Cass. pen., sez. I 26-11-2008 (11-11-2008), n. 44053 Truffa militare – Richiesta di rimborso spese non dovuto – Integra gli artifici e i raggiri.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 30.1.2008 la Corte Militare di Appello – Sezione distaccata di Napoli ha confermato la sentenza 13 giugno 2007 del Tribunale Militare di Napoli che aveva dichiarato il Tenente Colonnello dell’Esercito Italiano F.T. colpevole del reato di truffa militare pluriaggravata, ai sensi dell’art. 234 c.p.m.p., comma 1 e comma 2, n. 2 e art. 47 c.p.m.p., n. 2 e, concesse le attenuanti di cui all’art. 62 c.p., n. 6, art. 62 bis c.p. e art. 48 c.p.m.p., n. 2, prevalenti sulle aggravanti contestate, lo aveva condannato alla pena di quattro mesi di reclusione militare con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.
Al F., che all’epoca dei fatti era Comandante del Reparto Comando e Supporti Tattici Aqui presso (OMISSIS), in quanto tale comandato in attività addestrativa a (OMISSIS) con il primo blocco di volontari in ferma annuale dal (OMISSIS), era stato contestato di avere percepito, in data (OMISSIS), un ingiusto profitto di Euro 357,40 mediante artifici e raggiri consistenti nella produzione del certificato di viaggio n. (OMISSIS) attestante falsamente lo svolgimento di tale attività per un periodo continuativo di giorni quattro e ore quattro con partenza da (OMISSIS) e nella richiesta del F. al Servizio amministrativo, in relazione alla suddetta missione, della corresponsione, a titolo di rimborso, di Euro cento per ogni ventiquattro ore, inducendo in tal modo in errore il Servizio amministrativo competente per la liquidazione del foglio di viaggio.
I giudici di merito hanno ritenuto provato, sulla base di molteplici e concordanti elementi, quali i fogli di viaggio posti a base della liquidazione, la presenza nel luogo di missione delle vetture in uso al F. soltanto in alcuni dei giorni dichiarati, la contemporanea presenza delle medesime vetture in altri luoghi nei rimanenti giorni e le dichiarazioni testimoniali degli autisti, che il F. era stato accompagnato in trasferta del tutto temporanea soltanto in alcuni giorni per i quali era stata richiesta e corrisposta la indennità di trasferta continuativa, pari a cento Euro giornaliere, in relazione alle diverse risultanze del certificato di viaggio sottoscritto dal F., risultato poi non veritiero. Hanno poi ritenuto che non vi fosse dubbio sulla preordinazione dolosa della documentazione falsa da parte del F. e quindi dell’elemento psicologico del reato contestato poichè non solo l’imputato aveva ricevuto nei giorni in contestazione il trattamento di mensa nella sua sede di servizio di (OMISSIS), il che gli impediva in modo assoluto di godere della indennità forfetaria, ma aveva addirittura rimproverato i suoi autisti ed in particolare D. di avere dichiarato di avere pranzato a (OMISSIS), così rischiando di compromettere il diritto alla indennità forfetaria, invitandolo a modificare la dichiarazione nel senso che aveva fruito soltanto di un cestino, ed aveva inoltre, successivamente alla liquidazione della indennità, come aveva dichiarato il teste O., redatto una nota integrativa al quadro C dell’iniziale foglio di viaggio, recante formalmente la data del (OMISSIS), per cui la indennità di missione era stata ridotta da 400,00 a 300,00 Euro, che però era ugualmente falsa, tanto è vero che lo stesso F. aveva poi attestato, il (OMISSIS), di avere eseguito soltanto brevi permanenze a (OMISSIS) nei giorni (OMISSIS) e non essersi proprio mosso dalla sua sede di servizio il giorno (OMISSIS), per cui non gli competeva alcuna liquidazione di indennità, al contrario di quanto emergeva dalla seconda dichiarazione recante la data del (OMISSIS) ma presentata in data successiva al (OMISSIS) per cui la indennità competeva, sia pure in misura ridotta.
Quanto alle difese prospettate dal F. con i motivi di appello, la Corte Militare di Appello ha, in primo luogo, escluso la nullità del procedimento per essere stato lo stesso instaurato sulla scorta di un esposto anonimo e per essere state le indagini effettuate su iniziativa della polizia giudiziaria, rilevando che l’anonimo aveva costituito soltanto uno spunto investigativo e che neppure la eventuale attività di iniziativa della polizia giudiziaria, precedente alla delega da parte del Pubblico Ministero, fra l’altro neppure provata, poteva essere ritenuta illegittima e comunque non era entrata a fare parte del processo. La Corte di merito ha poi ritenuto escluso che la dichiarazione integrativa al quadro C del foglio di viaggio contenente precisazioni sulla trasferta, fra l’altro ugualmente falsa, apparentemente recante la data del (OMISSIS), fosse stata consegnata in quella data, poichè il tenente O., che seguiva le liquidazioni, aveva riferito a dibattimento che era stata inserita dal F. soltanto dopo la liquidazione del (OMISSIS) e ciò era supportato logicamente dal rilievo che, se fosse stata presente, la liquidazione sarebbe stata diversa da quella eseguita; ed ha escluso pure la possibilità, addotta dalla difesa dell’imputato, che il foglio di viaggio iniziale fosse basato su un errore nel ricordo dell’interessato poichè era stato redatto nella immediatezza dei fatti ed anche la integrazione successiva si era rivelata falsa, il che dimostrava l’intento fraudolento dell’imputato. Ha escluso infine che le successive rettifiche del F. influissero sulla sussistenza del reato poichè erano intervenute quando il reato era già stato consumato e quando le indagini di polizia giudiziaria erano già iniziate ed erano note all’interno della caserma in cui prestava servizio.
Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato lamentando con tre separati motivi:
– Erronea applicazione della fattispecie di reato di truffa militare aggravata per violazione dell’art. 192 c.p.p., comma 2, in relazione alla valutazione delle fonti di prova ed in particolare delle dichiarazioni rese dai testimoni, uno dei quali, il D., già indagato di reato connesso, anche se poi il procedimento era stato archiviato, ed in riferimento alla certezza, gravità e concordanza degli indizi emersi;
Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) poichè non erano state indicate le ragioni per cui non erano stati ritenuti rilevanti gli elementi di prova indicati dalla difesa ed illustrati nella memoria difensiva del 20.12.2005;
Carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine: a) al vizio di nullità delle indagini preliminari poichè lo scritto anonimo era stato acquisito senza redigere alcun verbale di sequestro dello stesso e senza eseguire neppure il sequestro del foglio di viaggio n. (OMISSIS), il che avrebbe consentito di verificare se al momento della acquisizione sussistesse la postilla poi andata smarrita secondo la tesi difensiva e poichè non era stato inoltre spiegato il momento a partire dal quale la polizia giudiziaria avrebbe dovuto indicare al P.M. la comunicazione di notizia di reato;
b) al lamentato reato impossibile ex art. 49 c.p., comma 2, come spiegato nella memoria difensiva del 20.12.2005 trascritta nel ricorso, alla stregua del rilievo che i controlli incrociati previsti dalla normativa non avrebbero consentito all’imputato la verifica della attività di rilevazione e documentazione svolta da altri soggetti partecipanti al procedimento e comunque non si era reso conto per errore scusabile del fatto che la indennità gli era stata versata poichè ciò era avvenuto in busta paga insieme agli altri emolumenti, dovendosi altresì ritenere che la postilla con la rettifica del foglio di viaggio fosse presente fin dalla consegna del foglio di viaggio e che fosse andata smarrita, non potendosi altrimenti spiegare per quale motivo il tenente O. – che altrimenti avrebbe commesso in concorso il reato di truffa ovvero sarebbe incorso nel reato di favoreggiamento e/o di omissione di atti d’ufficio – si sarebbe prestato a modificare prima la liquidazione e quindi ad azzerarla; ed inoltre alla ulteriore circostanza, sempre menzionata nella memoria difensiva del 20.12.2005, per cui il F., resosi conto pochi giorni dopo che gli era stata versata la indennità che questa era eccessiva, aveva chiesto spiegazioni al tenente O. insieme al quale aveva visionato la pratica, così comprendendo che mancava l’allegato al foglio di viaggio, che aveva quindi ricostruito errando nel ricordo, fino a quando il Generale S., nell'(OMISSIS), aveva dato disposizioni per una revisione della contabilità ed allora, recuperato il foglio degli spostamenti dei veicoli, era stato azzerato l’importo della indennità ed il F. aveva in conseguenza restituito con quietanza la somma che gli era stata in precedenza versata; c) alla corretta definizione del reato ipotizzabile che era eventualmente quello di appropriazione di cosa consegnata per errore o caso fortuito ai sensi dell’art. 647 c.p., comunque non realizzato, poichè il pagamento delle spese di missione costituiva una partita di giro fra il dipendente e la amministrazione che avrebbe consentito la correzione di eventuali errori sia al dipendente che alla amministrazione, come poi era avvenuto così escludendo la sussistenza del reato che si sarebbe consumato soltanto qualora il dipendente avesse avuto certezza dell’errore commesso dalla amministrazione e cioè nell'(OMISSIS), quando l’imputato si era attivato spontaneamente per restituire quanto ricevuto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Quanto alla questione di nullità del procedimento per asserita violazione dell’art. 348 c.p.p., comma 2, lett. c e comma 3, nonchè degli artt. 354, 355 c.p.p. e art. 357 c.p.p., comma 1 e comma 2, lett. f), concernenti i poteri della polizia giudiziaria, in realtà nel giudizio di merito la difesa dell’imputato, come risulta dalla sentenza impugnata, si era lamentata soltanto del mancato sequestro dello scritto anonimo da cui erano scaturite le indagini e per la esecuzione di atti di iniziativa della polizia giudiziaria senza la delega da parte del Pubblico Ministero.
Sul punto la risposta della sentenza impugnata è incensurabile poichè la denuncia anonima, pur se di per sè inutilizzabile (e nella specie è pacifico che non è stata utilizzata), è tuttavia idonea a stimolare la attività della polizia giudiziaria ai fini della assunzione di dati conoscitivi atti a verificare se da essa possano ricavarsi indicazioni utili per la enucleazione di una "notitia criminis" suscettibile di essere approfondita con gli strumenti legali (v., per tutte, Cass. Sez. Un. N. 25932 del 2008, rv. 239695; Cass. sez. Un. N. 25933 del 2008), senza che la attività della polizia giudiziaria, di propria iniziativa e senza comunicazione al pubblico ministero, possa essere oggetto di censura fino al momento in cui non debbano essere posto in essere atti garantiti (artt. 347 e 348 c.p.p.). D’altronde nella specie non è stata neppure allegata, da parte del ricorrente, la adozione di atti garantiti ad opera della polizia giudiziaria senza previa comunicazione della notizia di reato al Pubblico Ministero, il che rende aspecifico il ricorso sul punto, in quanto chiede una valutazione di nullità degli atti procedimentali senza indicare quali sarebbero stati gli atti posti in essere irritualmente dalla polizia giudiziaria.
Quanto alla asserita violazione di regole procedimentali poichè non sarebbe stato disposto il sequestro immediato del foglio di viaggio, così pregiudicando i diritti difensivi, a parte il rilievo che il ricorrente non ha allegato nè specificato su quali atti del procedimento fonda la sua doglianza (come imposto dall’art. 606 c.p.p., lett. e, novellato con la L. n. 46 del 2006, art. 8) il codice di rito non determina il momento in cui deve essere eseguito il sequestro nè impone che sia eseguito qualora si tratti, in ipotesi, di un documento già versato spontaneamente in atti dal soggetto che lo deteneva e comunque i giudici di merito hanno ricostruito la vicenda aliunde, anche dal punto di vista cronologico, sulla base di una valutazione non illogica degli elementi probatori acquisiti, che, in quanto concernente il fatto, non può essere oggetto di censura in sede di legittimità.
Quanto poi agli altri motivi di ricorso, con riguardo alla ipotesi di reato impossibile, all’imputato non è stato contestato di non avere controllato la attività di terzi bensì di avere sottoscritto un falso foglio di viaggio per quanto lo riguardava personalmente e di avere poi percepito la indennità liquidata sulla base della sua richiesta personale in data (OMISSIS), così realizzando il reato di truffa, il quale, tanto era possibile, che è stato portato a compimento attraverso la riscossione della indennità. La ipotesi che poi il F. non si fosse neppure reso conto a quale titolo gli emolumenti gli venivano corrisposti è fuori dalla realtà, stante l’importo, e comunque non è supportata da alcun elemento; mentre, con riguardo alla diversa ipotesi del reato di appropriazione di cosa consegnata per errore o per causa fortuito, prospettata dalla difesa dell’imputato sotto il profilo che la corresponsione delle indennità di trasferta o di missione non sarebbe mai definitiva fino ai controlli successivi da parte dell’interessato o della amministrazione, è solo il caso di rilevare che nella fattispecie in esame era falso il foglio di viaggio compilato e sottoscritto personalmente dal F. poichè, come dallo stesso riconosciuto successivamente, ad (OMISSIS), in base ai minimi spostamenti eseguiti in quei tre giorni, non avrebbe avuto potuto chiedere alcuna indennità e non avrebbe quindi dovuto compilare alcun foglio di viaggio ed alcuna richiesta di indennità; per cui, a parte ogni altra considerazione, è stato l’imputato, attraverso il falso foglio di viaggio, a determinare la corresponsione della indennità non dovuta attraverso la induzione in inganno della amministrazione, il che integra il reato di truffa (v., per tutte, Cass. sez. 2 n. 1658 del 1992, rv. 193760; Cass. sez. 1 n. 3491 del 2000, rv. 215516, per cui la produzione di una richiesta falsa di rimborso di spese di viaggio o di indennità non dovute integra il reato di truffa, mentre la esistenza di controlli preventivi non esclude la idoneità degli atti una volta che comunque il dipendente è riuscito ad ottenere il pagamento della indennità).
In relazione infine alle diverse ricostruzione alternative dei fatti, prospettate in sede di merito e riproposte con l’attuale ricorso, fra l’altro tra di loro contraddittorie con riguardo al momento in cui il F. si sarebbe reso conto del preteso errore, che colloca ora in un momento immediatamente successivo al pagamento ed altra volta soltanto al momento dell’annullamento della liquidazione da parte della amministrazione, a secondo della convenienza per sostenere l’una o l’altra tesi, è solo il caso di ribadire che la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove spetta al giudice di merito e, in assenza di illogicità manifesta, nella specie non ravvisabile, in quanto la ricostruzione del giudice di merito è sorretta da logica e puntuale motivazione, ancorata al quadro probatorio e comunque priva di incongruenze logico – giuridiche, non è censurabile in questa sede, posto anche che eventuali ricostruzioni alternative dei fatti, pur se in ipotesi altrettanto logiche rispetto a quelle eseguite dal giudice dei merito, non possono inficiare la valutazione del giudice di merito.
In ogni caso è stato correttamente rilevato che inizialmente non si era trattato di errore poichè, nella immediatezza dei fatti, stante le modalità effettive dei trasferimenti, era evidente che la richiesta della indennità non doveva proprio essere avanzata; per cui resta irrilevante pure la circostanza che, in ipotesi, non fosse stato allegata o non fosse pervenuta per errore una dichiarazione integrativa, in quanto anche la dichiarazione integrativa si è rivelata falsa ed artatamente predisposta nel tentativo di riparare all’iniziale richiesta, il che esclude qualsiasi dubbio sulla sussistenza del reato di truffa e sulla consapevolezza in capo all’imputato che la indennità richiesta non era dovuta. Il ricorso deve essere pertanto respinto perchè infondato sotto tutti i profili addotti, con le conseguenze di legge in punto di spese processuali (art. 606 c.p.p.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione, Sez. II, 23 marzo, n. 11585 Notifiche all’imputato irreperibile, quando è possibile la rimessione in termine per impugnare?

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Fatto e diritto

p.1. Con ordinanza del 16/07/2009, la Corte di Appello di Venezia rigettava l’istanza – proposta da S.A. – di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza del 2/04/2008 pronunciata dal Tribunale della medesima città. Rilevava la Corte che risultava dagli atti “che nel corso del procedimento il condannato ha eletto due volte un domicilio che si è rivelato inidoneo (per cui le notifiche sono avvenute ai sensi dell’art. 161/4 c.p.p.) ed inoltre, a seguito di vane ricerche, è stato dichiarato irreperibile, per cui occorre dedurre che il S. era perfettamente a conoscenza dell’esistenza e di volta in volta dello stato del medesimo”.

p.2. Avverso la suddetta ordinanza, S.A., a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 175 C.P.P. per non avere la Corte territoriale considerato “che la notificazione al difensore di ufficio, effettuata nel caso di specie a seguito della mancata notifica all’imputato, cui peraltro non ha avuto seguito alcun contatto tra imputato e difensore, è in ogni caso di per sé inidonea a dimostrare l’effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento in capo all’imputato”.

p.3. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

p.3.1. La nuova disciplina introdotta dalla L. 22 aprile 2005, n. 60, di conversione del D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, che ha modificato, tra l’altro, l’art. 175 c.p.p. riconosce al contumace il diritto alla restituzione nel termine per impugnare, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione o opposizione (art. 175 c.p.p., comma 2). La suddetta norma è preordinata a porre riparo alla mancata effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell’imputato, qualora essa non sia il risultato di un comportamento doloso e volontario, la cui eventuale sussistenza deve essere congruamente motivata dal giudice (Cass. Sez. 2^, 21 febbraio 2006, n. 9105, Doum, rv. 233514).

Nel caso in cui, attraverso gli accertamenti compiuti, il giudice verifichi l’esistenza di entrambi i presupposti indicati dal secondo comma del novellato art. 175 c.p.p. (effettiva conoscenza e rinuncia) deve respingere la domanda, mentre, in caso contrario – ossia quando faccia difetto anche uno solo dei presupposti suindicati, come si desume dall’uso della congiuntiva e – deve restituire il richiedente nel termine per proporre impugnazione (Cass. Sez. 1^, 11 aprile 2006, n. 15543, Z. A. alias J. K., rv. 233879).

L’art. 175/2 c.p.p., quindi, richiede i seguenti requisiti:

1. pronuncia di una sentenza contumaciale (o decreto di condanna);

2. il condannato: a) non deve avere avuto conoscenza del procedimento o del provvedimento; b) non deve avere volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. La prova dei suddetti requisiti non è più a carico dell’imputato (come nel previgente testo), in quanto, ora, è l’autorità giudiziaria che è tenuta a compiere “ogni necessaria verifica”. La nuova disciplina ha, quindi, introdotto una vera e propria inversione dell’onere probatorio, nel senso che non spetta più all’imputato dimostrare di avere ignorato l’esistenza del procedimento o del provvedimento senza sua colpa, ma è l’autorità giudiziaria che deve provare, sulla base degli atti di causa, che l’imputato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e che abbia volontariamente rinunciato a comparire (Cass., Sez. 1^, 21 febbraio 2006, n. 10297, H., rv. 233515; Cass. Sez. 1^, 2 febbraio 2006, n. 7403, Russo, rv. 233137; Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2006, n. 6381, P., cit.). Il novellato art. 175 c.p.p., non ha, però, inficiato la presunzione di conoscenza derivante dalla rituale notificazione dell’atto, limitandosi, infatti, ad escluderne la valenza assoluta e imponendo al giudice di verificare l’effettività della conoscenza dell’atto stesso e la consapevole rinuncia a comparire/impugnare (Cass., 14262/2006 rv. 233614 – Cass. 9104/2006, rv. 233611).

3. la sentenza deve essere passata in giudicato e le notifiche devono essere state regolarmente eseguite: infatti, presupposto per l’accoglimento dell’istanza è proprio la regolarità delle notifiche, perché, in caso contrario, il rimedio che la legge appronta per l’imputato è o l’impugnazione tardiva ovvero l’impugnazione del titolo esecutivo avanti il giudice dell’esecuzione (in terminis Cass. 36517/2009 riv 245082 – Cass. 19646/2007 riv 236660).

p.3.2. In ordine al concetto di "effettiva conoscenza" del procedimento o del provvedimento, costituisce consolidato principio di questa Corte, al quale va data continuità, quello secondo il quale, la suddetta locuzione deve essere intesa quale sicura consapevolezza della pendenza del processo e precisa cognizione degli estremi del provvedimento (autorità, data, oggetto), collegata alla comunicazione di un atto formale, che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si sia verificata (Cass., Sez. 1^, 11 aprile 2006, ric. Z. A., alias J. K., cit; Cass., Sez. 1^, 9 maggio 2006, n. 20036, rie. El Aidoudi, rv. 233864; Cass., Sez. 1^, 9 febbraio 2006, n. 14272, rie. Coppola; Cass., Sez. 2^, 14 febbraio 2006 rie. A. ed altri, n. 15903).

Nella prospettiva dell’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, la "conoscenza effettiva" del procedimento presuppone un atto formale di contestazione idoneo ad informare l’accusato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico, al fine di consentirgli di difendersi nel "merito" (Cass., Sez. 1^, 21 febbraio 2006, Dioum B., rv. 233514). Secondo la costante giurisprudenza della Corte Europea, “avvisare qualcuno delle azioni penali rivoltegli costituisce un atto giuridico di tale importanza da dover corrispondere a condizioni di forma e di sostanza idonee a garantire l’esercizio effettivo dei diritti dell’accusato”, non essendo sufficiente "una conoscenza vaga e non ufficiale" (sent. Corte eur. Dir. uomo, 12 ottobre 1992, T. e. Italia; sent. Corte eur. dir. uomo 18 maggio 2004, S.; sent. Corte eur. dir. uomo 9 giugno 2005, R.R. c. Italia).

p.3.3. In ordine al requisito della volontaria rinuncia a comparire, questa Corte, con giurisprudenza costante, ha statuito che la rinuncia può consistere in un comportamento concludente, purché inequivoco e rigorosamente accertato dal giudice con ogni necessaria diligenza (sent. Corte eur. dir. uomo 18 maggio 2004, Somogyi c. Italia; sent. Corte eur. dir. uomo, 16 ottobre 2002, E. c. Francia; Cass., Sez. 1^, 9 marzo 2006, n. 14272, Coppola, rv. 233516; Cass., Sez. 3^, 1 febbraio 2006, n. 13215, Morgillo ed altri, rv. 233640; Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2006, n. 6381, Picuti, rv. 234003; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2005, n. 19363, Braidic, rv. 231698), come del resto desumibile anche dalla circostanza che l’accertamento dei presupposti per la restituzione nel termine non è più effettuata sulla base di ciò che "risulta dagli atti" (secondo l’originaria previsione contenuta nel D.L. 21 febbraio 2005, n. 17), ma è affidato al giudice che, a tal fine, compie ogni "necessaria verifica". La giurisprudenza di legittimità, quindi, rifuggendo da astratte generalizzazioni e valorizzando, piuttosto, un "metodo casistico", ha individuato, quali elementi concorrenti, univocamente indicativi della conoscenza effettiva del procedimento e/o del provvedimento e della volontà di non comparire personalmente nel giudizio la nomina di un difensore di fiducia, l’elezione di domicilio presso lo stesso, l’effettività della difesa fiduciaria nel corso del processo, la notifica degli atti nel domicilio eletto (ex plurimis Cass. 29482/2006 rv. 235237 – Cass.25618/2006 rv. 234369 – Cass. 19907/2006 rv. 233868 – Cass.33935/2006 rv. 235252 – Cass. 16704/2008 riv 240118 – Cass. 3746/2009 riv 242535 – Cass. 66/2009 riv 245343). Ritenere che la rinuncia possa essere espressa mediante comportamenti concludenti non significa, però, ammettere presunzioni fondate su una conoscenza indiretta dell’apertura di un procedimento per poi inferire da esse una "volontaria" assenza dal processo: la rinuncia tacita deve consistere in un comportamento incompatibile con l’esercizio del diritto di partecipare al proprio processo preceduta, almeno, da una comunicazione all’imputato, che, secondo la Corte Europea, può essere fornita anche al difensore, qualora l’imputato abbia eletto domicilio presso quest’ultimo. In tale prospettiva, l’avviso deve contenere le imputazioni contestate, la data del processo e l’indicazione delle conseguenze cui il soggetto va incontro in caso di mancata presentazione all’udienza fissata, così da metterlo in condizione di scegliere "consapevolmente" come esercitare il proprio diritto di difesa (Cass. 29977/2006, rv. 235238 – Cass.25041/2005, rv. 231887).

p.4. Orbene, applicando al caso di specie i suddetti principi di diritto, va osservato che è pacifico che il ricorrente è stato giudicato in contumacia e che la difesa fu svolta da un difensore di ufficio. Di conseguenza, va ritenuto che il ricorrente non solo non ebbe mai effettiva conoscenza del processo a suo carico né mai rinunciò volontariamente a comparire in quanto le notificazioni effettuate al difensore di ufficio sono di per sé inidonee a dimostrare l’effettiva conoscenza del processo e non essendovi alcun elemento dal quale poter desumere che il suddetto difensore sia riuscito a rintracciare l’imputato e ad instaurare con il medesimo un effettivo rapporto professionale.

L’ordinanza va quindi annullata senza rinvio con conseguente pronuncia di restituzione nei termini per impugnare.

La presente sentenza, poiché ha valore di provvedimento di restituzione nel termine per impugnare, va notificata al ricorrente in quanto solo dalla notifica decorrono i termini per impugnare.

P.Q.M.

Annulla Senza rinvio l’impugnata ordinanza e restituisce S.A. nel termine per la proposizione dell’appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia – sezione distaccata di Chioggia – pronunciata in data 2/04/2008.

Si notifichi al ricorrente.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-02-2011, n. 3334 Imposta reddito persone fisiche; Contenzioso tributario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza del 31.3.2003, dichiarava inammissibile, per mancata prova dell’instaurazione del contraddittorio, l’impugnazione delle cartelle esattoriali di pagamento dell’IRPEF, relative agli anni 1990 e 1991, proposta da L.A. sul presupposto della mancata ricezione di utili di sorta dalla Società fallita "Autobrokers 2000 S.r.l.", di cui era socia all’80%.

Con sentenza depositata il 23.3.2005, la Commissione Tributaria Regionale di Roma rigettava l’appello proposto dalla contribuente, osservando che la stessa non aveva fatto cenno, nè aveva prodotto, gli avvisi di accertamento che avevano preceduti gli avvisi di mora opposti, e ritenendo l’appello del tutto generico.

Ricorre per cassazione, L.A., affidandolo a quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate non ha spiegato difese.

Motivi della decisione

Col primo motivo, la L. deduce la violazione degli artt. 354, 160 c.p.c. per esser stato violato il principio del doppio grado del giudizio. La ricorrente, premesso di aver depositato, nel giudizio d’appello, l’avviso di ricevimento del ricorso introduttivo, sostiene che la Commissione Regionale, invece di decidere la causa nel merito, avrebbe dovuto rimettere le parti innanzi al primo giudice, che aveva ritenuto inammissibile la domanda.

Il motivo è manifestamente infondato.

A norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, disposizione specifica per il giudizio tributario, qui in rilievo – di tenore in parte analogo a quello contenuto nell’art. 353 c.p.c. (nel testo antecedente la riforma di cui alla L. n. 353 del 1990) e nell’invocato art. 354 c.p.c., i casi in cui la causa va rinviata al giudice di primo grado si riferiscono alla riforma, in appello, della sentenza (di primo grado) che: a) abbia declinato la competenza o negato la giurisdizione; b) abbia riconosciuto che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato; c) abbia erroneamente dichiarato l’estinzione del giudizio, in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale;

d) sia stata emessa con illegittima composizione del collegio giudicante; e) non sia stata sottoscritta.

Al di fuori dei predetti, tassativi, casi, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, espressamente nega, al comma 2, la possibilità di una rimessione della causa al primo giudice, prescrivendo, appunto, che la Commissione regionale debba decidere nel merito, con disposizione che la giurisprudenza, che si condivide, elaborata con riferimento alle omologhe norme del codice di rito, concorda nel ritenere conforme alle norme della costituzione, ove non vi è affatto garanzia del doppio grado di giurisdizione, la quale, peraltro, non implica affatto che la causa sia decisa, nel merito, da due giudici di grado diverso, ma semplicemente che la lite sia sottoposta all’esame successivo degli stessi (Cass. n. 8993/2003 n. 18691/2007).

Poichè la CTR ha riformato la decisione di primo grado per vizi non ricollegabili alle cause previste dal citato del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, avendo, con l’esame del merito, implicitamente ritenuto regolarmente instaurato il contraddittorio in prime cure – caso opposto rispetto a quello previsto dalla lettera b) sopra riportata, il motivo di censura va disatteso.

Col secondo motivo, la ricorrente sul presupposto che la CTR aveva ritenuto "strana" l’impugnazione degli avvisi di mora, in assenza di riferimenti agli avvisi di accertamento che li avevano preceduti e che non erano in atti, deduce la violazione dell’art. 2697 c.c., evidenziando che era onere dell’Amministrazione di produrre gli avvisi di accertamento, i quali, per la mancata costituzione dell’Agenzia delle Entrate, avrebbero dovuto esser acquisiti dalla Commissione, L. n. 241 del 1990, ex art. 18, comma 2.

Il motivo è inammissibile.

Essendo stati impugnati gli avvisi di mora e non venendo, dunque, in rilievo gli atti di accertamento, che ne costituiscono il presupposto, la mancata acquisizione, "ex officio", di questi ultimi e l’onere della relativa produzione sono privi di attinenza specifica al "decisum", situazione che è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4, con conseguente inammissibilità della censura (Cass. n. 9995/1998; n. 21490/2005). Invero, l’anomalia che i giudici d’appello imputano al silenzio serbato dalla L. in ordine agli avvisi di accertamento, ai quali, "stranamente la ricorrente … non fa cenno" non costituisce argomento di un’autonoma "ratio decidendi", in quanto l’allusione che si coglie, merce tale forma retorica, al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, secondo cui gli atti autonomamente impugnabili possono esser censurati solo per vizi propri (salva l’ipotesi di mancata notificazione degli atti pregressi, qui non dedotta), non si è, poi, tradotta in alcuna statuizione.

Col terzo motivo la ricorrente deduce il vizio di omessa motivazione, ex art 360 c.p.c., n. 5, osservando che la CTR non ha preso in considerazione, pur avendola menzionata in narrativa, la prodotta sentenza del Tribunale di Civitavecchia, che aveva assolto A. G., Amministratore di fatto della Società Autobrokers 2000, per non esser stato provato che le somme transitate nei conti della società "fossero i corrispettivi di corrispondenti operazioni commerciali".

La ricorrente afferma che, se fosse stata tenuta presente, tale risultanza istruttoria avrebbe portato ad una decisione diversa.

Col quarto motivo, che va congiuntamente esaminato col terzo, perchè anch’esso formalmente indirizzato a censurare la motivazione della sentenza impugnata, la ricorrente ne afferma la contraddittorietà per aver la CTR, da una parte, ritenuto i motivi d’appello totalmente generici, e, dall’altra, dato conto, in narrativa, della riproposizione dei motivi esposti nel ricorso introduttivo del giudizio, coi quali, come risultava dall’esame dello stesso atto d’appello, era stata negata la percezione di alcun utile proveniente dalla fallita Società ed era stato riportato l’esito del giudizio penale a carico dell’ A..

Il terzo motivo è inammissibile, per difetto di autosufficienza, ed il quarto infondato.

Ed, infatti, quando viene denunciato il difetto di motivazione circa la valutazione di una risultanza istruttoria, nella specie di un documento, il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente il contenuto che si assume trascurato dal giudice di merito, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività del punto da provare, controllo che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la Suprema Corte deve esser in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (cfr., da ultimo, Cass. ord. n. 17915/2010).

Nella specie, non solo la ricorrente non illustra il contenuto di tale sentenza, nè chiarisce il titolo di reato addebitato all’Amministratore della Società, ma non ne specifica neppure l’asserto carattere decisivo, non esplicitando in che modo la valutazione di tale sentenza che, a dire della ricorrente, non avrebbe ritenuto provata la natura di corrispettivi di operazioni commerciali delle somme transitate nei conti della società, potrebbe condurre ad una diversa decisione, tenuto conto che, come si è sopra chiarito, l’impugnazione riguarda gli avvisi di mora e non gli atti presupposti, tramite i quali si è, compiutamente, formata la pretesa del l’Amministrazione finanziaria.

Quanto alla censura di contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, questa Corte ha ripetutamente affermato che tale vizio si configura solo quando sussista un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’individuazione della "ratio decidendi", dovendo, invece, escludersene la sussistenza, quando, ad onta di una formale ed esteriore contraddittorietà, questa non incida sulla sostanza del decidere e non impedisca di individuare l’iter logico seguito dal giudice. (Cass. n. 18119/2008, 5489/2007; 20455/2006; 20322/2005;

2537/2004). Nella specie, la denunciata inconciliabilità tra le argomentazioni non è, affatto, ravvisabile, tenuto conto che i giudici del merito sono pervenuti ad una statuizione di rigetto dell’appello (e non d’inammissibilità), così mostrando di ritenere l’affermata genericità e l’assenza di specifici motivi "di doglianza per una obiettiva valutazione dei termini della vertenza" riferite al merito dell’intera posizione difensiva della contribuente.

Il ricorso va conclusivamente respinto. Nulla sulle spese, data l’assenza di difese da parte dell’Agenzia delle Entrate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 02-02-2011, n. 984 Atto impugnabile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

to nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’art. 74 del cod. proc. amm. stabilisce che "nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata".

2. L’Associazione ricorrente, che organizza manifestazioni per la diffusione della conoscenza delle testuggini, ha impugnato:

a) la nota del Ministero dell’Ambiente, della tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura, datato 8.6.2009, prot. DPN20090012296, avente ad oggetto "CITES – Procedura in merito allo spostamento provvisorio di esemplari del genere Testudo. Manifestazione Tartarughe beach del 2930 agosto 2009";

b) il documento del Ministero dell’Ambiente, della tutela del Territorio e del Mare, e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali intitolato "Procedure per l’accertamento della nascita in cattività e della riproduzione artificiale di esemplari di specie animali e vegetali incluse negli allegati A e B del regolamento CE (338/97) e s.m.i. e nonché del rilascio dei relativi certificati" emanato nel febbraio del 2008.

3. L’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla difesa dell’Amministrazione è fondata, in quanto:

A. L’atto di cui al precedente punto 2, lettera a) è una mera nota interlocutoria emanata in risposta alla richiesta datata 13 marzo 2009, inoltrata dall’odierna ricorrente all’Amministrazione ed espressamente volta a ottenere chiarimenti in merito alla procedura di "spostamento provvisorio" per partecipare alla manifestazione TARTARUGHE BEACH del 29 e 30 agosto 2009.

Con tale nota l’Amministrazione, sul presupposto della ritenuta natura commerciale della manifestazione sulla base dell’esperienza delle precedenti edizioni, ha comunicato che non erano ammissibili deroghe alle norme che regolamentano lo spostamento e ha ricordato la necessità della certificazione prevista dal reg. (CE) 338 n. 338/97.

Si tratta quindi di un atto che non ha natura di provvedimento impugnabile, non avendo definito il procedimento amministrativo, e neppure ha natura di "arresto procedimentale", in quanto ha fatto salvi gli eventuali ulteriori chiarimenti, anche in relazione alla possibilità di dimostrare che la nuova manifestazione non rivestisse scopi di natura commerciale.

B. L’atto di cui al precedente punto 2, lettera b), è un atto privo di efficacia normativa "esterna" e comunque non riveste, per i profili che qui interessano, carattere di immediata e diretta lesività.

4. Conseguentemente il ricorso, con i relativi motivi aggiunti, va dichiarato inammissibile.

5. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.