Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-02-2011) 09-03-2011, n. 9304 misure cautelari violenza sessuale

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Svolgimento del processo

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la quale, in data 12 maggio 2010, il Tribunale di Napoli, quale giudice del riesame, annullava l’ ordinanza in data 22 aprile 2010 del G.I.P. di Santa Maria Capua Vetere applicativa della misura custodiate di massimo rigore nei confronti di A.G., limitatamente la reato di cui all’art. 609 quater, commesso in danno della figlia minore A.E., confermandola relativamente al reato di cui all’art. 572 c.p..

Il Pubblico Ministero ricorrente deduceva con un unico motivo, il vizio di motivazione.

Lamentava, a tale proposito, che il Tribunale pur avendo ritenuto idoneo il quadro indiziario per il mantenimento della misura custodiale con riferimento al reato di maltrattamenti, ne aveva illogicamente escluso la rilevanza con riferimento al reato di violenza sessuale, ritenendo che le dichiarazioni della bambina abusata non fossero supportate da riscontri adeguati mentre, al contrario, tali dichiarazioni avrebbero trovato conferma nella relazione del consulente tecnico e non sarebbero smentite dalle risultanze di una diversa vicenda processuale dalla quale i giudici del riesame avevano tratto la convinzione che le violenze subite dalla bambina non fossero univocamente riconducibili al padre.

Osservava, inoltre, che il Tribunale aveva proceduto ad una non condivisibile valutazione degli indizi di colpevolezza, esaminandoli singolarmente e prospettando ipotesi alternative favorevoli all’indagato e che tale soluzione interpretativa evidenziava un ulteriore elemento di carenza ed illogicità della motivazione.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Va preliminarmente osservato che l’impugnato provvedimento dà compiutamente atto della spontaneità del racconto della minore evidenziato dagli esperti consultati, dei riferimenti al padre come autore degli abusi e di un episodio narrato ad un’insegnante.

Il racconto viene riportato testualmente nel provvedimento ed il contenuto è inequivocabile.

Il Tribunale evidenzia, tuttavia, che mentre gli episodi di maltrattamento sono supportati da numerosi elementi di riscontro, la ricostruzione di quelli afferenti alle violenze sessuali resterebbe affidata alle sole dichiarazioni della bambina la quale, tuttavia, sarebbe stata ritenuta dai consulenti non dotata dei requisiti minimi di competenza a testimoniare pur presentando il suo racconto una credibilità ritenuta "discreta".

Aggiungono i giudici che la consulenza, pur accreditando gli eventi narrati come realmente vissuti dalla minore, ha precisato che questi non sarebbero con certezza riconducibili all’indagato.

Tale circostanza troverebbe conferma in un altro procedimento penale riguardante fatti in occasione dei quali la bambina aveva, quantomeno, assistito alla consumazione di rapporti sessuali (avendo le indagini mediche escluso che la stessa avesse avuto rapporti completi) e conclusosi con l’assoluzione degli imputati.

Il degrado estremo dell’ambiente in cui la bambina era costretta a vivere e l’assenza di riscontri al suo racconto, i cui limiti erano stati chiariti dai consulenti, induceva il Tribunale ad escludere che quanto riferito dalla minore fosse effettivamente riconducibile al padre.

Ciò posto, occorre ricordare quale sia la nozione di "gravi indizi di colpevolezza", che l’art. 273 indica tra le condizioni di applicabilità delle misure cautelari personali, individuata dalla giurisprudenza di questa Corte.

Si è affermato (Sez. 2 n. 18103, 16 aprile 2003) che, in termini generali, tale nozione è del tutto diversa da quella di "indizi" cui si riferisce l’art. 192 c.p.p., comma 2 intesi quale dato probatorio adeguato per pervenire ad un motivato giudizio finale di responsabilità e che indica la prova "logica o indiretta", in quanto l’emissione della misura cautelare richiede esclusivamente qualsiasi elemento probatorio che consenta di pervenire ad un giudizio di "qualificata probabilità" in ordine alla responsabilità dell’indagato per i reati ipotizzati a suo carico.

Il grado di probabilità, inoltre, assume valore diverso in considerazione del momento in cui la valutazione viene effettuata, con la conseguenza che nella fase iniziale delle indagini preliminari, quando il quadro indiziario sarà ancora in fase embrionale, non potrà pretendersi che sia particolarmente elevato (Sez. 6 n. 2986, 20 agosto 1992).

Alla luce di tali considerazioni deve rilevarsi che la circostanza che la minore sia stata vittima di abuso sessuale non viene posta in dubbio, mentre si riscontrano elementi di criticità per quanto riguarda la riconducibilità dell’evento al padre.

Il tenore del racconto della minore riportato nell’impugnato provvedimento delinea, però, con estrema nitidezza, la persona del padre come autore degli abusi sessuali, mentre non vengono prospettate ipotesi alternative che consentano di ricondurre l’episodio ad altri soggetti con i quali la bimba sarebbe stata in contatto.

Il contenuto del narrato non può, peraltro, ritenersi intaccato dalle risultanze di un diverso procedimento penale, il cui esito non consente alcuna ricostruzione alternativa della vicenda e dalla valorizzazione di singoli apprezzamenti dei consulenti che hanno esaminato la bambina, estrapolati dal contesto generale della relazione redatta.

La fase in cui ancora si trova il procedimento e la richiamata nozione di "gravi indizi di colpevolezza" avrebbero, dunque, dovuto indurre ad una diversa valutazione del racconto della minore.

Il ricorrente ha poi lamentato che l’analisi dei gravi indizi di colpevolezza è anche avvenuta in modo frammentario.

Si osserva, a tale proposito, che l’assunto è pienamente condivisibile, avendo questa Corte richiamato l’attenzione sul fatto che detta valutazione deve avvenire in modo coordinato e globale e non può, conseguentemente, ritenersi l’insussistenza di tale requisito essenziale, all’esito di una valutazione separata dei singoli dati probatori e ciò "in considerazione della natura stessa degli indizi, quali circostanze collegate o collegabili ad un determinato fatto che non rivelano, se esaminate singolarmente, un’apprezzabile inerenza al fatto da provare, essendo ciascuno suscettibile di spiegazioni alternative, ma che si dimostrano idonei a dimostrare il fatto se coordinati organicamente" (Sez. 6 n. 249, 11 febbraio 1999; conf. Sez. 1 n. 626,29 marzo 1994; Sez. 2 n. 331, 2 agosto 1993).

Si è anche chiarito che il criterio di apprezzamento globale del quadro indiziario, non potendosi esaurire mera sommatoria degli indizi, deve articolarsi in una propedeutica valutazione di ogni singola prova indiziaria nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravita seguita, qualora ne ricorrano i presupposti, da una valorizzazione da effettuarsi in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (SS. UU. n. 33748, 20 settembre 2005).

Anche recentemente si è affermato che "ai fini della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l’applicazione di misure cautelari personali, è illegittima la valutazione frazionata e atomistica della pluralità di elementi indiziari acquisiti, dovendosi non solo accertare, in un primo momento, il maggiore o minore livello di gravita e precisione dei singoli indizi, ciascuno isolatamente considerato, ma anche, in un secondo momento, procedere al loro esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità e a inserirli in una lettura complessiva che di essi chiarisca l’effettiva portata dimostrativa e la congruenza rispetto al tema d’indagine prospettato dall’accusa nel capo di imputazione" (Sez. 1 n. 16548,29 aprile 2010).

Ciò posto, deve concludersi che la motivazione del provvedimento impugnato è carente e contiene una valutazione della valenza sintomatica degli indizi del tutto frammentaria perchè effettuata mediante la neutralizzazione, ancorchè parziale, della rilevanza del racconto della minore parte offesa attraverso la valorizzazione di elementi obiettivamente neutri o solo parzialmente considerati.

Tale lacuna motivazionale potrà essere colmata nel successivo giudizio di rinvio.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.

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T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 21-03-2011, n. 446 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

è venuto meno l’interesse della ricorrente a coltivare il presente ricorso.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-06-2011, n. 14370 Rimborso

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orso, assorbiti gli altri.
Svolgimento del processo

Il contribuente – dirigente d’azienda – propose istanza di rimborso della somma di Euro 442.017,08 che riteneva essergli stata trattenuta in eccedenza dal sostituto d’imposta a fini irpef, sull’importo corrispostogli nella busta-paga di ottobre 1999, a titolo di controvalore monetario di annullato piano di stock options; promosse, quindi, ricorso giurisdizionale avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione.

La pretesa del contribuente era fondata sul presupposto che l’importo conseguito andasse, a fini irpef, assoggettato, non all’aliquota applicabile per l’imponibile da lavoro dipendente (in concreto del 45,501), ma a quella del 12,50%, prevista per i proventi conseguiti in sostituzione di altro reddito D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 6, comma 2.

L’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione regionale.

Il nucleo motivazionale della decisione dei giudici di appello si esaurisce nelle seguenti battute: "Questo giudice, esaminati gli atti, vista la decisione dei giudici di prime cure, ampiamente motivata ed articolata, considerato che non sono emersi nuovi determinanti elementi in fase di appello, ritiene che la sentenza di primo grado non meriti censura alcuna e va quindi, confermata …".

Avverso tale decisione l’Amministrazione dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia dell’Entrate hanno proposto ricorso per cassazione in tre motivi.

Il contribuente ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

Preliminarmente, va puntualizzato che il ricorso per cassazione in rassegna è supportato da idonea legittimazione ad agire, con riferimento alla sola Agenzia delle Entrate. Ciò perchè, a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle Entrate (divenuta operativa dall’1.1.2001), si è verificata la successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, con conseguente acquisizione della legittimazione ad causam e ad processum nei correlativi giudizi, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., commi 3 e 4;

mentre l’Amministrazione dell’economia e delle Finanze, estranea al giudizio di appello, deve ritenersi carente di legittimazione, per effetto di legittima estromissione (cfr. Cass. s.u. 3116/06, Cass. 4936/06).

Tanto premesso, va osservato che, con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia ha dedotto "nullità, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa motivazione, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4, e omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c." e formulato il seguente quesito di diritto: "se sia rispettosa dell’obbligo di motivazione la decisione del Giudice tributario di appello che esaurisce l’esposizione dell’iter logico seguito con l’affermazione che considerato che non sono emersi nuovi determinanti elementi in fase d’appello la sentenza di primo grado non merita censura alcuna".

Nei termini di seguito precisati, la doglianza è fondata.

Da quanto esposto in narrativa in merito alla motivazione della sentenza impugnata, emerge, infatti, che le conclusioni dei giudici di appello, si rivelano espresse in termini del tutto tautologici – senza il benchè minimo supporto argomentativo, ad eccezione di un rinvio meramente adesivo ed acritico, e perciò inidoneo (v. Cass. 2268/06, 24580/05, 11488/04, 2196/03, 18.296/02, 3066/02, 4510/00), alla motivazione della decisione di primo grado – sicchè la decisione, non offrendo alcuna possibilità di rintracciare e controllare la ratio decidendi, deve ritenersi affetta, così come denunciato, da difetto assoluto di motivazione (Cass. 1756/06, 890/06).

Il secondo ed il terzo motivo di ricorso – con i quali l’Agenzia ha, rispettivamente, dedotto "omessa motivazione su fatti controversi e decisivi, ex art. 360 c.p.c., n. 5" e "violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48, commi 1 e 2, lett. g) bis, ." restano assorbiti.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso dell’Agenzia va, dunque, accolto.

La sentenza impugnata va, conseguentemente, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.
P.Q.M.

la Corte: dichiara inammissibile il ricorso dell’Amministrazione dell’Economia e delle Finanze; accoglie il primo motivo del ricorso dell’Agenzia e dichiara assorbiti gli altri; cassa, in relazione, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Lombardia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 02-03-2011) 27-04-2011, n. 16430 Sospensione condizionale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Confermando la decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Venezia, con sentenza 4 maggio 2010, ha ritenuto M.M. responsabile del reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e, riconosciuta la seminfermità mentale ed applicata la diminuente del rito abbreviato, lo ha condannato alla pena di giustizia con la sospensione condizionale della pena detentiva ed ordinando la misura della libertà vigilata per la durata di anni uno.

Per giungere a tale conclusione, la Corte ha reputato che la previsione dell’art. 164 c.p.p., comma 3, sia limitata "alle misure personali la cui applicazione sia consentita discrezionalmente e non già alle misure di sicurezza personali obbligatorie".

Indi, la Corte ha rilevato che la quantità dello stupefacente, a prescindere dalla scarsa qualità, rendesse non ravvisabile l’ipotesi lieve.

Per l’annullamento della sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge e difetto di motivazione, in particolare, rilevando:

– che la concessione della sospensione condizionale della pena rendeva inapplicabile la misura di sicurezza per la quale la pericolosità non può essere presunta dopo la L. n. 663 del 1986;

– che i Giudici hanno escluso la speciale attenuante solo in considerazione del dato ponderale (tra l’altro bassissimo) senza valutare i profili soggettivi emergenti nel caso in esame.

Le censure non sono meritevoli di accoglimento.

Come è noto, la L. n. 663 del 1986, art. 31 (emanata in esito ad dictum della sentenza n. 139 del 1982 della Corte Cost.) ha abrogato l’art. 204 c.p. disponendo che tutte le misure di sicurezza personali siano applicate previo accertamento della concreta pericolosità sociale dell’autore del reato; il testo dell’art. 164 c.p. non è stato raccordato alla novazione che, tuttavia, ha implicitamente abrogato l’ipotesi sub 2 del comma 1 della norma che vietava il beneficio in caso di pericolosità presunta dalla legge.

Essendo stato soppresso l’istituto della pericolosità presunta, deve ritenersi inoperante ogni disposizione che ad esso si riferiva.

Rimane il vigore l’art. 164 c.p., comma 3 che dispone l’inapplicabilità di una misura di sicurezza personale in caso di sospensione condizionale della pena; la norma è stata interpretata sia dai Giudici sia dall’imputato come se non fosse intervenuta la modifica legislativa.

Nel nuovo contesto, la previsione rende esplicito quello che è già implicito in un sistema che richiede la accertata pericolosità del soggetto come requisito per l’applicazione si una misura di sicurezza personale.

La norma va letta nel senso che, quanto il Giudice accorda il beneficio della sospensione condizionale della pena nei riguardi di una persona assoggettabile, in astratto, a misura di sicurezza personale in modo inequivoco reputa insussistente nella ipotesi concreta la pericolosità dell’imputato e, di conseguenza non deve disporre misure di sicurezza personali; nel caso contrario, cioè, di pericolosità accertata, la sospensione condizionale della pena non è concedibile.

Ciò in quanto la irrogazione di una misura di sicurezza, che postula un necessario giudizio di pericolosità sociale, è incompatibile con la applicazione della sospensione condizionale della pena che implica la presunzione che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati (ex plurimis: Cass. Sez. 6 sentenza 23061/2009).

Ora, nella ipotesi che ci occupa, la Corte territoriale, dando luogo ad una violazione di legge ed ad una palese antinomia logica, ha ritenuto sussistente la attuale pericolosità del soggetto ed ha, ciononostante, concesso il benefizio dell’art. 163 c.p.; consegue che la risoluzione del caso è opposta a quella prospettata dal ricorrente dal momento che i Giudici avrebbero dovuto solo applicare la libertà vigilata senza l’ulteriore statuizione sulla sospensione condizionale.

Tale errore di diritto, in assenza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero non può essere emendato in questa sede.

In merito alla residua censura, si osserva come la Corte di Appello ha correttamente esplicitato l’uso del suo potere discrezionale sulla concessione della attenuante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 evidenziando il ragionevole motivo (quantitativo dello stupefacente) per il quale non era ravvisabile l’ipotesi lieve;

la conclusione è in sintonia con il dato ponderale (grammi 490 di hashish e grammi 11,5 di cocaina) che da solo era in grado di risolvere il giudizio sulla gravità del reato.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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