Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-06-2012, n. 9729 Responsabilità civile

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Svolgimento del processo

1.1. C.A., rimasto vittima il (OMISSIS) di un investimento a bordo della sua motocicletta da parte di un’autovettura guidata da P.E., di proprietà di P. A. ed assicurata per la RcA dalla Società Reale Mutua Assicurazioni, convenne costoro, con citazione notificata il 3.5.90, dinanzi al Tribunale di Latina per conseguirne la solidale condanna al risarcimento dei danni causatigli dalle gravissime lesioni patite;

1.2. dopo una laboriosa istruttoria ed una duplice rimessione sul ruolo, con due consulenze tecniche di ufficio, il Tribunale – con sentenza n. 1099 del 6.5.02 – ritenne sussistente la colpa esclusiva del P., che tra l’altro non aveva concesso la dovuta precedenza nell’impegnare l’incrocio con la via su cui si era verificato il sinistro ed aveva tenuto una velocità eccessiva, condannando i convenuti al pagamento di Euro 1.209.369,65 ("compresa rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del sinistro, oltre successivi e sino al soddisfo") e delle spese di lite per Euro 25.822,24;

1.3. propose appello – e, quanto ad P.A., nei confronti dei suoi eredi F.M., P.S., P.C. e P.G., oltre che dello stesso P.E., già citato in proprio – la Società Reale Mutua Assicurazioni, invocando dichiararsi l’esclusiva – o, in subordine, quanto meno concorrente – responsabilità del C., per essersi questo immesso nel flusso della circolazione senza concedere la dovuta precedenza, nonchè negando la spettanza del danno patrimoniale, con condanna di quegli alla restituzione delle somme percepite in eccedenza rispetto a quelle eventualmente dovute; ed il C., dal canto suo, propose appello incidentale, invocando una diversa liquidazione del danno patrimoniale, di quello non patrimoniale, nonchè delle somme complessive, essendo errate quelle ricostruite dal tribunale;

1.4. la corte di appello di Roma, con sentenza n. 3080/07 del 10.7.07 (notificata il 19.9.07), accolse parzialmente l’appello principale ed in minima parte quello incidentale dell’infortunato: nonostante la prova della condotta colposa del P., ritenne non appagante la ricostruzione della dinamica del sinistro e, reputata non fornita dal C. la prova di avere tenuto una condotta di guida del tutto esente da colpa, identificò anzi quest’ultima proprio nell’omessa concessione della precedenza nell’immissione nel flusso della circolazione; ritenne equa la valutazione del danno patrimoniale futuro e di quello c.d. morale, nonchè l’esclusione di probabili spese mediche future evidenziate da una c.t.p.; riconobbe poi la correttezza dei calcoli operali dal C. nella ricostruzione della somma dovuta, pur escludendo la spettanza degli interessi sugli interessi, siccome oggetto di domanda nuova e quindi inammissibile in appello; ed in definitiva limitò la condanna del l’assicuratrice, in solido con conducente ed eredi del proprietario del veicolo investitore, ad Euro 622.380,45, con compensazione delle spese del grado e conferma nel resto dell’appellata sentenza.

2. Per la cassazione della pronuncia di secondo grado ricorre, affidandosi ad otto motivi, il C.; degli intimati resiste con controricorso la Società Reale Mutua Assicurazioni; disposta, all’udienza del 24.11.11, la rinnovazione della notificazione del ricorso all’intimata P.C. ed a tanto ottemperato dal ricorrente con atto notificato il 17-24.12.11, il ricorrente e la controricorrente illustrano con memorie ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., le rispettive posizioni ed i loro difensori prendono parte alla discussione orale.

Motivi della decisione

3. Il ricorrente sviluppa otto motivi:

3.1. con un primo – rubricato "violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 e 2043 c.c., anche in rapporto all’art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)" – egli si duole dell’erronea applicazione della presunzione di pari concorso in colpa pur in presenza della prova della colpa esclusiva del conducente dell’altro veicolo e della non necessità della prova liberatoria di avere fatto tutto quanto era possibile per evitare il sinistro; e conclude con un triplice quesito di diritto.

3.2. con un secondo – rubricato "violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 e 204 3 c.c., anche in rapporto all’art. 2697 c.c. ed agli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Insufficiente e, in parte qua, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)" – egli censura l’applicazione della ricordata presunzione pure in presenza di elementi in base ai quali ricostruire la concreta dinamica del sinistro ed anzi nonostante la ritenuta colpa esclusiva del P.; e conclude con un quesito didiritto e con un momento di sintesi del prospettato vizio motivazionele;

3.3. con un terzo – rubricato "violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., anche in relazione agli artt. 2054 e 2043 c.c., agli artt. 115 e 116 c.p.c. ed all’art. 105 previgente C.d.S. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)" – egli contesta un qua siasi suo onere di provare alcunchè, una volta ricostruito che egli si trovava legittimamente al centro della carreggiata al momento dell’impatto; e conclude con un quesito di diritto;

3.4. con un quarto – rubricato "violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè dell’art. 2727 c.c., e segg., anche in relazione agli arti.. 2697, 2054 e 2043 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Insufficiente e, in parte qua, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)" – egli evidenzia come la corte territoriale avesse malamente inferito la carenza di prova sulla diligenza della sua condotta di guida, nonostante il fatto certo della posizione della moto al momento dell’impatto, pure censurando la contraddizione tra il riscontro dell’oggettiva lacunosità dei rilievi degli agenti di p.g. e la ritenuta scorrettezza della svalutazione, operata dal primo giudice, dei medesimi; e conclude con un quesito di diritto e con un momento di sintesi del prospettato vizio motivazionale;

3.5. con un quinto – rubricato "violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2056 c.c., anche in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)" – egli contesta l’adeguatezza della liquidazione del danno patrimoniale conseguente alla riduzione della sua capacità lavorativa specifica, in quanto omessa la valutazione di tutti i parametri emersi nel corso dell’istruzione e dei rischi di peggioramento futuro delle condizioni di salute; e conclude con un quesito di diritto;

3.6. con un sesto – rubricato "violazione e falsa applicazione degli artt. 2059 e 2043 c.c., anche in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – egli si duole della mancata adeguata personalizzazione della liquidazione dell’importo riconosciuto a titolo di danno morale; e conclude con un quesito di diritto;

3.7. con un settimo – rubricato "violazione e falsa applicazione degli artt. 1194, 1219, 1223, 1227, 1283, 2056 e 2058 c.c., nonchè degli artt. 115, 345 e 346 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Insufficiente e, in parte qua, omessa e, in parte qua, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)" – egli lamenta l’omessa verifica della correttezza dei calcoli compiuti dal tribunale per la quantificazione finale della somma dovuta, all’esito dell’applicazione degli accessori riconosciuti, nonchè la scorrettezza del riconoscimento dei soli interessi, legali dalla data di deposito della sentenza di primo grado; e conclude con un duplice quesito di diritto e con un momento di sintesi del prospettato vizio motivazionale;

3.8. con un ottavo – rubricato "violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)" – egli invoca la possibilità di dare prova di spese mediche future anche sulla base del contenuto di relazioni di parte; e conclude con un quesito di diritto.

4. Dal canto suo, la controricorrente:

4.1. eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso:

quanto a tutti i motivi, per l’assoluta genericità ed astrattezza dei quesiti; quanto ai primi quattro motivi, perchè involgenti censure di puro merito; quanto al primo ed al settimo, perchè conclusi con quesiti plurimi; quanto al secondo, per la contestualità delle doglianze di violazione di norme e di difetto di motivazione;

4.2. contesta partitamente i singoli motivi di ricorso: quanto al primo, sostenendo la correttezza della ritenuta colpa anche nella condotta di guida del motociclista; quanto al secondo, per la congruità della ricostruzione della dinamica operata dalla corte territoriale; quanto al terzo, aderendo all’affermazione dell’inadempiuto onere di prova sulla carenza di colpa del motociclista ed anzi ponendo in luce la prova positiva sulla sussistenza di tale colpa; quanto al quarto, per la congruità del ragionamento inferenziale della corte sull’impossibilità di una diversa ricostruzione; quanto al quinto, per la piena adeguatezza della liquidazione del danno patrimoniale futuro; quanto al sesto, per l’adeguatezza in concreto della liquidazione del c.d. danno morale; quanto al settimo, per l’ineccepibilità della qualificazione come nuova della domanda di capitalizzazione degli interessi; quanto all’ottavo, per la logicità dei motivi di esclusione della prova sugli esborsi per spese mediche solo pronosticate in una relazione diparte.

5. Va premesso che alla fattispecie si applica l’art. 366 bis cod. proc. civ.: tale norma, introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, disciplina in virtù del comma 2 dell’art. 27 del medesimo decreto – i ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e g i altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione – a far tempo dal 4 luglio 2009 – ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d, in virtù della disciplina transitoria di cui al comma 5, art. 58 di quest’ultima; e, in applicazione di questa:

5.1. è consentita la formulazione di plurimi quesiti per ciascun motivo di ricorso, ove appunto i primi corrispondano a distinti pirofili, autonomi e differenziati, di violazioni di legge diverse (Cass. Sez. Un., 9 marzo 2009, n. 5624; Cass. 9 giugno 2010, n. 13868);

5.2. è consentita pure la congiunta formulazione, sotto unitario motivo, di censure di violazione di legge e di vizio di motivazione, purchè siano formulati distintamente, per le prime, i quesiti di cui alla prima parte della norma suddetta e, per le seconde, i momenti di sintesi o riepilogo previsti dall’ultima proposizione della medesima (Cass. Sez. Un., 31 marzo 2009, n. 7770);

5.3. i quesiti di diritto devono essere formulati in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata; in altri termini, devono compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposi al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (tra le molte e per limitarsi alle più recenti, v.: Cass. Sez. Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., ord. 17 luglio 2008, n. 19769, Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., ord. 8 novembre 2010, n. 22704); e, nei caso di specie, tali requisiti paiono sussistenti, riferendosi del resto i plurimi quesiti a corredo di uno dei motivi a differenti questioni agitate nel medesimo;

5.4. i momenti di sintesi per i vizi motivazionali devono indicare in modo sintetico, evidente ed autonomo, chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione; con formulazione conclusiva e riassuntiva di uno specifico passaggio espositivo del ricorso, nel quale e comunque anche nel quale si indichi non solo il fatto controverso riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, ma anche – se non soprattutto quali siano le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (per tutte: Cass. 18 luglio 2007, ord. n. 16002; Cass. Sez.Un., 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass. 30 dicembre 2009, ord. n. 27680); ed anche tali requisiti paiono sussistenti nella fattispecie;

5.5. infine, è pure possibile dispiegare, con unitario motivo, due separate doglianze, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, allorchè esse investano separatamente ed autonomamente i due rispettivi profili della gravata decisione, purchè assistite dalla formulazione tanto del quesito di diritto che del momento di sintesi (Cass. Sez. Un., 31 marzo 2009, n. 7770; seguita poi, tra le altre, da Cass. 20 dicembre 2011, n. 27649): ed anche tale requisito risulta rispettato nel caso di specie.

6. Ciò posto, i motivi dal primo al quarto vanno congiuntamente considerati, in quanto involgenti le censure all’applicazione del principio generale dell’art. 2054 cod. cod. civ. sulla presunzione di pari corresponsabilità nella causazione del sinistro; ed essi sono fondati, per quanto di ragione.

6.1. La corte territoriale invero esclude la configurabilità della colpa esclusiva del conducente dell’autovettura – cui pure riconosce una indiscutibile colpa, consistente quanto meno nel mancato rispetto dei segnale di "dare precedenza" e nell’omissione di qualsiasi manovra di emergenza nonostante lo spazio a disposizione -per l’impossibilità di affermare la carenza di colpa del conducente della motocicletta, in relazione a due distinti profili (pagine 10 e 11):

– il rispetto della norma del previgente codice della strada (art. 105, commi 3 e 7) che imponeva l’arresto a chi si immetteva sulla strada provenendo da sbocchi da luoghi non soggetti a pubblico passaggio o comunque si immetteva nel flusso della circolazione;

– la circostanza che, per effettuare una pur consentita manovra di conversione a sinistra, egli aveva comunque impegnato trasversalmente la semicarreggiata percorsa dall’autovettura.

6.2. La corte capitolina ha, in sostanza, rilevato la prova certa della condotta colposa del conducente dell’autovettura e ritenuto non raggiunta quella sull’eventuale apporto di una potenziale condotta colposa di quello della motocicletta o non raggiungibile quella sulla carenza di colpa da parte di quest’ultimo (v. prime righe di pag.

11); e, su questa premessa, ha allora ritenuto impossibile evitare di applicare la presunzione di pari concorso in colpa prevista dal capoverso dell’art. 2054 cod. civ. e qualificato uguale l’apporto causale di entrambi alla causazione dell’evento dannoso.

6.3. Deve premettersi che, in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico, e ciò anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2054 cod. civ. (giurisprudenza costante; da ultimo, v. Cass., 25 gennaio 2012, n. 1028).

6.4. Peraltro, la regola di diritto applicata dalla corte territoriale non impone di considerare uguale l’apporto causale colposo di ciascuno dei conducenti dei mezzi coinvolti in uno scontro solo perchè non sia stato provato che uno dei due abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma consente invece che la colpa presunta di uno dei due possa concorrere con quella accertata dall’altro anche con apporto percentuale diverso da quello paritetico (per tutte e tra le più recenti: Cass. 12 ottobre 2011, n. 20982);

in altri termini, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall’art. 2054 cod. civ., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare m modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (tra le ultime: Cass. 5 dicembre 2011, n. 26004).

6.5. Infatti, l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l’altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all’art. 2054 cod. civ., comma 2, nonchè dall’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto – e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell’incidente – ma può anche indirettamente risultare tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente (Cass. 22 aprile 2009, n. 9550; Cass. 27 aprile 2011, n. 9425; Cass. 7 giugno 2011, n. 12277).

6.6. Erra, pertanto, la corte capitolina ad applicare in modo automatico la presunzione del pari concorso nella determinazione dell’evento dinanzi alla certezza del ruolo causale della condotta dell’investitore ed all’incertezza di un possibile ruolo di quella della controparte; ed in particolare erra a non valutare se il ruolo della condotta dell’investitore potesse appunto essere preponderante, se non perfino esclusivo, in relazione alla particolare avvistabilità ed evitabilità del veicolo investito, quali si desumono dalla congiunta considerazione dalle specifiche circostanze della fattispecie, tra cui:

– la posizione del motoveicolo al momento dell’impatto, lontano dal punto di imbocco da parte del veicolo investitore del tratto su cui esso avrebbe potuto avvedersi della presenza dell’altro, come ricavata dalle planimetrie allegate alla consulenza tecnica dr ufficio: la quale, benchè ad esse questa corte non abbia diretto accesso, è data per pacificamente accertata nel corso del giudizio di merito;

la considerevole distanza dall’intersezione delle strade munita di segnale di precedenza, pacificamente non rispettato dal veicolo investitore, se non anche la velocità inadeguata dell’autovettura;

l’omissione di ogni manovra elusiva, correttiva o diversiva per evitare l’impatto;

– la considerazione della plausibile legittimità, per la manovra di svolta in corso, della presenza del veicolo investito, oramai immessosi nel flusso della circolazione, nella zona centrale della carreggiata, senza adeguato approfondimento della condotta ascritta al conducente di quest’ultimo, di mancata concessione di precedenza nell’immissione nel flusso della circolazione, in rapporto comunque alla conseguita c.d. precedenza di fatto.

6.7. In questo contesto, è evidente l’erroneità della conclusione della corte territoriale in punto di applicazione della presunzione di colpa per impossibilità di determinazione dell’eventuale apporto causale della condotta dell’investito e quindi per impossibilità di esclusione di quest’ultimo apporto, in presenza di elementi importanti, non adeguatamente valorizzati, a sostegno dell’opposta tesi dell’esclusiva o comunque preponderante colpa del conducente del veicolo investitore.

6.8. In sostanza, l’applicazione alla fattispecie della presunzione di cui al eapoverso dell’art. 2054 cod. civ., deve definirsi scorretta: da un lato, per la possibilità di ricostruire con chiarezza le condotte di entrambi i conducenti e, di conseguenza, per la normale possibilità di ricostruire l’apporto causale di ognuna;

dall’altro lato, per la mancata verifica della esclusività o preponderanza del ruolo causale della condotta dell’investitore alla stregua delle evidenti particolarità della fattispecie.

6.9. In definitiva, la certezza della colpa nella condotta, purchè potenzialmente idonea a determinare l’evento, di uno dei conducenti nella causazione di uno scontro tra veicoli libera l’altro conducente dalla presunzione – che mantiene un carattere residuale – della sua concorrente responsabilità di cui all’art. 2054 cod. civ., comma 2, nonchè dall’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; e comunque la certezza delle condotte di entrambi i conducenti non esime il giudice dalla ricostruzione effettiva del concreto apporto causale di ognuna nella determinazione dell’evento, rendendo non corretta l’applicazione della presunzione, che deve mantenere un carattere residuale e cioè limitato all’ipotesi della concreta impossibilità della determinazione dell’incidenza causale delle condotte di tutti i conducenti. Resta peraltro impregiudicato l’esito della rinnovata valutazione, purchè appunto in concreto, degli apporti causali delle condotte di entrambi, i conducenti, solo qui evidenziandosi la scorrettezza dell’applicazione per cosi automatica di una presunzione che doveva essere residuale.

6.10. Tanto impone la cassazione sul punto della gravata sentenza, affinchè in sede di rinvio si rinnovi la valutazione delle risultanze alla stregua dei principi di diritto indicati ai punti 6.5 e 6.9.

7. Ritiene, a questo punto, il Collegio che una tale conclusione consenta di ritenere assorbiti tutti gli altri motivi, relativi alla quantificazione delle voci di danno patrimoniale e non patrimoniale, come pure alla compiuta rideterminazione del dovuto e del danno da spese mediche future: anche le relative argomentazioni gira svolte dalla corte territoriale, quanto alla determinazione degli importi delle voci di danno (motivi quinto, sesto ed ottavo) implicanti una valutazione di fatto non censurabile direttamente in sede di legittimità sotto i profili evidenziati dal ricorrente per carenza di qualsiasi vizio logico o giuridico evidente (in disparte la congruità di una valutazione di adeguatezza di una personalizzazione in ragione della metà e del valore assoluto degli importi riconosciuti; e senza neppure considerare la congruità delle valutazioni sull’implausibilità di spese future non ancora verificate nel lungo intervallo trascorso), andranno verificate in sede di rinvio alla stregua delle conclusioni raggiunte in ordine alla identificazione dell’eventuale concorso di colpa del danneggiato ed all’esito dell’applicazione del principio di diritto sopra ricordato; quanto alla riformulazione del totale concretamente dovuto (settimo motivo), poi, è evidente che tutto andrà rivisto all’esito della medesima operazione.

8. In conclusione, il ricorso è accolto quanto ai primi quattro motivi di doglianza, con assorbimento degli altri e rinvio alla stessa corte territoriale, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi quattro motivi di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la gravata sentenza e rinvia alla corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di cassazione, il 29 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-07-2012, n. 11830 Ammissione al passivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente in epigrafe impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello che, confermando la pronuncia resa dal Tribunale in sede di opposizione allo stato passivo, ha dichiarato inammissibile la domanda tardiva d’insinuazione al passivo per le ultime tre mensilità di retribuzione spettanti al dipendente della società fallita in quanto preceduta da domanda tempestiva per altri crediti anche dello stesso tipo fondati sullo stesso rapporto di lavoro.

Il ricorso è affidato a sette motivi.

L’intimata curatela non ha proposto difese.
Motivi della decisione

La questione sottoposta all’esame della corte è stata già decisa con ripetute sentenze, su ricorsi del tutto analoghi a quello in esame, riguardanti opposizioni allo stato passivo del medesimo fallimento (si vedano, tra le altre, Cass. da n. 26539 a 26543 del 2011).

In tali precedenti sentenze le censure sono state ritenute infondate le ragioni in base alle quali la corte d’appello ha giudicato inammissibile la domanda d’insinuazione tardiva al passivo del fallimento.

Infatti si è anzitutto escluso che, essendo stata chiesta e concessa l’ammissione del credito per TFR ed essendo il suo ammontare calcolato sulla retribuzione, la mancata indicazione del credito relativo alle ultime mensilità avesse comportato una definitiva quantificazione del trattamento di fine rapporto, incompatibile con il riconoscimento di crediti per mensilità ulteriori.

E’ stato invece chiarito che si tratta di un’ulteriore domanda fondata su un diverso titolo ed avente un diverso oggetto (sia quanto al petitum sia quanto alla causa petendi).

Non è infatti da considerarsi nuova la domanda relativa alle ultime tre mensilità, posto che la causa petendi si identifica con i fatti costitutivi del diritto azionato e che tale non è il rapporto di lavoro ma lo sono i fatti rilevanti che nello svolgimento dello stesso si succedono, sicchè nessuna identità di causa petendi e di petitum è ravvisabile tra la pretesa per retribuzioni relativa ad un determinato segmento temporale del rapporto di lavoro rispetto a quella attinente ad altro segmento.

E’ stato del pari escluso che la pronuncia del giudice delegato sulla domanda tempestiva abbia necessariamente comportato l’esame e la pronuncia sull’intero rapporto, così precludendone una rivalutazione in sede di successiva domanda di ammissione tardiva, dal momento che non risulta e non viene neppure esplicitamente sostenuto nella decisione in esame che la domanda tempestiva abbia espressamente investito l’intera durata del rapporto lavorativo fino alla data del fallimento (e quindi anche quella per cui sono state richieste le ultime tre mensilità).

Non v’è ragione per discostarsi da tali enunciazioni, con la conseguenza che il ricorso deve essere accolto, con la necessità di una nuova decisione di merito e l’assorbimento della censura riguardante la regolazione delle spese.

L’impugnata sentenza deve dunque essere cassata e la causa rinviata al giudice a quo che provvedere anche sulle spese.
P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 24-01-2011, n. 155

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, cittadino del Bangla Desh, ha presentato in data 8 agosto 2007 istanza alla Prefettura di Mantova per ottenere la cittadinanza italiana. La richiesta è stata formulata ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 21 (straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica).

In assenza di alcuna risposta, con atto notificato il 23.9.2010 e depositato il 1.10.2010, A.S. ha proposto ricorso, ex art.117 c.p.a. (già art. 21bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034), per far accertare il carattere illegittimo del silenzio serbato dall’Amministrazione e far dichiarare il dovere della medesima di provvedere sulla domanda, essendo stato superato il termine per la definizione del relativo procedimento, stabilito, dall’art. 3 del DPR 18 aprile 1994 n. 362, in 730 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda.

In data 6.10.2010 si è costituita in giudizio l’Amministrazione, riservando al prosieguo la produzione della documentazione e le difese.

Alla camera di consiglio del 24.11.2010 – fissata ex art. 87 c. 3 c.p.a.- l’Amministrazione non ha prodotto alcuna documentazione.

affermata la propria competenza territoriale,

Con sentenza non definitiva n. 4688/10 depositata il29.11.2010, la Sezione, preliminarmente affermata la propria competenza territoriale, ha ordinato al Ministro degli Interni di depositare, una relazione di chiarimenti, rinviando per l’ulteriore trattazione, alla c.c. del 12.1.2011.

Alla c.c. del 12.1.2011, il legale del ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso, essendo stata comunicato l’avvenuto rilascio della cittadinanza italiana.

Va quindi emessa dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Sergio Conti, Consigliere, Estensore

Mario Mosconi, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. I 21-11-2008 (13-11-2008), n. 43715 Confisca di beni – Possibilità dei terzi titolari di diritti reali sui beni confiscati di esperire incidente di esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Con decreto del 20 aprile 2007 la Corte di Appello di Catanzaro, investita della cognizione con provvedimento di rinvio della Corte di legittimità che aveva qualificato come appello il ricorso ad essa in precedenza proposto, rigettava la doglianza articolata da M. D. avverso il provvedimento del Tribunale di Vibo Valentia, reso in data 17.02.2006, che aveva a sua volta respinto l’incidente di esecuzione sollevato da P.F., dante causa della istante nel frattempo deceduta, incidente volto alla restituzione al terzo proprietario del fabbricato confiscato a M.G. con decreto del Tribunale di Vibo Valentia il 27.1.1998 (confermato nelle varie sedi di impugnazione) sul presupposto che il fabbricato insisterebbe su fondi di proprietà dei terzi impugnanti ed in forza delle regole civilistiche in tema di accessione.
La Corte distrettuale ha sostenuto la sua decisione affermando che la P. tollerò volontariamente la realizzazione del manufatto sulla sua proprietà fondiaria, senza avvalersi dei diritti riconosciutile dall’art. 936 c.c. e facendo inutilmente decorrere il termine di decadenza posto da tale norma per la riduzione in pristino, di guisa che rimarrebbe a suo favore la possibilità di tutele civilistiche per il riconoscimento della maturata accessione alle condizioni risarcitorie previste dalla disciplina di tale complesso istituto. Chiede l’annullamento del predetto decreto della Corte distrettuale M.D. perchè viziato, a suo dire, da difetto di motivazione e violazione di legge.
Col primo motivo di ricorso sostiene l’impugnante, sotto il profilo dell’insufficiente ed illogico apparato motivazionale, che non risulterebbe affatto provato il pagamento con proventi illeciti della costruzione confiscata; che irrilevante si appaleserebbe la circostanza, enfatizzata nell’atto impugnato, che la P., proprietaria del suolo sui quale l’edificio venne realizzato, entro sei mesi dall’ultimazione della costruzione non avrebbe richiesto la rimessione in pristino; e che, infine, nessuna adeguata risposta avrebbe dato il giudice a quo al principio di diritto in forza del quale la misura di prevenzione della confisca non comporta l’estinzione dei diritti reali costituiti sul bene confiscato a favore di terzi. Col secondo motivo di doglianza sostiene il ricorrente, denunciando sul punto violazione di legge, la errata applicazione dei principi civilistici in tema di accessione, dappoichè avrebbero ignorato i giudicanti delle fasi di merito che l’operatività di tale ultimo istituto di diritto civile comporta l’automatica acquisizione da parte del proprietario del suolo di quanto sopra di esso edificato, senza alcuna necessità di specifiche manifestazioni di volontà al riguardo. Ha depositato memoria l’Avvocatura dello Stato in difesa delle ragioni dell’Agenzia del Demanio, beneficiarla della confisca ed ha illustrato motivate conclusioni scritte il P.G. in sede.
L’avvocatura ha chiesto il rigetto del gravame di legittimità sul duplice rilievo che, per un verso, la proprietà del terzo non risulterebbe provata, dappoichè insufficienti al riguardo le risultanze catastali e, per altro verso, la dante causa del ricorrente non sarebbe estranea al reato come imposto per l’esperibilità dell’azione di restituzione.
Ha concluso invece per la inammissibilità del gravame di legittimità il rappresentante della P.A., il quale ha motivato le sue richieste sostenendo che l’impugnante non avrebbe titolo opponibile alla confisca dappoichè non in buona fede ed in quanto, comunque, non provata la sua buona fede, condizione ineludibile, quest’ultima, per l’utile delibazione della istanza di restituzione.
Il ricorrente ha altresì depositato memorie aggiunte, per contrastare l’assunto dell’avvocatura relativo alla mancanza di titolo dominicale in capo alla dante causa del ricorrente, al riguardo richiamando le considerazioni contrarie illustrate dal P.G. in sede e per sostenere che il requisito della buona fede, per un verso, non può costituire probatio diabolica ogni qual volta, come nella fattispecie, riguardi i rapporti tra madre e figlio, e per altro verso, che essa buona fede va esclusa soltanto in presenza di attività concretamente apprezzabili, riconducibili alla nozione di agevolazione se non di fiancheggiamento, nel caso in esame pacificamente esclusi dai titoli giudiziali relativi al figlio condannato.
Il ricorso è infondato.
Giova rammentare che la confisca per cui è causa è avvenuta in applicazione della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, recante:
"Disposizioni contro la mafia". Le impugnazioni contro i provvedimenti contemplati da tale norma, secondo la disciplina dettata dalla citata legge, art. 3 ter, sono regolate dalle disposizioni della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, commi 8, 9, 10 ed 11, e comma 11 appena richiamato ammette il ricorso per Cassazione soltanto per violazione di legge.
E’ inammissibile, pertanto, il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il difetto di motivazione quale vizio dell’atto impugnato.
Quanto, invece, alla denunciata violazione di legge, si osserva che, ai sensi dell’art. 934 c.c. la proprietà si acquista ipso iure al momento dell’incorporazione, trattandosi di fatto giuridico in senso stretto. non essendo pertanto necessaria nè una manifestazione di volontà, nè una pronuncia giudiziale, che assume, se provocata, valore dichiarativo.
E’ questo il principio generale dell’acquisto al dominus soli, principio, come è noto, derogabile dalla legge o dal titolo. Qui interessano le deroghe legislative, e precisamente quelle portate dall’art. 936 c.c. dappoichè l’ipotesi al nostro esame è quella di una costruzione fatta da un terzo con i suoi materiali, ed anche in questa ipotesi, come correttamente annotato ed opinato dal P.G., l’acquisto della proprietà delle opere eseguite dal terzo si attua ipso ture per effetto della costruzione stessa (Cass., 20.08.1986 n. 5116); tale acquistò peraltro non è definitivo ed esso si ha come non avvenuto quando il proprietario del suolo intimi la rimozione della cosa, circostanza non verificatosi nel caso in esame, in cui non può pertanto revocarsi in dubbio che il titolare del diritto di proprietà del suolo sia diventato proprietario con effetto immediato della costruzione realizzata su di esso eppoi sottoposta a provvedimento di confisca.
Nella fattispecie peraltro, come posto in evidenza dall’Avvocatura dello Stato nelle sue difese, la prova di tale diritto dominicale manca del tutto.
Sul punto, come è noto, vige il principio in forza del quale il soggetto che in base al diritto di proprietà faccia valere una sua pretesa, deve dimostrare di esserne il titolare in virtù di acquisto a titolo derivativo o originario (Cass. civ., Sez. 3, 11/04/2008, n. 9681) mentre, nel caso che ci occupa,, la prova della titolarità del diritto in questione è stata affidata alle informative della guardia di finanza ed alle risultanze delle certificazioni catastali inidonee allo scopo.
Difetta infine in capo alla dante causa del ricorrente la prova della buona fede quale requisito necessario ai fini dell’utile esperimento dell’incidente di esecuzione da parte del terzo titolare di diritti reali sul bene confiscato.
E’ nota al riguardo l’elaborazione giurisprudenziale provocata dalla pronuncia della Corte costituzionale, che, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 quinquies, comma 2, nella parte in cui consente che il provvedimento di confisca dei beni ivi previsto possa riflettersi su soggetti per i quali non ricorrano i presupposti per l’immediata applicazione di una misura di prevenzione personale, ha precisato che la situazione di "sostanziale incolpevolezza" segna il limite della confisca, aggiungendo che una simile condizione soggettiva, su cui è fondata la tutela del terzo in buona fede, non ricorre nei confronti di chi, pur non essendo assoggettabile a provvedimenti di prevenzione, pone in essere attività agevolati ve che determinano obiettiva commistione di interessi tra attività di impresa e attività mafiosa (Corte Cost., 20 novembre 1995, n. 487). Deve, dunque, affermarsi – anche alla luce di una lettura costituzionalmente orientata della legislazione antimafia – che la salvaguardia del preminente interesse pubblico non può giustificare il sacrificio inflitto al terzo di buona fede, titolare di un diritto reale di godimento o di garanzia, dovendo considerarsi la sua posizione "protetta dal principio della tutela dell’affidamento incolpevole, che permea di sè ogni ambito dell’ordinamento giuridico" (Corte Cost., 10 gennaio 1997, n. 1). Ne consegue pertanto, che non può mai prescindersi dalla prova della effettiva terzietà di chi assume avere diritti sul bene oggetto di confisca, non potendo considerarsi terzo colui che, avendo ricavato vantaggi e utilità, non si sia trovato in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole.
Il principio testè indicato deve essere integrato rilevando che anche nel sistema della L. n. 575 del 1965 è applicabile il principio enunciato in materia di confisca, quale misura di sicurezza, dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui i terzi che vantino diritti reali hanno l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere sulla cosa confiscata, essendo evidente che essi sono tenuti a fornire la dimostrazione di tutti gli elementi che concorrono ad integrare le condizioni di "appartenenza" e di "estraneità al reato", dalle quali dipende l’operatività della situazione impeditiva o limitativa del potere di confisca esercitato dallo Stato: di talchè, nell’analoga ipotesi della confisca quale misura di prevenzione patrimoniale, sui terzi fa carico l’onere della prova sia relativamente alla titolarità dello "ius in re aliena", il cui titolo deve essere costituito da un atto di data certa anteriore al sequestro di cui al più volte citato art. 2 ter, sia relativamente alla mancanza di qualsiasi collegamento del proprio diritto con l’attività illecita del proposto, indiziato di mafia, derivante da condotte di agevolazione o, addirittura, di fiancheggiamento (Cass., Sez. i, 11.2.2005, n. 12317, est.
Silvestri).
In altri termini, l’onere probatorio a carico del terzo ha ad oggetto la dimostrazione del suo affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di oggetti va apparenza che rende scusabile l’ignoranza o i difetto di diligenza (cfr. Cass., Sez. Un., 28 aprile 1999, Bacherotti ed altri, cit).
Nel caso in esame, nonostante il contrario avviso della difesa ricorrente che ha richiamato l’appena evocato insegnamento delle sezioni unite di questa Corte, lo strettissimo rapporto intercorrente tra dominus soli e costruttore terzo, uniti da vincolo di filiazione, evidenzia di per sè l’atteggiamento agevolativo della proprietaria (dando per provato il diritto dominicale) a cagione della innegabile conoscenza da parte di costei di quanto il secondo realizzava, con il suo consenso, e di "come" la realizzazione sia stata economicamente possibile.
Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.