Cons. Stato Sez. V, Sent., 18-01-2011, n. 317 Trattamento economico; Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il sig. A.V.,dipendente del Comune di San Giovanni in Fiore, ha proposto ricorso dinanzi al Tar Calabria per il riconoscimento di emolumenti a titolo di premio di incentivazione di produttività per lo svolgimento di programmi e progetti obiettivo, in relazione alla prestazione lavorativa svolta nel periodo 1986/2000 nell’ambito del Progetto gestione di operai assunti dal Comune a carico del "Fondo sollievo disoccupazione".

Il Tar, rilevato che il ricorso è stato notificato il 12 dicembre 2001, ben oltre il termine di decadenza stabilito dall’art. 45, comma 17, d. lgs. 31.3.1998, n. 80, confermato dall’art. 69, c. 7, d. lgs. n. 165 del 2001, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, relativamente alla pretesa per il periodo afferente il rapporto tra il 1986 ed il 30 giugno 1998, per decadenza dall’azione e per il periodo successivo, per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo.

Appella la parte ricorrente, sostenendo che essendo la pretesa patrimoniale soggetta al termine di prescrizione quinquennale – nella specie interrotto attraverso atti idonei – questo dovrebbe prevalere sulla decadenza sancita dal d. lgs. n. 80.

Nel merito, ripropone i motivi a conferma della fondatezza della pretesa.

All’udienza del 19 novembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

L’appello è infondato.

In ordine alla natura del termine stabilito dall’art 45, comma 17, d. lgs. 31.3.1998, n. 80 e confermato dall’art. 69, comma 7, D.Lgs n. 165/2001, occorre richiamare la consolidata giurisprudenza (ex multis Cass, SS.UU., n.616/2007; n.9101/2005; C.d.S., Sez. VI, n. 1389/2008; n.51/2009), secondo cui la disposizione va interpretata come intesa ad introdurre un termine di decadenza sostanziale (15 settembre 2000) per la proponibilità della domanda giudiziale.

Tale previsione, peraltro, è stata giudicata conforme alla Costituzione, in particolare sotto il profilo della supposta violazione degli articoli 3, 24 e 113 Cost., risultando ragionevole la previsione di un termine di decadenza di oltre ventisei mesi, certamente non tale da rendere "oltremodo difficoltosa" la tutela giurisdizionale (Corte Cost. n. 213/2005, n. 382/2005, n. 197/2006).

Quanto al rapporto tra prescrizione e decadenza, vale la regola per cui non si estende alla decadenza l’effetto interruttivo della prescrizione, secondo quanto stabilito dall’art. 2964 cod. civ, data la non omogeneità della natura e della funzione dei due istituti, trovando la prescrizione fondamento nell’inerzia del titolare del diritto, sintomatica per il protrarsi del tempo, del venir meno di un concreto interesse alla tutela, e la decadenza nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto entro un termine stabilito, nell’interesse generale o individuale alla certezza di una determinata situazione giuridica (Cass. civ. Sez. II, 18012007, n. 1090).

Non vi è quindi alternatività tra i due termini, ovvero prevalenza di quello di prescrizione rispetto a quello di decadenza, come vorrebbe parte appellante, ma interdipendenza, nel senso che entrambi operano sul piano della possibilità di far valere il diritto.

Pertanto, gli atti interruttivi della prescrizione effettuati da parte del dipendente non spiegano alcuna efficacia impeditiva della decadenza sancita dall’art. 69, c. 7 d. lgs. n. 165 del 2001 che correttamente è stata pronunciata dal Tar per le pretese inerenti il rapporto di lavoro fino al 30 giugno 1998, data la presentazione del ricorso in data posteriore al 15 settembre 2000.

Il rigetto dell’appello in ordine ad una questione di rito esime il Collegio dall’esame dei motivi di merito sulla fondatezza del diritto.

In mancanza di costituzione del Comune, non occorre provvedere sulle spese del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 02-02-2011, n. 951 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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Svolgimento del processo

che le Associazioni sportive G.S. e S.C.R., entrambe con sede in Roma, dichiarano d’aver partecipato alla procedura, a suo tempo indetta dal Comune di Roma, per la gestione in concessione dell’impianto comunale denominato "Piscina G.P.";

Rilevato che dette Associazioni rendono noto d’essersi entrambe collocate, in esito a tal procedura, al secondo posto della graduatoria finale, con un divario di soli due punti rispetto al sodalizio primo classificato, ossia l’Assoc. C., con sede in Roma;

Rilevato altresì che, avendo dette Associazione adito questo Giudice avverso la graduatoria de qua, la Sezione, con sentenza n. 5526 del 7 luglio 2006 -definitiva in virtù della decisione del Consiglio di Stato, sez. V, n. 6276 del 6 dicembre 2007, ha accolto il loro gravame, anche con riguardo al punteggio ottenuto dalla R.N.N., con sede in Roma, graduata a pari punti con le ricorrenti;

Rilevato inoltre che dette Associazioni affermano la persistente inerzia del Comune intimato circa l’effettiva e piena esecuzione del giudicato scaturente dalla sentenza n. 5526/2006, anche dopo la notificazione, da parte loro, in data 24 febbraio 2009, d’un atto di diffida e messa in mora;

Rilevato quindi che dette Associazioni adiscono nuovamente, con il ricorso in epigrafe, questo Giudice a’sensi dell’art. 114 c.p.a., affinché provveda di conseguenza per l’integrale ottemperanza del citato giudicato;
Motivi della decisione

che la Sezione, nell’accogliere la pretesa attorea in sede di cognizione, per un verso ha censurato l’erroneità dei punteggi assegnati alle Associazioni controinteressate e, per altro verso ha reputato la sussistenza, in capo alla P.A. intimata, di alquanti margini di discrezionalità in ordine alla riformulazione dell’impugnata graduatoria, tanto da respingere la domanda risarcitoria;

Considerato in particolare che la Sezione ha affermato l’erroneità del "… criterio utilizzato dalla Commissione di gara ai fini del contestato punteggio risulta in palese contrasto con il bando di gara, il quale per la voce valutativa de qua si riferiva alla precedente esperienza acquisita nella gestione di qualsiasi impianto natatorio senza attribuire alcuna rilevanza o preferenza alla esperienza acquisita nella gestione dell’impianto oggetto della gara in esame…";

Considerato di conseguenza che la pretesa azionata in sede di cognizione non implica la diretta acquisizione, da parte delle ricorrenti -in disparte l’impossibilità che entrambe vincano la gara de qua in esito all’attività di riemanazione, del bene della vita sperato, ossia l’aggiudicazione della gestione del citato impianto;

Considerato infatti che l’esecuzione del giudicato comporta la fissazione dei nuovi punteggi con riguardo sia all’esperienza effettivamente acquisita dal personale impiegato (e, quindi, aldilà di quella per l’attività svolta in detto impianto), sia alla nuova valutazione del programma di gestione operativo, con riferimento anche alla posizione dell’Associazione R.N.N., parimenti controinteressata in questa sede e soccombente in quella di cognizione;

Considerato pertanto che occorre assegnare alla P.A. intimata il termine di giorni trenta (30 gg.), decorrente dalla comunicazione d’ufficio della presente sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, affinché, in accoglimento della domanda qui formulata dalle ricorrenti, provveda a prestare piena ed integrale esecuzione alla sentenza n. 5526/2006 mediante la riformulazione dei punteggi e della conseguente graduatoria alla luce dei principi e dei decisa colà contenuti;

Considerato altresì che appare opportuno provvedere fin d’ora alla nomina del sig. Prefetto della Provincia di Roma quale Commissario ad acta affinché provveda, per il necessario tramite d’un dipendente funzionario dirigente da lui designato e nell’ulteriore termine di giorni trenta (30 gg.) decorrente da quando è inutilmente spirato quello assegnato a Roma Capitale, in sostituzione di quest’ultima a dare piena ottemperanza al giudicato in esame, fissandone in Euro 2.000,00 (Euro duemila/00) il compenso, che provvederà ad autoliquidarsi in esito all’incarico affidatogli;

Considerato, infine e quanto alle spese del presente giudizio, che queste seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma (sez. II), accoglie il ricorso n. 5270/2010 RG in epigrafe e per l’effetto ordina, per quanto di ragione e nei sensi e nei termini di cui in motivazione, all’intimata Roma Capitale di prestare piena ed integrale ottemperanza alla sentenza della Sezione n. 5526 del 7 luglio 2006, meglio indicata in premessa.

Condanna Roma Capitale al pagamento, a favore delle Associazioni ricorrenti, delle spese del presente giudizio, che sono nel complesso liquidate in Euro 3.000,00 (Euro tremila/00), oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-12-2010) 23-02-2011, n. 7108 Falsità ideologica in atti pubblici ideologica in atti pubblici commessa da privato

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Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pronunciando con le forme del rito abbreviato, dichiarava non doversi procedere nei confronti di V.G. in ordine al reato di cui all’art. 483 c.p. a lui ascritto – perchè presentava al distretto militare di Caserta domanda di partecipazione al bando di arruolamento per l’anno 2006 di 2100 volontari in ferma di un anno nell’esercito italiano, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestando falsamente di aver conseguito il diploma di licenza media nell’anno 1998/1999 riportando il giudizio di "buono " anzichè sufficiente – con formula perchè il fatto non sussiste.

Avverso tale provvedimento il PG di Napoli ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura di seguito indicate.
Motivi della decisione

1. – Il primo motivo di ricorso deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) in riferimento agli artt. 483 e 495 c.p., D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 46 e 76, contestando le argomentazioni in forza delle quali il GIP, richiesto dell’emissione del decreto penale di condanna, aveva, invece, pronunciato sentenza di proscioglimento. Deduce, inoltre, che in altro procedimento, per identico fatto, lo stesso Ufficio del GIP, in persona di altro giudice, aveva diversamente provveduto.

2. – Il percorso motivazionale della pronuncia impugnata trova il suo momento centrale nell’analisi del testo del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 46, sulla c.d. semplificazione amministrativa, e nel conseguente rilievo che tra gli atti suscettibili di autocertificazione la norma in parola prevede alla lettera m) solo il titolo di studio e gli esami sostenuti senza prevedere l’esito del giudizio valutativo con il quale era stato conseguito il titolo di studio. Dall’esegesi letterale della norma il giudicante trae il convincimento che la fattispecie in esame, in cui la falsa attestazione riguardava il riferito giudizio, in termini di buono, anzichè sufficiente, non sarebbe riconducibile alle contestate norme incriminatici.

Di siffatto ragionamento si duole il PG ricorrente, opinando che la falsa attestazione concerneva un elemento inscuidibilmente correlato alla dichiarazione circa il titolo di studio conseguito, e formante un quid unicum con la stessa, essendo entrambe finalizzate non solo a consentire un favorevole accoglimento della domanda, ma a determinare un criterio preferenziale, secondo le espresse previsioni del bando di arruolamento.

La censura è fondata e merita, pertanto, accoglimento.

Non è, invero, contestabile che, nel caso di specie, la veritiera attestazione in ordine non solo al titolo di studio posseduto, ma anche al giudizio conseguito, era imposta – con "pressa comminatoria di sanzioni penali in caso di mendaci dichiarazioni – da apposita predone del bando di concorso, che introduceva, all’uopo, un criterio selettivo delle domande degli aspiranti sulla base proprio del giudizio conseguito in sede di esame per il conseguimento del titolo di studio. Per effetto dell’addetta previsione, il giudizio annetto veniva, cosi, a porsi come elemento necessariamente – ed indissolubilmente – correlato al titolo di studio richiesto, quale componente essenziale di valutazione e al tempo stesso, parametro di selezione ai fini dell’utile inserimento in graduatoria Di talchè, il giudizio conseguito rientrava nella nozione titolo di studio, genericamente prevista dalla disposizione sostanziale richiamata dal giudice a quo.

Il denunciato errore di giudizio è causa di nullità della sentenza impugnata, che va, dunque, dichiarata nei termini espressi in dispositivo, con rinvio al competente giudice di merito perchè proceda a nuovo esame, tenendo conto del principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-11-2010) 08-03-2011, n. 9031

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Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano confermava la sentenza in data 20 novembre 2006 del Tribunale di Milano, appellata da A.A.M., condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi otto di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, in quanto responsabile dei reati, in continuazione tra loro, di cui agli artt. 337, 582 e 585 c.p., art. 61 c.p., n. 10, art. 651 c.p. (per avere proferito minacce e usato violenza, al fine di opporsi a un atto di ufficio, nei confronti del dipendente della polizia municipale B.A., che cercava di impedirgli di transitare con la sua autovettura in zona interdetta al traffico, procurandogli lesioni personali, nonchè di essersi rifiutato in tale circostanza di fornire le proprie generalità (in (OMISSIS)).

2. Osservava tra l’altro la Corte di appello che la prova della responsabilità dell’imputato derivava dalle concordi dichiarazioni sia della persona offesa B.A. sia dei testi G. A., D.F., G.P. e Z. G., colleghi del B., nonchè dalla documentazione medica acquisita.

3. Ricorre per cassazione l’imputato, con atto sottoscritto personalmente, denunciando, formalmente con un unico motivo, il vizio di motivazione della sentenza impugnata, osservando: che egli aveva rilasciato immediatamente le proprie generalità all’Isp. Z., come dallo stesso confermato; che le lesioni personali non erano provate, essendo state le stesse ricavate da un generico referto di pronto soccorso attestante una prognosi di guarigione di tre giorni;

che non era stata opposta da lui alcuna resistenza, non essendovi stato alcun contatto fisico tra lui e l’agente.
Motivi della decisione

1. Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile, in quanto sotto la veste di vizi di motivazione, deduce in realtà censure in punto di fatto, non esaminabili in sede di legittimità. 2. La Corte di appello ha dato atto delle concordi dichiarazioni testimoniali circa le gravi, reiterate e ingiustificate minacce proferite dall’ A. nei confronti dell’agente di polizia municipale B.A. che, del tutto legittimamente, stava cercando di impedirgli di transitare, alla guida di un’autovettura, in una zona dove era vietata la circolazione in concomitanza con una manifestazione sportiva, nonchè circa la manovra fatta dall’imputato con il veicolo in direzione del B., il quale, per evitare l’urto, era caduto sul cofano procurandosi le lesioni successivamente certificate al Pronto Soccorso dell’Ospedale (OMISSIS) in "trauma distorsivo del rachide lombare" guaribili in quattro giorni.

Solo dopo reiterate insistenze da parte dei colleghi del B. nonchè del passeggero dell’autovettura, tale S.I., l’ A. si era infine deciso ad esibire i propri documenti.

A fronte di dette risultanze, esaurientemente e logicamente esposte, deve ritenersi che bene è stata affermata la responsabilità dell’imputato per i reati ascrittigli, avendo l’ A. posto in essere minacce e violenze per sottrarsi alla esibizione dei propri documenti, legittimamente richiesti, in relazione al suo rifiuto di ottemperare al divieto di circolazione nella zona nella quale stata transitando alla guida di un’autovettura; ed avendo lo stesso provocato al B., con l’avanzamento del veicolo verso lo stesso, le lesioni personali di cui al referto ospedaliero.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro mille.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.

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