Cass. civ. Sez. I, Sent., 09-09-2011, n. 18562

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.V. ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Lecce depositato in data 29.6.09 con cui veniva respinto il ricorso per l’ottenimento dell’equo indennizzo ex lege n. 89 del 2001.

Ha resistito con controricorso il Ministero della Giustizia Al ricorso per cassazione in questione devono essere applicate le disposizioni di cui al capo 1^ del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 2.3.2006) e, per quel che occupa, quella contenuta nell’art. 366 bis c.p.c., alla stregua della quale l’illustrazione del motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360, n. 1, 2, 3 e 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto; mentre per l’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 il ricorso deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione per cui la relativa censura; in altri termini deve cioè, contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. (Cass sez un 20603/07).

Inoltre, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, il ricorso deve contenere sempre a pena di inammissibilità la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali si fonda.

Nel caso di specie il ricorso non contiene alcuna formulazione di quesito di diritto in ordine alle questioni sollevate e, in particolare, le censure che deducono un vizio di motivazione, oltre a non contenere quanto richiesto dall’art. 366 bis c.p.c. dianzi riportato in quanto non si rinviene alcuna sintetica formulazione del dedotto vizio motivazionale, investono il merito della motivazione e si appalesano generiche e prive di autosufficienza;

Il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 800,00 per onorari oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 27-05-2011, n. 4785 Scuole e personale di sostegno

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

risultano soddisfatte le condizioni processuali di cui al precitato art. 60 in ordine alla possibilità di definire il giudizio cautelare con sentenza in forma semplificata;

Considerato che nel caso all’esame il collegio ravvisa la manifesta fondatezza del ricorso sulla base delle indicazioni e principi già espressi da questa Sezione con sentenza n.3287/2010 con a quale è stato ribadito che:

"- l’art. 38, comma 3, Cost., disponendo che "gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale", dà concretezza ai principi generalissimi che, in relazione ai "diritti inviolabili dell’uomo", esprime l’art. 2 Cost. e, in relazione alla "pari dignità sociale", esprime l’art. 3 Cost., quando esige che il principio di eguaglianza sia modulato in funzione anche delle "condizioni personali";

"- la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 215 del 1987, ha affermato che "la partecipazione del disabile al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato"; dal che il dovere dello Stato ( art. 38, comma 4, Cost.) di rendere concretamente fruibile il diritto all’istruzione attraverso "misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti di istruzione";

"- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha espressamente riconosciuto al disabile (art. 12) il diritto soggettivo all’educazione ed all’istruzione dalla scuola materna all’università, prevedendo che la fruibilità di tale diritto sia assicurata, tra l’altro, con il ricorso a personale docente specializzato di sostegno,

"- che, prendendo atto della circostanza che, accanto a forme più lievi, esistono forme di disabilità particolarmente gravi, la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha previsto la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunnidocenti stabilito in via generale (art. 40, comma 1);

"- che l’art. 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, aveva inciso sulle norme da ultimo ricordate fissando rigidamente un limite al numero degli insegnanti di sostegno e sopprimendo radicalmente la possibilità di assumere con contratti a tempo determinato altri insegnanti, in deroga al rapporto docentialunni pur se in presenza di disabilità particolarmente gravi;

"- che tali norme della legge n. 244 del 2007, tuttavia, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 80 del 26 febbraio 2010 in quanto contrastanti con il "quadro normativo internazionale (Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n, 18), costituzionale e ordinario, nonché con la consolidata giurisprudenza di questa Corte a protezione dei disabili".

"- che nell’ora citata sentenza la Corte ha osservato che "la scelta… di sopprimere la riserva che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato" incide sul nucleo indefettibile di garanzie costituente il limite invalicabile all’intervento normativo discrezionale del legislatore, in quanto "detta riserva costituisce uno degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto all’istruzione del disabile grave"; "la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno appresta una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità….(e) non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona de qua"…";

– che, nella specie, alla luce del riferito quadro normativo nel quale si iscrive la vicenda all’esame, non potrebbe dubitarsi dell’illegittimità del provvedimento impugnato con il quale, nonostante l’handicap del minore sia qualificato grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, l’Amministrazione dichiara l’impossibilità di garantirgli assistenza di sostegno per un numero di ore pari almeno ad un’intera cattedra;

– che l’esiguità dell’organico, infatti, non potrebbe pregiudicare il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave, essendo tenuta l’Istituzione Scolastica a provvedere a soddisfarle – in deroga al rapporto docentialunni ordinario – attraverso contratti a tempo determinato con insegnanti di sostegno; come prevedeva già la legge n. 449 del 1997 con norma che, in parte qua, non è suscettibile di modifica da patte del legislatore ordinario e che sancisce un ineludibile dovere da parte e dell’amministrazione scolastica;

– che il recente art.. 9, comma 15, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, ha confermato che il limite dei docenti di sostengo ("pari a quello in attività di servizio d’insegnamento nell’ organico di fatto dell’ a.s. 2009/2010") fa "salva l’autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104": e cioè proprio in relazione alla fattispecie del presente giudizio;

Considerato che merita piena adesione la prospettazione giuridica svolta in ricorso;

Ritenuto di dover fare applicazione dell’art. 34, lett. c), c.p.a., il quale prevede che, "in caso di accoglimento del ricorso, il giudice, nei limiti della domanda… condanna (l’amministrazione)… all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio";

Ritenuto pertanto di disporre che le amministrazioni scolastiche avviino e perfezionino con ogni tempestività, in base alla previsione di cui al precitato art. 9 del decreto legge 78/2010 che contempla la possibilità di procedere ad assunzione in deroga su posti di sostegno, le iniziative necessarie per assicurare l’adeguata integrazione dell’organico del personale di cui trattasi in relazione al concreto fabbisogno della Istituzione scolastica.

Ritenuto che concorrono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti di spese di giudizio e onorari di causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a., – preso atto della rinunciata domanda di risarcimento danni come da verbale di udienza – lo accoglie nei sensi e agli effetti di cui in motivazione, disponendo la tempestiva adozione dei provvedimenti quivi indicati.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 17-10-2011, n. 21461 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

L’Amministrazione ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della corte d’appello che ha accolto il ricorso dell’amministratore del Condominio di Via (OMISSIS) con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi avanti al Tribunale e alla Corte d’appello di Roma.

L’intimato non ha proposto difese.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 75, 77, 101 c.p.c. e artt. 1130, 1131 c.c., per avere la Corte d’appello riconosciuto la legittimazione dell’amministratore del condominio ad esperire l’azione ex lege n. 89 del 2001 in assenza di valida procura da parte dei condomini.

La censura è fondata, avendo già la Corte stabilito che "il condominio è privo di personalità giuridica in quanto unicamente ente di gestione delle cose comuni e che l’amministratore può agire in virtù della sola delibera assembleare anche non totalitaria a tutela della gestione delle stesse mentre per quanto concerne i diritti che i condomini vantano unicamente uti singuli è necessario lo specifico mandato da parte di tutti i condomini (giurisprudenza pacifica: ex multis Cassazione civile, sez. 2^, 26 aprile 2005, n. 8570), nella fattispecie insussistente, e che il difetto di legittimazione può essere eccepito anche per la prima volta in sede di legittimità (Cassazione civile, sez. 2^, 13 marzo 2007, n. 5862), non vi è dubbio che il diritto all’equo indennizzo per la irragionevole durata di un processo non spetti all’ente condominiale che è preposto unicamente alla gestione della cosa comune in quanto l’eventuale patema d’animo conseguente alla pendenza del processo incide unicamente sui condomini che quindi sono titolari uti singuli del diritto al risarcimento.

L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione senza rinvio dell’impugnato decreto in quanto il processo non poteva essere iniziato per essere inammissibile l’atto introduttivo" (così, in motivazione, Cassazione civile, sez. 1^, 11/12/2009, n. 25981).

Il ricorso deve dunque essere accolto e cassato senza rinvio il decreto impugnato.

Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza.
P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il decreto impugnato in quanto il processo non poteva essere iniziato e condanna l’intimato alla rifusione delle spese che liquida, quanto alla fase di merito, in Euro 800,00 oltre spese prenotate a debito, e, quanto a quella di legittimità, in Euro 1.000,00 oltre spese prenotate a debito.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 11-11-2011, n. 23642

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Brindisi, in parziale accoglimento dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da P.A. e B.R. avverso l’esecuzione immobiliare promossa nei loro confronti dalla Banca Popolare Pugliese, s.c. a r.l. (in seguito BPP) in forza di un contratto di mutuo ipotecario, ridusse il credito della banca, osservando che il saggio degli interessi, convenzionalmente pattuito in misura esorbitante, ed apprezzabile alla stregua di una penale riconducibile ad equità dal giudice, doveva essere contenuto nei limiti del cd. tasso soglia, e che inoltre gli interessi moratori dovevano essere calcolati sulla sola quota parte della rata corrispondente al capitale. La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza del 20.3.08, respinse l’appello proposto dalla banca contro la decisione, dichiarando inammissibile, in quanto non idoneo a contrastare la motivazione sottesa alla pronuncia del Tribunale, il motivo di gravame con il quale l’appellante contestava che gli interessi dovessero essere computati nei limiti del "tasso soglia", ed infondata la doglianza relativa alla base di calcolo degli interessi moratori.

La sentenza è stata impugnata dalla Banca Popolare Pugliese con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui P. A. e B.R. hanno resistito con controricorso.

Con entrambi i motivi, la ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto inammissibile, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., comma 1, il primo motivo dell’appello.

I motivi si compendiano in quesiti di diritto con i quali viene chiesto a questa Corte di accertare: "se nella fattispecie vi è stata violazione e falsa applicazione dell’art. 1384 c.c." e "se vi è stata violazione e falsa applicazione degli artt. 329 e 342 c.p.c.".

Motivi della decisione

E’ principio costantemente affermato da questa Corte che il quesito di diritto, richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c. nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, deve contenere: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (fra le tante, Cass. nn. 21184/010, 20919/010, 17901/010).

Il quesito deve, in sostanza, essere formulato in maniera da consentire al giudice di legittimità di enunciare una "regula iuris" suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata.

E’ pertanto inammissibile il ricorso, che, come quello proposto dalla BPP, contenga quesiti di diritto che si limitino a chiedere alla S.C., puramente e semplicemente, di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge, senza chiarire quale sia l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata e senza enunciare il diverso principio ritenuto applicabile alla concreta fattispecie dedotta in giudizio (Cass. S.U. nn. 12339/010, 26020/08).

La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna della Banca ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la Banca Popolare Pugliese soc. coop. a r.l. al pagamento delle spese processuali in favore di P.A. e B.R., in via fra loro solidale, che liquida in complessivi Euro 1000, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

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