T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 18-07-2011, n. 6430 Carenza di interesse sopravvenuta Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorrente prospetta in ricorso: di essere sottoposto a procedimento disciplinare con l’incolpazione di "avere operato un malizioso paragone", mediante messaggi sulla mailing list dei magistrati amministrativi, "tramite insinuazioni smentibili su base clinica", tra un collega e un "falso invalido"; che agli atti della procedura disciplinare è allegato il verbale del CPGA del 27.1.2010, nel quale si chiarisce che il falso invalido sarebbe "un magistrato ordinario sofferente di mal di schiena e in realtà partecipante a varie regate sportive"; che però nella email del ricorrente "non è scritto in alcuna parte che la collega sia una "falsa" invalida, né è mai stata fatta", dal ricorrente stesso, "una considerazione del genere"; che al fine di apprestare le difese disciplinari e comprendere, da un lato, perché l’accostamento fatto tra il collega magistrato amministrativo (che -afferma il ricorrente stesso- "soffre realmente di mal di schiena, per documentata ernia discale, e partecipa a maratone sportive") e la collega magistrato ordinario sarebbe da ritenere effettuato con un falso invalido e, dall’altro, in base a quali documenti e prove (evidentemente in possesso del CPGA, a meno di non voler credere che lo stesso Organo abbia fondato tutta la procedura disciplinare "su una affermazione -la "falsa invalidità della collega" magistrato ordinario- del tutto falsa ed inventata") il CPGA stesso abbia potuto affermare, tanto da proporre azione disciplinare nei riguardi del ricorrente, che la collega sia una falsa invalida e il suo mal di schiena sia asserito;

Considerato che il ricorrente, come egli rimarca in ricorso, ha quindi proposto in data 7.4.2011, istanza di accesso alla suddetta documentazione riguardante la collega magistrato ordinario;

Considerato che avverso il silenzio rigetto che assume essersi formato su detta domanda di accesso, l’istante ha proposto il ricorso di cui in epigrafe, deducendo:

Violazione sotto diversi profili dell’art. 22 e ss. della legge n. 241/1990; violazione della legge sui procedimenti disciplinari ( L. 186/82);

Violazione di legge e dei principi comunitari in materia di diritto di difesa e di accesso ai documenti. Violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo;

Eccesso di potere per contraddittorietà;

Violazione dell’art. 10 bis legge n. 241/1990;

Responsabilità aggravata dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

Vista la nota, depositata l’8.7.2011, con la quale il ricorrente -in relazione alla affermazione, contenuta nella memoria difensiva dell’Avvocatura dello Stato, che "il CPGA non detiene alcun documento che riguarda un "magistrato ordinario sofferente di asserito mal di schiena e in realtà partecipante a varie regate sportive""- ritenendo tale dichiarazione confessoria (circa il fatto che l’affermazione della falsa invalidità della collega, contenuta nell’incolpazione disciplinare, è priva di supporto documentale) e quindi giustificativa di eventuali altre azioni giudiziarie che "si sta valutando se proporre in altra sede a carico della commissione disciplinare", assume che la dichiarazione stessa è satisfattiva per il ricorrente e quindi alla luce di essa chiede la declaratoria della cessazione della materia del contendere;

Considerato che al riguardo si è opposto l’Avvocato dello Stato, presente in Camera di Consiglio, sostenendo che nel giudizio di accesso la cmc può essere determinata soltanto dalla ostensione degli atti richiesti, e ha quindi insistito per la definizione del ricorso sotto il profilo, già rimarcato in sede di memoria difensiva, dell’inammissibilità per difetto di notifica ai controinteressati;

Tanto premesso e rilevato, da parte di questo Collegio, quanto segue:

a)che nell’ordine logico delle questioni da esaminare, le eccezioni e profili pregiudiziali di cessazione della materia del contendere e di sopravvenuto difetto di interesse precedono la pronuncia su ogni altra questione di ammissibilità del ricorso; e che pertanto, lo scrutinio dell’eccezione di c.m.c. o di improcedibilità deve precedere quello concernente l’eccezione di inammissibilità per difetto di un presupposto processuale (vedi T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 27 ottobre 2005, n. 9966; 8.11.2005, n. 10775; TAR Venezia, II, 13.5.2009 n. 1464);

b)che ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, del cod. proc. amm., il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, "qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta";

c)che la pronuncia recante la dichiarazione della cessazione della materia del contendere non fa riferimento soltanto alle regole del processo senza alcuna relazione al contenuto della domanda, ma assume, quale suo presupposto, l’accertamento di una questione sostanziale necessariamente pregiudiziale e cioè l’intervenuta integrale soddisfazione della pretesa sostanziale cui il ricorso e la relativa domanda erano preordinati;

d)che il bene della vita a base del ricorso per accesso ad atti, secondo la sua caratterizzazione normativa, è quello, esclusivamente, consistente nel conseguimento dell’ostensione degli atti e documenti richiesti;

d)che nel caso in esame non vi è stato alcun rilascio o ammissione all’ostensione degli atti cui il ricorrente aveva chiesto di poter accedere, avendo anzi negato l’Amministrazione di detenere gli atti stessi, per cui non può ritenersi che l’interesse azionato dall’istante con il ricorso ex art. 116 cpa risulti essere stato soddisfatto dall’operato dell’Amministrazione successivo al ricorso;

e)che le ragioni cui fa riferimento il ricorrente ai fini della richiesta di CMC, non riguardando, ripetesi, l’intervenuta ostensione degli atti richiesti, denotano invece, sulla base di una valutazione personale dell’istante stesso, la sopravvenienza di circostanze determinanti sopravvenuta carenza di interesse al ricorso;

Ritenuto quindi che il giudizio debba essere definito nei termini suddetti e che, quanto alle spese, ricorrendo sufficienti ragioni in considerazione della natura e dell’esito del ricorso, le stesse possano essere compensate;

Ritenuto infine, in relazione all’assenza di soccombenza, anche solo virtuale, dell’Amministrazione, di dover respingere la richiesta del ricorrente di condanna della P. A. per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Compensa le spese e respinge la domanda di condanna ex art. 96 cpc.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 04-08-2011, n. 6964 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 17 marzo 2008 e depositato il successivo 11 aprile, il ricorrente impugna l’atto specificato in epigrafe e ne chiede l’annullamento.

Riferisce che l’alloggio in questione era stato assegnato al proprio fratello B.D., che lo occupava unitamente alla propria famiglia ed alla propria madre. Separatosi dal coniuge, quest’ultimo lasciava l’alloggio, sicché, al fine di accudire la propria madre, il ricorrente si trasferiva nell’alloggio medesimo sin dal 1988

In data 14 novembre 2007 provvedeva ad inoltrare domanda di assegnazione in regolarizzazione dell’ alloggio in argomento, senza che l’ATER, tuttavia, provvedesse in merito.

Avverso il predetto provvedimento parte ricorrente è insorta deducendo vizi di violazione di legge e di eccesso di potere.

L’intimata Ater non si è costituita in giudizio.

Si è costituita Roma Capitale (già Comune di Roma) per eccepire il difetto di legittimazione passiva, e, comunque, nel merito, l’infondatezza delle istanze di parte avversa;

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, così come comunicato alle parti ai sensi dell’art. 73, terzo comma, c.p.a..

E’ noto, infatti, che per le controversie in materia di alloggi di edilizia economica e popolare, il riparto della giurisdizione – a parte la speciale ipotesi di opposizione davanti al pretore prevista dall’art. 11, comma 13, DPR 30 settembre 1972 n. 1035 con esclusivo riguardo al provvedimento di decadenza dall’assegnazione per mancata occupazione dell’alloggio nel termine prescritto – è regolato dal consueto criterio della posizione soggettiva riconoscibile in capo al privato, dovendosi attribuirla al giudice amministrativo allorquando tale posizione sia di interesse legittimo, perché attinente alla fase del procedimento amministrativo strumentale all’assegnazione, caratterizzato da poteri pubblicistici, e al giudice ordinario allorquando sia di diritto soggettivo perfetto, in quanto attinente al rapporto locativo costituitosi in seguito a detta assegnazione (Cass. civ., S.U., 23 febbraio 2001, n. 65; Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2011, n. 2949).

Pertanto, nel complessivo procedimento per l’assegnazione degli alloggi in questione, va distinta una prima fase, di natura pubblicistica, caratterizzata dall’esercizio di poteri amministrativi finalizzati al perseguimento di interessi pubblici e, correlativamente, da posizioni di interesse legittimo dell’assegnatario; da quella successiva, di natura privatistica, nella quale, poiché la regolamentazione dei rapporti tra ente assegnante ed assegnatario assume una diretta rilevanza, la posizione soggettiva del privato assume il carattere di diritto soggettivo.

Ne consegue che le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase del rapporto appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, mentre appartengono all’autorità giudiziaria ordinaria quelle sorte dopo l’assegnazione, nelle quali si contesti il potere dell’ente assegnante di pronunciare l’estinzione del già sorto diritto soggettivo dell’assegnatario al godimento dell’alloggio (Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2011, n. 2949; 11 agosto 2010, n. 5617; 2 ottobre 2009, n. 5140; sez. IV, 31 marzo 2009, n. 2001; Cass.civ., S.U., 2 giugno 1997, n. 4908).

Si è aggiunto che in base alla disciplina di cui all’art. 33 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, nel testo sostituito dall’art. 7 l. 21 luglio 2000 n. 205, come risulta a seguito della sentenza di illegittimità costituzionale parziale n. 204 del 2004 Corte cost., nella materia dell’edilizia residenziale pubblica – senz’altro ricompresa, per la finalità sociale che la connota, in quella dei servizi pubblici – la giurisdizione del giudice amministrativo non è configurabile nella fase successiva al provvedimento di assegnazione, giacché detta fase è segnata dall’operare della p.a. non quale autorità che esercita pubblici poteri, ma nell’ambito di un rapporto privatistico di locazione, tenuto conto che i provvedimenti adottati, variamente definiti di revoca, decadenza, risoluzione, non costituiscono espressione di una ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato, ma si configurano come atti di valutazione del rispetto da parte dell’assegnatario di obblighi assunti al momento della stipula del contratto, ovvero si sostanziano in atti di accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro sulla base dei requisiti richiesti dalla legge. (Cass.civ., S.U., 23 dicembre 2004, n. 23830; 12 giugno 2006, n. 13527).

Il difetto di giurisdizione si estende anche all’ipotesi di ordine di rilascio dell’alloggio occupato abusivamente.

Con specifico riferimento all’occupazione abusiva la Corte di Cassazione (12 giugno 2006 n. 13527) ha affermato che in tale ipotesi la giurisdizione appartiene al giudice ordinario e ciò in quanto la controversia "non attiene alla fase pubblicistica dell’assegnazione, nella quale sono stabiliti i requisiti soggettivi ed i criteri di attribuzione dei punteggi tra gli aventi diritto, ma si riferisce ad una vicenda riguardante il potere dell’assegnatario di dare ospitalità a terzi nell’alloggio di edilizia residenziale pubblica".

Solo per completezza il Collegio rileva che anche in ordine alla velata richiesta di regolarizzazione deve pervenirsi alla medesima conclusione circa la carenza di giurisdizione del giudice adito.

Ed invero – in conformità a quanto già affermato dalla Sezione (6 settembre 2010, n. 32107) – può dirsi che anche in tali ipotesi la controversia attiene ad una fase successiva a quella dell’originaria assegnazione (Cass., S.U., 12 giugno 2006, n. 13527). Aggiungasi che i requisiti per ottenere la regolarizzazione sono vincolati, con la conseguenza che non sussistono spazi di valutazione discrezionale da parte dell’autorità amministrativa.

Rileva il Collegio che le superiori considerazioni si attagliano al caso di specie in cui il ricorrente adduce a sostegno della propria tesi difensiva, di essere subentrato nel titolo all’originario assegnatario, e di avere, quindi, titolo alla voltura del contratto di locazione, avendo, peraltro, avanzato apposita domanda di sanatoria, sicché al Collegio non resta che declinare la propria giurisdizione in favore di quella del giudice ordinario, attenendo la controversia esclusivamente alle vicende del rapporto di locazione sorto per effetto del provvedimento di assegnazione all’originario assegnatario e tende a far valere il diritto soggettivo del ricorrente al godimento dell’alloggio nella prospettata sussistenza dei requisiti di legge per il subingresso nel rapporto.

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario competente, davanti al quale per questa parte il processo può essere proseguito con le modalità e termini di cui all’art. 11 c.p.a..

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario competente, davanti al quale per questa parte il processo può essere proseguito con le modalità e termini di cui all’art. 11 c.p.a..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 29-12-2011, n. 29700

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 11 febbraio 2009, il giudice di pace di Roma accoglieva l’opposizione ex art. 615 c.p.c., proposta da C.C. per impugnare il "sollecito di pagamento" relativo a una cartella emessa dall’agente per la Riscossione, in relazione a sanzioni amministrative.

La sentenza riconosceva che la cartella era illegittima, perchè risultava già annullata da sentenza del 22 novembre 2007. Compensava tra le parti le spese di lite.

C. ha proposto ricorso per cassazione, notificato a mezzo posta con atto inoltrato il 23 marzo 2009, svolgendo tre motivi. Il comune di Roma è rimasto intimato.

Il Collegio ha disposto che la sentenza sia redatta in forma semplificata.

Il ricorso, soggetto ratione temporis alla disciplina novellatrice di cui al D.Lgs n. 40 del 2006, è inammissibile.

I tre motivi denunciano rispettivamente: a) violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 93, 112 c.p.c., art. 118 dip. att. c.p.c., comma 2, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 111 Cost. in relazione all’art. 360, n. 3-4-5; b) violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 93 c.p.c. e art. 24 Cost. in relazione all’art. 360, n. 3-4-5; c) violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., e art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 96 c.p.c. e art. 2043 c.c..

Nessuno dei motivi si conclude con la formulazione del quesito di diritto che è indispensabilmente previsto, a norma dell’art. 366 bis c.p.c., a pena di inammissibilità, per l’illustrazione di ciascun motivo nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3), e 4).

Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass. 19769/08).

Pertanto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una "regula iuris" da applicare nel caso concreto (Cass 9477/09; Su 7433/09).

Quanto alla parte delle censure che espone omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360, n. 5, si rileva la mancata indicazione del fatto controverso su cui cadrebbe il vizio di motivazione.

In proposito la giurisprudenza (SU n. 20603/07; Cass. 4309/08;

16528/08) ha chiarito che la censura ex art. 360, n. 5 deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, per consentire una pronta identificazione delle questioni da risolvere. Anche questa omissione è sanzionata con l’inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c..

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

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T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 13-10-2011, n. 1825 Istruzione pubblica

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 23.11.2010 e depositato il successivo 30.11 parte ricorrente ha chiesto che il comune intimato venisse condannato ad assegnare ai minori, figli dei ricorrenti, affetti da disabilità, un assistente specializzato per l’autonomia, la comunicazione, l’integrata permanenza e la socializzazione graduale, supportando la relativa domanda con la documentazione atta a dimostrare lo stato di disabilità dei minori e la richiesta formulata, a tal fine, dal dirigente scolastico dell’istituto dagli stessi frequentati.

Hanno chiesto altresì il risarcimento del danno conseguente all’inerzia del comune intimato.

In accoglimento della domanda cautelare proposta in seno al ricorso, con ordinanza n. 1121 del 14.12.2010, questa sezione ha disposto che, nelle more della definizione del ricorso, il comune intimato provvedesse all’assegnazione dell’assistente richiesta.

All’udienza di discussione, il ricorso è stato posto in decisione.

Motivi della decisione

In via preliminare, deve essere affermata la giurisdizione di questo Tribunale, alla luce delle disposizioni di legge che attribuiscono al G.A. la competenza in materia di servizi (art. 133 c.p.a. che riproducono, sul punto, analoghe disposizioni della legge n. 205/2000).

In considerazione della documentazione prodotta in atti dai ricorrenti, la pretesa da costoro avanzata deve essere positivamente valutata.

Dalle disposizioni dettate dalla legge n. 104/1992 – ed in particolare dall’art. 13 – in combinato disposto con l’attribuzione delle competenze ai comuni dell’attività assistenziale in favore dei minorati psicofisici, contenuta all’art. 45 del D.P.R. n. 616/77, nonché dall’art. 22 della L.R. n. 15/2004, emerge chiaramente l’obbligo cogente dei comuni di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale agli alunni con handicap fisici o sensoriali.

Deve pertanto essere dichiarata fondata la pretesa dei ricorrenti ad avare assegnato dal comune resistente, a favore dei figli minori, un assistente specializzato per l’autonomia, la comunicazione, l’integrata permanenza e la socializzazione graduale.

E’ altresì fondata la richiesta risarcitoria per il danno non patrimoniale sofferto, in conseguenza dell’inerzia del comune resistente, protrattasi oltre l’ordinanza cautelare di questa sezione,

che non ha tempestivamente provveduto all’assegnazione di tale assistente.

Ritiene il Collegio che tale danno possa essere equitativamente quantificato in Euro. 5.000, per l’intero anno scolastico; ed, in proporzione a tale cifra, Euro. 555,00 per ogni mese nel quale ciascun minore interessato è rimasto sfornito di assistente dopo l’ordinanza cautelare adottata da questo Tribunale (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, n. 925/2009).

In conclusione, il ricorso deve essere accolto, e per l’effetto dichiarato che il comune resistente, è obbligato ad assegnare ai minori interessati un assistente specializzato per l’autonomia, la comunicazione, l’integrata permanenza e la socializzazione graduale; nonché condannata tale amministrazione locale a risarcire, in favore dei ricorrenti, Euro. 555,00 per ogni mese nel quale ciascun minore è rimasto sfornito di assistente dopo l’ordinanza cautelare adottata da questo Tribunale.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara che il comune resistente è obbligato ad assegnare ai minori interessati un assistente specializzato per l’autonomia, la comunicazione, l’integrata permanenza e la socializzazione graduale; nonché condanna tale amministrazione locale a risarcire, in favore dei ricorrente, Euro. 555,00 per ogni mese nel quale ciascun minore è rimasto sfornito di assistente dopo l’ordinanza cautelare adottata da questo Tribunale.

Condanna il comune resistente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di parte ricorrente, in Euro. 2.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.