Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 16-11-2010) 08-03-2011, n. 9037 Associazione per delinquere

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 24 febbraio 2010, il Tribunale di Napoli, adito ex art. 324 c.p.p., confermava il decreto in data 24 dicembre 2009 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con il quale è stato disposto il sequestro preventivo, a norma dell’art. 321 c.p.p. e L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies nei confronti, tra gli altri, di T.D., indagato per i reati di partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e dei reati-fine.

2. Osservava il Tribunale che i beni in sequestro (un villino e due veicoli) avevano un valore complessivo che non trovava corrispondenza nei modesti redditi del T., derivante dal suo impiego presso il Comune di Marano di Napoli, e che della loro legittima provenienza il predetto non aveva offerto alcuna giustificazione.

3. Ricorre per Cassazione il predetto indagato, con atto personalmente sottoscritto, con il quale denuncia la violazione degli artt. 321 c.p.p. e L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies e il vizio di motivazione in punto di sussistenza dei presupposti legittimanti il sequestro, osservando che, come documentato, egli era dipendente del Comune di Marano da oltre venticinque anni con retribuzione annuale da ultimo ammontante a circa Euro 23.000.000, introiti sufficienti, considerato anche il ricorso alla cessione del quinto dello stipendio, a fare fronte al prezzo di acquisto del villino, pari a L. 181 milioni, avvenuto nell’anno (OMISSIS), e quindi oltre dieci anni prima dell’inizio della contestata attività criminosa.
Motivi della decisione

1. Il ricorso, al limite dell’ammissibilità, appare infondato.

2. Il Tribunale ha già preso in esame le deduzioni del T. osservando che le sue fonti di reddito, derivanti dal suo impiego presso il Comune di Marano, erano del tutto insufficienti a giustificare l’esborso connesso all’acquisto del villino e degli altri beni in sequestro; risultando anzi dalle indagini patrimoniali che, rispetto alle entrate, le uscite evidenziavano un saldo negativo di Euro 112.107.

Le contrarie deduzioni svolte dal ricorrente, attenendo a elementi di fatto, e in mancanza di carenze o vizi di logici a carico della ordinanza impugnata, non possono ricevere esame in sede di legittimità.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-01-2011) 23-03-2011, n. 11597 Armi improprie

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 9/7/08 la Corte di Assise di Siracusa condannava G.G. alla pena di anni 5 di reclusione e 5.000 Euro di multa per i reati (commessi ed accertati in (OMISSIS)) di detenzione e porto illegali di una pistola cal. 6,35 (capo B) e, in riferimento ad essa, di ricettazione (capo C) e detenzione di arma clandestina (capo D) in quanto con il numero di matricola abraso.

Assolveva invece il G. dal reato di omicidio (capo A) commesso con la pistola oggetto dei capi precedenti, in danno di T. V., per aver agito in stato di legittima difesa.

Su appello del Pm (che chiedeva la condanna per omicidio volontario e in subordine per eccesso colposo di legittima difesa), delle parti civili e dell’imputato la Corte di Assise di Appello di Catania, in riforma della sentenza di primo grado, riteneva la penale responsabilità del G. anche per il reato di omicidio sub A, qualificato il fatto come compiuto con eccesso colposo di legittima difesa ( art. 52 c.p., art. 59 c.p., u.c. e art. 589 c.p.). Con le conseguenti statuizioni civili.

T.V., la vittima, intorno alle 21,30 del 21/3/04 viene trovato esanime in una pozza di sangue nel vialetto d’accesso di un agriturismo di (OMISSIS), al di qua del cancello di ingresso, da un ospite che ne stava uscendo. All’esterno del cancello, aperto, la VW Golf del T. coi fari accesi, la chiave di avviamento inserita, lo sportello lato guida aperto. Sul posto altre pozze di sangue e tracce di colluttazione e, dietro una siepe, una pistola cal. 6,35 (priva di impronte digitali, ma intrisa di sangue e di terriccio) con l’otturatore bloccato da un colpo inesploso. La mattina dopo, con la luce, verranno trovati in terra due bossoli esplosi cal. 6,35.

Nel contempo, a seguito di una collisione tra autoveicoli avvenuta ad un incrocio nell’abitato di (OMISSIS), uno dei conducenti coinvolti si avvede che nelle vicinanze è fermo un fuoristrada Toyota sul cui sedile di guida si trova sanguinante un proprio conoscente, l’odierno imputato G.G., che porta subito all’ospedale, dove gli vengono riscontrate escoriazioni varie ed una ferita trapassante da arma da fuoco alla piega del braccio sinistro. Il sedile di guida e il pannello interno dello sportello sinistro del fuoristrada è intriso di sangue e sulla pedana poggiapiedi davanti all’altro sedile, un cassettino portaoggetti (completamente estratto dalla sua sede sotto uno dei sedili) contenente un lucchetto (che risulterà quello del cancello dell’agriturismo) e due chiavi (quella del lucchetto e quella della stanza n. 3 della struttura). All’interno dell’autoveicolo tracce di polvere da sparo (rilevati residui di sparo in abbondanza sul volante e sull’impugnatura del cambio).

L’autopsia sul cadavere rivela un unico colpo di arma da fuoco esploso a bruciapelo al petto della vittima, con traiettoria da destra a sinistra e dall’alto in basso; una escara o ustione di 3 grado alla mano sinistra (come di chi avesse afferrato la canna di una pistola che poi avesse sparato); escoriazioni varie.

Si accertava che quello stesso pomeriggio il G. (pregiudicato per associazione di tipo mafioso) si era incontrato nella stanza n. 3 di quell’agriturismo con A.F., moglie separata del T.; che all’uscita della coppia dalla struttura ricettiva in cui si erano intrattenuti per circa tre ore, il G. veniva affrontato dal T., geloso della moglie nonostante la risalente separazione (circa tre anni); ne seguiva una colluttazione, all’esito della quale il T. rimaneva ucciso con un colpo di pistola cal. 6,35 che risulterà con matricola abrasa.

Questi i fatti incontestati (a parte la dislocazione del portaoggetti nel fuoristrada, che l’accusa ritiene contenesse la pistola – che si sarebbe quindi appartenuta al G. – e che la difesa addebita invece a spostamenti successivi a opera di chi, in più occasioni, anche a scopo di indagine, era entrato nell’automezzo: solo cinque i residui di sparo all’interno del contenitore).

La divergenza tra accusa (pubblica e privata) e difesa è in primo luogo sull’originaria disponibilità dell’arma. Secondo l’accusa essa era custodita dal G. nel cassetto portaoggetti del fuoristrada, allocato sotto uno dei sedili anteriori: quando l’uomo, sceso dalla vettura per aprire il lucchetto del cancello (dietro di lui la donna a bordo della propria auto) aveva visto il T. (assai più giovane e robusto e noto per il suo carattere aggressivo) muovere dall’altra parte dell’ingresso per venire minaccioso verso di lui, era tornato precipitosamente verso la sua autovettura per prendere la pistola. Ciò aveva fatto (lasciando nel contempo cadere nel portaoggetti, dove era la pistola, il lucchetto e le chiavi) ma era stato intanto raggiunto dall’altro, iniziando con lui una colluttazione. Poi i due spari: un primo colpo, deviato con la mano sinistra dal T., aveva colpito lo stesso G. all’incavo del braccio sinistro; il secondo, sparato a bruciapelo a contatto con il petto del T., era andato a bersaglio. Poi la pistola gettata (o nascosta) dietro la siepe e la fuga in auto.

Secondo la difesa, sorretta dalla parola della A. (che vede qualcosa nella mano dell’ex marito) e dalla versione dei fatti data dall’imputato (che nella fase delle indagini, prima di astenersi dal fare altre dichiarazioni, affermava che gli aggressori erano due, il T. in auto ed un motociclista sconosciuto armato di pistola, che poi, quello esitando a sparare, viene presa direttamente dall’interessato), ad essere armato fin dall’inizio era il T.: durante la colluttazione erano partiti due colpi e solo dopo essere risalito in macchina ed essersi allontanato, senza curarsi dell’altro, si era accorto di essere ferito al braccio.

Il giudice di primo grado, pur attribuendo l’arma alla persona del G. (di qui la condanna per i capi B, C e D relativi alla pistola: solo il possessore aveva interesse a nasconderla, per recuperarla in un secondo momento), ritiene che questi abbia agito per legittima difesa: il primo colpo lo attinse al braccio, il secondo colpì mortalmente l’aggressore (volontariamente o meno nel corso della colluttazione, comunque nella necessità che l’altro non si impadronisse dell’arma), il terzo si inceppò.

Il giudice di secondo grado, invece, esclude una tale ipotesi e ciò a ragione del fatto che il G. aveva sì agito nella presunzione che il T. (che egli giustamente temeva, per sè ma anche per la donna che era nella vettura dietro di lui) fosse armato, ma, non avendo usato la necessaria accortezza per verificare la decisiva circostanza, aveva posto in essere – colposamente – una reazione sproporzionata all’offesa. Di qui la condanna per eccesso colposo di legittima difesa: riducendo tuttavia la pena per il reato base (capo C) e gli immediati satelliti ed opportunamente aumentando la pena in continuazione per il reato colposo, aveva mantenuto la pena nella stessa misura stabilita in primo grado.

Ricorreva per cassazione la difesa del G., deducendo: 1) vizio di motivazione in ordine alla condanna per i reati relativi all’arma (disattesa l’unica prova diretta rappresentata dalla testimonianza della A. sia in ordine a chi detenesse la pistola al momento del fatto sia in ordine alla dinamica del fatto stesso, erano stati privilegiati argomenti inferenziali di prova indiretta); 2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla negata ipotesi di legittima difesa per una malintesa accezione del concetto di proporzione tra difesa e offesa (trattandosi di concetto relativo da valutare caso per caso); 3) vizio di motivazione e violazione di legge per le negate attenuanti generiche e la determinazione della pena per il reato base e quelli in continuazione.

Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG concludeva per il rigetto del ricorso, i difensori di parte civile per la declaratoria di inammissibilità del medesimo, i difensori dell’imputato per il suo accoglimento.

La sentenza impugnata va annullata limitatamente al capo A, con rigetto nel resto del ricorso.

Infondato il primo motivo, che lamenta vizio di motivazione là dove invece, del tutto correttamente e senza contraddizioni o vizi logici, la sentenza da conto del mancato credito alla testimonianza della A., di per sè sospetta per i rapporti che la legano al G. ed apertamente in linea con la versione dell’imputato (quest’ultima oggettivamente incongrua e addirittura sovrabbondante rispetto agli scopi difensivi). Ben motivate, allo stesso modo, le ragioni che militano per l’attribuzione della pistola all’imputato e non al T.: se il possessore dell’arma fosse stato quest’ultimo, il G. non avrebbe avuto scampo. Tutto invece ha una la logica nel caso opposto: il precipitoso tentativo di recuperare l’arma sulla macchina alla vista dell’avversario, il recupero della stessa inizialmente vanificato dall’arrivo del T. (in realtà poco importa che fosse tenuta nel vano portaoggetti o altrove, anche se non si spiegherebbe la presenza al suo interno di cinque particelle di piombo-antimonio-bario se il vano fosse stato al suo posto al momento dell’esplosione dei colpi), la colluttazione tra i due, la pistola contesa, gli spari. Poi la fuga con la pistola gettata o nascosta dietro la siepe dopo averne stropicciato le impronte con il terriccio, all’evidente fine – per il ferito sanguinante – di non portare con sè un’arma con il numero di matricola abraso (se il sopravvissuto non ne fosse stato il possessore e l’utilizzatore avrebbe avuto tutto l’interesse a lasciarla com’era nei pressi del cadavere) e magari di recuperarla in un secondo momento.

Fondato invece il secondo motivo. Se è corretto configurare un’ipotesi di legittima difesa putativa in capo all’imputato (che a quell’ora di notte e in luogo relativamente isolato si è visto venire contro l’ex marito geloso, più giovane e prestante di lui, della donna con cui aveva appena passato alcune ore in intimità e che si trovava appena alle sue spalle a bordo di una seconda auto), non può condividersi il prosieguo del ragionamento del giudice d’appello in ordine alla qualificazione del fatto come di eccesso colposo: anche ipotizzando che ad un certo punto il G. abbia avuto ad accorgersi di avere di fronte un uomo disarmato, non è esigibile – in un contesto di colluttazione estrema – che egli dosasse con precisione il proprio vantaggio, facendo valere in modo eventualmente lesivo ma non omicida la propria superiorità. E’ vero che egli ha sparato "a bruciapelo" (cioè a contatto) contro il petto dell’antagonista, inevitabilmente uccidendolo, ma se l’altro (più giovane e robusto) gli avesse sottratto l’arma nulla avrebbe potuto garantire l’incolumità sua e della donna che era alle sue spalle. La stessa sentenza Strozza che viene citata a conforto (Cass., sez. 1^, n. 1559 del 27/11/78, dep. 9/2/79, rv. 141128-9) è in caso esattamente opposto, dove la difesa contro un’aggressione manuale lesiva dell’incolumità individuale era stata realizzata, cagionando la morte dell’aggressore mediante l’uso di una pistola, da parte di un soggetto più giovane e di maggior prestanza fisica. La motivazione non è pertanto adeguata e gli atti vanno rinviati per nuovo giudizio ad altro decidente. In parte infondato, in parte assorbito il terzo motivo. La pena, se (come nella specie) è sufficientemente motivata, non è censurabile nel giudizio di legittimità. Il giudice di merito ha motivatamente negato le circostanze attenuanti generiche per la presenza di un significativo precedente e la negativa condotta post delictum (la fuga dopo il fatto, il tentato occultamento della pistola, le menzogne rese prima nel corso delle indagini preliminari poi nel memoriale prodotto in dibattimento). La pena per i reati accertati è particolarmente mite, "limata" sia nel reato base sub C che in quelli in continuazione sub B e D. Il giudice del rinvio si uniformerà alla presente sentenza ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 627 c.p.p., comma 3.
P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui al capo sub A come riqualificato e rinvia per nuovo giudizio sul capo ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Catania.

Rigetta nel resto il ricorso.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 06-04-2011, n. 2135 Provvedimenti contingibili ed urgenti

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza in epigrafe, il giudice di primo grado ha accolto il ricorso proposto dall’attuale parte appellata, con il quale è stato chiesto l’annullamento dell’ordinanza n.108 prot.n.244 del 2 ottobre 2009, adottata dal Prefetto di Foggia nella veste di Commissario delegato per il superamento dei danni conseguenti ai gravi dissesti idrogeologici che interessano il territorio del Comune di Marina di Lesina.

Il predetto provvedimento è stato preceduto dal d.P.C.M. del 31 ottobre 2008, con il quale veniva dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell’art.5,comma 1°, della legge 24 febbraio 1992, n,225, e fino al 31 dicembre 2009, lo stato d’emergenza nel territorio del Comune anzidetto, dove, per la presenza di rocce gessose, nelle quali sono presenti fenomeni carsici, si determinano numerose cavità con conseguente rischio di crolli improvvisi degli edifici sovrastanti.

Con ordinanza n.3750 del 30 marzo 2009 il Prefetto di Foggia, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della P.C.M. è stato nominato Commissario delegato per la realizzazione dei primi interventi urgenti diretti alla rimozione delle situazioni di pericolo, con facoltà di adottare, anche d’intesa con l’Autorità di Bacino della Puglia, tutte le iniziative necessarie al superamento dell’emergenza e provvedere, attraverso la predisposizione di un apposito piano, agli interventi descritti alle lettere a), b) c), del punto 3 dell’art.1 della detta ordinanza.

In tale contesto con l’impugnata ordinanza, il Prefetto di Foggia, considerato che l’edificio appartenente al condominio in epigrafe, a giudizio dell’Autorità di Bacino della Puglia, doveva essere considerato di "media criticità", riteneva necessaria l’effettuazione di un immediato approfondimento tecnico, a cura e spese del condomino ricorrente e dei suoi abitanti, sulle strutture del fabbricato condominiale al fine di individuarne la consistenza e le condizioni di sicurezza statica, con diffida che, in caso di inottemperanza si sarebbe proceduto alla immediata dichiarazione di inagibilità dello stabile e alla conseguente emanazione di ordinanza di sgombero dell’immobile.

L’ordinanza n 108/2009 è stata impugnata dai proprietari dell’edificio, rilevandone molteplici profili d’illegittimità attinenti vuoi all’assenza delle condizioni necessarie per l’adozione di un provvedimento di tipo emergenziale con addebito delle spese ai proprietari dell’edificio, visto che nell’ordinanza impugnata mancava, com’era invece necessario, atteso il potere eccezionale e derogatorio esercitato, il puntuale riferimento alle norme derogate e alle ragioni della deroga, vuoi al mancato accertamento dell’effettiva esistenza di uno stato di pericolo, che comunque era stato dichiarato senza che i proprietari dell’edificio medesimo fossero stati chiamati a partecipare al procedimento amministrativo culminato con la rilevata necessità di indagine preliminare sulle sue fondazioni.

Il giudice di primo grado, sulla base di una premessa volta ad inquadrare l’ordinanza impugnata dal punto di vista ordinamentale, per poi delinearne la struttura giuridica alla luce dell’art.5 comma 1 della legge n.225/1992, ha accolto il ricorso, compensando le spese del giudizio.

Le Amministrazioni appellanti chiedono la riforma della sentenza impugnata, ravvisandovi, sostanzialmente, una errata ricostruzione dei poteri esercitati dal Prefetto di Foggia in veste di Commissario delegato con l’O.P.C.M. n.3750 del 2009.

Si è costituito in giudizio il condominio appellato per chiedere la conferma della sentenza di primo grado, e contestualmente riproponendo i motivi di primo grado non esaminati dal primo giudice.

Alla udienza del 22 febbraio 2011 il ricorso è stato chiamato e trattenuto in decisione a conclusione della sintetica difesa orale svolta dai legali delle parti presenti.

Si può prescindere dall’esame delle eccezioni sollevate dalla parte appellata per ottenere in via pregiudiziale il rigetto dell’appello essendo quest’ultimo infondato.

Conviene a tal proposito riprendere i passaggi più significativi che dalla decisione di primo grado vengono dedicati alle caratteristiche delle ordinanze adottate in base alla legge n.225 del 1992.

Quando si verificano nel nostro Paese gli eventi descritti nella lettera c) comma 1° dell’art.2 della richiamata legge n. 225/1992 (calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari), il Consiglio dei Ministri, in applicazione dell’art.5 comma primo della stessa legge, delibera lo stato di emergenza determinandone la durata e l’estensione territoriale.

Gli interventi di emergenza conseguenti alla detta dichiarazione vengono attuati con ordinanze in deroga "ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento giuridico" (comma 2°).

Sempre con ordinanze si procede per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose (comma 3°).

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, per l’attuazione degli interventi di cui di cui ai commi 2° e 3°, può avvalersi di commissari delegati.

Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell’incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio (comma 4°).

"Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l’indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate." (comma 5°).

In virtù di quanto sopra, dopo aver dichiarato lo stato di emergenza, il Presidente del Consiglio emana provvedimenti con i quali delega le funzioni ad un commissario, individuando "i tempi e le modalità" di svolgimento dell’incarico, stabilendo inoltre che possono essere adottati provvedimenti in deroga alla vigente normativa.

In tal modo viene delimitato il potere di deroga alla legislazione vigente, indicando quali leggi, per quanto strettamente occorre per la realizzazione degli interventi, il commissario può derogare.

Sono poi gli atti del commissario, cioè le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti, a rappresentare i provvedimenti che devono contenere l’indicazione delle principali norme cui si intende derogare e che vengono adottati nella fase di attuazione degli interventi di emergenza.

L’O.P.C.M., in sostanza, conferisce il potere di deroga alla legislazione vigente, indicandone i limiti per quanto è strettamente necessario ad assumere i provvedimenti di natura emergenziale da parte del Commissario, che a sua volta è tenuto ad indicare in concreto di quale ambito del potere di deroga conferitogli egli ha inteso avvalersi, indicando le ragioni per le quali ha ritenuto necessario ricorrere alla deroga per affrontare l’emergenza.

E ciò è tanto più necessario quando, come nella fattispecie, la derogabilità afferisce ad interi corpi legislativi (v. art. 5 ord. n. 3750/2009), seppure comunque individuati settorialmente, così da imporre nel provvedimento attuativo del Commissario delegato la determinazione del nesso di strumentalità tra l’esercizio della deroga alla legislazione vigente e l’emergenza da affrontare, in modo da giustificare la stessa deroga.

A fronte di tutto quanto sopra evidenziato, il collegio non può non condividere l’avviso del primo giudice, dove afferma "la non diretta riconducibilità degli adempimenti richiestifinalizzati a monitorare la sicurezza statica dei fabbricati alle indagini necessarie alla identificazione delle cause che hanno determinato la situazione emergenziale in atto o agli interventi diretti a mitigare e rimuovere situazioni di pericolo".

D’altra parte emerge con nettezza l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, non avendo il Prefetto saputo indicare a quali norme (tra quelle contemplate dall’art.5 della cit. ordinanza n.3750/2009) abbia inteso derogare.

Né detti provvedimenti attengono "alla mitigazione del rischio idrogeologico" di cui all’art.1 punto 3 lett. a) dell’ordinanza n.3570/2009, potendo al riguardo il Commissario delegato soltanto effettuare interventi volti "alla prosecuzione, d’intesa con il Comune di Lesina, dei lavori appaltati e finalizzati…." al detto fine.

E ciò non poteva non fare poiché l’ordinanza commissariale attuativa dell’O.P.C.M. N.3750/2009, di cui si sta discutendo, non appartiene alla tipologia delle ordinanze c.d. libere, quali quelle che il sindaco può adottare ai sensi dell’art. 54 del TUEL, D.LGS. 267/2000.

Queste ultime attribuiscono un potere sostanzialmente normativo che deve rispettare, nell’ambito di finalità genericamente individuate, solo i principi generali dell’ordinamento e che, essendo disancorato da specifici e localizzati presupposti fattuali, è tendenzialmente illimitato; potere, dunque, in quanto tale, autorizzato a dettare regole di condotta e sanzioni che conculcano la sfera di autonomia dei singoli, garantita invece dal principio silentium legis, libertas civium.

Al commissario delegato ex lege n.225/1992 compete invece un potere di attuare gli interventi emergenziali che risulta conformato dalla dichiarazione dello stato di emergenza e dalla successiva ordinanza presidenziale con cui è stato conferito.

In concreto, è accaduto invece, che l’ordinanza impugnata si è atteggiata sul modello di un’ordinanza c.d. libera, tesa cioè ad affrontare accadimenti che potrebbero mettere in pericolo una collettività, e però determinati in modo generico, sì da rendere necessaria la verifica preliminare della loro effettiva esistenza, attraverso l’obbligo dell’accertamento tecnico in questa sede contestato.

Poiché, poi, come detto, è proprio l’ordinanza n. 3750/2009 ad aver delimitato la competenza del Commissario delegato, ne deriva che l’imposizione al condominio appellato dei suddetti accertamenti tecnici preliminari, volti alla verifica della tipologia della fondazione dell’edificio e delle sue caratteristiche strutturali, all’evidenza, non rientra tra gli interventi elencati al punto 3) dell’art.1 della stessa ordinanza, non avendo essi relazione diretta né con "la mitigazione del rischio idrogeologico", né con la rimozione "delle cause dell’emergenza".

E’ inoltre altrettanto evidente la contraddizione in cui cade l’argomentare di parte appellante: nel tentativo di individuare il supporto giustificativo dell’ordinanza impugnata, essa, da un lato, afferma che i predetti accertamenti rientrano, a tenore dell’art.1 comma 2° dell’O.P.C.M. n. 3795/09, nelle "iniziative necessarie al superamento dell’emergenza" e, dall’altro, esclude che gli stessi accertamenti possano essere considerati (ex art.1 comma 3° lett. b) "indagini necessarie alla identificazione delle cause che hanno determinato la situazione emergenziale" ovvero (ex art.1 comma 3° lett. c) "interventi diretti alla mitigazione e alla rimozione delle situazioni di pericolo", con la conseguenza che correttamente gli accertamenti in parola sarebbero stati richiesti ai singoli proprietari dell’edificio in questione, con relativo addebito.

Senonché, per giungere ad affermare quanto precede, occorre non accorgersi che tutte le iniziative avviabili dal Commissario delegato in virtù dell’art.1 della citata ordinanza n. 3750/2009 sono tra loro intrinsecamente connesse e s’inquadrano nel disegno complessivo in essa delineato per affrontare lo stato di emergenza, rispetto al quale, tuttavia, l’effettuazione degli accertamenti in questione rappresenta una fase senz’altro distinta, seppure necessaria alla luce del criterio di corretta amministrazione, per il quale per ben agire occorre prima conoscere.

Né in base all’ordinanza di delega dei poteri, il Commissario delegato, come già riferito, poteva addossare ai privati adempimenti che rientrano nel "risanamento idrogeologico del territorio" non avendo detta ordinanza affatto richiamato né l’art. 53 né l’art. 67 del t.u. in materia di ambiente.

Neppure ha pregio il richiamo effettuato da parte appellante all’art.1117 del cod.civ..

E’ evidente infatti che dall’evocata norma civilistica non si ricava alcun possibilità d’intervento autoritativo degli organi amministrativi sulle parti comuni di un edificio condominiale, ma semmai un potere degli stessi proprietari che l’autorità amministrativa è tenuta ad autorizzare se conforme alle prescrizioni edilizie vigenti.

Infine, non si può omettere di evidenziare come la censura sollevata dalla parte proprietaria dell’edificio in questione contro la spesa posta a suo carico riceva tutela al massimo grado delle fonti normative, per via, cioè, della prescrizione costituzionale secondo la quale "Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base a legge" (art.23 Cost.).

Come visto, dall’ordinanza commissariale impugnata non si ricava alcuna indicazione in ordine a quali delle norme si è inteso derogare, tra quelle contemplate dall’ordinanza n.3750/2009, allorché si è imposta l’effettuazione dell’accertamento tecnico preliminare ai cennati proprietari dell’edificio.

In ragione della richiamata disposizione costituzionale, appare allora ancor più evidente il rilievo appena svolto, ove venga rapportato all’addebito delle spese conseguenti, il quale appare invero sfornito di copertura normativa addirittura a partire dalla stessa ordinanza n.3750 /2009.

L’appello deve in conclusione essere respinto.

Nel peculiare andamento del processo ed alla luce delle questioni dedotte in primo e secondo grado, il collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, e per l’effetto conferma la sentenza impugnata.

Spese del grado compensate..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-03-2011) 27-04-2011, n. 16448 Giudizio abbreviato

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 17 maggio 2010, la Corte d’Appello di Roma riformava la sentenza del Tribunale di Latina – Sezione distaccata di Terracina del 5 agosto 2009, con la quale S.M. era stato condannato per illecita detenzione di sostanze stupefacenti a seguito di giudizio abbreviato.

Avverso tale decisione il predetto proponeva ricorso per cassazione.

Con un primo motivo di ricorso deduceva la violazione degli artt. 446 e 448 c.p.p. ed il vizio di motivazione osservando che, tratto a giudizio direttissimo dopo l’arresto in flagranza, aveva presentato istanza di patteggiamento, riguardo alla quale il Pubblico Ministero aveva manifestato il proprio dissenso senza indicarne le ragioni e che, a fronte della reiterazione della richiesta, il giudice aveva omesso di dare contezza dei motivi per i quali non aveva ritenuto di applicare comunque la pena.

Lamentava, altresì, che la richiesta era stata formulata anche in sede di appello e che la Corte territoriale non l’aveva accolta senza peraltro motivare sulle censure mosse in tal senso alla decisione di primo grado.

Con un secondo motivo di ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, osservando che nella decisione di primo grado viene indicata la pena per uno solo dei due reati contestati, quello più grave, senza alcuna indicazione in ordine al secondo reato, neppure con riferimento all’aumento per la continuazione.

Aggiungeva che la Corte d’Appello si era limitata ad osservare che la pena inflitta era quella attinente al reato di cui al capo A della rubrica, come risultava dal tenore della motivazione e dall’ulteriore rilievo che per il fatto contestato sub B, di lieve entità, era certamente applicabile la speciale circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, ma la motivazione non era comunque adeguata non consentendo alla difesa di verificare il procedimento seguito per la determinazione della pena.

Con un terzo motivo di ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, osservando come i giudici dell’appello avessero dato rilievo alla incensuratezza dell’imputato ed al comportamento processuale per ridurre la pena irrogata dal giudice di prime cure senza però valorizzare tali elementi anche per la concessione delle attenuanti richieste.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Con riferimento al primo motivo di ricorso deve osservarsi che, nella parte relativa allo svolgimento del processo, la sentenza impugnata dà atto che il ricorrente, dopo che il Pubblico Ministero aveva negato il consenso alla richiesta di applicazione pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p., aveva richiesto procedersi con il rito abbreviato, all’esito del quale veniva condannato.

Ciò posto, deve ricordarsi come, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il ricorso al giudizio abbreviato preclude la definizione del procedimento con una sentenza di patteggiamento in considerazione della impossibilità di convenire un rito nell’altro (Sez. 1, n. 15451, 22 aprile 2010; SS. UU. 12572, 23 dicembre 1994) ed in quanto la richiesta di rito abbreviato implica rinuncia al patteggiamento, poichè l’alternatività tra i riti è evidenziata dalle disposizioni che, regolando la facoltà dell’imputato di operare una scelta tra i possibili giudizi speciali, gli impongono un’esplicita opzione tra l’uno o l’altro procedimento (Sez. 3, n. 32234, 7 agosto 2007).

Conseguentemente, anche se all’esito del giudizio abbreviato il giudice ritenga ingiustificato il diniego del PM al patteggiamento, non può comunque pronunciare sentenza di accoglimento di tale richiesta (Sez. 6, n. 1940, 15 gennaio 2010; Sez. 5 n. 11945,19 ottobre 1999).

Alla luce dei principi sopra ricordati, che il Collegio condivide, appare evidente che avendo optato il ricorrente per il rito abbreviato, ha implicitamente rinunciato al patteggiamento e non può quindi dolersi del fatto che il giudice del merito non abbia motivato in ordine al dissenso del Pubblico Ministero e non abbia comunque applicato la pena richiesta, essendo tale possibilità preclusa proprio dalla scelta del diverso rito.

L’infondatezza è evidente anche per quanto concerne con riferimento il secondo motivo di ricorso.

La Corte d’Appello ha dato atto del fatto che il primo giudice ha omesso di applicare l’aumento per la continuazione e che la pena irrogata, come si desume dal contesto motivazionale, riguarda il più grave reato rubricato sub A. Nella fattispecie, pertanto, non si tratta, come affermato dal ricorrente, di omessa motivazione circa l’aumento applicato, poichè la Corte territoriale esplicitamente riconosce che la pena riguarda solo uno dei reati contestati.

Il ricorso, sul punto, è peraltro estremamente generico nello specificare le ragioni poste a sostegno del motivo.

Con riferimento, infine, al terzo motivo di ricorso, occorre ricordare che la concessione delle attenuanti generiche presuppone la sussistenza di positivi elementi di giudizio e non costituisce un diritto conseguente alla mancanza di elementi negativi connotanti la personalità del reo, cosicchè deve ritenersi legittimo il diniego operato dal giudice in assenza di dati positivi di valutazione (Sez. 1, n. 3529, 2 novembre 1993; Sez. 6 n. 6724, 3 maggio 1989; Sez. 6 n. 10690, 15 novembre 1985; Sez. 1 n. 4200, 7 maggio 1985).

Inoltre, riguardo all’onere motivazionale, deve ritenersi che il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o risultanti dagli atti, ben potendo fare riferimento esclusivamente a quelli ritenuti decisivi o, comunque, rilevanti ai fini del diniego delle attenuanti generiche (v. Sez. 6 n. 34364, 23 settembre 2010) con la conseguenza che la motivazione che appaia congrua e non contraddittoria non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, neppure quando difetti uno specifico apprezzamento per ciascuno dei reclamati elementi attenuanti invocati a favore dell’imputato (Sez. 6 n. 42688, 14 novembre 2008; Sez. 6 n. 7707, 4 dicembre 2003).

Ciò posto, nel caso in esame la Corte territoriale, con apprezzamento congruo e privo di cedimenti logici, ha fondato il proprio diniego sulla assenza di condizioni suscettibili di valutazione favorevole tenendo conto del quantitativo di stupefacente sequestrato e della circostanza che lo svolgimento dei fatti era indicativo di una condotta delittuosa non occasionale.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

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