Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 06-10-2011) 25-11-2011, n. 43731 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con provvedimento del 24 novembre 2009 il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha ritenuto non estinta nei confronti di V.A. la pena detentiva ex art. 47, comma 12, Ord. Pen., in relazione all’affidamento in prova ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, al quale il medesimo era stato in precedenza ammesso.

2.Il Tribunale, respinta un’eccezione di rinvio dell’udienza, fatta pervenire dal difensore di fiducia del V., avendo ritenuto che detto difensore non aveva diritto ad alcuna convocazione, non essendo stato nominato per tale specifica procedura, ha ritenuto che il complessivo andamento della misura alternativa anzidetta non fosse stato connotato da un atteggiamento realmente partecipativo dell’interessato.

3.Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione V. A. per il tramite del suo difensore, che ha dedotto violazione dell’art. 666 c.p.p., in quanto l’avviso di convocazione in camera di consiglio per l’udienza del 24 novembre 2009 era a lui pervenuto il 16 novembre antecedente, sì che non era trascorso il termine di giorni 10 che, alla stregua dell’art. 666 c.p.p., comma 3, deve intercorrere fra la data della comunicazione o della notifica e la data dell’udienza.

Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da V.A. è fondato.

2.Si rileva invero che il provvedimento impugnato è stato adottato dal Tribunale di sorveglianza di Brescia ai sensi dell’art. 678 c.p.p., il quale rimanda, quanto alle norme procedurali da seguire, all’art. 666 c.p.p., il cui comma 3 espressamente prevede che l’avviso contenente l’indicazione della data dell’udienza in camera di consiglio venga comunicato o notificato al difensore ed alla parte almeno dieci giorni prima della data anzidetta; e nella specie risulta, per tabulas, che il ricorrente ha ricevuto la notifica dell’avviso contenente la convocazione per l’udienza del 24 novembre 2009 solo in data 16 novembre 2009. 2.E’ noto che anche nel giudizio camerale il mancato rispetto del termine libero che deve intercorrere fra l’udienza e la notifica dell’avviso al condannato, attenendo all’intervento ed all’esplicazione del diritto di difesa della parte, comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio, la cui inefficacia invalidante si estende al provvedimento che definisce il procedimento se tempestivamente eccepita (cfr. Cass. Sez. 5 n. 46965 del 25/09/2009 dep. il 9/12/2009, imp. Anello, Rv. 245382; Cas. Sez. 1 n. 1798 del 15/11/2007 dep. 14/01/2008, imp.Canale, Rv. 238643).

E poichè, dall’esame del verbale dell’udienza camerale del 24 novembre 2009, è emerso che ad essa non sono stati presenti nè la parte, nè il suo difensore, il mancato rispetto di detto termine correttamente è stato eccepito ai sensi dell’art. 181 c.p.p., nel primo momento utile e quindi in occasione del presente ricorso per cassazione.

5. Il provvedimento impugnato è quindi affetto da nullità, ai sensi degli artt. 180 e 181 c.p.p., siccome emesso in violazione del diritto di difesa del ricorrente, per non essere stato egli posto in grado di partecipare alla relativa udienza.

6.L’impugnato provvedimento va pertanto annullato, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Brescia per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Brescia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-12-2012) 18-03-2013, n. 12610

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Svolgimento del processo

1. N.A. ricorre per cassazione, tramite il difensore, avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria, in data 4-6-12, che ha rigettato l’appello proposto contro l’ordinanza emessa, il 16-11-2011, dal Gip, con la quale era stata respinta l’istanza della difesa volta alla dichiarazione dell’inefficacia della misura cautelare, in ragione della decorrenza del termine di cui all’art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a), n. 3), in combinato disposto con l’art. 297 c.p.p., comma 3.

2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione di quest’ultima norma e vizio di motivazione del provvedimento impugnato poichè il N., indagato nel procedimento penale n. 2859/05, è stato giudicato dall’Autorità giudiziaria di Verona, nel procedimento penale n. 14779/05, nell’ambito del quale è stato arrestato il (OMISSIS), poichè, a bordo dell’auto su cui egli viaggiava, unitamente ad un’altra persona, erano stati rinvenuti 152 gr di cocaina, destinati ad A.R. e a N.E..

Per quel processo, l’imputato patteggiò la pena di anni tre e mesi otto e venne scarcerato, grazie all’indulto, in data 12-8-06, rimanendo in vinculis per mesi 7 e giorni 3 (dal 4.12.2005 al 7.7.2006). Orbene, l’attività d’indagine, che poi sfociò nell’arresto di Verona, costituiva appannaggio della Procura di Reggio Calabria e la diversità dell’autorità procedente era frutto di una strategia del PM reggino, che mirava così ad occultare l’esistenza dell’attività intercettativa. Onde, attesa l’identità dell’indagine in corso con quella che aveva condotto al primo arresto, si chiedeva la retrodatazione dei termini di custodia cautelare, sulla base del nesso teleologico fra reato associativo e reati-fine. Ed essendo stato il N. sottoposto a regime intramurale, a seguito della seconda ordinanza, per i residui 5 mesi, la difesa ha chiesto di dichiarare l’inefficacia della misura per decorrenza del termine custodiale. Sussiste infatti connessione qualificata fra il delitto associativo e i reati-fine poichè l’esclusione della continuazione o della connessione teleologia deve essere adeguatamente motivata dal giudice del controllo, in quanto il carattere specialistico del programma criminoso, finalizzato alla commissione di reati connessi al traffico illecito di sostanze stupefacenti, non consente di negare, sulla base di una semplice massima di esperienza, che i singoli reati-fine siano stati ideati sin dal momento costitutivo dell’associazione. Invero la condotta contestata nella prima ordinanza è stata qualificata come estrinsecazione dell’appartenenza, da parte del N., al presunto sodalizio dedito al traffico di stupefacenti. Successivamente all’arresto il N. non ha più posto in essere alcun comportamento associativamente rilevante e, uscito dal carcere, non ha più ripreso i contatti con i presunti sodali. Poichè infatti viene addebitato al N. di aver svolto, nell’ambito dell’associazione, il ruolo di corriere e quello di esattore delle somme dovute dagli acquirenti dello stupefacente, è evidente che il singolo episodio oggetto della contestazione veronese rientra appieno nelle finalità dell’associazione, delle cui modalità operative costituisce altresì estrinsecazione. Tutte le condotte contestate nell’ordinanza reggina sono altresì precedenti all’episodio che ha dato origine alla prima ordinanza.

3. Ad ogni modo, anche a non voler ritenere la connessione qualificata, l’art. 297 c.p.p., comma 3 è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui non si applica a fatti diversi non connessi, allorchè risulti che gli elementi per emettere la seconda ordinanza erano già desumibili dagli atti a momento dell’emissione della prima ordinanza. Al riguardo, non è dirimente che l’informativa finale sia stata depositata dalla p.g. in data successiva all’arresto, apparendo inverosimile che la procura reggina, che aveva controllato e indirizzato tutta l’indagine, non ne conoscesse gli esiti, tanto più che, secondo l’ipotesi accusatoria, al momento dell’arresto, il N. era inserito nell’attività associativa da parecchio tempo e aveva già effettuato un altro viaggio a (OMISSIS), con le medesime modalità. Nè all’operatività del dispositivo di retrodatazione osta la circostanza relativa al giudicato, atteso che il meccanismo della retrodatazione dei termini opera anche in presenza di un giudicato. Si chiede pertanto annullamento dell’ordinanza impugnata.
Motivi della decisione

4. L’art. 297 c.p.p., comma 3 dispone che, se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benchè diversamente circostanziato o qualificato, o per fatti diversi commessi anteriormente all’emissione della prima ordinanza, connessi in via di concorso formale o di continuazione o legati da nesso teleologico (c.d. connessione qualificata), i termini di custodia cautelare decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all’imputazione più grave. L’effetto di retrodatazione non ha luogo relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto che ha formato oggetto del primo titolo custodiale. Pertanto, ove venga ravvisata un’ipotesi di "contestazione a catena", i termini custodiali cominciano a decorrere per tutte le misure cautelari concatenate dalla data di esecuzione della prima di esse e proseguono per tutta la durata della fase, cumulando quanto già patito in forza del primo titolo custodiale all’eventuale residuo (Cass., Sez. 1, 12.7.99, n. 4895, CED Cass.n. 214011.

Ne deriva, ad esempio, che la sospensione dei termini di custodia cautelare, disposta con riferimento alla misura adottata per prima, opera anche in relazione ai termini relativi alla misura adottata con la seconda ordinanza e decorrenti dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima (Cass., Sez. 3, 18-2-2009, n. 19047, CED Cass. n. 243709).

Il problema della contestazione a catena è dunque un problema di fissazione del dies a quo relativamente alla decorrenza dei termini di custodia cautelare e la ratio dell’istituto, come recentemente evidenziato dalla Corte costituzionale (sentenza n 204 del 2012), è quella di evitare che, rispetto ad una custodia cautelare in corso, intervenga un nuovo titolo che, senza adeguata giustificazione, determini di fatto uno spostamento in avanti del termine iniziale della misura. Si pensi al caso in cui un soggetto sia indagato per aver ucciso un uomo sparandogli alcuni colpi d’arma da fuoco.

Nell’ipotesi fisiologica, ove emergano a suo carico elementi di reità in ordine ai delitti di cui all’art. 575 c.p. e L. n. 497 del 1974, artt. 12 e 14, il pubblico ministero dovrebbe chiedere e il Gip emettere un unico provvedimento restrittivo della libertà personale, dall’esecuzione del quale dovrebbero decorrere simultaneamente i termini per entrambi i reati. Supponiamo però che gli organi procedenti emettano un primo provvedimento esclusivamente per il reato di omicidio. Allorchè il termine di custodia cautelare sia prossimo a scadere, viene emessa una seconda ordinanza cautelare per il reato di porto illegale di arma, dall’esecuzione della quale prende a decorrere un autonomo termine di custodia cautelare. Viene così a determinarsi un’indebita protrazione dei termini di custodia cautelare, mediante un aggiramento della norma di cui all’art. 303 c.p.p., sui termini di durata delle misure cautelari. Questo il problema che si era posto all’attenzione della giurisprudenza già sotto la vigenza del codice del 1930, il quale, nel testo originario, ignorava la materia e manteneva fermo il principio dell’autonoma decorrenza dei termini relativi all’esecuzione di ogni titolo custodiale. Tuttavia la giurisprudenza aveva riconosciuto l’esistenza di eccezioni a tale principio, sia nell’ipotesi di contestazione di medesimo fatto sia nell’ipotesi di contestazione di fatti diversi, ove gli elementi su cui fondare il provvedimento restrittivo fossero già in possesso dell’autorità giudiziaria al momento dell’adozione del primo mandato od ordine di cattura. Al riguardo, la giurisprudenza aveva elaborato il criterio secondo il quale occorreva valutare il momento in cui gli elementi probatori atti a legittimare l’emissione del secondo titolo custodiale erano emersi e stabilire se essi fossero o meno già enucleabili dagli atti al momento dell’emissione del primo provvedimento restrittivo. In tal caso avrebbe avuto luogo l’effetto di retrodatazione dei termini di custodia cautelare al momento dell’esecuzione del primo provvedimento (Cass., Sez. 1, 17-11-1976 n 1948, CEd Cass. 135305 ; Cass. Sez 2, 16- 3-1981 n 994, CED Cass. n. 148274). La L. 28 luglio 1984, n. 398, inserendo l’art. 271 c.p.p., comma 3, introdusse, per la prima volta, nel sistema la figura della contestazione a catena, limitandola però al caso di contestazione di un unico fatto o di concorso formale di reati. Di talchè la giurisprudenza tenne fermi, relativamente ad ogni altra ipotesi, i principi elaborati in precedenza.

L’art. 297 c.p.p., comma 3, nuovo codice, nel testo originario, riprodusse sostanzialmente il testo dell’art. 271 c.p.p., comma 3, estendendo la disciplina della contestazione a catena all’aberratio delicti e all’aberratio ictus plurilesive, che peraltro non sono, in sostanza, che forme qualificate di concorso formale di reati, e disponendo, in queste ipotesi, la retrodatazione dei termini.

La L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 12, comma 1, ha introdotto il testo attuale dell’art. 297 c.p.p., comma 3. Naturalmente, l’art. 297 c.p.p., comma 3 è applicabile solo in riferimento alla fase delle indagini preliminari, quando è necessario un controllo del giudice sull’attività del pubblico ministero, anche in riferimento al termine di durata dello stato di privazione della libertà dell’imputato. Nella fase dibattimentale, invece, o dopo che sia stata emessa la sentenza di primo grado, non è prevista la possibilità di retrodatazione, in quanto il termine di fase decorre dal decreto che dispone il giudizio, come espressamente previsto dall’art 303 c.p.p.., (Sez 6, 15-5-2003, n. 32360, CED Cass n. 226284). E’ chiaro poi che la retrodatazione del computo dei termini massimi di custodia cautelare a partire dal primo dei provvedimenti emessi presuppone che l’ordinanza successiva sia stata notificata o eseguita poichè solo nel caso in cui la misura sia divenuta operativa può parlarsi di perdita di efficacia, per estinzione ex art. 306 c.p.p. (Sez. 6, 26-3-2003 n. 23785, CED Cass, n. 225912).

Nella ipotesi in cui, essendo l’imputato rimasto latitante durante l’intera fase delle indagini preliminari, la misura cautelare venga eseguita dopo il rinvio a giudizio ed i termini vengano a scadere in tale fase, non può però essere emesso altro provvedimento restrittivo per lo stesso fatto o per fatto connesso, allo scopo di consentire il protrarsi della custodia cautelare mediante il recupero di quella non eseguita nella fase delle indagini preliminari (Cass. Sez. 5, 5-4-2001 n 16879, CED Cass. n. 219035).

5. Per la configurabilità della contestazione a catena sono necessari i seguenti presupposti; a) unicità dell’imputato; b) pluralità di ordinanze che dispongono la medesima misura; c) anteriorità del fatto rispetto all’emissione della prima ordinanza;

d) unicità o diversità dei fatti per i quali sono emessi i titoli custodiali. Analizziamo partitamente questi presupposti, limitatamente alle problematiche rilevanti ai fini della risoluzione del caso in disamina.

A) unicità dell’imputato. Occorre soltanto evidenziare che, a norma dell’art. 61 c.p.p., la disciplina si estende all’indagato.

B) Pluralità di ordinanze che dispongono la medesima misura.

Al riguardo, si è posto in giurisprudenza il problema se, in ordine alla custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari, possa o meno parlarsi di "medesima misura": problema che non verrà trattato in questa sede, in quanto estraneo alla regiudicanda.

C) Ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare, ai sensi dell’art. 297 c.p.p., comma 3, è indispensabile il presupposto dell’anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva rispetto all’emissione della prima. Non è invece necessario che il soggetto si trovi ancora in stato di detenzione, in forza di tale provvedimento (Sez 6, 24.4.2009, n. 24274, CED Cass. n. 245126). Si pone,relativamente alla fattispecie concreta in disamina, il problema del delitto associativo, che è reato permanente. A questo proposito, occorre evidenziare come, in giurisprudenza, sia stato posto in rilievo che il presupposto dell’anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza custodiale, rispetto all’emissione della prima, non ricorre allorchè il provvedimento successivo riguardi un reato di associazione e la condotta di partecipazione al sodalizio si sia protratta dopo l’emissione della prima ordinanza (Sez 1, 12-6-2008, n 27785, CED Cass. 240873; Cass., Sez. 6, 26-4-2007, n. 37952, CED Cass. N. 237857). E si è ulteriormente precisato che, in tema di contestazione a catena, qualora, dopo che sia stata disposta la custodia cautelare per il delitto di associazione per delinquere, venga nuovamente adottata la medesima misura dopo la scarcerazione dell’imputato, in relazione alla persistenza della sua adesione al sodalizio criminoso, la decorrenza dei termini di durata della misura applicata con la seconda ordinanza non va retrodatata al momento di esecuzione o notificazione della prima, in quanto si è in presenza di un nuovo e autonomo delitto, cessando la permanenza del reato associativo con la privazione della libertà personale dell’agente (Sez 6, 17-2-2004 n. 15874, CED Cass. n 228813).

In termini generali, si è, al riguardo, affermato che la permanenza dell’appartenenza all’associazione dopo che l’associato sia stato sottoposto a misura custodiale in riferimento ad uno dei reati-fine della medesima, non può essere affermata per la sola assenza di indici positivi di dissociazione. Al contrario, in mancanza di manifestazioni positive di ausilio al sodalizio, la perdita della libertà personale rappresenta un elemento fattuale dirompente, del quale è plausibile presumere la capacità di recidere materialmente i legami tra gli associati. In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha ritenuto la legittimità della decisione del giudice del riesame di retrodatare il decorso dei termini della misura cautelare emessa per la partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, al momento dell’esecuzione del provvedimento cautelare emanato in precedenza, nei confronti del medesimo soggetto, in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commesso in esecuzione del programma criminoso del sodalizio, ritenendo che la primigenia incarcerazione avesse interrotto la partecipazione dell’indagato a quest’ultimo (Sez 4, 25- 5-2007 n. 34258, CED Cass. N. 237049). Nel caso di specie, la problematica non è stata espressamente affrontata dal giudice a quo, il quale dunque non ha opposto alcun argomento alla tesi, prospettata dal ricorrente già al Tribunale del riesame, secondo la quale tutte le condotte contestate nell’ordinanza reggina sono precedenti all’episodio che ha dato origine alla prima ordinanza. Sussiste dunque il presupposto dell’anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva rispetto all’emissione della prima.

D) Unicità o diversità dei fatti per i quali sono emessi i titoli custodiali. Non ci soffermeremo, nella presente sede, sull’ipotesi in cui venga contestato, nelle plurime ordinanze cautelari, un unico fatto, diversamente circostanziato o qualificato, poichè essa è estranea alla regiudicanda.

Analizziamo adesso l’ipotesi,che involge direttamente il caso sub iudice, relativa alla pluralità di fatti, prendendo le mosse dall’esame della problematica inerente ai fatti avvinti da connessione qualificata, gli unici testualmente previsti dall’art. 297 c.p.p., comma 3.

Naturalmente, occorre che tra i fatti sia stata accertata in concreto la connessione indicata nell’art. 12 c.p.p., lett. b) e c).

In quest’ordine di idee, Sez. 5, 2-2-2000, n. 8631 (CED Cass. n. 218038) ha, ad esempio, annullato l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato l’inefficacia della misura cautelare disposta dal Gip per decorrenza del termine massimo stabilito per la fase delle indagini preliminari, calcolato dall’esecuzione della prima ordinanza, ravvisando un’ipotesi di contestazione a catena sulla sola base dell’unicità della fonte probatoria. Così ancora questa Corte, in una fattispecie di contestazione di associazione per delinquere di tipo mafioso e, successivamente, di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti – uno dei reati – fine dell’associazione ex art. 416 bis c.p. – ha escluso che sussistesse connessione qualificata ex art. 297 c.p.p. poichè non sussisteva vincolo di continuazione nè connessione teleologia tra i due reati, essendo stata costituita l’associazione di tipo mafioso a fini di consumazione di molteplici altri tipi di reato e non ricorrendo già al momento della sua costituzione la volontà di commissione del reato in materia di stupefacenti (Sez. 1, 5-4-96 n. 2276, CED Cass. n. 204825). In quest’ottica, viene in rilievo il problema dei rapporti fra reato associativo e reati-fine. Al riguardo, come è noto, la giurisprudenza meno recente era orientata ad escludere la configurabilità della continuazione fra il reato associativo e i reati-fine, sulla base del rilievo che, mentre per integrare il reato associativo occorre un generico programma di attività delinquenziali, ai fini della continuazione è necessario che le diverse azioni criminose siano comprese, almeno nelle loro linee essenziali, nel disegno originario, nel senso che, fin da quando si pone in essere la prima condotta, siano già state divisate tutte le altre come facenti parte di un tutto unico (cfr, ex plurimis, Cass., Sez. 2, 6-12-1988, Di Vincenzo, Cass. pen. 1991, p. 399; Cass., Sez. 6, 16-1-1991, Marin, CED Cass. n. 186227).

Questo orientamento appare superato dalla giurisprudenza più recente,che è ormai pressochè costante nel ritenere che il problema non vada impostato in termini di compatibilita strutturale giacchè nulla, in rerum natura, impedisce che sin dall’inizio, nel programma criminoso del sodalizio, si concepiscano uno o più reati-fine individuati nelle loro linee essenziali, sì da potersi ravvisare tra questi e il reato associativo identità di disegno criminoso (Sez. 5, 18 ottobre 2005 n 44606, CED Cass. n 232797; Sez. 1, 17 novembre 2005 n. 46576, CED Cass. n. 232965).

In questa prospettiva, si è però, ad esempio, ritenuto insostenibile che la commissione di omicidi rientri nel generico programma della societas sceleris e che i diversi fatti di sangue siano consumati "per eseguire" il delitto di cui all’art. 416 bis c.p., dal momento che tale reato ha natura permanente ed è preesistente rispetto ai fatti di omicidio. Questi ultimi, a loro volta, pur costituendo certamente episodi non inconsueti nel panorama dell’attività criminosa della struttura delinquenziale, non rappresentano la finalità per la quale l’associazione è stata costituita. Ne deriva che, non essendo ravvisabile continuazione tra reato-mezzo e reato-fine e neanche nesso teleologico tra gli stessi, non è configurabile la connessione qualificata, ai sensi dell’art. 297 c.p.p., comma 3 (Sez 5, 25-1-2000, n 495, CED Cass n. 216498).

Così come si è ritenuto che non sussista connessione qualificata allorchè una ordinanza cautelare inerente al delitto di cui all’art. 416 bis c.p.p. venga emessa nei confronti di persona già raggiunta da un precedente provvedimento restrittivo per i cosiddetti delitti – fine, perchè il reato associativo è perfetto nel momento dell’adesione al sodalizio criminoso mentre i delitti – fine sono ideati ed attuati successivamente, sicchè non può configurarsi il vincolo di strumentalità delineato dall’art. 12 c.p.p., lett. c), che attiene strettamente a reati che possano dirsi commessi gli uni per eseguire gli altri (Sez. F, 25-7-2003 n 34557, CED Cass. n. 228396). Anche per la sussistenza della connessione teleologica è infatti necessario che il soggetto agente si rappresenti la commissione del reato-fine nelle sue linee generali e nella sua realtà fenomenica (Sez 1, 24 -10-1990, n. 1319, C.E.D. Cass. n. 186290) sicchè tale connessione sussiste solo in quanto la volontà di perpetrare il reato-fine ricorra al momento della consumazione del reato-mezzo, nel senso che il primo sia stato concepito in modo chiaro e definito all’atto dell’ideazione del reato-mezzo e cioè, ad esempio, della costituzione del sodalizio criminoso (Cass 12-7-2000, Zara, Giur. it. 2002, II, 1699). In ogni caso, l’accertamento dell’esistenza o meno della connessione qualificata costituisce apprezzamento riservato, quanto alla valutazione del materiale probatorio o indiziario, al giudice di merito, che deve adeguatamente e logicamente motivare il proprio convincimento (Sez 4, 18-1-2010 n 9990, CED Cass. n. 246798).

5.1. Al riguardo, il Tribunale ha rilevato che gli elementi acquisiti non consentono di ritenere che il N., nel momento in cui ha aderito all’associazione, oggetto del presente procedimento, avesse previsto e deliberato la commissione del reato che ha formato oggetto della prima ordinanza custodiale poichè le vicende legate all’arresto del ricorrente e di C.R. hanno connotato le modalità operative della struttura associativa in un momento di fibrillazione. Non è nemmeno rilevabile contestualità territoriale, medesimezza delle modalità di esecuzione e coincidenza dei soggetti indagati per i fatti oggetto delle due ordinanze in disamina, anche perchè il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 ha avuto inizio in epoca nettamente antecedente a quella di consumazione del reato di cui al giudizio veronese, di guisa che non può logicamente ipotizzarsi quel rapporto di unicità teleologica invocato dalla difesa. Trattasi di motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

6. Abbiamo dunque visto che, nel caso in disamina, ci si trova in presenza di reati non avvinti da connessione qualificata. Orbene, l’art. 297 c.p.p., comma 3 contempla esclusivamente i reati avvinti da c.d. connessione qualificata (concorso formale, continuazione o nesso teleologico). Potrebbe pertanto ritenersi, in applicazione del brocardo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, che, non avendo la norma previsto i reati non avvinti da connessione qualificata, l’effetto di retrodatazione conseguente alla contestazione a catena, in relazione a questi ultimi non possa aver luogo. Questa è stata effettivamente l’opzione interpretativa accolta da una parte della giurisprudenza (Sez 1, 12 luglio 1999 n. 4894, CED Cass n. 214091), secondo la quale la disciplina stabilita dall’art. 297 c.p.p., comma 3 non trova applicazione, in base al tenore testuale della disposizione, allorchè, indipendentemente dal fatto che gli elementi posti a fondamento delle ordinanze successive fossero o meno desumibili dagli atti all’epoca del primo titolo custodiale, tali elementi attengano a fatti diversi in relazione ai quali non sussista alcuna delle ipotesi di connessione cui la norma fa riferimento (Sez 6, 20-6-97 n. 4246, CED Cass. n. 208334; Cass, Sez 6, 21-3-97 n 1290, CED Cass. n 208891), pur essendovi colpevole inerzia o addirittura malizia del PM (Sez 1, 4-3-99, n. 1835, CED Cass. n. 213500).

La modificazione dell’art. 297 c.p.p., comma 3, ad opera della L. n. 332 del 1995, art. 12 comma 1, ha infatti, secondo questa tesi, prodotto l’effetto di estendere i casi di retrodatazione espressamente previsti, escludendo però la retrodatazione stessa in tutte le altre fattispecie nelle quali in precedenza il giudice la riconosceva, ove appurasse che gli elementi giustificativi delle misure cautelari applicate in momenti successivi erano desumibili dagli atti già all’epoca del primo provvedimento (Sez. Un. 22.3.2005, n 21597, Rahulia, CED Cass. n. 231059).

Questo orientamento ermeneutico non tiene però conto della patologia derivante della emissione di plurimi titoli custodiali in riferimento a reati per i quali il materiale probatorio legittimante la misura era già enucleabile dagli atti all’epoca dell’emissione (rectius:

della richiesta di emissione da parte del p.m) della prima ordinanza cautelare. Si pensi al caso in cui il pubblico ministero proceda nei confronti di un soggetto per due omicidi commessi, in ipotesi, a distanza di tempo, l’uno per motivi di gelosia e l’altro per una lite derivante da questioni di spartizione dei proventi di un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti: dunque, due omicidi non commessi nell’ambito di un unico disegno criminoso nè legati da nesso teleologico. Supponiamo che già al momento della richiesta di custodia cautelare in carcere per l’omicidio A, il pubblico ministero disponga degli elementi che legittimerebbero la formulazione di analoga richiesta anche per l’omicidio B. La pubblica accusa richiede e ottiene invece la misura di rigore solo per il primo omicidio e, quando i termini di custodia cautelare stanno per scadere, richiede e ottiene il provvedimento restrittivo per il secondo omicidio.

Ciò determinerebbe un indebito prolungamento dei termini di custodia cautelare. E ciò a prescindere dalla ravvisabilità di una colpevole inerzia o addirittura di una artificiosa diluizione nel tempo delle richieste de libertate da parte del requirente, che potrebbe avere ritardato la formulazione della seconda richiesta per motivi del tutto avulsi dall’intento di prolungare la detenzione dell’indagato (gravosi carichi di lavoro; impegni personali o professionali più urgenti e via dicendo). Ma oggettivamente il carattere patologico della sequenza procedimentale, con il conseguente pregiudizio derivante dall’autonoma decorrenza dei termini custodiali, che avrebbero dovuto, in una prospettiva fisiologica, decorrere simultaneamente, è innegabile. Questo è il motivo per cui, già poco tempo dopo l’entrata in vigore della L. n. 332 del 1995, si è formato un orientamento secondo il quale la disciplina di cui all’art. 297 c.p.p., comma 3 rimane applicabile anche alle contestazioni relative a fatti diversi non in rapporto di connessione qualificata, sempre che in relazione ad essi si accerti che sussistevano, a disposizione dell’autorità giudiziaria, già al momento del primo provvedimento restrittivo, idonei indizi di colpevolezza (Sez 6, 29-4-96 n 1719, CED Cass n. 205891; Cass, Sez 6, 21-3-97, n. 1290, CED Cass. n. 208891).

E le Sezioni unite (Sez, Un. 22-3-2005, Rahulia, cit., p. 17) hanno aderito a quest’orientamento, riconoscendo l’applicabilità dell’istituto della contestazione a catena anche ai fatti non avvinti da connessione qualificata, ritenendo che la modificazione dell’art. 297 c.p.p., comma 3 abbia rappresentato, nella evoluzione della disciplina della contestazione a catena, non già una rottura rispetto alle consolidate acquisizioni giurisprudenziali ma uno sviluppo coerente, contrassegnato da un aumento dei casi di retrodatazione automatica, e che debba perciò concludersi che, al di fuori di tali casi, circoscritti ai reati avvinti da connessione qualificata, il legislatore abbia lasciato immutata l’impalcatura logica preesistente. Dunque, l’istituto della contestazione a catena, con il conseguente effetto di retrodatazione dei termini di custodia cautelare relativi agli ulteriori titoli custodiali, è applicabile anche qualora questi ultimi siano stati emessi per reati non avvinti da connessione qualificata. A differenza però di quanto accade per i reati avvinti da connessione qualificata, per i quali la retrodatazione opera automaticamente e cioè indipendentemente dalla desumibilità dagli atti degli elementi giustificativi della misura cautelare all’atto della richiesta, da parte del pubblico ministero, del primo provvedimento cautelare, per quanto attiene ai reati non avvinti da connessione qualificata, la retrodatazione avrà luogo a condizione che gli elementi a fondamento dell’ulteriore o degli ulteriori titoli custodiali fossero desumibili dagli atti al momento della formulazione, ad opera del requirente, della prima richiesta de libertate. A queste condizioni, i termini delle misure disposte con le ordinanze successive decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza. Questa opzione interpretativa è stata fatta propria anche dalla Corte costituzionale, la quale, pronunciando su una questione di legittimità costituzionale sollevata da un giudice di merito, vincolato, in qualità di giudice del rinvio, al principio di diritto di segno contrario, formulato da una decisione di questa Corte, ha ritenuto, richiamando la pronuncia delle Sezioni unite poc’anzi citata, che il regime di garanzia dovesse operare anche per i fatti diversi non connessi, poichè nessuno spazio può residuare in capo agli organi titolari del potere cautelare di scegliere il momento a partire dal quale possono essere fatti decorrere i termini custodiali in caso di pluralità di titoli e di fatti reato cui essi si riferiscono. Il regime di garanzia dovrà operare pertanto in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere adottati in un unico contesto temporale, per qualsiasi causa l’autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l’adozione delle singole ordinanze.

La Corte ha conseguentemente dichiarato illegittimo l’art. 297 c.p.p., comma 3 nella parte in cui non si applica anche ai fatti diversi non connessi, allorchè risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione del precedente provvedimento coercitivo (C. cost. 25-5-2005 n. 408, CED Cass.n 29931). Sulla stessa linea, Sez. un. 19-12-2006, Librato (CED Cass. n. 235911) ha ribadito che nel caso in cui le ordinanze cautelari riguardino fatti privi di connessione qualificata, la retrodatazione opera solo se al momento dell’emissione del primo titolo custodiale, esistevano elementi idonei a giustificare le misure applicate con quelli successivi.

Deriva da questa architettura logica che il termine al quale riferire la "desumibilità dagli atti" è diverso a seconda che, in relazione al fatto oggetto della prima ordinanza cautelare, sia o meno intervenuto il rinvio a giudizio, al momento dell’emissione del secondo titolo custodiale. Nella prima ipotesi (seconda parte dell’art. 297 c.p.p., comma 3), la desumibilità dagli atti deve farsi risalire ad epoca anteriore al disposto rinvio a giudizio.

Nella seconda ipotesi, (prima parte dell’art. 297 c.p.p., comma 3) la desumibilità dagli atti va invece riferita ad epoca anteriore all’emissione della prima ordinanza cautelare (Sez. 6, 19-3-98, n 996, CED Cass. n. 211950). Nel caso in disamina, il giudice a quo ha precisato che non può essere affermata la desumibilità dagli atti degli elementi indiziari di cui alla presente ordinanza, riguardante il reato contestato e posto alla base dell’odierno titolo custodiale, atteso che la gravità indiziaria dei fatti oggetto dell’ordinanza oggi impugnata è fondata su elementi acquisiti e valutati posteriormente all’emissione del precedente titolo custodiale. Come si vede, trattasi di motivazione assai puntuale, coerente, priva di discrasie logiche e perciò del tutto idonea a superare lo scrutinio di legittimità.

7. Relativamente alla fattispecie concreta in esame, si pone il quesito se la disciplina della retrodatazione dei termini di durata della custodia cautelare, relativi ad una misura disposta con ordinanza successiva, operi anche quando, come nel caso sub iudice, per i fatti di cui alla prima ordinanza, emessa in un diverso procedimento, l’imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato. Vi era un primo, minoritario, orientamento (Sez 6, 2.4.2007, n. 18305, CED Cass 236505; Cass., Sez. 6, 4-10-2007,n. 45306, CED Cass., n. 238232), secondo il quale la disposizione dell’art. 297 c.p.p., comma 3 non richiede che, nel momento in cui è adottata la seconda ordinanza cautelare, sia ancora in corso di esecuzione la prima e non sia stato definito il relativo procedimento poichè, secondo quanto sottolineato da C. cost. n. 405/08, l’identico regime di garanzia deve operare per tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere adottati in unico contesto temporale, per qualsiasi causa l’autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l’adozione delle singole ordinanze. Di talchè le sorti del primo procedimento e perfino la pronuncia di sentenza irrevocabile non sono dirimenti ai fini della retrodatazione dei termini custodiali.

L’opposto e prevalente orientamento (ex plurimis, Cass. Sez. 5, 20.2.2008 n. 25154, CED Cass. n. 240484; Cass. Sez. 1, 15-11-2007 n. 44944, CED Cass. n. 238881) riteneva invece ostativa all’applicazione dell’art. 297 c.p.p., comma 3 la sopravvenuta "cristallizzazione" del giudizio di cognizione sul merito delle imputazioni oggetto della prima ordinanza custodiale (dalla cui esecuzione dovrebbero decorrere i termini della misura afferente ai reati ascritti all’imputato o indagato con la seconda ordinanza), conclusosi con sentenza definitiva di condanna dell’imputato, difettando in tal caso la necessaria contestualità o coesistenza delle misure. Erano dunque intervenute le Sezioni unite (Sez. Un 23-4-2009 n 20780, Iaccarino, CEd Cass. n. 243322), le quali avevano condiviso quest’ultimo orientamento, ritenendo la disciplina prevista dall’art. 297 c.p.p., comma 3 non applicabile nell’ipotesi in cui, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l’imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ancor prima dell’adozione della seconda misura.

La sopravvenienza del giudicato di condanna nel primo procedimento, infatti, secondo le Sezioni unite, fa venir meno la funzione di garanzia sottesa all’istituto, poichè il titolo custodiale perde la sua autonoma configurazione, dissolvendosi nella pronuncia definitiva di merito, che diventa, a questo punto, l’esclusivo titolo di legittimazione della restrizione della libertà personale. Viceversa, l’applicazione del regime della retrodatazione finirebbe per determinare, pure in presenza del giudicato, un’irrazionale e asincronica reviviscenza dell’efficacia di uno status detentionis, il cui titolo è oramai irreversibilmente mutato. D’altronde, in difetto della "coesistenza " o "contestualità", in atto, della pluralità delle misure, a causa della cessazione della prima vicenda cautelare, neppure può parlarsi di un surrettizio prolungamento dei termini della misura custodiale applicata con la prima ordinanza, laddove, al momento del secondo provvedimento restrittivo, al regime di detenzione preventiva è subentrato quello di espiazione della pena inflitta per il reato oggetto dell’antecedente ordinanza. Sicchè la misura cautelare non è più giuridicamente esistente nè può sussistere alcuna questione di termini di durata della medesima.

Di diverso avviso la Corte costituzionale, la quale, con sentenza 22 luglio 2011 n. 233 (CED Cass. n. 35781), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 297 c.p.p., comma 3 nella parte in cui – con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi- non prevede che la regola della retrodatazione si applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l’imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato, in epoca anteriore all’adozione della seconda misura. La preclusione all’applicazione del meccanismo di retrodatazione dei termini connessa alla formazione del giudicato sui fatti oggetto della prima ordinanza cautelare, in data anteriore a quella di adozione della seconda ordinanza, viola infatti l’art. 3 Cost., per l’ingiustificata disparità di trattamento tra imputati che versano in situazioni eguali. In particolare, i coimputati dei medesimi reati si vedrebbero negato o riconosciuto il diritto alla scarcerazione, a seconda che nei loro confronti si sia formato o meno il giudicato sui fatti oggetto della prima ordinanza cautelare, con il risultato, tra l’altro, di penalizzare coloro che abbiano scelto riti alternativi e omesso di impugnare la sentenza di condanna. La medesima preclusione viola altresì l’art. 13 Cost., comma 5, poichè rende possibile l’elusione dei limiti massimi di durata della custodia cautelare, che invece sono predeterminati dal legislatore e che non possono risultare dipendenti da circostanze accidentali, estranee alle esigenze di garanzia della libertà personale dell’imputato nel corso del processo. La Corte ha, tra l’altro, osservato che la "coesistenza" tra le misure cautelari non rappresenta, sul piano logico-giuridico, un presupposto necessario per il prodursi delle conseguenze lesive che il meccanismo della retrodatazione tende a scongiurare. Il vulnus arrecato ai principi costituzionali che presiedono alla disciplina della libertà personale è anzi maggiore allorchè la seconda ordinanza cautelare intervenga dopo che la prima, per qualunque ragione, ha cessato di produrre i propri effetti. Il prolungamento della restrizione della libertà personale risulta infatti massimo allorchè il secondo titolo – anzichè sovrapporsi, per un periodo più o meno lungo, al primo, confluendo così, almeno in parte, in un unico "periodo custodiale" – venga adottato quando il precedente ha già esaurito completamente le sue potenzialità, con conseguente cumulo integrale dei due periodi di privazione della libertà personale. Per escludere la lesione costituzionale denunciata non è, d’altronde, sufficiente evocare la fondamentale regola in materia di esecuzione penale stabilità dall’art. 657 c.p.p., comma 1, che impone di detrarre la custodia cautelare subita dalla pena detentiva inflitta con la sentenza irrevocabile. Anche nell’ipotesi considerata infatti l’adozione scaglionata nel tempo dei titoli custodiali pone l’imputato in una situazione oggettivamente deteriore rispetto a quella in cui si sarebbe trovato ove le ordinanze fossero state emesse nel medesimo contesto temporale. In quest’ultimo caso, infatti, il tempo massimo di durata si sarebbe consumato parallelamente per entrambe le misure cautelari, confluendo in un unico periodo di privazione della libertà personale. Non solo: dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il reato contestato nella prima ordinanza, si sarebbe dovuto comunque tenere conto anche del periodo nel quale la misura in questione si è sovrapposta all’esecuzione della pena inflitta per il primo reato.

Ciò in forza dell’espressa previsione dell’art. 297 c.p.p., comma 5, che rende palese come, ove la custodia cautelare riguardi un reato diverso da quello oggetto della condanna irrevocabile, il passaggio alla fase esecutiva non precluda l’operatività dell’art. 303 c.p.p., per il reato ancora da giudicare. Anzi, tale situazione potrebbe prestarsi ad abusi ancora più gravi, come quello di attendere, prima di emettere la seconda ordinanza relativa a fatti diversi, non soltanto l’esaurimento della prima vicenda cautelare ma anche l’intera espiazione della pena inflitta per il reato al quale questa si riferisce, evitando così di rendere operante la regola di computo di cui al citato art. 297 c.p.p., comma 5, secondo periodo.

Sulla base di queste considerazioni, il giudice delle leggi è addivenuto alla declaratoria d’illegittimità costituzionale. Di talchè la giurisprudenza di legittimità ha, di recente, affermato che la disciplina prevista dall’art. 297 c.p.p., comma 3 è applicabile sia nell’ipotesi in cui, successivamente all’emissione della seconda ordinanza custodiale, intervenga la sentenza di condanna definitiva relativamente ai fatti costituenti oggetto della prima ordinanza (Sez. 6, 14-12-2010, n. 7907, CED Cass. n. 249631);

sia nell’ipotesi in cui, per i fatti contestati nella prima ordinanza, l’imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all’adozione della seconda misura, (Sez. 6, 10-11-2011, n. 45317, CED Cass. n. 251371) In giurisprudenza si è invece ritenuto che la regola della retrodatazione, ai fini del computo dei termini di durata della custodia cautelare, non si applichi nel caso in cui, per i fatti contestati nella prima ordinanza, l’imputato sia stato assolto con sentenza passata in giudicato ancor prima dell’adozione della seconda misura (Sez 1, 17- 12-2010 n 1407, CED Cass. n.. 249426).

8. Esaminiamo adesso il quesito se l’art. 297 c.p.p., comma 3 si applichi anche alle ordinanze cautelari emesse nell’ambito di procedimenti diversi, come nel caso in disamina. La soluzione di questo quesito discende dall’architettura logica sin qui analizzata in tema di contestazione a catena. Occorre, anche sotto questo profilo, distinguere tra i provvedimenti restrittivi emessi per fatti avvinti da connessione qualificata e i provvedimenti restrittivi emanati per fatti non legati da connessione qualificata. Per quanto attiene ai primi, va evidenziato come Sez un. 25-6-1997, Atene, citata in precedenza, abbia ritenuto che il divieto di contestazione a catena riguardi tutte le situazioni riferibili a fatti legati da continuazione o da connessione teleologica, a nulla rilevando che esse emergano nell’ambito di un unico procedimento o di più procedimenti pendenti dinanzi allo stesso giudice – e quindi cumulabili di fronte ad esso- ovvero a diversi giudici e quindi cumulabili nella sede giudiziaria da individuarsi a norma degli artt. 13, 15 e 16 c.p.p.. Questo asserto è stato ribadito da Sez. un. 19.12.2006, Librato, cit., anch’essa già citata, la quale ha ritenuto che, qualora nei confronti di un imputato vengano emesse in procedimenti diversi più ordinanze cautelari per fatti diversi, legati da connessione qualificata, la retrodatazione operi per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza ex art. 297 c.p.p., comma 3, ultima parte. In questo caso, poichè tutti i fatti, essendo connessi e noti prima del rinvio a giudizio, avrebbero dovuto essere riuniti nello stesso procedimento, si è voluto evitare che la loro trattazione separata potesse avere effetti negativi per l’imputato. Tale orientamento è stato di recente confermato da Sez. Un. 19-7-2012 n 24 nonchè da Sez Un 19-7-2012 n 25, che hanno affrontato il diverso problema della deducibilità della questione relativa alla contestazione in sede di riesame, estraneo alla presente regiudicanda.

9. Nella fattispecie concreta in disamina, si versa nell’ipotesi di titoli custodiali emessi, nell’ambito di procedimenti diversi, per fatti non avvinti da connessione qualificata. In questa ipotesi, Sez. un. 19-12-2006 n 14535, Librato (CED Cass. n. 235911) e, di recente, Sez. un. 19.7.12 n. 24 e 19-7-12 n. 25 hanno ritenuto che la retrodatazione operi, sempre che gli elementi giustificativi della seconda ordinanza fossero già enucleabili dagli atti al momento della prima, esclusivamente laddove i due procedimenti siano in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione possa essere frutto di una scelta del pubblico ministero. Sez. un. Librato ha precisato infatti che la regola della retrodatazione concerne normalmente misure adottate nello stesso procedimento. Tuttavia l’autorità giudiziaria non può "scegliere" momenti diversi dai quali far decorrere i termini delle relative misure, ove si trovi in presenza di più fatti per i quali i provvedimenti restrittivi possano essere adottati contemporaneamente. Se ne deve dedurre che non si può escludere la retrodatazione nei casi in cui i procedimenti avrebbero potuto essere riuniti e risultino separati per una scelta del pubblico ministero. Al di fuori dell’automatismo previsto dall’art. 297 c.p.p., comma 3 per l’ipotesi della connessione qualificata, acquista infatti valore il riferimento soggettivo, in quanto l’autorità giudiziaria non può procrastinare la decorrenza della misura cautelare con una scelta che ne ritardi l’adozione. Tale scelta è inibita e deve essere vanificata attraverso il meccanismo della retrodatazione. Ciò posto, è chiaro che la retrodatazione non ha ragione di operare allorchè, come nel caso di specie, la seconda misura venga disposta in un procedimento pendente davanti a un diverso ufficio giudiziario. In questo caso infatti la diversità delle autorità giudiziarie procedenti indica una diversità di competenza e induce a ritenere che i procedimenti non avrebbero potuto essere riuniti e che quindi la sequenza dei provvedimenti cautelari non sia il frutto di una scelta volta a ritardare la decorrenza della seconda misura.

Per quanto riguarda i procedimenti che appartengono alla competenza del medesimo giudice, occorre invece, secondo Sez. un. Librato, distinguere. Se per i fatti oggetto del secondo provvedimento cautelare, il procedimento aveva già avuto inizio o avrebbe dovuto averlo (con la relativa iscrizione nel registro notizie di reato), ben può ritenersi che l’adozione della misura cautelare dopo l’emissione del primo provvedimento sia il frutto di una scelta dell’autorità giudiziaria, nel caso in cui gli elementi per emettere la nuova ordinanza fossero già enucleabili dagli atti. La retrodatazione, infatti, laddove manchi una connessione qualificata, costituisce un rimedio rispetto ad una scelta indebita dell’autorità giudiziaria, che può consistere tanto nel ritardare l’adozione del provvedimento coercitivo quanto nel procrastinare l’inizio del secondo procedimento o nel tenerlo separato dal primo, come può avvenire, per esempio, non iscrivendo tempestivamente o separando alcune delle notizie di reato ricevute o acquisite di propria iniziativa dal pubblico ministero. Tuttavia, non giustifica di per sè la retrodatazione, perchè non è indicativo di una scelta indebita, il fatto che l’ordinanza emessa nel secondo procedimento si fondi su elementi già presenti nel primo perchè in molti casi gli elementi probatori non manifestano immediatamente e in modo evidente il loro significato ma vanno elaborati e interpretati e ciò richiede talvolta tempi non brevi. Perciò il solo fatto che essi fossero già in possesso degli inquirenti non dimostra che essi ne avessero individuato la portata probatoria. Al riguardo, Sez un. 19-7-2012 n 25 ha precisato che, se la ratio dell’istituto è quella di evitare un artificioso prolungamento dei termini di custodia cautelare, è evidente che la retrodatazione può operare soltanto laddove il secondo provvedimento cautelare avrebbe potuto concretamente essere adottato al momento dell’emissione della prima ordinanza e ciò può affermarsi solo nei casi in cui vi fosse già un quadro indiziario, conoscibile dall’Autorità giudiziaria procedente e apprezzabile in tutta la sua valenza probatoria, di tale gravità e completezza da integrare tutti i presupposti legittimanti l’adozione della misura.

Che poi la separazione sia il frutto di una scelta del pubblico ministero è, in linea di massima, da escludere allorquando i procedimenti abbiano origine da diverse notizie di reato, pervenute al pubblico ministero a distanza di tempo. Questa impostazione è stata condivisa dalla Corte costituzionale, nell’ordinanza n 445 del 2007 C. cost 7-11-2007 n. 445, CED Cass. n. 31989, la quale, nel dichiarare la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 297 c.p.p., comma 3, nella parte in cui non prevede che il divieto delle contestazioni a catena si applichi anche a fatti diversi non connessi, oggetto di indagine in procedimenti separati ma pendenti davanti alla medesima autorità giudiziaria, ha richiamato il predetto orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, qualora in differenti procedimenti, inerenti a reati non legati da connessione qualificata, vengano emesse più ordinanze cautelari e gli elementi giustificativi della seconda fossero già desumibili dagli atti al momento dell’emissione della prima, è da ritenere che i termini della seconda ordinanza debbano decorrere dal giorno in cui è stata eseguita la prima, se i due procedimenti siano in corso di fronte alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione possa essere frutto di una scelta del pubblico ministero: presupposti che, nel caso in disamina, come abbiamo visto, non ricorrono, trattandosi di titoli custodiali emessi da Autorità diverse.

10. Il ricorso va dunque rigettato siccome infondato, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali. Vanno poi effettuati gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, nella udienza, il 10 dicembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 02-08-2012, n. 13909

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
La Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza 13 settembre 2001 del Tribunale, ha condannato la C. D. e P., subentrata nella titolarità delle opere già di competenza dell’XXX, a rimborsare al XX che aveva curato l’intervento di completamento del porto di Gioia Tauro (L. n. 64 del 1986, art. 4), affidando i lavori in appalto all’ATI s.p.a. Lodigiani, gli interessi moratori che nel procedimento arbitrale intercorso tra quest’ultima e la stazione appaltante, il lodo aveva riconosciuto all’impresa sulla revisione prezzi (per L.1.342.900.000), su lavori (L.178.171.818) e spese di guardiania (L.115.591.681). Ha invece respinto la richiesta del Consorzio di rimborso della ulteriore somma di L.6.946.169.563 riconosciuta all’ATI a titolo di risarcimento del danno per le illegittime sospensioni dei lavori onde redigere ed approvare tre perizie di variante perchè l’art. 6 della Convenzione 10 settembre 1997 tra Agenzia per il XXX e Consorzio non solo non riconosceva il pagamento di queste poste, ma le poneva espressamente a carico del concessionario.
Per la cassazione della sentenza, il Consorzio ha proposto ricorso per 3 motivi; cui resiste la C. D. e P. con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso, il Consorzio, deducendo illogicità, nonchè difformità tra motivazione e dispositivo, censura la sentenza impugnata per aver liquidato le somme relative agli accessori ritenendole esaustive senza considerare che il lodo aveva liquidato all’appaltatore la maggior somma di L.2.001.530.327, per cui aveva errato il Tribunale a non riconoscere gli accessori sull’intera somma suddetta;che non potevano dunque essere omessi anche gli interessi relativi alle somme di cui al quesito 4 bis riconosciute dagli arbitri; e che, se era stata riconosciuta la somma capitale, non poteva poi non essere aggiunta anche quella riguardante gli accessori.
Le censure sono in parte inammissibili ed in parte infondate.
E’ noto che sussiste un contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 156 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4, nel caso in cui il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale, non essendo possibile ricostruire la statuizione del giudice attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo, mercè valutazioni di prevalenza di una delle affermazioni contenute nella prima su altre di segno opposto presenti nel secondo (Cass. 14966/2007; 10637/2007; 17392/2004).
Nel caso, il contrasto peraltro apoditticamente affermato non è in radice configurabile, per avere la sentenza impugnata riprodotto nel dispositivo non soltanto la medesima condanna della C. D. e P. al rimborso degli interessi irroratori di cui al primo motivo di appello del Consorzio, ma anche le medesime tre poste esaminate nella motivazione con le specifiche entità ivi indicate, e cioè revisione prezzi per Euro 693.549,97, lavori per Euro 92.018,06 e spese di guardiania per Euro 59.698,12. La circostanza poi che il lodo arbitrale, in accoglimento del quesito 4 bis (o di altri quesiti) avesse condannato l’appaltante Consorzio a corrispondere all’ATI somme maggiori per altre o per le stesse voci, pari a L.2.951.181, ove in relazione ad esse era stata formulata specifica domanda, importava la necessità di censurare la sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla richiesta, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., e non per contrasto tra dispositivo e motivazione;mentre ove trattavasi di una erronea interpretazione da parte dei giudici di merito delle somme concesse dal lodo, occorreva non già impugnare gli errori al riguardo commessi dal Tribunale (pag.8-9 del ric.), che non potevano essere censurati con il ricorso per cassazione, istituzionalmente rivolto contro le violazioni delle sentenze di appello; ma dedurre che contro gli errori suddetti era stato formulato uno specifico motivo di gravame e che su di esso la sentenza impugnata non aveva provveduto, ovvero aveva erroneamente provveduto (specificando le relative violazioni); sicchè sotto tutti questi profili il motivo appare inammissibile.
Con il secondo motivo, il Consorzio, deducendo violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. si duole che anche i giudici di appello abbiano escluso il rimborso della maggior somma di L.6.945.169.563 dovuta corrispondere all’impresa a titolo di danni per le illegittime sospensioni dei lavori onde introdurre tre perizie di variante, in base ad una interpretazione meramente letterale e non anche logica della Convenzione;la quale doveva indurre la sentenza a considerare che le parti avevano fissato un tetto massimo per il finanziamento e che, trattandosi di un contratto di finanziamento di scopo, avevano previsto come rimborsabili le spese comunque necessarie per la realizzazione dell’opera. Il che trovava conferma nell’art. 7 della Convenzione che autorizzava il Consorzio a disporre qualsiasi variazione necessaria alla buona riuscita dei lavori con il solo limite di non poter eccedere l’importo massimo del finanziamento. Per cui, siccome deve ritenersi pacifico che tutte le perizie di variante comportano una sospensione dei lavori con conseguenti risarcimenti a favore dell’appaltatore e, poichè nella specie il lodo aveva dato atto della sussistenza di tre perizie ed aveva determinato il periodo complessivo di sospensione, nonchè quello eccedente la durata contrattualmente prevista, era conseguente che anche gli oneri suddetti dovessero in base alla Convenzione essere rimborsati al concessionario.
Anche questo motivo è inconsistente.
La Corte di appello non ha dubitato affatto della facoltà del Consorzio (peraltro riconosciutale dal legislatore fin dal R.D. n. 350 del 1895) di apportare all’opera pubblica affidatagli le varianti ritenute necessarie o più idonee a consentirne la realizzazione a regola d’arte; nè tanto meno del diritto del concessionario a conseguire l’integrale rimborso dei costi sopportati per eseguirle nei limiti dell’importo complessivo del finanziamento: evidenziati sia dall’art. 6 che dal successivo art. 7 della Convenzione.
Ciò che invece al Consorzio è stato disconosciuto è il rimborso delle somme che l’Ente era stato condannato a corrispondere all’impresa per l’illegittimo protrarsi delle sospensioni dei lavori, accertato dal lodo arbitrale, in misura superiore a due anni, per due ragioni, concomitanti e perciò insuperabili: a)perchè gli importi dovuti all’appaltatore a titolo di risarcimento del danno non rientravano fra quelli che l’art. 6, 2 comma della Convenzione ammetteva a finanziamento; b) perchè la seconda parte della disposizione li poneva espressamente a carico del concessionario.
Non si è trattato dunque di una interpretazione rivolta ad attribuire carattere prioritario al senso letterale delle parole in contrasto con altri elementi concordi circa un diverso contenuto e scopo dell’accordo (Cass. 8745/2011; 9243/2010), – ma, al contrario, della lettura unitaria e coordinata di una serie di espressioni poste in due parti distinte della medesima normativa che, come evidenziato dalla sentenza, rendevano palese la comune intenzione delle parti menzionata dall’art. 1362 cod. civ. di considerare rimborsabili ogni genere di costi di lavori, spese, forniture, espropriazioni ed ogni altra spesa dovuti affrontare dal concessionario;ma non certamente i danni ed altri esborsi dovuti risarcire all’appaltatore o a terzi per propri comportamenti colposi ed illegittimi. Proprio fra di essi rientravano le sospensioni disposte dal Consorzio che, contrariamente al suo assunto, non erano comprese affatto in alcuna delle categorie previste dal D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 30, e perciò da tale normativa regolate, ma protraendosi oltre i limiti stabiliti dalla norma, e perciò pur quando erano venute meno le ragioni di pubblico interesse o necessità giustificative della sospensione medesima, e/o scaduti i termini finali entro i quali potevano essere autorizzate, sono state dichiarate illegittime dal collegio arbitrale (Cass. 14574/2010; 18224/2002; 1217/2000); che li ha addebitate a fatto e colpa del consorzio, dichiarandone la responsabilità e condannandolo al risarcimento del danno per l’inadempimento colpevole agli obblighi assunti con il contratto di appalto.
Pertanto, a nulla rileva che le sospensioni siano state causate dalla introduzione di varianti al progetto originario dell’intervenuto, consentite dallo stesso legislatore e dall’art. 7 della Convenzione:
essendo decisivo che le stesse abbiano dato luogo ad una sospensione dell’esecuzione dell’appalto per cause non previste dal menzionato art. 30 D.P.R. e/o e/o per una durata massima eccedente quella stabilita dalla norma suddetta;e che, per tale ragione, abbiano costituito oggetto di riserva da parte dell’impresa e, poi, di condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno: perciò rientrante fra le cause di esclusione del rimborso espressamente indicate dall’art. 6 della Convenzione perchè rientrante sia nell’ambito di "oneri per riserve e comunque controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra l’affidataria e le imprese o i fornitori (sub 1); sia in quello di "ogni e qualsiasi maggiore onere economico e/o richiesta risarcitoria che possa essere vittoriosamente avanzato a qualunque titolo nei suoi confronti" (sub 5).
Infondato è, infine, anche l’ultimo motivo con cui il Consorzio, deducendo violazione dell’art. 92 cod. proc. civ. si duole dell’immotivata compensazione delle spese giudiziali (per un terzo, quelle di primo grado, ed interamente le spese di appello): avendo la Corte di appello considerato sostanzialmente soccombente proprio l’ente ricorrente, posto che le richieste di rimborso erano state respinte tutte;ad eccezione di quella inerente agli interessi dovuti su alcune poste, tuttavia parzialmente versate soltanto nel corso del giudizio di primo grado. Pertanto poichè la richiesta di rimborso degli interessi è stata accolta soltanto con il giudizio di appello, nel quale tuttavia è stata nuovamente respinta la domanda di rimborso delle somme assai più elevate relative al risarcimento del danno conseguente alle illegittime sospensioni, la Corte si è correttamente avvalsa del potere discrezionale di compensare interamente dette spese per intero nel giudizio di appello, e soltanto per un terzo (data che la domanda era stata accolta soltanto per un importo minimo) quelle del procedimento di primo grado. Per le medesime ragioni, quelle di legittimità vanno gravate a carico del soccombente Consorzio e liquidate in favore della controparte come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il Consorzio al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore della Cassa in complessivi Euro 20.200,00 di cui Euro 20.000 per onorario di difesa, oltre a spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE – SENTENZA 24 novembre 2009, n.24701 SUPERFICIE E SERVITU’

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

1.1 – Con il primo motivo di censura si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 ce. per avere il giudice d’appello interpretato il contratto oggetto di causa soltanto in base al tenore letterale, e non anche secondo il tenore complessivo dell’atto, dal quale risultava chiaramente la volontà delle parti di impedire che il fabbricato costruendo sul fondo del G. potesse elevarsi oltre il limite del gradino del portone del M., il che equivaleva ad imporre a carico del futuro fabbricato ed a favore del palazzo M. una servitù altius non tollendì. L’espressione valorizzata dalla Corte di merito, e cioè che i muri del facendo fabbricato non dovevano farsi così esili che facciano sorgere pericolo per ogni fabbrica o peso superiore, era, secondo la ricorrente, assolutamente marginale ed eventuale rispetto al significato delle altre espressioni usate dalle parti, dalle quali si desumeva chiaramente il fine pratico perseguito, che era quello di scongiurare il pericolo che il G., già titolare di una concessione ad aedificandum sul fondo contiguo, soprelevasse oltre il limite del gradino, limitando cosi la visuale fino ad allora goduta dal M..

2 – Col secondo motivo si denunciano violazione e falsa applicazione degli arti. 1366 e 1367 ce. per non avere il giudice d’appello considerato, nell’interpretare il contratto, che se le parti avevano proceduto alla "vendita dell’aria" soprastante il futuro fabbricato G., erroneamente qualificata nella sentenza come diritto di superficie, e quindi se l’intenzione era soltanto quella di consentire al M. di edificare sul detto fabbricato, non avrebbe avuto alcun senso prevedere che il futuro fabbricato G. non poteva superare l’altezza del gradino del palazzo M..

3 – Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1368 c.c. per non avere il giudice d’appello tenuto conto, nell’interpretare il contratto, del contesto storico – giuridico in cui il contratto si collocava. Sotto il vigore del vecchio codice, infatti, i cosiddetti contratti di "vendita d’aria" costituivano una tipologia contrattuale diffusa a cui si faceva ricorso al fine di evitare che la sopraelevazione di fabbricati da parte degli acquirenti, possessori o comunque proprietari di terreni generalmente sottostanti ad altri avvenisse in danno dei proprietari, dei possessori e, più in generale, di chi aveva in godimento i fondi soprastanti. Anche se l’attuale giurisprudenza è concorde nel ritenere che siffatti contratti non danno luogo ad una proprietà fondiaria, bensì a un diritto reale su cosa altrui qualificabile come un diritto di superficie, la Corte d’appello non poteva esimersi, nell’interpretare il contratto, dal ricontestualizzare l’atto al fine di individuare quell’assetto di interessi che attraverso di esso le parti avevano inteso realizzare.

4 – Col quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.1322, 2°comma, c.c. per non avere il giudice d’appello salvaguardato, nell’interpretare il contratto, l’autonomia negoziale che le parti avevano inteso esprimere nel dar vita al contratto in questione.

5 – Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 952 e 1027 e segg. c.c. per avere la Corte d’appello ritenuto, sulla base della premessa che non era possibile la costituzione sullo stesso fondo contemporaneamente di un diritto di superficie e di un diritto di servitù altìus non tollendi, che, con il contratto del 1881, le parti avevano inteso costituire un diritto di superficie e non un diritto di servitù. Non ha considerato la Corte di merito che il codice civile del 1865, sotto il cui vigore era stato stipulato il contratto, non prevedeva il diritto di superficie e, quindi, se un unico diritto le parti avessero inteso costituire, questo non poteva che essere un diritto di servitù, costituito al fine di salvaguardare la veduta del fabbricato M..

6 – Con il sesto motivo si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo per avere la Corte di merito posto a base della decisione un isolato precedente giurisprudenziale, facendone da questo derivare l’interpretazione del contratto, che invece avrebbe dovuto compiere anzitutto prendendo in esame il contratto ed il suo contenuto accertando qual’era stato lo scopo che le parti avevano inteso perseguire.

II – I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente perché strettamente connessi, meritano accoglimento entro i limiti di seguito esposti.

Il contratto concluso nel lontano 1881 dai rispettivi danti causa delle parti, nella parte che interessa ai fini del presente giudizio, stabiliva che: 1) il costituito F. G. vende, cede ed aliena, da oggi in piena proprietà ed usufrutto all’altro costituito signor M., che accetta, tutta l’aria superiore del fabbricato faciendo nello scavamento di terreno di recente fatto nel punto del di lui orto. Detto futuro fabbricato dovrà tenersi fino al livello del gradino del portone del palazzo M. al quale dovrà essere portato il muro già costruito. La grossezza degli altri muri da fare sarà osservata a regola d’arte ma non però che possano farsi così esili che facciano sorgere pericolo di crollo per ogni fabbrica o peso superiore…. 2) il M. potrà disporre e godere dell’aria acquistata, da oggi e con ogni diritto e ragione senza riserva alcuna.

La Corte d’appello, esaminato il contenuto di tali pattuizioni, ha ritenuto che i contraenti avevano inteso costituire a carico del futuro fabbricato G. soltanto un diritto di superficie a favore del M., e non anche una servitù altìus non tollendi a favore del palazzo di cui il M. era proprietario.

A tale conclusione la Corte di merito è pervenuta partendo dal presupposto, fondato sulla sentenza dì questa Corte n. 948/78 relativa ad un caso analogo, che non è ammissibile la contemporanea costituzione su un unico bene ed a favore del medesimo soggetto di un diritto di superficie e, al tempo stesso, di una servitù altius non tolìendi a causa dell’incompatibilità degli interessi contrapposti che verrebbero a concentrarsi in capo ad un medesimo soggetto. Di conseguenza, nel procedere all’interpretazione della volontà dei contraenti, ha valutato la portata dell’accordo negoziale ponendosi esclusivamente nell’ottica, seguita da quella lontana pronunzia, dell’incompatibilità tra i due diritti, uno dei quali comportava necessariamente l’esclusione dell’altro, giungendo alla conclusione che il diritto costituito dalle parti con l’atto del 1881 era esclusivamente un diritto di superficie, ormai estinto per non uso protrattosi per oltre vent’anni, e non anche una servitù altius non tolìendi a carico del futuro fabbricato G. ed a favore del palazzo di proprietà del M..

Poiché costituisce principio pacifico che, sia per l’attuale codice civile sia per quello abrogato, il diritto reale su uno spazio aereo, separato dalla proprietà del sottostante immobile, non può essere qualificato come proprietà fondiaria, ma come un diritto reale di superficie (ex plurimìs: Cass. 10498/94), la qualificazione data dal giudicante alla "vendita d’aria" conclusa tra il M. ed il G. nel 1881 come negozio costitutivo del detto diritto reale non presta il fianco a censure essendo incontestabile, in base al tenore delle su riportate clausole contrattuali, l’intenzione delle parti di attribuire al M., una volta ultimato il fabbricato G., il diritto, che è proprio del superficiario, di erigere sullo spazio aereo soprastante una costruzione costituente oggetto di proprietà separata da quella altrui. Vanno, perciò, disattesi il secondo ed il quinto motivo di ricorso nella parte in cui si sostiene l’erroneità della suddetta qualificazione in quanto, se un unico diritto doveva ritenersi costituito con quelle clausole, si trattava certamente di un diritto di servitù e non di un diritto di superficie.

Sono, invece, fondate le restanti censure mosse alla sentenza impugnata, tutte riguardanti l’impossibilità, affermata dalla Corte d’appello, dì ritenere costituita, con le medesime clausole contrattuali, anche una servitù altius non tollendi a carico del fabbricato G. ed a favore del palazzo M..

L’interesse che le parti, nell’esercizio dell’autonomia negoziale, mirano a regolare al momento della conclusione del contratto va individuato in relazione non soltanto alla situazione attuale ma anche alle possibili situazioni future.

Ponendosi in tale prospettiva, e considerata la diversa disciplina che il diritto di superficie e il diritto di servitù trovano nell’ordinamento, in specie sotto il profilo degli effetti rispettivamente prodotti per ciascuno di essi dal decorso del tempo – il primo è destinato ad estinguersi per non uso protrattosi per vent’anni, mentre per la servitù il periodo di prescrizione inizia a decorrere solo con un atto contrario all’esercizio della servitù proveniente dal proprietario del fondo servente – non può escludersi sul piano astratto la possibilità che le parti del contratto, intendendo privilegiare nel tempo la posizione di una sola di esse, impongano all’altra una duplice limitazione del diritto di proprietà, i cui effetti sono destinati a prodursi anche in futuro in dipendenza delle possibili situazioni che andranno a verificarsi. In quest’ottica, la contemporanea costituzione, a carico del medesimo immobile e tra gli stessi soggetti, sia di un diritto di superficie sia di una servitù altìus non tollendi risponde allo scopo di assicurare ad uno solo di essi una posizione di privilegio perdurante nel tempo, in quanto consente al superficiario la scelta di edificare sullo spazio aereo oppure di mantenere la visuale sull’altrui fabbricato anche dopo l’estinzione per non uso del diritto di superficie.

Se esaminata nella proiezione futura, la concentrazione in capo al medesimo soggetto di entrambi i diritti non determina incompatibilità tra interessi contrapposti, ma, rendendo possibile l’esercizio dell’uno in caso di mancato esercizio dell’altro, rappresenta lo strumento che consente di realizzare lo scopo avuto di mira dai contraenti.

Né sono ravvisabili profili di incompatibilità derivanti da eventuali successivi mutamenti nella titolarità di entrambi i diritti, o di uno soltanto di essi in conseguenza di possibili trasferimenti a terzi, ove si consideri che, nel primo caso, il terzo subentra nella medesima posizione del dante causa, e, nel secondo caso, la cessione al terzo di uno soltanto dei due diritti comporta l’implicita rinunzia del cedente al diritto residuo.

In conclusione, alla luce del principio dell’autonomia negoziale, deve ritenersi consentita la possibilità della contemporanea costituzione, a carico dello stesso immobile e tra le stesse parti, sia di un diritto di superficie avente ad oggetto lo spazio aereo soprastante l’immobile, sia di un diritto di servitù altius non tollendi, restando compito del giudice di merito, nel ricercare la comune intenzione dei contraenti, accertare se la volontà delle parti sia stata quella di assicurare, con tale assetto negoziale, una posizione di privilegio ad una parte rispetto all’altra, concrentantesi nella facoltà di scegliere tra l’edificazione oppure nel mantenimento della visuale anche dopo che il diritto di superficie sia estinto per non uso.

L’indagine va compiuta con particolare cura in presenza di un contratto di "vendita d’aria" stipulato sotto il vigore del codice civile previgente, che non prevedeva tra i diritti reali in re aliena il diritto di superficie. In tal caso, infatti, deve accertarsi se, in relazione al complessivo accordo riguardante l’immobile oggetto della ‘Vendita d’aria", le parti intesero riferirsi soltanto alla cessione a fini edificatori dello spazio aereo soprastante l’immobile oppure porre a carico dì questo ulteriori limitazione del diritto di proprietà.

Nel caso di specie l’indagine compiuta dalla Corte di merito non appare esaustiva, in quanto l’interpretazione delle citate clausole contrattuali, condotta esclusivamente sul presupposto erroneo dell’impossibilità di costituire contestualmente, tra le stesse parti e sul medesimo immobile, entrambi i diritti in discussione, è stata da tale presupposto inevitabilmente condizionala. Ed infatti le considerazioni svolte a tale riguardo nella sentenza impugnata, certamente idonee a giustificare, sotto il profilo sia letterale che logico, la conclusione raggiunta dal giudicante in ordine alla costituzione del diritto di superficie, non sono decisive invece per escludere — soprattutto con riferimento all’imposizione a carico del costruendo fabbricato G. del limite insuperabile di altezza rappresentato dal gradino del portone di palazzo M. – la contemporanea costituzione a carico di tale costruzione anche di una servitù altius non tollendi

Pertanto, confermata la sentenza nella parte riguardante l’affermata costituzione del diritto di superficie e l’estinzione dello stesso per non uso, ed accogliendo il ricorso nel resto, la sentenza va cassata con rinvio al giudice a quo, il quale, riesaminato il contenuto delle clausole contrattuali in discussione, stabilirà se le parli intesero costituire sul fabbricato G. anche una servitù altius non tollendi a favore dell’edificio di proprietà M. ed a carico del sottostante fabbricato G..

Il giudice di rinvio procederà anche a liquidare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Catanzaro in altra composizione .

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.