Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
il ricorrente prospetta in ricorso: di essere sottoposto a procedimento disciplinare con l’incolpazione di "avere operato un malizioso paragone", mediante messaggi sulla mailing list dei magistrati amministrativi, "tramite insinuazioni smentibili su base clinica", tra un collega e un "falso invalido"; che agli atti della procedura disciplinare è allegato il verbale del CPGA del 27.1.2010, nel quale si chiarisce che il falso invalido sarebbe "un magistrato ordinario sofferente di mal di schiena e in realtà partecipante a varie regate sportive"; che però nella email del ricorrente "non è scritto in alcuna parte che la collega sia una "falsa" invalida, né è mai stata fatta", dal ricorrente stesso, "una considerazione del genere"; che al fine di apprestare le difese disciplinari e comprendere, da un lato, perché l’accostamento fatto tra il collega magistrato amministrativo (che -afferma il ricorrente stesso- "soffre realmente di mal di schiena, per documentata ernia discale, e partecipa a maratone sportive") e la collega magistrato ordinario sarebbe da ritenere effettuato con un falso invalido e, dall’altro, in base a quali documenti e prove (evidentemente in possesso del CPGA, a meno di non voler credere che lo stesso Organo abbia fondato tutta la procedura disciplinare "su una affermazione -la "falsa invalidità della collega" magistrato ordinario- del tutto falsa ed inventata") il CPGA stesso abbia potuto affermare, tanto da proporre azione disciplinare nei riguardi del ricorrente, che la collega sia una falsa invalida e il suo mal di schiena sia asserito;
Considerato che il ricorrente, come egli rimarca in ricorso, ha quindi proposto in data 7.4.2011, istanza di accesso alla suddetta documentazione riguardante la collega magistrato ordinario;
Considerato che avverso il silenzio rigetto che assume essersi formato su detta domanda di accesso, l’istante ha proposto il ricorso di cui in epigrafe, deducendo:
Violazione sotto diversi profili dell’art. 22 e ss. della legge n. 241/1990; violazione della legge sui procedimenti disciplinari ( L. 186/82);
Violazione di legge e dei principi comunitari in materia di diritto di difesa e di accesso ai documenti. Violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo;
Eccesso di potere per contraddittorietà;
Violazione dell’art. 10 bis legge n. 241/1990;
Responsabilità aggravata dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 96 c.p.c..
Vista la nota, depositata l’8.7.2011, con la quale il ricorrente -in relazione alla affermazione, contenuta nella memoria difensiva dell’Avvocatura dello Stato, che "il CPGA non detiene alcun documento che riguarda un "magistrato ordinario sofferente di asserito mal di schiena e in realtà partecipante a varie regate sportive""- ritenendo tale dichiarazione confessoria (circa il fatto che l’affermazione della falsa invalidità della collega, contenuta nell’incolpazione disciplinare, è priva di supporto documentale) e quindi giustificativa di eventuali altre azioni giudiziarie che "si sta valutando se proporre in altra sede a carico della commissione disciplinare", assume che la dichiarazione stessa è satisfattiva per il ricorrente e quindi alla luce di essa chiede la declaratoria della cessazione della materia del contendere;
Considerato che al riguardo si è opposto l’Avvocato dello Stato, presente in Camera di Consiglio, sostenendo che nel giudizio di accesso la cmc può essere determinata soltanto dalla ostensione degli atti richiesti, e ha quindi insistito per la definizione del ricorso sotto il profilo, già rimarcato in sede di memoria difensiva, dell’inammissibilità per difetto di notifica ai controinteressati;
Tanto premesso e rilevato, da parte di questo Collegio, quanto segue:
a)che nell’ordine logico delle questioni da esaminare, le eccezioni e profili pregiudiziali di cessazione della materia del contendere e di sopravvenuto difetto di interesse precedono la pronuncia su ogni altra questione di ammissibilità del ricorso; e che pertanto, lo scrutinio dell’eccezione di c.m.c. o di improcedibilità deve precedere quello concernente l’eccezione di inammissibilità per difetto di un presupposto processuale (vedi T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 27 ottobre 2005, n. 9966; 8.11.2005, n. 10775; TAR Venezia, II, 13.5.2009 n. 1464);
b)che ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, del cod. proc. amm., il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, "qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta";
c)che la pronuncia recante la dichiarazione della cessazione della materia del contendere non fa riferimento soltanto alle regole del processo senza alcuna relazione al contenuto della domanda, ma assume, quale suo presupposto, l’accertamento di una questione sostanziale necessariamente pregiudiziale e cioè l’intervenuta integrale soddisfazione della pretesa sostanziale cui il ricorso e la relativa domanda erano preordinati;
d)che il bene della vita a base del ricorso per accesso ad atti, secondo la sua caratterizzazione normativa, è quello, esclusivamente, consistente nel conseguimento dell’ostensione degli atti e documenti richiesti;
d)che nel caso in esame non vi è stato alcun rilascio o ammissione all’ostensione degli atti cui il ricorrente aveva chiesto di poter accedere, avendo anzi negato l’Amministrazione di detenere gli atti stessi, per cui non può ritenersi che l’interesse azionato dall’istante con il ricorso ex art. 116 cpa risulti essere stato soddisfatto dall’operato dell’Amministrazione successivo al ricorso;
e)che le ragioni cui fa riferimento il ricorrente ai fini della richiesta di CMC, non riguardando, ripetesi, l’intervenuta ostensione degli atti richiesti, denotano invece, sulla base di una valutazione personale dell’istante stesso, la sopravvenienza di circostanze determinanti sopravvenuta carenza di interesse al ricorso;
Ritenuto quindi che il giudizio debba essere definito nei termini suddetti e che, quanto alle spese, ricorrendo sufficienti ragioni in considerazione della natura e dell’esito del ricorso, le stesse possano essere compensate;
Ritenuto infine, in relazione all’assenza di soccombenza, anche solo virtuale, dell’Amministrazione, di dover respingere la richiesta del ricorrente di condanna della P. A. per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese e respinge la domanda di condanna ex art. 96 cpc.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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