Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-04-2011, n. 8171 Ricorso

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 819/97, la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo rigettava l’appello proposto dall’Ufficio Distrettuale Imposte Dirette di Vasto, e confermava, pertanto, la pronuncia di primo grado n. 80/95, che aveva annullato l’avviso di accertamento notificato alla Società Italiana Vetro SIV s.p.a. (ora Pilkington s.p.a.) in data 22.11.94. La Commissione Tributaria Regionale affermava che: a) ai fini IRPEG, i costi affrontati dalla SIV per l’acquisizione dei servizi pubblicitari e promozionali forniti dalla Efimservizi s.p.a., per L.. 1.819.000.000, erano inerenti all’attività di impresa; b) che le doglianze prospettate dall’Ufficio in ordine al recupero ILOR, indicato in dichiarazione quale "ILOR richiesta a rimborso" per L. 2.141.191.000, e considerato dall’amministrazione come indeducibile, in assenza di un riscontro legislativo al riguardo, erano inammissibili per la loro genericità. 2. Tale sentenza veniva cassata da questa Corte, con decisione n. 17765/02, con rinvio, anche per le spese processuali, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo.

3. Nel giudizio di rinvio, la Commissione Tributaria Regionale, con sentenza n. 24/05, depositata il 4.4.05, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate Ufficio di Vasto, ritenendo che non fosse ammissibile, nel giudizio de quo, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, richiesta dalla Pilkington Italia s.p.a., e reputando non dimostrata l’inerenza dei costi all’attività di impresa svolta da detta società. 4. Per la cassazione della sentenza n. 24/05 ha proposto ricorso, notificato il 17-22.5.06, la Pilkington Italia s.p.a., articolando due motivi, ai quali la resistente Agenzia delle Entrate ha replicato con controricorso.
Motivi della decisione

1. Osserva, in via pregiudiziale, la Corte che il ricorso per cassazione proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze deve essere dichiarato inammissibile.

1.1. Invero, in tutti i casi in cui l’appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale sia stato proposto – come nel caso di specie – soltanto dall’ufficio periferico dell’Agenzia delle Entrate (succeduta a titolo particolare nel diritto controverso al Ministero delle Finanze, nel corso del giudizio di primo grado) e il contribuente abbia accettato il contradditto-rio nei confronti del solo nuovo soggetto processuale, deve ritenersi verificata, sia pure per implicito, l’estromissione del dante causa Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Ne consegue che l’unico soggetto legittimato a resistere al ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è l’Agenzia delle Entrate; per cui il ricorso proposto nei confronti del Ministero deve essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione (in tal senso, v. pure Cass. 27452/08, 9004/07, 3557/05).

2. Premesso quanto precede, si passa, quindi, all’esame dei motivi di ricorso proposti dalla Pilkington Italia s.p.a..

2.1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2029 c.c., art. 324 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Assume, invero, la ricorrente che l’amministrazione delle finanze, avendo impugnato per cassazione la sentenza n. 819/97 solo in relazione al capo concernente la deducibilità, ai fini IRPEG, dei costi per l’acquisizione dei servizi pubblicitari, aveva determinato il passaggio in giudicato di detta decisione, quanto al capo relativo alla ripresa a tassazione, da parte dell’Ufficio, della maggior somma di L. 2.141.191.000, avendo la predetta sentenza n. 819/97 dichiarato inammissibile il relativo motivo di appello.

Di conseguenza, il giudice di rinvio non avrebbe dovuto pronunciarsi nuovamente su tale questione, dovendo limitarsi ad accogliere l’appello limitatamente alla censura dedotta in sede di legittimità, ossia alla pretesa indeducibilità dei costi per l’acquisizione dei servizi pubblicitari.

Il motivo è infondato e va disatteso.

Osserva, invero, la Corte che il giudizio di rinvio, quale prefigurato dall’art. 394 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63 è un procedimento a struttura "chiusa", nel quale, non soltanto è inibito alle parti di ampliare il "thema decidendum", formulando nuove domande o nuove eccezioni, ma sono, altresì, da ritenersi operanti le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione (cfr., in termini, Cass. 10046/02, 1437/00).

In altri termini, poichè il giudizio in questione tende ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, nei limiti rigorosamente segnati dalla sentenza di cassazione, intangibile da parte del giudice di rinvio, la materia del contendere di tale giudizio non può che essere quella di cui al procedimento nel quale è stata pronunciata la sentenza cassata, sebbene con gli adeguamenti e le limitazioni imposti dalla sentenza di cassazione (v. D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 4).

Nel caso concreto, la decisione di questa Corte n. 17765/02 ha statuito sul solo motivo concernente la deducibilità dei costi ai fini IRPEG, sancendo implicitamente il passaggio in giudicato del capo della sentenza di appello relativo all’ILOR, dichiarato inammissibile dalla decisione cassata, e non gravato da ricorso per cassazione da parte dell’amministrazione delle finanze. Ne deriva che l’accoglimento dell’appello da parte della sentenza n. 24/05 – oggetto di esame in questa sede di legittimità – deve ritenersi, giocoforza, riferito al solo motivo di appello disatteso, invece, dalla cassata sentenza n. 819/97, ossia quello concernente la deducibilità, per inerenza all’attività di impresa, dei costi relativi all’attività di propaganda e pubblicitaria. L’impugnata pronuncia, per contro, – contrariamente a quanto assume la ricorrente – non può avere riguardato in alcun modo la diversa questione relativo alla ripresa a tassazione, da parte dell’Ufficio, della maggior somma di L. 2.141.191.000, preclusa dal giudicato formatosi a seguito della suddetta sentenza emessa da questa Corte. Basti rilevare, infatti, che la decisione impugnata non contiene riferimento alcuno alla questione relativa al recupero a tassazione dell’ILOR richiesto a rimborso.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, la Pilkington Italia s.p.a. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 394 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Si duole, invero, la ricorrente del fatto che l’impugnata sentenza abbia ritenuto inammissibile la domanda della società diretta ad ottenere la cessazione della materia del contendere, per effetto dell’avanzata richiesta di scomputo, dall’eventuale maggiore imponibile deciso ai fini IRPEG, delle perdite pregresse ed inutilizzate, prodottesi con rilevanza fiscale nel quinquennio anteriore all’annualità oggetto di rettifica, e non considerate dall’Ufficio in sede di accertamento.

Ad avviso della Corte, anche tale motivo di ricorso è da ritenersi infondato e deve, pertanto, essere disatteso. Ed invero, in conseguenza della menzionata struttura "chiusa" del giudizio di rinvio, la posizione delle parti viene ad essere, in tale sede, cristallizzata nei termini in cui era rimasta definita nelle precedenti fasi processuali fino al giudizio di cassazione, e segnatamente fino all’ultimo momento utile in cui (v. art. 372 c.p.c.) detta posizione poteva subire eventuali specificazioni, nei limiti e nelle forme previste per il giudizio di legittimità.

Ne discende che il giudice di rinvio, dovendo procedere nei termini rimessigli dalla Suprema Corte, può prendere in considerazione fatti nuovi incidenti sulla posizione delle parti, senza intaccare il decisum della pronuncia di cassazione, solo a condizione che si tratti di fatti dei quali non era stata possibile l’allegazione fino a quell’ultimo momento utile nel giudizio di cassazione ( art. 372 c.p.c.), per essersi i fatti medesimi verifica dopo quel momento (cfr., in tal senso, Cass. 1917/01, 16294/03, 11962/05).

Con specifico riferimento, pertanto, al fatto – in discussione in questa sede – che si assume, da una delle parti, integrare una pretesa cessazione della materia del contendere, è evidente che il giudice di rinvio avrebbe potuto prenderlo in esame solo qualora si fosse verificato successivamente all’udienza di discussione in cassazione, atteso che, laddove si fosse verificato prima, l’udienza stessa sarebbe stata il momento ultimo entro il quale sarebbe dovuta avvenire tale allegazione (v., in termini, Cass. 11962/05).

Orbene nel caso di specie, è del tutto evidente che le perdite pregresse scomputabili dal maggiore imponibile IRPEG si sono prodotte in epoca ampiamente precedente (nei cinque anni anteriori all’annualità di imposta 1989) l’udienza in cassazione (9.5.02) del procedimento conclusosi con la sentenza n. 17765/02. Per il che, in forza delle considerazioni che precedono, tale fatto non poteva essere, in alcun modo, preso in considerazione dal giudice di rinvio.

3. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso proposto dalla Pilkington Italia s.p.a., nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso delle spese del procedimento.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione;

rigetta il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate;

dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e compensa le relative spese;

condanna parte ricorrente al rimborso delle spese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che liquida in Euro 7.200,00, oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 10-05-2011, n. 10205 diritto comunitario

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La M.T.A. srl Management & Business, dopo aver ricevuto da E.M., proprietario dell’intero pacchetto azionario di una società, l’incarico volto alla ricerca di un acquirente per il suddetto pacchetto, chiedeva la collaborazione della CO.I.MI. srl, con la quale stabiliva degli accordi in ordine alla ripartizione delle eventuali provvigioni maturate in caso di conclusione dell’affare.

Concluso l’affare, l’ E. versava alla M.T.A. circa 1 miliardo e 250 milioni di lire. La CO.I.MI. riceveva dall’acquirente circa 190 milioni di lire a titolo di provvigione.

Il Tribunale di Milano, adito dalla CO.I.MI. – che aveva agito nei confronti della M.T.A. per il rispetto degli accordi intercorsi in ordine alla divisione delle provvigioni e, alternativamente, per ottenere la provvigione dall’ E., nell’ipotesi di accertamento che la M.T.A. non ne aveva diritto non essendo iscritta nel ruolo dei mediatori – condannava la M.T.A. al pagamento a favore della CO.I.MI. di circa 535 milioni di lire e alla restituzione di circa 725 milioni di lire all’ E..

2. La Corte di appello di Milano, nel contraddittorio di tutte le parti, rigettava l’impugnazione proposta dalla M.T.A. (sentenza del 25 febbraio 2006).

La Corte di merito:

– anche analizzando le scritture (dell’ottobre del 1999 e del maggio 2000) che regolavano il rapporto tra la M.T.A. e l’ E., qualificava "mediazione" l’attività svolta dalla M.T.A. ed escludeva il contratto atipico di procacciamento d’affari;

– rilevata la pacifica mancanza di iscrizione della M.T.A. nel ruolo dei mediatori, e la mancanza del diritto a chiedere e ricevere la provvigione, ne ricavava l’obbligo di restituire quanto percepito;

– rigettava il motivo di appello subordinato, volto alla disapplicazione della L. 3 febbraio 1989, n. 39, artt. 3 e 6, per contrasto con la direttiva del Consiglio (CEE) n. 653/1986 del 18 dicembre 1986, o alla rimessione pregiudiziale alla Corte di Giustizia, sostenendo che la suddetta direttiva si riferisce alla figura professionale dell’agente di commercio e non contiene alcuna previsione per il rapporto di mediazione e per il contratto di mandato;

– rigettava il motivo di appello volto alla conversione ex art. 1424 c.c., del contratto di mediazione (nullo per violazione di norma imperativa) in contratto di procacciamento di affari, sostenendo che dalla mancata iscrizione all’albo dei mediatori non deriva la nullità, ma solo la non insorgenza del diritto alla provvigione (Cass. 27 giugno 2002. n. 9380);

– rigettava il motivo di appello volto a sostenere il diritto della M.T.A. di trattenere quanto spontaneamente corrisposto dall’Epifani a titolo di obbligazione naturale o di arricchimento senza causa, sostenendo che, essendo il mediatore non iscritto tenuto a restituire il compenso percepito ( L. n. 39 del 1989, art. 8) è esclusa ogni possibilità di conseguire un compenso.

3. Avverso la suddetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione la M.T.A. srl con quattro motivi.

Hanno resistito con controricorso l’ E., che ha depositato memoria, e la COIMI. 4. Con il primo motivo, la ricorrente sostiene l’incompatibilità con il diritto comunitario (divieto di discriminazione in ragione della nazionalità, libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi, artt. 12, 43 e 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (ex art. 153 paragrafo 2, 37, 43 e 201 del Trattato CE) delle disposizioni della L. n. 39 del 1989 (artt. 2, 3, 6 e 8) nella parte in cui riservano ai soli iscritti al ruolo degli agenti di mediazione lo svolgimento di ogni attività di mediazione, anche se riferita a rapporti tra imprenditori, e prevedono la inesigibilità della provvigione in caso di mancanza di iscrizione.

Chiede, in via gradata: la disapplicazione delle suddette norme; la rimessione pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 234 TFUE (ex art. 201 TCE).

In particolare, la ricorrente sostiene che, al di là della riferibilità della direttiva del Consiglio (CEE) n. 653/1986 ai soli agenti di commercio (come ritenuto dalla sentenza impugnata), il contrasto con il trattato emergerebbe: dal disfavore dell’ordinamento comunitario per gli albi professionali – da valutare con particolare rigore quando non si tratta di professioni intellettuali – secondo la giurisprudenza e la politica legislativa (direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) n. 36/2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, per la quale disposizioni restrittive sono compatibili se rispondenti a interesse generale e ferma la proporzione); dal particolare rigore all’accesso rispetto alla natura dell’attività che non richiede particolari prestazioni intellettuali; dalla sproporzione se si considera la mediazione tra imprenditori, stante l’originaria finalità di tutela del consumatore).

4.1. Il motivo va rigettato.

Le disposizioni della L. n. 39 del 1989 (artt. 2, 3, 6 e 8), che riservano ai soli iscritti al ruolo degli agenti di mediazione lo svolgimento di ogni attività di mediazione e prevedono la inesigibilità della provvigione in caso di mancanza di iscrizione, non contrastano con il diritto comunitario.

Va in primo luogo precisato che, il profilo della discriminazione in ragione della nazionalità, sia pure inizialmente prospettato dalla ricorrente, non è stato poi coltivato nelle argomentazioni, restando mera petizione generica.

4.1.1. Quanto al contrasto della disciplina suddetta rispetto al principio della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi, la Corte si è già pronunciata espressamente nel senso di negarlo in riferimento alla direttiva del Consiglio (CEE) n. 653/1986, essendo la stessa riferita ai soli agenti di commercio. Si è, infatti, ritenuto che "La previsione del rifiuto di ogni tutela al mediatore non iscritto nel ruolo – secondo quanto stabilito dalla Legge Statale 3 febbraio 1989, n. 39 – non contrasta con la direttiva 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, giacchè tale direttiva – che osta ad una normativa nazionale che subordini la validità di un contratto di agenzia all’iscrizione dell’agente di commercio in apposito albo – non si rivolge al mediatore, il quale agisce in posizione di terzietà rispetto ai contraenti posti in contatto, a tale stregua differenziandosi dall’agente di commercio, che attua invece una collaborazione abituale e professionale con altro imprenditore". (Cass. 5 giugno 2007, n. 13184; ribadito da Cass. 30 ottobre 2007, n. 22859 e da Cass. 26 marzo 2009, n. 7332).

Del resto, di tanto sembra consapevole la stessa ricorrente, che pone l’accento sulla circostanza che si tratterebbe, nella specie, di mediatore "tra imprenditori". Tale profilo non è esaminabile dalla Corte, innanzitutto perchè privo di dignità normativa nell’ordinamento; poi, perchè non è mai emerso nel giudizio di merito rispetto alla fattispecie in esame.

4.1.2. Peraltro, a fronte di specifiche pronunce della Corte di Giustizia, concernenti l’attività di mediazione, per gli affari immobiliari, la ricorrente deduce il generico disfavore dell’ordinamento comunitario rispetto alla previsione di albi nazionali.

Infatti, occupandosi della direttiva 67/43/CEE, relativa all’attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività autonome attinenti: 1) al settore "Affari immobiliari (escluso il 6401)" (Gruppo ex 640 CITI), 2) al settore di taluni "Servizi forniti alle imprese non classificati altrove" (Gruppo 839 CITI), la Corte di Giustizia ha ritenuto che tale direttiva non osta ad una disciplina nazionale che riservi l’esercizio di determinate attività nel settore degli affari immobiliari a soggetti legalmente abilitati all’esercizio dell’attività di agente immobiliare (Sentenza del 28 gennaio 1992, in cause riunite C-330/90 d C-331/90, Sentenza del 25 giugno 1992, in C-147/91).

Invece, secondo la stessa prospettazione della ricorrente, che pure deduce il generico disfavore dell’ordinamento comunitario per gli albi professionali, la stessa direttiva 2005/36/ CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, ritiene compatibili disposizioni restrittive se rispondenti a interesse generale e proporzionate.

In sostanza, lo stesso ricorso riconosce la non sussistenza di un contrasto diretto con il diritto comunitario.

D’altro canto, il legislatore comunitario, che recentemente si è occupato della materia dei servizi nel mercato interno (direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, n. 123), dando occasione ad una nuova legislazione nazionale che ha soppresso il ruolo dei mediatori, non ha posto ostacoli diretti alla conservazione degli effetti della pregressa normativa incidenti sulla retribuzione del mediatore non iscritto. Infatti, come ritenuto dalla Corte – sia pure rispetto a fattispecie in cui non era applicabile la nuova disciplina – "il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 73, che, in attuazione della direttiva 2006/123/CE, ha soppresso il ruolo dei mediatori di cui alla L. 3 febbraio 1989, n. 39, art. 2, non ha abrogato tale legge, disponendo che le attività da essa disciplinate sono soggette a dichiarazione di inizio di attività, corredata da certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti, da presentare alla camera di commercio; ne consegue che l’art. 6, della L. n. 39 cit. deve interpretarsi nel senso che, anche per i rapporti di mediazione sottoposti alla normativa di cui al D.Lgs. n. 59 del 2010, hanno diritto alla provvigione i soli mediatori iscritti nei registri o nei repertori tenuti dalla camera di commercio". (Cass. 8 luglio 2010, n. 16147).

5. Con il secondo motivo, logicamente subordinato, la ricorrente deduce che – alla luce del complessivo impianto normativo di origine nazionale, dei profili di compatibilità della stesso con il principio di libera prestazione dei servizi – l’obbligo di iscrizione del mediatore ai fini della esigibilità della prestazione va interpretativamente limitato ai mediatori professionali e non riferito a chi, come i mediatori occasionali, si limita a favorire la conclusione di un affare mettendo in contatto le parti con compiti istruttori di lieve entità. In via gradata, chiede: – la rimessione pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 234 TFUE (ex art. 201 TCE); la rimessione alla Corte costituzionale per l’eccezione di legittimità costituzionale – in riferimento ai principi che tutelano la libertà del lavoro ( artt. 1, 3 e 35 Cost.) e l’iniziativa economica privata ( art. 41 Cost.) – delle norme che riservano ( L. n. 39 del 1989, art. 2, commi 1 e 4, e art. 7, comma 6) agli iscritti al ruolo in argomento anche l’esercizio discontinuo o occasionale.

Il motivo è inammissibile in quanto nuovo, non essendo mai emerso nel processo di merito il carattere occasionale della mediazione.

6. Subordinantamente al mancato accoglimento dei primi due motivi, con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza ( L. n. 39 del 1989, artt. 6 e 8, in combinazione con l’art. 1424 c.c., e all’esperibilità del rimedio di cui all’art. 2033 c.c.) nella parte in cui ha negato la nullità del contratto di mediazione per violazione di norme imperative, così escludendo in radice la possibilità di procedere alla verifica dell’applicazione dell’art. 1424 c.c., ai fini della conversione in contratto di procacciamento di affari. Richiamata la giurisprudenza della Corte che ritiene nullo il contratto di mediazione stipulato con il non iscritto all’albo, la ricorrente chiede dichiararsi la nullità dello stesso.

La ricorrente esplicita l’interesse alla dichiarazione di nullità sotto due profili alternativi:

a) una volta dichiarato nullo il contratto, potrebbe procedersi all’applicazione dell’art. 1424 c.c., e riconoscere il procacciamento d’affari all’esito della conversione. b) una volta dichiarato nullo il contratto e restituite definitivamente le somme all’ E. (e alla CO.I.MI.), passata in giudicato la sentenza, la M.T.A. potrebbe agire per la restituzione per equivalente della propria prestazione lavorativa ( art. 2033 c.c.).

6.1. La Corte non può esaminare la questione di diritto relativa al se il contratto di mediazione stipulato dal non iscritto all’albo professionale sia o meno nullo per violazione di norme imperative (rispetto alla quale si registra un orientamento che ritiene la nullità Cass. 18 luglio 2003, n. 11247; Cass. 15 dicembre 2000, n. 15849 e una isolata sentenza che la esclude Cass. 27 giugno 2002, n. 9380) perchè il motivo è inammissibile rispetto ad entrambi i profili di interesse dedotti.

6.2. E’ di ostacolo all’ipotizzabilità della conversione del contratto di mediazione nullo in procacciamento di affari (profilo sub a), il giudicato formatosi sul contratto di mediazione. La Corte di merito, in esito ad articolate argomentazioni, ha qualificato come mediazione il rapporto intercorso tra le parti ed ha escluso espressamente la possibilità di configurare un negozio riconducibile al procacciamento d’affari. Questo profilo della sentenza non è stato fatto oggetto di ricorso, con conseguente formazione del giudicato. Evidente risulta, allora, il difetto di interesse della ricorrente rispetto ad una pronuncia di nullità del contratto di mediazione per poter poi perseguire la conversione dello stesso.

Infatti, il giudice adito a tal fine non potrebbe accertare requisiti di sostanza del contratto in contrasto con quanto già passato in giudicato.

6.3. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse anche per il profilo prospettato sub b).

Infatti, all’ipotizzata esperibilità, in esito al presente giudizio, dell’azione ex art. 2033 c.c., è di ostacolo l’espressa previsione normativa, secondo la quale il mediatore non iscritto è tenuto a restituire il compenso percepito ( L. n. 39 del 1989, art. 8).

La Corte ha già avuto modo di escludere l’esperibilità dell’azione ex art. 2041 c.c., affermando il seguente principio di diritto: "Il mediatore non iscritto nei ruoli degli agenti di affari in mediazione, che, ai sensi della L. 3 febbraio 1989, n. 39, art. 6, non ha diritto alla provvigione, non può pretendere alcun compenso neppure con l’azione generale di arricchimento senza causa, atteso che l’art. 8 della stessa legge – secondo cui il mediatore non iscritto è tenuto a restituire alle parti contraenti le provvigioni percepite – comporta l’esclusione, di ogni possibilità di conseguire un compenso per l’attività di mediazione svolta da soggetto non iscritto". (Cass. 2 aprile 2002, n. 4635). La stessa decisione (vedi motivazione) ha ritenuto che, essendo il soggetto obbligato alla restituzione di quanto eventualmente ricevuto, risulta esclusa ogni obbligazione di pagamento nei suoi confronti, anche se solo naturale ( art. 2034 c.c.).

Identico fondamento ha l’esclusione dell’azione di indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c., Infatti, pur essendo in astratto applicabile la disciplina dell’indebito oggettivo alle restituzioni conseguenti alla nullità di contratti aventi ad oggetto un tacere invece che un dare (Cass. 2 aprile 1982, n. 2029), l’obbligo di restituzione della provvigione stabilito dal legislatore nel caso in esame, impedisce il ricorso alla disposizione suddetta. Mentre la disciplina dell’indebito oggettivo si basa sull’assenza di causa dell’attribuzione patrimoniale effettuata, nel nostro caso il mancato compenso è voluto dal legislatore come "sanzione" per aver compiuto l’attività senza iscrizione all’albo. Nè, in contrario, può invocarsi l’avvenuto riconoscimento (Cass. 23 maggio 1987, n. 4681) della operatività dell’art. 2126 c.c. – sostanzialmente parallelo alla disciplina dell’indebito oggettivo -, applicato analogicamente all’ipotesi di contratto di agenzia, concluso da persona non iscritta nell’apposito ruolo, nullo per contrarietà a norma imperativa.

Infatti, in questo caso, il divieto di stipulazione del contratto non era integrato dall’obbligo di restituire quanto ricevuto ( L. 12 marzo 1968, n. 316, art. 9).

7. Con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza ( artt. 1325, 1418 e 2697 c.c., principi in materia di presupposizione e collegamento negoziale, art. 112 c.p.c.. e omessa e contraddittoria motivazione) nella parte in cui condanna la M.T.A. al pagamento a favore della CI.MI. di parte di quanto ricevuto dall’ E. a titolo di provvigione non dovuta.

Il motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata (v. p.2) ha confermato la decisione di primo grado, rigettando l’appello. Essa non contiene un capo autonomo che concerna la condanna della M.T.A. al pagamento a favore della CO.I.MI.. Nè nello svolgimento del processo, nè nella motivazione, contiene alcun accenno ad un’impugnativa della sentenza di primo grado relativa alla suddetta condanna. Nè, le precisazioni delle conclusioni della M.T.A. appellante, come riportate in sentenza, fanno alcun riferimento alla suddetta condanna.

Anche a voler ipotizzare che il motivo è proposto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, che consentirebbe alla Corte di verificare senza limitazioni la ricorrenza dell’error in procedendo, la ricorrente non ha dimostrato di avere interesse alla pronuncia.

Infatti, non ha neanche dedotto di aver appellato specificamente il capo della sentenza di primo grado concernente la condanna al pagamento in favore della CO.I.MI. In mancanza, deve, piuttosto, presumersi il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado sul punto.

8. In conclusione, il ricorso va rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio: data la peculiarità della vicenda sottostante, nella quale la società non ha ricevuto compenso per l’attività svolta.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-01-2011) 23-03-2011, n. 11595 Sicurezza pubblica

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Svolgimento del processo

1. – La Corte di Appello di Messina, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava quella del Tribunale della stessa città, che aveva condannato l’appellante L.G. alla pena di mesi quattro di arresto, siccome colpevole del reato previsto e punito dalla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 1, per aver violato il 14 aprile 2005 le prescrizioni impartite con il decreto di applicazione della misura di sicurezza della sorveglianza speciale, allontanandosi dal comune di residenza di Messina per portarsi in quello di Villafranca Tirrena.

2. – Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del suo difensore, chiedendone l’annullamento:

– in via principale, per violazione di legge e vizio di motivazione, avendo i giudici di appello confermato le statuizioni della sentenza di primo grado, recependole acriticamente, senza fornire adeguata e compiuta motivazione in merito alle argomentazioni prospettate dalla difesa, con riferimento sia all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, in quanto la violazione delle prescrizioni era ricollegabile ad un errore sull’estensione del territorio del Comune di Messina; sia alla mancata riduzione della pena, previa concessione delle attenuanti generiche;

– in via subordinata, per essere il reato ascritto all’imputato estinto per prescrizione, risultando commesso il fatto contestato il 14 aprile 2005.
Motivi della decisione

1. – L’impugnazione è fondata nei termini meglio precisati in prosieguo.

1.1 – Con riferimento ai primi due motivi d’impugnazione, deve rilevarsi che tutte le censure prospettate in ricorso, risultano manifestamente infondate, prescindendo le stesse, del tutto, dal percorso argomentativo sviluppato dai giudici di appello – nel quale pure si evidenziava, per un verso, l’assoluta insostenibilità sul piano logico e comunque l’irrilevanza sul piano giuridico, trattandosi di reato contravvenzionale punibile anche a titolo di colpa, dell’assunto secondo cui il L. sarebbe incorso in errore sulla delimitazione del Comune di Messina e, per altro verso, la mancata indicazione di elementi utili per disporre una riduzione dell’entità della pena inflitta in primo grado e già molto mite rispetto alla gravita dei fatti contestati d alla propensione a violare la legge dell’imputato, quale desumibile dai suoi precedenti penali – si limitano a denunziare, del tutto genericamente, l’inadeguatezza delle motivazioni fornite dai giudici di appello, senza neppure Indicare, nel ricorso, le specifiche argomentazioni trascurate dalla Corte territoriale, che avrebbero dovuto condurre al proscioglimento del ricorrente o comunque ad una riduzione della pena inflitta in primo grado.

2 – Meritevole di accoglimento è invece il terzo motivo d’impugnazione, relativo all’estinzione del reato per prescrizione.

Posto che al ricorrente viene imputata una violazione della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, comma 1, commessa il (OMISSIS), anteriormente quindi alla modifica legislativa di cui al D.L. 27 luglio 2005, n. 144, questa Corte deve rilevare, che in effetti il termine massimo di prescrizione (anni quattro e mesi sei), fissato dal legislatore per il reato per cui vi è stata condanna, era già decorso nel momento in cui è stata deliberata la sentenza impugnata (14 dicembre 2009).

1.3 – Conseguentemente, difettando le condizioni per una pronuncia assolutoria nel merito ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 2, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, Sent., 06-04-2011, n. 259 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto notificato l’11 settembre 1998 e depositato il 10 ottobre 1998, la sig.ra M. – insegnante elementare di ruolo – contesta il rifiuto opposto dal Provveditore agli studi di Reggio Calabria, con nota n. 55519 del 12 giugno 1998, alla sua richiesta di corresponsione di rivalutazione ed interessi sulla somma pagatale a titolo retributivo (Lire 8.045.985; al netto delle ritenute: Lire 6.234.146) in esecuzione della sentenza di questo Tribunale n. 174 del 30 luglio 1986, chiedendo la condanna delle amministrazioni intimate al pagamento dei richiesti accessori.

La ricorrente fa presente che questo Tribunale, con sentenza n. 174/1986, ha annullato in parte il decreto del Provveditore agli studi di Reggio Calabria ricostruttivo della sua carriera, accertando il diritto al denegato riconoscimento del servizio pre ruolo prestato negli anni scolastici 1975/1976 e 1978/1979. L’appello proposto dall’amministrazione è stato dichiarato perento con decisione del Consiglio di Stato n. 1155/1993, sicché la sentenza del T.A.R. è passata in giudicato. A seguito di diffida a provvedere notificata il 13 marzo 1997, l’amministrazione ha pagato – nel dicembre 1997 – le differenze retributive spettanti alla ricorrente in base alla corretta ricostruzione di carriera, operata in esecuzione del cennato giudicato (Lire 8.045.985; al netto delle ritenute: Lire 6.234.146).

Deduce la spettanza dei chiesti accessori e conclude per l’accoglimento del gravame.

Per le amministrazioni intimate si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato ed ha sostenuto l’infondatezza del ricorso, chiedendone la reiezione.

La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 23 marzo 2011.

Il ricorso è fondato.

In linea generale, il diritto alla rivalutazione monetaria ed agli interessi su somme erogate con ritardo ai pubblici dipendenti, nel caso in cui il diritto patrimoniale trovi fonte direttamente in un provvedimento amministrativo (come nel caso di specie), va riconosciuto dalla data di maturazione che è quella del provvedimento, ancorché questo abbia efficacia retroattiva. Ciò è dovuto alla particolare natura degli atti di ricostruzione di carriera e di reinquadramento i quali, anche se ad effetto retroattivo, producono, allorché abbiano carattere costitutivo ed innovativo, accessori sul capitale, a partire dalla data della loro emanazione, in vista del contenuto di interesse legittimo della posizione sottostante e della loro natura autoritativa provvedimentale. Quindi, può affermarsi che il diritto alla corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 429, 3° comma c.p.c., su crediti retributivi tardivamente soddisfatti spetta esclusivamente a partire dalla concreta esigibilità del credito principale, che normalmente si identifica con la data di adozione del provvedimento costitutivo di inquadramento, tranne i casi eccezionali, in cui la natura del disposto inquadramento sia meramente dichiarativa (in forza di legge, regolamento o contrattazione collettiva); ovvero risulti attuativo di un giudicato che specificatamente abbia fissato la decorrenza di tali accessori (T.A.R. Lazio, IV, 30 novembre 2010, n. 34686; C.S., V, 14 aprile 2008, n. 1649).

Nella fattispecie in esame, la ricostruzione di carriera della ricorrente era stata effettuata con decreto del Provveditore agli studi di Reggio Calabria n. 75147 del 22 giugno 1984, sicché a tale data occorre fare riferimento per la decorrenza del diritto a rivalutazione ed interessi sulle conseguenti spettanze retributive arretrate.

Il decreto è stato, tuttavia, annullato da questo Tribunale, con sentenza n. 174 del 30 aprile 1986, nella parte in cui ometteva di riconoscere alla ricorrente il servizio pre ruolo reso negli anni 1975/1976 e 1978/1979.

Ne consegue che, in attuazione del giudicato formatosi su detta sentenza, l’amministrazione era tenuta al pagamento di rivalutazione ed interessi sulle (ulteriori) spettanze della ricorrente con la decorrenza del provvedimento illegittimamente assunto, cioè dal 22 giugno 1984.

Poiché, invece, essa si è limitata al pagamento – nel dicembre 1997 – della sola sorte capitale (Lire 8.045.985) il ricorso in esame risulta fondato e va accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato e condanna delle amministrazioni intimate al pagamento di rivalutazione ed interessi sulla predetta somma, con decorrenza dal 22 giugno 1984, per le spettanze retributive maturate in precedenza, e dalla data di maturazione, per quelle maturate successivamente. Tali accessori vanno calcolati secondo i criteri stabiliti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 3 del 15 giugno 1998.

Sussistono i presupposti di legge per la compensazione tra le parti del 50% delle spese di causa, mentre il restante 50% va posto a carico delle amministrazioni soccombenti, nella misura liquidata in dispositivo a favore del procuratore distrattario, come da sua richiesta.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato e condanna le amministrazioni resistenti al pagamento a favore della ricorrente di rivalutazione ed interessi, ai sensi di cui in motivazione, sulla somma di Lire 8.045.985 alla stessa corrisposta, a titolo di arretrati retributivi, nel dicembre 1997.

Spese compensate per il 50%.

Condanna le amministrazioni resistenti al pagamento del restante 50%, forfetariamente liquidato in Euro 600,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione ex art. 93 cod. proc. civ., a favore dell’avv. Michele Salazar.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.