Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-06-2011) 19-08-2011, n. 32558

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. T.F., indagato in ordine al capo D dell’imputazione ( art. 61 c.p., n. 2, art. 81 cpv., 110, 476 e 482 c.p., art. 642 c.p., comma 2); D.V.C., indagato in ordine al capo L dell’imputazione ( art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 cpv., 110, 476 e 482 c.p., art. 642 c.p., comma 2, artt. 471, 476, 482 e 648 c.p.);

D.A., indagato in ordine al capo AA dell’imputazione ( art. 416 c.p., comma 5); B.P., indagato in ordine al capo Z dell’imputazione ( art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 cpv., 110, 476 e 482 c.p., art. 642 c.p., comma 2, artt. 471, 476, 482 e 648 c.p.);

D’.Ti., indagato in ordine al capo M dell’imputazione ( art. 61 c.p., n. 2, art. 81 cpv., 110, 476 e 482 c.p., art. 642 c.p., comma 2, artt. 471, 476, 482 e 648 c.p.); F.M., indagato in ordine al capo L2 dell’imputazione ( art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 cpv., 110, 476 e 482 c.p., art. 642 c.p., comma 2, artt. 471, 476, 482 e 648 c.p.); S.A., indagato in ordine ai capi AA ( art. 416 c.p., comma 5), O, T, T2 dell’imputazione (ciascuno relativo ad una specifica contestazione del delitto di cui all’art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 cpv., 110, 476 e 482 c.p., art. 642 c.p., comma 2, artt. 471, 476, 482 e 648 c.p.) ricorrono avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Taranto in data 3 gennaio 2011 che ha rigettato la richiesta di riesame dell’ordinanza del Gip di Taranto del 6.12.2010 nei confronti di tutti gli indagati ad eccezione di T.F. in cui favore ha disposto la eliminazione dell’obbligo di dimora, fermo restando quello di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

1.1 T.F. deduce illogicità del provvedimento che non ha considerato che i fatti sono riferibili all’anno 2007, che l’indagato è persona incensurata, dato non considerato dal giudice del riesame.

Con altro motivo deduce violazione di legge in quanto il Gip ha imposto all’indagato due misure, una delle quali doveva essere revocata perchè illegittimamente irrogata e non solo eliminata perchè dal Tribunale in concreto ritenuta non necessaria. Deduce inoltre che il tribunale non ha considerato i motivi esposti con il riesame relativi alla mancanza di attualità di esigenze cautelari.

1.2 D.V.C. deduce manifesta illogicità della motivazione inerente le esigenze cautelari imposte a quattro anni dai fatti, periodo di tempo in cui la condotta di esso ricorrente non ha dato rilievo, dati non considerati dal tribunale del riesame. Con altro motivo evidenzia a carenza di motivazione dell’ordinanza che si sofferma unicamente sui precedenti penali e sulla entità dei fatti senza considerare l’elemento fondamentale dell’attualità che deve caratterizzare le misure cautelari.

1.3 Il difensore di D.A. deduce violazione di legge sia con riferimento alla prova di colpevolezza, non sussistendo rapporti con M., sia con riguardo alle esigenze cautelari essendo i fatti lontani nel tempo.

1.4 Il difensore di B.P., indagato in ordine al capo Z della imputazione relativo al falso incidente stradale per cui ebbe ad incassare l’assegno di Euro 15.050, deduce violazione di legge sia con riferimento agli indizi di responsabilità, sia con riferimento alle esigenze cautelari. Deduce che l’assegno fu versato su un conto corrente cointestato con un legale nei cui confronti non sono state svolte indagini, mentre la perizia grafica ha accertato che la firma di traenza è solo "probabilmente" riferibile alla persona del ricorrente. In ordine alle esigenze cautelari rileva essere persona facilmente raggirabile in quanto dichiarato invalido nella misura del 70 %. 1.5 Il difensore di D’.Ti. deduce vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza indiziaria non avendo i giudici del riesame considerato l’insussistenza di qualsivoglia forma di conoscenza o frequentazione del D’. con gli altri indagati, la mancata identificazione della persona che ebbe a depositare il CID presso la Compagnia assicurativa Nuova Tirrena e l’apporto causale portato nonchè il dato costituito dal non essere il proprietario ma solo la persona che assicurò l’autocarro. Deduce lo stesso vizio motivazionale con riferimento alla sussistenza di esigenze cautelari in assenza di pericolo di fuga non essendo motivato il pericolo di reiterazione di analoghi delitti solo per precedenti coinvolgimenti in sinistri stradali e per due condanne per contravvenzioni.

1.6 Il difensore di F.M., cui è stata imposta la misura degli arresti domiciliari, deduce in ordine alle esigenze cautelari di avere subito un trattamento differenziato rispetto a quello imposto a carico dei coindagati, in quanto il ricorrente è persona gravata da unico precedente non specifico. Lamenta al riguardo difetto di motivazione con riferimento anche all’omessa considerazione della mancanza di attualità e della inconferenza del precedente giudiziario che non è espressione di pericolosità sociale, comunque tutelabile con una misura non custudiale.

1.7 I difensori di S.A. deducono difetto di motivazione in ordine alla sussistenza indiziaria del delitto associativo che non rimane provato dalle dichiarazioni di F. A., St.Ri.Ma. e M.A.. Deducono che l’avvocato S. rinunciò a trattare 19 sinistri stradali;

indicano diffusamente gli elementi oggettivi e soggettivi del delitto di associazione per delinquere concludendo che gli elementi in atti non consentono il coinvolgimento del S..

2.1 Il primo motivo di ricorso proposto da T. si sostanzia in una non ammissibile diversa valutazione degli elementi inerenti la sussistenza di esigenze cautelari. Ai sensi del disposto di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicchè dedurre tale vizio in sede di legittimità comporta dimostrare che il provvedimento è manifestamente carente di motivazione o di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti operata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, degli atti processuali (Cass. S.U. 19.6.96, De Francesco). Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U. 2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv.

207944, Dessimone). Non può a tal fine essere censurato il giudizio di merito che ha considerato che l’indagato è coinvolto in 10 ulteriori sinistri stradali, di cui 3 interessanti la Tirrenia, dato questo evidenziante l’intraneità con ambienti delinquenziali anche organizzati.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse. Condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione è che questa sia idonea a costituire attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione più immediata pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente (Cass. S.U. 8.2.05 n. 4419). L’interesse ad impugnare deve presentare i caratteri della concretezza e dell’attualità; con il gravame l’impugnante deve mirare a rimuovere l’effettivo pregiudizio che asserisce avere subito con il provvedimento impugnato e deve chiarire quale risultato intenda perseguire, non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Cass. S.U. 25.6.97 n. 7, rv. 208165). Non esiste un interesse assoluto delle parti alla correttezza giuridica delle decisioni che li riguardano, nè alla esatta osservanza delle norme processuali ed il ricorrente ha l’onere di evidenziare nei motivi di ricorso per cassazione l’interesse che giustifica il suo gravame, indicando sia il pregiudizio arrecatogli dal provvedimento impugnato, sia la situazione pratica più vantaggiosa che egli intende ottenere dall’esercizio del diritto di impugnazione e all’esito dell’eventuale nuovo giudizio di merito con la cancellazione del pregiudizio lamentato. Nella concreta fattispecie la duplicità della misura è stata comunque eliminata ed il ricorrente non patisce allo stato alcun pregiudizio di doppie imposizioni di misure.

Quanto lamentato con il terzo motivo di ricorso si sostanzia in una reiterazione delle doglianze di merito già espresse con il primo motivo di ricorso, doglianze che non possono essere considerate in questa sede alla luce della valutazione non illogica delle esigenze cautelari espressa dal giudice della cautela con riferimento alla reiterazione nel tempo di condotte analoghe.

2.2 Anche le doglianze espresse dal D.V. si esauriscono in una diversa valutazione delle esigenze cautelari a fronte di un giudizio non censurabile sul piano logico espresso dal giudice di merito. Al riguardo non può essere criticato il giudizio valutativo del fatto come espressione di "notevole spregiudicatezza e capacità a delinquere dell’indagato" in quanto lo stesso è rimasto coinvolto in ulteriori numero 16 sinistri stradali nonchè il giudizio sulla negativa personalità del D.V., gravato da cinque precedenti anche per fatti associativi e da due pendenze. Trattasi di dati che non sono resi irrilevanti dall’essere il delitto stato commesso nell’anno 2006, attesa la reiterazione nel tempo di comportamenti analoghi.

2.3 Il ricorso proposto dal difensore di D. come violazione di legge si sostanzia in generiche censure alla motivazione dell’ordinanza. L’atto di gravame risulta inammissibile perchè genericamente non ancorato a dati processuali che non sono stati riferiti e contestualizzati al corpo motivazionale della decisione che invece ha accertato sia la condotta dell’indagato, intraneo a 25 incidenti stradali, sia il contenuto delle intercettazioni e le pretese avanzate dal D. per ciascuna pratica fraudolenta (Euro 1.200). Il provvedimento impugnato ha inoltre considerato, con riferimento alle esigenze cautelari imponenti la custodia in carcere, i gravi precedenti e le pendenze, tutte indicative di un palese pericolo di reiterazioni di reati analoghi, essendo il prevenuto vicino ad ambienti di criminalità non occasionalmente dedita alle truffe.

2.4 Anche il ricorso proposto nell’interesse di B., cui è stata imposta la misura degli arresti domiciliari, è inammissibile risolvendosi in mera negazione di responsabilità. Al riguardo i giudici di merito hanno debitamente evidenziato che l’incasso personale del titolo da Euro 15.050, mai apertamente negato dal ricorrente, è elemento indiziario non controvertibile di internità alla frode assicurativa, sussistendo l’ulteriore indizio rappresentato dai 25 incidenti stradali in cui il B. è coinvolto. Priva di motivi è la doglianza relativa alla sussistenza delle esigenze cautelari, mentre è del tutto corretta la valutazione del giudice di merito sull’assenza di elementi indicativi di una qualche incapacità di intendere e di volere (la documentazione è attinente solo a incapacità lavorativa). Il riferimento proposto in ricorso al delitto di cui all’art. 643 c.p., risulta palesemente incongruo, non rivestendo certo il ricorrente la figura di parte offesa di un qualche delitto contro il patrimonio.

2.5 Anche il ricorso proposto dal difensore di D’. rappresenta una valutazione indiziaria divergente da quella logicamente valutata dal Tribunale del Riesame che ha debitamente considerato che il sinistro del 18.10.2006 non si è mai verificato ;

che i referti sono stati formati su moduli provento di furto e che l’indagato ha fornito i suoi dati ed il numero di polizza noti solo ad esso ricorrente, che è risultato coinvolto in ben 26 sinistri.

Tanto rappresenta un quadro indiziario di notevole gravità non avendo il prevenuto escluso che altri usarono la sua polizza per la denuncia del falso incidente. Altrettanto corretta la prognosi di pericolosità fondata sul coinvolgimento in troppi sinistri stradali, dato indicante reiterate condotte di analoghi comportamenti.

2.6 Il ricorso proposto nell’interesse del F. avverso il provvedimento confermativo degli arresti domiciliari deve essere dichiarato inammissibile. Ogni procedimento cautelare è del tutto autonomo rispetto agli altri procedimenti incidentali "de libertate", ancorchè inseriti nel medesimo processo e la frammentazione che ne deriva implica, per il margine di discrezionalità del giudice nella verifica delle singole posizioni, una diversità di valutazioni e di decisioni provvisorie e strumentali che non riflettono una valutazione complessiva delle necessità cautelari di ciascun indagato e sono inidonee ad influenzarsi reciprocamente (Cass. 2^ 1.12.99 n. 5165, Cc. 4.11.99, rv. 214667). Nella concreta fattispecie non può sostenersi illogicità di motivazione in ordine ad una assunta disparità di trattamento sfavorevole al ricorrente, che risulta coinvolto in ulteriori 11 sinistri stradali, dato che dimostra analogia di comportamenti reiterati nel tempo. Il profitto percepito pari ad Euro 22.000 è stato parimenti considerato dal giudice della cautela ai fini della qualificazione della entità dei fatti e ciò conformemente al principio di legittimità che statuisce che ai fini della configurabilità dell’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato previsto dall’art. 274 c.p.p., lett. e), gli elementi di cautela possono essere tratti anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività, in quanto la valutazione negativa della personalità dell’indagato può desumersi tenendo presenti i criteri stabiliti dall’art. 133 c.p.. L’attribuzione alle medesime modalità e circostanze di una duplice valenza sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto sia sotto quello dell’apprezzamento della capacità a delinquere discende dalla considerazione che la condotta tenuta in occasione del reato (nella specie la capacità delinquenziale reiterata a lungo nel tempo) costituisce un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell’agente e l’attualità delle esigenze (Cass. 3^ 23.4.04, ud. 18.3.04, rv. 228882; Cass. 6^ 6.6.02 n. 22121, cc, 20.2.02, rv. 222242).

2.7 Il ricorso presentato dai difensori dell’avvocato S. è inammissibile in quanto, genericamente proposto, afferma in maniera assertiva l’inconferenza indiziaria della chiamata in correità rivolta contro lo stesso dal collega M. nonchè l’irrilevanza delle dichiarazioni della moglie di costui, St.Ri.Ma. e della segretaria del loro studio F.A., dichiarazioni che il giudice di merito ha accertato essere, oltre che tra loro coerenti, state confermate dal rinvenimento di copia dell’assegno in ordine al quale era sorta lite per la spartizione del ricavato della truffa. Non è certamente illogica la motivazione di colpevolezza indiziaria anche per il delitto associativo fondata sulla trattazione di sinistri completamente inesistenti supportati da falsa documentazione sia di origine che di prosecuzione di malattia, sul versamento sul proprio conto di assegni ricevuti dalla compagnia assicuratrice e sull’apposizione di false firme su atti transattivi.

Non censurabile l’irrilevanza della non prosecuzione di ulteriori patrocini per false richieste di risarcimento, dato temporalmente successivo alla lite con il M. ed il Ma. ed alle accertate condotte fraudolente.

Le impugnazioni sono pertanto inammissibili a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè ciascuno al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000. Inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente L., deve disporsi ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal citato art. 94, comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000 alla Cassa provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 13-10-2011, n. 808 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato:

che successivamente alla proposizione del ricorso in ottemperanza, il Consorzio di Sviluppo Industriale Sud Pontino di Gaeta ha dato esecuzione alla sentenza della Sezione n. 63/10, depositata in data 3.2.2010, come risulta dalla copia del versamento bonifico bancario del 17.8.2011 versata in atti;

che pertanto la società ricorrente non ha più interesse alla definizione del giudizio;

Ritenuto:

che il Collegio debba dichiarare la sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso de quo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

Condanna il Consorzio di Sviluppo Industriale Sud Pontino di Gaeta Comune a corrispondere alla società "E.S.A.L." la somma di Euro 700,00, oltre ad I.V.A. e C.P.A., a titolo di spese, diritti ed onorari di difesa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-06-2011) 06-10-2011, n. 36224 Prova penale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 21.9.2010 la Corte d’Appello di Genova in parziale riforma della sentenza del Tribunale della Spezia sez. distaccata di Sarzano dichiarava non doversi procedere nei confronti di B. E. in ordine alle violazioni di cui agli artt. 489 e 496 c.p. per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione. Confermava il giudizio di colpevolezza in ordine al reato di ricettazione del passaporto albanese, risultato provento di furto e riduceva la pena ad anni 1 mesi 4 di recl. ed Euro 400,00 di multa.

Ricorre per Cassazione il difensore dell’imputata deducendo che la sentenza impugnata è incorsa in:

inosservanza e/o erronea applicazione delle norme processuali di cui agli artt. 729, 696 e 238 c.p.p. e art. 78 disp. att. c.p.p., art. 3 Convenzione di Strasburgo in ordine all’utilizzabilità di documentazione acquisita da paese straniero. Lamenta il ricorrente l’inutilizzabilità della documentazione acquisita, sulla quale si fonda la responsabilità dell’imputata, in violazione della disciplina in tema di rogatorie con conseguente insussistenza del reato, la cui prova si fonda unicamente sul documento in atti.

Il ricorso è infondato.

Come già affermato da questa Corte, l’applicabilità della sanzione prevista dall’art. 729 c.p.p., comma 1, come modificato dalla L. 5 ottobre 2001, n. 367, art. 13, concerne esclusivamente l’acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova provenienti dall’autorità giudiziaria estera tramite rogatoria internazionale.

Si è già precisato, infatti, che la sanzione dell’inutilizzabilità sancita dall’art. 729 c.p.p., comma 1, come modificato dalla L. 5 ottobre 2001, n. 367, art. 13, è speciale e come tale non è applicabile in via estensiva o analogica al di fuori dello specifico ambito nel quale essa è prevista, cioè quello delle rogatorie "all’estero". Di conseguenza si è giunti ad escludere l’applicabilità di suddetta previsione sanzionatoria nel caso di acquisizione di informazioni, emerse all’interno di un procedimento penale all’estero, che spontaneamente ed autonomamente l’Autorità giudiziaria di uno Stato ha offerto all’Autorità giudiziaria italiana (Sez. 2, n. 44673 del 12/11/2008 Rv. 242209).

A fortiori, dunque, tale sanzione non può trovare applicazione nel caso, come quello in esame, in cui una parte richieda di produrre documentazione autonomamente acquisita all’estero direttamente dalle amministrazioni competenti (cfr. elenco Dipartimento Pubblica Sicurezza 13.2.1998 con elenco passaporti albanesi risultati rubati).

In questo caso appare in radice inconferente il richiamo alla disciplina della rogatoria trattandosi di atti autonomamente acquisiti dalla parte la cui disciplina processuale, per quanto concerne l’utilizzabilità nel processo, deve confrontarsi unicamente con le disposizioni degli artt. 234 e ss. c.p.p..

Il ricorso deve essere respinto e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 12-04-2012, n. 5816 Cassa integrazione guadagni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con ricorso al Giudice de lavoro di Torino, l’intimato, dipendente di FIAT Auto spa, conveniva in giudizio la società datrice di lavoro, assumendo l’illegittimità della sua collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per i periodi specificati in ricorso e ne chiedeva la condanna al pagamento della differenza tra quanto percepito a titolo di integrazione e quanto spettante a titolo di retribuzione. Il Tribunale accoglieva la domanda.

2.- Fiat Group Automobiles s.p.a. (succeduta a Fiat Auto s.p.a.) proponeva appello. La Corte d’appello di Torino rigettava l’impugnazione.

La sentenza di merito riteneva che FIAT, fin dall’inizio della procedura (attivata con la comunicazione 31.10.02 alle r.s.u.), avesse l’obbligo di indicare per iscritto i criteri di scelta e le ragioni dell’eventuale mancata previsione della rotazione tra 1 dipendenti, ai sensi della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7, e che tale disciplina non era stata modificata dal D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, art. 2, comma 5, del recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale. Nella specie 1 criten indicati nella comunicazione di avvio della procedura erano generici, in quanto non consentivano di verificare la coerenza tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, il che rendeva illegittima la sospensione in CIGS dei dipendenti. Inoltre, riteneva inefficace l’ulteriore informativa del 18.7.03, seguita dall’accordo 22.7.03 che prevedeva la collocazione in CIGS di tutti gli addetti al modello Panda, il quale non assumeva efficacia sanante delle omissioni, in quanto il vizio originario della comunicazione si ripercuoteva sull’intera procedura e comunque non consentivano la conoscenza dei criteri adottati per la scelta.

3.- Fiat Group Automobiles s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione.

Il lavoratore intimato ha depositato controricorso regolarmente notificato.

4.- Il consigliere relatore ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. ha depositato relazione, che e stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza. Fiat Group Automobiles ha depositato memoria.

5.- I cinque motivi di ricorso di Fiat Group Automobiles possono essere riassunti come segue.

5.1.- La questione fondamentale posta a base del ricorso è se il giudice abbia correttamente applicato la L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7 e 8, o se la norma in questione debba ritenersi abrogata per l’intervento del D.P.R. n. 218 del 2000. Fiat sostiene che tale decreto, emanato in forza della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 20 avrebbe delegificato il procedimento amministrativo di autorizzazione e concessione della cigs e, quindi, tutti 1 suoi momenti od atti coordinati e collegati in serie (frase preparatoria, introduttiva, di istruzione e di decisione), con abrogazione implicita di tutte le disposizioni già vigenti.

5.2.- Ne deriverebbe che le modalità di rotazione e l’indicazione delle ragioni che eventualmente l’escludono, potrebbero essere indicate non solo con la comunicazione di apertura della procedura inviata alle Oo.Ss., ma anche all’esito dell’esame congiunto tra imprenditore ed Oo.ss. sulla crisi aziendale e le conseguenti esigenze di organizzazione della produzione.

Nel caso di specie, le parti sindacali, all’esito dell’esame congiunto, il 18.3.03 avevano raggiunto un accordo circa le modalità della rotazione, dopo che Fiat nel dicembre 2002 aveva aderito al più generale accordo di programma, il cui perfezionamento costituiva la base per l’assunzione di impegni amministrativi da parte del Governo a supporto del superamento della più generale crisi aziendale. Avrebbe dunque errato il giudice di merito a ritenere preminente il presupposto formale della comunicazione e consultazione rispetto al contenuto dell’accordo raggiunto con le Oo.ss. il 18.3.03, che assumeva invece valore sanante; ne sarebbe, infatti, rimasta esclusa la possibilità per le parti stipulanti di elaborare in corso di trattativa diversi criteri di gestione della crisi.

5.3.- Conseguenza di tale erronea preminenza assegnata al dato formale, sarebbe stata in disapplicazione del verbale di esame congiunto del Ministero del Lavoro del 5.12.02 (avente natura di atto pubblico a contenuto certificativi), costituente prova della procedura di consultazione svolta con la mediazione governativa.

5.4.- La comunicazione di avvio della procedura di cigs, che fissava il criterio di scelta nelle esigente tecniche, organizzative e produttive, in relazione alle esigenze professionali e funzionali, era comunque idonea allo scopo di esternare le intenzioni del datore di lavoro in relazione alle ricadute del programma di superamento della crisi aziendale in relazione alla situazione dei singoli lavoratori, pur residuando la possibilità di procedere a specificazione in sede di esame congiunto, all’esito dell’acquisizione da parte delle Oo.ss. di una completa informazione.

In ogni caso, avrebbe dovuto valutarsi in concreto la posizione soggettiva del dipendente, in quanto, ove pure per ragioni formali fosse dichiarata illegittima tutta la procedura, pur tuttavia avrebbe dovuto valutarsi se la risoluzione di collocare i lavoratori in cigs fosse coerente con 1 criteri di scelta concretamente indicati ab initio nella comunicazione di avvio della procedura sindacale.

5.5.- Con riferimento alla posizione specifica il giudice avrebbe dovuto considerare che il lavoratore, pur nell’ambito della situazione di crisi accertata dall’accordo 18.3.03, era stato posto in cigs in esecuzione dell’accordo 22.7.03, relativo all’ulteriore evenienza della cessazione della produzione del modello Panda, ove era enunziato il criterio obiettivo e determinato della sospensione dei dipendenti addetti alla protezione di detto modello, che non si discostava dalla comunicazione del 30.10.02, in cui già si prevedeva la posizione dei lavoratori addetti al modello Panda.

6.- Preliminarmente deve rigettarsi la richiesta, avanzata dalla parte controricorrente, di dichiarare inammissibile il ricorso principale per l’intervenuta definizione del procedimento per repressione del comportamento antisindacale, promosso dalle Oo.ss. nei confronti di Fiat, per violazione degli oneri di informazione nella procedura collettiva che ha condotto all’applicazione della cigs di cui ora si discute.

La controricorrente ha richiamato le sentenze di questa Corte 9.6.09 n. 13240 e 1.7.09 n. 15393 che rigettano il ricorso per cassazione di Fiat avverso la sentenza di appello che riteneva sussistente il comportamento antisindacale e dichiarava l’illegittimità dei provvedimenti di sospensione in cigs adottati a seguito della procedura avviata con la comunicazione del 31.10.02.

Rileva il Collegio che il giudicato è, tuttavia, insussistente in quanto le pronunzie invocate non possono spiegare la loro autorità in un diverso giudizio, dato che il giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione e presuppone – a differenza di quanto qui riscontrabile – che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di parti, oltre che di petitum e di causa petendi (giurisprudenza consolidata, v. per tutte Cass. 27.01.06 n. 1760).

7.- Per quanto riguarda la questione principale (v. 5.1-5.2) deve osservarsi che la L. 23 luglio 1991, n. 223 – che introduce una visione organica della cigs, ricollegandone la fruizione a particolari requisiti soggettivi dell’impresa e all’esistenza di uno stato di crisi aziendale, nonchè alla proposizione da parte dell’imprenditore di precisi programmi, limitati nel tempo – prevede che dopo l’accertamento dello stato di crisi e l’approvazione dei programmi e per tutta la loro durata, all’esito di una articolata procedura, il Ministero del Lavoro con decreto conceda il trattamento straordinario di integrazione salariale (artt. 1-2).

Il datore di lavoro deve scegliere 1 Lavoratori da collocare in cigs adottando meccanismi di rotazione tra i dipendenti che svolgono le stesse mansioni e sono occupati nell’unità produttiva interessata. I "criteri di individuazione dei lavoratori" e "le modalità della rotazione" sono oggetto di consultazione sindacale, in forza del dettato normativo, che impone la loro comunicazione alle Oo.ss. e l’esame congiunto di cui alla L. 20 maggio 1975, n. 164, art. 5.

Qualora il datore, per ragioni di carattere tecnico-organizzativo, non intenda attuare meccanismi di rotazione dovrà indicarne i motivi nel programma di ristrutturazione ( L. n. 223, art. 1, commi 7 e 8).

Il Ministro del lavoro, pur approvando il programma e concedendo la cassa integrazione, può ritenere non giustificata la non adozione della rotazione e promuovere un incontro tra le parti. Ove non si pervenga ad un accordo entro tre mesi dalla data della concessione de trattamento di integrazione il Ministro stesso stabilisce l’adozione di meccanismi di rotazione sulla base delle proposte formulate dalle parti (comma 8, secondo periodo).

8.- Su tale assetto intervenne il D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, emanato per delega conferita dalla Legge di semplificazione amministrativa 15 marzo 1997, n. 59, art. 20 che inserì il procedimento per la concessione della CIGS – come regolato dalla L. n. 223 del 1991 – tra quelli sottoposti a delegificazione mediante regolamento emesso ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 2 (art. 20, comma 8, in relazione al n. 90 dell’allegato 1 alla legge stessa).

9.- I rapporti tra le due fonti sono stati definiti dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che la disciplina del D.P.R. 218 non abroga la L. n. 223 del 1991 e lascia, quindi, intatti gli oneri di comunicazione fissati dall’art. 1 di quest’ultima. Il D.P.R. n. 218 non incide, infatti, sulle disposizioni del combinato disposto della L. n. 164 del 1975, art. 5 e della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7 -riguardanti l’obbligo datoriale di comunicare in avvio della procedura per l’integrazione salariale alle organizzazioni sindacali i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonchè le modalità di rotazione poste da tali disposizioni in capo dell’imprenditore – atteso che la disciplina da esso fissata attiene unicamente alla fase propriamente amministrativa del procedimento di concessione della integrazione salariale (Cass. 28.11.08 n. 28464).

Può, dunque, affermarsi con questa impostazione (poi ripresa da numerose altre sentenze, tra le quali v. Cass. 31.1.11 n. 2155, n. 2156, n. 2157, Cass. 21.2.11 n. 4151 e 4152) che per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione, la L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, prescrive che il datore di lavoro comunichi alle Oo.Ss. i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, in relazione a quanto previsto dalla L. n. 164 del 1975, art. 5. Tale disposizione tutela, nella gestione della cassa integrazione, i diritti dei singoli lavoratori e le prerogative delle Oo.Ss., anche dopo l’entrata in vigore della disciplina del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, la quale non abroga o modifica le suddette disposizioni ma è volta unicamente a diversamente regolamentare il procedimento amministrativo, di rilevanza pubblica, di concessione di integrazione salariale.

Ad analoga conclusione questa Corte è pervenuta per quel che riguarda gli obblighi di rilevanza collettiva del datore ( L. n. 223, art. 1, commi 7 e 8), precisando che la detta normativa regolamentare non ha spostato l’informazione sui criteri di scelta e sulle modalità della rotazione dal momento iniziale della comunicazione di avvio a quello immediatamente successivo dell’esame congiunto, in quanto, altrimenti, il contenuto della norma di cui al D.P.R. n. 218 cit., art. 2. sarebbe estraneo all’esigenza di semplificazione del procedimento amministrativo e avrebbe come conseguenza solo l’alleggerimento degli oneri della parte datoriale con compressione dei diritti di informazione spettanti al sindacato, dando luogo ad un sistema di consultazione sindacale palesemente inadeguato (Cass. 9.6.09 n. 13240 e 1.7.09 n. 15393, entrambe emanate a conclusione del procedimento per condotta antisindacale promosso dalle Oo.ss. nei confronti di Fiat con riferimento alla procedura di cigs ora in esame avviata con la comunicazione del 31.10.02).

10.- Sulla base di queste considerazioni, all’esito dell’esame delle questioni sub 5.1 e 5.2, può ritenersi corretto l’assunto del giudice di merito che – pur dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 218 del 2000 – la comunicazione che il datore, ai sensi della L. n. 164 del 1975, art. 5 è tenuto a dare alle rappresentanze sindacali aziendali debba contenere l’indicazione dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione, i quali solo successivamente dovranno costituire oggetto del successivo esame congiunto.

11.- Consegue l’irrilevanza della questione attinente il rilievo assegnato alla documentazione di provenienza ministeriale (n. 5.3).

Ove si ritenga che criteri di individuazione e modalità di rotazione debbono essere indicate ab initio nella comunicazione di avvio, è superfluo esaminare la tesi che assegna valore asseverativo ad un documento che attesta che quell’indicazione è avvenuta solo in un momento successivo, e cioè in sede di esame congiunto.

12.- Neppure può sostenersi che gli accordi 18.3.03 e 22.7.03 avrebbero sanato ogni eventuale vizio della procedura attivata con la lettera 31.10.02.

In proposito va precisato che la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente (Cass. 2.8.04 n. 14721, 21.8.03 n. 12307 ed altre) parte dal presupposto che l’accordo sia di per sè esaustivo delle esigenze conoscitive e di esternazione imposte dal combinato normativo della L. n. 164, art. 5 e della L. n. 223, art. 1, commi 7 e 8 in quanto in tal caso sarebbe solo inutile formalismo imporre al datore di comunicare alle Oo.ss. quei criteri di selezione che proprio con esse ha elaborato (Cass. 3.5.04 n. 8353).

Nel caso di specie, tuttavia, l’accordo – intervenuto a procedura già iniziata e quando molte centinaia di lavoratori erano già stati posti in cassa integrazione – si limita a formulare un generale sistema di rotazione a partire dall’aprile 2003, senza indicare il procedimento di individuazione dei soggetti interessati, il che esclude quel carattere esaustivo sopra rilevato.

Inoltre, per il fatto di essere intervenute a procedura già iniziata, le modalità concordate in sede di accordo non possono soddisfare all’essenziale esigenza cui la preventiva comunicazione è preposta, e cioè quella di consentire (non solo alle Oo.ss. di confrontarsi sul punto, ma anche) ai lavoratori coinvolti nella procedura – tanto prima che dopo il raggiungimento dell’accordo – di verificare se l’utilizzo della cassa integrazione da parte del datore di lavoro sia coerente al programma di superamento della crisi adottato e, quindi, di consentire la tutela della loro posizione individuale, nella sostanza controllando il potere del datore di collocarli in cassa integrazione (v. anche Cass. 10.5.10 n. 11254).

13.- Escludendo il carattere sanante degli accordi 18.3.03 e 22.7.03 ed assegnando natura ostativa alla omissioni della comunicazione, ti giudice di merito si è attenuto ad una lettura della norma basata su un principio pacifico, affermato da Cass., S.u., 11.5.00 n. 302, secondo cui in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l’attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa è illegittimo qualora il datore, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle Oo.Ss., ai fini dell’esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi (in base al combinato disposto della L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 7 e L. n. 164 del 1975, art. 5, commi 4 e 5). Ove l’illegittimità può essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata.

14.- Quanto all’incidenza della comunicazione 31.10.82 sulla posizione del ricorrente deve rilevarsi che la giurisprudenza della Corte di cassazione ha precisato che "i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere …", di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 1 debbono essere connotati dal requisito della specificità, ovvero, dalla "idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri", precisandosi che l’aggettivazione "non individua una specie nell’ambito del genere criterio di scelta ma esprime la necessità che esso sia effettivamente tale, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione", atteso che "un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta" (v. Cass. 1.7.09 n. 15393, che richiama Cass. 23.4.04 n. 7720, e fa chiaro riferimento a S.u. n. 302 del 2000, citata).

Tale specificità non è stata riscontrata dal giudice di merito, che – analizzando il contenuto specifico dei documenti in considerazione – ha ritenuto non evidenziato con sufficiente specificità il percorso aziendale che ha portato all’individuazione dei singoli lavoratori da sospendere m cassa integrazione, tanto nell’originaria comunicazione del 31.10.02, tanto nell’accordo 22.7.03 (e nella prodromica comunicazione 18.7.03), il quale pure faceva riferimento ai lavoratori adibiti alla produzione di un singolo modello di vettura.

Trattasi di valutazioni di merito che, in quanto congruamente motivate, non sono suscettibili di censura in sede di legittimità. 15.- Per queste ragioni il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, specificate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Provvedimento in forma semplificata, secondo quanto deliberato dal collegio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 1.000,00 (mille/00) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

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