Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-10-2011) 11-11-2011, n. 41172

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata il 7 gennaio 2011 e depositata il 10 gennaio 2011, la Corte di appello di Torino, in funzione di giudice della esecuzione, ha respinto l’incidente, proposto ai sensi dell’art. 669 c.p.p., da C.P., condannato per il delitto di lesioni colpose in danno di T.A., giusta sentenza di quella Corte territoriale 3 maggio 2007 (irrevocabile dal 24 luglio 2007), motivando che non era influente la allegata sentenza del Tribunale ordinario Bergamo, 6 luglio 2005 (irrevocabile dal 20 settembre 2005), di assoluzione del C., perchè il fatto non sussiste, dalla contravvenzione prevista e punita dalla L. 19 settembre 1994, n. 626, art. 6, contestata in relazione alla vendila della pressa idraulica a pistone mobile, costituente il mezzo di produzione del delitto.

Il Collegio ha motivato: i fatti oggetto delle due pronunce sono diversi; peraltro, mentre la sentenza assolutoria si fonda sulla "mera carenza di accertamento", quella di condanna ha operato "un analitico e dettagliato accertamento" e aveva escluso che il sinistro fosse derivato dall’uso "improprio" della pressa da parte della vittima infortunata.

2. – Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Fulvio Vitali, mediante atto recante la data del 10 febbraio 2011, col quale sviluppa dichiara promiscuamente di denunciare, inosservanza o erronea applicazione degli artt. 649 e 669 cod. proc. pen., nonchè mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

Il difensore sostiene: nulla rileva la diversità delle condotte oggetto delle due sentenze; ciò che conta è il "rapporto potenzialmente conflittuale tra le due decisioni"; tra i giudicati ricorre "incompatibilità logica", in quanto la contravvenzione è "presupposto necessario" del delitto colposo; erroneamente il giudice della esecuzione ha valutato le sentenza "sulpiano del merito"; la intervenuta assoluzione dalla contravvenzione precludeva per il divieto del ne bis in idem la successiva condanna per il reato di lesioni colpose.

3. – Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 16 giugno 2011, rileva: è palese la diversità dei fatti e delle relative imputazioni; non ricorre la ipotesi contemplata dall’art. 649 c.p.p.; il confitto tra gli accertamenti da semmai luogo alla revisione; in tal senso può essere convertita la impugnazione per la "eterogeneità dei mezzi processuali". 4. – Il ricorso è infondato.

La tesi sostenuta dal ricorrente è erronea.

Questa Corte ha, infatti, fissato il principio di diritto secondo il quale: "la disciplina contenuta nell’art. 669 c.p.p., in tanto è applicabile in quanto la pluralità di sentenze, oltre che lo stesso imputato, concernano lo stesso fatto, inteso quest’ultimo come coincidenza fra tutte le componenti delle concrete fattispecie" (Sez. 1, 22 novembre 1993, n. 5036, Nappo, massima n. 196505).

E, nella specie, siffatta perfetta coincidenza non è pacificamente configurabile tra la contravvenzione (dalla quale il ricorrente è stato assolto) e il delitto colposo (pel quale ha successivamente) riportato condanna.

Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 04-01-2012, n. 69 Graduatoria

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Svolgimento del processo

Con l’atto di costituzione in giudizio, conseguente alla opposizione al ricorso straordinario al Capo dello Stato, i ricorrenti esponevano che a seguito della soppressione dell’IPOST e della sua incorporazione nell’INPS, avevano indirizzato a quest’ultimo ente una richiesta di utilizzare la graduatoria del concorso a tre posti di dirigente amministrativo di seconda fascia dell’IPOST, approvata il 18.6.2008, in cui gli interessati erano risultati idonei (rispettivamente alla settima ed all’ottava posizione); tuttavia, l’INPS procedeva alla copertura delle vacanze, a seguito delle autorizzazioni ad assumere il personale, utilizzando la graduatoria del concorso pubblico per esami a 35 posti di dirigente di seconda fascia nel ruolo del personale INPS, approvata il 1.6.2010, e la graduatoria del concorso a 5 posti di dirigente di seconda fascia presso la Corte dei conti, approvata il 10.5.2007.

Gli istanti, premessa la validità della graduatoria IPOST a fronte della durata triennale fissata dall’art. 35, comma 5 ter, D.Lgs. n. 165 del 2001, deducevano i seguenti profili di illegittimità:

1 – violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990 per difetto di istruttoria, carente ed insufficiente motivazione e conseguente lesione del diritto e dell’interesse alla vita all’assunzione;

2 – violazione dei principi generali in materia concorsuale, dell’art. 97 Cost. e di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, dell’art. 35, comma 5 ter, L. n. 165 del 2001, nonché eccesso di potere, disparità di trattamento, sviamento, irragionevolezza manifesta, arbitrarietà, travisamento dei fatti, violazione del principio di certezza giuridica, del principio di affidamento e di trasparenza, che risultano violati ove sia rimessa all’amministrazione la scelta discrezionale delle graduatorie da cui attingere;

3 – violazione dell’art. 11, comma 1, L. n. 150 del 2009, del principio di trasparenza ed eccesso di potere, della circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 46078 del 2010 e della successiva circolare n. 11786 del 2011;

4 – violazione dei principi di economicità, efficacia, ed efficienza di cui all’art. 1, L. n. 241 del 1990, nonché dell’art. 39, L. n. 449 del 1197;

5 – violazione dell’art. 9, L. n. 3 del 2001 ed eccesso di potere, non essendo conforme alla legge l’utilizzo della graduatoria del concorso alla corte dei conti in presenza di valida graduatoria dell’IPOST;

6 – violazione degli artt. 1326 e 1989 c.c. ed eccesso di potere, poiché il bando di un pubblico concorso si configura alla stregua di una vera e propria proposta ex art. 1326 o di promessa al pubblico ex art. 1989 c.c., che vincola il promittente dal momento in cui la promessa stessa è resa pubblica.

Si costituiva l’INPS, che preliminarmente eccepiva l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ai reali contro interessati e, nel merito, chiedeva la reiezione del gravame.

Con i motivi aggiunti gli istanti impugnavano, per i medesimi profili, l’ulteriore determinazione presidenziale del 2011 con cui l’INPS, dovendo procedere all’assunzione a tempo indeterminato di 10 dirigenti amministrativi di seconda fascia, autorizzava lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 35 posti, sopra menzionata, invece di utilizzare in via prioritaria la graduatoria IPOST.

Respinta l’istanza cautelare, a seguito del deposito delle memorie, la causa, all’udienza del 23 novembre 2011, era trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1 – Come già precisato in fatto, gli interessati si dolgono in sostanza della circostanza che, nonostante a seguito della soppressione dell’IPOST con contestuale incorporazione nell’INPS, l’Istituto resistente avesse provveduto alla rideterminazione della pianta organica del proprio personale includendovi anche i dipendenti dell’incorporato IPOST, l’Istituto abbia poi ricoperto le vacanze dell’organico di dirigente di seconda fascia mediante lo scorrimento innanzitutto del concorso INPS a 35 posti di dirigente, poi ampliati a 65 posti, e non abbia invece attinto alla graduatoria dell’IPOST. In particolare, i ricorrenti affermavano la validità della graduatoria ex IPOST a n. 3 posti di dirigente amministrativo di seconda fascia, approvata con Det. n. 42 del 18 luglio 2008 e da ultimo prorogata con D.P.C.M. 28 marzo 2011 fino al 31 dicembre 2011.

2 – Impregiudicato l’esame degli ulteriori profili di ammissibilità e merito, osserva il Collegio, in via del tutto preliminare, che deve condividersi l’eccezione di difetto di interesse con riferimento alla parte del gravame che attiene alle assunzioni nella qualifica dirigenziale che ha coinvolto lo specifico profilo professionale dei dirigenti informatici, per i quali l’Istituto resistente, nel corso del 2010, ha svolto un’apposita e mirata selezione, poichè siffatto profilo si differenzia dal punto di vista contenutistico, da quello per cui è stata svolta la selezione nella quale i ricorrenti si sono classificati come idonei.

3 – Ancora, va rilevato che, con riguardo allo scorrimento della graduatoria del concorso per dirigenti della Corte di conti, trattandosi di un solo posto, è evidente innanzitutto la carenza di interesse dei ricorrenti i quali, in quanto collocati al posto n. 7 e 8 della graduatoria IPOST, da cui sono stati chiamati in servizio solo i primi due vincitori, non avrebbero ottenuto alcun vantaggio dalla mancata immissione in servizio del dott. Rota, tra l’altro, non evocato in giudizio con il ricorso in esame. Peraltro, in relazione a tale scorrimento l’Istituto aveva richiesto un’apposita rimodulazione – approvata dal dipartimento della Funzione Pubblica – finalizzata al reperimento di un dirigente da utilizzare per il Veneto, a fronte dell’impossibilità derivante dallo stesso bando IPOST, di destinare i candidati nella graduatoria IPOST ad altra sede che non sia Roma.

Ne consegue che, limitatamente ai due precisati profili, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

4 – Per quanto concerne le questioni ulteriori, il Collegio in via preliminare ritiene che occorra esaminare la completezza del contraddittorio sulla questione sottoposta all’esame della Sezione.

A riguardo, è sufficiente osservare che gli atti censurati attengono ad un procedimento concorsuale e che in caso di accoglimento delle censure, sarebbero coinvolti gli interessi e le posizioni dei controinteressati.

Il presente mezzo di gravame risulta essere notificato solo ad alcuni dei predetti controinteressati che, invece, sono identificabili, nella loro globalità, in tutti coloro sono stati assunti e in tutti coloro che si sono qualificati come idonei in forza della citata graduatoria del concorso a dirigente INPS.

Pertanto, ai fini del decidere, è necessario disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 49 c.p.a. ed ordinare alla parte ricorrente di procedere alla notifica del presente mezzo di gravame a tutti i soggetti assunti o qualificatisi come idonei nella citata graduatoria di dirigente INPS, autorizzando ove necessario l’utilizzo dei pubblici proclami, mediante idonea pubblicazione del ricorso e dei motivi aggiunti sulla Gazzetta Ufficiale con indicazione dei provvedimenti impugnati nonché, per sunto, dei motivi di gravame.

Al predetto adempimento la parte ricorrente dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, provvedendo al deposito in Segreteria negli ulteriori dieci giorni della prova della eseguita notificazione.

Ritenuto di dover fissare l’udienza di discussione del merito alla data del 27 giugno 2012.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

Dichiarati in parte inammissibili il ricorso ed i motivi aggiunti, come precisato in motivazione e, per il resto, non definitivamente pronunciando sul ricorso e sui successivi motivi aggiunti come in epigrafe proposti, riservata ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese, ordina alla parte ricorrente di procedere all’integrazione del contraddittorio, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione, attraverso la notifica del ricorso e dei motivi aggiunti nei termini e nei modi di cui in motivazione, di cui si darà la prova attraverso il tempestivo deposito della relativa notifica che dovrà compiersi nel termine di dieci giorni dall’intervenuta pubblicazione.

Fissa l’udienza di discussione del merito alla data del 27 giugno 2012.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore

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T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 14-01-2011, n. 55

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Sig.C., vigile del fuoco volontario presso il Comando di Lissone, partecipava alla procedura di ammissione al corso per 10 posti di capo squadra da assegnare al predetto reparto collocandosi all’undicesimo posto della graduatoria finale.

Successivamente il Sig. F.R., facente parte della rosa dei vincitori, era trasferito presso il distaccamento di Vimercate, lasciando così vacante un posto presso il Comando di Lissone.

A seguito di tale evento il Sig. C. chiedeva all’Amministrazione lo scorrimento della graduatoria e la sua conseguente ammissione alla partecipazione al corso per l’accesso alla qualifica superiore.

La Commissione di concorso rigettava tuttavia l’istanza ritenendo che essa fosse stata presentata per l’assegnazione al distaccamento di Vimercate.

Avverso tale atto ha proposto ricorso l’interessato denunciando i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.

In particolare, il Sig. C. afferma che la competenza a deliberare sulla sua istanza non spettava alla Commissione di concorso in quanto questa aveva esaurito i suoi compiti con la formazione della graduatoria.

Inoltre, egli denuncia un palese travisamento dei fatti da parte dell’Amministrazione in quanto la sua domanda era riferita al corso per l’accesso ad un posto di capo squadra presso il Comando di Lissone e non presso il distaccamento di Vimercate.

Con ordinanza cautelare n. 416 del 2007 questa Sezione sospendeva il provvedimento impugnato.

Il ricorrente veniva così ammesso a partecipare al corso che superava,

Tuttavia, il Ministero degli Interni con provvedimento in data 24 gennaio 2008 rifiutava di inquadrarlo formalmente nella nuova qualifica in attesa dell’esito del giudizio di merito.

Anche avverso tale atto il ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti denunciandone l’illegittimità derivata e per vizi propri in quanto, una volta superato il corso, l’accesso al posto di capo squadra sarebbe stato obbligatorio.

Si è costituita l’Avvocatura distrettuale per resistere al ricorso.

All’udienza del 15/12/2010, sentiti gli avvocati delle parti, relatore Dr. Raffaello Gisondi, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

Risulta, infatti, del tutto pacifico che l’istanza di scorrimento della graduatoria presentata dal ricorrente si riferiva al corso relativo ai 10 posti di capo squadra messi a concorso per la sede di Lissone e non per quella di Vimercate.

Il distaccamento di Vimercate nella predetta istanza veniva preso in considerazione solo in quanto presso di esso si era trasferito uno dei vincitori lasciando così libero in Lissone un posto da assegnare per scorrimento.

Il provvedimento impugnato risulta così affetto dal denunciato vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti.

A ben vedere, poi, l’Amministrazione era anche tenuta ad ammettere il Sig. C. al corso.

Infatti, ai sensi dell’art. 13 del DM 76 del 2004 l’ammissione doveva avvenire "fino alla copertura dei posti da conferire nelle singole sedi". Per cui, per espressa previsione normativa, in caso di trasferimento o rinuncia di uno dei vincitori, lo scorrimento della graduatoria costituiva atto necessitato.

Alla luce di quanto sopra risultano altresì fondate le censure formulate contro il diniego di inquadramento nella qualifica opposto dal Ministero dell’Interno nelle more della decisione sul ricorso.

La nomina, infatti, non poteva essere procrastinata fino all’esito del giudizio di merito, costituendo, invece, un adempimento consequenziale alla misura cautelare finalizzata, appunto, a far conseguire al ricorrente il bene della vita nelle more della definizione del giudizio.

Il ricorso deve, quindi, essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Resta fermo l’onere di cui all’art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo integrato dal comma 6 bis dell’art. 21 del decretolegge n. 223 del 2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006, a carico della parte soccombente.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

In attuazione del giudicato ordina all’Amministrazione, qualora non lo avesse ancora fatto, di inquadrare il ricorrente nella qualifica di capo squadra presso il Comando di Lissone.

Condanna l’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 2.500 oltre IVA e c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Referendario

Raffaello Gisondi, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-01-2013) 10-05-2013, n. 20191

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 19 luglio 2002 il Tribunale di Genova, chiamato a giudicare M.C. e F.A., imputati, in concorso con altri, del reato di cui all’art. 416 c.p. e L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4 per aver fatto parte di una associazione diretta all’esercizio abusivo e clandestino del gioco del lotto e del totocalcio ed il solo M. del delitto di cui all’art. 110 c.p. e L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4 per avere, in concorso con altri, esercitato abusivamente l’organizzazione del gioco del lotto e dei pronostici calcistici, entrambe le condotte aggravate ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, in Genova dal 1989, condannava il M. alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione, assolvendo nel contempo, con formula piena, la F.. Con la stessa sentenza il Tribunale ordinava la confisca dell’immobile abitativo in uso ai coniugi predetti.

In riforma di detta sentenza la Corte di appello di Genova, esaminati gli appelli proposti dal M. e dal P.M. e dal P.G., inaspriva la pena a carico del M., per il quale escludeva le attenuanti generiche, ed applicava a carico della F. la misura di sicurezza della libertà vigilata, peraltro sospendendogliela condizionatamente.

Pronunciando su tale ultima decisione la Corte di cassazione, prima sezione penale, annullava con rinvio la sentenza impugnata nei confronti sia del M. che della F. limitatamente alla confisca dell’immobile sito in (OMISSIS) e, quanto al M. anche in ordine alla sussistenza dell’aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7.

La Corte distrettuale genovese, quale giudice di rinvio, con sentenza del 24.10.2008, escludeva l’aggravante detta, riducendo per questo la pena inflitta al M., e confermava la confisca immobiliare a carico del M. e della F., i quali ricorrevano nuovamente per cassazione e questa Corte, sez. 5, annullava nuovamente la pronuncia di merito, questa volta senza rinvio relativamente al reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 4, per il quale eliminava la pena relativa, e con rinvio per nuovo esame in riferimento alla confisca, in relazione alla quale rilevava la patente illogicità dell’argomentazione articolata per individuare il valore economico coperto dall’impegno finanziario degli acquirenti, per poi dedurre da esso, valore economico, l’utilizzo nell’acquisto di denaro di illecita provenienza in considerazione della capacità reddituale dei medesimi.

2. Nuovamente investita nei termini precisati, la corte genovese, con la sentenza oggetto del presente, nuovo scrutinio di legittimità, in data 15 dicembre 2011, confermava nuovamente la confisca disposta con la sentenza del tribunale del 19.7.2002 con condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali. A sostegno della decisione la corte territoriale, dopo aver opportunamente precisato che oggetto del giudizio rimesso dal giudice di legittimità è la confisca facoltativa dell’abitazione dei coniugi M. – F. posta in Genova, che la misura di sicurezza patrimoniale è applicabile anche in relazione ai beni che costituiscano prodotto o profitto dell’attività delittuosa giudicata, che difensivamente è stata sostenuta l’acquisizione della liquidità necessaria per l’acquisto del bene da altri acquisti e successive vendite di precedenti immobili abitativi (quelli di via (OMISSIS) e di via (OMISSIS)); che, in particolare, quest’ultimo è stato venduto per un importo di 650.000.000 di lire, mentre quattro giorni dopo è stato acquistato il bene confiscato per un valore dichiarato di lire 875.000.000, pagato sia con l’introito della precedente vendita, sia con un mutuo di 500.000.000 di lire; che in realtà il valore del bene è stato fissato dal perito per questo nominato dal giudice territoriale in lire 1.125.000.000, che da tali accertamenti e dalla documentazione offerta dagli imputati emerge l’infondatezza della tesi difensiva secondo cui sarebbero pienamente legittime le somme utilizzate per l’acquisto del bene confiscato; che gli imputati non hanno mai svolto attività lavorativa lecita, ma solo e soltanto quella per la quale ha subito condanna il M.; che i medesimi hanno vissuto per anni mantenendosi e mantenendo il bene confiscato; che tutto ciò rende palese, infine, la differenza tra quanto introitato con le vendite immobiliari, lire 650.000.000, quanto introitato attraverso il mutuo fondiario, lire 500.000.000, e quanto versato in realtà sia per l’acquisto, 1.125.000.000, sia per transigere l’interruzione nel pagamento delle rate di mutuo (225.000.00 Euro), sia per vivere e mantenere la proprietà immobiliare.

Su tali premesse ha infine la corte di merito concluso, come già innanzi anticipato, in ordine alla piena legittimità della confisca disposta dal giudice di prime cure, la quale è stata per questo confermata.

3. Ricorrono per cassazione avverso detta decisione i coniugi M. – F. con distinti ricorsi dei comuni difensori di fiducia.

3.1 Col primo ricorso l’avv. Gaito denuncia violazione di legge e difetto di motivazione osservando che il prezzo di vendita del precedente immobile di via (OMISSIS) (650.000.000 di lire) unitamente al mutuo ottenuto per l’acquisto successivo (500.000.000 di lire) denaro di sicura lecita provenienza, comportano una somma superiore a quella ritenuta necessaria dallo stesso perito per l’acquisto, il 26.7.1999, del bene confiscato (1.125.000.000). Argomenta altresì la difesa ricorrente che la stessa sentenza impugnata rileva l’assoluta mancanza di prove in ordine alla provenienza illecita del denaro investito nell’acquisto del bene quanto alla parte ritenuta "scoperta", pari a 475.000.000 di lire, in relazione alla quale non considera l’importo del mutuo, dato questo che impedisce di individuare il presupposto legittimante della confisca facoltativa.

Evidenzia infine la difesa istante il silenzio motivazionale sulla componente sicuramente lecita del denaro versato e che la confisca ha colpito un bene nella esclusiva proprietà della F..

3.2 Col secondo ricorso l’avv. Stefano Sambugaro denuncia illogicità della motivazione anche perchè non applicati dal giudice di rinvio i principi di diritto indicati dalla sentenza di annullamento, in particolare argomentando:

– il dato fondante della motivazione impugnata è che in ogni caso, sia che il prezzo pagato per il bene confiscato sia stato di 1.125.000.000 di lire che di 875.000.000 di lire, il pagamento è stato reso possibile grazie ai proventi che i coniugi avrebbero incamerato attraverso l’attività delittuosa in precedenza svolta;

– eppure la stessa corte di merito riconosce che almeno in parte ciò non è vero, e questo rende immotivata una eventuale possibilità di una confisca pro quota ed illegittima la confisca dell’intero, tenuto conto, altresì, che l’immobile è di proprietà della sola F.;

– per la corte di merito di illecita provenienza sono gli introiti per la vendita della casa di via (OMISSIS) del 1999 e quelli rinvenimenti dal mutuo contratto nello stesso anno per la somma di 500.000.000 di lire; non solo, di illecita provenienza sarebbero i ratei pagati fino al 2002 e la restituzione transattiva di Euro 255.000,00 avvenuta nel giugno del 2008, perchè comunque tutto frutto dell’attività delittuosa svolta dalla coppia in precedenza;

– la corte di merito sostiene l’assunto con l’affermazione che dal 1989, epoca di costituzione dell’associazione malavitosa dedita al gioco clandestino del lotto e del totocalcio, fino al giugno del 2008, epoca in cui è cessata la permanenza della condotta, la coppia ha goduto dei proventi del delitto;

– l’affermazione è arbitraria e contro le risultanze processuali;

– la contestazione associativa, seppur aperta, non può durare all’infinito e comunque il 2008 non è indicato dagli atti di causa, giacchè la sentenza della Cassazione richiamata dal giudice territoriale ha fissato alla pronuncia di prime cure il dies ad quem della permanenza del reato, eppertanto al 19.7.2002;

– tutto il ragionamento della corte genovese si fonda viceversa sul dato, errato, che la permanenza abbia avuto termine nel 2008;

– di qui l’incongruenza palese del ragionamento a base della motivazione impugnata;

– anche la ritenuta illiceità dei fondi utilizzati per il pagamento delle rate si appalesa immotivata, posto che il giudice territoriale ne ignora l’ammontare, la decorrenza iniziale, l’importo totale versato fino al 2002, se detto importo fu o meno coperto con le vendite del 1999 e con la somma mutuata ricevuta nel 1999;

– nel 1999 vennero confiscati beni e denaro, di guisa che tutto ciò che non fu confiscato godeva di una valutazione di liceità;

– anche sul saldo del 2008 nulla sa il giudice territoriale su modi e forme del versamento, nè su quanto accaduto dopo il 2002 nella vita della coppia, posto che la mancanza di redditi del nucleo familiare si riferisce al 2002 e non agli anni successivi;

– anche in ordine alla valutazione del bene la corte territoriale svolge una motivazione illogica;

– la stima non ha tenuto conto di una serie di dati storici essenziali, lo stato dell’immobile al momento dell’acquisto, le migliorie apportate, il valore assegnato dalla banca mutuante al momento dell’erogazione delle somme mutuate, pari ad un miliardo di lire, circostanza che rende singolare la valutazione del perito, superiore a quella, certamente oculatissima, della banca, notoriamente ispirata a criteri di favore per essa.

4. Il ricorso è fondato.

Ritiene il Collegio che la Corte di merito abbia insufficientemente delibato ed a volte del tutto ignorato, per un verso, una serie di emergenze fattuali di oggettiva consistenza e, per altro verso, giuridicamente travisato i risultati processuali in grado, le une e gli altri, di inficiare irrimediabilmente la tenuta logica della motivazione impugnata.

Ed invero va in primo luogo segnalata l’incongruenza di svalutare la circostanza, in fatto, che la F. è la piena proprietaria formale del bene confiscato e la contraddittorietà di insistere dialetticamente sul dato, negato dal processo, che la stessa, si ribadisce proprietaria del bene, abbia vissuto di proventi delittuosi. E’ infatti incontrovertibile che la predetta F. è stata viceversa assolta da ogni addebito, dato quest’ultimo del quale si deve di necessità tener conto nel momento in cui si provvede sulla confisca del suo bene.

Del pari ricorre totale omissione motivazionale ed intrinseca contraddittorietà dell’argomentare di merito là dove il giudice a quo, dopo aver accertato la legittima provenienza di parte cospicua dei proventi familiari utilizzati per gli acquisti che hanno poi portati all’ultima compravendita del bene confiscato, non hanno preso in considerazione la possibilità, giuridicamente praticabile, di una confisca parziale in termini proporzionali limitata alla parte di liquidità in denaro investita nell’acquisto motivatamente e ragionevolmente ritenuta di sospetta provenienza. A tale ultimo proposito e cioè circa la ragionevole ricostruzione dei movimenti leciti ed illeciti di denaro eventualmente utilizzati per l’acquisto sotto osservazione giudiziaria, appare di palese evidenza che il giudici di merito hanno considerato un tempo di permanenza del reato disconosciuto dal processo, posto che l’attività illecita contestata all’imputato (alla quale i giudicanti hanno ritenuta estranea la F., proprietaria dell’abitazione) si è protratta fino alla sentenza di prime cure, risalente al 2002, mentre l’argomentare della corte territoriale ai fini della decisione impugnata ha considerato una data clamorosamente inesatta, l’anno 2008, fino al quale i coniugi M. – F. avrebbero continuato a praticare scommesse clandestine che la moglie non ha mai praticato (nè prima nè dopo) e per le quali nessun giudice ha mai condannato lo stesso M.. Di qui, altresì, la piena legittimità della transazione che nel 2008 definì la creditoria bancaria per il mutuo, della quale, salva diversa argomentazione del giudice di merito, dovrà tenersi conto ai fini del presente giudizio.

Anche in relazione al valore dell’immobile confiscato al momento dell’acquisto la corte di merito non ha tenuto conto di circostanze di particolare significatività per le tesi difensive.

Il valore infatti assegnato al bene dalla banca mutuataria appare per la qualità di chi l’ha determinato (un istituto bancario investito di una iniziativa di cospicuo prestito) e per la funzione della valutazione (garanzia bancaria per la restituzione di importanti somme mutuate) certamente superiore a quello di mercato, e ciò sulla base di comuni regole di esperienza certissime ed innegabili. Di tanto anche dovrà tener conto il giudice di rinvio, non già per escludere il valore dell’accertamento peritale eseguito nel corso del giudizio, ma per tener conto delle credibili giustificazioni fornite dagli interessati circa l’aumento di valore del bene confiscato dopo l’acquisto, giustificazioni indicate negli interventi resisi necessari per l’ammodernamento ed il miglioramento abitativo dell’immobile.

5. Alla stregua delle esposte argomentazione si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice territoriale affinchè, in piena libertà di giudizio, rivaluti in quadro complessivo delle emergenze processuali alla luce delle considerazioni innanzi esposte.

P.Q.M.

la Corte, annulla la sentenza impugna e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2013

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