T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 14-01-2011, n. 69

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto n. Rep. 101 del 24 aprile 2007, l’Amministrazione resistente e la ricorrente (all’epoca CCL Computer Center Lombardia S.r.l.) stipulavano un contratto per la gestione del servizio di manutenzione, aggiornamento e assistenza ai programmi applicativi, di supporto sistemico per l’aggiornamento del software di base e di quello per la gestione della banca dati e la telediagnosi, riferito al periodo 1 gennaio 2007 – 31 dicembre 2009.

Con determinazione del Dirigente del Settore Servizi Territorio n. 603 del 18 novembre 2008, l’Amministrazione stabiliva, a seguito di istruttoria nel corso della quale veniva richiesto un parere tecnico ad un consulente esterno di procedere alla sostituzione dei software applicativi in uso all’area contabilità e protocollo, affidando il servizio all’odierna controinteressata, per un importo pari a Euro 21.414,00, IVA inclusa.

Con nota n. 21647 datata 11 dicembre 2009, ne veniva data notizia alla ricorrente partecipandole, contestualmente, la parziale rescissione del contratto in essere per la parte inerente all’assistenza sistemica e specialistica con decorrenza 1 gennaio 2009.

K., lamentando il mancato coinvolgimento nella procedura di acquisizione dei beni in questione, ha impugnato, con istanza di sospensione e di risarcimento, i provvedimenti in epigrafe, deducendo:

1. la violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento teso all’acquisizione di nuovo software da utilizzare in luogo di quello in uso;

2. la violazione dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 per aver proceduto in assenza di una preventiva individuazione, in via regolamentare, dei beni e servizi da acquisire in economia;

3. la violazione, sotto altro profilo, del medesimo art. 125 per difetto dei presupposti richiesti per il ricorso all’affidamento diretto del servizio;

4. la violazione dei principi di trasparenza, pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento, nonché, dei canoni di ragionevolezza ed efficienza per aver proceduto ad affidamento diretto senza previa consultazione del precedente fornitore;

5. la violazione, sotto ulteriore profilo, dell’art. 125 per aver operato un frazionamento del servizio, eludendo il limite di Euro 20.000,00 imposto dalla norma in tema di affidamenti diretti;

6. la violazione dei principi di economicità ed efficienza per aver omesso di verificare la possibilità di acquisire i medesimi servizi dalla ricorrente a costi inferiori.

L’Amministrazione comunale, costituitasi in giudizio, con riferimento alla comunicazione di parziale risoluzione del contratto, ha eccepito la tardività dell’impugnazione ed il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Nel merito ha chiesto la reiezione del ricorso.

La controinteressata SINTECOP, in via preliminare ha a sua volta eccepito:

– il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine a statuizioni coinvolgenti rideterminazioni contrattuali;

– il difetto di legittimazione della ricorrente in quanto estranea alla proceduta di selezione posta in essere dal Comune resistente.

Nel merito, al pari dell’Amministrazione, ha opposto l’infondatezza delle avverse censure, chiedendo che il ricorso sia respinto.

Nella camera di consiglio del 25 febbraio 2009, preso atto dell’intervenuta esecuzione della fornitura, la causa veniva rinviata al merito.

Con atto depositato il 24 marzo 2009, acquisita nel frattempo cognizione della relazione tecnica commissionata dal Comune ad un esperto esterno all’Amministrazione, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti, denunciando:

7. l’insufficienza, sotto il profilo della motivazione, delle conclusioni rassegnate dal consulente circa l’inidoneità del proprio prodotto rilevando, nel contempo, la violazione del contraddittorio relativamente a tale segmento istruttorio.

Con memoria depositata il 16 novembre 2010, in vista dell’udienza di merito, la controinteressata ha eccepito l’irricevibilità del ricorso in quanto il termine di decadenza per l’impugnazione della delibera del 18 novembre 2008 sarebbe decorso dopo la sua pubblicazione per 10 giorni, scadente il 27 gennaio 2009.

Quanto ai motivi aggiunti ne ha opposto l’inammissibilità in quanto non sarebbero stati impugnati nuovi provvedimenti né formulate nuove censure.

All’esito della pubblica udienza del 3 dicembre 2010, la causa è stata trattenuta in decisione.

Va preliminarmente accolta l’eccezione di tardività, sollevata dalla ricorrente in sede di discussione orale, relativamente al deposito della memoria conclusiva della controinteressata, in quanto avvenuto in data 16 novembre 2010 in violazione dei termini di legge.

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente ha lamentato l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 7.8.1990, n. 241,, ritenuta necessaria in virtù della propria posizione di "titolare di atti concessori" incisi dall’affidamento impugnato.

La detta censura è infondata.

Nel caso di specie il Comune ha proceduto, infatti, all’acquisizione di nuovi software per soddisfare esigenze della propria struttura amministrativa non interferenti con l’oggetto del contratto d’appalto a suo tempo sottoscritto con la ricorrente attinente al solo servizio di "Manutenzione, aggiornamento, assistenza programmi", "Supporto sistemistica per l’aggiornamento del software della base dati" e "Telediagnosi".

La fornitura contestata trae origine, come puntualizzato nella determinazione impugnata, dalla esigenza di "realizzare, da gennaio 2009, ed inserire un sistema di gestione del PEG che possa portare alla realizzazione del Controllo di Gestione" per il quale si rendeva necessaria l’acquisizione di un software applicativo, non alternativo, ma ulteriore e differente da quello già posseduto.

Trattandosi di scelta gestionale tendente ad acquisire un bene, peraltro, non prodotto dalla ricorrente, nessun obbligo di coinvolgimento di essa, nel senso invocato, poteva configurarsi a carico del Comune.

Quanto al conseguente ridimensionamento delle esigenze di "assistenza sistemistica e specialistica" dovuto al mancato utilizzo dei software precedentemente acquistati la ricorrente ha lamentato l’illegittimità della "parziale rescissione del contratto in essere" comunicata con nota n. 21647 dell’11 dicembre 2008. Si rileva, tuttavia, che, trattandosi di questione afferente la fase esecutiva del rapporto negoziale, deve accogliersi l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle resistenti.

Con il secondo motivo, la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 125, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006, nella parte in cui ammette l’acquisizione in economia di beni e servizi "in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze".

Il provvedimento impugnato, si sostiene, non sarebbe stato preceduto da alcun atto regolamentare, avente ad oggetto la preventiva specificazione delle esigenze dell’Amministrazione.

La censura é infondata, essendo la fattispecie disciplinata dal comma 11, a norma del quale, "per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento".

Con il terzo motivo è stata denunciata la violazione, sotto altro profilo, del medesimo art. 125 sul presupposto dell’inesistenza della necessità di procedere ad acquisire un software già facente parte del "pacchetto" fornito dalla ricorrente. Ne conseguirebbe che il provvedimento sarebbe affetto da eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogico, contraddittorio e carente quanto a motivazione.

A conferma di quanto affermato, la ricorrente evidenzia che l’Ente avrebbe proceduto all’acquisizione, allegando l’esigenza di disporre "di un software applicativo integrato in grado di gestire in modo congruo tutti i dati che alimentano la gestione economico – finanziaria dell’Ente" salvo poi effettuare una sostituzione dei programmi informatici solo parziale, dotandosi di prodotti della controinteressata unicamente per le aree Ragioneria e Affari Generali.

Il prodotto della controinteressata, inoltre, non sarebbe necessario per garantire che "atti deliberativi e protocollo siano omogenei e integrati fra loro, anche alla luce delle esigenze di pubblicazione sul nuovo portale comunale", atteso che detta esigenza potrebbe essere soddisfatta utilizzando i prodotti precedentemente in uso.

A tal proposito, rileva il Collegio, che la scelta del prodotto della controinteressata, preceduta da istruttoria nell’ambito della quale è stata acquisita la consulenza di un esperto esterno, è stata ritenuta dall’Amministrazione la più confacente alle esigenze esplicitate nella determinazione impugnata, sulla base di un giudizio discrezionale immune da profili di illogicità e irrazionalità ictu oculi rilevabili.

Ne deriva, pertanto, che la doglianza è inammissibile in quanto diretta a censurare scelte di opportunità e convenienza afferenti il merito amministrativo e, in quanto tali, insindacabili in sede giurisdizionale.

Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 125 sotto ulteriore profilo, nonché, dei principi di trasparenza, pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento di cui alla L. n. 241/1990, contestando la scelta di procedere ad affidamento diretto senza preventiva consultazione della ricorrente o di altri operatori, il che avrebbe consentito "l’individuazione del miglior preventivo". La procedura utilizzata, inoltre, contrasterebbe con la prassi comunale evidenziando ulteriormente un profilo di illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa.

Il motivo è infondato.

Richiamato quanto già considerato in ordine al secondo motivo quanto alla legittimità dell’affidamento diretto senza necessità di procedere a consultazioni con altri operatori (procedura prevista per importi superiori a Euro 20.000), deve rilevarsi che alcun obbligo poteva riconoscersi nemmeno in ordine alla necessità di interpellare la ricorrente, conseguendol’acquisizione alla ritenuta inidoneità dei suoi prodotti a soddisfare le esigenze dell’Amministrazione.

Alcuna rilevanza, inoltre, può essere riconosciuta alla violazione delle richiamate prassi comunali in quanto, in disparte la genericità della contestazione, nulla viene esposto circa eventuali affidamenti lesi.

Con il quinto motivo è stata rilevata l’insussistenza dei presupposti per ricorrere all’affidamento diretto per assenza delle condizioni richieste dall’art. 125 nella parte in cui riconosce tale eventualità unicamente per importi inferiori a Euro 20.000,00, vietando artificiosi frazionamenti delle prestazioni finalizzati all’elusione del limite imposto.

La condotta elusiva verrebbe desunta dal contenuto dell’offerta della controinteressata, che avrebbe proposto "l’adeguamento del Sistema Informatico che si completerà attraverso fasi temporali e che consentirà di portare il vostro Ente in posizione di assoluto prestigio e all’avanguardia".

La proposta, pertanto, sarebbe finalizzata a conseguire una graduale introduzione di un nuovo Sistema informativo" di cui i Settori Ragioneria e Affari Generali costituirebbero soltanto il primo approdo.

La censura è, peraltro, palesemente inammissibile siccome fondata su una mera ipotesi e sfornita di alcun principio di prova.

La condotta dell’Amministrazione deve, infatti, essere vagliata, in questa sede, con riferimento agli importi della fornitura acquisita, restando irrilevanti gli auspici espressi nell’offerta della controinteressata.

Da parte della ricorrente, inoltre, non risulta essere stato allegato alcun elemento a comprova di ulteriori acquisti operati dal Comune nemmeno con riferimento a periodi successivi alla proposizione del ricorso.

Con il sesto motivo è stata censurata la scelta del Comune di non rivolgersi alla ricorrente per ottenere, nell’ambito del rapporto pendente, le migliorie e gli adeguamenti necessari al sistema già in uso che, si afferma, avrebbe consentito un risparmio di spesa.

Va ricordato per questo verso che la nuova fornitura contestata consegue alla ritenuta inidoneità, discrezionalmente apprezzata, del prodotto della ricorrente a soddisfare le esigenze dell’Amministrazione: alcuna rilevanza può rivestire, pertanto, l’allegata possibilità (peraltro non meglio precisata) di poter fruire di un risparmio di spesa, posto che la scelta dell’Amministrazione non è stata indotta dalla necessità di contenere i costi del sistema ma di acquisire un prodotto diverso ritenuto più moderno e funzionale rispetto a quello in attuale funzionamento.

Con un settimo e ultimo, motivo di ricorso formulato con motivi aggiunti, la ricorrente, presa cognizione della relazione del consulente incaricato dall’Amministrazione, ha contestato la mancata manifestazione delle ragioni in base alle quali i prodotti K. non risponderebbero alle esigenze dell’Amministrazione e il difetto di motivazione in ordine alla scelta di procedere ad affidamento diretto in luogo di un confronto concorrenziale.

Afferma, inoltre, l’idoneità del proprio software a garantire il soddisfacimento delle esigenze connesse al servizio di controllo di gestione, rilevando come la sua non utilizzazione a tale scopo debba imputarsi all’Amministrazione.

Lamenta, ulteriormente, l’illegittimità delle verifiche effettuate in ordine ai propri prodotti in assenza di contraddittorio.

Quanto al primo ordine di censure si richiama quanto già esposto in sede di scrutino di quelle formulate con il ricorso introduttivo.

Con riferimento alla pretesa idoneità dei propri programmi applicativi deve rilevarsi la palese genericità dell’affermazione non altrimenti fondata.

Va, infine, disattesa la denuncia della mancata instaurazione del contraddittorio per la verifica dei propri prodotti, stante l’insussistenza di obbligo nel senso da parte dell’Amministrazione.

Nel caso di specie, infatti, si verte in ipotesi estranea ad uno schema procedimentale disciplinato dalla L. n. 241/1990, trattandosi di analisi effettuate dall’Ente, su beni di proprietà, finalizzate a valutare la rispondenza dei medesimi alle proprie esigenze e quindi, in ultima analisi, strumentali a valutazioni di opportunità e convenienza non sindacabili.

Per quanto precede il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo respinge nei sensi di cui in motivazione.

Condanna la ricorrente la pagamento delle competenze e degli onorari di giudizio che liquida in Euro 3.000,00 in favore di ciascuna parte costituita, oltre al 12,5% a titolo di spese forfetariamente calcolate, ad I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Elena Quadri, Consigliere

Marco Poppi, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-01-2011, n. 695

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Svolgimento del processo
Con ricorso notificato alla Amministrazione comunale di C. di P. in data 3 marzo 2005 e depositato il successivo 14 marzo, parte ricorrente impugna il verbale di accertamento dell’inottemperanza di precedente ordine di demolizione, volto a colpire la realizzazione di un piano rialzato su immobile già sanato ex L. 28 febbraio 1985, n. 47 con permesso n. 328 del 16 settembre 1998.
Avverso tale verbale la ricorrente deduce:
– violazione dell’art. 31, commi 3 e 4 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
– Violazione degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
– Violazione degli articoli da 31 a 36 e mancata applicazione dell’art. 34, comma 2 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Conclude chiedendo la sospensione del provvedimento anche motivata per la presentazione dell’istanza di condono e insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 4 aprile 2005 la richiesta cautelare è stata accolta sul presupposto della necessità da parte dell’Amministrazione comunale di valutare la condonabilità dell’abuso commesso, con conseguente applicazione della sospensione dei procedimenti sanzionatori a norma dell’art. 32 della citata legge n. 326/2003;
Alla pubblica udienza del 4 marzo 2010 il Collegio ha ritenuto di disporre una istruttoria volta ad accertare la coincidenza delle opere sanzionate con l’ingiunzione di demolizione ed il successivo ed impugnato verbale di accertamento dell’inottemperanza con le opere di cui è stata richiesta la sanatoria.
Eseguita l’istruttoria ne sono emerse le seguenti circostanze utili per una migliore disamina della situazione, in punto di fatto:
– l’immobile "principale" consta di un piano terra sanato con la ridetta concessione in sanatoria del 16 settembre 1998, ad esclusione di un portico, che, ancorché risultante dai grafici allegati all’istanza non era stato realizzato;
– successivamente la ricorrente presenta istanza di accertamento di conformità per la realizzazione e la chiusura del portico in data 18 agosto 2003, poi revocandola in data 23 dicembre 2003;
– l’immobile è sottoposto a sequestro dal 29 marzo 2004;
– con ordinanza n. 8 del 30 marzo 2004 l’Amministrazione comunale sanziona sia l’ampliamento del piano terreno sia la realizzazione di un piano rialzato;
– in data 31 marzo 2004 la ricorrente presenta domanda di condono ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326 del 2003, includendovi sia l’ampliamento per chiusura del portico al piano terreno sia la sopraelevazione della costruzione principale;
– accertata la violazione dei sigilli in data 3 agosto 2004, in data 5 agosto 2004 con ordinanza n. 13 il Comune dispone la demolizione della sopraelevazione, perché, rimossi i sigilli, i lavori sono proseguiti;
– in data 7 gennaio 2005 il Comune accerta l’avvenuta inottemperanza alle due citate ordinanze ed il successivo 22 febbraio 2005 viene emessa determinazione dirigenziale n. 1 per procedere alla trascrizione nei registri immobiliari ed immissione in possesso dell’Amministrazione comunale del manufatto abusivamente realizzato, ma il TAR in data 4 aprile 2005 accoglie l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, come visto sopra.
Il ricorso, infine, è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 21 dicembre 2010.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
Con esso l’interessata impugna il verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza del 5 agosto 2004 con la quale il Comune di C. di P. le ha ingiunto di demolire:
"getto in cemento della copertura del fabbricato delle dimensioni di mq. 26 circa al piano rialzato;
tamponatura con laterizi del piano superiore delle dimensioni di mt. 2,40 x 4,90 circa;
installazione di un controtelaio in metallo;
installazione di una porta in legno presso l’accesso al piano terreno con rifinitura delle colonne laterali in mattoncini sabbiati;
installazione di una grata in ferro al piano terreno e rifinitura della finestra con mattoncini sabbiati", senza permesso a costruire, su immobile già oggetto di concessione edilizia in sanatoria n. 380 in data 16 settembre 1998 ed in violazione dei sigilli del primo sequestro disposto in data 29 marzo 2004 e rinnovato poco prima dell’ordinanza di demolizione.
L’istruttoria ha consentito di verificare che il verbale di accertamento dell’inottemperanza impugnata colpisce le opere già individuate dall’ordinanza n. 13 del 5 agosto 2004, e cioè il completamento al rustico del piano rialzato ed il completamento del portico con alcuni infissi con quelle portate nella richiesta di definizione degli illeciti edilizi presentata dalla ricorrente in data 31 marzo 2004, prot. n. 3959, richiesta che è stata rigettata con provvedimento del 14 novembre 2008.
Come risulta da dichiarazione resa a verbale parte ricorrente tuttavia ha ancora interesse ad una pronuncia sul ricorso, ancorché questo possa essere dichiarato improcedibile per difetto di interesse a causa della sopravvenienza del provvedimento negativo di decisione della istanza di condono da parte dell’Amministrazione comunale.
2. Le doglianze proposte non possono essere condivise.
2.1 Con la prima l’interessata lamenta che ai sensi dell’art. 31, comma 4 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 l’accertamento della inottemperanza alla ingiunzione a demolire costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione dei registri immobiliari e per questo dal verbale dovrebbe risultare la esatta perimetrazione delle aree da acquisire al patrimonio comunale, mentre tale adempimento non appare nell’atto al momento impugnato.
La censura non può essere accolta dal momento che il ridetto verbale è motivato col riferimento alla ordinanza di demolizione in esso citata, ingiunzione che riporta esattamente le dimensioni dell’abuso realizzato, come sopra descritto.
2.2. Neanche la seconda doglianza appare meritevole di accoglimento.
Infatti la prospettazione dell’interessata, secondo la quale per costante giurisprudenza sulla materia la omissione della comunicazione dell’avvio del procedimento costituisce un vizio del provvedimento finale adottato, non può essere più condivisa a seguito della entrata in vigore della modificazione introdotta alla legge 7 agosto 1990, n. 241dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, stante il cui art. 21 octies l’annullamento del provvedimento per mancanza della comunicazione di avvio del procedimento è precluso, laddove l’Amministrazione dimostri in giudizio che il provvedimento non poteva essere diverso per il suo contenuto vincolato da quello adottato. (Consiglio di Stato, sezione IV, 10 aprile 2009, n. 2227). E tale dimostrazione appare ampiamente raggiunta dall’Amministrazione resistente, che ha per l’appunto prodotto finanche il provvedimento di diniego della seconda concessione in sanatoria.
2.3 Il terzo motivo, con il quale la ricorrente fa valere di avere presentato ulteriore domanda di condono ai sensi dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, per la chiusura del portico e la realizzazione del piano rialzato, acquisita al protocollo comunale n. 3959 in data 31 marzo 2004 è divenuto improcedibile di per se stesso, a causa, come accennato sopra, del sopraggiunto rigetto della domanda di condono.
La ricorrente però fa rilevare un ulteriore profilo di violazione, connesso con il precedente e che cioè, poiché la rimozione della sopraelevazione al piano rialzato non potrebbe che causare danni irreversibili al soffitto della sua abitazione collocata al piano terra e non consentirebbe l’abitabilità di detto piano terra, ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001, dovrebbe essere applicata la sanzione pecuniaria da quella norma prevista, piuttosto che la demolizione.
L’aspetto ulteriore della censura non ha pregio.
E’ infatti da rilevare che quando per la costruzione di che trattasi il Comune di C. di P. ha rilasciato la concessione edilizia in sanatoria del 16 settembre 1998, ad esclusione del portico in quanto non realizzato, in base alla sezione AA del piano terra allegata alla domanda di concessione in sanatoria del 1998 essa era completa del tetto, subentrando la sopraelevazione soltanto in un secondo momento, e come da rappresentazione grafica allegata alla più volte citata domanda di condono presentata in data 31 marzo 2004, laddove risulta pure l’ampliamento al piano terra dovuto al completamento del portico. Dall’apparato fotografico prodotto dall’Amministrazione comunale in sede di istruttoria è pure da osservare che la sopraelevazione della costruzione, presentandosi ancora allo stato di rustico potrebbe essere rimossa senza nocumento per il piano terra, una volta che ne sia richiesto il dissequestro, essendo l’opera sequestrata a partire dal 3 agosto 2004. Ed analogamente potrebbe essere effettuato per la chiusura del portico al piano terreno, che appare appunto aggiunta alla costruzione sanata con la ridetta concessione edilizia in sanatoria del 16 settembre 1998.
E su questa linea appare anche muoversi l’Amministrazione laddove in risposta alle osservazioni presentate dalla ricorrente, in via amministrativa, sul diniego di condono ha insistito sulla circostanza che la sopraelevazione del piano rialzato e la chiusura del portico non risultavano ultimate alla data di presentazione dell’istanza di condono del 31 marzo 2004, oltre che si aggiunga, neppure alla data prevista per legge del 31 marzo 2003, come invece dichiarato nella domanda di condono ex art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326.
Ed a ciò non si oppone la circostanza che parte ricorrente non ha impugnato il diniego di condono del 2008, che non determina sotto il profilo del procedimento amministrativo nel quale si colloca il verbale di accertamento la reviviscenza dei precedenti provvedimenti sanzionatori, atteso che per la giurisprudenza vigente sotto il precedente condono di cui alla Legge n. 47 del 1985 – alle cui norme l’ultimo condono di cui alla legge n. 326 del 2003 fa riferimento – "da un lato, l’accoglimento implicito o esplicito della domanda ne comporta la radicale caducazione, mentre l’atto di reiezione, comportando, a sua volta, il riesame complessivo della fattispecie, implica la irrogazione successiva di nuove misure sanzionatorie, per cui ogni antecedente statuizione riguardo alla stessa vicenda non può che risultare definitivamente superata." (TAR Toscana, Firenze sezione II, 31 maggio 2002, n. 1129).
3. Per le superiori considerazioni il ricorso va respinto, con la conseguenza che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna l’interessata M.I. al pagamento di Euro 2.000,00 per spese di giudizio a favore del Comune di C. di P..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. VI 25-11-2008 (05-11-2008), n. 43872 Requisito della doppia incriminazione – Reclutamento di minorenne a fini di sfruttamento della prostituzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO
Il ricorrente impugna per Cassazione la sentenza di cui in epigrafe, che si è pronunciata in senso favorevole alla domanda di estradizione avanzata dall’Autorità romena in funzione dell’esecuzione della pena di anni due e mesi sei, cui il medesimo è stato condannato, con sentenza 09.11.2005 del Tribunale di Suceava per il reato di reclutamento di minorenne a fini di sfruttamento di prostituzione in altro paese dell’Unione europea. Deduce che il fatto ascrittogli non è penalmente rilevante nel nostro ordinamento e che comunque, in relazione all’ipotesi, prospettata dalla Corte territoriale in problematica alternativa con quella di cui alla L. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3, comma 1, n. 6), di ricorrenza del delitto ex art. 600 bis c.p., avendo egli restituito alla famiglia la minore prima di avviarla ala prostituzione, mancherebbero anche gli estremi del tentativo punibile.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il fatto per il quale l’estradando è stato condannato è previsto, infatti, come delitto anche nel nostro ordinamento dalla L. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3, comma 1, n. 4).
Nè la sua rilevanza penale può essere esclusa per la circostanza della dedotta restituzione della minore prima del suo concreto avvio alla prostituzione, posto che il delitto di reclutamento di persona da avviare alla prostituzione si perfeziona col mero ingaggio della persona al fine predetto (Cass. 09.11.1990, Barbero).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione III civile n. 15005 del 06-06-2008 Rinnovo, equo canone, patti in deroga, legge applicabile, cassazione, sentenze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 3 marzo 2 003 il Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Portici – dichiarava risolto il contratto di locazione inter partes al 31 dicembre 2007 e condannava S.L. a rilasciare l’appartamento in favore di B.E.; fissava per l’esecuzione la data del 30 giugno 2008; condannava il B. a pagare allo S. un terzo delle spese di lite.

Con sentenza in data 25 maggio – 26 luglio 2005 la Corte di Appello di Napoli, accogliendo il gravame del B., dichiarava cessata la locazione al 31 dicembre 2003; fissava per l’esecuzione la data del 25 novembre 2005; compensava le spese di entrambi i gradi.

Lo S. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo.

Il B. ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente fondato. Con l’unico mezzo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 431 del 1998, artt. 1, 2, 3 e 14 e vizio di motivazione assumendo che il contratto de quo è stato stipulato prima della entrata in vigore della legge citata, che si è rinnovato sotto il regime della medesima e che non può essere disdetto alla prima scadenza.

La Corte Territoriale ha premesso che la locazione in oggetto è sorta nel 1977, che è stata prorogata prima L. n. 392 del 1978, ex art. 58, lett. c), fino al 31 dicembre 1983 e poi tacitamente rinnovata dopo il 30 dicembre 1998, che la disdetta è pervenuta al conduttore il 24 luglio 2000. Da ciò ha inferito che la noma da considerare è la L. n. 431 del 1998, art. 2, comma 6, che fa riferimento al comma 1 seconda parte dello stesso art. 2 per cui il rinnovo della locazione non è automatico, non potendosi estendere all’ipotesi di specie l’esigenza di assicurare al conduttore la stabilità del rapporto e apparendo irrazionale un intervento autoritativo che incida su un rapporto contrattuale già protrattosi per un considerevole lasso temporale.

Queste argomentazioni non possono essere condivise.

Questa Corte ha recentemente affermato (Cass. sez. 3^, n. 17995 del 2007) che la disciplina transitoria di cui alla L. n. 431 del 1998, art. 14, consente l’applicazione delle norme previgenti ai contratti in corso "per la loro intera durata" e "ad ogni effetto"; la disdetta è pertanto legittimamente effettuata alla stregua delle meno gravose regole di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 3, anche nel caso in cui il termine per effettuarla si collochi dopo l’entrata in vigore della L. n. 431 del 1998. Pertanto la L. n. 431 del 1998, art. 2, u.c., va interpretato nel senso che, se il contratto si rinnova tacitamente nella vigenza della nuova legge, per mancanza di una disdetta che il locatore avrebbe potuto fare – ma che non ha fatto – anche in base alle vecchie regole, il rapporto resta assoggettato alla nuova disciplina; laddove, invece, la disdetta sia comunque intervenuta tempestivamente, pur se non sostenuta da alcuna particolare esigenza del locatore, come consentito dalla L. n. 392 del 1978, art. 3, il contratto resta soggetto alla disciplina previgente ai sensi della medesima L. n. 431 del 1998, art. 14, u.c..

Il contratto de quo si era tacitamente rinnovato alla scadenza del 31.12.1999, successiva alla entrata in vigore della L. n. 431 del 1998, ed era stato disdettato soltanto nel luglio del 2000, per cui il proprietario, pur avendone la possibilità, aveva omesso di dare la tempestiva disdetta che gli avrebbe consentito di avvalersi della più favorevole normativa previgente, con la conseguenza che al contratto de quo deve applicarsi la nuova disciplina. Pertanto, per effetto della L. n. 431 del 1998, art. 2, comma 1, esso si è automaticamente prorogato di quattro anni più altri quattro non essendo stato disdettato alla prima scadenza in virtù delle particolari esigenze del locatore previste dal successivo art. 3.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata.

La Corte, pronunciando nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, tenuto conto della disdetta come sopra intimata, dichiara che la locazione è cessata al 30 dicembre 2007, come aveva correttamente stabilito il Tribunale.

Lo S. va condannato al rilascio dell’immobile e si fissa al riguardo la data del 30 settembre 2008.

Considerati la natura della controversia, la qualità delle questioni trattate e l’esito del giudizio si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese dei due giudizi di merito e di quello di Cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, pronunciando nel merito, dichiara cessata la locazione al 30 dicembre 2007; condanna lo S. al rilascio e fissa per esso la data del 30 settembre 2008; dichiara compensate le spese del primo e del secondo grado e del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2008.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2008

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