Cons. Stato Sez. V, Sent., 27-04-2011, n. 2504 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con provvedimento prot. 24410 del 26 novembre 1992 il Sindaco del Comune di Orbetello disponeva di non accogliere la domanda di sanatoria edilizia presentata il 29 marzo 1986 dalla signora L. P. relativamente alle opere edilizie abusivamente realizzate in località Saline Breschi di Orbetello, consistenti in unità abitativa, pozzo, box, doccia, recinzione: ciò sulla scorta del parere negativo reso dalla competente Commissione per la tutela dei Beni Ambientali (decisione n. 606 del 5 giugno 1990), fatto proprio dalla Giunta Municipale con la delibera n. 795 del 9 settembre 1992.

2. Con rituale e tempestivo ricorso giurisdizionale la signora L. P. chiedeva al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana l’annullamento di tutti i sopracitati atti, lamentandone l’illegittimità alla stregua di tre motivi di censura, rubricati rispettivamente "Violazione di legge – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti – Illogicità manifesta", "Difetto di motivazione – Disparità di trattamento e sproporzione tra il fatto e la sanzione" e "Violazione di legge ed eccesso di potere per ingiusto procedimento".

In sintesi, la ricorrente, oltre a dedurre l’erroneità della procedura per la mancata preventiva comunicazione del parere negativo della Commissione per la tutela dei beni ambientali e della consequenziale delibera della giunta municipale, notificati soltanto unitamente al diniego di sanatoria delle opere realizzate, lamentava la genericità e l’illogicità della valutazione negativa delle opere da sanare, anche in relazione ai materiali utilizzati, priva di qualsiasi adeguato supporto istruttorio (quali ispezioni e sopralluoghi), tanto più che, per un verso, si trattava di un immobile di modesta entità inidonea ad esporre a rischio o a pericolo la zona, mentre, per altro verso, non risultava in alcun modo considerato che le predette opere ricadevano in zona interessata da un’ampia e notoria urbanizzazione e antropizzazione; ciò senza contare ancora che in ogni caso si sarebbe potuto loro imporre correttivi e rimedi per rendere sanabili le opere stesse; laddove l’amministrazione comunale si era inopinatamente limitata a recepire il parere negativo senza compiere alcuna ulteriore e doverosa attività istruttoria e senza tener conto della notevole risalenza nel tempo delle opere realizzate, così che era macroscopica la sproporzione tra il fatto e la sanzione.

Il ricorso veniva iscritto al NRG. 525 dell’anno 1993.

3. Con altro ricorso giurisdizionale notificato il 6 giugno 1996 la signora L. P. impugnava anche la successiva ordinanza n. 67 del 26 febbraio/8 marzo 1996, recante l’ordine di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi, notificata unitamente al diniego di sanatoria ed ai ricordati atti ad esso presupposti.

L’impugnativa, oltre a riprodurre i motivi di censura già sollevati col primo ricorso, deduceva l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione in quanto emessa ancor prima della decisione dell’adito tribunale sulla legittimità del diniego di sanatoria.

Il ricorso veniva iscritto al NRG. 2510 dell’anno 1996.

4. L’adito tribunale, sez. III, con la sentenza n. 233 del 24 novembre 1997, riuniti i ricorsi, respingeva il primo, ritenendo infondati i motivi di censura sollevati e, quanto al secondo, in parte lo respingeva ed in parte lo dichiarava inammissibile, nella parte in cui erano stati riproposti i motivi già spiegati con il primo ricorso.

5. Con atto di appello notificato il 7 gennaio 1999 la signora L. P. ha chiesto la riforma della predetta statuizione, formulando un solo articolato motivo di gravame, rubricato "Violazione degli artt. 7 e 15 L. 1437/1939 – Contraddittorietà della motivazione della sentenza – Illogicità manifesta", con cui sono stati sostanzialmente riproposti i motivi di censura sollevati in primo grado, a suo avviso superficialmente apprezzati ed ingiustamente respinti con motivazione lacunosa e contraddittoria.

Il Comune di Orbetello non si è costituito in giudizio.

A seguito dell’invio dell’avviso di pendenza ultraquinquennale del ricorso ai fini della eventuale dichiarazione di perenzione, con atto depositato il 19 luglio 2010 il sig. Massimo Novello ha presentato domanda di fissazione d’udienza, depositando l’atto di acquisto dell’immobile.

6. All’udienza dell’8 marzo 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

7. L’appello è infondato.

7.1. Occorre premettere che il parere negativo (decisione n. 606 del 5 giugno 1990) reso dalla Commissione per la tutela dei beni ambientali sulla domanda di condono edilizio, è motivato sulla circostanza che "…i manufatti e le opere riguardano un punto di elevatissimo interesse ambientale e paesistico, nei confronti del quale costituiscono una presenza di degrado estetico per la natura e la forma dei manufatti, e costituiscono altresì una presenza preoccupante per i rischi derivanti all’ambiente da un incontrollato aumento del carico antropico".

La puntuale indicazione degli elementi ostativi all’accoglimento della richiesta sanatoria esclude innanzitutto la sussistenza del dedotto vizio di difetto di motivazione, risultando in concreto assicurata la conoscenza delle ragioni di fatto e di diritto che hanno determinato le scelte dell’amministrazione e garantita quindi la loro sindacabilità attraverso la ricostruzione dell’iter logico – giuridico ad esse sotteso.

Né può condividesi la pur suggestiva tesi, secondo cui l’onere motivazionale incombente sull’amministrazione sarebbe stato rispettato solo formalmente, e non già sostanzialmente, a causa della concreta inidoneità e genericità delle ragioni esposte (anche al fine di consentire l’adeguato sindacato giurisdizionale sulle contestata scelte amministrative): una simile ricostruzione è frutto di un evidente equivoco sulla natura giuridica della valutazione di compatibilità ambientale delle opere abusive e sui limiti del relativo sindacato giurisdizionale.

Invero il diniego di sanatoria delle opere abusive per incompatibilità ambientale è espressione di una valutazione tecnica ampiamente discrezionale, tipica manifestazione del potere autoritativo dell’amministrazione, che come tale si sottrae al sindacato di legittimità, tranne le ipotesi di manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità ovvero di macroscopico travisamento dei fatti (C.d.S., sez. VI, 7 ottobre 2008, n. 4823), che non si rinvengono nel caso di specie e che peraltro non sono state neppure dedotte e provate dall’appellante.

Le contestazioni di genericità del parere della Commissione per la tutela dei beni ambientali, fatto proprio dall’amministrazione comunale di Orbetello, in ordine alla forma ed ai materiali delle opere realizzate (degrado estetico), nonché sullo stato di degrado della zona, sull’insanabile contrasto con la bellezza dell’ambiente e sull’incontrollato aumento del carico antropico pertanto, lungi dall’evidenziare eventuali effettivi vizi di formazione del giudizio dell’amministrazione, si atteggiano a mere opinioni dissenzienti, volte a sovrapporre e/o sostituire alle valutazioni dell’amministrazione competente le proprie soggettive considerazioni, cosa che le rende gratuite ed apodittiche, prive di qualsiasi elemento obiettivo di riscontro.

7.2. Quanto al dedotto vizio di istruttoria per la denunciata circostanza che il parere negativo espresso dall’amministrazione preposta al vincolo ed il successivo diniego dell’amministrazione comunale, che non sarebbero stati supportati da un’ispezione dello stato dei luoghi ovvero da un apposito sopralluogo, volto ad appurare l’effettiva consistenza delle opere realizzate e il loro inserimento nell’ambiente specifico della zona interessata, peraltro già antropizzata ed urbanizzata e già segnata dall’insediamento di una struttura ricettivo – turistica, esso è privo di qualsiasi fondamento.

Deve essere infatti rilevato, per un verso, che lo stato di degrado e disordine ambientale (riferito nell’impugnato parere della competente Commissione per la tutela dei beni ambientali e peraltro neppure contestato, anzi sostanzialmente confermato, dall’appellante) non può costituire motivo di giustificazione della costruzione abusiva (atteso che diversamente opinando non avrebbe senso neppure l’imposizione del relativo vincolo, finalizzato proprio a prevenire l’aggravamento della situazione e di perseguire il possibile recupero, C.d.S., sez. V, 27 marzo 2000, n. 1761; 27 aprile 2010, n. 2377), mentre per altro verso, è sufficiente ricordare che, in tema di rilascio di nulla – osta paesaggistico, l’attività di verifica della correttezza del giudizio espresso dall’amministrazione preposta alla tutela del vincolo e del conseguente provvedimento comunale non implica necessariamente il compimento di un effettivo sopralluogo, ben potendo limitarsi alla valutazione documentale della condotta tenuta dalle amministrazioni interessate (C.d.S., sez. VI, 27 aprile 2010, n. 2377).

7.3. Neppure può trovare favorevole considerazione, ad avviso della Sezione, la tesi secondo cui l’amministrazione preposta alla tutela del vincolo e/o l’amministrazione comunale avrebbero dovuto indicare gli eventuali accorgimenti ed interventi volti a rendere compatibile le opere abusivamente realizzate con l’ambiente circostante al fine di consentire la sanabilità delle stesse.

Un simile dovere di soccorso, invero, non solo non trova alcun fondamento positivo specifico, ma neppure può trovare radicamento nei principi costituzionali ( art. 97 Cost.) cui deve improntarsi l’azione amministrativa, ciò in quanto in ogni caso l’amministrazione deve esercitare il potere conferitole dalla legge per il perseguimento dell’interesse pubblico, nel caso di specie quello della tutela della bellezza del paesaggio dell’area interessata, certamente prevalente rispetto a quello privato alla conservazione delle opere, pacificamente realizzate abusivamente senza i necessari permessi richiesti dalla legge.

7.4. Quanto alla legittimità del provvedimento di demolizione, la Sezione osserva che esso, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (C.d.S., sez. IV, 1° ottobre 2007, n. 5049; 10 dicembre 2007, n. 6344; 31 agosto 2010, n. 3955; sez. V, 7 settembre 2009, n. 5229).

Ciò esclude qualsiasi rilevanza del vizio di eccesso di potere per asserita sproporzione tra l’abuso commesso e la sanzione, anche in ragione del tempo trascorso tra il primo ed il diniego di sanatoria.

7.5. E’ infine appena il caso di osservare come la denunciata circostanza che il parere della competente Commissione per la tutela dei beni ambientali e della conseguente delibera della giunta municipale siano stati notificati unitamente al diniego di sanatoria non solo costituisce causa di illegittimità degli stessi (e dell’ordine di demolizione), incidendo soltanto sull’esercizio della tutela giurisdizionale, sulla cui effettività non può assolutamente dubitarsi, avendo l’interessato tempestivamente adito l’autorità giudiziaria a tutela della propria posizione giuridica.

Né alcun vizio di legittimità si riscontra nel provvedimento comunale di diniego della sanatoria, fondato sul parere della competente Commissione per la tutela dei beni ambientali, essendo consentita la motivazione per relationem purchè gli atti cui essa si riferisce siano resi effettivamente disponibili, circostanza non contestata nel caso di specie (tanto più che gli stessi sono stati anche impugnati).

Nessuna vizio o contraddizione è dato in definitiva riscontrare nella pronuncia impugnata, atteso che del resto, in sede di valutazione della domanda di sanatoria di opere edilizie abusivamente realizzate, la necessità del parere dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo è giustificata proprio dal fatto che il vincolo non implica l’inedificabilità assoluta, situazione in presenza della quale alcun parere sarebbe logicamente, ancor prima che giuridicamente, ipotizzabile.

Per completezza è appena il caso di rilevare che sono inammissibili come motivi di gravame gli eventuali ulteriori motivi di censura sollevati in primo grado, meramente richiamati in sede di appello, senza alcuna puntuale contestazione in ordine al loro rigetto da parte dei primi giudici.

8. In conclusione l’appello deve essere respinto.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente grado di giudizio, stante la mancata costituzione dell’appellata amministrazione comunale.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalla signora L. P. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sez. III, n. 233 del 24 novembre 1997, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-02-2011) 11-05-2011, n. 18556 Reati societari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.A., nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Cooperativa edilizia S. Erasmo arl di Aprilia dal 7 maggio 1993 al giorno 11 maggio 1995, in liquidazione coatta amministrativa dal 10 aprile 1997, veniva condannato dal Tribunale di Latina, con sentenza emessa in data 28 ottobre 2002, alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia, oltre al risarcimento dei danni patiti dalla predetta Cooperativa e dai soci della stessa, per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione della somma di oltre cinque miliardi di lire e documentale, nonchè per i reati di false comunicazioni sociali e truffa.

Il giudice di primo grado, dopo avere illustrato i complessi rapporti intercorsi tra la Cooperativa ed alcune società immobiliari e quelli esistenti tra la suddetta cooperativa ed i soci della stessa, riteneva, anche sulla scorta di una consulenza contabile del Pubblico Ministero, che il P. avesse, nel corso della sua attività, ricevuto molto danaro e titoli cambiari da alcune società, da un mutuo di notevole importo ottenuto dal Banco di Napoli e da versamenti dei soci.

Il Tribunale rilevava che i titoli cambiari erano stati messi allo sconto bancario e della liquidità così ottenuta non vi era traccia nelle casse sociali.

Il giudice di primo grado, inoltre, riteneva inattendibile la tesi del furto della documentazione contabile prospettata dal P..

La Corte di Appello di Roma, con sentenza emessa in data 13 luglio 2009, dopo avere rilevato la intervenuta estinzione per prescrizione dei reati di false comunicazioni sociali e di truffa, confermava l’impianto accusatorio per quanto riguarda le due ipotesi di bancarotta fraudolenta, anche sulla scorta degli esiti della perizia contabile disposta dalla stessa Corte, e confermava, altresì, le statuizioni civili.

Con il ricorso per cassazione P.A. deduceva:

1) il vizio di motivazione in ordine al reato di bancarotta patrimoniale, con riguardo in particolare alle cause del dissesto della Cooperativa edilizia S. Erasmo. Stranamente la sentenza impugnata aveva ritenuto non rilevanti le cause del dissesto, laddove, invece, trattandosi di una responsabilità gestionale esse erano determinanti; in tale ottica non si era tenuto conto che la causa dello stato di insolvenza doveva essere ricercata principalmente nella risoluzione del contratto Valle Verde avvenuta due mesi dopo la cessazione dalla carica del P.;

2) il vizio di motivazione in ordine alla bancarotta patrimoniale perchè era stata ritenuta la inattendibilità della documentazione disponibile in contrasto con quanto emergeva dalle relazioni dell’ispettore del Ministero del Lavoro D.M.L. e dal bilancio di esercizio del 2 giugno 1995, che risultava in pareggio.

Emergeva, tra l’altro, che la società vantava crediti nei confronti dei soci pari a tre miliardi di lire, che non si sa se fossero stati o meno riscossi;

3) la omessa motivazione in ordine all’elemento oggettivo della bancarotta documentale perchè la Corte di merito aveva ritenuto inattendibile la denuncia di furto della documentazione senza considerare che non vi era stata denuncia a carico del P. per la violazione dell’art. 367 c.p., che l’ispettore del Ministero nel mese di maggio 1995 aveva reperito la documentazione contabile e che aveva tratto vantaggio dalla sparizione dei documenti chi aveva risolto il contratto Valle Verde, ovvero D.Z.F.;

4) la violazione dell’art. 216 della legge fallimentare per mancanza del dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale;

5) il vizio di motivazione in ordine al reato di false comunicazioni sociali perchè mentre nel capo di imputazione si parlava di operazioni fittizie di compravendita di immobili da alcune società, in sentenza si discuteva della pretesa dannosità di transazione, con conseguente violazione del principio di correlazione;

6) la inosservanza dell’art. 521 c.p.p., artt. 81 e 640 c.p. e art. 2622 c.c. per la impossibilità di configurare il concorso tra i reati di truffa e false comunicazioni sociali ritenuto dai giudici di merito, essendo le due condotte in rapporto di specialità tra loro;

7) la illogicità della motivazione in ordine al reato di truffa, essendo, tra l’altro, i soci consapevoli della situazione patrimoniale della società;

8) la omessa motivazione in ordine al riconoscimento delle attenuanti generiche;

9) la manifesta illogicità della motivazione in ordine alle statuizioni civili anche perchè era stata riconosciuta una provvisionale per i soci, senza nemmeno accertare se gli stessi avessero o meno saldato i loro debiti con la società e senza tenere conto che, comunque, la Corte di merito aveva notevolmente ridotto l’ammontare del danno che il ricorrente avrebbe cagionato alla società.

I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da P. A. non sono fondati.

E’ infondato il primo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente ha affermato che lo stato di insolvenza della S. Erasmo sarebbe riconducibile principalmente alla risoluzione del contratto stipulato con la Cooperativa Valle Verde, risoluzione osteggiata dal P. e verificatasi quando il ricorrente non aveva alcuna carica sociale.

E’ necessario premettere che, come è noto, le motivazioni delle due sentenze di merito, quando siano conformi, si integrano, cosicchè, nel caso di specie, è ben possibile fare riferimento anche agli argomenti spesi dal tribunale di Latina. Non è certo il caso di ricostruire in questa sede tutto il complesso andamento della Cooperativa S. Erasmo, ma conviene subito rammentare che sia il tribunale, sia la corte di merito, sulla base essenzialmente di una consulenza del Pubblico Ministero il primo, e di una perizia disposta in sede di appello la seconda, hanno ricostruito tutte le vicende economiche della cooperativa, individuando le somme liquide percepite a vario titolo dal P. – mutuo del banco di Napoli, versamento da parte di soci, operazioni di sconto di effetti cambiari e rimborso IVA per una complessiva somma di lire venticinque miliardi circa -, analizzando gli strani rapporti intercorsi tra la S. Erasmo e le ditte subappaltatrici dei lavori – stranamente parte dei lavori vennero pagati direttamente dalla S. Erasmo e non dalla ditta appaltatrice dei lavori – e tra la S. Erasmo e la Cooperativa Valleverde, società ben conosciuta dal P. perchè gli era passata di mano e la aveva ceduta al M., determinando il valore delle costruzioni di immobili realizzate ed individuando in una somma variabile tra i circa dieci miliardi ed i cinque – il direttore dei lavori aveva stimato il costo dei lavori in non più di quindici miliardi, mentre i periti hanno parlato di venti miliardi circa – ed hanno stabilito che da nessun elemento processuale risultava che tale somma, certamente pervenuta nelle casse sociali, era stata utilizzata per fini sociali. Appare superfluo ricordare che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, fornita la prova da parte dell’Accusa della presenza in cassa di una somma poi non reperita, spetta all’imputato fornire la prova di una utilizzazione della stessa a fini sociali; ciò non è avvenuto nel caso di specie perchè di tale somma si sono perse le tracce, e ciò a prescindere da pagamenti non dovuti e precedentemente richiamati e da operazioni finanziarie e commerciali alquanto oscure.

Orbene, tanto premesso, va detto che i rilievi concernenti i rapporti con la Cooperativa Valle Verde non sono fondati.

In effetti il perno principale del ragionamento del ricorrente è costituito dal fatto che la risoluzione del contratto sarebbe avvenuta due mesi dopo la cessazione dall’incarico del P. e, quindi, gli effetti, di certo non benefici per la Cooperativa, della risoluzione non potevano essere addebitati alla gestione del P..

Ma le cose, come hanno chiarito i giudici di primo grado, non stanno in questi termini.

Ed, infatti, è certamente vero che il contratto con la Valle Verde venne consensualmente risolto in data antecedente al 4 agosto 1995, come si desume dal verbale, riportante tale data, di restituzione dei titoli già consegnati dalla Valle Verde alla S. Erasmo in esecuzione del contratto poi risolto, verbale redatto dinanzi al notaio, ma è altresì vero che fin dal 27 febbraio 1995, quando il P. era nel pieno delle sue funzioni, la Valle Verde aveva dichiarato di voler recedere dal contratto adducendo il grave stato di insolvenza della S. Erasmo.

Risulta allora evidente che tutta la vicenda del rapporto con la Valle Verde si è sviluppata sotto la presidenza del P. e correttamente i giudici del merito hanno ritenuto riconducibile allo stesso la intera operazione, perchè la formale risoluzione costituiva nulla altro che l’inevitabile esito del rapporto.

Il secondo motivo di impugnazione è infondato, di merito e generico.

Generico perchè, per il principio di autosufficienza del ricorso, ormai affermatosi anche in sede di giurisdizione penale, è necessario allegare la documentazione del caso a sostegno degli assunti del ricorrente, cosa che nel caso di specie non è stata fatta, essendosi limitato il ricorrente ad una serie di enunciazioni ed affermazioni.

In secondo luogo il motivo è di merito perchè tenta una lettura diversa del materiale probatorio, cosa non consentita in sede di legittimità, potendo la Corte verificare soltanto se le valutazioni di merito siano o meno sorrette da una motivazione immune da manifeste illogicità.

Il motivo è, altresì, infondato.

Il ricorrente, in buona sostanza, sostiene che il bilancio del 2 giugno 1995 era in pareggio e che i tre miliardi di crediti verso i soci non erano stati ancora riscossi.

Ancora una volta è il giudice di primo grado a chiarire la vicenda ed a spiegare che con riferimento ai crediti dei soci l’imputato nella missiva del 22 aprile 1995 aveva utilizzato la espressione somme incassate che non si presta ad equivoci; si parlava di somme versate anche nel verbale del consiglio di amministrazione del 18 maggio 1995 e nei prospetti allegati.

Che la espressione abbia il significato indicato è dimostrato anche dal fatto che a proposito della situazione debitoria – creditoria della Cooperativa Valle Verde nello stesso documento si era utilizzato il diverso termine versamenti – consegna di titoli mai onorati -.

Infine nel prospetto inviato all’ufficio IVA si riportavano i versamenti dei soci e si parlava di versamenti effettuati dai soci.

Quindi non è vero che i crediti verso i soci non siano stati riscossi, come si desume dalla puntuale motivazione del giudice di primo grado, non contestata specificamente dal ricorrente.

Quanto all’affermato pareggio di bilancio del 1995 i giudici del merito hanno rilevato che esisteva riscontro documentale della esposizione debitoria della S. Erasmo fin da data antecedente e per diversi miliardi di Lire.

Inoltre non risulta che l’ispettore ministeriale D.M. avesse fatto una ispezione sui concreti dati contabili.

Quanto al terzo motivo di impugnazione va detto che esso è inammissibile perchè il ricorrente ha fornito una diversa valutazione degli elementi probatori a sostegno della tesi del furto di documenti.

Orbene sul punto la motivazione dei giudici di merito è immune da manifeste illogicità.

Essi, infatti, dopo avere sottolineato la singolarità ed irregolarità del fatto che il P. fosse rientrato in possesso della documentazione contabile, che in quel momento si trovava in possesso del genero commercialista, della cooperativa quando era già cessato dalla carica e che il furto di documenti sarebbe avvenuto nella stessa giornata, ha spiegato che l’intera documentazione per la sua notevole mole non sarebbe entrata in una ipsilon 10 e che stranamente i ladri rubarono i documenti e abbandonarono l’auto.

A tali elementi va aggiunto il rilievo dei giudici di merito che il furto poteva giovare soltanto al P. resosi responsabile di una amministrazione definita dissennata.

A fronte di tali elementi non ha alcun rilievo che il tribunale non abbia ritenuto di trasmettere gli atti alla procura per procedere contro il P. per il reato di cui all’art. 367 cod. pen..

Si tratta, in conclusione, di una motivazione immune da manifeste illogicità che non è censurabile in sede di legittimità.

E’ infondato anche il quarto motivo di impugnazione perchè da tutta la motivazione della sentenza impugnata risulta che il P. distrusse od occultò le scritture contabili proprio per impedire che attraverso la ricostruzione delle vicende societarie venissero in evidenza le scorrettezze della sua gestione e la distrazione di fondi dai fini sociali, in modo da sottrarsi alle sue responsabilità ed arrecare pregiudizio ai creditori; quindi risulta pienamente sussistente il dolo specifico richiesto.

Va anche detto che non risulta che il ricorrente abbia specificamente dedotto tale motivo con l’atto di appello; sotto tale profilo il motivo è inammissibile.

Il quinto motivo di impugnazione, concernente la violazione del principio di correlazione in relazione al reato di cui all’art. 2621 cod. civ., potrebbe avere un qualche fondamento per la mancanza di chiarezza della motivazione sul punto. Tuttavia ove mai si dovesse ritenere esistente siffatta violazione bisognerebbe disporre un annullamento con rinvio della sentenza sul punto, disposizione non consentita, secondo costante giurisprudenza di legittimità, in presenza di una causa estintiva – prescrizione – del reato, che risulta, peraltro, già dichiarata dal giudice di secondo grado.

E’ infondato anche il sesto motivo di impugnazione.

Il ricorrente ha sostenuto che non sarebbe configurabile il concorso tra i reati di truffa e false comunicazioni sociali, essendovi un rapporto di specialità tra le due fattispecie; il ricorrente ha richiamato l’art. 2622 cod. civ..

Senonchè al P. era stata contestata la violazione dell’art. 2621 cod. civ. e non quella dell’art. 2622 c.c..

Orbene se è possibile discutere su una pretesa impossibilità del concorso tra il delitto di truffa ed il reato di cui all’art. 2622 cod. civ., deve, invece, escludersi un rapporto di specialità tra la fattispecie di cui all’art. 2621 cod. civ. e quella di cui all’art. 640 cod. pen., perchè se è vero che la nuova formulazione dell’art. 2621 cod. civ. ha inserito nella fattispecie la induzione in errore, è anche vero che non ha inserito il profilo del profitto-danno;

cosicchè deve concludersi per la permanenza del concorso tra le due fattispecie di reato.

Infine va detto che ove si ravvisasse la necessità di un approfondimento delle condotte in concreto contestate si imporrebbe un annullamento con rinvio sul punto, cosa non consentita, come si è già dinanzi ricordato, essendo stata l’ipotesi di reato già dichiarata estinta per prescrizione.

Con il settimo motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto un vizio di motivazione concernente il delitto di truffa, del quale è stata dichiarata la estinzione per prescrizione.

Nel ripetere quanto già rilevato in precedenza per situazioni analoghe si ribadisce che in presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (S.U. 28 maggio – 15 settembre 2009, n. 35490, CED 244275).

Il principio è evidentemente valido anche nel caso, come quello di specie, che la causa estintiva sia stata già dichiarata.

Manifestamente infondato e di merito è l’ottavo motivo di impugnazione perchè la corte di secondo grado ha negato il riconoscimento delle attenuanti generiche tenuto conto della gravità del fatto e dei precedenti, anche specifici, dell’imputato.

Trattasi di motivazione che fa corretto riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e che, pertanto, non merita alcuna censura sotto il profilo della legittimità.

Manifestamente infondato, infine, è l’ultimo motivo di impugnazione concernente le statuizioni civili e segnatamente l’assegnazione di una provvisionale ai soci della cooperativa.

Infatti la pronuncia circa l’assegnazione di una provvisionale in sede penale ha carattere meramente delibativo e non acquista efficacia di giudicato in sede civile, mentre la determinazione della stessa è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che non è tenuto a dare una motivazione specifica sul punto, essendo necessario soltanto che l’importo rientri nell’ambito del danno prevedibile (Sez. 6^, 11 novembre – 30 dicembre 2009, n. 49877, CED 245701), cosa che si è verificata nel caso di specie e che, comunque, non è stata specificamente contestata dal ricorrente.

Ne consegue che il provvedimento che assegna la provvisionale non è impugnabile per cassazione in quanto, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato, è destinato ad essere travolto dalla effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (vedi, tra le tante, Sez. 5^, 17 gennaio – 7 febbraio 2007, n. 5001 e Sez. 5^, 18 marzo – 15 ottobre 2004, n. 40410, CED 230105).

Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.

Il ricorrente è tenuto alla rifusione delle spese di questo grado sostenute dalle parti civili, liquidate per la Cooperativa S. Erasmo in complessivi Euro 2.300,00 per onorari, e per i soci della Cooperativa rappresentati dall’avvocato Musolino in complessivi Euro 1.500,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchè alla rifusione delle spese del grado sostenute dalle parti civili, liquidate, per la Cooperativa S. Erasmo in complessivi Euro 2.300,00 per onorari, e per i soci della Cooperativa rappresentati dall’avvocato Musolino in complessivi Euro 1.500,00, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 30-09-2011, n. 20000 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 3 e l’11-7-2003 m.

c. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Termini Imerese il Comune di Valledolmo, B.R., O.V., Ba.Se., A.C., I.R., M.G., Ca.An., C.P. e Mi.Ni. e, premesso di essere stato assunto quale netturbino presso il Comune convenuto con Delib. 12 aprile 1988, n. 30 e che il rapporto era stato perfezionato con Delib. G.M. 20 luglio 1988, assumeva che peraltro con successiva Delib. 29 marzo 1999 era stato licenziato; l’attore deduceva l’illegittimità di tale licenziamento, ed aggiungeva di aver vinto nel 1988 un altro concorso per la copertura di un posto di netturbino presso il Comune di Capaci e di avervi rinunciato in quanto vincitore dei concorso indetto dal Comune di Valledolmo.

Il m. chiedeva pertanto la condanna del Comune convenuto al risarcimento del danno subito a causa dell’illegittimo esercizio della funzione pubblica per avere il suddetto ente pubblico constatato in ritardo la insussistenza dei requisiti per l’assunzione, impedendo all’esponente di accettare il summenzionato posto di lavoro presso il Comune di Capaci.

Costituendosi in giudizio il Comune di Valledolmo eccepiva il difetto di giurisdizione dell’A.G.O. contestando anche nel merito la domanda attrice.

Il Tribunale adito con sentenza del 15-12-2004 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione.

Proposto gravame da parte del m. cui resistevano tutte le parti convenute nel primo grado di giudizio tranne il Ca. la Corte di Appello di Palermo con sentenza del 17-9-2009, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato fa giurisdizione dell’A.G.O. ed ha rimesso le parti dinanzi al Tribunale di Trapani per la riassunzione della causa, osservando che il danno dedotto dall’appellante non poteva essere ritenuto una mera conseguenza dell’annullamento dell’atto amministrativo di assunzione, avendo il m. lamentato che tale danno sarebbe stato provocato dalla concorrente e perdurante inerzia del Comune nel controllo di regolarità dell’assunzione stessa, inerzia dalla quale assumeva essergli derivata una perdita di "chance" lavorativa.

Per la cassazione di tale sentenza il Comune di Valledolmo ha proposto un ricorso basato su di un unico motivo; il m. non ha svolto attività difensiva in questa sede; il B., l’ O., l’ A., l’ I., il M., il C., il Mi. ed il Ba., tutti componenti del Consiglio Comunale di Valledolmo, hanno aderito al ricorso con "comparsa di costituzione e di intervento" notificata alle altre parti chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo.
Motivi della decisione

Deve preliminarmente osservarsi che il ricorso suddetto non è stato notificato al B., all’ O., all’ A., all’ I., al M., al C., al Mi. ed al Ba., e che quindi costoro non sono stati evocati nel presente giudizio di legittimità, con la conseguenza che essi devono essere configurati degli interventori; ciò comporta l’inammissibilità della loro partecipazione a tale giudizio, considerato che nel giudizio di legittimità non è consentito l’intervento volontario del terzo, mancando al riguardo una espressa previsione normativa, indispensabile nella disciplina di una fase processuale autonoma, e riferendosi l’art. 105 c.p.c. esclusivamente al giudizio di primo grado (Cass. 26-5-1999 n. 5126).

Inoltre è opportuno aggiungere che i suddetti interventori, sebbene fossero stati parti nel giudizio di merito, non rivestivano la qualità di litisconsorti necessari rispetto alla domanda già proposta nei loro confronti, ma non più coltivata nel presente giudizio di legittimità.

Tanto premesso, si rileva che con l’unico articolato motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver affermato la giurisdizione del giudice ordinario senza addurre ragioni sufficienti e logiche a fondamento di tale convincimento.

Premesso che la Corte territoriale ha riferito che il m. aveva affermato che il danno subito sarebbe stato provocato dalla "concorrente e perdurante inerzia" del Comune di Valledolmo, il ricorrente sostiene che in realtà il m. non aveva mai lamentato tale asserita inerzia, ma aveva fatto riferimento originariamente alla illegittimità della sua assunzione o alla illegittimità del suo licenziamento, insistendo in grado di appello soltanto sulla prima di tali ipotesi, dopo che la seconda era stata esclusa dal giudice di primo grado.

Il Comune di Valledolmo rileva poi che secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato il legislatore della novella del 2000 ha inteso concentrare presso il giudice amministrativo anche la giurisdizione sulla domanda di risarcimento danni in conseguenza della dedotta illegittimità dell’atto amministrativo.

Il ricorrente inoltre contesta la sussistenza di qualsiasi danno risarcibile subito dal m. da perdita di chance causalmente riconducibile all’Amministrazione esponente.

La censura è infondata.

E’ decisivo rilevare che nella fattispecie il rapporto di pubblico impiego instauratosi tra il Comune di Valledolmo ed il m. è cessato – a seguito della Delibera comunale di licenziamento del suddetto lavoratore del 29-3-1999 – in epoca successiva al 30 giugno 1998, e che con la domanda proposta il m. ha inteso tutelare una sua posizione giuridica afferente il rapporto di lavoro suddetto asseritamente violata dalla inerzia da parte del Comune convenuto in ordine al controllo sui titoli legittimanti la sua partecipazione al concorso, e quindi dal tardivo annullamento del provvedimento di assunzione con la conseguente perdita di "chance" lavorativa.

Orbene sulla base di tali premesse deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, considerato che la riconduzione della presente controversia nell’ambito di tale giurisdizione è giustificata dalla sussistenza di un segmento del rapporto di pubblico impiego intercorso tra le parti temporalmente collocabile dopo il 30-6-1998 (vedi in tal senso Cass. S.U. 8-4-2010 n. 8316;

Cass. S.U. 4-8-2010 n. 18049), e che quindi, in riferimento a questioni successive al 30-6-1998, in presenza della domanda di un dipendente pubblico che agisca in giudizio per la condanna della P.A. al risarcimento dei danni per la lesione di posizioni giuridiche soggettive che si sostenga siano state lese da atti illegittimi da parte di quest’ultima, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario (Cass. S.U. 27-11-2007 n. 24625; Cass. S.U. 13-3-2009 n. 6058).

Il ricorso deve quindi essere rigettato; non occorre procedere ad alcuna statuizione in ordine alle spese di giudizio non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-01-2011) 09-06-2011, n. 23195 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 17/5/2004 la Corte di Appello di Milano confermava nei confronti di Z.S. la sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale di Milano,in data 17/2/2003,con la quale il predetto imputato era stato dichiarato colpevole del reato di associazione per delinquere nel traffico di stupefacenti,unificato in continuazione con reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, e condannato previa concessione delle attenuanti generiche e dell’attenuante di cui al cit. D.P.R., art. 74, comma 7, ritenute equivalenti alla pena di anni quattordici di reclusione – (così determinata: pena base per delitto di cui al capo 1), anni venti di reclusione, aumentata per il capo 7) ad anni ventuno, ridotta di un terzo per il rito.

I fatti erano stati accertati in (OMISSIS), nel corso di indagini svolte dalla Squadra mobile di Milano per la cattura di un latitante.

In tale contesto, nella fase detta "inglese" due agenti avevano svolto accertamenti sotto copertura, ed avevano in tal modo avuto contatti con coloro che erano coimputati nel procedimento di cui si tratta.

Erano state individuate altresì delle utenze telefoniche, in Gran Bretagna, attraverso le quali sì era potuta accertare la esistenza dei soggetti coinvolti nel traffico, tra i quali vi era l’attuale imputato, che era stato in attività anche nella fase delle indagini che interessava l’Albania (v. fl. 6 della sentenza).

Infine gli agenti avevano effettuato pedinamenti, accertando che lo Z. aveva incontrato altri complici come descritto a fl. 7.

Nel corso di tali indagini erano stati accertati contatti tra gli indagati finalizzati al trasporto di droga in quantità rilevanti (come il carico di marijuana menzionato a fi.8 della sentenza,nonchè un quantitativo di gr. 257 di eroina,oltre hashish sequestrati in un deposito, con armi, il (OMISSIS), e vi erano state dichiarazioni confessorie di taluni indagati ( B.S. e L.G.)(v. fl. 9).

Il Giudice di appello rilevava che, come ritenuto dal GUP, era emersa dalle indagini l’esistenza degli elementi costitutivi dell’associazione per delinquere in contestazione, della quale facevano parte sia l’attuale ricorrente che altri coimputati, con ruoli ben delineati, avendo lo Z. ruolo di capo, che trattava i prezzi che i quantitativi di droga(la sostanza proveniente dall’Albania e diretta in Gran Bretagna, doveva transitare e sostare momentaneamente in Italia,dove vi era una base logistica individuata nelle operazioni di polizia,come descritto in sentenza a fl.9).

Nell’atto di APPELLO la difesa dell’imputato aveva chiesto l’assoluzione del medesimo dal reato associativo,non contestando la responsabilità del prevenuto in riferimento al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, evidenziando che nella specie mancavano prove di un rapporto stabile tra i soggetti indagati,e si era solo verificato un episodio meramente occasionale di traffico di droga,mentre dalle intercettazioni la difesa riteneva che emergesse solo la mera aspirazione dei soggetti coinvolti a realizzare un traffico più vasto,senza che potessero rilevarsi i presupposti di legge per configurare l’ipotesi di cui al citato D.P.R., art. 74.

In subordine la difesa dell’appellante aveva chiesto la derubricazione del reato contestato ai sensi dell’art. 74, commi 1 e 3 in quella prevista dal comma 2 dello stesso articolo, intendendo escludere che lo Z. avesse assunto il ruolo di partecipe qualificato al sodalizio di cui si tratta. (A riguardo il difensore aveva rilevato che il coimputato B., al quale l’imputato aveva inviato del danaro, era legato allo Z. da vincolo di parentela,giustificando in tal senso tale elargizione).

In linea subordinata l’appellante chiedeva che si ritenesse la semplice partecipazione dell’imputato all’illecito di cui all’art. 73 citato.

Inoltre la difesa aveva chiesto la prevalenza delle generiche già concesse dal primo giudice, non essendo stata valutata l’incensuratezza dell’imputato, e in riferimento al delitto di cui al capo n. 7 – l’esclusione dell’aggravante di cui al D.P.R. citato, art. 80 – evidenziando che la droga caduta in sequestro non assumeva l’entità idonea a configurare l’ipotesi aggravata.

Infine era stata riproposta la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, con riferimento all’art. 3 Cost. che era stata dichiarata inammissibile dal GUP. La Corte territoriale aveva confermato sul punto la sentenza impugnata, ritenendo manifestamente infondata tale questione.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dello Z. deducendo:

1 – l’inutilizzabilità degli esiti delle attività di intercettazione, in base al rilievo che i decreti autorizzativi erano carenti di adeguata motivazione.

2 – Con il secondo motivo il ricorrente rilevava la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. B) ed E) in relazione all’affermazione di responsabilità dell’imputato per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74.

A riguardo rilevava l’erronea applicazione del D.P.R. citato, art. 74, in base al fatto che sia in primo che in secondo grado i Giudici avevano accertato la partecipazione dell’imputato ad un solo reato riconducibile al programma criminoso ipotizzato.

Sul punto si era rilevato,infatti, che per configurare il delitto di associazione per delinquere non si riteneva indispensabile l’accertamento di una pluralità di reati-fine del sodalizio.

Tuttavia,la difesa rilevava che d’altra parte non era nemmeno sufficiente l’accertamento dei c.d. reati fine e dunque il giudice avrebbe dovuto bene argomentare in relazione agli elementi costitutivi del reato ex D.P.R. citato, art. 74 che risultavano da elementi di fatto tali da essere sintomatici di un accordo stabile per commettere una serie indeterminata di delitti della stessa indole.

Il ricorrente dunque rilevava una erronea applicazione della norma anche da parte della Corte di Appello,che non aveva tenuto conto,illogicamente,delle peculiarità oggettive dell’operazione di pg.(v. a fi. 3 i motivi di ricorso),caratterizzata da complessità organizzativa,attesa l’entità della droga(Kg. 100)proveniente dai Balcani, che richiedeva la partecipazione di più soggetti,e costituiva un’operazione che si doveva inevitabilmente svolgere in più fasi.

In tal senso la difesa riconosceva che il fatto fosse rivelatore di notevole pericolosità sociale dei soggetti coinvolti,pur sempre ritenendo di dover escludere la configurabilità del delitto di cui al citato D.P.R., art. 74.(fl.4-5 motivi di ricorso).

Dunque la difesa censurava la motivazione della sentenza per essere meramente "apparente", non essendo rilevabili elementi di prova al di là di quelli atti a configurare il delitto di cui al capo n. 7- ritenendosi carente l’accertamento della previsione di una serie indeterminata di reati-fine del sodalizio in esame.

3- Con il terzo ed ultimo motivo di impugnazione la difesa rilevava altresì la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. B) ed E) in relazione alla attribuzione al ricorrente della qualità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1.

A riguardo riteneva essersi verificato un errore di valutazione dei Giudici di merito nella attribuzione all’imputato della qualifica di promotore ed organizzatore dell’illecito traffico.

La difesa rilevava, infatti, che non erano stati accertati i tempi e luoghi in cui si sarebbe svolto tale traffico,nè le modalità di azione,riconducibili ad un pactum sceleris.

A riguardo riteneva che la motivazione della sentenza fosse carente.

D’altra parte considerava carente anche la indicazione di elementi oggettivi dai quali si potesse desumere il ruolo di organizzatore ascritto all’imputato.(v. fl. 8 dei motivi di ricorso).

In conclusione la difesa sosteneva che si sarebbe potuto attribuire allo Z. semplicemente un ruolo di "leggera sovraordinazione" rispetto al coimputato osservando che all’imputato era stata inflitta la pena di anni ventuno di reclusione in relazione ad un comportamento caratterizzato solo da maggior prudenza rispetto ad altro coimputato.

In tal senso il ricorrente concludeva chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

Innanzi a questa Corte all’udienza del 27-10-2010 veniva depositata memoria con la deduzione della nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello, ex art. 178 c.p.p., lett. c), art. 185 c.p.p., comma 1 in relazione all’art. 296 c.p.p. e art. 169 c.p.p., comma 4.

A riguardo il difensore evidenziava che questa Corte,con ordinanza del 15.10.2009,aveva disposto la restituzione nel termine d’impugnazione per l’odierno ricorrente,in riferimento alla sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano,datata 17-5-2004,riconoscendo il difetto di citazione dell’imputato nel giudizio di appello.

Rilevava altresì che il GIP aveva dichiarato – con decreto in data 18 luglio 2002 – lo stato di latitanza dello Z., al quale tutte le successive notifiche erano state fatte presso il difensore d’ufficio.

In base a tali rilievi concludeva chiedendo di riconoscere la nullità della sentenza per omessa citazione dell’imputato nel giudizio di appello.
Motivi della decisione

La Corte rileva che risulta dotata di fondamento l’eccezione difensiva inerente al difetto di rituale notifica del decreto di citazione all’imputato,nel giudizio di appello. Invero,alla stregua dell’ordinanza emessa da questa Corte,in data 15-10-2009- che ha accolto l’istanza di restituzione nei termini per proporre impugnazione avanzata dallo Z., emerge che "non è individuabile alcun elemento idoneo a far ritenere che lo Z. abbia avuto effettiva conoscenza della pronuncia della sentenza di appello nè che abbia volontariamente rinunciato a proporre ricorso per cassazione. L’assenza del conferimento del mandato fiduciario all’Avv. Panfili comporta poi l’esclusione della presunzione legale di conoscenza dell’atto notificato,ex art. 157 c.p.p., comma 8, da parte dello stesso Z.".

In virtù di detti rilievi deve pertanto ritenersi dotata di fondamento la richiesta avanzata dalla difesa relativa alla nullità del procedimento e della sentenza di appello,per violazione dell’art. 178 c.p.p., lett. c), art. 185 c.p.p., comma 1 in relazione all’art. 296 c.p.p., art. 169 c.p.p., comma 4, in difetto della rituale citazione dell’imputato nel giudizio di appello.

Infatti risulta essere stata omessa l’applicazione dell’art. 169 c.p.p., comma 4, trattandosi di imputato per il quale sarebbe stato necessario disporre ulteriori ricerche all’estero,che non risultano essere state eseguite ai fini della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello ai sensi dell’art. 169 c.p.p., comma 4.

Tale vizio del decreto di citazione è causa di nullità del giudizio di appello, e pertanto la Corte deve provvedere con annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice competente per nuovo giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di filano per nuovo giudizio.

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