Cassazione, sez. VI, 24 febbraio 2011, n. 7177 Peculato d’uso dell’auto blu per affari personali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

1. Svolte preliminari indagini, il procedente pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli esercitava l’azione penale, richiedendone il rinvio a giudizio, nei confronti dei sei imputati generalizzati in epigrafe in ordine ai reati di peculato d’uso loro rispettivamente ascritti nonché in ordine, quanto al R. , al connesso reato di falsità ideologica in atti pubblici. Fatti avvenuti negli anni 2006/2007 ed integrati dall’avere i giudicabili, tutti assessori del comune di Napoli, impiegato le autovetture di servizio con autista poste a loro disposizione in ragione della carica per finalità personali estranee ad esigenze istituzionali, così appropriandosi – nelle singole occasioni di tali usi impropri dei veicoli di servizio – del carburante consumato, dell’attività degli autisti impegnati e – per il tempo di tali utilizzazioni – della stessa autovettura di servizio loro destinata in quanto assessori comunali. Condotta altresì scandita per l’assessore R. dalla falsità (art. 479 c.p.) di due note a sua firma attestanti inesistenti ragioni istituzionali per recarsi con l’auto di servizio nelle città di Cosenza e di Potenza.

2. All’esito dell’udienza preliminare il g.u.p. del Tribunale di Napoli il 19.10.2009 ha emesso sentenza ex art. 425 c.p.p., con cui ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dei sei imputati per i reati loro ascritti perché il fatto non sussiste.

Muovendo dagli arresti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la nozione enunciata dall’art. 314 co. 2 c.p. di "uso momentaneo" della cosa pubblica ad opera del pubblico ufficiale, che subito dopo l’abbia "immediatamente restituita", individua non un uso istantaneo del bene, ma un suo uso "temporaneo", cioè un uso per un tempo limitato che non comprometta l’efficienza della pubblica amministrazione, il decidente giudice ha ritenuto di escludere nelle condotte dei sei assessori comunali la configurabilità del contestato reato di peculato d’uso. Nei singoli episodi valorizzati dalla pubblica accusa come integrativi del reato non è ravvisabile, ad avviso del g.u.p., una "appropriazione", sorretta da un atteggiamento psichico di temporaneo impiego uti dominus delle autovetture di servizio loro assegnate ad personam (per la carica) da parte degli imputati, poiché in ciascun caso l’ipotizzato uso improprio o indebito delle vetture non ha dato luogo, per consistenza e durata dei singoli usi incriminati, ad una appropriazione del bene che abbia realmente compromesso la destinazione istituzionale dei veicoli ed abbia arrecato pregiudizio, anche se modesto, alla funzionalità dell’ente pubblico comunale. In vero, ragiona il g.u.p., da un lato, se si è in presenza di una "distrazione a profitto proprio" del bene autovettura (e del carburante e della forza lavoro dell’autista) tradottasi in un semplice indebito uso del bene, non implicante la perdita dello stesso né una connessa lesione patrimoniale per l’ente pubblico, può in ipotesi ravvisarsi il diverso reato di abuso di ufficio, ma non quello di peculato d’uso. Da un altro lato, se si è in presenza di una oggettiva appropriazione della cosa (autoveicolo), ma "il segmento della condotta abusiva non ha leso la funzionalità della pubblica amministrazione e non ha arrecato un danno patrimoniale apprezzabile", il fatto, in ipotesi solo moralmente riprovevole, non integra un reato (peculato d’uso o abuso di ufficio), potendo eventualmente divenire oggetto di sole sanzioni disciplinari. Dalla non ravvisabilità del contestato reato di peculato d’uso il g.u.p. ha fatto discendere la inoffensività dei connessi falsi ideologici ascritti al solo imputato R. .

3. Avverso la sentenza di non luogo a procedere ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento ai fatti di peculato attribuiti a tutti gli imputati e ai due episodi di falsità ideologica attribuiti al solo imputato R. .

Quanto agli episodi di peculato d’uso, il ricorrente assume che il decidente, per un verso, non ha indicato gli elementi in virtù dei quali l’indebito utilizzo o impossessamento temporaneo delle autovetture di servizio da parte degli imputati assessori comunali deve ritenersi non integrare alcun danno funzionale e patrimoniale per l’ente pubblico, danno da ipotizzarsi – invece – sussistente, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità in casi simili (nel ricorso si cita Cass. Sez. 6, 21.5.2009 n. 25541, Cenname, rv. 244287). Per altro verso, aggiunge il ricorrente p.m., il g.u.p. non ha chiarito quali, tra le specifiche vicende in contestazione, siano da qualificarsi come mero indebito utilizzo del bene pubblico non integrante il reato di cui all’art. 314 co. 2 c.p..

Quanto alle mendaci attestazioni dell’imputato R. con riguardo all’impiego dell’autovettura di servizio, sostiene il ricorrente p.m. che il g.u.p. non ha precisato le ragioni della ritenuta irrilevanza penale della condotta dell’imputato rispetto all’interesse pubblico alla trasparenza e alla veridicità di ogni documento di un pubblico ufficio, rivestendo il reato di cui all’art. 479 c.p. natura di reato di pericolo.

4. L’impugnazione del Procuratore della Repubblica di Napoli va respinta. I delineati motivi di ricorso sono infondati, sino a lambire i contorni della inammissibilità per sostanziale genericità e assertività dei contenuti censori e loro indeduribilità, laddove alla proposta tematica della qualificazione giuridica dei fatti ascritti agli imputati si sottende una rivalutazione puramente fattuale delle fonti di prova estranea al giudizio di legittimità.

Le critiche sviluppate dal ricorrente pubblico ministero non scalfiscono la correttezza giuridica degli argomenti con cui la sentenza liberatoria del g.u.p. partenopeo ha considerato non configurabile nei concreti casi di specie contestati ai sei imputati la fattispecie del peculato d’uso. Né alle conclusioni valutative del g.u.p. possono far velo i tralatici richiami del ricorrente a massime giurisprudenziali che pure, in situazioni solo in parte omologabili a quelle per cui è processo, hanno ravvisato la configurabilità nell’indebito uso di autoveicoli di servizi da parte di pubblici funzionati del delitto di peculato d’uso sanzionato dall’art. 314 co. 2 c.p. La sintetica motivazione della decisione di questa S.C. richiamata dal ricorrente non si rende incompatibile con l’assunto altrettanto recente della giurisprudenza di legittimità, cui in tutta evidenza si è ispirato il decidente g.u.p. (Cass. Sez. 6,10.1.2007 n. 10233, Stranieri, rv. 235941), alla cui stregua l’uso temporaneo del bene pubblico per finalità, reali o supposte, non corrispondenti a quelle istituzionali non sempre è destinato ad integrare la fattispecie del peculato d’uso. Non certamente nei casi in cui un siffatto temporaneo uso, rivelatosi affatto episodico ed occasionale (basti osservare che dai controlli relativi ad oltre un anno di uso delle autovetture di servizio del comune di Napoli il p.m., non ha individuato che i soli complessivi nove episodi di uso indebito contestati agli odierni imputati), non risulti caratterizzarsi, quanto a consistenza (distanze percorse) e durata dell’uso, in fatti di effettiva "appropriazione" delle autovetture di servizio, suscettibili di recare un concreto e significativo danno economico all’ente pubblico (in termini di carburante utilizzato e di energia lavorativa degli autisti addetti alla guida) ovvero di pregiudicarne l’ordinaria attività funzionale.

È perfino superfluo evidenziare che la ragione fondante della fattispecie del peculato d’uso va individuata nell’esigenza del legislatore di sottrarre alla estensione del più grave peculato comune (art. 314 co. 1 c.p.) l’appropriazione di cose di specie (e non anche di quelle fungibili) per un circoscritto periodo di tempo, cui faccia seguito la loro pronta restituzione con coevo pieno ripristino della situazione anteatta (cfr. Cass. Sez. 6, 1.2.2005 n. 9216, Triolo, rv. 230940). Né, ancora, va sottaciuto che negli episodi attribuiti ai sei imputati le autovetture di servizio, di cui ognuno di loro aveva la disponibilità personale per ragioni di servizio, sono sempre rimaste nella sfera della P.A. e della funzionale disponibilità dei mezzi da parte dei sei assessori, giammai essendosene consentito il pur temporaneo impiego a soggetti terzi, pubblici ufficiali o privati, non aventi diritto all’uso di veicolo di servizio (v. Cass. Sez. 6, 13.5.2003 n. 27007, P.M. in proc. Grassi, rv. 225759).

Coerente e logica si mostra, infine, la ritenuta irrilevanza della falsità ideologica contestata all’imputato R. in riferimento ai contenuti delle due note a sua firma allegate al libretto di viaggio dell’autovettura di servizio assegnatagli, volta a giustificare l’uso del veicolo per i due viaggi fuori del territorio comunale contestatigli come produttivi del reato peculato d’uso del mezzo. Non tanto perché il g.u.p. dubiti, come adduce il ricorrente p.m., della natura di reato di pericolo della falsità ideologica in pubbliche attestazioni, quanto unicamente perché – nel caso specifico – alla immanente potenzialità lesiva della pubblica fede non è dato coniugare alcun interesse probatorio funzionale all’accertamento dell’inesistente reato presupposto di peculato d’uso. Di guisa che nel caso in esame difetta la concreta offesa di una determinata situazione probatoria facente capo al R. , la cui ipotizzata non veridica condotta dichiarativa si palesa inidonea ad integrare il contestato reato di cui all’art. 479 c.p. (così, in termini, la motivazione di Cass. Sez. 6,10.1.2007 n. 10233, Stranieri, rv. 235941).

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-12-2010) 21-01-2011, n. 2185 Accertamenti tecnici di polizia

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con sentenza 6.11.06 la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa il 3.2.06 all’esito di rito abbreviato dal GUP dello stesso Tribunale, riduceva la pena a carico di D.W., imputato di concorso in tentata rapina, violazione della legge sulle armi, lesioni personali, minaccia aggravata e ricettazione di motocicli di provenienza furtiva, ad anni tre, mesi quattro di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, con conferma delle restanti statuizioni di prime cure.

Questi, in sintesi, i fatti come ricostruiti in sede di merito: la rapina era stata tentata il (OMISSIS), ai danni della Banca Intesa di via (OMISSIS), praticando un foro in corrispondenza delle scale ubicate all’interno dell’istituto di credito al fine di penetrarvi, tentativo sventato dall’intervento di una guardia giurata, che aveva messo in fuga i malviventi; sul margine inferiore del foro che avrebbe consentito l’accesso ai locali della banca era stata poi rinvenuta una maglietta a maniche corte di colore azzurro su cui era stata rilevata una piccola macchia di sangue attraverso la quale si era risaliti all’odierno ricorrente grazie all’esame del DNA, confrontato con il campione prelevato da una tazzina da caffè usata dal D.; l’accertamento era stato poi ripetuto, con lo stesso esito, in sede di incidente probatorio confrontando il DNA della macchia di sangue trovata sulla maglietta di cui si è detto con quello di un campione di sangue del D. presente presso il laboratorio di analisi Bios, giacchè l’indagato si era rifiutato di sottoporsi a prelievo di materiale biologico affinchè il suo DNA fosse confrontato con quello della macchia di sangue di cui al suddetto reperto.

Il D. ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l’annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:

a) violazione degli artt. 360 e 442 c.p.p., per aver i giudici del merito ritenuto utilizzabile l’accertamento irripetibile compiuto dal PM, senza avviso al D. e senza la nomina di difensore, consistito nell’estrazione del DNA dalla maglietta (in realtà, ad avviso del ricorrente, si trattava di un mero straccio) macchiata di sangue; essendo gli adempimenti di cui all’art. 360 c.p.p., dovuti pel solo fatto che in quel momento il D. era persona sottoposta ad indagini, ancorchè il suo nominativo non fosse stato ancora iscritto nel registro degli indagati, la prova ottenuta in violazione della norma codicistica risultava inutilizzabile sia a voler parlare in proposito di inutilizzabilità patologica sia a volerla ritenere come fisiologica, perchè in tal caso il vizio era stato comunque eccepito prima della richiesta di rito abbreviato (e ciò alla luce di una corretta interpretazione della sentenza 21.6.00 n. 16, Tammaro, delle S.U. di questa S.C.);

b) violazione degli artt. 192, 546 e 603 c.p.p., nonchè vizio di motivazione nella parte in cui l’impugnata sentenza aveva attribuito valore indiziario al rifiuto del D. di sottoporsi all’esame comparativo del DNA, nonostante che la sua volontà dovesse invece intendersi semplicemente come rifiuto del contraddittorio su una fonte di prova acquisita in violazione degli artt. 178 e 360 c.p.p.;

inoltre, quella che i giudici del merito qualificavano come maglietta di colore azzurro era, in realtà, un vecchio straccio di dimensioni incompatibili con la corporatura del ricorrente, un oggetto utilizzabile da chicchessia; per di più, con una sorta di inversione dell’onere della prova, la gravata pronuncia aveva valutato a carico del ricorrente il non aver dato spiegazioni circa la presenza dell’indumento sul luogo della tentata rapina; da ultimo, l’impugnata sentenza era censurabile perchè, a fronte della consulenza di parte secondo cui l’altezza del D. non corrispondeva a nessuna delle persone riprese nel filmato relativo all’ingresso dei quattro rapinatori durante la notte del (OMISSIS), aveva negato valore a tale accertamento sol perchè lo stesso c.t.p. aveva riconosciuto che sulla base del filmato non era possibile effettuare un’indagine fisiognomica, che era cosa diversa dal ricercare l’altezza delle persone che vi comparivano; in tal caso, concludeva il ricorrente, una volta dubitato della c.t.p., ex art. 603 c.p.p., la Corte territoriale avrebbe dovuto disporre d’ufficio la perizia.

1 – Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato.

Il motivo che precede sub a) va disatteso perchè questa Corte Suprema ha più volte affermato che la nozione di accertamento tecnico di cui all’art. 360 c.p.p. concerne non l’attività di raccolta o di prelievo dei dati pertinenti al reato (nel caso di specie, il prelievo di un campione biologico dall’indumento rinvenuto sul luogo della tentata rapina), ma solo il loro studio e la loro valutazione critica.

Nè l’eventualità di ipotetici approfondimenti in tal senso (che, fra l’altro, non è stata nemmeno ventilata dal ricorrente) trasforma in accertamenti tecnici i semplici rilievi (ancorchè, in ipotesi, irripetibili) ad essi prodromici (si veda, ad esempio, l’ormai consolidata giurisprudenza formatasi in tema di prelievo di polvere da sparo finalizzata al successivo esame c.d. Stub: cfr. Cass. Sez. 1^ n. 15679 del 14.3.08, dep. 16.4.08, rv. 239616; Cass. Sez. 1^ n. 45437 del 30.11.05, dep. 15.12.05, rv. 233354; Cass. Sez. 1^ n. 23156 del 9.5.02, dep. 17.6.02, rv. 221621; Cass. n. 9998/03, rv. 226153;

Cass. Sez. 1^ n. 4017 del 6.6.97, dep. 24.6.97, rv. 207857).

Per altro, il prelievo di un campione biologico dall’indumento macchiato di sangue è anche ripetibile, non essendo destinato a subire un’irreversibile trasformazione, per effetto della verifica, tale da impedirne la reiterazione: ed infatti il prelievo del campione per il confronto del relativo DNA con quello di altro materiale biologico del D. è stato nuovamente eseguito in via di incidente probatorio, come si legge nell’impugnata sentenza. E’, poi, un mero rilievo perchè consiste nella semplice raccolta di dati pertinenti al reato, mentre l’accertamento tecnico ne esegue lo studio e la valutazione critica secondo canoni tecnico – scientifici (cfr. Cass. Sez. 2^ n. 34149 del 10.7.09, dep. 4.9.09; Cass. Sez. 1^ n. 14852 del 31.1.07, dep. 13.4.07, rv. 237359; Cass. n. 4523/92, rv.

192570; Cass. n. 301/90, rv. 183648).

In breve, nel caso di specie non trova applicazione l’art. 360 c.p.p., il che assorbe ogni altra considerazione a riguardo svolta in ricorso circa la relativa applicabilità a persone sottoposte ad indagini, ma il cui nominativo non sia stato già iscritto ex art. 335 c.p.p., nel registro degli indagati.

Per quanto concerne, poi, l’esame del DNA (non il mero atto prodromico costituito dal prelievo di un campione di sangue dall’indumento macchiato), esso è stato reiterato in sede di incidente probatorio, il che rende pacificamente utilizzabile come prova il relativo esito.

2 – Il motivo che precede sub b) trascura l’orientamento già espresso da questa S.C. – cui va data continuità – secondo il quale gli esiti dell’indagine genetica condotta sul DNA hanno natura di prova e non di mero elemento indiziario ai sensi dell’art. 192 c.p.p., comma 2, atteso l’elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche confermative, tale da rendere infinitesimale la possibilità di un errore (cfr. Cass. Sez. 1^ n. 48349 del 30.6.04, dep. 15.12.04, rv. 231182, Rizzetto).

Pertanto, una condanna può basarsi anche soltanto su tale prova scientifica, al di là del valore confermativo da attribuirsi al rifiuto del D. di sottoporsi all’esame comparativo del DNA. Quanto alla mancata rinnovazione del dibattimento per disporre una perizia ex art. 603 c.p.p., per accertare l’altezza delle persone che figuravano nel filmato e confrontarla con quella del D., il ricorso trascura che:

– l’appello non conteneva richiesta di rinnovazione del dibattimento ex art. 603 c.p.p.;

– tale richiesta sarebbe stata comunque incompatibile con il rito abbreviato (e ciò fin dal noto arret delle Sezioni Unite n. 930 del 13.12.95, dep. 29.1.96, rv. 203427, Clarke, seguito da uniforme giurisprudenza), in tale evenienza essendo consentito soltanto al giudice d’appello scegliere di avvalersi o non del potere discrezionale di cui all’art. 603 c.p.p. (con scelta non censurabile in sede di legittimità), restando escluso ogni potere di iniziativa della parte che, optando per il rito abbreviato, ha definitivamente rinunciato al diritto alla prova;

– al di là dell’uso improprio del termine "fisiognomica" (che si riferisce a ben altro, vale a dire alla dottrina secondo cui sarebbe possibile dedurre le caratteristiche psichiche di un individuo dai tratti del volto e dalla forma del cranio), ad ogni modo nella motivazione della Corte territoriale è chiaro che il c.t.p. aveva negato la possibilità di una più approfondita indagine a cagione della scarsa chiarezza delle immagini del filmato, di guisa che proprio tale scarsa chiarezza contraddiceva l’approfondimento istruttorio di cui si parla in ricorso, sicchè non si ravvisa contraddizione alcuna nella motivazione della gravata pronuncia.

Ogni altra argomentazione a riguardo svolta nell’atto di impugnazione sull’altezza del D., sulla sua conformazione fisica e sulla compatibilità con essa dell’indumento (o mero "straccio") rivenuto sul luogo della tentata rapina e con le immagini del suddetto filmato scivola sul piano dell’apprezzamento di merito, precluso in sede di legittimità.

Infine, non è esatto che l’impugnata sentenza abbia, con una sorta di inversione dell’onere della prova, valutato a carico del ricorrente il non aver dato spiegazioni circa la presenza dell’indumento sul luogo della tentata rapina: in realtà la Corte territoriale si è limitata a rilevare che, in assenza di qualsivoglia spiegazione alternativa della presenza di tracce di sangue del D. sul luogo della tentata rapina, tali tracce conservavano pienamente la propria valenza dimostrativa, il che è conforme all’antico e consolidato insegnamento di questa S.C. maturato nell’analoga ipotesi delle impronte digitali, in virtù del quale il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità ed assume valore probatorio – e non di semplice indizio – e può legittimamente essere utilizzato ai fini del giudizio di colpevolezza, in mancanza di diverse giustificazioni sulla presenza di tali impronte sul luogo in cui è stato commesso il reato (cfr., ad es., Cass. Sez. 5^ n. 12792 del 26.2.2010, dep. r.

4.2010; Cass. Sez. 2^ n. 16356 del 2.4.2008, dep. 18.4.2008; Cass. Sez. 1^ n. 18682 del 17.4.2008, dep. 8.5.2008;

Cass. Sez. 5^ n. 24341 del 26.5.2005, dep. 28.6.2005; Cass. n. 4254/89, rv. 180856; Cass. n. 11410/86, rv. 174046; Cass. n. 234/86, rv. 171556).

3 – All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 02-02-2011, n. 959 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che per le opere oggetto del provvedimento demolitorio impugnato è stata presentata domanda di concessione in sanatoria in data 10.12.2009, alla quale ha fatto seguito provvedimento di reiezione in data 10.2.2010;

Ritenuto che le riferite circostanze determinano sopravvenuta carenza d’interesse all’azione, giacché il rigetto della domanda di sanatoria dovrà comportare, ai sensi dell’art. 40. comma 1, della L. n. 47/1985, l’adozione di nuovi e definitivi provvedimenti sanzionatori in sostituzione dell’atto in questa sede impugnato (Cons.St., V, 26.6.2007 n. 3659);

Ritenute sussistere ragioni di equa compensazione delle spese processuali tra le parti costituite;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Compensa le spese del giudizio tra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-12-2010) 23-02-2011, n. 7024

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Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Torino in data 27.3.2009, con la quale K.B.I. veniva condannato alla pena di mesi dieci di reclusione per il reato di cui all’art. 495 c.p. commesso il (OMISSIS) dichiarando in Torino le predette generalità e la nascita in (OMISSIS) dopo essersi in altre occasioni qualificato il 12.8.2008 come C.B. nato l'(OMISSIS), il (OMISSIS) come P.B. nato l'(OMISSIS), il (OMISSIS) come B.G. nato l'(OMISSIS) e il (OMISSIS) come B.K. nato l'(OMISSIS).

Con il ricorso presentato nell’interesse dell’imputato si lamentano:

1. violazione dell’art. 495 c.p. e manifesta illogicità della motivazione sull’affermazione di responsabilità dell’imputato;

2. violazione dell’art. 133 c.p. sulla determinazione della pena.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso, relativo all’affermazione di responsabilità dell’imputato, è generico e comunque manifestamente infondato.

Con la sentenza impugnata si osservava, a fronte dei motivi di appello, che l’imputato dichiarava al dibattimento di parlare la lingua francese e, contestatogli come in Ghana si parlasse la lingua inglese, riferiva di aver sempre vissuto in Senegal senza indicare come mai risultasse cittadino e residente ghanese, contraddizioni ulteriormente indicative della falsità delle generalità dichiarate;

che la difformità delle generalità precedentemente declinate era tale da non poter trovare convincente spiegazione in mere difficoltà di trascrizione; che la difesa non allegava elementi sull’impossibilità di indicare il luogo e la data di nascita in termini meno generici; e che la circostanza dell’essere stato l’imputato assolto, con sentenza del Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Torino in data 10.9.2009 peraltro non irrevocabile, dall’imputazione relativa alle generalità precedentemente dichiarate, non era rilevante in quanto avente ad oggetto fatti diversi da quello esaminato nel presente procedimento.

Il ricorrente rileva che l’imputato, analfabeta ed incapace di comprendere l’italiano, dichiarava di non aver avuto mai intenzione di fornire false generalità; che non può escludersi che la difformità nell’indicazione del nominativo dell’imputato sia dovuta ad errore materiale, non essendovi pertanto prova dell’elemento psicologico del reato; che la sentenza di assoluzione per gli episodi precedenti evidenziava la mancanza di un’approfondita verifica della possibilità che le differenze fra i nominativi risultanti dal solo certificato dattiloscopico potessero essere dovute a ragioni diverse da dichiarazioni volutamente false dell’imputato; e che di conseguenza la motivazione della sentenza impugnata è illogica e contrastante con altra pronuncia giudiziaria.

Da quanto appena esposto risulta evidente come il ricorso riproponga temi già adeguatamente trattati nella sentenza impugnata con riguardo alla impossibilità che la registrazione delle generalità precedentemente dichiarate, considerata la loro difformità da quelle declinate alla data del fatto contestato nell’imputazione, fosse dovuta ad errori di trascrizione, ed all’irrilevanza della decisione assolutoria indicata dalla difesa in quanto riferita a fatti diversi da quello qui specificamente contestato. Nè la logicità dell’argomentazione motivazionale della decisione oggetto di gravame è minimamente inficiata dalle considerazioni del ricorrente, a fronte di una discordanza, fra le generalità declinate nei diversi momenti dall’imputato, di entità tale da apparire compatibile unicamente con il risultato di dichiarazioni volutamente difformi dal vero; rilievo che appare nella specie decisivo ed assorbente.

Il ricorso deve pertanto, per questo aspetto, essere dichiarato inammissibile.

2. Ad analoghe conclusioni deve giungersi per il secondo motivo del ricorso, relativo alla determinazione della pena.

Con la sentenza impugnata, richiamata la decisione di primo grado laddove con la stessa si riteneva equa la pena inflitta, si osservava che con il riconoscimento dell’equivalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva e la determinazione della pena in misura non lontana dal minimo edittale si valutavano adeguatamente le condizioni di vita dell’imputato; e che la sanzione inflitta era adeguata al carattere non minimale del fatto, finalizzato ad ostacolare l’espulsione del prevenuto, ed all’esistenza di precedenti rappresentati da una condanna definitiva per reati in materia di stupefacenti sotto le generalità di P.B. e da una condanna in primo grado per reati di traffici di stupefacenti e resistenza.

Il ricorrente rileva l’immotivata eccessività della pena irrogata rispetto ai parametri di cui all’art. 133 c.p. ed alla necessità di adeguare il trattamento sanzionatorio all’entità del fatto.

Alla dettagliata ed esauriente motivazione del giudice d’appello sull’adeguatezza della pena inflitta, valutata rispetto ad entrambe le prospettive metodologiche indicate dall’art. 133 c.p. nella gravità del fatto e nella personalità dell’imputato con riferimenti specifici agli elementi rispettivamente valutati, il ricorrente risponde in sostanza con una censura generica e totalmente priva di rilievi critici concreti sulle considerazioni contenute in proposito nella sentenza impugnata. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato anche per questo profilo inammissibile; seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.