T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 27-07-2011, n. 6706

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e sentite sul punto le parti costituite;

RILEVATO che con istanza del 5 giugno 2011 parte ricorrente ha rappresentato che:

– in data 22 marzo 2011 è stata presentata al Comune di Pomezia istanza di riesame delle ordinanze n. 5/2011 e n. 7/2011;

– il Comune di Pomezia con ordinanza n. 14 del 10 maggio 2011 ha revocato l’ ordinanza n. 7/2011 e nel contempo con ordinanza n. 15, in pari data, ha ordinato la demolizione delle opere realizzate, a seguito di DIA, in sopraelevazione e ampliamento, lato proprietà B., per il mancato rispetto della distanza minima di mt. 10,00 tra pareti finestrate;

– il Comune di Pomezia con ordinanza n. 19 in data 8 giugno 2011, visto che con DIA di variante viene eliminato l’affaccio su proprietà B., ha revocato l’ ordinanza n. 15/2011;

– e che pertanto non ha più interesse alla coltivazione del gravame;

CONSIDERATO che, pertanto al Collegio non resta che dichiarare la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse;

CONSIDERATO che quanto alle spese di lite esse possono essere compensate tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 09-09-2011, n. 1581 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

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Svolgimento del processo

Il ricorrente è proprietario in Acquarica del capo di un vasto compendio di terreni della superficie complessiva di oltre 150.000 mq., individuato in catasto al foglio n. 13, p.lle 725, 98, 51, 50, 49, 47, 46 e 25; a monte della sopra indicata proprietà insiste una struttura fortificata denominata "Masseria Celsorizzo" (sempre di proprietà del ricorrente), parzialmente sottoposta (per quello che riguarda la particella n. 26 del foglio n. 13) a vincolo di tutela storicoartistico, per effetto del decreto 20 maggio 1981 del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Con decreto 25 gennaio 2011 prot. n. 2011 il Direttore per i beni culturali e paesaggistici per la Puglia imponeva il cd. vincolo indiretto ex art. 45 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n.42 sui terreni circostanti la "Masseria Celsorizzo" ed in particolare sulle p.lle 27/p, 726/p (ex 31), 725, 51, 53, 98, 264, 484, 50, 49, 47, 46 e 25 del foglio n. 13, dettando una serie di prescrizioni prevedenti la pratica impossibilità di nuove edificazioni, se non di muri di cinta di limitata altezza.

Il decreto di vincolo era impugnato dal ricorrente, unitamente agli atti presupposti, per: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 45 del d.lgs. 42 del 2004, violazione art. 42, comma 3 e 9, comma 2 Cost., eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e diritto, travisamento, difetto di istruttoria; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 45 del d.lgs. 42 del 2004, eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea presupposizione di fatto, travisamento, difetto di motivazione, illogicità ed ingiustizia manifeste; 3) violazione e falsa applicazione art. 45 d.lgs. 42 del 2004, eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea presupposizione di fatto, travisamento, difetto di motivazione, illogicità ed irrazionalità manifeste sotto altro profilo; 4) violazione e falsa applicazione art. 13 e 45 del d.lgs. 42 del 2004, eccesso di potere per violazione del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi, sviamento, perplessità dell’azione amministrativa; 5) violazione e falsa applicazione degli art. 7 e ss. l. 241 del 1990 e dell’art. 46 d.lgs. 42 del 2004, eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, difetto di istruttoria; 6) violazione e falsa applicazione degli art. 7 e ss. l. 241 del 1990.

Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate, controdeducendo sul merito del ricorso.

All’udienza del 13 luglio 2011 il ricorso passava quindi in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

In linea di principio, la Sezione ritiene di non poter condividere l’orientamento giurisprudenziale che ha limitato l’utilizzo del cd. vincolo indiretto oggi previsto dall’art. 45 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio) alle esigenze di tutela relative ad aree circoscritte, dovendo la tutela di porzioni più ampie del territorio passare attraverso il diverso strumento costituito dalla tutela paesaggistica: "solo aree territoriali circoscritte possono essere incise mediante il ricorso al c.d. vincolo indiretto. In ogni altro caso, la composizione degli interessi, pubblici e privati, che coesistono in un determinato contesto territoriale con quello storicoartistico testimoniato dall’immobile oggetto di fruizione deve essere realizzata mediante il ricorso alla strumentazione di piano. Essa solo è in grado di assicurare la presenza e la partecipazione dei titolari istituzionali degli interessi altrui, che debbono essere appurati nel corso della procedura che sfocia nell’atto finale di programmazione territoriale. A sua volta l’esercizio del potere impositivo del vincolo indiretto è evidentemente del tutto precluso se la disciplina del territorio è già stata adottata" (Consiglio Stato, sez. VI, 29 aprile 2008, n. 1939).

La problematica dell’estensione della tutela cd. indiretta del bene storicoartistico non è, infatti, questione che possa essere risolta in termini puramente quantitativi (come nell’impostazione della problematica proposta dalla citata sentenza del Consiglio di Stato), dovendo, al contrario, essere valutata caso per caso, in ragione delle caratteristiche proprie del bene da tutelare, della sua importanza storicoartistica e delle caratteristiche dei luoghi.

Un bene storicoartistico caratterizzato da una particolare importanza e da un contesto caratterizzato dalla scarsa presenza di edificazioni ben potrebbe, infatti, essere assistito da un vincolo indiretto ex 45 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 anche di notevole estensione in un contesto in cui appaia indiscutibile, in termini fattuali, l’effettiva rispondenza del vincolo ad effettive esigenze di tutela e/o alla necessità di preservare le "condizioni di ambiente e di decoro" dell’area circostante il bene tutelato.

Appare però del tutto ovvio come il detto potere di imposizione debba essere esercitato in maniera rispettosa degli ordinari canoni di legittimità amministrativa,cioè nell’equilibrata considerazione dell’interesse pubblico insito nel rilievo storico artistico del bene e degli interessi dei proprietari sui quali il vincolo indiretto viene ad incidere; ed è proprio sotto questo aspetto che il provvedimento impositivo del vincolo impugnato in questa sede si presenta carente con riferimento a due aspetti.

Il primo aspetto investe l’individuazione della stessa consistenza del bene storicoartistico che costituisce presupposto indispensabile per l’imposizione del vincolo indiretto ex art. 45 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 sull’area circostante.

A questo proposito, la relazione allegata al decreto di vincolo (e che ne costituisce la motivazione con riferimento alle ragioni giustificative dell’intervento) individua il bene storico artistico vincolato che legittimerebbe l’imposizione della tutela nel "complesso architettonico di Celsorizzo (fg. 13, p.lle 26, 27/p, 96, 97, 726/p ex 31)……dichiarata di interesse particolarmente importante e sottoposta a vincolo di tutela ai sensi della l. 1089/1939…con D.M. del 20.5.1981"; l’esame del detto decreto di vincolo storicoartistico evidenzia però un contenuto estremamente più limitato che investe solo la particella n. 26 del foglio n. 13 (e quindi non le p.lle 27/p, 96, 97, 726/p ex 31) e, quindi, non l’intera masseria di Celsorizzo (in realtà costituita anche da superfetazioni di scarso o nullo interesse storicoartistico), ma solo il complesso costituito da "una torre centrale emergente, a pianta rettangolare con base a scarpa….(e da) una torre colombaia a pianta circolare caratterizzata dal cordolo marcapiano aggettante dal parapetto ad archetti su mensolini".

In buona sostanza, pertanto, il vincolo indiretto è stato calibrato su un presupposto del tutto errato, costituito dalla sottoposizione a vincolo dell’intero complesso di Celsorizzo, quando, in realtà, il vincolo riguardava (e riguarda) solo una parte estremamente più limitata dello stesso, individuabile nella sola particella n. 26 del foglio n. 13.

Il secondo aspetto di illegittimità è sempre desumibile dalla relazione allegata al decreto di vincolo, in particolare dalle argomentazioni che considerano suscettibile di tutela "la continuità di utilizzo del fondo agricolo, nel quale non sono intervenuti grandi mutamenti e frazionamenti a partire dall’impianto del latifondo feudale"; ed in questa prospettiva di tutela di un esteso compendio di aree trova fondamento anche la volontà di tutelare la "scelta territoriale da parte degli antichi abitanti di difendere il luogo di produzione a valle, differenziandosi dalla antistante "collina" Delli Monaci".

A questo proposito appare di tutta evidenza come oggi appaia del tutto impossibile e anacronistico pensare di mantenere la struttura territoriale del latifondo feudale, con le caratteristiche paesaggistiche tipiche (isolati complessi architettonici, visibili da una notevole distanza e che venivano a caratterizzare le differenti aree territoriali) in un contesto che si è profondamente modificato nel corso dei secoli; l’utilizzo del vincolo indiretto ex art. 45 del d.lgs. 42 del 2004 non può, infatti, non inserirsi nel moderno contesto ambientale e, quindi, deve tutelare "l’integrità dei beni culturali immobili,… la prospettiva.. la luce o…. le condizioni di ambiente e di decoro", senza per questo diventare uno strumento per impedire modificazioni del territorio che possano alterare l’assetto feudale (vale a dire un assetto superato da secoli).

Anche sotto questo profilo, è quindi impossibile non rilevare come il decreto di vincolo indiretto impugnato abbia ecceduto rispetto a quelli che sono i limiti connaturati all’istituto e debba pertanto essere annullato.

Il ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l’annullamento degli atti impugnati; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l’effetto, dispone l’annullamento del decreto 25 gennaio 2011 prot. n. 2011 del Direttore per i beni culturali e paesaggistici per la Puglia.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Luigi Viola, Consigliere, Estensore

Carlo Dibello, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 18-01-2012, n. 701

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 13/27.4.2007 la Corte di appello di Campobasso, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda proposta da A.V. per far accertare la nullità del termine apposto ai contratti stipulati fra la predetta e le Poste Italiane il 30.3.2002 ed il 25.8.2003 ai sensi dell’art. 25 del CCNL 11.1.2001. Osservava in sintesi la corte territoriale che il rapporto di lavoro era intervenuto in un periodo di eccezionali esigenze produttive e riorganizzative della società datrice di lavoro e che tali esigenze erano state con sufficiente tipizzazione, reiteratamente prese in considerazione dalle parti sociali, nella consapevolezza del mancato completamento dell’articolato ed ampio riassetto dell’azienda.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso A. V. con un unico motivo.

Resistono con controricorso, illustrato con memoria, le Poste Italiane.

Motivi della decisione

Con un unico motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione ( art. 360 c.p.c., n. 3) dell’art. 1367 c.c., della L. n. 230 del 1962, art. 1, della L. n. 56 del 1987, art. 23 del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e dei criteri di ermeneutica contrattuale in relazione agli accordi collettivi intercorsi, nonchè vizio di motivazione ( art. 360 c.p.c., n. 5), prospetta che il potere derogatorio conferito ai sindacati dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 non poteva ritenersi operante oltre il termine del 30.4.1998, e che, comunque, il ricorso ai contratti a termine, per far fronte allo stato di riorganizzazione aziendale, non poteva trovare legittimazione nell’art. 25 del CCNL 11.1.2001, in difetto almeno della prova di effettive esigenze di carattere straordinario, nonchè da ultimo nel D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1. Il ricorso è inammissibile per violazione del precetto dell’art. 366 bis c.p.c.. A norma, infatti, di tale disposizione, deve ritenersi inammissibile il motivo di ricorso per cassazione in cui il quesito di diritto si risolve in un’enunciazione di carattere generale ed astratto, inidonea ad individualizzare l’errore di diritto ascritto alla sentenza impugnata e a costituire, al tempo stesso, una regala iuris suscettibile di trovare applicazione anche in casi ulteriori a quello deciso dalla sentenza impugnata (v. SU. n. 26020/2008; SU n. 26014/2008).

Per come è di tutta evidenza nella fattispecie, se si considera che il quesito formulato ("Dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione se, in applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 1 e art. 2, comma 1 nonchè del combinato disposto delle norme di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, della L. n. 56 del 1987, art. 23, art. 1367 c.c. e art. 8 CCNL di categoria del 26.11.1994, se la stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato in assenza dei presupposti di fatto e di diritto ed anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste ex lege, dia luogo ad una declaratoria di nullità del termine apposto al contratto ed al conseguente riconoscimento dell’instaurazione di un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato e ciò sin dalla data di prima assunzione e, quindi, se il termine apposto al contratto di lavoro stipulato con la sig.ra A.V. sia valido, efficace e legittimo") si risolve in una affermazione apodittica e circolare, o, in altri termini, nella astratta elencazione della disciplina regolativa del contratto a termine e delle conseguenze che derivano ex lege dalla sua violazione, ma senza che sia possibile individuare, attraverso una sintetica rappresentazione dei termini logici e normativi rilevanti, la questione di diritto oggetto della causa, ed, in particolare, la corretta interpretazione della disciplina, che si assume violata, che giustificherebbe l’esito atteso dalla parte, così come l’errore di valutazione che inficerebbe, in relazione allo stesso risultato, la sentenza impugnata.

Il che rileva anche sul piano della concreta corrispondenza fra quesito e questione controversa.

Deve rilevarsi, infatti, che è inammissibile il quesito di diritto ove non vi sia corrispondenza (o vi sia solo parziale corrispondenza) fra quesito e motivo, sicchè il primo non sia esaustivamente riferibile alla questione controversa posta col motivo di impugnazione, rappresentandone la sintesi logico – giuridica.

Per come già precisato da questa Suprema Corte (cfr. ad es. SU n. 14385/2007; Cass. n. 11535/2008), il rispetto del requisito della imprescindibile attinenza dei quesiti al decisum è condizione indispensabile per la valida proposizione del quesito medesimo, sotto pena della sua genericità e della conseguente equiparazione, per difetto di rilevanza, alla mancanza stessa di un quesito. Il che deve ripetersi anche per il quesito puramente assertivo, che non consente, come si è detto, di evidenziare sia il nesso fra la fattispecie e il principio che si chiede venga affermato, sia la regola, diversa da quella posta a base del provvedimento impugnato, la cui auspicata adozione condurrebbe ad un esito difforme della controversia.

Con la conseguenza che, nel caso, risulta confermata l’assenza dei requisiti essenziali della fattispecie normativa, che impongono, per come va conclusivamente ribadito, che il quesito sia esplicito e collocato in una parte del ricorso a ciò specificatamente deputata e che lo stesso si risolva in una sintesi logico giuridica della questione che ha determinato l’instaurazione del giudizio, con l’individuazione, immediatamente percepibile da parte del giudice di legittimità, dell’errore di diritto che si assume compiuto e della diversa regola che si sarebbe dovuta applicare, realizzandosi, attraverso la risposta al quesito, quel collegamento fra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione di un principio giuridico generale, in assenza del quale l’investitura stessa del giudice di legittimità deve ritenersi inadeguata. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 40,00 per esborsi ed in Euro 2.500,00 per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2011.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-02-2012, n. 2627 Spese giudiziali nelle controversie previdenziali

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Velletri, con sentenza depositata il 15 luglio 2008, accoglieva l’opposizione proposta dall’I.N.P.S. avverso l’atto di precetto con cui l’avv. T.G. gli aveva intimato il pagamento della somma ivi indicata, a titolo di spese legali inerenti giudizio previdenziale, sulla base del relativo dispositivo.

Inizialmente proposta con citazione a comparire dinanzi al giudice dell’esecuzione, quest’ultimo fissava nuovo termine all’I.N.P.S. per la riassunzione dinanzi al giudice del lavoro. Questi rinnovava il termine per la notifica, difettando essa della cartolina di ricevimento postale.

Il giudice del lavoro respingeva l’eccezione di estinzione della procedura ex art. 615 c.p.c. (per omessa notifica della citazione in opposizione nei termini di legge, ritenendo tempestivo e sufficiente il deposito del ricorso) e ritenendo nel merito la nullità del precetto in quanto fondato esclusivamente sul dispositivo di sentenza di condanna dell’I.N.P.S..

Per la cassazione dell’indicata pronuncia ricorre la T., cui muove unica articolata censura.

L’Istituto si è costituito mediante depositato di procura rilasciata in calce al ricorso notificato.

Motivi della decisione

La ricorrente, che impugna la sentenza del Tribunale di Velletri ex art. 111 Cost. (cfr. Cass. ord. 30 aprile 2011 n. 9591), denuncia "violazione o falsa applicazione" degli artt. 112, 149, 291, 616 e 630 c.p.c..

In primo luogo per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi sull’eccezione di estinzione del procedimento per omessa notifica del ricorso in riassunzione.

Osserva la Corte che sotto questo profilo la censura è infondata essendosi il Tribunale pronunciato, respingendola, sulla censura in questione.

La ricorrente lamenta, per il resto e nella sostanza, che il Tribunale, nonostante il difetto della cartolina di ricevimento della notifica dell’opposizione a mezzo posta effettuata dall’I.N.P.S., concesse nuovo termine per la notifica, nonostante si versasse in ipotesi di inesistenza e non di nullità della notificazione.

Il ricorso è infondato.

Identica questione è stata già decisa da questa Corte (ord. 31 agosto 2011 n. 17929), osservando che sulla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la mancata notifica del ricorso comporta l’improcedibilità dell’azione processuale e l’impossibilità per il giudice di consentire una nuova notifica (Cass., sez. un., n. 20604/2008, n. 1721/2009, n. 11600/2010), si innesta la recente sentenza della sezioni unite n. 15144 del 2011 che, introducendo nell’ordinamento un principio innovativo, ha affermato che i mutamenti giurisprudenziali in materia processuale caratterizzata da indirizzi consolidati e costituenti pertanto diritto vivente, hanno efficacia ex nunc, a tutela dell’affidamento degli operatori di giustizia.

Pertanto, la decisione del Tribunale, giudicata alla luce del principio esposto, si presenta conforme a diritto. Infatti, allorchè all’udienza del 2006 il Giudice del lavoro ebbe ad assegnare alìINPS un nuovo termine per la notifica del ricorso in riassunzione, la giurisprudenza era ispirata da oltre un decennio al principio secondo il quale il tempestivo deposito dell’atto di appello – ma ciò vale anche per l’atto di riassunzione – impedisce ogni decadenza, indipendentemente da quando sia poi effettuata la notifica (Cass., sez. un., n. 6841/1996).

Il ricorso deve pertanto rigettarsi. Nulla va disposto in ordine alle spese, stante la costituzione dell’INPS avvenuta mediante deposito di procura e non avendo il difensore partecipato all’udienza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.