Corte Costituzionale sentenza n. 320 SENTENZA 11 – 19 dicembre 2013

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 27
febbraio 2001, relativa alla insindacabilita’, ai sensi dell’art. 68,
primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato
Maurizio Gasparri nei confronti dei dottori Gian Paolo Cariello,
Donato D’Auria e Giovanna Di Donna, promosso dalla Corte di
cassazione con ricorso notificato il 20 marzo 2013, depositato in
cancelleria il 22 marzo 2013 ed iscritto al n. 3 del registro
conflitti tra poteri dello Stato 2012, fase di merito.
Visto l’atto di costituzione della Camera dei deputati;
udito nell’udienza pubblica del 20 novembre 2013 il Giudice
relatore Mario Rosario Morelli;
udito l’avvocato Vito Cozzoli per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza-ricorso depositata il 24 ottobre 2011, la Corte
di cassazione, terza sezione civile, ha sollevato conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei
deputati, in riferimento alla deliberazione con la quale l’Assemblea,
approvando il 27 febbraio 2001 la relazione della Giunta per le
autorizzazioni a procedere (doc. IV-quater n. 174), ha dichiarato la
insindacabilita’, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della
Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Maurizio Gasparri
nei confronti dei magistrati Giovanna Di Donna, Donato D’Auria e Gian
Paolo Cariello.
La Corte ricorrente – investita della impugnazione proposta dai
magistrati avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma,
confermativa della pronuncia di primo grado, con la quale era stata
dichiarata improcedibile nei confronti del deputato Gasparri (e
respinta nei confronti della societa’ "Il Mattino" e del giornalista
Paolo Gambescia) la domanda di risarcimento danni avanzata in
relazione al contenuto ingiurioso e diffamatorio di due interviste
pubblicate in quel quotidiano nei giorni 18 e 19 marzo 2000 –
premette che nel giudizio di merito gli attori avevano, in
particolare, lamentato: a) che, nella prima intervista, il deputato
Gasparri, nel commentare il provvedimento del Tribunale del riesame
di Napoli, da essi composto, con il quale era stata disposta la
custodia cautelare di un imputato di gravi fatti di criminalita’
camorristica, anziche’ in carcere, in una casa di cura, da cui era
poi evaso, li avesse definiti irresponsabili; b) che, nella
successiva intervista, quel deputato avesse aggiunto di avere, in
relazione alla vicenda, sospetti non di una loro mera dabbenaggine,
ma di un loro comportamento illecito.
La Corte suprema ritiene, quindi, fondata la doglianza dei
ricorrenti sul punto della denunciata violazione dell’art. 68 Cost.,
in relazione alla delibera assembleare ritenuta ostativa alla
procedibilita’ della loro domanda risarcitoria nella sede di merito.
Richiama, all’uopo, la costante giurisprudenza di questa Corte, a
tenore della quale per l’esistenza di un nesso funzionale tra le
dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e l’espletamento
delle sue funzioni di membro del Parlamento – al quale e’ subordinata
la prerogativa dell’insindacabilita’ di cui all’art. 68, primo comma,
Cost. – e’ necessario che tali dichiarazioni possano essere
identificate come espressione dell’esercizio di attivita’
parlamentare (tra le ultime, sentenze n. 301 del 2010, n. 420, n.
410, n. 134 e n. 171 del 2008, n. 11 e n. 10 del 2000).
Osserva che, viceversa, la delibera di insindacabilita’ della
Camera dei deputati, per cui e’ conflitto, non indica atti
parlamentari tipici del deputato anteriori o contestuali alle
dichiarazioni del deputato Gasparri, limitandosi ad affermare che le
dichiarazioni del parlamentare «si inseriscono nel contesto della
perdurante polemica politica nel nostro paese inerente ai problemi
della giustizia (e in tale contesto al modo di procedere della
magistratura) ed alle tematiche della sicurezza» e che la fuga
dell’imputato di cui trattavasi «fu oggetto anche di iniziative
parlamentari di sindacato ispettivo, iniziative che lo stesso
deputato Gasparri aveva preannunziato», senza pero’ indicare chi
avesse intrapreso tali iniziative (peraltro negate dai ricorrenti) e
quando esse fossero state adottate.
Conclude, quindi, per l’annullamento della delibera in questione.
2.- Questa Corte, con l’ordinanza n. 14 del 2013, ha dichiarato,
in sede di prima e sommaria delibazione, ammissibile il conflitto,
riservando espressamente alla attuale fase processuale di merito,
nella quale il giudizio si svolge in contraddittorio tra le parti,
ogni ulteriore decisione anche relativamente alla ammissibilita’.
Ricevuta comunicazione di detta ordinanza, in data 6 febbraio
2013, la Corte di cassazione, in esecuzione degli incombenti di cui
all’articolo 37, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 8, ha,
in un primo tempo, fatto pervenire alla Camera, in busta chiusa, il
18 febbraio 2013, la ridetta ordinanza e copia del ricorso
introduttivo del giudizio; in un secondo tempo, ha notificato alla
Camera gli stessi atti tramite ufficiale giudiziario, il 20 marzo
2013.
3.- Nel giudizio si e’ costituita la Camera dei deputati,
chiedendo dichiararsi l’improcedibilita’ del ricorso in ragione della
irritualita’ della trasmissione degli atti effettuata dalla Corte
ricorrente il 18 febbraio 2013, con modalita’ non rispondenti ai
requisiti, sia soggettivo che oggettivo, della "notifica" prescritta
dal citato art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953: quanto
al primo profilo, perche’ quella comunicazione non era stata
effettuata a mezzo posta o tramite ufficiale giudiziario e, quanto al
secondo profilo, perche’ non risultava compilata la prescritta relata
di notifica.
Con successiva memoria, la difesa della Camera ha poi ancora
eccepito, in subordine, l’inammissibilita’ del ricorso e, in via
ulteriormente gradata, la sua infondatezza, sul rilievo che «le
affermazioni dell’onorevole Gasparri si inseriscono nel contesto
della perdurante polemica politica inerente i problemi della
giustizia nel nostro Paese e, in tale contesto, al modus operandi
della magistratura».

Considerato in diritto

1.- Il presente conflitto di attribuzione e’ stato sollevato
dalla Corte di cassazione, terza sezione civile, nei confronti della
Camera dei deputati in relazione alla deliberazione della stessa
assunta in data 27 febbraio 2001, con la quale e’ stata affermata
l’insindacabilita’ ai sensi dell’art. 68, primo comma, della
Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Maurizio Gasparri
in due interviste pubblicate il 18 e 19 marzo 2000, nel quotidiano
"Il Mattino", e ritenute diffamatorie dai componenti di un collegio
del Tribunale del riesame di Napoli.
I quali – in relazione alla decisione da essi adottata, di
disporre la custodia cautelare, per motivi di salute, in una casa di
cura, anziche’ in carcere, di un imputato di gravi fatti di camorra
che, a tale custodia, una settimana piu’ tardi, si era sottratto –
erano stati, dal deputato Gasparri, definiti irresponsabili e, poi,
fatti oggetto di sospetto comportamento illecito.
2.- La Camera dei deputati, costituendosi nel presente giudizio,
ha eccepito, nell’ordine, l’improcedibilita’, l’inammissibilita’ o
comunque l’infondatezza del ricorso.
3.- L’eccezione di improcedibilita’ – formulata in ragione della
dedotta nullita’ della prima notificazione dell’ordinanza di questa
Corte e del sottostante ricorso, effettuata in modo irrituale dalla
cancelleria della Corte di cassazione – non e’ fondata.
Il carattere informale di quella notificazione – che ha
pacificamente portato, comunque, gli atti in questione a conoscenza
della Camera – non ne comporta invero inesistenza o nullita’
assoluta, ma un mero vizio sanabile (ordinanza n. 56 del 2013), che
e’ stato in concreto sanato dalla successiva (questa volta) rituale
notifica degli atti stessi, effettuata dalla ricorrente entro il
termine all’uopo fissato dalla richiamata ordinanza n. 14 del 2013.
4.- Il ricorso e’, pero’, comunque, inammissibile per difetto del
requisito della autosufficienza.
4.1.- Secondo la costante giurisprudenza costituzionale,
affinche’ questa Corte «possa accertare la sostanziale identita’» tra
le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e gli atti di
funzione dallo stesso posti in essere, «il ricorrente ha l’onere di
riportare nell’atto introduttivo del giudizio le espressioni ritenute
offensive» (sentenza n. 52 del 2007; in senso conforme, tra le altre,
le sentenze n. 291 e n. 236 del 2007, n. 383 e n. 336 del 2006, n.
129 del 2005, n. 264 e n. 140 del 2000), essendosi anche precisato
che non e’ consentita la sostituzione di quelle espressioni «con una
libera rielaborazione ad opera dell’autorita’ giudiziaria
ricorrente», in quanto, cosi’ operando, si realizza una «impropria
sovrapposizione tra l’oggettiva rilevanza delle opinioni espresse dal
deputato […] e l’interpretazione soggettiva che ne e’ stata data,
che interferisce con l’accertamento del nesso funzionale tra le frasi
pronunciate […] e gli eventuali atti parlamentari tipici di cui le
frasi stesse potrebbero essere la divulgazione esterna» (sentenza n.
79 del 2005; in senso conforme, anche la sentenza n. 383 del 2006).
4.2.- Al contrario, il ricorso della Corte di cassazione non
riporta in alcuna delle sue parti in modo puntuale le dichiarazioni
rese dal deputato Maurizio Gasparri, in relazione alle quali e’
pendente procedimento civile risarcitorio di danni da diffamazione, e
che invece assumono – come detto – importanza fondamentale ai fini
dell’accertamento del nesso funzionale con atti parlamentari tipici
di cui le dichiarazioni potrebbero essere espressione.
Dopo aver premesso, nella parte in fatto, una breve sintesi delle
doglianze dei ricorrenti, quanto al contenuto delle dichiarazioni del
deputato ritenute da essi lesive, il ricorso si limita, infatti,
nella parte in diritto, al mero richiamo della giurisprudenza di
questa Corte, sui limiti della insindacabilita’ delle dichiarazioni
rese dal parlamentare extra moenia, con la quale assume porsi in
contrasto la delibera per cui e’ conflitto. Ma non riporta, neppure
per estratto, il testo di quelle dichiarazioni.
Da cio’, appunto, la non autosufficienza e la conseguente
inammissibilita’ del presente ricorso.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione
fra poteri dello Stato indicato in epigrafe.

Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l’11 dicembre 2013.

F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2013.

Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-06-2011) 26-07-2011, n. 29904Aggravanti comuni danno rilevante

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Svolgimento del processo

1. Il G.u.p. presso il Tribunale di Vigevano con sentenza n 157/09 condannava K.H. alla pena di anni sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, perchè ritenuto responsabile delle imputazioni, di cui ai seguenti capi: a) del reato di cui all’art. 572 c.p., perchè malmenandola frequentemente con schiaffi, calci e pugni, ingiuriandola e minacciandola costantemente con frasi del tipo "ti ammazzo, te la faccio pagare, ti brucio, puttana, bastarda, pezzi di merda, famiglia di merda, sei una stronza", nonchè attraverso le condotte e cagionandole le lesioni descritte ai capi che seguono, maltrattava la convivente S.S. (in (OMISSIS) e permanente almeno sino al (OMISSIS)); b) del reato di cui agli artt. 582 e 585 in relazione all’art. 576 c.p., n. 1, perchè percuotendola con calci e schiaffi, stringendole le mani al collo, cagionava a S.S. lesioni personali (consistite in contusioni multiple al volto, alla schiena, alle braccia, emitorace destro e sinistro, da cui risulta frattura composta 6^ e 7^ costa a sinistra, agli arti inferiori, all’addome) dalle quali derivava una malattia giudicata guaribile in giorni 21, con l’aggravante di aver commesso il fatto allo scopo di commettere il reato di cui al capo (in (OMISSIS)); c) del reato di cui agli artt. 582 e 588 in relazione all’art. 576 c.p., n. 1, perchè percuotendola cagionava a S.S. lesioni personali consistite in abrasioni al collo e alla regione dorsale dalle quali derivava una malattia giudicata guaribile in giorni 7, con l’aggravante di aver commesso il fatto allo scopo di commettere il reato di cui al capo a) (in (OMISSIS)); d) del reato di cui agli artt. 582 e 588 in relazione all’art. 576 c.p., n. 1, perchè percuotendola con schiaffi al volto, al collo ed al corpo, cagionava a S.S. lesioni personali consistite in ecchimosi alle braccia e anca sinistra, cervicalgia e dolore addominale dalle quali derivava una malattia giudicata guaribile in giorni 7, con l’aggravante di aver commesso il fatto allo scopo di commettere il reato di cui al capo a) (in (OMISSIS)); e) del reato di cui all’art. 609 bis c.p. perchè, al rifiuto di S.S. ad avere un rapporto sessuale con lui, percuotendola con schiaffi al volto e dicendole "fai schifo, non vali nulla come donna, non mi dai quello che voglio", costringeva mediante violenza la stessa S.S. a subire un rapporto sessuale (in (OMISSIS) nella notte tra il (OMISSIS)); J) del reato di cui all’art. 582-588 in relazione all’art. 576 c.p., n. 1, perchè percuotendola cagionava a S.S. lesioni personali consistite in policontusioni dalle quali derivava una malattia giudicata guaribile in giorni 5, con l’aggravante di aver commesso il fatto allo scopo di commettere il reato di cui al capo a).

2. Con atto d’appello in data 04.01.2010 la difesa di K.H., impugnava la sentenza di primo grado, lamentando due distinti motivi di doglianza: il primo avente ad oggetto la mancata derubricazione del reato di cui al capo e) nel reato di lesioni lievi, essendo emersa a seguito dell’audizione della parte lesa, la diversa natura dell’episodio del (OMISSIS), che presentando i connotati di un litigio, pur nella sua gravità non si distingueva dai restanti episodi, di cui al medesimo procedimento; il secondo avente ad oggetto l’entità del trattamento sanzionatone inflitto dal Tribunale a K.H., irrogato ben oltre i minimi edittali, ritenendo in particolare non condivisibile il mancato riconoscimento dell’attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 609 bis c.p., u.c..

La Corte d’appello di Milano con sentenza del 18.11.2010 rigettava l’appello.

La Corte ripercorreva le valutazioni di merito del primo giudice confermando la ritenuta piena attendibilità della narrazione della parte offesa.

Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte riteneva condivisibile la valutazione in proposito operata dal giudice di primo grado, che non aveva riconosciuto al K. la diminuente della lievità di cui all’ultimo comma dell’art. 609 bis c.p., irrogando però per il reato più grave di cui al capo e) – la violenza sessuale – la pena contenuta al minimo.

3. Avverso questa pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione con tre motivi.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è articolato in tre motivi.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce che nella specie difettano gli elementi costitutivi della violenza sessuale mancando da un lato la coartazione della volontà della S. e dall’altro l’estrinsecazione verso l’esterno dell’eventuale intimo rifiuto al rapporto con conseguente carenza dell’elemento soggettivo del reato. Pone in evidenza che nel corso dell’incidente probatorio la parte offesa avveniva espressamente escluso di aver subito una violenza da quello che era il suo compagno di vita e padre di tre figli.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia il vizio di travisamento del fatto sussistendo contrasto tra le argomentazioni del contesto motivazionale della sentenza impugnata e gli atti processuali costituiti dalle risultanze delle incidente probatorio che aveva visto la parte offesa escludere la violenza sessuale contestata.

Con il terzo motivo il ricorrente si duole della mancato riconoscimento dell’ipotesi lieve di cui all’art. 609 bis c.p..

Deduce che nella specie,, sussistendo un rapporto di convivenza more uxorio e una relazione affettiva tra le parti, se davvero violenza sessuale vi fu, il danno subito dalla vittima fu oggettivamente di lieve entità. 2. Il primo ed il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi e che denunciano un vizio di travisamento del fatto risultante dalla lettura degli atti processuali, sono infondati.

Osserva la difesa dell’imputato che dall’incidente probatorio del 9 ottobre 2009 risulta che la parte offesa ha affermato in generale "sono cinque anni che sono insieme a lui e non mi ha mai violentato, questo lo giuro". A questa affermazione di carattere generale si è aggiunta poi un’affermazione specifica con riferimento all’episodio del 23-24 ottobre del 2008: alla domanda se si fosse trattato di un rapporto sessuale consenziente la parte offesa ha risposto "… abbiamo litigato e poi è nato il rapporto, cioè anch’io l’ho voluto". A ulteriore domanda a chiarimento del gip che le ha chiesto di precisare se anche lei avesse voluto il rapporto, la parte offesa ha inequivocabilmente risposto in termini affermativi.

Anche ad una domanda specifica del pubblico ministero la parte offesa rispondeva "l’abbiamo voluto entrambi". Solo in risposta a una ulteriore domanda del g.i.p. la parte offesa dichiarava "per non andare oltre avevo un rapporto".

In tal modo però la difesa dell’imputato ha isolato solo alcuni frammenti delle risultanze dell’incidente probatorio senza considerare questo nel suo complesso ed inoltre senza inquadrarlo nel contesto della condotta di sopraffazione dell’imputato e senza confrontarlo con le originarie dichiarazioni della parte offesa in sede di presentazione della denuncia-querela utilizzabili in sede di giudizio abbreviato.

Al di là del comprensibile tentativo della parte offesa di alleggerire la posizione dell’imputato senza però smentire gli abusi denunciati, comprensivi dell’episodio di violenza sessuale del (OMISSIS), c’è essenzialmente che i giudici di merito – e segnatamente la corte distrettuale – hanno operato una complessiva valutazione di merito tenendo conto di tutti gli elementi suddetti (cfr. in proposito Cass., sez. 3^, 3 ottobre 2006 – 21 novembre 2006, n. 38109, che ha affermato che nei procedimenti relativi ai reati di violenza sessuale anche il riavvicinamento o la riappacificazione della persona offesa e dell’imputato possono costituire un "elemento concreto" idoneo ai sensi dell’art. 500 c.p.p., comma 4, ad incidere sulla genuinità della deposizione testimoniale della persona offesa nel senso che questa, non potendo rimettere la querela, essendo la stessa irrevocabile, potrebbe essere indotta a circoscrivere, limitare o revocare le dichiarazioni accusatorie in precedenza rese).

In particolare ha ritenuto la Corte distrettuale che il giudice di prime cure avesse correttamente valutato la portata delle dichiarazioni accusatorie rese nel corso del giudizio dalla parte lesa, con riferimento anche all’episodio di violenza sessuale avvenuto nella notte tra il (OMISSIS). Infatti la piena prova dell’illiceità del comportamento dell’imputato nei confronti della sig.ra S., è costituita dalle dichiarazioni di costei, nonostante il tentativo di ridimensionare il fatto. Secondo la Corte distrettuale emergeva con chiarezza che il rapporto sessuale subito nella notte del (OMISSIS) era stato preceduto e seguito da un’aggressione fisica e verbale. Pertanto, il contesto di violenza anteriore e posteriore al rapporto sessuale e la sua stessa motivazione, ossia il rifiuto iniziale della donna al rapporto e la successiva brutalità della spiegazione dei motivi del rifiuto, escludono tanto la libera determinazione della S., che accondiscese alla congiunzione carnale solo per evitare conseguenze peggiori, quanto ogni possibile fraintendimento da parte dell’imputato circa la spontaneità del consenso della compagna al rapporto, tanto da chiedere, con la forza e subito dopo il coito, la ragione del motivo del rifiuto. Infatti – osserva la Corte distrettuale – è certamente da escludere il consenso ogni qualvolta la richiesta di rapporti sessuali da insistente e magari petulante si trasformi in vera e propria violenta imposizione, tale cioè da non lasciare spazio alcuno alla libertà sessuale del partner, che con la forza morale o materiale è obbligato al rapporto, cui non può sottrarsi.

Nella specie nella sia pur ridimensionata narrazione della S. era comunque rimasto fermo il nucleo centrale di sopraffazione e costrizione della subita violenza sessuale.

3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile: la corte d’appello – al pari del giudice di primo grado – con valutazione tipicamente di merito ha escluso la configurabiltià del caso di lieve entità.

In tema di reati sessuali, la circostanza attenuante prevista dall’art. 609 bis c.p., comma 3, per i casi di minore gravità è applicabile solo quando, avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive ed alle circostanze dell’azione, si possa ritenere che la libertà sessuale della vittima sia stata compressa in maniera lieve;

a tal fine il fatto deve essere valutato globalmente ed assumono rilievo le modalità della condotta criminosa, quali il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psichiche della stessa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all’età, l’entità della lesione alla libertà sessuale ed il danno arrecato alla vittima, anche sotto il profilo psichico;

circostanze queste che nella specie sono state valutate dai giudici di merito.

4. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-12-2011, n. 29728 Compensazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 13-5-2008 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale,ha accolto parzialmente l’impugnazione proposta dall’Agenzia generale di (OMISSIS) dell’Ina Assitalia, nonchè dalla Berrino Piergiorgio e Vincenzo s.n.c., conduttori di alcuni immobili di proprietà della Immobiliare S. Benedetto s.r.l, ed ha condannato quest’ultima a restituire agli appellanti la differenza fra Euro 12.700,56, somma indebitamente pagata e opposta in compensazione dai conduttori, ed Euro 7.691,35 riconosciuta come dovuta per canoni di locazione non pagati, oltre alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, con compensazione delle spese del doppio grado.

La Corte di Appello ha confermato la statuizione di inammissibilità dell’opposizione al decreto ingiuntivo N. 484/03 per l’importo di Euro 3.498,75; in relazione alla somma richiesta dall’Immobiliare S. Benedetto con il decreto ingiuntivo 374/03, ha ritenuto che l’Agenzia generale di (OMISSIS) dell’Ina Assitalia fosse legittimata ad opporre in compensazione la somma di Euro 12.700,56 , sul rilievo che tale pagamento non poteva essere imputato a canoni di locazione per il contratto stipulato fra l’Ina e l’Immobiliare S. Benedetto, relativo all’immobile in (OMISSIS), in quanto la locazione era cessata già da mesi e che comunque gli Agenti Generali, in relazione al suddetto rapporto di locazione, erano delegati al pagamento dei canoni ed ,ai sensi dell’art. 1272 cod. civ., u.c. potevano opporre alla creditrice delegataria le eccezioni relative al rapporto di valuta con la delegante Ina.

Propone ricorso la Immobiliare S. Benedetto s.r.l. con tre motivi illustrati da memoria.

Resistono con controricorso dall’Agenzia generale di (OMISSIS) dell’Ina Assitalia, nonchè della Berrino Piergiorgio e Vincenzo s.n.c. proponendo ricorso incidentale illustrato da memoria.

Il Collegio invita il relatore a redigere una sentenza con motivazione semplificata.

Motivi della decisione

Preliminarmente si riuniscono i ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c. in quanti proposti avverso la stessa sentenza.

1. Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1269, 1271 e segg. cod. civ., dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 99, 100, 101 e 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia.

Sostiene la ricorrente che erroneamente la Corte di Appello ha accolto l’eccezione di compensazione sollevata dall’Agenzia generale dell’Ina, con riguardo al contratto di locazione avente ad oggetto l’immobile in (OMISSIS), stipulato fra l’Ina e l’immobiliare S. Benedetto, contratto a cui l’Agenzia generale era totalmente estranea,essendo tenuta solamente al pagamento dei canoni per conto della conduttrice. La Corte di appello aveva ritenuto l’esistenza di una delegazione di pagamento titolata, in difetto di prova ed in assenza di domanda sul punto.

Il motivo si chiude con un quesito di diritto articolato in tre punti:

2. Dica la Corte se il debitore convenuto in giudizio dal creditore per un proprio debito, derivante da un contratto stipulato fra le parti in causa, possa sollevare eccezione di compensazione per un preteso credito di cui è titolare un terzo soggetto estraneo alla causa principale sulla base di altro e diverso contratto.

2. Dica la Corte se sia configurabile una delegazione titolata in luogo di quella pura e astratta anche qualora il delegato non abbia mai fatto riferimento, nell’esecuzione dell’ordine ricevuto dal delegante, al rapporto di valuta tra delegante e delegatario e ciononostante possa nei riguardi di quest’ultimo sollevare eccezioni attinenti al rapporto di valuta.

3 Dica la Corte se l’eccezione di compensazione di un credito nascente dal rapporto di valuta (delegante – delegatario) rientri nell’ambito delle eccezioni che il delegante può opporre al delegatario.

2. Il motivo è inammissibile per inadeguatezza del quesito di diritto, per mancanza di autosufficienza e per assenza del momento di sintesi.

3. Il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una "regula iuris" suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Cass. Sez. U, sent. 30/10/2008, n. 26020.

Il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e pertanto il ricorrente ha l’onere di indicarne specificamente il contenuto degli atti Inoltre quando viene denunziato un vizio di motivazione il motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. 3441/2008, 2697/2008). Inoltre, la relativa censura (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) "deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), costituente una parte del motivo che si presenti, a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità". 4. Nel caso di specie il quesito è formulato in modo tale da non individuare l’errore di diritto compiuto dal giudice di merito ed il suo eventuale accoglimento non consentirebbe a questa Corte l’affermazione di una regula iuris generalmente applicabile.

Si osserva che i Giudice di appello ha accolto l’eccezione di compensazione sollevata dall’Agenzia generale ritenendo che il credito opposto in compensazione fosse relativo ad indebito pagamento effettuato da quest’ultima.

La Corte di appello ha poi affermato che la previsione contrattuale secondo la quale la pigione della locazione dell’immobile in (OMISSIS) sarebbe stata pagata dall’Agenzia generale dell’Ina , che di fatto occupava i locali, avrebbe comunque legittimato quest’ultima ad opporre alla delegataria Immobiliare S. Benedetto le eccezione relative al rapporto di valuta con il delegante.

Il quesito di diritto, nella sua articolata formulazione, non individua l’errore di diritto compiuto dal primo giudice, chiedendo a questa l’affermazione del generico principio che non può essere opposto in compensazione il credito di un altro soggetto e con il riferimento alla sussistenza di una delegazione pura, per assenza del riferimento dei rapporto di valuta nell’ordine del delegante, senza riprodurre il contenuto dell’ordine del delegante al fine di consentire a questa Corte di valutare la fondatezza delle censura.

In ordine al dedotto difetto di motivazione, non viene indicato il fatto controverso nè formulato il momento di sintesi.

5. Con il secondo motivo viene denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 1268, 2033 e 2697 cod. civ. e artt. 101 e 122 c.p.c in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè contraddittoria motivazione su un punto decisivo.

La ricorrente formula il seguente quesito di diritto: dica la Corte se sia consentito al giudice di pronunciarsi, seppur incidenter tantum, sulla sussistenza di un credito già riconosciuto, con sentenza, esistente da altro giudice.

6. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza in quanto fa riferimento ad un credito accertato in una sentenza, genericamente individuata, senza riprodurre il testo di tale decisione per consentire a, questa Corte di valutare la fondatezza della censura.

Il vizio di difetto di motivazione è formulato senza l’indicazione del fatto controverso e del momento di sintesi.

7. Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1241 e segg. cod. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 nonchè illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, Viene formulato il seguente quesito di diritto – dica la Corte qualora siano accertati i presupposti della compensazione deve essere restituito solo l’importo risultante dalla differenza tra la somma complessiva dei rispettivi debiti.

8. Il motivo è inammissibile per inadeguatezza del quesito in quanto non individua l’errore di diritto in cui sarebbe incorso il giudice di merito e chiede a questa Corte l’affermazione dell’ovvio principio che la compensazione viene operata in relazione alla differenza fra i due crediti. Il vizio di difetto di motivazione è formulato senza l’indicazione del fatto controverso e del momento di sintesi.

9. Con l’appello incidentale viene denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. civ e difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia per aver la corte di Appello compensato le spese processuali nonostante il sostanziale accoglimento del gravame.

10. Il motivo è infondato.

Il Giudice di appello ha correttamente motivato la compensazione delle spese processuali con riferimento alla reciproca socombenza, in quanto le domanda reciprocamente proposte dalle parti sono state accolte solo in parte.

In considerazione del non accoglimento di entrambe le impugnazioni si compensano le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-05-2011) 23-09-2011, n. 34608

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che C.G., nella qualità, ricorre avanti a questa Corte avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Messina – sezione del riesame, a seguito di decreto di sequestro preventivo, adottato in data 31/07/2010 dal gip di quello stesso Tribunale, riguardo ad alcuni veicoli e mezzi meccanici, in disponibilità della Timeto Calcestruzzi srl, per violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, commi 1 e 2;

che, il Tribunale del riesame, nella specie, ha premesso in fatto che i conducenti dei veicoli e mezzi meccanici in disponibilità della Timeto Calcestruzzi srl, erano soliti scaricare nel greto del torrente Librizzi o sulle relative sponde, residui di calcestruzzo ed acque limacciose, disperse nel od in prossimità del corso d’acqua;

che ricorrerebbero le condotte illecite di abbandono incontrollato di rifiuti (conglomerato cementizio) e di trasporto di rifiuti alla luce della nozione di scarico introdotta nel D.Lgs. n. 152 del 2006;

che a nulla rileverebbe il contenuto delle investigazioni difensive secondo le quali i conducenti dei mezzi avrebbero operato – pur disponendo la società di idonei impianti di abbattimento delle polveri e di lavaggio delle betoniere – senza ricevere direttive e in piena autonomia, atteso che – in disparte la irrilevanza di tale eccezione in sede di sequestro preventivo – a carico del responsabile della società si profilerebbe, quanto meno, una forma di responsabilità per omesso controllo;

che, inoltre, il sequestro doveva essere mantenuto perchè, ai sensi dell’art. 324 c.p.p., comma 7, gli automezzi utilizzati per il trasporto illecito di rifiuti sono soggetti a confisca obbligatoria, anche se appartenenti a soggetti estranei al reato, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 259, comma 2;

che l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, facendo valere quattro motivi di doglianza;

che, con il primo, lamenta la violazione dell’art. 606, lett. e) in riferimento all’artt. 321 c.p.p., per carenza di motivazione in ordine ai presupposti del sequestro, difettando un accertamento incidentale dei reati ipotizzati;

che, con il secondo, si duole dell’inosservanza dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in riferimento al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256 e art. 259, comma 2 e art. 321 c.p.p., poichè essendo ravvisabile, nella condotta di reato l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2, e non quella di cui all’art. 259, comma 2, stesso D.Lgs.;

che, con il terzo, si lamenta dell’inosservanza dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in riferimento al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 1, poichè sarebbe ravvisabile l’ipotesi di scarico di scarico liquido, non di rifiuto;

che, con il quarto, si duole della violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in riferimento al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19 poichè i beni confiscabili apparterrebbero a persona giuridica che non avrebbe tratto alcun profitto dalle condotte contestate.

Considerato che il ricorso è infondato, e deve – pertanto – essere respinto; che, in ordine al primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la carenza di motivazione sui presupposti della misura cautelare, va – di contro – osservato – che l’accertamento incidentale dei delitti ipotizzati (fumus delicti) è stato pienamente, anche se sinteticamente, motivato in relazione alle due condotte illecite di abbandono incontrollato di rifiuti (conglomerato cementizio) e di trasporto di rifiuti, svolto alla luce della nozione di scarico introdotta nel D.Lgs. n. 152 del 2006, ciò in quanto il Tribunale del riesame, nella specie, ha premesso in fatto che i conducenti dei veicoli e dei mezzi meccanici in disponibilità della Timeto Calcestruzzi srl, della quale soctetà il ricorrente è il legale rappresentante, erano soliti scaricare nel greto del torrente Librizzi o sulle relative sponde, residui di calcestruzzo ed acque limacciose, disperse nelle od in prossimità del corso d’acqua;

che, infatti, nella specie si versa in un caso di ricostruzione fattuale ottenuta dalle indagini di PG, ciò che basta, in questa sede, alla luce di quanto già affermato da questa stessa sezione (Sez. 3, Sentenza n. 37575 del 18/10/2006, Marelli), poichè "In caso di scarico diretto di reflui aziendali e di abbandono in corso d’acqua di liquidi speciali non pericolosi, la natura di questi può essere accertata dal giudice anche in assenza di prelevamento e analisi di campioni quando fornisca motivazione congrua, giuridicamente corretta e logica circa il significato concludente degli altri elementi probatori acquisiti", caso in cui, la Corte ha ritenuto non censurabile la motivazione del giudice di merito nel ritenere sufficienti e univocamente significanti le dichiarazioni dei verbalizzanti in ordine alla provenienza dei reflui e dei liquidi, in ordine alle loro caratteristiche ed alla loro chiara relazione con le attività produttive dell’impresa stessa; che tanto si riscontra anche nel caso di specie;

che, inoltre, anche in ordine al presunto difetto di periculum in mora, considerato il possesso di impianti anti inquinamento, il Tribunale ha espressamente affermato che il sequestro deve essere mantenuto perchè, ai sensi dell’art. 324 c.p.p., comma 7, gli automezzi utilizzati per il trasporto illecito di rifiuti sono soggetti a confisca obbligatoria, anche se appartenenti a soggetti estranei al reato (in riferimento alla condotta di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 259, comma 2); che, peraltro, tale ulteriore ratio decidendi è stata aggredita con il secondo, il terzo ed il quarto motivo ricorso, ma vanamente in quanto, nella specie, è accertato – sia pure incidentalmente e nei limiti della fase processuale attuale – che:

a) lo scarico ha riguardato rifiuti allo stato liquido e non già acque reflue, come il ricorrente intende far credere, proponendo tutta una diversa (ed inammissibile) ricostruzione dei fatti in corso di accertamento giudiziale;

b) in disparte l’applicabilità della confisca obbligatoria anche al terzo estraneo al fatto, è evidente il profitto del reato di cui ha beneficiato l’impresa la quale, in tal modo, non ha subito i costi di smaltimento dei liquami, economizzando un vantaggio industriale a spese dell’ambiente;

che, infatti, qui vale la medesima ratio decidendi già espressa da questa stessa sezione in una pluralità di arresti (per tutti, Sez. 3, Sentenza n. 22036 del 13/04/2010, Chianura) secondo cui "Integra il reato previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 2, l’abbandono incontrollato di liquami trasportati su autospurgo, in quanto sono da considerarsi rifiuti allo stato liquido i reflui stoccati in attesa di un successivo smaltimento, fuori del caso delle acque di scarico, ossia quelle oggetto di diretta immissione nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria mediante una condotta o un sistema stabile di colletta mento";

che, infatti, va stabilito, in sintesi ed in definitiva, che il calcestruzzo e gli altri materiali da costruzione, residuati all’interno dei mezzi meccanici utilizzati nel ciclo produttivo ed eliminati con il mezzo della lavatura e dell’immissione di acqua, di per sè stessa detergente, rientrano nella nozione di rifiuti allo stato liquido;

che, pertanto, essendo infondato, il ricorso va respinto e l’indagato condannato, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.