a rischio a presentare uno specifico progetto di durata pluriennale, finalizzato a sostenere e ad ampliare nelle situazioni individuate la scolarizzazione, la socializzazione, la formazione personale degli alunni e conseguentemente il successo scolastico.

3. Le risorse ammontano, in ragione d’anno, a 93 miliardi disponibili sulla base del C.C.N.L., a partire dall’anno scolastico 1999-2000 più eventuali ulteriori finanziamenti e risorse messi a disposizione dei progetti da parte degli Enti Locali, dalle autorità sanitarie, dagli uffici dei giudici dei minori, dalle associazioni di assistenza sociale, dagli altri soggetti interistituzionali interessati e dall’Unione Europea.

4. I progetti delle scuole invitate devono essere presentati entro il 30 settembre 1999 per l’a.s. 1999-2000 ed entro il 31 dicembre per l’anno scolastico successivo.

5. Il progetto da presentare entro il 31 dicembre 1999 per l’anno scolastico 2000-2001, può confermare, con eventuali modifiche ed integrazioni, il progetto elaborato nel precedente mese di settembre.

6. Il numero delle scuole invitate a presentare il progetto di cui al comma precedente, ad eccezione delle situazioni disciplinate dall’art. 3 della citata Intesa allegata al presente accordo, può essere superiore del 30% rispetto al numero massimo delle scuole tra le quali è possibile ripartire, secondo le modalità fissate nell’art. 2 dell’Intesa allegata, le risorse previste dal presente contratto, al fine di indirizzare le scelte verso progetti ritenuti particolarmente idonei. Ciò consentirà di predisporre una mappa delle istituzioni scolastiche nelle aree individuate, in modo tale da poter coinvolgere ulteriormente nel programma di interventi contro la dispersione scolastica gli Enti locali e gli altri soggetti menzionati nel precedente comma 3. In relazione alla disponibilità manifestata dagli altri Enti e soggetti interessati saranno posti in essere accordi di programma per l’assegnazione e la migliore utilizzazione di ulteriori risorse professionali, finanziarie, strumentali e logistiche.

7. I progetti devono indicare gli obiettivi che si intendono perseguire e contenere la previsione di attività d’insegnamento da svolgere in modo flessibile con arricchimento delle modalità e dei tempi di funzionamento delle scuole interessate sia sulla base dell’orario antimeridiano sia su orario prolungato pomeridiano e in collegamento con specifiche iniziative poste in essere parallelamente e congiuntamente dagli enti locali e dagli altri soggetti citati nel comma 3, che nel loro insieme concretizzino un sostanziale arricchimento dell’offerta formativa e l’individuazione di specifiche strategie. L’orario prolungato pomeridiano deve essere utilizzato per l’arricchimento delle attività destinate agli alunni, evitando l’appesantimento dei loro impegni e cercando di favorire il coinvolgimento delle famiglie nelle finalità del progetto. Nei progetti devono essere indicate, inoltre, le unità di personale docente ed a.t.a. chiamate a svolgere – ai vari livelli di responsabilità e funzione – le attività previste e le connesse prestazioni esigibili. Tutto il personale in servizio nell’istituzione può essere coinvolto nel progetto.

8. I progetti devono contenere proposte di specifiche attività formative modulari, da finanziare con le risorse iscritte nel bilancio di previsione del Ministero della pubblica istruzione e da far svolgere con le modalità previste dall’art. 18 del presente accordo, rivolte a tutto il personale coinvolto nel progetto e con precedenza a quello di nuova nomina o al primo anno di trasferimento.

9. Entro 30 giorni dalla loro presentazione, il Ministero sceglie i progetti da finanziare nel limite delle disponibilità finanziare previste dal comma 3 e sulla base dei criteri generali stabiliti nel precedente comma 7 e comunica alle scuole che li hanno predisposti le risorse assegnate. Una parte delle risorse disponibili fino al 10 percento è destinata a finanziare i progetti eventualmente presentati dalle scuole di cui all’art. 3 dell’Intesa.

10. In relazione alle finalità del contenimento della dispersione scolastica e alla necessità di una azione volta soprattutto alla prevenzione dei fenomeni descritti, saranno prioritariamente finanziati con le specifiche risorse contrattuali progetti redatti da scuole dell’infanzia e da scuole della fascia dell’obbligo in continuità e, in genere, progetti che prevedano il coinvolgimento dell’intera istituzione scolastica e di tutto il personale in servizio.

11. Il personale impegnato nelle attività di progetto deve dichiararsi disponibile a permanere in servizio nella scuola, anche a seguito di assunzione a tempo indeterminato o di provvedimento di mobilità territoriale e professionale, per la durata del progetto medesimo e, comunque, per non meno di tre anni. In caso di esubero, con la contrattazione decentrata e nell’ambito della diffusione dell’organico funzionale, saranno disciplinate forme di permanenza del personale in servizio impegnato nel progetto e per la durata del progetto medesimo.

12. Entro il mese di giugno, in sede di verifica delle attività del Piano Offerta Formativa (P.O.F), il collegio dei docenti valuta sulla base di una relazione redatta dal Capo d’istituto con la collaborazione degli insegnanti titolari delle funzioni obiettivo di cui all’art. 37 del presente contratto, lo stato di attuazione del progetto e il raggiungimento, anche se parziale, degli obiettivi fissati. Le valutazioni sono espresse per mezzo di una griglia strutturata, predisposta dal Ministero della pubblica istruzione entro il 30 gennaio del 2000, nella quale sono illustrati gli elementi posti alla base della valutazione medesima ed altri indicatori quali il numero degli alunni iscritti nelle varie classi, le attività svolte anche nel settore degli interventi didattici educativi integrativi, le unità di personale coinvolto nel progetto, le ore di servizio anche in eccedenza al normale orario prestato da ciascuna di esse, la percentuale di riduzione degli abbandoni rispetto alla media degli anni scolastici precedenti.

13. La valutazione del progetto è comunicata dal capo di istituto al Provveditore agli studi entro il 30 giugno di ogni anno e da questo inviata al Ministero della pubblica istruzione per la certificazione che sarà ogni anno effettuata anche per mezzo della consulenza del CEDE, al fine della conferma o meno del progetto medesimo.

14. Il capo d’istituto dispone entro il 30 giugno di ogni anno e, comunque, non oltre il 31 agosto il pagamento in unica soluzione del compenso accessorio annuo al personale coinvolto nel progetto, purchè esso sia stato effettivamente in servizio a scuola per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico di riferimento. Il compenso è pari a:

L. 5.000.000 per i capi d’istituto;

L. 4.500.000 per i docenti impegnati nel progetto per l’intero orario settimanale di insegnamento;

L. 2.500.000 per il responsabile amministrativo;

L. 1.200.000 per il restante personale.

Lo svolgimento delle attività aggiuntive da parte del personale impegnato nella realizzazione del progetto è retribuito con le risorse del fondo di istituto, in aggiunta ai predetti compensi accessori specifici, purchè in relazione al particolare impegno orario aggiuntivo ciò sia previsto dal P.O.F. e dal progetto medesimo.

In relazione alla disponibilità complessiva di risorse, della certificazione del CEDE di cui al comma 13 e del numero delle scuole sulle quali intervenire, i progetti possono essere confermati. Essi possono anche essere integrati e modificati in relazione alle risultante emerse nel corso della sua applicazione".

Il carattere non automatico della prosecuzione dei progetti per le aree a rischio dopo il primo anno risulta palese dalla considerazione dei commi 13 e 14, ultima parte, del testo sopra riportato. La prima disposizione è esplicita nel prevedere che la valutazione del progetto sia comunicata al fine della sua "conferma o meno", l’art. 15 prevede la possibilità di conferma indicando in proposito i parametri da tenere in considerazione.

D’altra parte, che l’unità temporale di riferimento del progetto sia Tanno emerge altrettanto chiaramente dall’art. 4 comma 3 letto in relazione al comma 9, nonchè dal riferimento del comma 15 alla misura annuale del compenso accessorio.

Secondo le parti qui ricorrenti tuttavia la norma contrattuale da un lato conferirebbe al Ministero il potere di confermare il progetto dopo il primo anno senza nulla disporre per gli anni successivi, e dall’altro, assegnerebbe in ogni caso all’amministrazione solo il potere di certificare la correttezza della valutazione espressa dal collegio dei docenti, unico organo legittimato a valutare lo stato di attuazione del progetto pluriennale ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Tali affermazioni non sono condivisibili.

Quanto alla prima, essa trascura il testo dell’art. 4, comma 13 del contratto, laddove esso prevede che il Provveditore deve inviare al Ministero "entro il 30 giugno di ogni anno" la valutazione del progetto da parte del collegio dei docenti, al fine della conferma o meno, il che mostra che il potere di conferma riguarda tutto il triennio e non il solo primo anno.

Quanto alla seconda, essa priva di contenuto l’attribuzione al Ministero del suddetto potere di conferma, attribuitogli per contro esplicitamente dal contratto, riducendolo ad una insignificante "presa d’atto" di quanto deciso dall’anzidetto collegio, in palese contrasto con l’evidenza testuale del comma 14 che indicando la "disponibilità complessiva di risorse", la "certificazione del CEDE di cui al comma 13" ed il "numero delle scuole sulle quali intervenire" ancora la decisione di conferma del progetto a parametri che vanno complessivamente valutati ad un livello più elevato di quello del ripetuto collegio.

Così stando le cose, non è dato comprendere quale fondamento normativo possa avere la pretesa di vedersi assicurato anche per gli anni successivi al primo, in assenza di progetto da eseguire, il compenso previsto per l’anno in cui il progetto ha avuto esecuzione.

Poichè a tale pretesa le parti qui ricorrenti hanno dato un fondamento risarcitorio, la Corte di merito indagando su tale tema ha correttamente messo in luce che la previsione contrattuale non poteva risolversi in una sorta di clausola meramente potestativa in favore dell’Amministrazione ma ha anche verificato che la correttezza dell’operato di quest’ultima in sostanza non era messa in discussione dalle parti attrici.

Questa affermazione però non riceve adeguata censura nel ricorso in esame, visto che, come emerge dai due motivi sinteticamente riferiti, le parti qui ricorrenti ritengono che il loro diritto al compenso, e quindi il diritto al risarcimento del danno per non averlo conseguito, prescinda dalla verifica della condotta dell’Amministrazione, che in sostanza costituirebbe un fatto meramente interno alla medesima, irrilevante rispetto alla sua relazione contrattuale con i docenti.

Poichè, per contro, questa relazione deve esser valutata in riferimento alle previsioni del contratto collettivo e poichè queste ultime da un lato non consentono di configurare un diritto soggettivo al rinnovo del progetto e dall’altro prevedono per tale rinnovo un procedimento articolato, è del tutto condivisibile, anche sotto il profilo metodologico, l’approccio della Corte territoriale che ha verificato la correttezza del modo di agire dell’amministrazione, ed ha conseguentemente rigettato la domanda.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, senza provvedimenti sulle spese in assenza di attività difensiva della parte intimata.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e nulla per le spese.

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