Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-04-2011) 12-05-2011, n. 18826 Plagio e violazione dei diritti di utilizzazione economica

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 28 maggio 2010, la Corte d’Appello di Cagliari confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Cagliari, in data 11 luglio 2006, condannava D.A. per il reato di cui alla L. n. 475 del 1925, art. 1, disponendo la cancellazione del diploma di laurea ai sensi dell’art. 5 della medesima Legge.

D.A. era stata infatti accusata di aver presentato, nel corso dell’anno accademico 2002 – 2003 ed al fine di conseguire la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Cagliari, una tesi, dal titolo "La stabilizzazione per via anteriore nel trattamento delle fratture del rachide cervicale", costituente la mera copiatura, seppure con minime variazioni, della tesi di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia presentata presso la medesima facoltà, nell’anno accademico 1997 – 1998, dal dott. C.A. ed avente stesso titolo, stesso svolgimento, stesso indice e stessa bibliografia.

Avverso tale decisione la predetta proponeva ricorso per cassazione.

Con un primo motivo di ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione.

Osservava che trattavasi di tesi cd. compilativa, la cui identità con il lavoro che si assume copiato non era stata rilevata dalla commissione di laurea ed i cui contenuti erano stati erroneamente valutati dalla Corte di merito, la quale aveva omesso di considerare che il giudizio su un elaborato compilativo non può prescindere dall’esame della condivisione che rautore fa con l’elaborato altrui e dalla rilevanza che ogni aggiunta assume attribuendogli un inequivoco connotato di originalità.

In ciò si rilevava la carenza della decisione impugnata, che non avrebbe effettuato alcuna valutazione dell’oggettiva personalizzazione dello studio altrui, tipica del lavoro compilativo, come dimostrava, ad esempio, la scelta di anteporre le tabelle alla bibliografia rispetto al lavoro del dott. C..

Aggiungeva che l’evidente illogicità della motivazione era immediatamente percepibile laddove venivano individuate in caratteristiche tipiche dell’elaborato compilativo, quali la riproposizione di citazioni comprensive di virgolettato, gli elementi significativi del plagio, trascurando di considerare gli elementi diversificanti (una parte dedicata all’epidemiologia ed altra riguardante la biomeccanica) ed equivocando sul significato della riproduzione della casistica che, sebbene riferibile ad un periodo incompatibile con il suo percorso di studi, era tuttavia il risultato di una verifica effettuata sulla scorta di documentazione clinica.

Faceva inoltre rilevare come la sentenza impugnata non aveva adeguatamente considerato la rilevanza, anche con riferimento all’elemento psicologico del reato, della dimostrata prassi presente nella facoltà di medicina, di fornire ai laureandi, a titolo esemplificativo e quale guida nella stesura della tesi, elaborati precedentemente redatti, tanto più che non risultava contestata ai docenti la violazione della L. n. 475 del 1925, art. 2.

Con un secondo motivo di ricorso deduceva la violazione dell’art. 597 c.p.p., comma 3 con riferimento alla cancellazione del diploma di laurea disposta dalla Corte territoriale ai sensi della L. n. 475 del 1925, art. 5, erroneamente considerata come provvedimento obbligatorio e frutto, al contrario, di una indebita estensione analogica di una norma sanzionatoria applicata, peraltro, in assenza di una specifica impugnazione del Pubblico Ministero.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è solo in parte fondato.

La L. 19 aprile 1925, n. 475 sanziona penalmente la condotta di chiunque "m esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l’abilitazione all’insegnamento ed all’esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri".

Come la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di osservare, la legge ha la finalità di tutelare l’interesse alla genuinità di un elaborato che deve essere esaminato dai componenti di una commissione incaricata della valutazione (Sez. 3^ n. 2139, 1 marzo 1979) assicurando che l’aspirante ad un titolo o ad un impiego sia realmente in possesso dei requisiti richiesti per conseguirlo e che il giudizio dell’autorità che procede alla relativa valutazione non sia fuorviato dall’accreditare come proprio il lavoro altrui (Sez. 3^ n. 9673, 6 novembre 1984).

Viene pertanto tutelata quella che è stata definita la "pubblica fede personale" (Sez. 5^ n. 626, 4 settembre 1989).

Si è così prevista un’ipotesi di reato qualificabile di mera condotta, seppure finalizzata alla produzione di un evento antigiuridico che assume il ruolo di circostanza aggravante (Sez. 6^ n. 9489, 8 settembre 1995; Sez. 5^ n. 9906, 2 novembre 1993; Sez. 3^ n. 9673/84 cit.).

Si è ulteriormente specificato che il riferimento all’"opera di altri", che la legge contiene, non riguarda il lavoro compilato interamente da un soggetto diverso da quello che figura come autore, ma anche il fatto oggettivo "che il lavoro non sia proprio, cioè non sia frutto del proprio pensiero, svolto anche in forma riepilogativa od espositiva, ma che esprime tuttavia quello sforzo di ripensamento di problematiche altrui che si richiede per saggiare le qualità espositive di un candidatò" (Sez. 3^ n. 2139/79 cit.).

Si tratta, peraltro, di un fenomeno particolarmente diffuso, che ha subito un considerevole incremento con la introduzione delle nuove tecnologie, come emerge dalla lettura delle menzionate decisioni, le quali evidenziano un progressivo evolversi delle tecniche utilizzate e, soprattutto, dallo sviluppo di Internet, che ha agevolato e velocizzato la ricerca di informazioni e, conseguentemente, favorito indirettamente anche il fenomeno del plagio, cui pure ha fatto seguito lo sviluppo di specifici strumenti per il rilevamento di contenuti duplicati.

La casistica riguarda, oltre le tesi di laurea, anche il conseguimento di altri titoli scolastici, i concorsi pubblici e l’abilitazione professionale, anche se risulta particolarmente contenuta se raffrontata al periodo di vigenza della legge, tanto che, ancora trent’anni addietro, un chiarissimo Autore, nel negare in generale l’efficacia della consuetudine abrogatrice nel diritto penale, utilizzava come esempio la L. n. 475 del 1925 ricordandone la vigenza e deprecando l’uso di non dare seguito a quelli che definiva "deplorevolissimi fatti".

Così inquadrato l’ambito di applicazione della disposizione presa in esame dalla sentenza impugnata, appare opportuno riepilogare brevemente, per una migliore comprensione dei fatti, le argomentazioni poste a sostegno della decisione.

La Corte di merito ha proceduto ad una puntuale analisi degli elementi di identità fra l’elaborato prodotto dalla ricorrente e quello altrui dalla stessa utilizzato, pervenendo alla conclusione di trovarsi di fronte ad una copiatura "pressochè integrale" con minime variazioni.

In particolare la Corte d’Appello ha accertato che:

era identica la suddivisione in capitoli e paragrafi l’indice era integralmente copiato ad accezione dei riferimenti alle pagine, conseguenti alla diversa formattazione (22 righe anzichè 20), tanto che non risultava considerata la anteposizione delle tabelle alla bibliografia nel corpo del testo era identica la composizione grafica anche negli "a capo" e nell’uso del grassetto e del corsivo erano identiche le modalità di citazione, senza note nel testo e con l’indicazione del solo nome dell’autore ad eccezione dell’indicazione di due testi e la correzione di un refuso tipografico, era identica anche la bibliografia erano identiche le tabelle finali, alle quali era stato modificato il solo carattere tipografico e corretto un refuso erano identici i casi clinici esaminati. La Corte territoriale rileva, sul punto, che si trattava di casi risalenti a cinque anni addietro, nonostante il tema fosse di particolare attualità e presentati come direttamente osservati, titolando il paragrafo relativo come "Casistica personale", nonostante la palese incompatibilità con il corso di studi seguito dalla ricorrente e la sua età anagrafica che porterebbero a collocare tale diretta osservazione dei pazienti ad un periodo in cui la stessa frequentava ancora il liceo l’apparato iconografico, ad eccezione di tre fotografie, era identico il testo e la forma erano identici medesime erano, infine, le conclusioni.

I giudici dell’appello individuano, per contro, le seguenti differenze:

sostituzione di pochi termini, correzioni di qualche refuso e piccole modifiche della punteggiatura e delle forme verbali la presenza di una introduzione con considerazioni di natura discorsivo – sociologica sei righe aggiunte al capitolo "Biomeccanica e cinematica del rachide cervicale" otto righe aggiunte al paragrafo sui rischi del trattamento chirurgico quasi due pagine aggiunte e relative all’epidemiologia.

A fronte di tali dati obiettivi, la Corte di merito fornisce puntuale risposta alle doglianze mosse con l’atto di appello e, segnatamente, all’ipotesi della natura compilativa della tesi che, da un lato, è stata esclusa in quanto l’elaborato contiene un esplicito riferimento all’osservazione diretta di casi clinici e, dall’altro, dalla evidente mancanza di originalità, sottolineando anche l’irrilevanza della asserita e non dimostrata diffusione del plagio nella letteratura medica scientifica.

Tale coerente apparato argomentativo, del tutto solido ed immune da vizi logici, non viene in alcun modo intaccato dalle considerazioni svolte in ricorso che, pur se riferite alla contraddittorietà, illogicità e manifesta infondatezza della decisione, si risolvono in una richiesta di diversa valutazione del compendio probatorio acquisito che non può però avere ingresso in questa sede di legittimità.

Del resto, gli elementi che la Corte di merito pone a sostegno delle proprie conclusioni non paiono suscettibili di letture alternative, consistendo in dati obiettivi non confutabili che evidenziano in modo non equivocabile la identità tra la tesi di laurea della ricorrente e l’elaborato dalla quale è stata pressochè integralmente copiata.

Del tutto coerente risulta, in particolare, la esclusione della natura compilativa dell’elaborato.

Come si è detto, tale caratteristica è esclusa dal riferimento specifico all’osservazione di pazienti, in realtà mai avvenuta, come dimostrato dai giudici dell’appello con una semplice valutazione del dato cronologico e dalla mancanza di originalità conseguente ad una specifica elaborazione del materiale utilizzato.

Peraltro, una tesi compilativa dovrebbe essere connotata, quantomeno, da una elaborazione critica dei dati acquisiti da fonti diverse e posti a confronto verificandone l’attendibilità e traendo conclusioni che, in quanto frutto di una personale riflessione, offrano un contributo scientifico autonomamente apprezzabile e non può certo concretarsi nella mera riproduzione grafica di un diverso elaborato di produzione altrui con modeste aggiunte che non incidono minimamente sull’impianto complessivo del testo.

Va poi aggiunto che, in base al contenuto del provvedimento impugnato, la descrizione dei contenuti dell’elaborato pare deporre inequivocabilmente per una tesi di natura sperimentale e risulta significativa la circostanza che la ricorrente, volendo comporre, come afferma in ricorso, una tesi compilativa, non abbia avvertito la necessità di citare l’autore dal quale aveva ricavato gli unici dati utilizzati nè di esprimere un giudizio di mera adesione o di dissenso sulle conclusioni cui lo stesso perveniva e che, a quanto risulta, pedissequamente riproponeva.

Nè vale, infine, sostenere che l’originalità o l’altruità del lavoro andava considerata secondo i parametri propri della commissione di laurea, che nulla aveva obiettato, pur conoscendo entrambi gli elaborati, trattandosi di considerazioni cui la Corte territoriale non era tenuta ed essendo pienamente sufficiente, per pervenire ad un giudizio privo di contraddizioni, il dato oggettivo della pressochè totale riproduzione di un diverso lavoro offerto, secondo la prassi, solo in visione ai laureandi.

Per quanto riguarda, poi, il secondo motivo di ricorso, occorre rilevare quanto segue.

La Corte di merito ha disposto la cancellazione del diploma di laurea dell’imputata ai sensi della L. n. 475 del 1925, art. 5, comma 2 ritenendolo provvedimento obbligatorio che consegue necessariamente alla condanna, cosi integrando la sentenza appellata.

La ricorrente contesta la legittimità del provvedimento che assume essere stato emesso in violazione del divieto di reformatio in pejus stabilito dall’art. 597 c.p.p., comma 3.

La disposizione applicata specifica testualmente che "’la sentenza di condanna o quella che dichiara che il fatto sussiste, ordina la cancellazione del provvedimento che ne sia derivato, la cancellazione si effettua secondo le norme contenute nei capoversi 2/a e seguenti dell’art. 576 c.p.p., in quanto siano applicabili".

Il riferimento all’art. 576 c.p.p. vigente alla data di emanazione della legge corrisponde, come già osservato (Sez. 5^ n. 626. 4 settembre 1989), agli artt. 380 e 480 codice 1930 relativi, rispettivamente, ai provvedimenti della sentenza di proscioglimento all’esito dell’istruzione formale che accerta la falsità di atti e documenti e di quelli. analoghi, da assumere all’esito della sentenza definitoria del giudizio di primo grado.

Tali disposizioni trovano oggi corrispondenza nell’art. 425 c.p.p., u.c. e art. 537 c.p.p..

La L. n. 475 del 1925, menzionato art. 5 prevede una statuizione obbligatoria che il giudice deve emettere a tutela della fede pubblica quando sia accertata l’attribuzione di lavori altrui (Sez. 3^ n. 736, 31 dicembre 1968; Sez. 5^ n. 626, 4 settembre 1989).

Le modalità della cancellazione sono effettuate con le procedure stabilite per i provvedimenti riparatori previsti in materia di falsità degli atti dal codice di rito.

L’esigenza di tutela della fede pubblica che rende necessaria detta statuizione determina, in sostanza, una esplicitazione della accertata falsità del documento o dell’attribuzione dell’opera, diretta a rigenerare le normali condizioni di comune affidamento sull’autenticità del documento o la paternità dell’opera.

Va inoltre rilevato che l’art. 537 c.p.p. stabilisce come conseguenza ineluttabile dell’accertata falsità di un documento la sua declaratoria da parte del giudice, ma prevede che i provvedimenti riparatori di cui al secondo comma non siano adottati quando siano pregiudizievoli degli interessi di terzi non intervenuti nel procedimento (cfr. SS.UU. n. 20, 3 dicembre 1999).

Tale distinzione si rileva anche nel menzionato art. 5 il quale stabilisce, al comma 1 che "nei procedimenti relativi ai reali previsti dalla legge, qualora il fatto sia accertato, deve essere dichiarata nella sentenza la esistenza di esso, anche se, per qualsiasi motivo, non si debba procedere o non possa essere pronunciata condanna" indicando poi, nel comma successivo, i provvedimenti ripristinatori.

Va altresì rilevato che l’art. 537 c.p.p., contrariamente a quanto avveniva nel codice penale previgente, prevede espressamente, al comma terzo, che la falsità sia anche autonomamente impugnabile con il mezzo previsto dalla legge per il capo che contiene la decisione sull’impugnazione.

Tale previsione si rende evidentemente necessaria in quanto il provvedimento in esame è comunque idoneo ad incidere sulla sfera giuridica del soggetto interessato.

Resta da osservare che il lungo periodo di vigenza della L. n. 475 del 1925 rende palesi le difficoltà di coordinamento con le disposizioni che si assumono attualmente richiamate che non risultano perfettamente sovrapponigli.

Sembra, tuttavia, che possa ritenersi certamente suscettibile di impugnazione anche la statuizione circa la falsità nell’attribuzione della paternità dell’opera in quanto produttiva di nocumento nei confronti del soggetto interessato anche nel caso in cui lo stesso non sia stato condannato.

Ciò posto, occorre ulteriormente rilevare che, nella fattispecie, tanto nella sentenza di primo grado che in quella di appello la accertata falsa attribuzione del lavoro altrui risulta solo implicitamente dalla motivazione e non formalmente dichiarata in dispositivo, mentre l’ordine di cancellazione del provvedimento derivato dal plagio, omesso dal primo giudice, è stato disposto dal giudice dell’appello. Entrambi i giudici del merito, infine, nulla hanno disposto circa l’ordine di pubblicazione della sentenza di condanna pure disposto dal menzionato art. 5, al comma 3 e necessario trattandosi di esame di laurea.

Il Pubblico Ministero è rimasto del tutto inerte, mentre solo l’imputata ha proposto appello concernente l’affermazione di responsabilità penale da parte del giudice di prime cure.

La Corte territoriale, in tale contesto ha, come si è detto, disposto i provvedimenti riparatori che erano conseguenza di una falsità non espressamente dichiarata, confermando nel resto la decisione impugnata ed evidenziando conseguentemente, sul punto, profili di illegittimità che consigliano l’annullamento.

Resta da osservare che all’omessa statuizione sulla falsità, sulla cancellazione del provvedimento e sulla pena accessoria della pubblicazione della sentenza non può porsi rimedio in questa sede di legittimità in assenza, come si è già detto, dell’impugnazione del Pubblico Ministero.

In definitiva, vanno condivisi i principi in precedenza richiamati con l’ulteriore precisazione che la redazione di una tesi di laurea, asseritamente di natura compilativa ma, in realtà, contenente la mera trasposizione grafica di altro elaborato di diverso autore con alcune correzioni e l’aggiunta di minimi elementi di novità, senza alcun contenuto frutto di personale elaborazione o, comunque, di valutazione critica della fonte utilizzata, configura il reato di cui alla L. 19 aprile 1925, n. 475, art. 1.

La statuizione relativa alla falsità, alla cancellazione del documento che ne è derivato ed alla pubblicazione della sentenza, obbligatoriamente imposta dall’art. 5 della medesima legge, se non disposta dal giudice di primo grado, non può essere ordinata dalla Corte d’Appello in assenza di specifica impugnazione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza limitatamente alla cancellazione del diploma di laurea. Rigetta nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-09-2011, n. 20086 Velocità

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 23.3.2005 il giudice di pace di San Giorgio La Molara annullava il verbale di contestazione elevato il 10.11.2004 dalla Polizia municipale del comune di Buonalbergo a carico di G.E., per l’infrazione all’art. 142 C.d.S., comma 8.

Riteneva il giudice di prossimità, accogliendo apposito motivo di opposizione, che l’accertamento fosse illegittimo per violazione dell’art. 345 reg. esec. C.d.S., comma 4, il quale stabilisce che per l’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità, le apparecchiature di cui al comma 1 del cit. articolo devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale, e devono essere nella disponibilità degli stessi. Rilevava che, nella fattispecie, il servizio di rilevazione, gestione e rendicontazione delle sanzioni amministrative era stato affidato dal comune alla So.E.S. s.r.l., la quale a termini dell’apposita convenzione, gestiva e rendicontava le sanzioni amministrative, metteva a disposizione della Polizia municipale una vettura completamente attrezzata per il rilevamento delle infrazioni e con misuratore di velocità preventivamente installato, verificava ad ogni servizio la funzionalità dell’apparecchio rilevatore che metteva a disposizione del vigile urbano, accendeva e spegneva l’apparecchio stesso su ordine del pubblico ufficiale, istruendo quest’ultimo sull’impostazione dei limiti di rilevamento della velocità, con l’obbligo di spegnere immediatamente l’apparecchiatura nel caso in cui il pubblico ufficiale si allontanasse per qualsiasi motivo.

Riteneva, quindi, che il ruolo del verbalizzante fosse ridotto ad una mera presenza, tra l’altro non qualificata, restando la gestione dell’apparecchiatura completamente affidata, per le poche operazioni non automatiche, al soggetto privato. Osservava, quindi, che in materia la prova regina era costituita dalla perfetta funzionalità del mezzo di rilevazione, che nello specifico era utilizzato dalla società So.E.S. anche in altri comuni, per cui il computer elaborava anche i diversi dati che gli erano immessi di volta in volta. Per contro, riteneva il giudice di primo grado, spettava al pubblico ufficiale, una volta raggiunto il luogo del rilevamento, verificare che l’apparecchio effettuasse misurazioni esatte attraverso un concreto esperimento, non bastando la semplice attestazione del funzionamento, del quale dovevano essere descritte e attestate le caratteristiche essenziali, affinchè in qualunque momento sia i cittadini, sia il magistrato adito potessero effettuarne il controllo. Nello specifico, nel verbale della Polizia municipale non v’era traccia di tale verifica, non essendo sufficiente l’attestazione circa funzionalità e omologazione dell’apparecchiatura, in quanto quest’ultima non era custodita dagli agenti di polizia, ma da una società privata mirante ad ottimizzare il rendimento della strumentazione impiegata, la quale, essendo installata su veicoli spostati continuamente da comune a comune, sopportava tutte le sollecitazione, gli scuotimenti e i contraccolpi cui erano esposti i veicoli ospitanti. Osservava, infine, che anche lo sviluppo e la stampa delle foto era rimessa alla società concessionaria, che essendo tenuta a trasmettere solo i rilievi fotografici validi per provare la sanzione, esercitava ampia discrezionalità nella scelta dei fotogrammi da inviare al comune, con grave compromissione della certezza e dell’imparzialità dell’intero procedimento.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre il comune di Buonalbergo, formulando tre mezzi d’annullamento.

Resiste con controricorso la parte intimata.
Motivi della decisione

1. – Il primo motivo denuncia la violazione dei limiti interni della giurisdizione, nonchè la violazione o falsa applicazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 4 e 5, all. E, della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, art. 142 C.d.S. e art. 345 reg. C.d.S., la falsa applicazione del principio di imparzialità, la violazione dell’art. 2700 c.c., nonchè l’omessa o insufficiente motivazione e l’omesso esame di un documento decisivo.

Dalla motivazione della sentenza, sostiene parte ricorrente, si comprende che il G.d.P. non ha esaminato la legittimità del verbale di contravvenzione opposto, nè si è occupato della sussistenza della violazione, ma ha arbitrariamente spostato la propria indagine sul contenuto della convenzione tra il comune e la società privata incaricata di organizzare le attività materiali propedeutiche allo svolgimento del servizio.

Nello svolgimento di tali attività il privato non si sostituisce alla Polizia municipale, ma opera in funzione di supporto, senza interferire nell’accertamento, rimesso ai pubblici ufficiali, laddove il soggetto privato si limita a fornire ausilio tecnico per il corretto funzionamento dell’apparecchio rilevatore e a svolgere prestazioni materiali per la stampa delle fotografie, senza che l’interesse economico sotteso alla convezione possa costituire motivo di dubbio sulla correttezza dell’operato del soggetto privato o produrre situazioni d’incompatibilità.

Inoltre, il G.d.P. non ha esaminato il contenuto della convenzione, da cui risulta che sviluppo e stampa dei fotogrammi scattati doveva avvenire in un laboratorio in possesso di regolare licenza comunale e con la possibilità che fosse presente anche personale della Polizia municipale.

Il giudice di pace, inoltre, non poteva ravvisare alcuna violazione dell’art. 345 reg. C.d.S., non essendo stata proposta querela di falso avverso il verbale di infrazione.

2. – Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, artt. 45 e 142 C.d.S., art. 345 reg. C.d.S., D.L. n. 121 del 2002, art. 4, convertito in L. n. 168 del 2002, nonchè il vizio di motivazione e l’omesso esame di un documento decisivo.

L’art. 345 reg. C.d.S., comma 4, ove interpretato nel senso della necessità di una presenza continuativa degli agenti di polizia deve ritenersi inapplicabile in caso di contravvenzioni elevate, come nella specie, su di un tratto di strada ove le violazioni possono essere accertate in modo automatico, anche senza il diretto intervento degli agenti preposti, e senza obbligo di contestazione immediata. Il G.d.P., invece, ha ritenuto che le nuove disposizioni siano applicabili solo in caso di apparecchiature fisse che eseguono misurazioni in modo completamente automatico, in tal modo ponendo a base della decisione una ragione non dedotta dal ricorrente.

Inoltre, il D.L. n. 121 del 2002, art. 4, convertito con modificazioni nella L. n. 168 del 2002, e ulteriormente modificato dal D.L. n. 151 del 2003, art. 7, si limita a disporre che i dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, se utilizzati senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, devono essere approvati o omologati ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45, comma 6, per cui il nuovo decreto non ha introdotto una diversa modalità di omologazione, ma fa riferimento alla medesima omologazione di cui all’art. 45 C.d.S., comma 6, nella specie debitamente attestata nel verbale di accertamento, con indicazione del relativo decreto.

Infine, il G.d.P. ha affermato che l’apparecchio rilevatore possiede determinate caratteristiche, senza esaminarne il libretto tecnico, e pur affermando che una volta impostato il relativo funzionamento è del tutto automatico, ha poi escluso l’applicabilità della nuova normativa, affermando che detta tipologia di apparecchio non rileva le contravvenzioni in modo automatico.

3. – Con il terzo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 142 C.d.S., degli artt. 2697 e 2700 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., nonchè l’omesso esame di un documento su di un punto decisivo.

L’art. 142 C.d.S., comma 6, si limita a prevedere l’omologazione dell’apparecchio, e non la preventiva verifica del suo funzionamento volta per volta. Ed infatti, la giurisprudenza della S.C. ha ripetutamente affermato che le rilevazioni mediante strumenti elettronici posso essere disattese solo se se ne dimostrano guasti o difetti costruttivi, in difetto di che la loro efficacia probatoria permane inalterata, fino a querela di falso.

4. – Il ricorso è fondato.

Con sentenza n. 22816/08 questa Corte ha avuto modo di esaminare analoga impugnazione del comune di Buonalbergo in una fattispecie del tutto sovrapponibile, riguardante una sentenza del medesimo giudice di pace di San Giorgio La Molara. Identica l’infrazione amministrativa, le rationes decidendi a base del provvedimento impugnato e i motivi di ricorso per cassazione, conviene riportare la parti salienti della motivazione del citato precedente:

"…l’assistenza tecnica del privato operatore, limitata all’installazione ed all’impostazione dell’apparecchiatura secondo le indicazioni del pubblico ufficiale, non interferisce sull’attività d’accertamento poi direttamente svolta da quest’ultimo ed, anzi, offre agli utenti della strada nei confronti dei quali è effettuato il controllo una più sicura garanzia di precisione nel funzionamento degli strumenti di rilevazione ove tenuti sotto sorveglianza da parte di personale tecnico specializzato; ond’è che la decisione in esame, con la quale si è ritenuto invalido l’accertamento in quanto, nella specie, attuato alla presenza dell’operatore privato ma in funzione d’assistenza tecnica nei limiti indicati, opera un’interpretazione restrittiva dell’art. 345 reg. esec. C.d.S., comma 4, nonchè del combinato disposto degli artt. 11 e 12 C.d.S., che riserva ai pubblici ufficiali i servizi di polizia stradale, non consentiti nè dal tenore letterale nè dalla rado delle citate disposizioni. In secondo luogo – premesso che la deduzione con la quale si contesti al giudice del merito non di non aver correttamente individuato la norma regolatrice della questione controversa o di averla applicata in difformità dal suo contenuto precettivo, bensì di avere o non avere erroneamente ravvisato, nella situazione di fatto in concreto accertata, la ricorrenza degli elementi costitutivi d’una determinata fattispecie normativamente regolata, non comporta un giudizio di diritto, bensì un giudizio di fatto (e pluribus Cass. 22 febbraio 2007 n. 4178; 5 maggio 2006 n. 10313; S.V., 30 marzo 2005 n. 6654) – va, altresì, rilevato il denunziato vizio di motivazione, attesa la palese illogicità della stessa, dacchè, nell’operato sillogismo, l’illazione non risulta consequenziale al confronto tra premessa maggiore e premessa minore. Se, infatti, l’art. 345 reg. esec. att. C.d.S., comma 4, prevede che le apparecchiature d’accertamento delle infrazioni "devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale – e devono essere nella disponibilità degli stessi", non si vede come tali condizioni di legittima operatività dell’apparecchiatura, normativamente prescritte, possono essere escluse nel caso in esame, laddove, per espressa previsione contrattuale, tutte le attività d’installazione ed utilizzazione dell’apparecchiatura stessa si svolgono alla presenza del pubblico ufficiale preposto al servizio – ed, anzi, con la diretta utilizzazione da parte del medesimo, ad essa "istruito" dal tecnico di supporto – al quale soltanto è demandato disporre la messa in funzione ed al cui allontanamento, anche occasionale, ne è connessa l’immediata disattivazione (…). Come già evidenziato da questa Corte (e pluribus, Cass. 18 aprile 2007 n. 9308; 1 febbraio 2007 n. 2206; 15 novembre 2006 n. 24355; 4 maggio 2005 n. 9222; 8 agosto 2003 n. 11971), in sede d’opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22 o art. 204 bis C.d.S., non può annullarsi il provvedimento sanzionatorio in base ad un’illegittimità desunta non dall’atto ma dalle modalità, esterne ad esso, con le quali era stato organizzato il servizio di rilevazione ed accertamento delle violazioni, mediante un sindacato sulle scelte tecniche ed organizzative del servizio, trattandosi di valutazione che, se effettuata, configura un’inammissibile ingerenza nel modus operandi della pubblica amministrazione, in linea di principio non sindacabile dal giudice ordinario (…). E’ del tutto evidente come, nel caso in esame, il giudice a quo abbia esorbitato dai propri poteri, in violazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, all. E, non solo omettendo d’identificare e valutare incidentalmente l’atto presupposto, ma, ove ciò avesse fatto per implicito, invadendo la sfera delle attribuzioni riservate all’amministrazione, nella formazione dell’atto stesso convergendo, all’evidenza, una pluralità di valutazioni, da parte dei competenti uffici ed organi comunali, di natura non solo strettamente tecnica, ma anche ampiamente discrezionale, in quanto da formularsi sulla base d’apprezzamenti ponderati sia delle situazioni di fatto, sia delle molteplici esigenze, relative alle risorse umane ed economiche a disposizione dell’ente, da prendersi in considerazione al fine di regolare il traffico nell’ambito della gestione complessiva della circolazione stradale sul territorio (…). Nello stesso errore il giudice a quo è incorso laddove ha ritenuto di poter disquisire dell’idoneità o meno, in astratto, dell’apparecchiatura utilizzata per il rilevamento, valutazione rimessa, per contro, all’amministrazione in sede d’omologazione (Cass. 2 agosto 205 n. 16143); così come erroneamente ha ritenuto che il verbale dovesse contenere l’attestazione della sperimentata funzionalità dell’apparecchiatura e che tale funzionalità dovesse essere dimostrata in giudizio dall’amministrazione, mentre, viceversa, l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e dallo stesso debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse alla sufficienza dell’intervento progresso tecnologico rispetto al modello considerato, od alla mancanza di revisione o manutenzione periodica di esso, a pregiudicarne l’efficacia ex art. 142 C.d.S. (Cass. 26 aprile 2007 n. 9950; 5 luglio 2006 n. 15324; 16 maggio 2005 n. 10212; 20 aprile 2006 n. 8233; 10 gennaio 2005 n. 287; 24 marzo 2004 n. 5873; 22 giugno 2001 n. 8515; 5 giugno 1999 n. 5542) (…).

Le rationes decidendi da ultimo esaminate sono, inoltre e comunque, da considerare illegittime anche in quanto, come giustamente evidenziato dal ricorrente Comune, hanno ad oggetto questioni relative a (pretesi) vizi del provvedimento impugnato non dedotti dall’opponente ma rilevati d’ufficio dal giudice in violazione dei limiti della propria patestas iudicandi (…). Quanto alla seconda delle principali considerazioni svolte dal giudice a quo sui motivi d’impugnazione effettivamente prospettati dall’opponente, è anch’essa errata. Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente evidenziato come, nel caso di violazione delle norme sui limiti di velocità nella circolazione stradale accertata a mezzo di strumento omologato, il momento essenziale dell’accertamento stesso sia quello del rilevamento fotografico, cui deve necessariamente presiedere uno dei soggetti ai quali, come già visto in precedenza, l’art. 12 C.d.S., demanda l’espletamento dei servizi di polizia stradale, e che non può essere effettuato in via esclusiva da soggetti privati;

come, pertanto, la fonte principale di prova delle risultanze dello strumento elettronico essendo costituita dal negativo della fotografia, quale documento che individua il veicolo e ne consente la rapportabilità alle circostanze di fatto, di tempo e di luogo rappresentativi, la successiva fase dello sviluppo e della stampa del negativo rappresenti il semplice espletamento d’una attività meramente materiale, cui non deve necessariamente attendere, nè presenziare, il pubblico ufficiale rilevatore dell’infrazione od altro dei soggetti indicati nel citato art. 12".

A tale persuasivo orientamento – confermato da Cass. n. 1955/10 (che nel richiamarsi ad esso ha coerentemente ritenuto illegittimo l’accertamento delegato per intero a soggetti privati, che vi provvedevano curando non solo l’installazione dell’apparecchiatura elettronica di rilevazione della velocità, ma anche la lettura dei risultati, la verbalizzazione e la notifica del verbale al soggetto interessato), e che si colloca, altresì, in linea con altri e costanti precedenti in tema di efficacia probatoria dello strumento rilevatore automatico della velocità (v. Cass. nn. 287/05, 6507/04 e 9441/01, nonchè Cass. nn. 7667/97, 9076/97, 6242/99, 1380/00, 16697/03, 12689/99, sulla necessità che l’opponente fornisca prova del difetto di funzionamento di tali dispositivi, da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto, e Cass. nn. 22880, 17361/08, 9950/07, 15324/06 e 20886/05 sulla sufficienza dell’omologazione del modello di misurazione automatica utilizzato, non soggetta a scadenza) – ritiene la Corte di dover dare continuità, tenuto conto che le argomentazioni difensive svolte dalla parte controricorrente, nel ripercorrere e partecipare all’intera impostazione della sentenza impugnata, ne condivide tutti gli errori, incluso quello, basilare, di fornire un’interpretazione ingiustificatamente restrittiva e sostanzialmente abrogante dell’art. 345 reg. C.d.S., comma 4, che ove accolta renderebbe illegittimo l’impiego di qualsivoglia supporto tecnico non personalmente azionato, manovrato e utilizzato dagli organi di polizia stradale, lì dove, invece, i concetti di gestione e di disponibilità espressi dalla norma rimandano ad un potere di controllo iniziale e finale della polizia stradale perfettamente compatibile con quello ricostruito in punto di fatto dallo stesso giudice di merito.

5. – Per quanto sopra considerato, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice di pace di Benevento, che nel decidere la controversia si atterrà ai principi di diritto sopra espressi, e che provvedere, altresì, in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Benevento, che provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-04-2011) 10-06-2011, n. 23395 Intercettazioni telefoniche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza dell’8.6.20IO la Corte d’Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza in data 26.3.2008 del GUP presso il Tribunale di Bologna, assolveva A.A. dal reato di cui al capo C) (ricettazione di una vettura AUDI RS6 Avant 4.2 V8 Quattro) per non aver commesso il fatto; O.S. dal reato di cui al capo C) e dai reati di cui al capo A) (associazione per delinquere finalizzata a commettere reati contro il patrimonio, e capo D) (riciclaggio dell’automobile BMW M5) per non aver commesso il fatto;

F.D. dai reati di cui al capo A) D) e G) (detenzione illegale di esplosivi L. n. 497 del 1974, ex art. 10 nel quale veniva ritenuta assorbita la contravvenzione di cui al capo F) per non aver commesso il fatto, riteneva assorbita per tutti la contravvenzione di cui al capo F) nel capo G), escludeva le contestate aggravanti di cui all’art. 625 c.p., n. 4 e n. 7 con riguardo ai furti contestati ai capi B5), B6) e B7) e rideterminava la pena nei confronti degli imputati.

Ricorrono per Cassazione i difensori degli imputati. In particolare il difensore di A.A. contesta.

1. l’inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni ambientali disposte con decreto n. 763/2005 per violazione dell’art. 268 c.p.p., comma 3 – Mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Lamenta il ricorrente che la Corte bolognese non ha risposto a specifica doglianza avanzata in sede d’appello in ordine alla circostanza che l’autorizzazione ex art. 268 c.p.p., comma 3 era diretta a consentire l’ascolto remotizzato, ma non anche lo scarico delle registrazioni presso i locali della P.G.. Evidenzia la difesa A. che dall’incarto processuale relativo al decreto in questione sembrerebbe che non solo l’ascolto, ma anche lo scarico delle registrazioni su supporto informatico C.D. sia avvenuto presso la sala di intercettazioni della Questura di Bologna invece che nei locali della Procura.

2. violazione dell’art. 521 c.p.p. con conseguente nullità della sentenza ex art. 522 c.p.p.. Erronea applicazione dell’art. 192 c.p.p., comma 2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui afferma la penale responsabilità di A.A. in relazione al capo B5). Lamenta il ricorrente una palese violazione del principio di correlazione tra accusa e difesa con riguardo al capo B5) in quanto la Corte di merito diversamente dall’indicazione nel capo di imputazione, dove il furto era indicato come commesso alle ore 1.40 del (OMISSIS), lo ha ritenuto commesso nelle ore 1.00/1.10 circa. Sostiene che in ogni caso la pronuncia con riguardo al capo in esame presenta una struttura argomentativa tale da non poter fondare un’affermazione di responsabilità in capo all’ A. in quanto si fonda su un unico indizio: la presenza del ricorrente ad un supposto sopralluogo avvenuto tre giorni prima.

3. erronea applicazione dell’art. 192 c.p.p., comma 2, mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cu afferma la penale responsabilità dell’ A. con riguardo al capo D). Contesta il ricorrente l’iter argomentativo del giudice dell’appello sia in punto di fatto che in punto di diritto.

Non ritiene condivisibile l’affermazione della Corte territoriale, secondo la quale la sostituzione delle targhe originarie con quelle contraffatte configura il reato di cui all’art. 648 bis c.p..

4. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in riferimento al capo G) dell’imputazione. Contesta il ricorrente che la Corte territoriale non ha tenuto in debito conto le doglianze difensive avanzate in sede di gravame. In particolare nessuna argomentazione è stata spesa in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato posta in dubbio dall’appellante con il conforto della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 1 20.12.1983).

5. erronea applicazione dell’art. 416 c.p.. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Contesta il ricorrente la sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato in argomento.

Il difensore di C.A. contesta che la sentenza impugnata è incorsa in:

1. violazione di legge con riguardo la sussistenza del reato associativo. Contesta il ricorrente la decisione della Corte territoriale con riguardo alla responsabilità del C. lamentando la mancata valutazione delle doglianze difensive;

2. violazione di legge con riguardo all’art. 192 c.p.p. con riguardo al capo B5). Contesta il ricorrente la valutazione delle prove operata dalla Corte bolognese lamentando la mancata considerazione della tesi difensiva;

3. violazione di legge con riguardo all’art. 192 c.p.p. con riguardo ai capi C) D) ed E). Lamenta il ricorrente la mancata prova del dolo in capo al C. e la prova certa che la vettura BMW di cui al capo di imputazione D) fosse la stessa BMW con targa sostituita presumibilmente utilizzata da parte della batteria G. durante le uscite del (OMISSIS);

4. contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il difensore di O.S. contesta che la sentenza impugnata:

1. è nulla in relazione al capo B5) per erronea applicazione degli artt. 56, 624 e 625 c.p.. Contesta il ricorrente l’impianto logico argomentativo posto a fondamento della responsabilità dell’ O. con riguardo il delitto tentato in argomento, sottolineandone l’illogicità e la carenza motivazionale;

2. nullità della sentenza con riguardo al capo G). Erronea applicazione dell’art. 678 c.p., L. n. 97 del 1974, art. 10. Mancanza di motivazione. Contesta la mancata riqualificazione del reato in esame nella violazione dell’art. 678 c.p..

3. mancanza di motivazione in punto diniego delle circostanze attenuanti generiche ed in punto pena. Il difensore di G. S. contesta che la sentenza impugnata;

1. con riguardo al capo A) è incorsa in violazione di legge e comunque presenta una motivazione illogica e contraddittoria. Lamenta la superficialità dell’iter logico-giuridico attraverso il quale la Corte bolognese è pervenuta all’affermazione di responsabilità. 2. con riguardo ai capi C) e D) è incorsa in violazione di legge (art. 192 c.p.p.) e comunque presenta una motivazione illogica e contraddittoria. Lamenta il ricorrente che la responsabilità in ordine al capo C) poggia su un indizio incerto e non concludente e che in ordine al capo D) la sentenza è palesemente viziata sotto il profilo della correttezza logico-razionale. Sottolinea anche la erronea qualificazione giuridica del fatto da derubricare in ricettazione;

3. contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il difensore di F.D. contesta che la sentenza impugnata:

1. E’ incorsa in violazione di legge con riguardo agli artt. 110 e 648 c.p.. Contesta che la Corte territoriale nel ricostruire la responsabilità del F. ha considerato la ritenuta ricettazione come reato permanente e non istantaneo;

2. Presenta una motivazione contraddittoria ed illogica con riguardo alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato;

3. Manca di motivazione con riguardo al contributo materiale posto in essere dal F. in ordine alla ritenuta ricettazione. In data 29.3.2011 la difesa di A.A. depositava memoria illustrativa dei motivi relativi all’erronea applicazione dell’art. 416 c.p. e della mancanza di motivazione sul punto.

La doglianza con cui si deduce la inutilizzabilità delle intercettazione ambientali in parte è del tutto generica poichè, al di là di richiami giurisprudenziali, non indica in che cosa consisterebbero i pretesi vizi, considerato che il ricorrente lamenta che la Corte bolognese non ha risposto alla specifica censura dell’appellante il quale, lungi dal lamentare l’assenza lout court di un’autorizzazione ex art. 268 c.p.p., comma 3 o dal denunciare, come erroneamente ritenuto dal giudice, l’illegittimo ascolto presso i locali della Questura, si doleva del fatto che tale autorizzazione fosse diretta a consentire sì l’ascolto remotizzato, ma non anche lo scarico delle registrazioni su supporto informatico C.D. presso t locali della P.G. … Scarico che sembrerebbe avvenuto presso la sala di intercettazione della Questura di Bologna, invece che nei locali della Procura.

Con riguardo alla questione di diritto, ora proposta, concernente l’operazione che consiste nello scaricamento dei dati intercettati su supporti informatici quali CD – ROM o DVD sono intervenute le SU di questa Corte (Cass. SU n. 36359/08) che hanno affermato che condizione necessaria per l’utilizzabilità delle intercettazioni è che la "registrazione" – che consiste nell’immissione nella memoria informatica centralizzata (server), dei dati captati nella centrale dell’operatore telefonico – sia avvenuta per mezzo degli impianti installati in Procura (o in altri autorizzati ex art. 268 c.p.p., comma 3) anche se le operazioni di "ascolto", verbalizzazione e riproduzione dei dati registrati siano eseguite negli uffici di polizia giudiziaria.

Quanto al luogo in cui è avvenuta la registrazione delle intercettazioni, si osserva innanzi tutto che non vi è alcun concreto elemento fattuale da cui poter inferire che i dati captati presso la centrale dell’operatore telefonico non furono poi "registrati" nelle forme previste dall’art. 268 c.p.p., commi 1 e 3, lo stesso ricorrente non contesta tale circostanza. La "registrazione" dei dati captati nella centrale dell’operatore telefonico, e da lì trasmessi all’impianto esistente nei locali della Procura della Repubblica o in altro locale autorizzato ai sensi dell’art. 268 c.p.p., comma 3, si realizza infatti con l’immissione di quei dati nel server di detto impianto il difensore dell’ A. invero non ha mostrato di dubitare che i dati fossero stati registrati nelle forme indicate dall’art. 268 c.p.p., commi 1 e 3, ma ha sostenuto la illegittimità della trasposizione dei dati stessi sui supporti informatici.

Con riguardo allo "scaricamento" dei file su CD-ROM deve rilevarsi che: l)che non vi è prova del luogo dove sia avvenuta detta operazione; 2) quand’anche l’operazione in argomento (trasferimento dei dati su CD-ROM) fosse avvenuta nei locali della Questura la circostanza non inciderebbe sulla utilizzabilità delle intercettazioni neppure nell’ipotesi in cui la registrazione fosse avvenuta nei locali della Procura ben potendosi redigere negli uffici della polizia giudiziaria (in ciò agevolata proprio dalla procedura di "remotizzazione" dell’ascolto)in tutte le sue componenti il verbale di una intercettazione eseguita presso i locali della Procura della Repubblica Deve aggiungersi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la "remotizzazione" dell’ascolto presso gli uffici di polizia giudiziaria non richiede l’autorizzazione di cui all’art. 268 c.p.p., comma 3. (Cass. N. 20130 del 2005 Rv. 231368, N. 30002 del 2007 Rv. 237051, N. 35299 del 2007 Rv. 237847, N. 41253 del 2007 Rv.

237987, N. 14030 del 2008 Rv. 239395).

E’ stato infatti affermato che la possibilità di contestuale ascolto dell’intercettazione anche negli uffici della polizia giudiziaria attraverso un apposito accorgimento tecnologico non compromette la conformità al modello legale della stessa intercettazione anche in assenza dell’autorizzazione di cui all’art. 268 c.p.p., comma 3, garantendo per converso l’opportuno immediato collegamento tra l’autorità di polizia delegata all’indagine e gli sviluppi dell’intercettazione in atto.

Nel caso in esame, come indicato dalla Corte Territoriale e non discusso dalla stesso ricorrente è stata debitamente autorizzato l’utilizzo di impianti diversi da quelli installati presso la Procura della Repubblica per l’attività di registrazione delle comunicazioni intercettate. Ciò detto deve ribadirsi che sulla specifica questione del luogo in cui deve provvedersi alla verbalizzazione delle operazioni la giurisprudenza di legittimità,confermata dalle Sezioni Unite, ha affermato l’irrilevanza del luogo di verbalizzazione ai fini della utilizzabilità delle intercettazioni.

Allo stesso modo deve essere respinta la doglianza relativa alla violazione dell’art. 521 c.p.p.. Le Sezioni Unite (Cass SU n. 36551/2010)hanno avuto modo di precisare che, "per aversi mutamento del fatto", occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Con la conseguenza che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perchè, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione" e fermo restando che la contestazione del fatto non deve essere ricercata soltanto nel capo di imputazione, ma deve essere vista con riferimento a ogni altra integrazione dell’addebito sulla quale l’imputato sia stato posto in grado di difendersi. E’ proprio alla luce dei condivisibili principi giurisprudenziali appena richiamati, che la doglianza del ricorrente non appare fondata in quanto l’ora della rapina emerge da atti processuali conoscibili e conosciuti dall’imputato (dichiarazioni M.A.) rispetto ai quali lo stesso era in grado di apprestare le proprie difese.

Con gli altri motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati, vengono denunciati anzitutto, sotto diversi profili, vizi di motivazione.

In proposito vanno richiamati i principi, ripetutamente affermati da questa Corte, che regolano il sindacato del giudice di legittimità.

La verifica che la Corte di Cassazione, in forza dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è abilitata a compiere sulla correttezza e completezza della motivazione riguarda la congruità logica e l’interna coerenza dell’apparato argomentativo posto a base della decisione impugnata e non va confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito. La Corte suprema non è quindi legittimata a controllare la rispondenza alle risultanze processuali e l’adeguatezza in concreto delle scelte operate, nell’ambito delle sue esclusive attribuzioni, dal giudice di merito in ordine alla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, ma soltanto a riscontrare l’esistenza di una reale e non apparente struttura motivazionale, completa e logicamente coerente con il materiale probatorio valutato. Esclusa pertanto una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, non può integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr. Cass., Sez. Un., 29.1.1996, Clarke;

23.2.1996, P.G., Fachini e altri; 22.10.1996, Di Francesco; 2.7.1997, Dessimone e altri).

Alla luce di tali principi risultano inammissibili le doglianze volte a prospettare una differente ricostruzione dei fatti o, in subordine, una irrimediabile ambiguità delle risultanze processuali. Versati in fatto sono i motivi sollevati dalle difese A.C. e G. in ordine alla sussistenza del reato associativo Sotto il profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, tentano infatti realtà di sottoporre a questa Corte una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o comunque una ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito, non consentita in questa sede di legittimità.

Generiche sono le censure formulate dalla difesa C. e G. con riguardo al capo C) perchè riproducono pedissequamente i motivi d’appello senza alcuna censura specifica alla motivazione della sentenza di secondo grado, con la conseguenza che le relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di "motivo", perchè non si raccordano a un determinato punto della sentenza impugnata ed appaiono, quindi, come prive del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 c.p.p., lett. c) e sono comunque versati in fatto Sotto il profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, tentano infatti di sottoporre a questa Corte una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o comunque una ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito, non consentita in questa sede di legittimità La sentenza impugnata con riguardo alle posizioni in argomento regge al vaglio di legittimità, non palesandosi assenza, contraddittorietà od illogicità della motivazione, ovvero travisamento del fatto o della prova.

Infondate sono anche le contestazioni di contraddittorietà, illogicità della motivazione con riguardo alla responsabilità in ordine al capo B5) I giudici del merito hanno indicato una serie di elementi gravi, precisi e concordanti (esiti intercettazioni ambientali, osservazioni Squadra Mobile di Bologna confluite nel rapporto (OMISSIS)) dai quali hanno desunto la responsabilità, a titolo di concorso, dell’ A., del C. e dell’ O. in ordine al tentato furto in argomento Si tratta di un percorso argomentativo logico e coerente, a fronte del quale i ricorrenti si limitano a prospettare una diversa valutazione dei fatti. Deve aggiungersi che A., C. e O. rispondono del reato tentato in esame a titolo di concorso ex art. 110 c.p. e che il concorso di persone nel reato, in conformità alla teoria monistica, accolta dal legislatore ha una struttura unitaria nella quale l’azione tipica è composta dalle condotte dei compartecipi, sicchè gli atti dei singoli sono, al tempo stesso loro propri e comuni anche agli altri e di essi ciascuno risponde interamente. Nel paradigma dell’art. 110 c.p. sono infatti riunite tutte le ipotesi di partecipazione criminosa per la cui realizzazione non è richiesto il previo concerto fra tutti i partecipanti, ma è indispensabile un individuale apporto materiale o psichico di ognuno verso l’identico risultato da tutti perseguito e cioè l’evento criminoso avuto di mira. Con la conseguenza che attività costitutiva del concorso nel reato non è quindi solo quella rappresentata dalla partecipazione all’esecuzione materiale dello stesso, bensì anche quella riguardante la decisione e la preparazione del reato e la fornitura dei mezzi che ne consentano o ne facilitano la consumazione, perchè anche attraverso l’esplicazione di tale attività si viene a realizzare quell’associazione di diverse volontà costituenti altrettante cause coscienti produttrici dell’evento per effetto del quale ciascuno deve rispondere del risultato conseguito. Una volta accertato che un soggetto ha accettato e svolto il compito assegnatogli costui deve rispondere, non solo dei reati da lui commessi, ma anche del reato fine e degli altri reati strumentali, materialmente eseguiti dai complici che, a loro volta devono rispondere di quello o di quelli da lui commesso.

Correttamente la Corte Territoriale ha ritenuto sussistere gli estremi del concorso di persone nel reato anche nei confronti di coloro che hanno partecipato ad attività preparatorie di sopralluogo aventi ad oggetto la filiale bancaria bersaglio del tentativo di furto. Quanto alla qualificazione giuridica del fatto sub D), è sufficiente ricordare che la sostituzione della targa di un’autovettura – che costituisce il più significativo, immediato ed utile dato di collegamento della "res" con il proprietario che ne è stato spogliato – deve ritenersi operazioni tese ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa della cosa ed integra, pertanto, il reato di riciclaggio di cui all’art. 648 bis cod. pen., disposizione finalizzata a reprimere sia le attività che si esplicano sul bene trasformandolo o modificandolo parzialmente, sia quelle altre che, senza incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori, sono comunque di ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa (v. Cass. Sez. 2 n. 44305/2005; N. 3373 del 1997 Rv. 207850, N. 9026 del 1997 Rv. 208747).

Infondate sono anche le doglianze relative al reato di cui al capo G) sollevate dalla difesa A. e O..

Le deduzioni difensive in ordine al reato di cui alla L. n. 497 del 1974, art. 10 sono prive di pregio. La Corte Territoriale ha correttamente motivato il proprio convincimento, esaminando e rigettando le tesi difensive, con motivazione lineare e logica. Non vi possono essere dubbi che il complesso assemblato dagli imputati (miscela di ossiacetilene utilizzata per gli assalti ai bancomat) costituisca congegno micidiale ad effetto esplosivo, come tale rientrante nella previsione dell’art. 10 cit. per l’elevato effetto distruttivo (Cass. Sez. 1 n. 42872/09).

Nella categoria delle "materie esplodenti" indicata nell’art. 678 cod. pen. rientrano infatti quelle sostanze (esempio un petardo) prive di potenzialità micidiale sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione, dovendo invece essere annoverate nella diversa categoria degli "esplosivi" – la cui illegale detenzione è sanzionata dalla L. n. 497 del 1974, art. 10 – quelle sostanze, come quelle in esame, caratterizzate da elevata potenzialità, le quali, per la loro micidialità, sono idonee a provocare un’esplosione con rilevante effetto distruttivo.(Cass Sez. 4 n. 32253/09; N. 6959 del 1997 Rv. 208255, N. 9719 del 1999 Rv.

214938, N. 38064 del 2006 Rv. 234979).

Deve aggiungersi che in materia di armi per quanto concerne l’elemento soggettivo del reato, valgono i principi generali posti dagli artt. 42 e 43 cod. pen., per cui è richiesto il dolo generico, e cioè la coscienza e la volontà del comportamento e la previsione dell’evento da parte dell’agente quale conseguenza della sua azione od omissione, (in senso conforme, Sez. 1 n. 15885/07 Sez. 1, Sentenza n. 12911 del 19/12/2000).

Inammissibili sono anche le doglianze in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche presentate dalla difesa C., O. e G.. La Corte Territoriale con motivazione logica e coerente ha dato contezza delle ragioni che militavano per la non concessione delle stesse così come ha dato di avere valutato i criteri tutti di cui all’art. 133 c.p. nella determinazione della pena.

I ricorsi di C., A., O. e G. devono essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Deve invece essere accolto il ricorso presentato dal difensore di F.D..

Il F. è stato condannato solo per il reato di ricettazione dell’autovettura AUDI RS6 Avant tg. (OMISSIS) di sicura provenienza furtiva, sulla scorta delle seguenti considerazioni: 1) la vettura è pacificamente presente nei "convogli" di autovetture che si formavano in concomitanza dei furti contestati ai capi B1), B2), B3) e B4); 2) se è vero che il F. è stato assolto dai furti a lui contestati (capi B1), B2) e B4), per non aver commesso il fatto, avendo il primo giudice ritenuto che, con riguardo a detti reati, non vi erano elementi di prova ulteriori rispetto alla mera presenza degli indicati convogli di vetture presso i luoghi dei furti, in concomitanza della loro commissione, è pur vero che ciò non rileva ai fini del reato di ricettazione dell’AUDI, perchè ciò che rileva è la presenza dell’AUDI in detti convogli di cui faceva parte anche l’auto del F., condotta da quest’ultimo (notti del (OMISSIS)); le modalità di spostamento di tale macchine evidenzia un che di concordato, entro un contesto di attività plausibilmente poco lecite, ove tutti coloro che prendevano parte alla carovana concorrevano nel consapevole utilizzo, quale ne fosse lo scopo ultimo, dell’AUDI RS6 nella consapevolezza dell’origine furtiva del veicolo, significativa era la circostanza che in detti convogli l’AUDI non era mai la prima. In sintesi la Corte territoriale ritiene provato il concorso del F. nella contestata ricettazione dell’AUDI dal fatto che l’imputato, partecipando con la sua vettura ai convogli sospetti ha concorso nell’utilizzo, indipendentemente dallo scopo che non è stato provato, dell’AUDI nella consapevolezza della sua provenienza furtiva, prova ne è che in detti convogli l’AUDI, verosimilmente per proteggerla da eventuali controlli, non faceva mai da staffetta.

Deve però osservarsi che, come già affermato da questa Corte con riguardo al reato di ricettazione, che è reato istantaneo, non è configurabile un concorso morale a posteriori, per adesione psicologica alla ricettazione consumata da altri. Il concorso morale può infatti precedere l’esecuzione del reato o esprimersi nel corso della fase esecutiva, ma non successivamente a reato consumato. (Cass Sez. 2 n. 4.12.1991; Sez. 1 n. 857/94; Sez. 1 n. 4127/97; Sez. 2 n. 23395/07).

La circostanza, affermata dal giudice di appello, che non vi sono elementi probatori ulteriori rispetto alla mera osservazione di detti convogli di vetture presso i luoghi dei furti e in concomitanza della loro commissione, porta questa Corte a ritenere che vi sia assenza probatoria in ordine ad accordi precedenti gli avvistamenti in argomento con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente a F.D. per non aver commesso il fatto.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a F. D. per non aver commesso il fatto. Dichiara inammissibile i ricorsi di C.A., A.A., O.S. e G.S. e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-03-2011) 24-06-2011, n. 25348

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

MOTIVI DELLA DECISIONE Con ordinanza in data 10.8.2010 il Tribunale del Riesame di Catanzaro rigettava il ricorso proposto da D.M. avverso l’ordinanza cautelare reale di sequestro preventivo disposta, dal GIP presso il Tribunale di Catanzaro in data 17.7.2010, nei confronti della ricorrente indagata di associazione per delinquere di stampo mafioso.

Rilevava il giudice del Riesame che nei confronti della D. era stata emessa anche ordinanza di custodia cautelare annullata per carenza di gravi indizi di reato. Riteneva però che gli elementi investigativi acquisiti nel corso della indagini, seppure non idonei a ritenere sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza, tali da legittimare l’adozione di un provvedimento cautelare personale, tuttavia apparivano sufficienti per ritenere sussistente il fumus commissi delicti del reato associativo a lei contestato.

Ricorre per Cassazione il difensore dell’indagata deducendo che l’ordinanza impugnata è affetta da violazione di legge in relazione all’integrazione del fumus commissi delicti e della richiesta sproporzione. Contesta la sufficienza del mero sospetto per l’applicazione della misura in esame ed evidenzia come per gli acquisti contestati la D. sia ricorsa a forme di finanziamento.

Il ricorso non merita accoglimento.

Osserva innanzi tutto il Collegio che in tema di riesame delle misura cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325 c.p.p., comma 1, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali; ne consegue che non possono essere dedotti con il predetto mezzo di impugnazione vizi della motivazione, atteso che nel predetto concetto di "violazione di legge", come indicato nell’art. 111 Cost. e art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), non rientrano anche la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, che sono invece separatamente previsti come motivo di ricorso (peraltro non applicabile al ricorso ex art. 325 c.p.p.) dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (Cass. SS.UU., 28.1.2004 n. 5876).

Il sindacato demandato alla Corte di Cassazione in subiecta materia ha pertanto un orizzonte circoscritto, dovendo essere limitato, per espresso disposto normativo, alla assoluta mancanza di motivazione ovvero alla presenza di motivazione meramente apparente. E la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo altresì di evidenziare (Cass. sez. 2A, 22.5.1997 n. 3513), con riferimento alla problematica del riesame delle misure cautelari, che il legislatore ha in tal modo inteso sanzionare l’elusione da parte del giudice del riesame del suo compito istituzionale di controllo "in concreto" del provvedimento impugnato, riconducibile alla prescrizione dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 125 c.p.p., comma 3, sanzionato a pena di nullità, e dunque deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c). Un siffatto sostanziale rifiuto di provvedere si traduce in una peculiare mancanza assoluta di motivazione, riconducibile alla violazione tipica di una norma processuale prevista a pena di nullità ( art. 125 c.p.p., comma 3) e pertanto deducibile con il ricorso per cassazione anche nella limitata estensione consentita dall’art. 325 c.p.p.; per contro esulano dalla previsione del predetto art. 325 c.p.p., quei vizi della motivazione consistenti nell’omesso esame, nel contesto dell’iter argomentativo svolto dal Tribunale del riesame per dare contezza delle proprie determinazioni, di specifici fatti ovvero nella illogica o contraddittoria valutazione degli stessi, essendo tali vizi rilevanti ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ma non dell’art. 325 c.p.p..

Ciò detto deve rilevarsi che nel caso in esame si verte in tema di sequestro preventivo in funzione della potenziale confisca ex D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies che configura la confisca come misura di sicurezza patrimoniale atipica, modellata secondo lo schema della misura di prevenzione antimafia, dalla quale mutua la finalità preventiva (cfr. Cass. Sez. Un., 30.5/17.7.2001 n. 29022, rv.

219221). Le condizioni necessarie e sufficienti per disporre il sequestro preventivo di beni confiscabili a norma della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies consistono, quanto al "fumus commissi delicti", nella astratta configurabilità, nel fatto attribuito all’indagato, di una delle ipotesi criminose prevista dalla norma citata, senza che rilevino nè la sussistenza degli indizi di colpevolezza, nè la loro gravità e, quanto al "periculum in mora", coincidendo quest’ultimo con la confiscabilità del bene, nella presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni medesimi (cfr. Cass. Sez. Un. 19.01.2004, Mortella, rv 226492).

Per quel che riguarda la questione relativa alla presunzione di illecita provenienza dei beni in questione osserva il Collegio che nel caso di specie non si ravvisa ne1 una mancanza dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato nè una presenza di motivazione puramente apparente, avendo il Tribunale del riesame compiutamente evidenziato quegli elementi fattuali che inducevano a ritenere l’insussistenza di elementi idonei a giustificare la lecita provenienza del compendio patrimoniale sottoposto a sequestro.

In particolare il Tribunale del riesame, nell’impugnato provvedimento, ha indicato esiti delle investigazioni (dichiarazioni del collaboratore A.C., dichiarazioni di CU. G.) che inducono a ritenere la riferibilità della società Europulizie all’indagato S.F., compagno della D..

Nulla dice od oppone la ricorrente circa la provenienza lecita dei beni a lei intestati, a dimostrazione della insussistenza di una intestazione fittizia. Come già indicato il Tribunale ha dato conto della riferibilità allo S. della società EURO PULIZIE di D.M., in attività dal 5.11.2002, esercente attività di pulizia, che ha realizzato in un brevissimo arco di tempo una crescita esponenziale, certamente sproporzionata o quantomeno inconsueta per un mercato che dovrebbe essere improntato alla libera concorrenza e ha dato conto della mancanza della inapacità reddituale della D. a far fronte agli esborsi accertati.

Deve rilevarsi che sotto quest’ultimo aspetto, le censure mosse all’impugnato provvedimento, sotto l’apparente deduzione di vizi attinenti alla violazione di legge e alla illogicità della motivazione, prospettano una inammissibile richiesta di rivalutazione del merito laddove è stata data per contro adeguata dimostrazione della fittizia intestazione con riguardo a questa fase cautelare dove deve essere apprezzata la presenza di seri indizi della sussistenza di queste condizioni, delle quali la piena prova è riservata al merito.

Il ricorso va pertanto respinto. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.