T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 14-01-2011, n. 310

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

a) che, alla stregua della dichiarazione di parte ricorrente in camera di consiglio e della documentazione da essa depositata in atti in data 13 gennaio 2011, risulta essere venuto meno l’interesse al ricorso;

b) che quindi il ricorso va dichiarato improcedibile;

c) che sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Eduardo Pugliese, Presidente

Antonio Vinciguerra, Consigliere

Francesco Arzillo, Consigliere Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 31-01-2013) 05-06-2013, n. 24518

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza del 14 maggio 2012, il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello del prevenuto avverso l’ordinanza del GUP del Tribunale di Velletri del 25 luglio 2012, con la quale era stata rigettata l’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2, per l’illecita detenzione di un’ingente quantitativo di hashish, pari a 295 kg. Il tribunale, rilevato che l’istanza era sostanzialmente incentrata sulle precarie condizioni di salute del prevenuto, ha affermato che la casa di accoglienza indicata dallo stesso quale luogo per gli arresti domiciliari non può ritenersi idonea, in mancanza di elementi che consentono di valutare il programma di recupero a cui l’imputato, tossicodipendente, dovrà sottoporsi.

2. – Avverso l’ordinanza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, un unico motivo di ricorso per cassazione, rilevando la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, nonchè l’erronea applicazione della legge penale, con riferimento al fatto che il Tribunale avrebbe negato nel caso di specie l’applicabilità del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89, comma 2, sul solo rilievo che l’applicazione di tale norma sarebbe esclusa quando si procede per i reati di previsti della L. n. 354 del 1975, art. 4 bis, fra le quali è compreso anche quello per cui si procede, senza motivare ulteriormente sulle ragioni per cui non poteva concedersi la sostituzione della misura. Nè vi sarebbe, nell’ordinanza, un’adeguata motivazione circa la inadeguatezza della struttura indicata dal prevenuto quale luogo in cui scontare la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari. Dalla perizia in atti risulterebbe, poi, che, pur non essendoci una piena incompatibilità con la detenzione, sarebbe opportuno, ai fini del miglioramento della malattia psichiatrica, ricorrere a un regime alternativo al carcere.

Motivi della decisione

3. – Il motivo di ricorso è inammissibile, perchè formulato in modo non sufficientemente specifico e, comunque, diretto ad ottenere da questa Corte una rivalutazione del merito dell’ordinanza impugnata;

rivalutazione preclusa in sede di legittimità. Proprio con riferimento all’applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89, comma 2, questa Corte ha, infatti, affermato che costituisce giudizio di fatto, non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato, la valutazione che determina il rigetto dell’istanza dell’imputato tossicodipendente di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari presso una struttura dove svolgere un programma di recupero di (sez. 6^, 20 aprile 2011, n. 17314).

La motivazione del provvedimento impugnato risulta, in ogni caso, ampiamente sufficiente e logicamente coerente con riferimento a tutti i profili di doglianza prospettati nel ricorso, laddove evidenzia che:

a) vi era già stato un precedente provvedimento, del 6 agosto 2012, di rigetto dell’appello contro altra ordinanza reiettiva di una delle tante istanze finalizzate a far ottenere al prevenuto gli arresti domiciliari per incompatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario; b) rispetto a tale situazione, nessun elemento nuovo era stato fornito dalla difesa, cosicchè doveva essere confermata la conclusione della perizia d’ufficio, secondo cui le condizioni di salute dell’imputato non sono incompatibili con la detenzione in carcere;

c) circa la casa di accoglienza indicata quale luogo per scontare la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, non vi sono elementi dai quali possa essere desunta l’idoneità della stessa;

d) più in particolare, quanto ai presupposti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89, comma 2, dagli atti non emerge alcun elemento che consenta di valutare l’idoneità del programma di recupero a cui l’imputato intende sottoporsi.

4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle ammende.

La Corte dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94 norme att. c.p.p., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE – SENTENZA 4 novembre 2009, n.23411 AFFIDAMENTO DEL MINORE E STATUIZIONI ECONOMICHE: RICORRIBILITÀ PER CASSAZIONE DEL PROVVEDIMENTO EX ART. 317 BIS C.C.?

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

Questione preliminare, da esaminare d’ufficio, non avendola dedotta nessuna delle parti, riguarda la ricorribilità per cassazione, ancorché ai sensi dell’art. 111 Cost., del decreto della Corte di Appello, Sezione per i minorenni che abbia pronunciato, ai sensi dell’art. 317 bis c.c. sull’affidamento dei figli di genitori non coniugati. È ben consapevole il Collegio che la giurisprudenza consolidata di questa Corte ha risolto la questione nel senso dell’inammissibilità del ricorso, ricollegando tale materia a quella dell’esercizio della potestà e dei suoi limiti (art. 333, 330 c.c.). (Tra le altre, Cass. sez. un. n. 25008 del 2007; n. 13286 del 2004).

Ritiene tuttavia il Collegio che a diversa soluzione debba pervenirsi, alla luce del recente intervento normativo di cui alla l. n. 54 del 2006. Tale legge, esprimendo un’evidente scelta di assimilazione della posizione dei figli naturali a quelli nati nel matrimonio, quanto al loro affidamento, precisa, all’art. 4 comma 2, che “le disposizioni della presente legge si applicano anche (…) ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati”. Dunque sono applicabili, anche in questo settore, le regole introdotte dalla predetta legge per la separazione e il divorzio: potestà esercitata da entrambi i genitori, decisioni di maggior interesse di comune accordo (con intervento diretto del giudice, in caso di contrasto), quelle più minute assunte anche separatamente, privilegio dell’affidamento condiviso rispetto a quello ad uno dei genitori, che comunque può essere disposto, quando il primo appaia contrario all’interesse del minore, assegno per il figlio, in subordine, essendo preminente il principio del mantenimento diretto da parte di ciascun genitore, audizione obbligatoria del minore ultradodicenne, possibilità di revisione delle condizioni di affidamento, ecc.

Ma le innovazioni introdotte dalla l. n. 54 comportano, oltre agli effetti sostanziali sopraindicati, pure rilevanti problematiche processuali, in quanto forniscono una definitiva autonomia al procedimento di cui all’art. 317 bis c.c., allontanandolo dall’alveo della procedura ex art. 330, 333, 336 c.c. e avvicinandolo, e per certi versi assimilandolo, a quello di separazione e divorzio con figli minori.

Né si potrebbe obiettare che si mantiene comunque la competenza funzionale del Tribunale per i minorenni e il rito della camera di consiglio: l’ordinamento prevede, ormai con una certa frequenza, la scelta del rito camerale, in relazione a controversie oggettivamente contenziose, per ragioni di celerità e snellezza, primo tra tutti il giudizio di appello nei procedimenti di separazione e divorzio.

Delle innovazioni della l. n. 54 già ha tenuto conto questa Corte, con orientamento ormai consolidato, opportunamente superando la distribuzione di competenze tra tribunale minorile ed ordinario (affidamento dei figli di genitori non uniti in matrimonio al primo, pronuncia sul mantenimento e sull’assegnazione della casa familiare al secondo) e attribuendo ogni competenza al tribunale minorile (Cass. S.U. n. 8362 del 2007).

Da quanto si è finora osservato consegue dunque la piena ricorribilità per cassazione di provvedimenti emessi, ai sensi dell’art. 317 bis c.c., in sede di reclamo, relativi all’affidamento dei figli e alle relative statuizioni economiche, ivi compresa l’assegnazione della casa familiare.

Quanto al merito, va precisato che, come è noto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. l’illustrazione di ciascun motivo del ricorso deve concludersi a pena di inammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto che consenta alla Corte di enunciare un principio di diritto corrispondente, nel caso che si lamenti violazione o falsa applicazione di norme. Occorrono altresì la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza di motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Il primo motivo va dichiarato inammissibile, essendo il quesito formulato non pertinente: esso si riferisce all’affidamento esclusivo ad uno dei genitori, la dove il giudice a quo, confermando il provvedimento di primo grado, ha disposto l’affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre.

Il secondo motivo va rigettato siccome infondato. Il quesito (se sussista l’obbligo di entrambi i genitori, che svolgono attività lavorativa, di contribuire, in proporzione alle proprie disponibilità, al mantenimento dei figli minori) può considerarsi adeguato, pur presentando qualche margine di genericità: il ricorrente lamenta violazione degli artt. 316 e 433 c.c., in quanto il giudice aveva imposto oneri economici al padre senza considerare la posizione della madre, parimenti obbligata.

Sussiste sicuramente un obbligo per entrambi i genitori che svolgono attività lavorativa produttiva di reddito di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori, in proporzione alle proprie disponibilità economiche. Tali sono le indicazioni degli artt. 147, 148 c.c. in diretta applicazione dell’art. 30 Cost., e pure dell’art. 155 c.c., nell’attuale formulazione, sicuramente applicabile, per quanto si è osservato, ai procedimenti relativi a minori, figli di genitori non uniti in matrimonio, ai sensi dell’art. 4 l. 54/06.

Tuttavia, la determinazione, come nella specie, di un assegno periodico a carico di uno dei genitori non esonera certamente l’altro genitore dal contributo al mantenimento del minore.

L’art. 155 c.c. novellato fornisce alcune indicazioni sui presupposti e caratteri dell’assegno. Si introduce, come si diceva, il principio generale, già elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte, per cui ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, con l’ulteriore previsione che il giudice possa disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, al fine di realizzare tale principio di “proporzionalità”. È da ritenere peraltro che la corresponsione di assegno si riveli quantomeno opportuna, se non necessaria, quando, come nella specie, l’affidamento condiviso preveda un collocamento prevalente presso uno dei genitori: assegno da porsi a carico del genitore non collocatario. Del resto il ricordato art. 155 c.c. fornisce indicazioni specifiche sulla determinazione dell’assegno, considerando, tra l’altro, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”. Il genitore collocatario, essendo più ampio il tempo di permanenza presso di lui, avrà necessità di gestire, almeno in parte, il contributo al mantenimento da parte dell’altro genitore, dovendo provvedere in misura più ampia alle spese correnti e all’acquisto di beni durevoli che non attengono necessariamente alle spese straordinarie (indumenti, libri, ecc.).

Non si ravvisa pertanto violazione alcuna di legge.

Il quesito relativo al terzo motivo (se costituisca pronuncia su tutte le domande il provvedimento che dichiari semplicemente di rigettare le richieste al giudice rivolte) è inadeguato: esso si risolve sostanzialmente in un interrogativo circolare che presuppone già la risposta, senza consentire al giudice di formulare una regula iuris (tra le altre, Cass. S.u. n. 28536/08) e appare del tutto generico, dovendosi al contrario, seppur sinteticamente, quando, come nella specie, si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., indicare i motivi di appello di cui si assume omesso l’esame (Cass. n. 4329/09). Il motivo pertanto va dichiarato inammissibile.

Il quesito relativo al quarto motivo è parimenti inadeguato, perché formulato come tautologia e/o interrogativo circolare che presuppone già la risposta: si chiede infatti al Giudice di precisare se, in materia di obbligazione alimentare, sia possibile discostarsi dal codice civile, ricorrendo a decisioni basate su “malintesi principi di equità”. Va pertanto dichiarato inammissibile il relativo quesito.

Il quesito relativo al quinto motivo è parimenti inadeguato. La censura relativa alla mancata valutazione della prova (se il giudice possa omettere di valutare dati probatori risultanti dall’istruttoria senza motivare le ragioni dell’omissione) avrebbe dovuto effettuarsi con riferimento alla omessa o insufficiente motivazione della pronuncia. Il quesito di diritto (necessariamente del tutto generico) avrebbe dovuto essere sostituito da una sintesi che indicasse le ragioni per cui l’insufficienza dedotta la rendeva inidonea a giustificare la decisione (Cass. n. 976/08). Il relativo motivo va dichiarato inammissibile.

Il quesito relativo al sesto motivo non è pertinente: ci si riferisce ad una deroga all’affidamento condiviso, là dove il giudice a quo ha confermato la statuizione su tale affidamento, seppur con collocamento prevalente presso la madre. Il relativo motivo è inammissibile.

Con l’ultimo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 111 Cost. e 132 c. 1, n. 4 c.p.c., per completa omissione della motivazione. Tale vizio che si converte in violazione di legge richiede necessariamente la formulazione di un quesito di diritto, soprattutto quando, come nella specie, una motivazione sussiste, e dovrebbero evidenziarsi le ragioni per cui tale motivazione debba considerarsi come inesistente. Il quesito manca né vi è comunque sintesi su eventuale difetto di motivazione. Il motivo è inammissibile.

Conclusivamente, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.700 complessive, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione, sez. II, 7 giugno 2011, n. 12310 Il proprietario di un box ha servitù di passaggio sul marciapiede condominiale?

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 16 agosto 1998 F.T. conveniva davanti al Tribunale di Genova il Condominio di via (omissis), nel quale era proprietario di un locale a piano terra, chiedendo che venisse accertata la legittimità della sua pretesa a realizzare degli scivoli fissi tra il marciapiede e la strada, in modo da consentirgli l’accesso con autovetture al locale di cui era proprietario, destinato a box.

In via subordinata chiedeva che venisse accertato che era diventato titolare di una servitù di passaggio a carico del marciapiedi condominiale ed in favore del locale in questione oppure che tale servitù venisse costituita coattivamente.

Il condominio resisteva alle domande, che venivano rigettate dal Tribunale di Genova con sentenza del 6 agosto 2002.

F.T. proponeva appello, ma la Corte di appello di Genova, con sentenza in data 24 novembre 2004, confermava la decisione di primo grado.

I giudici di secondo grado ritenevano che F.T. aveva acquistato un locale ad uso negozio e non un box, per cui non poteva vantare in base a titolo una servitù a carico del marciapiede per accedere a tale locale.

Né F.T. aveva acquistato per usucapione la servitù in questione, in quanto gli scivoli posti tra il marciapiede e la strada che avevano consentito l’accesso al locale dell’appellante venivano rimossi di volta in volta, per cui mancavano le opere visibili e permanenti di cui all’art. 1061 cod. civ..

Ne conseguiva che il comportamento (pur ripetuto nel tempo) di chi – posteggiando davanti al locale – metteva un biglietto per potere essere reperito (e per potere quindi spostare la propria auto) non valeva da solo a costituire la servitù e si poteva spiegare in termini di cortesia e di comprensione per i problemi di accesso del T.

La pretesa di quest’ultimo di realizzare degli scivoli permanenti non poteva ritenersi legittima ai sensi dell’art. 1102 cod. civ., in quanto il marciapiede per sua natura aveva come funzione tipica quella di consentire il sicuro transito dei pedoni e l’utilizzazione dello stesso come accesso al locale di proprietà dal T. avrebbe comportato il mutamento di destinazione di tale parte comune e limitato l’uso da parte degli altri condomini i quali non avrebbero potuto più transitare su di esso in ogni momento, con la sicurezza derivante dal trovarsi in luogo in cui le autovetture non possono accedere.

Erroneamente, infine, F.T. sosteneva che l’apposizione degli scivoli per cui era causa doveva considerarsi consentita dalla legge n. 13 del 1989, che invece non prevede la creazione di accessi diversi ed ulteriori rispetto a quelli già spettanti al soggetto tutelato.

In ordine alla domanda di costituzione coattiva di servitù di passaggio la Corte di appello di Genova, pur ritenendo passivamente legittimato l’amministratore del condominio, rimetteva le parti davanti al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ., in quanto tale servitù avrebbe dovuto essere costituita anche in danno della strada che fiancheggiava il marciapiede e faceva parte di un supercondominio.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione F.T., con cinque motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il condominio di via (omissis), che ha anche proposto ricorso incidentale, con tre motivi.

Motivi della decisione

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi.

Con il primo motivo il ricorrente deduce che i giudici di merito non avrebbero considerato, in relazione alla negazione della esistenza di una servitù di passaggio di origine negoziale, il fatto che nel suo atto di acquisto risultava espressamente che il locale di cui è proprietario era denunziato come negozio, ma usato con come box e veniva venduto con tutti gli inerenti diritti, usi, servitù attive e passive.

Il motivo è infondato, in base alla decisiva considerazione che in tanto si trasferisce una servitù con il fondo dominante a cui favore la si invoca, in quanto tale servitù effettivamente esista e nella specie non viene spiegato come la servitù di passaggio dovesse ritenersi provata per la sola utilizzazione come box del locale di proprietà del ricorrente.

Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per avere la stessa affermato che gli scivoli non costituivano opere visibili e permanenti ai fini dell’acquisto della servitù di passaggio, venendo rimossi di volta in volta e si deduce che i giudici di merito avrebbero dovuto considerare anche altri indici al fine di accertare o meno la sussistenza dell’apparenza della servitù. In particolare la Corte di appello avrebbe omesso di. considerare la tipologia della strada e del marciapiede, la tipologia del locale, l’ampiezza del varco di quest’ultimo, la conformazione e la tipologia del portone d’ingresso allo stesso (saracinesca tipica dei garages).

Il motivo è infondato, in quanto non viene spiegato come dalla potenziale destinazione a box del locale, in base alla conformazione dello stesso, fosse desumibile l’esistenza di opere visibili e permanenti destinate a consentire l’esercizio di una servitù di passaggio sul presunto fondo servente (il marciapiedi).

Con il terzo motivo si deduce che la Corte di appello avrebbe male valutato come mera tolleranza il comportamento degli altri condomini quando parcheggiavano le loro autovetture in corrispondenza del locale di proprietà del ricorrente, lasciando un biglietto al fine di assicurare la loro reperibilità.

L’esame della doglianza risulta superfluo a seguito del rigetto del secondo motivo, nel senso che se mancavano le opere visibili e permanenti è inutile attardarsi a stabilire se gli atti di potenziale esercizio della servitù erano ricollegabili o meno alla tolleranza dei proprietari del fondo servente.

Con il quarto motivo si censura la motivazione con la quale la sentenza impugnata ha negato che nella specie l’attraversamento del marciapiede per accedere al locale di proprietà del ricorrente fosse lecita ai sensi dell’art. 1102 cod. civ. e si invocano i principi affermati in materia da questa S.C., secondo i quali ciascun comproprietario ha diritto di trarre dal bene comune una utilità più intensa o anche semplicemente diversa da quella ricavata eventualmente in concreto dagli altri comproprietari, purché non ne venga alterata la destinazione o compromesso il diritto al pari uso.

Il motivo è infondato, in base alla semplice considerazione che l’utilità che nella specie il ricorrente pretende ricavare dal marciapiede non è soltanto più intensa o anche semplicemente diversa da quella che ne ricavano gli altri i condomini, ma è in contrasto con la specifica destinazione della parte comune (transito dei pedoni).

Con il quinto motivo il ricorrente deduce testualmente: l’art. 2 della legge n. 13/81989 prevede, nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere deliberazioni aventi ad oggetto la eliminazione di barriere architettoniche, il diritto del portatore di handicap di installare, a proprie spese, servoscala, nonché strutture mobili al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori ed ai garages. Tale normativa per il superamento delle barriere architettoniche, quindi, prescinde dall’esistenza di un diritto di servitù di passo e consente, comunque, al portatore di handicap di realizzare, a proprie cura e spesa, le opere occorrenti per la eliminazione della barriera architettonica .

Il motivo è infondato, in base alla semplice considerazione che le opere alle quali fa riferimento l’art. 2, cit., servono a consentire l’accesso ai portatori di handicap e non alle autovetture di proprietà degli stessi e comunque non risulta dalla formulazione di tale disposizione che possano anche essere in contrasto con la specifica destinazione delle parti comuni sulle quali vanno ad incidere.

Con il primo motivo del ricorso incidentale il condominio deduce che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto passivamente legittimato l’amministratore in ordine alla domanda di costituzione di servitù coattiva di passaggio.

Il motivo è infondato, in base all’orientamento di questa S.C., secondo il quale ai sensi dell’art. 1131, secondo comma, cod. civ., la legittimazione passiva dell’amministratore del condominio a resistere in giustizio non incontra limiti e sussiste anche in ordine alle azioni di natura reale relative alle parti comuni dell’edificio, promosse contro il condominio da terzi o anche dal singolo condomino (cfr., in tal senso, da ultimo sent. 10 novembre 2010).

Con il secondo motivo del ricorso incidentale il condominio, sul presupposto della fondatezza del primo, deduce che erroneamente, in ordine alla domanda di costituzione coattiva di servitù di passaggio, la Corte di appello ha ritenuto di poter applicare l’art. 354 cod. proc. civ., non essendo presente in giudizio nessuno dei presunti litisconsorti.

Il motivo è infondato per effetto della infondatezza del primo.

Con il terzo motivo del ricorso incidentale il condominio deduce, sul presupposto della fondatezza del primo e del secondo, che erroneamente la Corte di appello, sempre in ordine alla domanda di costituzione di servitù coattiva di passaggio, ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, mentre avrebbe dovuto rigettare la domanda relativa per difetto di legittimazione passiva dell’amministratore.

Anche tale motivo è infondato, quale conseguenza della infondatezza di quelli che lo precedono.

In definitiva, vanno rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.