CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE – SENTENZA 16 febbraio 2010, n.3479 MARITO E MOGLIE SONO COMPROPRIETARI DEI BENI MOBILI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza.

Venendo quindi all’esame del ricorso principale, si rileva che con il primo motivo il P., deducendo nullità della sentenza ex artt. 112 e 360 n. 4 c.p.c., assume che il giudice di appello ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento di simulazione soggettiva, limitandosi ad escludere la configurabilità nella fattispecie dell’interposizione fittizia.

Con il secondo motivo il ricorrente rileva che, qualora si ritenesse che la Corte territoriale abbia esaminato la domanda di accertamento di simulazione soggettiva nella fattispecie contrattuale oggetto di causa, la sentenza impugnata dovrebbe comunque essere cassata per l’assoluta omissione della motivazione, essendo quest’ultima stata espressa soltanto in riferimento alla domanda di accertamento di interposizione fittizia.

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, devono essere disattese.

Premesso che il giudice di appello ha confermato il rigetto della domanda con la quale il P. aveva chiesto di essere dichiarato proprietario dei cespiti immobiliari intestati al coniuge in regime di separazione legale citando una pronuncia di questa Corte riguardante l’acquisto di immobili asseritamente effettuato per interposta persona, è evidente l’infondatezza dei motivi in esame, posto che l’interposizione fittizia di persona rientra proprio nell’ambito della simulazione relativa soggettiva, e che pertanto la sentenza impugnata ha esaurientemente esaminato e deciso la questione prospettata dall’appellante.

Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata perché, dopo aver richiamato la pronuncia di questa stessa Corte n. 1811 del 1990 secondo la quale l’acquisto per interposta persona deve risultare da atto scritto contenente l’obbligo di trasferire l’immobile, la cui sussistenza non può essere provata per testi o per presunzioni, ha poi aggiunto che la mancata replica da parte dell’appellante delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado impediva ogni indagine sulla fondatezza della domanda di accertamento di interposizione fittizia; il P. sostiene inoltre che, a parte l’evidente contraddittorietà di tali argomentazioni, non vi erano istanze istruttorie da reiterare, posto che il giudice di primo grado aveva ammesso la quasi totalità dei capitoli di prova articolati dall’esponente.

La censura è infondata.

La Corte territoriale ha evidenziato l’insussistenza della prova dell’accordo simulatorio in ordine all’acquisto dei suddetti immobili per la mancata produzione in giudizio da parte del P. dell’atto contenente la controdichiarazione sottoscritta dalle parti in ordine all’effettivo soggetto acquirente di tali beni; orbene tale autonoma “ratio decidendi”, non oggetto di impugnazione da parte del ricorrente, è del tutto idonea a sostenere il convincimento espresso dal giudice di appello, con conseguente irrilevanza delle considerazioni contenute nella sentenza impugnata in ordine alla mancata replica da parte dell’attuale ricorrente alle istanze istruttorie non ammesse nel primo grado di giudizio.

Con il quarto motivo il P., denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata per aver respinto parzialmente la domanda di restituzione delle somme versate formulata dall’esponente in via subordinata sulla base di erronei presupposti, ritenendo cioè che il versamento di tale somme potesse essere qualificato come donazione remuneratoria ovvero come adempimento di una obbligazione naturale; il ricorrente sostiene sotto un primo profilo l’inconfigurabilità come donazione remuneratoria della dazione delle suddette somme per l’insussistenza sia del requisito della forma pubblica sia di motivi di riconoscenza da parte del preteso donante o di speciali meriti da parte dell’asserita donataria; inoltre non ricorrevano neppure i requisiti dell’obbligazione naturale, cioè di un dovere morale o sociale in rapporto alla valutazione corrente nella società, né del verificarsi dell’adempimento spontaneo di tale dovere con una prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso.

Con il quinto motivo il P., denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 219 c.c., assume che il giudice di appello ha accolto la domanda dell’esponente proposta in via subordinata per la restituzione di somme di denaro limitatamente a quattro assegni bancari tratti sulla BNL filiale di Monza ex art. 2041 c.c., ed ha ritenuto l’inapplicabilità dell’istituto dell’indebito arricchimento per l’ulteriore importo richiesto di euro 192.119,22 per la mancata prova che tale denaro fosse appartenente in via esclusiva all’esponente; il ricorrente evidenzia l’erroneità di tale assunto che non ha tenuto conto della normativa che regola i rapporti patrimoniali intercorrenti tra le parti con conseguente applicazione dell’art. 219 c.c. in base al quale i beni mobili (comprese quindi le somme di denaro) di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva risultano di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi.

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono fondate.

La Corte territoriale ha condiviso il convincimento del giudice di primo grado in ordine alla mancata prova da parte del P. della proprietà esclusiva in proprio favore delle somme di denaro destinate all’acquisto, alla manutenzione, alla ristrutturazione ed ai miglioramenti degli immobili suddetti – fatta eccezione per la somma di euro 14.980,00 – non avendo per un verso l’appellante fornito alcuna indicazione circa i mezzi finanziari utilizzati per i pagamenti, ed essendo emerso d’altro canto che anche la C. aveva partecipato, sia pure in misura minore, al soddisfacimento delle esigenze familiari ed alla formazione delle riserve finanziarie costituenti la provvista degli investimenti successivi.

Orbene tale premessa, se da un lato spiega il mancato accoglimento della domanda di restituzione della totalità della somma di denaro richiesta dal P., dall’altro è inidonea a comprendere le ragioni per le quali la domanda stessa non è stata accolta limitatamente alla metà dell’intero importo, atteso che le considerazioni espresse dal giudice di appello in ordine al concorrente contributo finanziario della C. alla costituzione del patrimonio familiare dei suddetti coniugi avrebbe dovuto coerentemente condurre alla conclusione di ritenere, in assenza di specifiche prove di diverso segno, la sussistenza di una situazione di comproprietà tra le parti in ordine al denaro in questione; in tal senso appare conferente il richiamo del ricorrente all’art. 219 secondo comma c.c. che, con riferimento alle ipotesi di separazione di beni tra i coniugi (come nella fattispecie, vedi pag.5 della sentenza impugnata), sancisce una presunzione semplice di comproprietà per i beni mobili dei quali nessuno di essi sia in grado di dimostrare la proprietà esclusiva.

Né tali conclusioni possono essere infirmate dall’ipotizzata riferibilità della dazione delle suddette somme da parte del P. alla donazione remuneratoria od all’adempimento di una obbligazione naturale, posto che il richiamo alternativo a tali istituti è rimasto su di un piano meramente astratto e quindi non corroborato da alcun elemento probatorio.

Alla luce di tali argomentazioni si impone quindi, in sede di rinvio, un riesame di questo profilo della controversia.

Venendo poi all’esame del ricorso incidentale, si rileva che con l’unico motivo formulato la C., deducendo violazione dell’art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver determinato a carico dell’esponente ed a favore del P. la restituzione della somma di lire 29.000.000 di cui agli assegni bancari a firma di quest’ultimo tratti sulla B.N.L. filiale di Monza tra il omissis ed il omissis.

Tale motivo resta assorbito all’esito dell’accoglimento del quarto e del quinto motivo del ricorso principale.

In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, e la causa deve essere rinviata anche per la pronuncia in ordine alle spese del predente giudizio ad altra sezione della Corte di Milano.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il quarto ed il quinto motivo del ricorso principale, rigetta gli altri, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione, sez II, 1° luglio 2011, n. 25999 È truffa aggravata ottenere i contributi per la ricostruzione spettanti ai proprietari di prima casa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Ritenuto in fatto

Con decreti del 30.12.2010 e 17.1.2011, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale dell’Aquila dispose il sequestro preventivo di un importo pari al contributo per la ricostruzione corrisposto a S.F. , indagato per il reato di truffa aggravata, nella misura di Euro 11.038,67, pari alla maggior somma erogata rispetto a quella spettante, essendo relativa non ad una prima casa, ma ad una seconda casa e quindi nella misura dell’80%.

Avverso tale provvedimento l’indagato propose istanza di riesame, ed il Tribunale dell’Aquila, con ordinanza del 14.2.2011, annullò i provvedimenti impugnati sull’assunto che l’importo sequestrato è erogabile solo a favore dell’impresa incaricata dei lavori e che non era stato ancora trasferito all’impresa essendo tale trasferimento subordinato ai controlli della pubblica Amministrazione, che il recupero del contributo era assicurato da ipoteca e che trovano applicazione in materia cautelare reale i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità.

Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dell’Aquila deducendo violazione di legge in quanto il reato di truffa sarebbe consumato con l’erogazione del maggior contributo all’indagato, ma che anche accettando la ricostruzione del Tribunale si sarebbe in presenza di un tentativo ed il sequestro è necessario per impedire che il reato sia portato a conseguenze ulteriori.

Con memoria depositata in data 8.6.2011 il difensore dell’indagato ha chiesto rigettarsi il ricorso deducendone la inammissibilità o l’infondatezza e segnalando l’illegittimità o abnormità del provvedimento di sequestro.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.

Il reato di truffa si consuma nel momento dell’effettivo conseguimento dell’ingiusto profitto, con correlativo danno della persona offesa, identificato in quello dell’effettiva prestazione del bene economico da parte della vittima, con conseguente passaggio nella sfera di disponibilità del reo. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 42958 del 18.11.2010 dep. 3.12.2010 rv 249282).

Appare perciò irrilevante, che, al momento della maggiore erogazione (rispetto a quella spettante) di denaro, con conseguente danno per la pubblica Amministrazione, la somma fosse vincolata a favore dell’impresa che effettuava i lavori, posto che la truffa è stata ipotizzata proprio nell’aver ottenuto un contributo pari al 100% anziché dell’80% del costo dei lavori di ricostruzione.

Altrettanto irrilevanti sono i controlli ancora in corso da parte della pubblica Amministrazione, posto che se relativi alla erogazione a favore dell’impresa non incidono sulla fattispecie configurata, mentre se relativi alla natura di prima o seconda casa dell’immobile da ricostruire, sono successivi alla consumazione del reato.

In tema di misure cautelari reali, il sequestro preventivo non è incompatibile con l’ipoteca e il privilegio speciale ed è rispetto ad essi prioritario, giacché quest’ultimi, per la loro natura di diritti reali di garanzia del credito, sono istituti ai quali l’ordinamento riconosce finalità differenti rispetto al sequestro penale; mentre quest’ultimo è diretto a sottrarre il corpo del reato o la cosa pertinente al reato a chiunque li detenga, indipendentemente dalla titolarità del diritto o del credito da esso garantito, l’ipoteca e il privilegio hanno ad oggetto un diritto reale di garanzia sul bene che assicura il diritto di seguire il bene medesimo in tutte le sue vicende giuridiche nei rapporti tra privati. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 28823 del 17.5.2002 dep. 26.7.2002 rv 222749).

L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale dell’Aquila per nuovo esame.

Il giudice di rinvio potrà valutare le deduzioni di cui alla memoria difensiva.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale dell’Aquila per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-02-2011, n. 3389 Prescrizioni e decadenze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Roma, confermando la decisione di primo grado emessa dal Tribunale della stessa città, ha ritenuto estinto per prescrizione il diritto di E.V. a percepire dall’INPS accessori sui ratei, tardivamente erogati, del trattamento pensionistico a lui spettante.

In particolare, il giudice d’appello, premesso che alla fattispecie era applicabile la prescrizione decennale, ha escluso che il relativo termine – decorrente dal 121 giorno dalla domanda amministrativa per il primo rateo e dalle singole scadenze per i ratei successivi – fosse stato interrotto e, in particolare, ha escluso ogni effetto interruttivo di un’istanza di pagamento spedita dal "Comitato tricolore per gli italiani nel mondo", in quanto priva di sottoscrizione e proveniente da un organismo privo di poteri di rappresentanza.

2. Avverso tale sentenza il pensionato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un motivo di impugnazione. L’Istituto ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo, denunciando violazione di legge e vizi di motivazione, il ricorrente lamenta che i giudici di merito abbiano escluso la rilevanza del documento interruttivo da lui ritualmente depositato, senza considerare, da un lato, che l’INPS non ne aveva minimamente contestato il contenuto e la validità, ai sensi dell’art. 416 c.p.c., e, dall’altro, che l’istituto di patronato ben può presentare istanze agli enti previdenziali, in rappresentanza degli iscritti, anche senza specifico mandato o altro formalità. 2. Tale motivo è infondato in ogni profilo.

2.1. All’onere di specifica contestazione dei fatti affermati dall’attore, previsto dall’art. 416 c.p.c., comma 3, consegue, in caso di mancato adempimento, secondo quanto chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 761 del 2002, l’effetto dell’inopponibilità della contestazione nelle fasi successive del processo e, sul piano probatorio, quello dell’acquisizione del fatto non contestato ove il giudice non sia in grado di escluderne l’esistenza in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo.

Al riguardo, con la medesima sentenza, come con altre successive (cfr. Cass. n. 11108 del 2007; n. 17947 del 2006), si è precisato che la non contestazione riguarda i fatti concretamente non rilevabili dal giudice, sicchè essa – se pure sottrae l’attore all’onere di provare fatti non controversi – non determina comunque la prova legale dei medesimi e, in ogni caso, non si riferisce alle valutazioni probatorie del giudice in relazione ai fatti materiali allegati dalle parti.

2.2. Nella specie, i giudici di merito hanno accertato che, fra l’altro, l’atto allegato non era sottoscritto da alcuno, così dovendosi escludere l’efficacia del medesimo ai fini della interruzione della prescrizione.

Questa ratio decidendi – di per sè idonea a sorreggere la decisione impugnata – è rimasta priva di censure in questa sede, che le doglianze del ricorrente, sintetizzate nel quesito che conclude l’unico motivo, si riferiscono alla ritenuta insussistenza del potere rappresentativo, in capo all’istituto di patronato, ma non investono l’accertamento e la valutazione dei giudici di merito circa la mancanza di sottoscrizione dell’atto.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. (nel testo anteriore al D.L. n. 269 del 2003, non applicabile ratione temporis).

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 02-02-2011, n. 749 Edilizia popolare ed economica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il presente gravame è diretto avverso la sentenza con cui il TAR per la CampaniaNapoli nell’accogliere il ricorso dell’appellante Parrocchia, ha condannato solo il Consorzio M.D. — e non l’amministrazione Comunale – al risarcimento dei danni conseguenti all’illecita apprensione di un suo fondo per la realizzazione di un piano di edilizia convenzionata.

Il ricorso è affidato ad un’unica rubrica di gravame relativa alla violazione ed alla falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 3560 della legge 22 ottobre 1971 n. 865; nonché contraddittorietà e carenza della motivazione.

Nessuna delle appellate si è formalmente costituita in giudizio.

Chiamata all’udienza pubblica di discussione gli avvocati patrocinatori dell’appellante, la causa è stata ritenuta dal collegio in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Con la sentenza gravata, il TAR campano ha condannando solo il Consorzio M.D. al risarcimento dei danni per la decorrenza del termine di cinque anni dal momento dell’adozione del decreto di occupazione d’urgenza senza che fosse emanato il decreto di esproprio.

Assume la Parrocchia appellante l’erroneità della sentenza nella parte in cui:

– non condanna anche il Comune in solido al risarcimento del danno;

– non ammette il risarcimento anche nelle ipotesi di accordo o di cessione all’Amministrazione Comunale ex art. 43 del D.P.R. n.327/2003 (peraltro,come è noto, nelle more dichiarato successivamente incostituzionale dalla Corte costituzionale,sent. 8 ottobre 2010, n. 293).

Il Comune di Mugnano, per non avere esercitato il potere di vigilanza e controllo, sarebbe dunque responsabile in solido con il Consorzio "Mugnano due", della mancata tempestiva conclusione della procedura espropriativa condotta dal medesimo. In conformità alle regole derivanti dal combinato disposto degli articoli 35e 60 della legge 21 ottobre 1971 n. 865, anche nelle ipotesi di delega, in cui il concessionario che agisce in nome e per conto dell’amministrazione comunale, il Comune concedente non si spoglierebbe dei poteri di controllo e di vigilanza rimanendo conseguentemente responsabile in solido con il concessionario delle obbligazioni risarcitorie conseguente all’omessa tempestiva conclusione della procedura relativa (cfr. Cassazione Civile,SS. UU. 23 novembre 2007 n. 24.397; idem 9 ottobre 2007 n. 21.096).

L’illiceità della condotta, consistente la mancata tempestiva adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, dovrebbe essere posto solidalmente a carico dell’amministrazione titolare del relativo potere.

L’assunto va complessivamente disatteso.

La concessione di aree comprese nei piani di edilizia economica e popolare disposta, ai sensi dell’art. 35 della L. 22 ottobre 1971 n. 865, dal comune a favore dei soggetti che s’impegnano a costruire le case, è accompagnata da una convenzione che prevede, tra l’altro, le sanzioni a carico del concessionario per l’inosservanza degli obblighi stabiliti dalla convenzione medesima.

Né l’art. 35 e né l’art. 60 della L. 22 ottobre 1971 n. 865 affermano espressamente una responsabilità oggettiva degli enti concedenti, così come affermato dalla giurisprudenza invocata dalla Parrocchia ricorrente.

Pertanto qualora l’amministrazione avvalendosi dello schema di cui agli art. 35 e 60 L. n. 865 del 1971 affidi ad soggetto attuatore la realizzazione dell’intervento, e nello stesso tempo gli deleghi gli oneri concernenti la procedura ablatoria, l’illecito in cui consiste l’occupazione appropriativa, comportante la perdita della proprietà del privato, deve ritenersi ascrivibile anzitutto al soggetto che ne è l’autore materiale ed il beneficiario dell’illecito.

Deve al riguardo rilevarsi che qui non si tratta né dell’esecuzione di un’opera pubblica mediante appalto o concessione, e né di una attività istituzionale direttamente imputabile al Comune per cui possa esser invocato l’art. 2049 c.c. concernente la responsabilità oggettiva dei padroni e dei committenti. Nel campo dell’edilizia convenzionata, il soggetto attuatore, che costruisce ed assegna gli alloggi ai proprio soci, è in concreto il beneficiario immediato dell’intervento per cui deve ritenersi che, con il trasferimento di funzioni conseguenti al conferimento del mandato, vengano trasferite anche le responsabilità relative allo svolgimento di una procedura espropriativa, che avviene a suo autonomo ministero e nel suo esclusivo interesse.

In assenza di una disposizione normativa ad hoc che affermi tale responsabilità anche il generico richiamo a funzioni di controllo e di vigilanza non appare conferente, perché tali poteri possono essere riconosciuti solo nei rapporti interni tra committente e appaltatore, e sono correlati alla riduzione o all’eliminazione della sfera di autonomia decisionale di questi ultimi e, solo in base ad una disposizione testuale o negoziale, può assumere rilevanza nei confronti dei terzi.

In sostanza deve ritenersi che, nel caso in esame, a nulla possano rilevare le pretese inadempienze dell’ente delegante nell’esercizio dei poteri di vigilanza e controllo nello svolgimento della procedura ablatoria.

In conclusione sul punto, la non riferibilità diretta all’ente dall’illecita occupazione fa sì che, nel caso, venga meno le ragioni logiche e giuridiche su cui è fondato l’art. 2049 c.c., vale a dire l’utilità per il committente e la mancanza di autonomia e di gestione per il delegato, per cui, di conseguenza, la responsabilità oggettiva non può applicarsi alla delegazione di funzioni amministrative in materia di edilizia convenzionata.

Ciò posto, sotto altro profilo, si deve comunque rilevare come, secondo le regole generali del "neminem ledere", la dimostrazione della sussistenza delle circostanze che comportino la deroga al principio della responsabilità del solo esecutore dell’intervento deve infatti far carico al danneggiato (arg. ex. Cassazione civile, sez. III, 27 maggio 2010, n. 12971).

In conseguenza, per poter riscontrare una corresponsabilità solidale dell’ente delegante, deve comunque non essere dimostrata in concreto l’esistenza di un elemento causalmente efficiente in merito al mancato conseguimento del decreto di esproprio.

Prova che qui, sia pure in coerenza con l’impostazione dell’appello, è comunque mancata.

Alla luce del criterio dell’utilità e della riferibilità diretta del Consorzio "M." dell’illecito devono comunque ritenersi esatte le conclusioni del TAR campano, per cui:

a. che il Consorzio e la parte ricorrente, potevano addivenire ad un accordo in applicazione dell’art.35 del Decr. Legisl. n.80/1998 con effetti traslativi della proprietà, che prevedesse la corresponsione di una somma specificamente individuata nell’accordo stesso del principio del ristoro integrale del danno subito (Corte cost., n. 949/2007), con riferimento al valore venale del bene al tempo della cessazione del periodo di occupazione legittima; oltre al danno per il periodo di utilizzazione senza titolo del bene, computato attraverso la maggiorazione della sorta capitale con gli interessi moratori sinora maturati; depurata delle somme medio tempore già percepite dalla parte ricorrente, a qualunque titolo; ed ulteriormente maggiorate dei relativi accessori del credito;

b. che, in difetto di tale accordo l’Amministrazione potesse comunque acquisire il terreno e risarcire il danno per equivalente, determinando l’importo da erogare con le medesime modalità di cui sopra;

c. che, nel caso di restituzione dell’immobile invece, il Consorzio dovrà risarcire il danno relativo al periodo della sua utilizzazione senza titolo, cioè dalla data di scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità sino a quella della effettiva restituzione, oltre gli interessi moratori.

Infine alla luce delle espresse statuizioni di cui sopra, erroneamente la parte appellante assume che non è stato pronunciato la condanna al risarcimento del danno in caso di accordo sub a) o di restituzione del bene sub c).

In conclusione l’appello è complessivamente infondato e deve essere respinto.

In relazione alla mancata costituzione delle controparti non v’è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:

1. respinge l’appello, come in epigrafe proposto.

2. Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.