Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-08-2012, n. 13867

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La parte ricorrente chiede l’annullamento della sentenza di appello che ha negato il suo diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR).

2. La medesima questione è stata già decisa da Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980 e Cass. 14 ottobre 2011, n. 21282, cui si rinvia per una motivazione più analitica. In estrema sintesi, deve rilevarsi quanto segue.

3. La controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8.

4. Tale norma fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal D.M. Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che recepì l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in d.m..

La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829; Da ultimo, sul punto, cfr. Cass., 14 marzo 2012, n. 4045).

5. Intervenne il legislatore, dettando la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (Finanziaria del 2006), che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del decreto ministeriale. Il legislatore elevò, quindi, a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva. Si sostenne, da un lato, che tale ^ norma non avesse efficacia retroattiva e, dall’altro, che se dotata di efficacia retroattiva, fosse incostituzionale sotto molteplici profili. Entrambe le posizioni sono stata giudicate non fondate.

L’efficacia retroattiva è stata affermata da questa Corte (per tutte, S.U., 8 agosto 2011, n. 17076) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2007). L’incostituzionalità è stata esclusa in quattro interventi del giudice delle leggi (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009). Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato, sono stati respinti (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

6. Questo approdo deve ora essere integrato con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) nella sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C-108/10, Scattolon), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. 7. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. La prima consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 18 costituisca un trasferimento d’impresa ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori.

La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

8. Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: – se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione); – se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione). Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo".

9. Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivo.

10. In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo scopo della direttiva, consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

11. Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri.

a. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e, al n. 77, si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

b. Quanto alle modalità, si deve trattare di peggioramento retributivo sostanziale (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere globale (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto.

c. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto all’atto del trasferimento (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retribuiva di partenza").

12. La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente del comma 218 dell’art. della finanziaria 2006, all’art. 6, n. 2 TUE in combinato disposto con gli artt. 6 della CEDU e 46, 47 e 52 n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza Agrati), ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate.

13. La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e all’art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere – dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr, per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

14. Nelle memorie per l’udienza la difesa dei ricorrenti ha chiesto la disapplicazione della L. n. 266 del 2005, art. 1 richiamando la tesi che 1) ritiene "errata" la decisione Scattolon laddove ha giudicato assorbita la quarta questione a seguito della decisione sugli altri punti sottoposti al suo esame e 2) prospetta la necessità di non sottoporre la questione nuovamente al vaglio della Corte costituzionale per contrasto sopravvenuto con l’art. 117 Cost.

in quanto la controversia, come sancito nella sentenza Scattolon, rientra nel diritto dell’Unione, con la conseguenza che il giudice ordinario dovrebbe "disapplicare direttamente la norma interpretativa che ha violato la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea oppure operare un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia".

15. Deve premettersi che la decisione della Corte di giustizia, di cui si è prima messo in evidenza l’efficacia vincolante per il giudice nazionale, presenta tale efficacia nella sua interezza e non può discrezionalmente essere ritenuta vincolante per una parte e non vincolante per un’altra.

16. Nè rileva il fatto che, all’epoca in cui la Corte di giustizia si è espressa, la decisione Agrati della CEDU non fosse ancora definitiva, perchè la decisione della Corte di giustizia nella parte in cui delinea il suo rapporto con la sentenza Agrati non si basa su questo dato, ma sul contenuto della decisione della CEDU. 17. La sentenza Agrati parte dalla premessa che "i ricorrenti sostengono di aver percepito, in seguito al trasferimento, un trattamento economico nel complesso inferiore a quello percepito prima del trasferimento" e "hanno perso tutti gli elementi accessori della retribuzione" e perviene alla conclusione che "l’adozione della finanziaria 2006 definiva il merito della controversia e rendeva vana la prosecuzione dei procedimenti", conclusione in forza della quale ha espresso il suo giudizio sull’intervento del legislatore italiano.

18. La sentenza Scattolon, interpretando la normativa italiana alla luce del diritto europeo, perviene alle conclusioni di cui si è dato conto, in forza delle quali il singolo giudizio non può dirsi chiuso e il diritto dei lavoratori (a non percepire, a seguito del trasferimento, un trattamento nel complesso inferiore a quello percepito prima del trasferimento) trova garanzia. Ciò spiega perchè, la Corte di giustizia abbia giudicato assorbita la quarta questione, implicante la chiusura del giudizio e la negazione della garanzia su indicata.

19. Deve aggiungersi, per completezza, che anche l’altra affermazione formulata dai ricorrenti nella causa Agrati di aver perso "tutti gli elementi accessori della retribuzione" (affermazione ribadita da parte ricorrente di questo giudizio nella memoria per l’udienza) non è fondata, in quanto nella controversie in cui la questione è stata posta, la decisione è stata nel segno della conservazione del diritto (cfr., Cass. 19 marzo 2012, n. 4316, confermando l’orientamento della sentenza di merito emessa dalla Corte d’appello di Brescia, a sua volta di conferma della sentenza del Tribunale che aveva accolto la domanda del lavoratore).

20. Circa il primo motivo concernente l’insammissibilità dell’appello avverso B.A. in notificato dopo il decesso della stessa al procuratore costituito non emerge che parte appellante abbia avuto legale e piena conoscenza dell’evento in quanto non può convenirsi con quanto affermato a pag. 7 del ricorso per cui tale prova di conoscenza va inferita dall’essere la stessa B. dipendente pubblica o da non meglio identificati documenti ricevuti da un Istituto scolastico, in quanto eventi inidonei a dimostrare che gli appellanti siano venuti effettivamente a conoscenza del decesso prima di provvedere alla notificazione di cui si assume la nullità. Il motivo è pertanto infondato (sul requisito della conoscenza cfr. cass. n. 5883/2011).

21. In conclusione, in consonanza con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il caso in esame deve essere deciso con l’accoglimento del ricorso del lavoratore. La violazione del complesso normativo, costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, denunziata, deve essere verificata in concreto sulla base dei principi enunciati dalla Corte di giustizia europea. La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla Corte d’appello indicata in dispositivo, la quale, applicando i criteri di comparazione su specificati, dovrà decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento e dovrà accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale accertamento. Ogni questione di legittimità costituzionale appare allo stato assorbita essendo prioritario l’accertamento voluto dalla Corte di giustizia.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE – SENTENZA 24 dicembre 2008, n.48165 NON HA DIRITTO AL PERMESSO DI NECESSITÀ IL CONDANNATO CHE VUOLE CONSUMARE IL MATRIMONIO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Fatto e diritto

Il Tribunale di sorveglianza di Perugia rigettava il reclamo presentato da R. G. avverso il provvedimento col quale il Magistrato di sorveglianza di Spoleto aveva rigettato la richiesta di permesso avanzata ai sensi dell’art. 30 O.P. allo scopo di passare del tempo con la moglie per consumare il matrimonio celebrato in carcere. Osservava che la richiesta di permesso non poteva ricondursi nell’ambito dell’art. 30, che si occupava del permesso di necessità e cioè di eventi di particolare gravità ed eccezionalità, mentre poteva ricondursi nell’ambito del permesso premio di cui all’art. 30 ter O.P. per il quale però bisognava che sussistessero tutti i requisiti previsti dalla legge. Nel caso di specie si trattava di un detenuto condannato all’ergastolo per gravi reati per il quale non erano ancora maturate le condizioni per poter beneficiare dei permessi premio.

Avverso la decisione presentava ricorso il condannato e denunciava l’illegittimità costituzionale dell’art. 30, comma 2, O.P. in relazione agli artt. 2, 29 e 32 Cost. nell’interpretazione effettuata dal giudice di merito secondo cui non rientrava negli eventi di particolare gravità la possibilità di avere rapporti sessuali con la propria moglie, sposata in costanza di detenzione, e quindi nei confronti della quale non era stata possibile la consumazione del matrimonio. Rilevava che doveva essere considerato un diritto inviolabile dell’uomo quello di esercitare i suoi diritti nell’ambito della famiglia e che tra gli eventi di particolare gravità doveva inserirsi anche il matrimonio e di conseguenza la consumazione del matrimonio. Presentava una memoria con la quale ribadiva che tra gli eventi di particolare gravità doveva comprendersi anche quello positivo come il matrimonio e che un rifiuto a consentire la consumazione si traduceva in un trattamento penitenziario contrario al sentimento di umanità.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile sostenendo una tesi infondata e contraria alla disciplina legislativa in materia. Il motivo vero per il quale viene chiesta questa interpretazione anomala del permesso disciplinato dall’art. 30 O.P. è che il condannato non può beneficiare del permesso premio disciplinato dall’art. 30 ter, trattandosi di persona condannata all’ergastolo che non ha ancora maturato il diritto a beneficiarne, il che significa che non esiste un divieto assoluto di tutela di tale esigenza affettiva e umana, ma che i detenuti debbono trovarsi nelle condizioni di poter beneficiare della misura. Ne consegue che sussistendo lo strumento giuridico per beneficiare della possibilità di incontrare i familiari nell’ambiente domestico, non vi è alcuna illegittimità costituzionale di una norma che ha come scopo ben altro che non un’esigenza naturale ed affettiva, sacrificata per lo stato di detenzione. Non si comprende come tale esigenza debba avere una disciplina diversa se ad invocarla è un detenuto sposato rispetto ad uno non sposato, oppure se viene invocata da uno che si è sposato prima della detenzione o durante la detenzione. Tra gli eventi di particolare gravità non che può rientrare tutto ciò che ha il carattere dell’eccezionalità e non il diritto ad avere rapporti sessuali, che per sua natura, non ha alcun carattere di eccezionalità.

Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione, sez. Unite Penali, 6 aprile 2011, n. 13716 Il vice procuratore onorario può chiedere una misura cautelare personale nella convalida d’arresto e nel direttissimo?

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Ritenuto in fatto

Con ordinanza del 26 luglio 2010, il Tribunale di Milano, adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l’ordinanza del 2 luglio 2010 del Tribunale della stessa città con la quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere a M. F., imputato del reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Il Tribunale ha disatteso la eccezione inerente alla illegittimità della misura coercitiva per mancanza del potere di esercitare la domanda cautelare da parte del vice procuratore onorario, che era intervenuto alla udienza di convalida e successivo giudizio direttissimo, essendo munito di delega non specifica per chiedere l’applicazione di una misura cautelare personale.

Sul punto, il Tribunale ha rilevato che l’art. 72 ord. giud. prevede che i vice procuratori onorari, in servizio da almeno sei mesi, possono svolgere le funzioni requirenti alla udienza di convalida e giudizio direttissimo con delega nominativa del procuratore della Repubblica; e dal tenore e dalla ragione della norma si desume che la delega legittima il magistrato onorario a svolgere tutte le funzioni tipiche dell’udienza, ivi compresa quella di chiedere, oltre alla convalida dello arresto, l’applicazione di una misura cautelare. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, in riferimento all’art. 606, comma 1, lett. b), c), e), cod. proc. pen., deducendo contraddittorietà ed illogicità della motivazione ed erronea applicazione dell’art. 291 cod. proc. pen. e dell’art. 162 disp. att. cod. proc. pen.; e rilevando che l’autonomia del pubblico ministero onorario nella udienza deve esplicarsi nell’ambito del mandato ricevuto, con la conseguenza della nullità assoluta del provvedimento posto in essere in assenza di valida iniziativa o richiesta dell’organo della accusa.

Il ricorrente assume, dunque, che nel caso in esame il vice procuratore onorario ha travalicato i limiti del suo mandato, dal momento che la delega per la udienza di convalida e giudizio direttissimo non è comprensiva automaticamente della facoltà di iniziativa cautelare.

2. Con ordinanza del 15 dicembre 2010, la Quarta Sezione penale, assegnataria del ricorso, lo ha rimesso alle Sezioni unite, evidenziando un contrasto di giurisprudenza sulla legittimità della iniziativa cautelare del vice procuratore onorario in assenza di una delega specifica.

Con decreto del 30 dicembre 2010, il Primo presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni unite, fissando per la trattazione l’odierna udienza.

Considerato in diritto

1. La questione sottoposta all’esame delle Sezioni Unite è la seguente: "se al vice procuratore onorario, al quale a sensi dell’art.72, comma primo, lett. b), ord. giud. è rilasciata la delega a svolgere le funzioni di pubblico ministero nella udienza di convalida dell’arresto e nel contestuale giudizio direttissimo, debba riconoscersi anche il potere di richiedere l’applicazione di una misura cautelare personale, oppure, se occorra a tale fine una espressa delega".

La problematica si estende anche alla udienza di convalida dell’arresto e del fermo (art. 391 cod. proc. pen.) non seguita da giudizio direttissimo.

Sul punto, si rinviene effettivamente un contrasto nella giurisprudenza di legittimità.

Sez. 4, n. 28104 del 23/05/2007, dep. 16 /7 2007, Jemmali, ha ritenuto che il vice procuratore onorario il quale, ai sensi dell’art. 72 ord. giud., è delegato a partecipare alla udienza di convalida e al contestuale giudizio direttissimo ha il potere di richiedere in udienza l’applicazione di una misura cautelare personale; ha precisato che la rilevata facoltà è necessaria conseguenza dell’essere l’adozione della misura una fase concettualmente e strutturalmente collocata all’interno della procedura attraverso la quale si articola la convalida dell’arresto ed il successivo giudizio direttissimo. Ad analoga conclusione è pervenuta la sentenza della Sez. 4, n. 6838 del 16/11/2010, dep. 22/02/2011, Fadlaoui; nell’occasione, la Corte ha osservato come sia conforme al sistema considerare la delega, inerente all’esercizio dell’accusa pubblica nel giudizio, idonea ad attribuire al delegato il potere di esplicare tutte le funzioni che nella udienza tipicamente si svolgono senza privarlo pregiudizialmente della possibilità di avanzare richieste cautelari. Inoltre, se fosse necessaria una presa di posizione del delegante, la sua valutazione sarebbe espressa prima che il pubblico ministero abbia potuto acquisire la visione compiuta della vicenda che costituisce il presupposto per il consapevole esercizio del potere di cui si discute. Tale orientamento è condiviso dalla sentenza della Sez. 3, n. 2350 del 14/12/2010, dep. 25/01/2011, Karras che, sia pure in modo assertivo, ha concluso che la delega conferita per partecipare alla udienza prevista dall’art. 72, comma primo, lett. b), ord. giud. legittima il magistrato onorario a richiedere una misura cautelare personale. A fronte di tale orientamento, è riscontrabile uno di segno opposto. Sez. 6, n. 4290 del 03/12/2008, dep. 30/01/2009, De Tursi, ha osservato che la delega (riferita ad un giudizio dibattimentale) non conferisce all’onorario la facoltà di iniziativa cautelare, che non è compresa nella ordinaria gestione della udienza.

Sez. 5, n. 4438 del 06/11/2009, dep. 02/02/2010, Kharifo, ha escluso che una delega generica per la udienza di convalida possa includere il potere del vice procuratore onorario di richiedere una misura coercitiva, essendo, a tale fine, richiesta una delega specifica la cui esistenza non può essere presunta; nella motivazione, è stato puntualizzato che, per un principio generale del sistema positivo, il delegato e mandatario non può esercitare poteri che esorbitano dall’ambito del mandato conferitogli.

Si registra inoltre un orientamento che si muove su altro versante, quello relativo allo specifico contenuto della delega conferita al magistrato onorario. Così, secondo Sez. 5 n. 9206 del 5/12/2006, dep. 5/3/2007, Bodino, la delega segna i limiti entro i quali il delegato può determinarsi in modo autonomo e costituisce il fondamento per il legittimo esercizio delle funzioni requirenti, sicché il pubblico ministero onorario non può prendere iniziative eccedenti il concreto ambito della delega; ciò in quanto la sua autonomia, pur prevista dall’art. 53 cod. proc. pen., deve intendersi correlativamente circoscritta. Da tale rilievo, la Corte ha tratto la conclusione che la delega del procuratore della Repubblica, per la richiesta di applicazione della custodia carceraria, non consente al magistrato onorario di formulare la diversa richiesta di applicazione degli arresti domiciliari.

2. Preliminarmente è opportuna una sintetica menzione delle coordinate normative, per la parte che interessa la problematica in esame, inerenti alla posizione giuridica del vice procuratore onorario; questa figura è stata introdotta presso le preture circondariali dall’art. 22 d.P.R. n. 499 del 1988 che costituisce una attuazione dell’art. 106 Cost. ed ha modificato il testo dell’art. 72 ord. giud. L’ultima norma, nella formulazione attuale, individua i compiti che la magistratura onoraria può espletare nell’ambito requirente e, in particolare, prevede che il procuratore della Repubblica possa delegare proprie funzioni, specificatamente individuate ed in relazione a determinate fasi del procedimento, a vice procuratori onorari; essi, tra l’altro, possono essere delegati a partecipare alla udienza di convalida dell’arresto e del fermo e, se hanno una permanenza in servizio di sei mesi, a quella di convalida dell’arresto nel giudizio direttissimo.

L’art. 72, in coerenza con l’abolizione delle preture, ha ammesso la facoltà di delega in procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica; l’ultimo comma, modificato dall’art. 58 della legge n. 479 del 1999 – che ha inserito il criterio di non delegabilità delle funzioni di pubblico ministero per procedimenti relativi a reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta a giudizio – è stato interpretato come indicativo di una previsione la cui violazione non dà luogo a nullità (ex plurimis: Sez. 4, n.32279, del 23/06/2009, dep. 06/08/2009, Russotti). Dalla lettura degli artt. 71 e 72 ord. giud. si desume che – a differenza dei giudici di pace, espressamente annoverati dal precedente art. 1 tra coloro ai quali è affidata, con competenze esclusive, l’amministrazione della giustizia – i vice procuratori onorari non sono titolari di funzioni giudiziarie proprie ed intervengono in supplenza della magistratura ordinaria. La Corte cost., con la sentenza n. 333 del 1990, ha avuto modo di chiarire che le persone chiamate, di volta in volta, a rappresentare il pubblico ministero in udienza non sono inquadrate nella organizzazione giurisdizionale né annoverate nell’ordine giudiziario. 3. Da quanto riferito, discende che è proprio la delega ad instaurare quel nesso di immedesimazione organica che, per i magistrati ordinari, si rinviene nell’inserimento nell’ordinamento giudiziario; detta delega è l’atto con il quale il procuratore della Repubblica affida a soggetti esterni l’esercizio di determinate attività e la rappresentanza del pubblico ministero in udienza conservando la piena titolarità delle funzioni delegate.

Il carattere di strumento sussidiario all’esercizio delle funzioni requirenti trova conferma nell’art. 7 d.lgs. n. 106 del 2006 che, abrogando il comma secondo dell’art. 72 ord. giud., permette la sostituzione del vice procuratore onorario in udienza. L’art. 71 ord. giud. prevede che la delega possa essere rilasciata solo per le funzioni menzionate nel successivo art. 72, il quale indica che essa debba essere nominativa; non è più contemplata, perché abrogata (dall’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 106 del 2006), la disposizione che richiedeva la delega in relazione ad una determinata udienza o ad un singolo procedimento.

Sulle modalità di conferimento della delega, l’art. 162, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. prevede che essa sia data per scritto, con annotazione su un apposito registro, e che sia esibita in dibattimento. Da quando sono state estese le funzioni del vice procuratore onorario, si deve intendere che costui debba esibire la delega in tutte le udienze alle quali partecipa per consentire al giudice di verificarne la regolarità. Il comma 2 del citato art. 162 precisa che la delega nel giudizio direttissimo può essere conferita anche per la partecipazione alla contestuale convalida. Null’altro è normativamente disciplinato sulle formalità inerenti alla delega.

Come già rilevato, si riscontra una restrizione alla possibilità di conferire funzioni requirenti per reati diversi da quelli attribuiti al giudice monocratico o per attività non espressamente previste dall’art. 72 ord. giud.; se sono violati tali limiti, la presenza del magistrato onorario in udienza si traduce in un difetto di partecipazione del pubblico ministero – per carenza dei requisiti dell’organo requirente privo per legge del relativo potere – con violazione dell’art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., rilevabile nei modi e nei termini dell’art. 180 cod. proc. pen. Ugualmente si deve concludere per la carenza di delega che costituisce la fonte di legittimazione del magistrato onorario. Negli altri casi, il conferimento della delega non rispettosa delle disposizioni dell’ordinamento giudiziario (ad esempio, cumulativa per più persone) riguarda l’organizzazione interna dello ufficio e non è causa di nullità; ed alla stessa conclusione si è pervenuti per la mancata esibizione della delega (Sez.6, n. 7822 del 02/05/2000, dep. 05/07/2000, D’Agostino).

4. Tale essendo il quadro normativo, la questione da affrontare presuppone che si chiarisca innanzi tutto se la delega debba di necessità avere contenuto specifico, delimitando il potere conferito in relazione a determinati atti singolarmente individuati. La possibilità che nella delega siano fissati limiti o direttive da osservare da parte del delegato nell’esercizio delle sue funzioni, con esclusione della assunzione di iniziative estranee o eccedenti lo specifico ambito del potere conferitogli, è stata affermata dalla citata sentenza Sez. 5, n. 9206 del 2006, Bodino, secondo cui la delega è speciale per sua natura non solo perché riferita ad un singolo determinato processo, ma perché costitutiva delle condizioni e dei limiti del potere delegato; essa può contemplare nella sua massima espansione il conferimento pieno di funzioni requirenti ovvero il potere più riduttivo di formulare specifiche e dettagliate richieste con esclusione di ogni più ampia e diversa facoltà.

Per questa sentenza, l’autonomia prevista dall’art. 53 cod. proc. pen. deve intendersi circoscritta – ove la delega sia specifica – nei limiti del mandato, con la conseguenza che costituiscono legittimo esercizio delle funzioni del magistrato onorario solo quelle svolte nell’ambito della delega.

Un’altra decisione (Sez. 1, n. 22409 del 03/03/2007, dep. 07/06/2007, Busso) ha rilevato come la delega presupponga un rapporto di subordinazione tra il procuratore della Repubblica ed il magistrato onorario derogando al principio della piena autonomia in udienza del rappresentante dell’organo della accusa.

Tali pronunce non esplicitano tuttavia se una delega incondizionata conferisca al delegato tutti i poteri normalmente connessi alla gestione della udienza, quali siano i limiti che il pubblico ministero può inserire nella delega, quali siano le iniziative autonome che l’onorario non può assumere e quali siano le funzioni che richiedono un mandato specifico.

5. Questo orientamento, secondo cui il delegato non può esercitare poteri che esorbitano dall’ambito dello specifico incarico ricevuto, considera l’istituto in oggetto alla stregua della delega disciplinata dal diritto privato o amministrativo. In tale settore, chi è legittimato a provvedere in ordine a determinati interessi, può conferire ad altri l’incarico di provvedervi in concreto mediante il compimento di un singolo o più atti o, in genere, per l’attività richiesta al fine indicato entro i limiti e secondo le direttive stabilite nell’atto di delegazione; pertanto, la discrezionalità del delegato può essere limitata dalle direttive, anche vincolanti, imposte nella delega o successivamente.

Una tale configurazione della delega non può però essere riferibile all’istituto in esame.

La legittimazione derivata del magistrato onorario trae il suo fondamento giuridico non dalla volontà delle parti, ma dalle norme dell’ordinamento giudiziario e del codice di procedura penale alle quali l’interprete deve fare riferimento.

Infatti, pur partendo dalla considerazione della estraneità del pubblico ministero onorario all’ordine giudiziario, nessuna disposizione giustifica la conclusione di un sua subordinazione gerarchica rispetto al procuratore della Repubblica; anzi, l’art. 162, comma 3, disp. att. cod. proc. pen. contraddice una simile ipotesi ricostruttiva dell’istituto.

Detta norma prevede solo la facoltà (non l’obbligo) che il delegato si consulti con il procuratore della Repubblica prima di prestare il consenso alla applicazione di pena su richiesta o se deve procede a nuove contestazioni.

Questa facoltà ha peraltro una limitata rilevanza processuale dal momento che la sospensione della udienza a tale fine è lasciata alla discrezionalità del giudice (art.162 , comma 4, disp. att. cod. proc. pen).

Dall’art. 162 si ricava di conseguenza il principio che il pubblico ministero onorario, anche quando deve prendere posizioni di particolare rilevanza, non ha il dovere di confrontarsi con il procuratore della Repubblica, e che l’avviso del delegante, ove sollecitato dal delegato, non è vincolante.

La normativa, che non introduce un dovere di interpello per situazioni imprevedibili ed eccedenti la delega, non è compatibile con la pretesa subordinazione del magistrato onorario a particolari direttive del procuratore della Repubblica. In altri termini, una circoscritta facoltà di autodeterminazione del magistrato onorario implicherebbe l’introduzione di una sospensione necessaria della udienza in corso per permettergli di prendere istruzioni dal delegante e per una eventuale integrazione della delega.

È previsto invece che il procuratore della Repubblica possa dare direttive di carattere generale alle quali devono attenersi tutti i rappresentanti del pubblico ministero dell’ufficio, di carriera od onorari. È quindi ben possibile che il procuratore della Repubblica dia indicazioni di massima al magistrato onorario delegato, al quale, tuttavia, compete la prerogativa di esercitare le sue funzioni in udienza con la piena autonomia garantita dall’art. 70, comma quarto, ord. giud. e dall’art. 53, comma 1, cod. proc. pen., che non include eccezioni per gli onorari.

L’ultima norma (di attuazione dell’art. 68 della legge-delega n. 81 del 1987) sancisce infatti la piena autonomia del magistrato del pubblico ministero designato nelle udienze penali; questi non riceve e non è tenuto ad eseguire eventuali particolari istruzioni del capo dell’ufficio, fermo restando il suo dovere deontologico di recepire le direttive sulle modalità operative dell’ufficio impartite in via generale.

La ratio della previsione è ordinamentale e processuale: il rappresentante del pubblico ministero deve essere indipendente non solo verso l’esterno, ma anche verso l’interno dell’ufficio, e deve potersi determinare liberamente sulla base degli sviluppi e delle risultanze acquisite nel corso della udienza.

Tale autonomia, non essendo riscontrabile alcuna previsione di segno contrario, deve dunque trovare applicazione anche rispetto al magistrato onorario; e la circostanza che l’atto di delega non crei un rapporto di dipendenza tra delegato e delegante e che anche il primo agisca in piena autonomia in udienza secondo il disposto dell’art. 53, comma 1, cod. proc. pen., è stata evidenziata dalla Corte cost. con la citata sentenza n. 333 del 1990.

Da quanto rilevato, si deve concludere che la funzione del pubblico ministero, sia esso magistrato di carriera od onorario, implica un medesimo status di tale organo in udienza.

Conseguono i seguenti principi.

Il contenuto della delega è circoscritto per materia dall’ordinamento giudiziario e non dalle disposizioni del procuratore della Repubblica (il quale, ad esempio, non potrebbe conferire al vice procuratore onorario il potere di proporre appello, in quanto non normativamente previsto); la delega costituisce il fondamento per il legittimo esercizio delle funzioni requirenti, ma non segna il confine entro il quale l’onorario può determinarsi in modo autonomo in udienza; le condizioni o restrizioni eventualmente inserite nella delega devono considerarsi come non apposte, per cui il giudice non deve tenerne alcun conto, spettandogli solo di controllare se la delega sia conferita con il rispetto degli artt. 72 ord. giud. e 162 disp. att. cod. proc. pen.

6. Una volta risolta, nel senso che si è detto, la questione del contenuto della delega, va ora esaminata quella su cui si è più specificamente formato il contrasto di giurisprudenza che ha dato luogo alla rimessione del ricorso alle Sezioni unite. Ci si deve dunque domandare se quanto detto sull’autonomia del magistrato onorario in udienza riguardi anche il tema delle iniziative sulle misure cautelari personali o se sia ravvisabile in questo particolare settore, nel quale si estrinseca la più incisiva attività dell’organo requirente, la necessità di una concertazione preventiva con il procuratore della Repubblica.

È appena il caso di rilevare come il pubblico ministero sia il soggetto cui spetta il potere di sollecitare l’applicazione di una misura cautelare e che, di norma, in assenza di una sua specifica e formale richiesta, la libertà personale non possa essere limitata; configurandosi altrimenti una nullità di ordine generale ed assoluta, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. b), e 179, comma 1, cod. proc. pen. ( Sez. U., n. 8388 del 22/01/2009, dep. 24/12/2009, Novi). Necessita verificare se un simile potere possa dirsi inibito dalla mancanza, in capo al magistrato onorario, di uno specifico titolo autorizzatorio.

Non si rinvengono sentenze di legittimità che abbiano sostenuto che il procuratore della Repubblica sia il titolare esclusivo del potere di domanda cautelare con preclusione di conferirlo al magistrato onorario. Se così fosse, ne deriverebbe una incongruenza: il legislatore avrebbe ammesso a partecipare alla udienza di convalida un soggetto abilitato a prendere posizione solo in relazione alla legittimità dell’arresto con conseguente giudizio direttissimo sempre con imputato libero qualunque siano le esigenze di cautela. Neppure condivisibile è la opinione, da tempo disattesa in dottrina e giurisprudenza, secondo la quale il giudizio direttissimo si svolge con imputato necessariamente detenuto, perché tale condizione è richiesta solo al momento in cui il pubblico ministero instaura il complesso procedimento rappresentato dalla verifica della legalità della misura precautelare e dalla domanda di contestuale giudizio per l’attivazione del quale è richiesta solo la convalida. Pertanto, è da disattendere la prospettazione di una delega implicita per il ricordato motivo.

Ugualmente superata è la tesi secondo la quale l’udienza di convalida sia la sede deputata alla sola verifica della legittimità dell’arresto o del fermo e non anche alla adozione di una misura cautelare, prospettandosi che questa ultima presenta una autonomia genetica e funzionale rispetto alla convalida.

La giurisprudenza ha affermato che l’oggetto del contraddittorio nella udienza prevista dall’art. 391 cod. proc. pen. deve ritenersi esteso all’intero tema della decisione, che comprende non solo la valutazione sulla legittimità dell’operato della polizia, ma, anche, e se del caso, la richiesta di applicazione di una misura cautelare personale. Il principio è ricavabile dalla sentenza delle Sez. U., n. 36212 del 30/09/2010, dep. 11/10/2010, Gemeanu.

Questa constatazione è decisiva per la risoluzione del caso. Si deve, infatti, prendere atto che il legislatore ha permesso al magistrato onorario di partecipare alle udienze previste dagli artt. 391 e 558 cod. proc. pen., che si svolgono secondo la seguente sequela procedimentale: controllare retroattivamente se sussistevano i presupposti per l’arresto in flagranza e chiederne, o meno, la convalida, indi, verificare se siano riscontrabili i requisiti richiesti in via generale per l’applicazione di una misura cautelare personale.

Deriva che implicitamente, ma chiaramente, il legislatore ha attribuito al magistrato onorario la possibilità di interloquire in relazione a tutte le attività da espletare nelle menzionate udienze in rapporto alla peculiare procedura.

Tale conclusione è confortata dal testo dell’art. 72 ord. giud., che non opera alcun riferimento alle funzioni che l’onorario svolge nel procedimento e non distingue tra i momenti della convalida dell’arresto e del giudizio direttissimo, tra i quali si pone in modo eventuale, ma fisiologico, la richiesta di una misura cautelare personale.

Nessuna norma richiede che, per il procedimento applicativo di tale misura, il magistrato onorario sia munito di una specifica delega e, quindi, nessuna norma prevede la invalidità della misura non preceduta dall’ assenso del delegante: la necessità di una specifica autorizzazione al magistrato onorario, non imposta dalla legge e non desumibile dal sistema, non può essere affermata in via interpretativa.

Di conseguenza, si deve ritenere che quanto già detto sulla non possibilità di introdurre limitazione alla delega e sulla autonomia del procuratore onorario in udienza valga anche per quanto concerne la richiesta di applicazione di misure cautelari personali. Le sentenze che concludono diversamente non individuano il parametro invalidante cui ricondurre la illegittimità del titolo cautelare e danno luogo ad una non superabile difficoltà in un sistema processuale ispirato al principio del contraddittorio.

Il pubblico ministero dovrebbe prendere una decisione prima della udienza con una conoscenza parziale e cartolare della situazione, non essendo al corrente delle tesi o delle produzioni difensive proposte in udienza che potrebbero modificare il quadro probatorio e cautelare iniziale; pertanto, le scelte sull’applicazione di una misura potrebbero non essere in sintonia con le emergenze processuali. La imposizione al magistrato onorario di seguire le istruzioni del delegante equivarrebbe a vincolarlo ad una condotta processuale e ad una richiesta cautelare eventualmente incongrua, in palese violazione della funzione che il pubblico ministero deve esercitare quale custode della legge.

Il rilievo, secondo cui la richiesta sulla libertà deve essere ponderata in esito ai risultati della udienza, si desume, in modo inequivoco, dalla norma ordinamentale (inserita con l’art. 3, commi 1 e 2, d.lgs. n. 106 del 2006) che non prevede la necessità dell’assenso scritto del procuratore capo ai sostituti per le misure applicabili in occasione della convalida dell’arresto o del fermo. La tesi che sostiene la necessità della delega si fonda, in sostanza, sulla considerazione che il vaglio sulla libertà dell’imputato, incidente sul più rilevante diritto garantito dalla Costituzione, debba essere lasciato al procuratore della Repubblica e non possa derivare dalla autonoma iniziativa di un magistrato onorario, che non sarebbe idoneo a gestire la delicata materia.

Questa opinione non considera che il legislatore ha garantito per i processi più impegnativi il massimo livello di professionalità del rappresentante del pubblico ministero, che deve essere di carriera; e ha ammesso la facoltà di delega solo per una fascia di reati, ritenuti meno gravi, facendo una ponderazione preventiva sulla normale capacità del magistrato onorario, dopo il necessario periodo di formazione e tirocinio, a trattare i relativi procedimenti.

Il giudizio sulla idoneità del delegato passa attraverso la valutazione astratta del legislatore e quella concreta del procuratore della Repubblica, che, prima di rilasciare la delega, deve considerare il livello di cultura giuridica e di esperienza del magistrato onorario e la sua capacità di fare fronte alle emergenze processuali non prevedibili.

7. Alla stregua delle considerazioni svolte, va enunciato il seguente principio: "la delega conferita al vice procuratore onorario dal procuratore della Repubblica, a norma degli artt. 72, comma primo, lett. b), ord. giud. e 162 disp. att. cod. proc. pen., per lo svolgimento delle funzioni di pubblico ministero nella udienza di convalida dell’arresto o del fermo (art. 391 cod. proc. pen.) o in quella di convalida dell’arresto nel contestuale giudizio direttissimo (artt. 449 e 558 cod. proc. pen.), comprende la facoltà di richiedere l’applicazione di una misura cautelare personale, dovendosi altresì considerare prive di effetto giuridico limitazioni a tale iniziativa eventualmente contenute nell’atto di delega".

8. Seppure non direttamente implicata dal presente ricorso, è il caso di precisare che ad analoghe conclusioni, valendo la stessa ratio, deve pervenirsi con riferimento alla posizione dei magistrati ordinari in tirocinio (già "uditori giudiziari"), i quali, in base all’art. 72, comma primo, lett. b), ord. giud., possono essere delegati a svolgere le funzioni di pubblico ministero nella udienza di convalida dell’arresto o del fermo (art. 391 cod. proc. pen.).

9. Il ricorso è circoscritto alla questione dei limiti di esercizio del potere requirente da parte del vice procuratore onorario e, in particolare, alla mancanza del potere, in difetto di espressa delega, di richiedere una misura cautelare nel giudizio previsto dall’art. 449 cod. proc. pen.

Le deduzioni difensive hanno trovato risposta e confutazione da quanto rilevato senza necessità di ulteriori argomenti per il caso specifico. Pertanto il ricorso deve essere rigettato con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 18-01-2011, n. 310 Trattamento economico; Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La signora L.A.,.dipendente del Comune di San Giovanni in Fiore, ha proposto ricorso dinanzi al Tar Calabria per il riconoscimento di emolumenti a titolo di premio di incentivazione di produttività per lo svolgimento di programmi e progetti obiettivo, in relazione alla prestazione lavorativa svolta nel periodo 1986/2000 nell’ambito del Progetto gestione di operai assunti dal Comune a carico del "Fondo sollievo disoccupazione".

Il Tar, rilevato che il ricorso è stato notificato il 12 dicembre 2001, ben oltre il termine di decadenza stabilito dall’art. 45, comma 17 d. lgs. 31.3.1998, n. 80, confermato dall’art. 69, c. 7, d. lgs. n. 165 del 2001, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, relativamente alla pretesa per il periodo afferente il rapporto tra il 1986 ed il 30 giugno 1998, per decadenza dall’azione e per il periodo successivo, per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo.

Appella la parte ricorrente sostenendo che essendo la pretesa patrimoniale soggetta al termine di prescrizione quinquennale – nella specie interrotto attraverso atti idonei – questo dovrebbe prevalere sulla decadenza sancita dal d. lgs. n. 80.

Nel merito, ripropone i motivi a conferma della fondatezza della pretesa.

All’udienza del 19 novembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

L’appello è infondato.

In ordine alla natura del termine stabilito dall’art 45, comma 17 d. lgs. 31.3.1998, n. 80 e confermato dall’art. 69, comma 7, D.Lgs n. 165/2001, occorre richiamare la consolidata giurisprudenza (ex multis, Cass. SS.UU. n.616/2007; n.9101/2005; C.d.S., Sez. VI n. 1389/2008; n.51/2009) secondo cui la disposizione va interpretata come intesa ad introdurre un termine di decadenza sostanziale (15 settembre 2000) per la proponibilità della domanda giudiziale.

Tale previsione, peraltro, è stata giudicata conforme alla Costituzione, in particolare sotto il profilo della supposta violazione degli articoli 3, 24 e 113 Cost., risultando ragionevole la previsione di un termine di decadenza di oltre ventisei mesi, certamente non tale da rendere "oltremodo difficoltosa" la tutela giurisdizionale (Corte Cost. n. 213/2005, n. 382/2005, n. 197/2006).

Quanto al rapporto tra prescrizione e decadenza, vale la regola per cui non si estende alla decadenza l’effetto interruttivo della prescrizione, secondo quanto stabilito dall’art. 2964 cod. civ, data la non omogeneità della natura e della funzione dei due istituti, trovando la prescrizione fondamento nell’inerzia del titolare del diritto, sintomatica per il protrarsi del tempo, del venir meno di un concreto interesse alla tutela, e la decadenza nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto entro un termine stabilito, nell’interesse generale o individuale alla certezza di una determinata situazione giuridica (Cass. civ. Sez. II, 18012007, n. 1090).

Non vi è quindi alternatività tra i due termini, ovvero prevalenza di quello di prescrizione rispetto a quello di decadenza, come vorrebbe parte appellante, ma interdipendenza, nel senso che entrambi operano sul piano della possibilità di far valere il diritto.

Pertanto, gli atti interruttivi della prescrizione effettuati da parte del dipendente non spiegano alcuna efficacia impeditiva della decadenza sancita dall’art. 69, c. 7 d. lgs. n. 165 del 2001 che correttamente è stata pronunciata dal Tar per le pretese inerenti il rapporto di lavoro fino al 30 giugno 1998, data la presentazione del ricorso in data posteriore al 15 settembre 2000.

Il rigetto dell’appello in ordine ad una questione di rito esime il Collegio dall’esame dei motivi di merito sulla fondatezza del diritto.

In mancanza di costituzione del Comune, non occorre provvedere sulle spese del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.