Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-04-2011) 24-06-2011, n. 25468

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – La Corte di appello di Milano ha rideterminato in euro 800 di multa la pena inflitta ad F.L.A.M. con generiche, escludendo l’aggravante del fatto determinato, per il delitto di cui all’art. 595 c.p., L. n. 223 del 1990, art. 30 e L. n. 47 del 1948, art. 13, di diffamazione di D.S.B.M., Procuratore della Repubblica di Aosta.

Ed ha confermato la condanna agli effetti civili.

Alla F. era imputato di avere, nella trasmissione televisiva (OMISSIS), risposto al conduttore V.B.:

"… Tutto quello che vogliamo fare è per fare giustizia a nostro figlio e invece la Procura di Aosta non ne vuole sapere, cioè fa di tutto, copre la verità e difende l’assassino pur di dar colpa a me, ma non di trovare la verità…"; "… la Procura di Aosta invece di cercare il vero colpevole si perde, perchè siamo qui ancora dopo tre anni? E’ scandaloso…"; "… sa cos’è, volevo dire questo che a noi fa soffrire e che in tutta questa storia la Procura di Aosta, gl’inquirenti, hanno dimenticato, e dico dimenticato S., cioè non si rendono conto che c’è la morte di un bambino, io sono diventata il loro capro espiatorio, cioè loro si divertono, colpa o non colpa, sui giornali".

Il Tribunale aveva inquadrato gli asserti dell’imputata nel contesto del procedimento in corso, c.d. "Cogne bis", scaturito dall’esposto dei coniugi L., nel quale era finito indagato anche il suo originario difensore. E, pur preso conto delle ragioni personali della F., ne aveva escluso l’esercizio del diritto di critica, ritenendo ingiustificabili le attribuzioni non solo alla professionalità, ma anche all’integrità morale della persona offesa.

L’appello sosteneva le frasi rivolte all’Ufficio, sicchè solo il Ministro della Giustizia, rappresentato dall’Avvocatura dello Stato, sarebbe stato legittimato a dare impulso all’azione penale. La Corte di merito ha ripetuto che la D.S., direttamente offesa dall’attribuzione dolosa di persecuzione della F., non si è querelata nella sua qualità ed in rappresentanza dell’ufficio.

E, pur escludendo l’aggravante, ha condiviso i motivi di diritto e di fatto esposti nella sentenza del Tribunale.

2 – Il ricorso (Avv. L. Imperato – P. Savio), premesso che il nome della querelante non è mai stato citato nel corso della trasmissione, deduce: 1 – vizio di motivazione in ordine all’individuazione univoca del destinatario, sviluppando la premessa con riferimenti al procedimento ed agli assegnatari delle indagini; 2 – violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in ordine alla titolarità del diritto di presentare querela da parte della dr.ssa B., sostenendo che, come si desume dall’imputazione cui bisognava attenersi, l’offesa si proietta sull’Ufficio, mentre la sentenza sposta l’attenzione sull’attività specifica del singolo magistrato, nemmeno messa in discussione nell’intervista; 3 – idem in relaz. all’art. 595 c.p., quanto alla legittimazione a presentare querela della dr.sa D.S.B., dichiaratamente agente in qualità di capo dell’ufficio giudiziario, perciò rappresentando lo stesso ufficio, non le persone ad esso appartenenti; 4 – idem, quanto ai criteri di accertamento dell’individuazione del destinatario dell’offesa ed alla ritenuta "plurioffensività della diffamazione", in ipotesi rivolta ad un ente ed ai suoi componenti; 5 – contraddittorietà della motivazione, travisamento del fatto e della prova, rappresentata dalla trascrizione delle dichiarazioni dell’imputata nel corso della trasmissione – violazione art. 51 c.p..

2. Il ricorso è ai limiti di ammissibilità e comunque infondato.

I primi quatto motivi sono volti ad escludere, sotto il profilo procedurale, la legittimazione della dr.ssa D.S. ad esercitare il diritto di querela e, sotto quello sostanziale, la sua stessa qualità di persona offesa. Tali motivi sono manifestamente infondati perchè pretestuosi e non consentiti in quanto prospettano la lettura alternativa di taluna locuzione della querela e delle espressioni incriminate, per dar corpo a presupposti di fatto per ciascun aspetto diversi da quelli che i Giudici di merito hanno ripetutamente tratto dal tenore della stessa querela e delle manifestazioni qualificate diffamanti, valutate nel contesto.

Difatti la motivazione di entrambe le sentenze s’incentra sul rilievo specularmente decisivo che l’imputata ha attribuito a qualsiasi magistrato della Procura, che esplicava attività d’ufficio nella vicenda in cui era coinvolta, di trascurare la gravità del fatto della morte di suo figlio, rendendola "capro espiatorio" per trarre "divertimento" dal rilievo di stampa.

Orbene, tali attribuzioni concernono mozioni e comportamenti delle persone fisiche, non atti impersonali dell’ufficio di Procura di cui ciascuna faceva parte. E poichè i pochi magistrati di tale ufficio risultano indistintamente coinvolti, perciò anche ed in primo luogo il suo capo, ritenuto dai Giudici dei due gradi non estraneo alle indagini, all’evidenza non si vede come escludere in questa sede che l’offesa fosse diretta anzitutto alla sua persona, quand’anche in querela tale persona abbia posto accento sulla propria funzione direttiva.

L’ultimo motivo è erroneo già perchè parifica nell’enunciato il c.d. "travisamento del fatto", impossibile da rilevarsi in questa sede, al "travisamento della prova". L’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) nel testo vigente autorizza il ricorrente a dedurre il travisamento della prova, indicando un atto la cui esistenza per sè dimostri la motivazione viziata, non a chiedere al Giudice di legittimità di valutarne il tenore al fine di indurne lui stesso il fatto.

L’equivoco dell’enunciato si traduce nel disattendere il senso reale della risposta offerta in sentenza, dovutamente concisa ( art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), ripetendo la tesi di parte. Difatti la Corte di Milano ha spiegato il perchè dell’offensività delle frasi incriminate valutandole nel contesto. A riprova, ha anche rimarcato che tale offensività è stata immediatamente rilevata dallo stesso intervistatore, che ha preso distanza dall’intervistata.

Infine risulta incensurabile il diniego dell’esimente.

Per diritto vivente, di cui sono superflue le citazioni, la manifestazione in qualsiasi contesto dell’opinione sull’operato di colui che svolga una pubblica funzione non può tradursi in attacco alle sue qualità personali. L’indagato ha diritto di manifestare il suo pensiero nei confronti di chi svolge le indagini. Ma l’esercizio del suo diritto di critica si giustifica solo qualora l’opinione, obiettivamente offensiva da lui espressa, offra una tesi dialetticamente confutabile, che perciò non consista nell’asserto apodittico di disvalore connaturato al modo d’agire del magistrato d’iniziativa penale, le cui scelte sono vincolate al rispetto della legge, proprio per la tutela dell’interesse pubblico alla punizione del reato.

Nella specie, ritenuta in fatto l’attribuzione alla persona offesa di tali scelte per sue mozioni inconciliabili con il dovere istituzionale, risulta rettamente esclusa l’esimente richiesta.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, Sent., 15-07-2011, n. 1228 Condono

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Espone la parte ricorrente di aver presentato al Comune di Livorno, in data 28.3.1986, sette istanze di condono edilizio ai sensi della l. n. 47/1985, protocollate al n. 25396/86, relativamente ad alcuni manufatti situati nell’allora stabilimento di proprietà sito in Livorno, corredate dalla prescritta documentazione e dalla prova dell’avvenuto pagamento dell’oblazione, determinata mediante autoliquidazione.

Espone altresì che solo con nota del 30.5.2001, ovvero dopo ben quindici anni dalla presentazione delle istanze di condono, ed in mancanza di qualsivoglia richiesta istruttoria o atto di interruzione del termine prescrizionale, il Comune intimato ha provveduto a determinare ed a richiedere gli oneri di urbanizzazione per sei delle sette istanze a suo tempo presentate.

A seguito della nota di parte ricorrente del 2.8.2001, con la quale essa richiedeva l’annullamento in autotutela dell’atto suindicato, essendo prescritto il credito fatto valere dall’amministrazione, il Comune di Livorno, in data 3.9.2001, ha attestato l’avvenuta formazione del silenzio assenso su sei delle sette istanze prodotte, richiedendo, con separata nota di pari data, il pagamento degli oneri di urbanizzazione con riferimento alla pratica recante il numero finale di protocollo D1.

Le censure formulate, volte a conseguire l’annullamento degli atti impugnati, hanno ad oggetto la deduzione dei seguenti vizi di illegittimità: 1) dal combinato disposto degli artt. 35, comma 12, l. n. 47/1985 e 39, comma 6, l. n. 724/1994 si evince che il Comune ha facoltà di richiedere la somma dovuta a conguaglio ma, se intende interrompere il formarsi del silenzio assenso, occorre che la richiesta sia effettuata prima dello scadere dei 24 mesi: trascorso tale periodo senza che l’amministrazione abbia comunicato la somma dovuta a conguaglio, si perfeziona il silenzio assenso, e l’amministrazione ha dodici mesi per comunicare eventuali somme dovute a conguaglio, inerenti ad un rapporto obbligatorio assoggettato al termine di prescrizione di trentasei mesi; 2) la giurisprudenza amministrativa ha a più riprese precisato che il dies a quo del termine di prescrizione (trentasei mesi) del rimborso delle maggiori somme versate a titolo di oblazione decorre dalla data di presentazione della domanda di sanatoria.

Tanto premesso, deve preliminarmente rilevarsi che le deduzioni attoree – quanto, in particolare, alla completezza documentale delle istanze di condono edilizio presentate in data 28.3.1986 dalla parte ricorrente ed all’assenza di atti interruttivi del termine prescrizionale – non sono state contestate dall’amministrazione intimata, nemmeno costituitasi in giudizio: ebbene, dal comportamento processuale dell’amministrazione intimata possono ricavarsi univoci elementi di prova a favore della correttezza della ricostruzione operata in punto di fatto dalla parte ricorrente.

A dimostrazione della fondatezza delle censure articolate in ricorso è poi sufficiente richiamare gli esiti interpretativi cui è pervenuta in subiecta materia la giurisprudenza, così sintetizzabili:

– l’omessa presentazione della documentazione prescritta per la domanda di condono impedisce il decorso sia del termine di 24 mesi per la formazione del silenzio assenso sia di quello di 36 mesi per la prescrizione di eventuali crediti a rimborso o a conguaglio della oblazione versata (cfr. TAR Sicilia, Palermo, III, 2992006, n. 1996; TAR Puglia, Lecce, III, 562004, n. 3394; TAR Campania, Napoli, IV, 11122003, n. 15215);

– il richiamato termine di trentasei mesi, dunque, decorre solo dall’avvenuto adempimento della integrazione documentale (cfr. C.g.a. 19 aprile 2002 n. 199; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 27 novembre 2003, n. 954; T.A.R. Campania, Napoli, 12 dicembre 2003, n. 15278), ciò perché la decorrenza del termine di prescrizione presuppone che la pratica di sanatoria edilizia sia definita in tutti i suoi aspetti e siano, per l’effetto, precisamente determinabili, alla stregua dei parametri stabiliti dalla legge, l’"an" ed il "quantum" dell’obbligazione gravante sul privato (T.A.R. Salerno, 3 giugno 2010, n. 8224).

Ebbene, premessa la fissazione del dies a quo del termine di prescrizione (di 36 mesi) alla data (28.3.1986) di presentazione delle istanze di condono – di cui, come detto, deve presumersi, in mancanza di contrarie allegazioni dell’amministrazione intimata, la completezza documentale – non può non rilevarsi che, alla data (30.5.2001) in cui il Comune di Livorno ha richiesto alla parte ricorrente il pagamento degli oneri di urbanizzazione, il relativo termine prescrizionale si era ormai irreversibilmente consumato.

Il ricorso, quindi, deve essere accolto e conseguentemente annullati gli atti impugnati.

Il Comune di Livorno deve essere condannato al rimborso delle spese di giudizio sostenute dalla parte ricorrente, da liquidarsi nella misura di Euro 3.000, oltre IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1918/2001:

– lo accoglie ed annulla per l’effetto i provvedimenti impugnati;

– condanna il Comune di Livorno al rimborso delle spese di giudizio sostenute dalla parte ricorrente, da liquidarsi nella misura di Euro 3.000, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 04-08-2011, n. 6982 Annullamento dell’atto in sede giurisdizionale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

La società di produzione cinematografica ricorrente impugna la delibera della Commissione per la cinematografia – Sottocommissione ICN – assunta nella seduta del 22.12.2010, pubblicata sul sito istituzionale in data 12.1.2010, nella parte in cui anziché decidere in merito al riconoscimento della qualità di film di interesse culturale nazionale al film "Morta di Soap" – ed al relativo contributo ai sensi degli artt. 12 e ss del D.lvo n. 28 del 22.1.2004 – aveva "rinviato per approfondimenti" l’esame del progetto. Chiede altresì il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’illegittimo operato dell’Amministrazione.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:.

1) Violazione e falsa applicazione della legge n. 241/90 – Eccesso di potere per difetto di motivazione; Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 punto n. 8 del DM 27.9.2004- Eccesso di potere per erroneità/inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto; carenza di potere; sviamento, perplessità;

2) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto; perplessità e sviamento,

Alla Camera di Consiglio del 16.6.2011 la causa è stata trattenuta per la decisione con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti e previo avviso alle parti.

Va, innanzitutto, disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla contro interessata R&C Produzione s.r.l., atteso che il ricorso è stato notificato alle ultime due imprese collocate in posizione utile in graduatoria – cui è stato riconosciuto un contributo complessivamente di Euro 1.250.000 di importo inferiore a quello richiesto dal ricorrente -, sicchè solo queste ultime rischiano di perdere le posizioni di vantaggio acquisite; rischio allo stato meramente eventuale, comportando l’accoglimento del gravame la valutazione del progetto filmico della ricorrente, solo al cui esito potranno determinarsi rinnovate situazioni.

Costituisce, infatti, oggetto di impugnativa la decisione assunta dalla Sottocommissione ICN nella seduta del 22.12.2010 di non effettuare la valutazione della qualità di film di interesse culturale nazionale del progetto presentato dalla ricorrente, rinviandone l’esame, per l’esigenza di approfondimenti, ad una "successiva sessione"; espressione quest’ultima che, essendo tale decisione stata assunta in sede di ultima convocazione della Commissione in esame per l’anno 2010, deve intendersi con riferimento alla "prima sessione" del 2011, come chiarito dalla stessa Amministrazione nella propria relazione difensiva, e quindi ad una successiva, futura, nonché eventuale (tant’è che appena qualche giorno dopo, a seguito di riduzione dello stanziamento delle risorse destinate alle attività di spettacolo, con D. M. 30 dicembre 2010 è stata sospesa l’assegnazione di contributi a favore della promozione cinematografica per l’anno 2011), procedura di valutazione comparativa di concessione di contributi per la produzione relativa ad altro esercizio finanziario.

In tal modo la Sottocommissione in parola – cui è attribuita dall’art. 8 del d.lvo n. 28/2004 la valutazione del riconoscimento dell’interesse culturale del film e la determinazione dell’ammontare del relativo contributo – ha omesso di effettuare un’attività che invece avrebbe dovuto svolgere, per dovere d’ufficio, nella stessa seduta del 22.12.2010.

Orbene, la possibilità di disporre "il rinvio per approfondimenti istruttori" ad altra sessione prevista dal punto n. 14 del verbale della seduta preliminare della predetta Commissione – che ribadisce in tal modo, con previsione priva di alcun valore innovativo, quanto già sancito dalla normativa in materia in tema di partecipazione dei soggetti interessati al procedimento in contestazione nonché dai principi generali sul procedimento amministrativo ed in particolare quello dell’adeguatezza dell’attività istruttoria – non può essere intesa come facoltà della Commissione di non assolvere al proprio dovere d’ufficio, che è quello di valutare tutti i progetti filmici sottoposti al suo esame entro l’anno finanziario di riferimento, ma solo quello di consentire l’approfondimento dell’esame di questi al fine di provvedere comunque, al termine, a concludere le operazioni valutative entro i termini previsti, e comunque in tempo utile, che nella fattispecie, trattandosi di procedimento (di natura concorsuale) di assegnazione dei contributi stanziati per l’anno solare, coincide, appunto con quello dell’esercizio finanziario.

Così come, per la medesima ragione, la possibilità di rinvio alla seduta successiva, prevista dall’art. 1 punto 8 del DM 2004, di un progetto filmico ritenuto meritevole del riconoscimento dell’interesse culturale, qualora non vi siano risorse finanziarie sufficienti nella seduta deliberativa nella quale viene esaminato, può essere esercitato solo da una seduta all’altra dello stesso anno solare.

Tale conclusione è inevitabile visto che il procedimento in esame ha natura concorsuale finalizzato principalmente all’attribuzione dei contributi disponibili sulle somme stanziate a tal fine per l’anno solare considerato(Cons.St. VI n. 2453 del 22.5.1008, TAR Lazio, sez. II quater, n. 10623 del 24.11.2008 e n. 6806 del 10/07/2009) sicchè il rinvio "per approfondimenti istruttori" dell’esame del progetto filmico della ricorrente oltre l’ultima delle sessioni dell’anno solare per il quale è stato stanziato il relativo contributo (2010) s’appalesa in contrasto con l’obbligo di effettuare le relative operazioni valutative (e di assumere le conseguenti determinazioni in merito alla concessione del contributo in contestazione), e concludere entro tale termine la relativa procedura concorsuale.

In altri termini sarebbe come se la Commissione esaminatrice di un concorso, anziché provvedere a valutare il candidato, come suo compito istituzionale, decidesse di rinviarne la valutazione al concorso successivo, demandandone la valutazione ad altra Commissione.

Il ripetuto rinvio peraltro risulta illegittimo anche sotto il profilo della carenza di motivazione, in quanto disposto sulla base di una generica "esigenza di ulteriori approfondimenti", non meglio specificati con riferimento agli elementi oggetto di valutazione (discrezionale) su cui la Commissione era chiamata a pronunciarsi (e cioè quelli di cui alle lettere lettere a), b) e c) dell’art. 8, comma 2 dlvo 28/2004).

Alla luce delle osservazioni sopra svolte, ed assorbita ogni altra censura, il ricorso s’appalesa fondato e va accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato; fatti salvi, ovviamente, gli ulteriori provvedimenti di competenza dell’Amministrazione, tenuta ad effettuare "ora per allora" (e cioè nell’ambito del procedimento per il riconoscimento dei benefici in parola per il 2010) la valutazione del progetto della ricorrente illegittimamente rinviata.

La domanda di risarcimento del danno, pertanto, è inammissibile, in quanto, attesa la natura estremamente discrezionale dell’attività valutativa che la Commissione è tenuta ad effettuare, non è possibile allo stato valutare con giudizio prognostico la spettanza del bene della vita dedotto in giudizio se non a seguito della completa rinnovazione (ed ultimazione) dell’attività valutativa in contestazione – che la Commissione è comunque tenuta ad effettuare in esecuzione della presente decisione – come ripetutamente affermato dal costante orientamento giurisprudenziale in materia, condiviso dal Collegio.

Quanto alle spese di giudizio, seguono, come di norma, la soccombenza per quanto riguarda l’Amministrazione, mentre possono essere compensate nei confronti della controinteressata, sussistendone giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato. Dichiara inammissibile la domanda risarcitoria.

Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere le spese di giudizio alla ricorrente, liquidate nella misura di Euro 1.500.

Spese compensate nei confronti della Soc R.&.C.P. Srl.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-06-2011) 19-08-2011, n. 32537

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 20 ottobre 2010 la Corte di appello di Catania riformava la sentenza emessa l’11 febbraio 2010 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania con la quale G. S., all’esito del giudizio abbreviato, era stato dichiarato colpevole del reato di concorso in estorsione continuata, aggravato dall’aver agito in più persone riunite e ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, conv. nella L. n. 203 del 1991, commesso in (OMISSIS), ed era stato condannato, con le circostanze attenuanti generiche e con la diminuente per il rito abbreviato, alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, con la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per anni cinque. La Corte territoriale, esclusa l’aggravante prevista dall’art. 7 D.L. cit., rideterminava la pena in anni due, mesi otto di reclusione ed Euro 600,00 di multa, confermando le restanti statuizioni.

Avverso la predetta sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione.

Con il ricorso si deduce:

1) la violazione dell’art. 270 c.p.p., per la mancata trasmissione all’Autorità procedente delle registrazioni inerenti il proc. n. 12099/09R. G. not. reato – 838/09R.I.T.; si sostiene che il fondamentale elemento probatorio a carico dell’imputato sarebbe costituito da "una conversazione video – ambientale" disposta nell’ambito di un diverso procedimento di cui si conosceva tuttavia solo il numero e un estratto di trascrizione della conversazione intercettata, mentre l’art. 270 c.p.p., impone il deposito dei verbali e delle registrazioni (Cass. Sez. Un. 17 novembre 2004 n. 45189); nel caso di specie, trattandosi di una conversazione in dialetto, il deposito della registrazione sarebbe stato essenziale;

2) la violazione dell’art. 309 c.p.p., commi 5 e 10, per la mancata trasmissione al Tribunale del riesame, e poi al giudice di merito, dei decreti autorizzativi relativi al proc. 12099/09 R.G.-838 R.I.T., con riferimento all’intercettazione ambientale del 6 ottobre 2009 che la Corte territoriale ha ritenuto ininfluente ma che, trattandosi di giudizio abbreviato, avrebbe "prepotentemente influito sulla formazione del giudizio finale"; nè al riguardo la difesa sarebbe venuta meno all’onere di allegazione degli atti del diverso procedimento (Cass. Sez. Un. 17 novembre 2004 n.45189), nonostante le obiettive difficoltà incontrate nell’ottenere copia dei decreti autorizzativi dell’intercettazione nell’ambito di un procedimento ancora pendente nella fase delle indagini preliminari;

3) la violazione di legge e il vizio della motivazione, in relazione all’art. 629 c.p., in quanto la difesa del G. non sarebbe stata "posta nella condizione di comprendere quali siano gli elementi che, escludendo l’intercettazione telefonica, abbiano condotto ad affermare la responsabilità penale dell’imputato".

Il ricorso è inammissibile.

Quanto ai primi due motivi di ricorso, la Corte osserva che nella motivazione della sentenza impugnata è chiaramente affermato che "il primo giudice ha ritenuto la responsabilità dell’imputato, a prescindere dalle intercettazioni telefoniche (di cui viene eccepita l’inutilizzabilità), sulla base delle relazioni di servizio con cui si riferisce sull’esito degli appostamenti e delle dichiarazioni della persona offesa, la quale, dopo un’iniziale reticenza, ha ammesso di aver consegnato la somma di Euro 150,00 al G. e che lo stesso altre volte era venuto a trovarlo nel suo ufficio".

Dalla motivazione della sentenza di primo grado si evince, infatti, che a seguito dell’attività di appostamento disposta dopo il rinvenimento, il 1 settembre 2009, di una bottiglia di liquido infiammabile lasciata dinanzi all’esercizio commerciale di S. B. che si era mostrato al riguardo reticente, poco dopo le ore 12,00 del (OMISSIS) il G. era stato notato sostare per qualche minuto dinanzi al locale e, allontanatosi a bordo di un ciclomotore, ritornare sul posto ed essere ricevuto dallo S..

All’uscita il G. era stato trovato in possesso della somma di 150,00 Euro che lo S., dopo qualche esitazione, aveva ammesso di aver consegnato a seguito di esplicita richiesta estorsiva al giovane, riconosciuto anche in fotografia, che altre volte si era recato nel suo esercizio commerciale, la prima volta accompagnato da un altro individuo. Il giudice di primo grado aveva specificato che il contenuto delle intercettazioni telefoniche costituiva un elemento ad abundatiam rispetto al quadro probatorio descritto, fondato su prove testimoniali e relazioni di servizio, di per sè sufficiente ad affermare la responsabilità dell’imputato. Anche l’intercettazione video ambientale non veniva ritenuta, nel contesto della motivazione del Tribunale, indispensabile anche perchè i movimenti dell’imputato dinanzi al locale della persona offesa erano caduti sotto la diretta percezione degli agenti operanti che ne avevano dato conto nella relazione di servizio. Non essendo stato il materiale oggetto di intercettazione preso in considerazione ai fini dell’affermazione di responsabilità, le deduzioni difensive sul punto appaiono del tutto astratte e prive di riferimenti al caso concreto. E’ infatti onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di determinate prove indicare quali sarebbero gli elementi probatori ricavati dalle stesse effettivamente utilizzati per adottare la sentenza impugnata (Cass. Sez. 6^ 11 maggio 2010 n.35149, Trapani; Sez.Un. 23 aprile 2009 n.23868, Fruci). Va peraltro aggiunto che in tema di intercettazioni disposte in altro procedimento, l’omesso deposito degli atti relativi, ivi compresi i nastri di registrazione, presso l’autorità competente per il diverso procedimento, non ne determina l’inutilizzabilità, in quanto detta sanzione non è prevista dall’art. 270 c.p.p., e non rientra nel novero di quelle di cui all’art. 271 c.p.p., aventi carattere tassativo. Detto principio conserva la sua validità anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 336 del 2008 che – dichiarando l’illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost., art. 24 Cost., comma 2, art. 111 Cost., dell’art. 268 c.p.p., nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l’esecuzione dell’ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate – amplia i diritti della difesa, incidendo sulle forme e sulle modalità di deposito delle bobine, ma senza incidere sul regime delle sanzioni processuali in materia di inutilizzabilità delle intercettazioni di cui all’art. 271 c.p.p. (Cass. sez. 5^ 13 marzo 2009 n. 14783, Badescu; sez. 6^ 24 novembre 2009 n.48968, Scafidi;

sez. 1^ 21 ottobre 2010 n.38626, Romeo).

Il terzo motivo è del tutto generico e, comunque, manifestamente infondato poichè nella motivazione della sentenza impugnata risultano indicati chiaramente gli elementi di responsabilità posti a fondamento del giudizio di responsabilità (relazioni di servizio e dichiarazioni della persona offesa). Le censure difensive sono formulate in modo stereotipato, senza riferimenti alla fattispecie concreta e senza alcun collegamento con i passaggi della motivazione della sentenza impugnata, risolvendosi in una serie di doglianze prive di contenuto specifico che non consentono il controllo di legittimità.

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.